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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 03276/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 12665/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, P.zza Cavour, presso la CANCELLERIA civile della Corte di Cassazione, rappresentata e dife s a d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, C.so

V. Emanuele II n. 294, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende , giusta procura in atti; -controricorrente - avverso ordinanza n. cronol. 494/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicatail 1°/02/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano, con ordinanza n. 494/2019, pubblicata il 1°/2/2019, in accoglimento del ricorso proposto dalla BNP [OSCURATO:PERSONA] LTD, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volto alla delibazione parziale, ai sensi dell’art.67 l.218/1995, della sentenza (strutturata nelle parti «Judgement» ed «Orders»), pronunciata (in giudizio promosso da una figlia della Crociani, [OSCURATO:PERSONA], e dalle figlie di quest’ultima, nei confronti, tra gli atri, della madre e di BNP [OSCURATO:PERSONA] LTD, nella loro qualità di originari trustee, per sentire accertare la nullità degli atti dispositivi con i quali era stato trasferito l’intero patrimonio del trust c.d. [OSCURATO:PERSONA], di cui l’attrice e la sorella Camilla erano beneficiarie, con condanna conseguente delle parti convenute alla ricostituzione del patrimonio dello stesso [OSCURATO:PERSONA], giudizio nel quale sia la Crociani sia l a BNP [OSCURATO:PERSONA] avevano avanzato contrapposte e reciproche domande di garanzia e manleva) in data 11/9/2017 dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ( e specificamente dei capi trascritti alle pagg. 2 e 3 della ordinanza della Corte territoriale), ha disposto il parziale riconoscimento dei capi, riportati nella traduzione italiana, di cui era stato chiesto l’exequatur (inerenti, tra l’altro, alla condanna disposta dal giudice straniero della Crociani a manlevare BNP Jerseyper quanto versato dalla stessa, in quanto contestualmente condannata alla ricostituzione del patrimonio del c.d. [OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza alla sentenza), ritenuto il passaggio in giudicato degli stessi, in base all’ordinamento processuale dell’Isola del [OSCURATO:PERSONA], quale accertato ex art.14 l.218/1995.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccepita violazione dell’art.6 della CEDU, per non essere la sentenza di cui era chiesto l’exequaturparziale passata in giudicato (essendo emerso che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto impugnazione dinanzi alla Court of Appeal of [OSCURATO:PERSONA] avverso alcuni specifici capi della stessa sentenza, in astratto dipendenti da quelli di cui era chiesto l’exequatur) e per essere stato compromesso il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad un equo processo (essendosi, asseritamente, negata alla stessa la facoltà di proporre impugnazione avverso la decisione giudiziaria di primo grado e respinta la domanda riconvenzionale di manleva e risarcimento danni dalla medesima parte proposta), considerato che: a) al fine di accertare le modalità di passaggio in giudicato delle sentenze nell’ordinamento dell’Isola di [OSCURATO:PERSONA] e l’eventuale esistenza in detto ordinamento di norma analoga all’art.336 c.p.c. (effetto espansivo interno dell’impugnazione, in relazione a capi di sentenza non autonomamente impugnati ma in rapporto di dipendenza/accessorietà con quelli oggetto di impugnazione), era stato sollecitato il contraddittorio tra le parti ed acquisite informazioni, tramite il magistrato britannico di collegamento, presso il Master of the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato quanto già riferito dagli Affidavit prodotti da BNP [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, che « il capo della sentenza relativo all’obbligo della sign.ra Crociani di tenere indenne e manlevare BNP [OSCURATO:PERSONA] è definitivo, vincolante e passato in giudicato» e che «nonesiste, nell’ordinamento dell’Isola di [OSCURATO:PERSONA], alcuna norma di contenuto analogo all’art.336, comma 1, c.p.c. e che l’impugnazione di BNP non ha precluso il passaggio in giudicato dei capi dei quali BNP ha domandato l’exequatur», cosicché si poteva concludere nel senso del passaggio in giudicato della sentenza di cui è domandato il parziale riconoscimento di efficacia; b) riguardo alla violazione dell’art.6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, la doglianza era priva di supporto probatorio ed anzi emergeva prova contraria in ordine al pieno rispetto, nel procedimento in esame, del diritto della Crociani ad un equo processo, in quanto la sign.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, avuto piena facoltà di proporre impugnazione avverso il provvedimento cautelare di sequestro dei sui beni (assunto dal giudice straniero nel corso dell’istruttoria del giudizio) e la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto il reclamo della Crociani avverso «Order of Disclosure», a fronte del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di prestare l’equivalente di una cauzione (il c.d.

