CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capra-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 5253/2024 depositata il 05/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24270/2024Numero sezionale 5372/2026Numero di raccolta generale 25674/2026Data pubblicazione 22/09/20261.Oggetto di controversia è l’avviso di pagamento indicato in atti concui il Consorzio di bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedevaad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di € 462,67, a titolo di contributiconsortili per gli anni 2019 e 2020. 2. La Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia riteneva preclusiva di una pronunciasull’appello la circostanza che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna nonesistesse più, in quanto, ai sensi dell’art. 13 legge regionale n. 5/2014,era “stato accorpato, assieme ai consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania,Siracusa, Messina, al Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], e aseguito della suddetta unificazione operata dal legislatore siciliano l’unicosoggetto giuridicamente esistente” era quest’ultimo, il quale avevaconferito “mandato senza rappresentanza” per la riscossione dei contributiconsortili a un soggetto non più esistente. Occorreva quindi chiarire, unavolta accertato che i vecchi Consorzi erano stati aboliti, se i neo-istituitiConsorzi potessero oppure no “delegare” la riscossione dei contributi aessi dovuti ai precedenti (locali) Consorzi di bonifica” atteso che che ilprovvedimento impugnato era stato emesso dal Consorzio di Bonifica 6Enna, nella veste di “mandatario senza rappresentanza” del Consorzio diBonifica della [OSCURATO:PERSONA].Dopo aver ricostruito il contesto giuridico-normativo, il giudice di meritoaveva ritenuto la delega fosse illegittima atteso che l’ente al quale erastata conferita non era più esistente.Avverso la predetta decisione è interposto ricorso affidato a cinquecensure. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24270/2024Numero sezionale 5372/2026Numero di raccolta generale 25674/2026Data pubblicazione 22/09/20261. Con preliminare eccezione avanzata in sede di controricorso, è statosollevato il tema dell’inammissibilità del ricorso per tardività dell’appello.Detta questione, da esaminarsi prioritariamente, risulta fondata erende superflua l’elencazione delle censure formulate dal ricorrente.2. Dai fatti di causa e, in particolare, dal deposito in seno al giudiziod’appello della sentenza di primo grado con la prova dell’avvenuta notificaperfezionatasi, brevi manu, in data 18.10.2022, direttamente al [OSCURATO:PERSONA] 6 Enna (notifica valida e prevalente nel caso in cui la parteabbia eletto domicilio presso il difensore si veda da ultimo Cass. n. 34072del 2025), emerge la tardività dell’impugnazione incardinata dal predettoconsorzio perché notificata, a mezzo pec, in data 17.02.2023, ossiaquando era già decorso il termine breve per impugnare (Cassazione Sez.T, n. 2303/2023; Cass. Sez. U, n. 21884/2022).3. Va osservato che le S.U., con la sentenza n. 24172/2025, hannoaffermato che in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a farvalere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma delprocesso o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alleparti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciareespressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata diproporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissionedetermina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale,in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravameex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice delgravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la primavolta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processualirilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado delprocesso e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazionesi risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui ilgiudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragioneNumero registro generale 24270/2024Numero sezionale 5372/2026Numero di raccolta generale 25674/2026Data pubblicazione 22/09/2026più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questioneprocessuale implicata.Si tratta in particolare di vizi qualificati, poiché riguardano presupposti“fondanti” la struttura e il funzionamento del processo. Essi possonoderivare dalla violazione di norme processuali preposte alla tutela deldiritto al contraddittorio (elemento costitutivo e indefettibile del processo,che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. e, in unaprospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali di cui agli artt.6 CEDU e 47 CDFUE), ovvero dal difetto di potestas iudicandi in capo algiudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale (Cass.,S.U., n. 26019/2008). Quanto alla prima categoria di violazioni, che sitraducono in una definitiva menomazione del