CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 24478/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1722/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 11/10/2022 R.G.N. 2206/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7860/2023Numero sezionale 2911/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 24478/2026Data pubblicazione 05/08/2026TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimentodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], premesso che la defunta sorella AnnaSanta Netti aveva costituito in data 29.12.1988 un’impresafamiliare ex art. 230 bis c.c. con il coniuge Domenico LuigiPalazzo per la gestione della farmacia di cui quest’ultimo eratitolare, adiva il Giudice del lavoro per sentire accertare il suodiritto, quale erede, ad un terzo della quota di partecipazione,in totale pari al 49% della farmacia, detenuta dalla defuntasorella, dalla costituzione dell’impresa (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) al suoscioglimento corrispondente con l’apertura della successione (il7.6.2010) della predetta [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, all’esito di consulenza tecnicocontabile disposta d’ufficio, preso atto che non vi eracontestazione circa l’an, determinava l’importo dovuto alricorrente in euro 380.443,17, oltre accessori, calcolando ilvalore della quota (della de cuius) secondo il metodo cd. dimercato, vale a dire del valore dell’impresa computato alla datadi relativa costituzione rivalutato con riferimento alla data direlativa cessazione; nel recepire la eccezione del resistente[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata considerazionedell’incidenza, sul valore della quota, della cd. fiscalità latente,osservava che alla stregua dei chiarimenti resi dall’ausiliare taleincidenza risultava di fatto “neutralizzata” dalla considerazionedelle potenziali minusvalenze rilevate (pari a euro 138.528, 27),Numero registro generale 7860/2023Numero sezionale 2911/2026superiori alle potenziali plusvalenze (pari a euro 44.9N1u8m,e0ro0 di) r,a ccolta generale 24478/2026Data pubblicazione 05/08/2026ulteriormente precisando che in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 176/E del 28.8.2008, in caso didecesso del collaboratore di un’impresa familiare, la quota adesso spettante non è assoggettabile a IRPEF in capo alpercipiente.3. La Corte di appello di Bari, pronunziando sull’appelloprincipale di [OSCURATO:PERSONA] e sull’appello incidentale diStefano Netti, all’esito del rinnovo delle operazioni peritali, inriforma della decisione di primo grado, ha condannato LuigiDomenico Palazzo a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la minor somma dieuro 265.271,15, oltre interessi e rivalutazione di legge; hacompensato per metà le spese di lite condannando il Palazzo alpagamento in favore dell’appellato della residua metà.4. La Corte di merito, convenuto con la sentenza di primecure circa la inapplicabilità dell’art. 110 r.d. n. 1236/1934 inpunto di determinazione del valore dell’avviamento, ha ritenutoche nella determinazione del valore della quota spettante alcollaboratore all’impresa familiare al momento della relativacessazione, dovesse tenersi conto anche della cd. fiscalitàlatente rappresentata dalla possibilità che in futuro i plusvaloriaccertati dal valutatore potessero scontare una tassazione,possibilità che determinava una diminuzione della stima delvalore dei beni di impresa; secondo il giudice di appello, infatti,la considerazione della cd. fiscalità latente, pur configurando lastessa un carico potenziale e comunque differito, risultavagiustificata, analogamente ad altri valori potenziali quali leplusvalenze che pure venivano in considerazione nelle stimepatrimoniali. Escluso quindi che il concreto valoredell’avviamento potesse ritenersi neutralizzato dalla suaNumero registro generale 7860/2023Numero sezionale 2911/2026mancata iscrizione a bilancio, la Corte di merito, in dicNhumiaerroa dti ara ccolta generale 24478/2026Data pubblicazione 05/08/2026adesione alle conclusioni del consulente di ufficio, ha ritenuto,in definitiva, non rispondente a criteri di equità la mancataconsiderazione, nella determinazione del valore dell’impresafamiliare al fine del calcolo di quanto dovuto al collaboratore,della cd. fiscalità latente, posto che ciò comportaval’imputazione esclusivamente in capo al titolare dell’impresadell’onere fiscale, a differenza del plusvalore dell’avviamento –dal quale tale onere scaturisce - che veniva, viceversa,proporzionalmente ripartito come voce attiva tra i collaboratoriall’impresa. Tanto tuttavia non implicava che in sede divalutazione dovesse farsi applicazione diretta ed acritica dellealiquote