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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19814/2026

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eppe Tinelli(PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeLorenzi (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettiva-mente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 691;– ricorrente –Numero registro generale 17038/2024Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 19814/2026Data pubblicazione 15/06/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche n. 31/03/2024 depositata in data 8.1.2024 e che non ri-sulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delleMarche n. 31/03/2024, in sede di rinvio, veniva accolto l’appello pro-posto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Pesaro n. 113/3/2009 con la quale era statoaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., avverso l’avviso di accertamento per IRAP e IVA 2004.2.

Si legge nella sentenza impugnata che l'accertamento impugnatotraeva origine da un PVC redatto da funzionari dell’Agenzia delle En-trate di Fano con cui veniva contestato l'inquadramento nel regime IVAdel c.d. regime del margine ex art. 36-40 bis D.L. 41/95 di undici au-tovetture acquistate dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di due autovettureacquistate da fornitore tedesco.Il giudice di prime cure, nel merito, riteneva che la semplice apposi-zione sulle fatture di vendita della dicitura “soggetto al regime del mar-gine”, rendesse legittima l’applicazione del medesimo beneficio in capoNumero registro generale 17038/2024Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 19814/2026Data pubblicazione 15/06/2026alla società ricorrente.

L’iniziale conferma di tale decisione dava originealla cassazione con rinvio e alla riforma di tale decisione da parte dellasentenza impugnata.3.

Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a sette motivi, cui replica l’Agenzia con con-troricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 1,n. 4, cod. proc. civ. dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111della Costituzione con riferimento al rilievo afferente all’indebita appli-cazione, da parte della società contribuente, del regime IVA cd. delmargine, alle operazioni di vendita di due autovetture precedente-mente acquistate da un fornitore tedesco.2.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa appli-cazione degli artt. 36-40 del D.L. 41/1995 (conv. in L. 85/1995) non-ché dell’art. 2697 cod. civ. in relazione agli art. 19 e 21 d.P.R. 633/72per apparenza della motivazione.3.

Il terzo motivo la prospetta, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-40 del D.L.41/1995 (conv. in L. 85/1995) nonché dell’art. 2697 cod. civ. quantoal rilievo afferente all’illegittima applicazione del regime del marginecon riferimento agli acquisti di autoveicoli dal cedente nazionale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., evidenziandone la provenienza da società di autono-leggio - AVIS, HERTZ, EUROPCAR, ecc. - ovvero ad altre imprese cheNumero registro generale 17038/2024Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 19814/2026Data pubblicazione 15/06/2026rivestono la qualità di soggetti passivi di imposta - concessionarie, so-cietà di leasing, ecc..4.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 168, letteraa), della Direttiva 2006/112/CE con riferimento al rilievo afferente agliacquisti effettuati dall’operatore nazionale Falcioni.5.

Con il quinto, sesto e settimo motivo la società prospetta, in rapportoall’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’apparenza della motiva-zione per vari profili, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs.n. 546 del 1992, dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111della Costituzione.6.

Anteriormente alla disamina delle singole censure il Collegio in viapregiudiziale rileva che nella fattispecie il litisconsorzio non è integro.Va reiterato che, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societàdi persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazionedei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipa-zione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi,comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo av-viso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibil-mente sia la società sia tutti i soci, salvo il caso in cui nei loro confrontisi prospettino questioni personali.

Pertanto, tutti questi soggetti de-vono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non puòessere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.Numero registro generale 17038/2024Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 19814/2026Data pubblicazione 15/06/2026Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizionedebitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'ob-bligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguenteconfigurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conse-guentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggettiinteressati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.29 non possibile nel caso in esame) e il giudizio celebrato senza lapartecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità asso-luta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio(v.

Cass. Sez.

U., sentenza n.14815 del 2008).7.

