CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreANTONIO [OSCURATO:PERSONA] A.che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, come da requisitoria già depositata;[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, Quarta Sezione penale -decidendo quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n.3276 del 2023 - in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] eAntonio [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110, 610, 416-bis.1. cod. pen. (capo B delleimputazioni), e riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno, li ha condannati allapena di anni 2 di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 582, 585, in relazioneall’art. 576, comma 1, 416-bis.1, cod. pen. (capo A delle imputazioni) e di cui agli artt.110,610, 416-bis.1 cod. pen. (capo C delle imputazioni).2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite deldifensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso.Con i motivi di ricorso, i ricorrenti deducono l’inosservanza della disposizione di cuiall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento all’aumento di pena conseguenteall’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen. e in relazioneall’aumento per la continuazione in relazione al reato di cui al capo A); nonché l’assolutamancanza di motivazione in ordine alle ragioni degli aumenti.La difesa eccepisce che i giudici di appello, dopo aver assolto i ricorrenti per il reato diviolenza privata contestata al capo B) e concesso la circostanza attenuante del risarcimentodel danno, hanno rideterminato il trattamento sanzionatorio fissando la pena base per ilreato più grave, ora individuato in quello di violenza privata di cui al capo C), nella stessamisura della pena base determinata nella sentenza annullata per il precedente ritenuto piùgrave reato di cui al capo B), (per cui è intervenuta assoluzione); aumentando poi detta penabase della metà per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen.,analogamente a quanto effettuato dal giudice di appello della sentenza annullata, mentrel’aumento per la medesima circostanza aggravante applicato dal giudice di primo grado erastato pari a un terzo; aumentando ancora di mesi sei di reclusione la pena per lacontinuazione con il reato di lesioni aggravate di cui al capo A), mentre quello applicato daldi primo grado era stato determinato in mesi due di reclusione.Ciò evidenziato, la difesa eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius inrelazione all’entità dell’aumento per la circostanza aggravante di cui all’art. 416 -bis.1 cod.pen. e per la continuazione rispetto al capo A) della rubrica; eccepisce altresì la mancatamotivazione in ordine alle ragioni per le quali i Giudici di appello hanno inteso discostarsidalla dosimetria di pena scelta dal Giudice di primo grado.Più specificamente, la difesa, richiamando la sentenza Morales delle Sezioni Unite (n.40910 del 2005), evidenzia che sul minore aumento di un terzo applicato dal giudice di primecure si è formato un giudicato progressivo in detto specifico punto non essendo statoimpugnato dal PM, sicché a prescindere dalla pena complessiva irrogata, la sentenza diappello non poteva discostarsi dalla decisione del Gup e determinare l’aumento perl’aggravante nella misura della metà.Evidenzia in ogni caso che avendo applicato l’aumento nel massimo edittale avrebbedovuto puntualmente motivarne le ragioni, né il vuoto motivazionale può essere colmatoalcuna argomentazione volta a giustificare l’applicazione del massimo edittale.Quanto, invece all’aumento operato in relazione alla continuazione per il reato di cui alcapo A), la difesa deduce che i precedenti richiamati dalla sentenza rescindente (SSUU n.1628 del 2014 e n. 48538 del 2022) non operano nel caso di specie nel quale il reatosatellite resta tale, ma operano nei casi in cui la regiudicanda satellite diventa quella piùgrave. Evidenzia in particolare che la seconda sentenza delle SU richiamata riguarda il casoin cui in appello sia stata pronunciata l’assoluzione per il reato più grave.Proprio in virtù di tali pronunce la Corte di appello ha potuto irrogare per il reato C) oradivenuto più grave una pena maggiore rispetto a quella stabilita dal Gup, ma alla luce delprincipio del giudicato penale su un capo della sentenza, come verificatosi nella fattispecie inrelazione al Capo A), non risulta possibile modificare la statuizione del giudice di prime cure.Infine si eccepisce la mancata motivazione dell’aumento della pena per il reato di cui alcapo A) da due a sei mesi, evidenziandosi l’idoneità del richiamo alla prima sentenza diappello che non conteneva alcuna argomentazione volta a giustificare siffattamaggiorazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono in parte inammissibili e, limitatamente a quanto di seguito indicato,fondati.2. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità il divieto direformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriorigiudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria alla individuazionedel trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle resein detti giudizi, restando immodificabile in peius l'esito più favorevole tra quelli intervenuti aseguito di esclusiva impugnazione dell'imputato (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv.258652; Sez. 4, n. 20337 del 07/03/2017, I., Rv. 270704; Sez. 3, n. 9698 del 4 17/11/2016,dep. 2017, M., Rv. 269277; Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Buono, Rv. 268315).Ciò posto, in punto di confronto tra le sentenze nel caso in esame, deve rilevarsi che insede di rinvio, dopo avere assolto i ricorrenti per il reato di cui al capo B), la Corte di appelloha ritenuto più grave il reato di violenza privata di cui al capo C), commisurando – in ragionedella medesimezza della condotta - la pena base su quella determinata dal primo giudice diappello in