«Disclosure», previsto da tale ordinamento, consistente nella consegna in via riservata al giudice di documentazione analitica del proprio patrimonio, istituto questo assimilabile a quello della nostra cauzione), come pure aveva respinto la domanda riconvenzionale per mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] nella fase di merito del giudizio e di relativa istruttoria (avendola stessa omesso di provare le proprie pretese, non prendendo parte alla fase istruttoria del giudizio, né fornendo alcun tipo di istruzioni e indicazioni ai propri avvocati), il tutto secondo anche quanto riportato in un «Affidavit», rilasciato da [OSCURATO:PERSONA], versato in giudizio da BNP, non contestato dalla resistente.

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12/4/2019, affidato a due motivi, nei confronti di BNP [OSCURATO:PERSONA] LTD (che resiste con controricorso, notificato il 21/5/2019).Sono stati depositati, ex art.372 c.p.c., dalla ricorrente, documenti, corredati da traduzione in lingua italiana, relativi ad una sentenza della Corte d’appello di Parigi del 2/2/21, che, in altro procedimento per exequatur, promosso dalla BNP [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunal de [OSCURATO:PERSONA] di Parigi, in relazione ad alcuni capi delle disposizioni della sentenza e dell’ordinanza emesse contestualmente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte del [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’impugnazione dellasign.ra [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado (con la quale le disposizioni di cui era chiesto l’exequatur erano state dichiarate esecutive sul territorio francese), annullando la sentenza impugnata e respingendo tutte le richieste formulate da BNP [OSCURATO:PERSONA] , essendosi rilevato che le condanne specifiche di cui la BNP [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’esecutività in Francia non erano passate in giudicato, essendo state modificate, in appello, «nel quantum e nei beneficiari», con sentenza ed ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come peraltro già sommariamente dedotto nel controricorso).

La controricorrente ha depositato memoria.

Entrambe le parti hanno depositato, il 4 gennaio 2023, istanza di rinvio della causa, essendo pendenti tra le parti trattative per il bonario componimento della lite.Il giorno 17/01/2023, fissato per l’adunanza camerale, la ricorrente ha fatto pervenire in via telematica richiesta di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 67 e 64 lett.b) e g) L.218/1995, per avere l’ordinanza impugnata riconosciuto un «Judgement» con motivazione inesistente in quanto del tutto contraddittoria e meramente apparente, essendosi con essa, da un lato, riconosciuta la responsabilità professionale del trustee BNP e, dall’altro lato, respinto la domanda riconvenzionale di manleva, fondata su condotta di inadempienza «dolosa» o di «grave negligenza» di BNP Jerse y , avanzata in quel giudizio dalla Crociani, per «non essersi la stessa presentata nel procedimento» e per avere omesso di assolvere all’onere probatorio relativo, mentre, ad avviso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], «ben avrebbe potuto (rectius dovuto)» - il giudice straniero- utilizzare, per supportare la domanda di manleva della stessa, le medesime prove utilizzate al fine di dimostrare la responsabilità di BNP [OSCURATO:PERSONA] rispetto al c.d. [OSCURATO:PERSONA] , già riconosciuta sussistente dalla Corte del [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 67 e 64 lett.b) e g) L.218/1995, per avere l’ordinanza impugnata riconosciuto un «Judgement» reso con grave violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, essendosi fondata la decisione «esclusivamente su di un contegno processuale» della sign.ra Crociani.

2. Preliminarmente,la ricorrente, tramite difensore munito di procura speciale, dopo che entrambe le parti avevano chiesto il rinvio della discussione del ricorso in pendenza di trattative di componimento della controversia, ha depositato , il giorno stesso dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],rinuncia al ricorso, notificata alla parte contr oricorrente a mezzo P.E.C. in data 16/01/2023.

Ora, come chiarito da questa Corte (Cass. 13923/2019; Cass.12743/2016), la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.La parte in ogni caso può rinunciare, ai sensi del primo comma dell’art.390 c.p.c., «finché non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’adunanza camerale o finché non siano state notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380 ter».

Questa Corte a Sezioni Unite ha di recente chiarito quali siano gli effetti della rinuncia tardiva al ricorso per cassazione (Cass. 28182/2020): «Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso».

Nella specie, la rinuncia è stata notificata un giorno prima dell’adunanza camerale e depositata in giudizio il giorno stesso dell’adunanza.

Rileva pertanto tale atto ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenzadi interesse.

Ricorrono giusti motivi, atteso l’esito del giudizio, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dalla ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto «tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilit̀ originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta»(Cass. n. 13636/2015) .