Orbene, il Collegio osserva che il ricorso è stato proposto ab originesolo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso l’av-viso di accertamento per il periodo di imposta 2004, relativamentenon solo all’imposta armonizzata (IVA), ma anche all’imposizione di-retta (IRAP), nel contesto di un accertamento unitario che necessaria-mente investe una pluralità di soci, senza i quali la società non po-trebbe sussistere.8.

Né può ritenersi maturato il giudicato implicito sulla questione, trat-tandosi di vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma delprocesso o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibilealle parti), sul quale il giudice ha omesso di pronunciare espressa-mente, decidendo la controversia nel merito, trattandosi di vizio pro-cessuale rilevabile in ogni stato e grado del processo poiché relativo aquestioni "fondanti" e la cui omessa rilevazione si risolverebbe in unapronuncia inutiliter data (cfr. Sez.

U. Cass. 24172 del 2025).Le Sezioni unite, in parte motiva della sentenza da ultimo citato ricor-dano che «Il contraddittorio si presume irrimediabilmente compro-messo quando, in particolare, vengono violate norme che disciplinanoNumero registro generale 17038/2024Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 19814/2026Data pubblicazione 15/06/2026la partecipazione al giudizio di soggetti in relazione ai quali si configurail litisconsorzio necessario (Cass. n. 23628/2006; Cass. n.14820/2007; Cass. n. 7040/2020; Cass. n. 10641/2023; Cass. n.10361/2022; Cass. n. 3134/2024)».

Dunque, sotto il profilo non èmaturato il giudicato implicito e, in presenza di unitarietà dell’accer-tamento anche per imposte dirette tra società di persone e soci il giu-dizio è nullo.9.

Pronunciando sul ricorso, il Collegio cassa la sentenza impugnatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro, indiversa composizione, la quale, previa integrazione del contraddittorio,dovrà procedere al riesame dell’intero procedimento.Le spese di lite dell’intero giudizio nullo sono compensate, in ragionedel rilievo d’ufficio del profilo decisivo.

