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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03134/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 26665 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo S tudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), dal quale è rappresentat a e difesa; –ricorrente – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , BANCA d’ITALIA; –intimate – avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 13 ottobre 2022nel procedimento civile iscritto al n. 13913/2021 del R.G.;sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Roma; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] intraprese, in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , espropriazione presso terzi per ottenere l’assegnazione di Euro 2.053,01, come indicati nell’atto di precetto; la debitrice esecutata spiegò opposizione all’esecuzione, all’esito della quale il Tribunale di Roma dichiarò la sussistenzadel diritto della Tralicci di procedere ad esecuzione forzata limitatamente al la somma di Euro 548,28; riassunta dalla creditrice la procedura esecutiva, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha nuovamente propostoopposizione all’esecuzione eccependo , per un verso, la compensazione con un controcredito di Euro 685,79, in forza dellasentenza n. 3625/2019 del T ribunale di R o ma; per l’a l tro , l’impossibilitàdi corrispondere le somme dovute , avendo vincolato , in veste di terzo pigno r ato , la somma di Euro 2.268.983,00 nell’esecuzione esattoriale intrapresa da Agenzia delle Entrate - Riscossione ai sensi dell’art.72 del d.P.R. n. 602/1973; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha invocato il rigetto dell’opposizione e, nel frattempo, ha intrapresoin danno di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. altra espropriazione presso terzi per ottenere l’assegnazione di Euro 1.731,55, come indicati nell’atto di precetto; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizioneex art.615 cod. proc. civ. anche contro questa esecuzione eccependo , per un verso , la compensazione con un controcredito di Euro 3.188,24 , in forza dell’ordinanza n. 23629 della Corte di cassazione ; per l’a l tro , nuovamente,l’impossibilità di corrispondere l e somme dovute , avendo vincolato, in veste di terzo pigno r ato , la somma di Euro 2.268.983,00 nell’esecuzione esattoriale intrapresa da Agenzia delle Entrate - Riscossione ai sensi dell’art.72 del d.P.R. n. 602/1973, oltre allanon debenza di parte delle somme indicate in precetto; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha invocatoil rigetto anche di questa opposizione; riunite le due procedure e sospesa l’esecuzione, il giudizio di merito è stato instaurato dalla creditrice opposta, la quale, oltre al rigetto dell’opposizione, ha chiestoal Tribunale di Roma di « dichiarare che la medesima è creditrice della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] di una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari ad almeno €. 5.100,00»; con l’ordinanza in epigrafe indicata, l’adito giudicante, su eccezione dell’opponente (convenuta in sede di giudizio di merito), ha declinato la propria competenza per valore in favore di quella del Giudicedi pace; [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza, sulla base di un unico motivo, articolato in due sub-motivi ed illustrato da memoria; non svolge attività difensiva in questa sede la società intimata; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Roma.

Considerato che: 1.non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi del ricorso, i quali non possono essere esaminati, dovendosi riscontrare una nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza, l’ordinanza gravata), celebratosi a contraddittorio non integro,che impone la rimessione delle parti al Tribunale di Roma (art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.);