anni due e mesi sei di reclusione, già applicata in ordine al reato sub B), operandol’aumento per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen. nella misura della metà, lì dovein primo grado tale aumento - per la medesima aggravante in relazione al reato di rapinaaggravata di cui al capo D) quale reato più grave (oggetto di pronuncia di assoluzione daparte della Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 3384 del 2023) - era stato di unterzo; in accoglimento, poi, del motivo di gravame in ordine al quale è intervenuta lapronuncia rescindente n. 4592 del 2024, la Corte di appello ha ridotto di un terzo la pena perl’intervenuto risarcimento del danno da parte di entrambi i ricorrenti, applicando, infine,l’aumento per la continuazione in ordine al reato di lesioni aggravate di cui al capo A)quantificato in mesi sei di reclusione, a fronte di un aumento che, per lo stesso reato, erastato quantificato in mesi due ed euro 200 di multa da parte del primo giudice.3. Così ricostruito l’iter sanzionatorio, deve rilevarsi che la doglianza con la quale ladifesa eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius per avere applicato sullapena base l’aumento per l’aggravante della metà, anziché di un terzo, è manifestamenteinfondata.In tema di reato continuato, in caso di intervenuta assoluzione per il reato individuatoquale quello più grave, si determina la necessità di stabilire nuovamente quale sia laviolazione più grave e di individuare gli aumenti di pena da applicare per i reati satellite, inrelazione ai quali il reato più grave di nuova individuazione, diviene dunque quello sul qualeriparametrare gli aumenti nei limiti di cui all’art. 81 cod. pen.Come è noto, infatti, la pena base costituisce il parametro di riferimento “perproporzione” per gli aumenti da calcolare in relazione ai reati satellite; a tal riguardo va infattiricordato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva,oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Nel dettare taleprincipio, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine aisingoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare chesia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illecitiaccertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene. (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)»(Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).Nel caso di specie, a seguito delle assoluzioni dei ricorrenti per il reato di cui al capo D)e successivamente per il reato di cui al capo B), i giudici di appello hanno applicato unapena complessiva inferiore a quella inflitta dai predetti giudici, legittimamente determinandoex novo la pena per il reato più grave, pur con un aumento maggiore per la circostanzaaggravante rispetto a quello applicato in relazione al più grave reato oggetto dellaprecedente assoluzione (capo D), senza però con ciò determinare una pena per laviolazione base, maggiore di quella precedente.Pertanto, fermo il limite di pena esterno e quello interno relativo alla precedente penabase stabilita per il reato oggetto di assoluzione (capo B), nella nuova parametrazione laCorte di appello non è incorsa in alcuna violazione di legge, lì dove, nell’esercizio del poterediscrezionale nella commisurazione della pena per la violazione più grave, ai sensi dell’art.133 cod. pen., ha applicato un aumento maggiore per l’ aggravante ad effetto speciale di cuiall’art. 416-bis.1, cod. pen.In conclusione, la Corte ha correttamente applicato il principio secondo il quale nonviola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudicedell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se laregiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica diquest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso unaumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una penacomplessivamente maggiore. (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01).Nel caso di specie non è pertanto invocabile il principio affermato da S. U. Morales, checoncerne la diversa fattispecie in cui la struttura del reato continuato rimane immutataquanto alla individuazione del reato più grave.4. Manifestamente infondato è poi il motivo con il quale si censura la violazione delsuddetto divieto in ordine alla quantificazione dell’aumento della pena per il reato di cui alcapo A), sempre stato reato satellite.Si tratta di censura preclusa trattandosi di doglianza già sottoposta alla Corte dicassazione e, alla pagina 4 della sentenza rescindente, ritenuta non fondata in applicazionedel principio già sopra enunciato.5. Va, invece, ritenuta fondata la censura concernente la mancata motivazione inordine alla misura dell’aumento della metà applicato in forza dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.I giudici di appello nel rideterminare la pena per il reato più grave di cui al capo C) sisono limitati a motivare l’aumento nel massimo previsto dalla circostanza ad effetto specialesulla base di un generico richiamo a quanto indicato nella sentenza annullata, omettendo diconsiderare che alcuna motivazione è presente nella pronuncia richiamata.Non argomentando sulla misura dell’aumento la Corte di appello ha violato il principiosecondo il quale in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisceuna pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale,è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la rilevanzadella circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, dovendo essere indicate, inquest'ultimo caso, le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento. (Sez. 2, n.5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Carbone, Rv. 282594 - 02).Tale vuoto motivazionale impone pertanto l’annullamento della sentenza sul punto conrinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione alreato di cui al capo c), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]