P.Q.MLa Corte:pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Pesaro, in diversa composizione, per nuovo esame.Compensa le spese di lite dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eppe Tinelli(PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeLorenzi (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettiva-mente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 691;– ricorrente –Numero registro generale 17038/2024Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 19814/2026Data pubblicazione 15/06/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche n. 31/03/2024 depositata in data 8.1.2024 e che non ri-sulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delleMarche n. 31/03/2024, in sede di rinvio, veniva accolto l’appello pro-posto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Pesaro n. 113/3/2009 con la quale era statoaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., avverso l’avviso di accertamento per IRAP e IVA 2004.2. Si legge nella sentenza impugnata che l'accertamento impugnatotraeva origine da un PVC redatto da funzionari dell’Agenzia delle En-trate di Fano con cui veniva contestato l'inquadramento nel regime IVAdel c.d. regime del margine ex art. 36-40 bis D.L. 41/95 di undici au-tovetture acquistate dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di due autovettureacquistate da fornitore tedesco.Il giudice di prime cure, nel merito, riteneva che la semplice apposi-zione sulle fatture di vendita della dicitura “soggetto al regime del mar-gine”, rendesse legittima l’applicazione del medesimo beneficio in capoNumero registro generale 17038/2024Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 19814/2026Data pubblicazione 15/06/2026alla società ricorrente. L’iniziale conferma di tale decisione dava originealla cassazione con rinvio e alla riforma di tale decisione da parte dellasentenza impugnata.3. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a sette motivi, cui replica l’Agenzia con con-troricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 1,n. 4, cod. proc. civ. dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111della Costituzione con riferimento al rilievo afferente all’indebita appli-cazione, da parte della società contribuente, del regime IVA cd. delmargine, alle operazioni di vendita di due autovetture precedente-mente acquistate da un fornitore tedesco.2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa appli-cazione degli artt. 36-40 del D.L. 41/1995 (conv. in L. 85/1995) non-ché dell’art. 2697 cod. civ. in relazione agli art. 19 e 21 d.P.R. 633/72per apparenza della motivazione.3. Il terzo motivo la prospetta, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-40 del D.L.41/1995 (conv. in L. 85/1995) nonché dell’art. 2697 cod. civ. quantoal rilievo afferente all’illegittima applicazione del regime del marginecon riferimento agli acquisti di autoveicoli dal cedente nazionale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., evidenziandone la provenienza da società di autono-leggio - AVIS, HERTZ, EUROPCAR, ecc. - ovvero ad altre imprese cheNumero registro generale 17038/2024Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 19814/2026Data pubblicazione 15/06/2026rivestono la qualità di soggetti passivi di imposta - concessionarie, so-cietà di leasing, ecc..4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 168, letteraa), della Direttiva 2006/112/CE con riferimento al rilievo afferente agliacquisti effettuati dall’operatore nazionale Falcioni.5. Con il quinto, sesto e settimo motivo la società prospetta, in rapportoall’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’apparenza della motiva-zione per vari profili, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs.n. 546 del 1992, dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111della Costituzione.6. Anteriormente alla disamina delle singole censure il Collegio in viapregiudiziale rileva che nella fattispecie il litisconsorzio non è integro.Va reiterato che, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societàdi persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazionedei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipa-zione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi,comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo av-viso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibil-mente sia la società sia tutti i soci, salvo il caso in cui nei loro confrontisi prospettino questioni personali. Pertanto, tutti questi soggetti de-vono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non puòessere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.Numero registro generale 17038/2024Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 19814/2026Data pubblicazione 15/06/2026Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizionedebitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'ob-bligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguenteconfigurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conse-guentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggettiinteressati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.29 non possibile nel caso in esame) e il giudizio celebrato senza lapartecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità asso-luta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio(v. Cass. Sez. U., sentenza n.14815 del 2008).7. Orbene, il Collegio osserva che il ricorso è stato proposto ab originesolo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso l’av-viso di accertamento per il periodo di imposta 2004, relativamentenon solo all’imposta armonizzata (IVA), ma anche all’imposizione di-retta (IRAP), nel contesto di un accertamento unitario che necessaria-mente investe una pluralità di soci, senza i quali la società non po-trebbe sussistere.8. Né può ritenersi maturato il giudicato implicito sulla questione, trat-tandosi di vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma delprocesso o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibilealle parti), sul quale il giudice ha omesso di pronunciare espressa-mente, decidendo la controversia nel merito, trattandosi di vizio pro-cessuale rilevabile in ogni stato e grado del processo poiché relativo aquestioni "fondanti" e la cui omessa rilevazione si risolverebbe in unapronuncia inutiliter data (cfr. Sez. U. Cass. 24172 del 2025).Le Sezioni unite, in parte motiva della sentenza da ultimo citato ricor-dano che «Il contraddittorio si presume irrimediabilmente compro-messo quando, in particolare, vengono violate norme che disciplinanoNumero registro generale 17038/2024Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 19814/2026Data pubblicazione 15/06/2026la partecipazione al giudizio di soggetti in relazione ai quali si configurail litisconsorzio necessario (Cass. n. 23628/2006; Cass. n.14820/2007; Cass. n. 7040/2020; Cass. n. 10641/2023; Cass. n.10361/2022; Cass. n. 3134/2024)». Dunque, sotto il profilo non èmaturato il giudicato implicito e, in presenza di unitarietà dell’accer-tamento anche per imposte dirette tra società di persone e soci il giu-dizio è nullo.9. Pronunciando sul ricorso, il Collegio cassa la sentenza impugnatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro, indiversa composizione, la quale, previa integrazione del contraddittorio,dovrà procedere al riesame dell’intero procedimento.Le spese di lite dell’intero giudizio nullo sono compensate, in ragionedel rilievo d’ufficio del profilo decisivo. P.Q.MLa Corte:pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Pesaro, in diversa composizione, per nuovo esame.Compensa le spese di lite dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]