2. i nvero, nelle opposizioni del debitore (sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell’opposizione all’esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi), nonché nelle controversie distributive, sussiste litisconsorzio processuale necessario sia nei confronti del condebitore esecutato (Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 28/04/2011, n. 9452), sia nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11268), sia, infine, nei confronti del terzo pignorato, ove l’opposizione riguardi una espropriazione presso terzi (Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass.14/12/2021, n. 39973); con particolare riguardo al giudizio di opposizione innestato nell’ambito di una esecuzione presso terzi, questa Corte (Cass.18/05/2021, n. 13533, cit.) ha affermato il principio, successivamente più volte ribadito (tra le altre, Cass. 08/03/2022, n. 7577 e Cass.15/11/2022, n. 33631), secondo cui il litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato si configura in ogni caso «senza distinzioni di sorta», trovando esso fondamento in ragioni sistematiche, di rispondenza ai canoni di semplicità, chiarezza e trasparenza dell’attività interpretativa, nonché di coerenza; sotto il profilo sistematico –si è osservato – il terzo pignorato ha sempre un interesse giuridicamente rilevante ad interloquire sulla fondatezza o meno dell’opposizione, atteso che la legge prevede a suo carico una serie di obblighi (di astenersi da certe attività o di compierne altre: artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), la cui persistenza dipende dall’esito dell’opposizione eventualmente proposta, che quindi non può mai dirsi “indifferente” per il terzo pignorato;sotto il profilo della rispondenza al canone di trasparenza, chiarezza e semplicità dei risultati dell’interpretazione delle norme processuali (canone che trova il suo fondamento nei sovraordinati principi del giusto processo e della sua ragionevole durata: artt. 111 Cost.; 6 CEDU), la soluzione volta a ritenere configurabile in ogni caso il litisconsorzio necessario nei confronti del terzo pignorato – si è soggiunto – assicura certezza nell’applicazione delle predette norme, prevenendo soluzioni contrastanti e prolungamenti indebiti dei giudizi; sotto il profilo della coerenza – si è concluso – l’orientamento tradizionale, secondo cui non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, è stato progressivamente svuotato, nel corso del tempo, di concreto spazio applicativo, in ragione del progressivo ampliamento, nella giurisprudenza di questa Corte, delle fattispecie di processi oppositivi litisconsortili; avuto riguardo a tale evoluzione giurisprudenziale, la necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione costituisce, nel diritto vivente, la regola e non l’eccezione; la perpetuazione dell’affermazione del contrario principio secondo cui il terzo pignorato “di regola” non è litisconsorte necessario, salvo che abbia un interesse, appare allora non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente si attendono dalla Corte di cassazione, nelle cui concrete statuizioni il predetto “interesse” del terzo pignorato viene in realtà riconosciuto in termini così ampi da erodere ogni ambito applicativo al summenzionato principio tradizionale;

3. n elle opposizioni esecutive, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda (Cass. 28/06/2019, n. 17441); ove il giudizio di opposizione sia definito senza che un litisconsorte necessario vi sia stato convenuto e senza che sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, è nulla (Cass. 29/12/2011, n. 29748); 4.Nel caso di specie, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione esecutiva proposta in seno adun’espropriazione presso terzi - non hanno ab initio partecipato i terzipignorati (Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.);

5. l a nullità del procedimento per non integrità originaria del contraddittorio, in ragione dell’indebita pretermissione di litisconsorti necessari, è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ. (Cass. 28/04/2011, n. 9452, cit.; Cass.19/02/2019, n.4763; Cass.18/05/2021, n. 13533; Cass.06/09/2022, n. 26211);

6. tale rigoroso principio trova applicazione anche in sede di regolamento di competenza, in quanto «la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio», inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data; d’altra parte, deve ritenersi superata la risalente affermazione per cui in sede di regolamento di competenza il compito della Corte di cassazione sarebbe limitato all’indicazione del giudice competente, il che escluderebbe la possibilità di esaminare, in tale sede, qualunque altra questione di natura processuale o sostanziale: si tratta di un’affermazione già in astratto criticata, proprio con riguardo all’ipotesi dell’eventuale pretermissione di un litisconsorte necessario (cfr. Cass.22/02/2016, n. 3387) e confutata quanto alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, dal momento che la questione della correttacostituzione del rapporto processuale va esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l’integrità del contraddittorio attiene «in modo diretto e necessario alla competenza» (Cass. 12/03/2020, n. 7055);

6. n e discende necessariamente la dichiarazione di nullità del giudizio di merito e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento sulla competenza impugnato in questasede, con rimessione delle parti, ai sensi dell’art. 383, terzo comma,cod. proc. civ., davanti al giudice originariamente adito affinché, previa regolarizzazione del contraddittorio, sia rinnovata l’attività processuale svolta invalidamente, ivi inclusa quella relativa alla verifica dellacompetenza del predetto giudice: prima di una nuova pronuncia in proposito, occorrerà regolarizzare il contraddittorio e consentire a tutti i litisconsorti necessari di svolgere le proprie difese, anche con riguardo a tale preliminare questione (in tal senso, in vicende in tutto sovrapponibile a quella in scrutinio, Cass. 01/02/2023, n. 2986e Cass.19/05/2023, n. 13847); Il giudice della rimessione provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], decidendo sul ricorso per regolamento di competenza, dichiara la nullità del giudizio di merito, annulla l’ordinanzaimpugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità.

Assegna per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 26665 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo S tudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), dal quale è rappresentat a e difesa; –ricorrente – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , BANCA d’ITALIA; –intimate – avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 13 ottobre 2022nel procedimento civile iscritto al n. 13913/2021 del R.G.;sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Roma; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] intraprese, in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , espropriazione presso terzi per ottenere l’assegnazione di Euro 2.053,01, come indicati nell’atto di precetto; la debitrice esecutata spiegò opposizione all’esecuzione, all’esito della quale il Tribunale di Roma dichiarò la sussistenzadel diritto della Tralicci di procedere ad esecuzione forzata limitatamente al la somma di Euro 548,28; riassunta dalla creditrice la procedura esecutiva, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha nuovamente propostoopposizione all’esecuzione eccependo , per un verso, la compensazione con un controcredito di Euro 685,79, in forza dellasentenza n. 3625/2019 del T ribunale di R o ma; per l’a l tro , l’impossibilitàdi corrispondere le somme dovute , avendo vincolato , in veste di terzo pigno r ato , la somma di Euro 2.268.983,00 nell’esecuzione esattoriale intrapresa da Agenzia delle Entrate - Riscossione ai sensi dell’art.72 del d.P.R. n. 602/1973; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha invocato il rigetto dell’opposizione e, nel frattempo, ha intrapresoin danno di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. altra espropriazione presso terzi per ottenere l’assegnazione di Euro 1.731,55, come indicati nell’atto di precetto; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizioneex art.615 cod. proc. civ. anche contro questa esecuzione eccependo , per un verso , la compensazione con un controcredito di Euro 3.188,24 , in forza dell’ordinanza n. 23629 della Corte di cassazione ; per l’a l tro , nuovamente,l’impossibilità di corrispondere l e somme dovute , avendo vincolato, in veste di terzo pigno r ato , la somma di Euro 2.268.983,00 nell’esecuzione esattoriale intrapresa da Agenzia delle Entrate - Riscossione ai sensi dell’art.72 del d.P.R. n. 602/1973, oltre allanon debenza di parte delle somme indicate in precetto; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha invocatoil rigetto anche di questa opposizione; riunite le due procedure e sospesa l’esecuzione, il giudizio di merito è stato instaurato dalla creditrice opposta, la quale, oltre al rigetto dell’opposizione, ha chiestoal Tribunale di Roma di « dichiarare che la medesima è creditrice della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] di una somma superiore a quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari ad almeno €. 5.100,00»; con l’ordinanza in epigrafe indicata, l’adito giudicante, su eccezione dell’opponente (convenuta in sede di giudizio di merito), ha declinato la propria competenza per valore in favore di quella del Giudicedi pace; [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza, sulla base di un unico motivo, articolato in due sub-motivi ed illustrato da memoria; non svolge attività difensiva in questa sede la società intimata; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Roma. Considerato che: 1.non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi del ricorso, i quali non possono essere esaminati, dovendosi riscontrare una nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza, l’ordinanza gravata), celebratosi a contraddittorio non integro,che impone la rimessione delle parti al Tribunale di Roma (art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.); 2. i nvero, nelle opposizioni del debitore (sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell’opposizione all’esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi), nonché nelle controversie distributive, sussiste litisconsorzio processuale necessario sia nei confronti del condebitore esecutato (Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 28/04/2011, n. 9452), sia nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11268), sia, infine, nei confronti del terzo pignorato, ove l’opposizione riguardi una espropriazione presso terzi (Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass.14/12/2021, n. 39973); con particolare riguardo al giudizio di opposizione innestato nell’ambito di una esecuzione presso terzi, questa Corte (Cass.18/05/2021, n. 13533, cit.) ha affermato il principio, successivamente più volte ribadito (tra le altre, Cass. 08/03/2022, n. 7577 e Cass.15/11/2022, n. 33631), secondo cui il litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato si configura in ogni caso «senza distinzioni di sorta», trovando esso fondamento in ragioni sistematiche, di rispondenza ai canoni di semplicità, chiarezza e trasparenza dell’attività interpretativa, nonché di coerenza; sotto il profilo sistematico –si è osservato – il terzo pignorato ha sempre un interesse giuridicamente rilevante ad interloquire sulla fondatezza o meno dell’opposizione, atteso che la legge prevede a suo carico una serie di obblighi (di astenersi da certe attività o di compierne altre: artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), la cui persistenza dipende dall’esito dell’opposizione eventualmente proposta, che quindi non può mai dirsi “indifferente” per il terzo pignorato;sotto il profilo della rispondenza al canone di trasparenza, chiarezza e semplicità dei risultati dell’interpretazione delle norme processuali (canone che trova il suo fondamento nei sovraordinati principi del giusto processo e della sua ragionevole durata: artt. 111 Cost.; 6 CEDU), la soluzione volta a ritenere configurabile in ogni caso il litisconsorzio necessario nei confronti del terzo pignorato – si è soggiunto – assicura certezza nell’applicazione delle predette norme, prevenendo soluzioni contrastanti e prolungamenti indebiti dei giudizi; sotto il profilo della coerenza – si è concluso – l’orientamento tradizionale, secondo cui non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, è stato progressivamente svuotato, nel corso del tempo, di concreto spazio applicativo, in ragione del progressivo ampliamento, nella giurisprudenza di questa Corte, delle fattispecie di processi oppositivi litisconsortili; avuto riguardo a tale evoluzione giurisprudenziale, la necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione costituisce, nel diritto vivente, la regola e non l’eccezione; la perpetuazione dell’affermazione del contrario principio secondo cui il terzo pignorato “di regola” non è litisconsorte necessario, salvo che abbia un interesse, appare allora non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente si attendono dalla Corte di cassazione, nelle cui concrete statuizioni il predetto “interesse” del terzo pignorato viene in realtà riconosciuto in termini così ampi da erodere ogni ambito applicativo al summenzionato principio tradizionale; 3. n elle opposizioni esecutive, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda (Cass. 28/06/2019, n. 17441); ove il giudizio di opposizione sia definito senza che un litisconsorte necessario vi sia stato convenuto e senza che sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, è nulla (Cass. 29/12/2011, n. 29748); 4.Nel caso di specie, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione esecutiva proposta in seno adun’espropriazione presso terzi - non hanno ab initio partecipato i terzipignorati (Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.); 5. l a nullità del procedimento per non integrità originaria del contraddittorio, in ragione dell’indebita pretermissione di litisconsorti necessari, è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ. (Cass. 28/04/2011, n. 9452, cit.; Cass.19/02/2019, n.4763; Cass.18/05/2021, n. 13533; Cass.06/09/2022, n. 26211); 6. tale rigoroso principio trova applicazione anche in sede di regolamento di competenza, in quanto «la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio», inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data; d’altra parte, deve ritenersi superata la risalente affermazione per cui in sede di regolamento di competenza il compito della Corte di cassazione sarebbe limitato all’indicazione del giudice competente, il che escluderebbe la possibilità di esaminare, in tale sede, qualunque altra questione di natura processuale o sostanziale: si tratta di un’affermazione già in astratto criticata, proprio con riguardo all’ipotesi dell’eventuale pretermissione di un litisconsorte necessario (cfr. Cass.22/02/2016, n. 3387) e confutata quanto alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, dal momento che la questione della correttacostituzione del rapporto processuale va esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l’integrità del contraddittorio attiene «in modo diretto e necessario alla competenza» (Cass. 12/03/2020, n. 7055); 6. n e discende necessariamente la dichiarazione di nullità del giudizio di merito e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento sulla competenza impugnato in questasede, con rimessione delle parti, ai sensi dell’art. 383, terzo comma,cod. proc. civ., davanti al giudice originariamente adito affinché, previa regolarizzazione del contraddittorio, sia rinnovata l’attività processuale svolta invalidamente, ivi inclusa quella relativa alla verifica dellacompetenza del predetto giudice: prima di una nuova pronuncia in proposito, occorrerà regolarizzare il contraddittorio e consentire a tutti i litisconsorti necessari di svolgere le proprie difese, anche con riguardo a tale preliminare questione (in tal senso, in vicende in tutto sovrapponibile a quella in scrutinio, Cass. 01/02/2023, n. 2986e Cass.19/05/2023, n. 13847); Il giudice della rimessione provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], decidendo sul ricorso per regolamento di competenza, dichiara la nullità del giudizio di merito, annulla l’ordinanzaimpugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità. Assegna per