contraddittorio, esseproducono un pregiudizio in re ipsa nei confronti della parte che lesubisca. Quest’ultima, pertanto, è esentata dall’onere di dimostrare che ilproprio diritto al contraddittorio sia stato effettivamente vulnerato. Ilcontraddittorio si presume irrimediabilmente compromesso quando, inparticolare, vengono violate norme che disciplinano la partecipazione algiudizio di soggetti in relazione ai quali si configura il litisconsorzionecessario (Cass. n. 23628/2006; Cass. n. 14820/2007; Cass. n.7040/2020; Cass. n. 10641/2023; Cass. n. 10361/2022; Cass. n.3134/2024). Quanto alla seconda categoria di vizi che inficiano requisitifondanti il processo, si tratta di violazioni che ridondano nel difetto dipotestas iudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non puòconcludersi con una valida sentenza. Ove la mancata osservanza delprescritto requisito processuale non sia rilevata, né sanata, ove si tratti divizi per i quali il legislatore ha predisposto meccanismi a ciò volti (si pensiai vizi di cui agli artt. 164 o 182 c.p.c.; in termini, sull’art. 182 c.p.c.,Cass., S.U., n. 4248/2016), e il giudice decida il merito, l’omissione sirisolve in una sentenza inutiliter data (Cass., S.U., n. 21260/2016).Numero registro generale 24270/2024Numero sezionale 5372/2026Numero di raccolta generale 25674/2026Data pubblicazione 22/09/2026Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) ildifetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013;Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interessead agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016); c) il difetto dellecondizioni di proponibilità dell’azione (Cass. n. 2678/1999; Cass.4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto di rappresentanzaprocessuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenze verificatesi pereffetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione(Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021);f) il ne bis in idem: l’esistenza di un giudicato interno o esterno, overisultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n.10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U.,n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); g)l’inesistenza della sentenza (paradigmaticamente l’art. 161, commasecondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto disottoscrizione). L’importanza che rivestono tali questioni processualirispetto a valori cardine dell’ordinamento costituzionale che attengono aldiritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilitàd’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamentemanifestate. Il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi, in definitiva,non può essere neutralizzato per effetto della mancata proposizionedell’impugnazione, né dell’omessa riproposizione ai sensi dell’art. 346c.p.c. (S.U. n. 24172/2025).3.1. Il rilievo della tardività dell’appello rientra tra le questioni fondantiindicate alla lett. e) e per quanto innanzi argomentato, non richiede lapreventiva attivazione del contraddittorio né dipende dall’iniziativa dellaparte ma è rilevabile ex officio.3.2. Non rileva, inoltre, quanto previsto dall’art. 38, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, che richiede il deposito in segreteria, nei successivitrenta giorni dalla notificazione, dell'«originale o copia autenticaNumero registro generale 24270/2024Numero sezionale 5372/2026Numero di raccolta generale 25674/2026Data pubblicazione 22/09/2026dell'originale notificato» ovvero, dopo la modifica di cui all'art. 3 del d.l. n.40 del 2010 (conv. in legge n. 73 del 2010), di «copia autentica dellasentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta dideposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postaleunitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilasciaricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio». Questa Corte infatti hachiarito, e ribadito, che tale formalità non è necessaria ai fini del decorsodel termine breve per impugnare (Cass. n. 21389/2012; da ultimo Cass.n. 19132/2026 che ha superato il precedente indirizzo di cui a Cass. n.27758/2025). Va, invero, osservato che il citato art. 38, rubricato«richiesta di copie e notificazione della sentenza», non è inserito tra lenorme sui termini di impugnazione, i quali sono compiutamentedisciplinati dall’art. 51 del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.4. Alla fondatezza della eccezione preliminare consegue il rigetto delricorso, stante l’acclarata tardività dell’appello.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 500,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese generali edaccessori come per legge.Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 24270/2024Numero sezionale 5372/2026Numero di raccolta generale 25674/2026Data pubblicazione 22/09/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso.Così deciso in Roma, il 7 luglio 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]