fiscali applicabili alla data della valutazione medesimain quanto nella stima degli oneri fiscali potenziali occorrevaconsiderare la probabilità e anche la tempistica effettiva dellamanifestazione nel tempo della plusvalenza. In applicazione ditale criterio, anche alla luce del successivo conferimento dellaCorte di merito ha ritenuto equo dimezzare l’aliquotacorrispondente alla cd. fiscalità latente pervenendoall’applicazione di un un’aliquota finale pari al 22%, conconseguente rideterminazione della quota ereditaria in favoredel Netti nell’importo complessivo di euro 265.271,15.5. La Corte di merito ha inoltre disatteso il rilievodell’appellante Netti secondo il quale l’operata revisione da partedel consulente delle modalità di valutazione dell’avviamento nonaveva costituito oggetto di specifico motivo di appello in quantointrodotto per la prima volta dal consulente tecnico di parte conle osservazioni alla bozza di relazione peritale inviata dalconsulente di ufficio.Numero registro generale 7860/2023Numero sezionale 2911/20266. Per la cassazione della decisione ha proposto Nruimceoror dsi ora ccolta generale 24478/2026Data pubblicazione 05/08/2026Stefano Netti sulla base di tre motivi: [OSCURATO:PERSONA] depositato controricorso.7. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la quale haconcluso per l’accoglimento del ricorso.8. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 230 bis, 2082, 2289, 2426 n.6 c.c. e degli artt.103TUIR e 5 DPR 22/12/86 n. 917, censurando la sentenzaimpugnata per avere tenuto conto, nel determinare il valoredella partecipazione del collaboratore alla impresa familiare,della cd. fiscalità latente; sostiene che alla luce della peculiaredisciplina dettata in tema di impresa familiare, anche sotto ilprofilo fiscale, non appariva giustificata la applicazione del dettocorrettivo rispetto alla partecipazione del collaboratore al qualenon faceva capo la titolarità dell’impresa.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o delprocedimento, in relazione agli artt. 112,115, 116, 157 comma3 e 434 c.p.c.; denunzia omessa declaratoria di nullità parzialedella c.t.u. espletata in grado di appello; assume a riguardol’errore della sentenza impugnata per avere condiviso il criteriodi calcolo del c.t.u. di seconde cure che, utilizzando un diversomoltiplicatore rispetto a quello del c.t.u. di prime cure, avevaNumero registro generale 7860/2023Numero sezionale 2911/2026rideterminato in diminuzione il valore della partecipazNioumneero ddi rai ccolta generale 24478/2026Data pubblicazione 05/08/2026Anna [OSCURATO:PERSONA], pur in difetto di specifico motivo diimpugnazione a riguardo; in questa prospettiva denunzia il viziodi ultrapetizione della sentenza impugnata.3. Con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1, nn. 3e 4 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto enullità della sentenza o del procedimento, in relazione agliartt.91 e 92 c.p.c., all'art. 2233, co.2, c.c. e al d.m. n.55/14,censurando la sentenza impugnata per errata ed ingiustificatacompensazione parziale delle spese di lite per entrambi i gradie discostamento immotivato dal valore medio di riferimento.4. Il primo motivo di ricorso è fondato.4.1. Preliminarmente occorre esaminare la eccezione diinammissibilità del primo motivo di ricorso formulata dalla partecontroricorrente che ha sostenuto la formazione del giudicatointerno sull’applicabilità del principio della cd. fiscalità latentenella determinazione del valore della partecipazione delcollaboratore familiare; osserva parte controricorrente che talecriterio era stato ritenuto applicabile dal primo giudice seppureconfigurato, in adesione alla consulenza di ufficio di primogrado, in concreto ininfluente; rappresenta che con l’appelloincidentale il Netti aveva censurato solo la ingiustificatacompensazione delle spese processuali prestando per il restoacquiescenza alla sentenza di primo grado, la quale, per comepacifico, aveva fatto applicazione del criterio della cd. fiscalitàlatente. Evidenzia, inoltre, che il primo motivo del ricorso percassazione prospetta solo formalmente una violazione o falsaapplicazione di norma di diritto traducendosi nella contestazionedi un accertamento di fatto attinente alla mera quantificazioneNumero registro generale 7860/2023Numero sezionale 2911/2026della misura della partecipazione spettante al collabNourmaetroo dri era ccolta generale 24478/2026Data pubblicazione 05/08/2026dell’impresa familiare.4.2. La preliminare eccezione di giudicato formulata da partecontroricorrente deve essere respinta. Per costantegiurisprudenza della S.C. il giudicato interno si forma, infatti,solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioniaventi una propria individualità e autonomia, tali da integrareuna decisione del tutto indipendente (Cass. n. 17935/ 2007,Cass. n. 23747/2008), non anche su quelli relativi adaffermazioni che costituiscano mera premessa logica dellastatuizione in concreto adottata (Cass. n. 22863/2008); in temadi appello, la mancata impugnazione di una o più affermazionicontenute nella sentenza può dare luogo alla formazionedel giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabilicome capi completamente autonomi, risolutivi di questionicontroverse (Cass. n. 10654/2026, Cass. n. 27246/2024, Cassn. 6757/2001); tali caratteristiche non sono ravvisabili inrelazione al tema concernente la applicazione del criterio dellacd. fiscalità latente nella determinazione del valore dellapartecipazione del collaboratore familiare, questione priva diintrinseca autonomia decisoria rispetto alla domanda diliquidazione formulata dall’odierno ricorrente.4.3. E’ altresì infondata la ulteriore eccezione delcontroricorrente riferita al primo motivo di ricorso. Non è veroche, come viceversa sostenuto, il motivo pone una questione difatto, preclusa da doppia conforme ex art. 360 comma 4c.p.c.; la questione posta con il primo motivo infatti non si limitaal tema dell’applicazione di un diverso criterio di stima rispettoad altri da reputarsi equivalenti sotto il profilo della conformitàa diritto, ma pone specificamente il tema di tale conformitàNumero registro generale 7860/2023rispetto alla considerazione della cd. fiscalità latente, questioneN umero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 24478/2026che implica la necessità di procedere alla configurazioneData pubblicazione 05/08/2026giuridica della partecipazione del collaboratore alla impresafamiliare ed in particolare alla corretta interpretazione dellanorma di legge in ordine alla determinazione di talepartecipazione al momento della cessazione della impresa odella collaborazione.4.4. Tanto premesso, si osserva che la sentenza impugnatasembra porre a base dell’adesione all’applicazione del criteriodella cd. fiscalità latente, una generica esigenza equitativa(sentenza, pag. 7 secondo cpv), che non viene specificamenteargomentata con riferimento alle caratteristiche e alla ratiodell’istituto dell’impresa familiare quali ricostruibili alla luce deldiritto positivo.4.5. Come noto, l’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230bis c.c., costituisce un istituto introdotto dalla legge n. 151 del1975, di riforma del diritto di famiglia, avente la precipua finalitàdi garantire il lavoro continuativamente prestato all’interno dellafamiglia, superando la presunzione, comunemente ritenuta, chetale lavoro fosse svolto affectionis vel benevolentiae causa.4.6. La previsione dell’art. 230 bis c.c., rappresentadi cui agli artt. 1, 35, 36 e 37 Cost.. La tutela del lavorocontinuativamente prestato dal familiare o dall’affine, purchérientrante nelle categorie indicate dal comma 3 dell’art. 230 biscit., è assicurata dal Legislatore del 1975, riconoscendo alcollaboratore, oltre che il diritto al mantenimento “secondo lacondizione patrimoniale della famiglia”, la partecipazione “agliutili dell’impresa familiare ed ai beni con essi acquistati, nonchéNumero registro generale 7860/2023agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, inN umero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 24478/2026proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato”Data pubblicazione 05/08/20264.7. L’art. 230 bis c.c., nel configurare la impresa familiarecome istituto di carattere residuale ha dettato una disciplinamolto essenziale che ha imposto all’interprete di ricercare in viaricostruttiva, sulla base di indicazioni di sistema, la regola delcaso concreto per quegli aspetti non specificamente regolati oper aspetti per i quali il dato lessicale non consente di per sésolo di pervenire a sicuri approdi esegetici. All’esito di tale sforzoricostruttivo può dirsi ormai acquisito nella giurisprudenza dilegittimità che: a) l’impresa familiare è un’ impresa« individuale »: la qualità di imprenditore è assuntaesclusivamente dal familiare che la esercita nei rapporti esterni,mentre gli altri familiari si limitano a partecipare alla gestionesolo nei rapporti interni (v. Cass .n. 15810/2024 egiurisprudenza ivi richiamata); b) l'esercizio dell'impresafamiliare è incompatibile con la disciplina societaria attesa nonsolo l'assenza nell'art. 230 bis cod. civ. di ogni previsione in talsenso, ma, soprattutto, l'irriducibilità ad una qualsiasi tipologiasocietaria della specifica regolamentazione patrimoniale, iviprevista in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed aibeni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, chesono determinati in proporzione alla quantità ed alla qualità dellavoro prestato e non alla quota di partecipazione, ponendosialtresì il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socioin conflitto con le regole imperative del sistema societario (Cass.Sez. Un. n. 23676/2014, e v., in continuità, Cass. n. 20552 del2015). L' impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. appartienesolo al suo titolare, anche nel caso in cui alcuni beni aziendalisiano di proprietà di uno dei familiari, in ciò differenziandosiNumero registro generale 7860/2023dall'impresa collettiva, come quella coltivatrice, la qualeN umero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 24478/2026appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone, e dallaData pubblicazione 05/08/2026società, con la quale è incompatibile. L'inesistenza di quote inbase alle quali determinare gli utili da distribuire implica chequesti ultimi sono assegnati in relazione alla quantità e qualitàdel lavoro prestato e, in assenza di un patto di distribuzioneperiodica, non sono naturalmente destinati ad essere ripartititra i partecipanti, ma al reimpiego nell'azienda o all'acquisto dibeni (Cass. n. 24560/2015); c) i diritti di partecipazione delcollaboratore sui beni acquistati dal titolare con gli utili nonripartiti hanno natura obbligatoria e non reale, in coerenza conla natura individuale dell'impresa e, quindi, con l'alterità delsoggetto collaboratore rispetto alla stessa, con l'autonomiaoperativa dell'azienda familiare, non armonizzabile conl'assoggettamento alle normali regole della comunione, con leesigenze di tutela dei terzi, in quanto la contitolaritàcomporterebbe la sottrazione di detti beni al rischioimprenditoriale (Cass.15810/2024 cit.); d) ancora, conriferimento all’imposizione fiscale, questa Corte in materia diimpresa familiare ha differenziato il reddito percepito dal titolare- che, al netto delle quote di competenza dei familiaricollaboratori, è stato configurato quale reddito di impresa-, dallequote spettanti ai collaboratori, “che non sono contitolaridell'impresa familiare”, che costituiscono redditi di puro lavoro,non assimilabili a quello di impresa, e devono essereassoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiaratidall'imprenditore (Cass. n. 34222/2019); e) è, infine,esclusivamente sul titolare dell’impresa familiare che gravanogli obblighi di sicurezza e le connesse responsabilità, anche inrelazione alla possibilità di rivalsa dell’istituto assicuratorenazionale, a seguito della sentenza n. 476 del 1987 della CorteNumero registro generale 7860/2023costituzionale con cui la tutela assicurativa contro gli infortunNi umero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 24478/2026sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa anche aiData pubblicazione 05/08/2026familiari nell'impresa familiare che prestino attività lavorativanon riconducibile all'ipotesi del rapporto societario o di lavorosubordinato (Cass. n. 20406 del 2017).4.8. Ai fini di causa assumono specifico rilievo, oltre a Cass.n. 15810/2024 cit. in tema di contenuto obbligatorio e non realedei diritti di partecipazione del collaboratore sui beni acquistatidal titolare con gli utili non ripartiti, Cass. n. 27108/2017secondo la quale la quota spettante al familiare partecipante almomento della cessazione che, ex art. 230-bis c.c., vadeterminata esclusivamente sulla base della quantità e qualitàdel lavoro svolto dal predetto nell’impresa, è relativa nellastessa misura tanto agli utili che agli incrementi, siano essimateriali o immateriali, e Cass. 1401/2021 cit. secondo la qualela quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiareva determinata, sulla base della quantità e qualità del lavorosvolto dal predetto, e non della sua effettiva incidenza causalesul loro conseguimento, in relazione al valore complessivodell'impresa che si connota come entità dinamica soggetta avariazioni in funzione dell'andamento del mercato; ne derivache, nella liquidazione della quota del familiare al momento dellacessazione, va inclusa anche la rivalutazione di un fattore dellaproduzione riferibile a cause estranee all'attività svolta dalpartecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditivitàdell'impresa medesima, ed analogamente i fattori didecremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività.4.9. Tanto premesso, va innanzitutto rilevato come l’art.230 bis c.c. si limiti a statuire, per il profilo di rilievo, che ilcollaboratore all’impresa familiare ha “diritto al mantenimentoNumero registro generale 7860/2023Numero sezionale 2911/2026secondo la condizione patrimoniale della famiglia e paNrutmeecroi pdi ara ccolta generale 24478/2026Data pubblicazione 05/08/2026agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essinonché agli incrementi della azienda, anche in ordineall'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoroprestato” e che “Il diritto di partecipazione di cui al primocomma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga afavore di familiari indicati nel comma precedente col consensodi tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro allacessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, edaltresì in caso di alienazione dell'azienda”.4.10. In relazione alla ipotesi di liquidazione del diritto dipartecipazione del collaboratore nulla viene detto in punto dipossibilità di tenere conto in tema di avviamento anche deiriflessi fiscali ad esso connessi in ipotesi di successivo, eventualetrasferimento dell’azienda. Nell’ottica del legislatore del 1975,ispirata alla esigenza di approntare un’effettiva tutela al lavorofamiliare, il riferimento alla partecipazione agli utili ed agliincrementi dell’azienda rappresenta l’ambito al qualecommisurare la remunerazione spettante al collaboratore inproporzione alla qualità e quantità di lavoro svolto.4.11. Appare allora evidente come l’esigenza di effettivitàdi tutela del lavoro prestato dal collaboratore nell’ambito dellaimpresa familiare si ponga in linea di principio in contrasto conla possibilità di considerare i riflessi fiscali connessiall’avviamento, in relazione ad un momento futuro e,soprattutto, eventuale di cessione dell’impresa. Nelladeterminazione della misura del diritto di partecipazione delcollaboratore sotto il profilo patrimoniale, l’avviamento viene inconsiderazione solo quale uno dei parametri al quale rapportareil diritto del collaboratore, ed il relativo valore non può cheNumero registro generale 7860/2023Numero sezionale 2911/2026essere commisurato al momento di liquidazione Neu/moer o ddi rai ccolta generale 24478/2026Data pubblicazione 05/08/2026cessazione della impresa familiare. Il legislatore ha mostrato,ai fini della remunerazione del collaboratore, di voler valorizzarel’apporto di questi all’impresa familiare ma tale intento potrebbeessere pregiudicato ove una delle componenti normalmentecollegate a tale apporto venga ad essere incisa dallaconsiderazione dei riflessi fiscali per l’ipotesi di cessione futura.4.12. Sotto altro profilo occorre considerare che, come daultimo sottolineato da Cass. 15810/2024, tra il titolaredell’impresa familiare ed i collaboratori vi è un rapporto dialterità; tale rapporto, se da un lato dà contezza della naturaindividuale della impresa familiare, della incompatibilità di taleistituto con lo schema societario e la connessa suddivisione inquote del patrimonio, e della stessa natura obbligatoria e nonreale del diritto di partecipazione, non consente di “annullare”tale alterità facendo in definitiva ricadere sul collaboratore delleconseguenze fiscali che concernono il regime tipico dell’impresaed il rischio connesso alla relativa gestione.4.13. In questa prospettiva, a conferma della nonsovrapponibilità dei regimi fiscali dell’impresa familiare conquelli concernenti il contenuto del diritto di partecipazione deicollaboratori ed, in definitiva, la remunerazione dell’apporto daciascuno dato nell’ambito dell’impresa familiare, è significativoricordare come Cass. n. 33149/2023, nel chiarire che in materiadi impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è parial reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote dicompetenza dei familiari collaboratori, costituisce un redditod'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori - che nonsono contitolari dell'impresa familiare - costituiscono redditi dipuro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devonoNumero registro generale 7860/2023essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiaratNi umero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 24478/2026dall'imprenditore, ha precisato che dal punto di vista fiscale, inData pubblicazione 05/08/2026caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lostesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa,rimanendo escluso che possa essere attribuito pro quota aglialtri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agliutili d'impresa. Analogamente, Cass. n. 40937/2021 ha chiaritoche in materia di impresa familiare, poiché non esiste alcuncontratto sociale né un vincolo societario tra il titolaredell'impresa e i suoi collaboratori, la liquidazione del diritto dipartecipazione all'impresa, afferendo alla sfera personale deisoggetti di tale rapporto, non è riconducibile a nessuna dellecategorie reddituali previste dal d.P.R. n. 917 del 1986, sicchél'importo attribuito non è soggetto ad Irpef in capo al soggettopercipiente, non rileva come componente negativo e non èdeducibile dal reddito di impresa, per mancanza del requisito diinerenza previsto dall'art. 109, comma 5, del TUIR.4.14. Le considerazioni che precedono, pur nella laconicitàdel testo di legge, inducono a ritenere che non possano farsiricadere sul collaboratore le conseguenze proprie del regimefiscale dell’impresa e quindi dell’avviamento (rappresentatedalla possibilità che in futuro i plusvalori accertati dal valutatorepossono scontare una tassazione) in quanto è la stessaconfigurazione individuale della impresa familiare e il fatto chela qualifica di imprenditore è riservata al solo titolare aricondurre l’eventualità di una diminuzione del valore dei beni,in conseguenza dell’assoggettamento a tassazione per effetto difuture cessioni, all’ambito del rischio di impresa che fa capo altitolare e ad escludere una sua “ traslazione” in capo aicollaboratori.Numero registro generale 7860/2023Numero sezionale 2911/20264.15. Alle considerazioni in diritto di cui soprNaum erpo udi òra ccolta generale 24478/2026Data pubblicazione 05/08/2026soggiungersi come, anche da un punto di vista concreto, lasoluzione accolta dalla sentenza impugnata, sostanzialmenteancorata ad un criterio equitativo, comporti notevoli difficoltàapplicative, considerato che: la cd. fiscalità latente costituisceun elemento di abbattimento del valore dell’avviamento solopotenziale in quanto l’evento cessione che ne determinal’emersione potrebbe non verificarsi mai; la concretadeterminazione dipende dalle normative fiscali vigenti almomento della realizzazione che potrebbe avvenire anche adistanza di molti anni, come nel caso di specie.4.16. Alla luce di tutto quanto sopra non vi è spazio perl’apertura adombrata dal PG secondo il quale la considerazionedella fiscalità latente potrebbe risultare “giustificata quando visiano elementi concreti che rendano il carico fiscale: probabile;specificamente correlato alla vicenda liquidatoria; quantificabilecon sufficiente attendibilità; non meramente congetturale. Ciòpuò accadere, ad esempio, se l’azienda deve essere ceduta oliquidata in tempi ravvicinati; la liquidazione della quotapresuppone, in concreto, un’operazione realizzativa fiscalmenteimponibile; vi è un progetto negoziale o successorio già definitoche rende inevitabile l’emersione della plusvalenza; il metodovalutativo adottato assume un valore di realizzo e non un merovalore economico di funzionamento.”. Tale tesi, infatti, si fondasulla valorizzazione di una circostanza, rappresentata dallaprossimità o meno della cessione o liquidazione dell’azienda, deltutto estrinseca alla fattispecie astratta e finisce in tal modo conil vanificare il presupposto di diritto al quale è ancorata laliquidazione della partecipazione del collaboratore familiare.Numero registro generale 7860/2023Numero sezionale 2911/20265. Si formula pertanto il seguente principio di dirittNoum: er“o dIi nra ccolta generale 24478/2026Data pubblicazione 05/08/2026tema di impresa familiare, nella liquidazione della quotaspettante al collaboratore ai sensi dell'art. 230-bis c.c. non puòessere applicato il correttivo della cd. fiscalità latente, correlatoall'eventuale tassazione delle plusvalenze derivanti da futuracessione dell'azienda, poiché tale evenienza attiene al rischiod'impresa gravante esclusivamente sul titolare e non incide suldiritto del collaboratore alla partecipazione agli utili e agliincrementi aziendali, commisurato alla quantità e qualità dellavoro prestato."6. Infine, è da evidenziare che ai fini di causa alcun rilievopossono assumere, come viceversa sembra adombrare inmemoria la parte controricorrente, le modalità successorieil diritto, in misura corrispondente alla propria quota ereditaria,alla liquidazione della partecipazione della collaborazionefamiliare prestata dalla sorella, trattandosi di questioni nuovenon specificamente affrontate dalla sentenza impugnata.7. In base alle considerazioni che precedono, assorbiti ilsecondo ed il terzo motivo di ricorso, il primo motivo deveessere accolto e la sentenza cassata in relazione a taleaccoglimento, con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversacomposizione alla quale è altresì demandato il regolamento dellespese di lite del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaNumero registro generale 7860/2023Numero sezionale 2911/2026Corte di appello di Bari alla quale demanda il regolamenNtoum edroe dlli era ccolta generale 24478/2026Data pubblicazione 05/08/2026spese di lite del giudizio di legittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2026La Consigliera est.Antonella PagettaLa PresidenteAdriana Doronzo