CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2016
Cassazione n. 10361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8651 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. CRDGPP3OH23H501C - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tuscolana, n. 404, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Caro che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in Roma, al largo Ecuador, n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 5944 - 7.9/7.10.2016 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 4.4.2007 [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma il fratello, [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che unitamente al convenuto aveva, dal 1958 al 2007, pacificamente e pubblicamente, continuativamente ed ininterrottamente, posseduto l'immobile in Roma, alla via Emo, n. 78, ed alla via Sivori, n. 63. Esponeva che il Tribunale di Roma aveva con sentenza n. 23095/2001 dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della piena ed integrale proprietà del suindicato cespite ad esclusivo vantaggio del fratello; che nondimeno siffatto accertamento non faceva stato nei suoi confronti. Chiedeva darsi atto e dichiararsi l'intervenuto acquisto da parte sua, per usucapione, della comproprietà, per la quota di 1/2, dell'immobile suindicato, con ogni conseguente ordine al conservatore dei registri immobiliari. 2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Instava per il rigetto dell'avversa domanda. 3. All'esito dell'istruzione probatoria, con sentenza n. 17452/2011 il tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l'intervenuto acquisto da parte dell'attore della comproprietà, per la quota di 1/2, dell'unità immobiliare; condannava il convenuto alle spese di lite. 4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 5944 dei 7.9/7.10.2016 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.Evidenziava la corte che il tribunale aveva in modo congruo ed ineccepibile vagliato le risultanze e delle prove testimoniali e delle prove documentali. Evidenziava al contempo che, per un verso, l'appellante non aveva in alcun modo censurato i passaggi motivazionali del primo dictum mediante i quali il primo giudice aveva atteso al riscontro degli esiti dell'assunta prova per testimoni; che, per altro verso, l'appellante si era limitato a contestare in maniera specifica unicamente le risultanze di tre documenti, il cui diverso, antitetico vaglio, comunque, non sarebbe stato tale da sovvertire la complessiva valutazione delle risultanze probatorie operata dal tribunale; che, per altro verso ancora, l'appellante aveva fatto leva su condotte asseritamente idonee a dar ragione del possesso esclusivo da parte sua dell'immobile e tuttavia irrilevanti, siccome, da un lato, risalenti ad epoca successiva alla maturazione dell'acquisto a titolo originario della comproprietà da parte del fratello e siccome, dall'altro, protrattisi per un periodo inferiore al ventennio, sì da non consentire l'acquisto in via esclusiva della proprietà del cespite. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 404, 1° co., cod. proc. civ. Premette che sin dal 6.4.1958 era coniugato poi in regime di comunione dei beni con [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data 18.6.2005.Premette quindi che la sentenza n. 23095/2001, con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione da parte sua ed in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e della fondazione "[OSCURATO:PERSONA]" della proprietà esclusiva del cespite per cui è controversia, ha comportato l'acquisto pur da parte del coniuge, sicché a seguito della morte della moglie la proprietà del cespite è di sua spettanza per la quota di 4/6 e di spettanza dei figli Mario e [OSCURATO:PERSONA] per la quota di 1/6 ciascuno. Indi deduce che [OSCURATO:PERSONA], ben a conoscenza della sentenza n. 23095/2001 del Tribunale di Roma, si è riproposto di modificarne gli effetti anziché attraverso il rimedio dell'opposizione ex art. 404, 1° co., cod. proc. civ. attraverso un'autonoma domanda di accertamento e nondimeno avrebbe dovuto convenire in giudizio le parti tutte del giudizio definito con la sentenza n. 23095/2001 del Tribunale di Roma, viepiù che l'unico rimedio esperibile sarebbe stato, appunto, l'opposizione ex art. 404, 1° co., cod. proc. civ. 8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ. Deduce che l'unico rimedio per contrastare gli effetti del giudicato correlantesi alla sentenza n. 23095/2001 del Tribunale di Roma, sarebbe stato l'opposizione di terzo ex art. 404, 1° co., cod. proc. civ., rimedio tuttavia implicante la vocatio in ius delle parti tutte del giudizio definito con la sentenza passata in giudicato. 9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 102 cod. proc. civ.Deduce che ai fini dell'ammissibilità e della procedibilità dell'avversa domanda l'iniziale attore avrebbe dovuto allegare "una relazione notarile ultraventennale ovvero una certificazione equipollente", onde consentire il riscontro dell'integrità del contraddittorio e dell'eventuale esistenza di litisconsorti necessari pretermessi. Deduce che i giudici del merito avrebbero dovuto rilevare ex officio la mancata allegazione della relazione notarile, relazione che avrebbe dato conto della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi di [OSCURATO:PERSONA], suo coniuge deceduto, ossia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre che nei confronti delle controparti del giudizio definito con la sentenza n. 23095/2001. 