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 12665/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, P.zza Cavour, presso la CANCELLERIA civile della Corte di Cassazione, rappresentata e dife s a d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, C.so V. Emanuele II n. 294, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende , giusta procura in atti; -controricorrente - avverso ordinanza n. cronol. 494/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicatail 1°/02/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano, con ordinanza n. 494/2019, pubblicata il 1°/2/2019, in accoglimento del ricorso proposto dalla BNP [OSCURATO:PERSONA] LTD, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volto alla delibazione parziale, ai sensi dell’art.67 l.218/1995, della sentenza (strutturata nelle parti «Judgement» ed «Orders»), pronunciata (in giudizio promosso da una figlia della Crociani, [OSCURATO:PERSONA], e dalle figlie di quest’ultima, nei confronti, tra gli atri, della madre e di BNP [OSCURATO:PERSONA] LTD, nella loro qualità di originari trustee, per sentire accertare la nullità degli atti dispositivi con i quali era stato trasferito l’intero patrimonio del trust c.d. [OSCURATO:PERSONA], di cui l’attrice e la sorella Camilla erano beneficiarie, con condanna conseguente delle parti convenute alla ricostituzione del patrimonio dello stesso [OSCURATO:PERSONA], giudizio nel quale sia la Crociani sia l a BNP [OSCURATO:PERSONA] avevano avanzato contrapposte e reciproche domande di garanzia e manleva) in data 11/9/2017 dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ( e specificamente dei capi trascritti alle pagg. 2 e 3 della ordinanza della Corte territoriale), ha disposto il parziale riconoscimento dei capi, riportati nella traduzione italiana, di cui era stato chiesto l’exequatur (inerenti, tra l’altro, alla condanna disposta dal giudice straniero della Crociani a manlevare BNP Jerseyper quanto versato dalla stessa, in quanto contestualmente condannata alla ricostituzione del patrimonio del c.d. [OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza alla sentenza), ritenuto il passaggio in giudicato degli stessi, in base all’ordinamento processuale dell’Isola del [OSCURATO:PERSONA], quale accertato ex art.14 l.218/1995. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccepita violazione dell’art.6 della CEDU, per non essere la sentenza di cui era chiesto l’exequaturparziale passata in giudicato (essendo emerso che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto impugnazione dinanzi alla Court of Appeal of [OSCURATO:PERSONA] avverso alcuni specifici capi della stessa sentenza, in astratto dipendenti da quelli di cui era chiesto l’exequatur) e per essere stato compromesso il diritto della [OSCURATO:PERSONA] ad un equo processo (essendosi, asseritamente, negata alla stessa la facoltà di proporre impugnazione avverso la decisione giudiziaria di primo grado e respinta la domanda riconvenzionale di manleva e risarcimento danni dalla medesima parte proposta), considerato che: a) al fine di accertare le modalità di passaggio in giudicato delle sentenze nell’ordinamento dell’Isola di [OSCURATO:PERSONA] e l’eventuale esistenza in detto ordinamento di norma analoga all’art.336 c.p.c. (effetto espansivo interno dell’impugnazione, in relazione a capi di sentenza non autonomamente impugnati ma in rapporto di dipendenza/accessorietà con quelli oggetto di impugnazione), era stato sollecitato il contraddittorio tra le parti ed acquisite informazioni, tramite il magistrato britannico di collegamento, presso il Master of the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato quanto già riferito dagli Affidavit prodotti da BNP [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, che « il capo della sentenza relativo all’obbligo della sign.ra Crociani di tenere indenne e manlevare BNP [OSCURATO:PERSONA] è definitivo, vincolante e passato in giudicato» e che «nonesiste, nell’ordinamento dell’Isola di [OSCURATO:PERSONA], alcuna norma di contenuto analogo all’art.336, comma 1, c.p.c. e che l’impugnazione di BNP non ha precluso il passaggio in giudicato dei capi dei quali BNP ha domandato l’exequatur», cosicché si poteva concludere nel senso del passaggio in giudicato della sentenza di cui è domandato il parziale riconoscimento di efficacia; b) riguardo alla violazione dell’art.6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, la doglianza era priva di supporto probatorio ed anzi emergeva prova contraria in ordine al pieno rispetto, nel procedimento in esame, del diritto della Crociani ad un equo processo, in quanto la sign.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, avuto piena facoltà di proporre impugnazione avverso il provvedimento cautelare di sequestro dei sui beni (assunto dal giudice straniero nel corso dell’istruttoria del giudizio) e la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto il reclamo della Crociani avverso «Order of Disclosure», a fronte del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di prestare l’equivalente di una cauzione (il c.d. «Disclosure», previsto da tale ordinamento, consistente nella consegna in via riservata al giudice di documentazione analitica del proprio patrimonio, istituto questo assimilabile a quello della nostra cauzione), come pure aveva respinto la domanda riconvenzionale per mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] nella fase di merito del giudizio e di relativa istruttoria (avendola stessa omesso di provare le proprie pretese, non prendendo parte alla fase istruttoria del giudizio, né fornendo alcun tipo di istruzioni e indicazioni ai propri avvocati), il tutto secondo anche quanto riportato in un «Affidavit», rilasciato da [OSCURATO:PERSONA], versato in giudizio da BNP, non contestato dalla resistente. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12/4/2019, affidato a due motivi, nei confronti di BNP [OSCURATO:PERSONA] LTD (che resiste con controricorso, notificato il 21/5/2019).Sono stati depositati, ex art.372 c.p.c., dalla ricorrente, documenti, corredati da traduzione in lingua italiana, relativi ad una sentenza della Corte d’appello di Parigi del 2/2/21, che, in altro procedimento per exequatur, promosso dalla BNP [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunal de [OSCURATO:PERSONA] di Parigi, in relazione ad alcuni capi delle disposizioni della sentenza e dell’ordinanza emesse contestualmente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte del [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’impugnazione dellasign.ra [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado (con la quale le disposizioni di cui era chiesto l’exequatur erano state dichiarate esecutive sul territorio francese), annullando la sentenza impugnata e respingendo tutte le richieste formulate da BNP [OSCURATO:PERSONA] , essendosi rilevato che le condanne specifiche di cui la BNP [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’esecutività in Francia non erano passate in giudicato, essendo state modificate, in appello, «nel quantum e nei beneficiari», con sentenza ed ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come peraltro già sommariamente dedotto nel controricorso). La controricorrente ha depositato memoria. Entrambe le parti hanno depositato, il 4 gennaio 2023, istanza di rinvio della causa, essendo pendenti tra le parti trattative per il bonario componimento della lite.Il giorno 17/01/2023, fissato per l’adunanza camerale, la ricorrente ha fatto pervenire in via telematica richiesta di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 67 e 64 lett.b) e g) L.218/1995, per avere l’ordinanza impugnata riconosciuto un «Judgement» con motivazione inesistente in quanto del tutto contraddittoria e meramente apparente, essendosi con essa, da un lato, riconosciuta la responsabilità professionale del trustee BNP e, dall’altro lato, respinto la domanda riconvenzionale di manleva, fondata su condotta di inadempienza «dolosa» o di «grave negligenza» di BNP Jerse y , avanzata in quel giudizio dalla Crociani, per «non essersi la stessa presentata nel procedimento» e per avere omesso di assolvere all’onere probatorio relativo, mentre, ad avviso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], «ben avrebbe potuto (rectius dovuto)» - il giudice straniero- utilizzare, per supportare la domanda di manleva della stessa, le medesime prove utilizzate al fine di dimostrare la responsabilità di BNP [OSCURATO:PERSONA] rispetto al c.d. [OSCURATO:PERSONA] , già riconosciuta sussistente dalla Corte del [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 67 e 64 lett.b) e g) L.218/1995, per avere l’ordinanza impugnata riconosciuto un «Judgement» reso con grave violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, essendosi fondata la decisione «esclusivamente su di un contegno processuale» della sign.ra Crociani. 2. Preliminarmente,la ricorrente, tramite difensore munito di procura speciale, dopo che entrambe le parti avevano chiesto il rinvio della discussione del ricorso in pendenza di trattative di componimento della controversia, ha depositato , il giorno stesso dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],rinuncia al ricorso, notificata alla parte contr oricorrente a mezzo P.E.C. in data 16/01/2023. Ora, come chiarito da questa Corte (Cass. 13923/2019; Cass.12743/2016), la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.La parte in ogni caso può rinunciare, ai sensi del primo comma dell’art.390 c.p.c., «finché non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’adunanza camerale o finché non siano state notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380 ter». Questa Corte a Sezioni Unite ha di recente chiarito quali siano gli effetti della rinuncia tardiva al ricorso per cassazione (Cass. 28182/2020): «Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso». Nella specie, la rinuncia è stata notificata un giorno prima dell’adunanza camerale e depositata in giudizio il giorno stesso dell’adunanza. Rileva pertanto tale atto ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenzadi interesse. Ricorrono giusti motivi, atteso l’esito del giudizio, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dalla ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto «tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilit̀ originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta»(Cass. n. 13636/2015) . PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore
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