10. In data 25.11.2021 è stato allegato certificato, in data 24.11.2021, di morte, in data 14.11.2020, del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno il sopravvenuto decesso del ricorrente non è idoneo a produrre l'interruzione del presente giudizio. Invero, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (cfr. Cass. sez. lav. 29.1.2016, n. 1757; altresì, Cass. sez. un. 21.6.2007, n. 14385, secondo cui, nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. dv., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio). 11. Le valutazioni, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare. 12. Devesi dar atto previamente - viepiù a fronte della "novità" delle formulate censure eccepita dai controricorrenti (cfr. controricorso, pag. 3) - che le questioni veicolate dagli esperiti motivi non rinvengono alcun riflesso nei motivi di appello spiegati da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 17452/2011 del Tribunale di Roma (cfr. sentenza d'appello, pag. 3, ove si riferisce che [OSCURATO:PERSONA] aveva addotto con il primo motivo di gravame che il fratello non aveva dato prova di essere nel possesso dell'immobile e con il secondo motivo di gravame che il tribunale aveva - erroneamente - ritenuto comprovato il compossesso sulla scorta di due missive provenienti da soggetti terzi non aventi conoscenza diretta della reale situazione possessoria). 13. Tuttavia, trattandosi di questioni che involgono il profilo dell'integrità del contraddittorio, non ne è, a rigore, precluso l'esame. Invero, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario, non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e sollevato per la prima volta anche nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. 6.11.2006, n. 23628). Su tale scorta si impongono i rilievi che seguono. 14. Per un verso, è da reputare che l'opposizione di cui all'art. 404, 1° co., cod. proc. civ. non costituisse l'unico rimedio esperibile. Ben poteva, cioè, [OSCURATO:PERSONA] proporre un'autonoma domanda. Difatti, le sezioni unite di questa Corte spiegano che il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli effetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta (cfr. Cass. sez. un. 23.1.2015, n. 1238; Cass. 27.4.2017, n. 10383, ove si aggiunge che è necessario che il terzo persegua con l'autonoma azione di accertamento un risultato utile giuridicamente apprezzabile; Cass. 27.12.2017, n. 30941). 15. Per altro verso, è da reputare quanto segue. In primo luogo, rispetto all'esperita autonoma domanda di accertamento deve senz'altro disconoscersi veste di litisconsorte necessario alle controparti tutte di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio definito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 23095/2001. Tanto giacché [OSCURATO:PERSONA] ha inteso conseguire la declaratoria della comproprietà in ordine ad una situazione di proprietà già riconosciuta, seppur in via esclusiva, in capo al fratello. In secondo luogo, rispetto alla esperita autonoma domanda di accertamento, deve ammettersi, in linea astratta, la veste di litisconsorti necessari della moglie, [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli, Mario ed [OSCURATO:PERSONA]. Tanto giacché questa Corte spiega che la domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (cfr. Cass. (ord.) 14.6.2018, n. 15619). 16. Per altro verso ancora, è da reputare quanto segue. Da un canto, benché la questione dell'integrità del contraddittorio sia rimasta "silente" nei gradi di merito, non si prospetta preclusione alcuna da giudicato "interno". Tanto (pur nella consapevolezza di indicazioni di segno contrario; cfr., più di recente, Cass. (ord.) 24.7.2018, n. 19574) giacché le sezioni unite di questa Corte, benché con riferimento alla legittimazione ad agire, hanno chiarito che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire, ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (cfr. Cass. sez. un. 20.3.2019, n. 7925. Cfr. altresì Cass. 20.4.2020, n. 7941). D'altro canto, pur in difetto di preclusione da giudicato "interno", sovviene nondimeno l'elaborazione di questa Corte a tenor della quale la parte che denunci per cassazione la violazione dell'art. 354 cod. proc. civ., in relazione all'art. 102 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare nominativamente, nel ricorso, le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a questi elementi (cfr. Cass. (ord.) 27.4.2018, n. 10168; Cass.19.3.2013, n. 6822; Cass. sez. un. 4.12.2001, n. 15289, secondo cui la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorzi necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione). 17. Ebbene, a tal ultimo riguardo, devesi imprescindibilmente rimarcare che il ricorrente non ha certificato l'addotto regime di comunione dei beni con la moglie, non ha certificato l'avvenuto decesso della moglie (ne ha semplicemente prospettato l'avvenuta morte il 18.6.2005, in data quindi antecedente all'inizio del presente giudizio), non ha certificato se la moglie è deceduta ab intestato, non ha certificato l'identità dei figli e più in generale il numero e l'identità degli eredi legittimi. Né ovviamente il ricorrente può addurre che sarebbe stato onere della controparte produrre "relazione notarile ultraventennale" (presumibilmente sul tipo di quella di cui al 2° co. dell'art. 567 cod. proc. dv.). 18. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 19. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovut