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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24254/2026

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o dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] PEC: [OSCURATO:EMAIL],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC:roberto.artusi@ordineavvocatipadova.it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5214/2023depositata il 19/7/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/20261. — Con decreto del 6 maggio 2016 il Ministro dell’Economia e dellesottoposto il [OSCURATO:PERSONA] societàcooperativa (di seguito Crediveneto) alla procedura di Liquidazione coattaamministrativa ex art. 80, commi 1 e 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) econ provvedimento in pari data la Banca d’Italia ha nominato i CommissariLiquidatori, i quali, con ricorso del 9 novembre 2020, hanno chiesto alTribunale di Rovigo la dichiarazione di insolvenza di Crediveneto, ai sensidell’art. 82, comma 2, TUB.2. — Nel relativo giudizio, poi trasferito per competenza al Tribunale diRoma, si sono costituiti separatamente Crediveneto, [OSCURATO:PERSONA](quale ex legale rappresentante) e [OSCURATO:PERSONA] (quale ex componentedel consiglio di amministrazione) per eccepire, tra l’altro, il difetto diinteresse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei Commissari liquidatori - in quantoavevano instato per la dichiarazione di insolvenza a distanza di oltrequattro anni dall’apertura della procedura - e l’insussistenza dello stato diinsolvenza ai sensi dell’art. 5 l. fall.3. — Con sentenza del 2 febbraio 2023 il Tribunale di Roma hadichiarato lo stato di insolvenza di Crediveneto.4. — La Corte d’appello di Roma, riuniti i separati reclami proposti daCrediveneto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lamentavano, tral’altro, la totale pretermissione delle evidenze allegate e delle istanzeistruttorie formulate, ha confermato la sentenza di primo grado.4.1. — In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto manifestamenteinfondata sia l’eccezione di difetto di interesse ad agire della Liquidatela —alla luce dei preminenti interessi pubblici implicati dalla procedura diliquidazione coatta amministrativa (evincibili anche dalla sentenza dellaCorte cost. n. 12 del 2020 e testimoniati dall’attribuzione dell’iniziativa exart. 82 TUB non solo ai [OSCURATO:PERSONA], ma anche al P.M. e alTribunale ex officio) e stanti l’assenza di termini di decadenza perl’esercizio della domanda e l’irrilevanza della prospettata eventualità diprescrizione delle azioni revocatorie —, sia il lamentato vizioNumero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/2026procedimentale di accertamento dello stato di insolvenza soltanto sullabase del parere della Banca d’Italia, previsto dagli artt. 80 e 82, comma 2,TUB, trattandosi comunque di parere munito di portata probatoriaqualificata proprio per la «natura altamente tecnica e specializzata degliaccertamenti e delle valutazioni demandati» all’organo di competenza,rispetto ai quali i reclamanti avevano «opposto contestazioni del tuttolabili e prive di riscontri oggettivi, enfatizzando che il progetto di bilancioal 31.12.2025 – mai rettificato dal CdA né approvato dai soci, essendosopravvenuta la LCA – esponesse un patrimonio netto positivo di €40.045.000,00 ed obliando o sottovalutando l’inequivoco comportamentotenuto dal CdA», così come la due diligence svolta dalla terza cessionariaBanca [OSCURATO:SOCIETA]. ed anche la distinzione allegata tra “svalutazione” e“accantonamenti a fondi”.4.2. — La Corte distrettuale ha altresì osservato: che il tribunale non siera riferito alle rettifiche proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma ai valoriche il CdA aveva deliberato di recepire nel bilancio (pur non facendolo);che secondo Cass. 20186/2017 lo stato di insolvenza nella liquidazionecoatta amministrativa va ancorato ai parametri dell’art. 5 l.fall. conparticolare attenzione, stante l’attività creditizia, al deficit patrimoniale,preminente anche rispetto alla illiquidità e agli inadempimenti; che ireclamanti avevano invocato o valutazioni antecedenti, sconfessate dallostesso CdA, o circostanze successive irrilevanti alla stregua degli evocatiprecedenti di legittimità; che alla luce di tutto quanto argomentato,risultava irrilevante la perizia di parte prodotta ed anche la CTU invocata,eminentemente esplorativa.5. — I reclamanti hanno impugnato la decisione con un unico ricorsoaffidato a quattro motivi, illustrato da memoria depositata da un nuovodifensore, a seguito di rinuncia al mandato dei difensori originari.6. — La procedura di liquidazione coatta amministrativa ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/20261. — Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 100 c.p.c., in connessione con l’art. 82 d. lgs.385/1993, per avere la Corte d’appello escluso la rilevanza dellacondizione dell’azione costituita dalla necessità di un interesse ad agiretravisando il senso dei principi enunciati dalla Consulta (posto che CorteCost. n. 12/2020 riguardava l’applicabilità della disciplina in tema diragionevole durata dei processi alla procedura di liquidazione coattaamministrativa, e non il procedimento di accertamento dello stato diinsolvenza).

Secondo i ricorrenti, «l’interesse, attuale e concreto, in gradodi giustificare l’azione dei commissari liquidatori non può essere desuntoda altro se non dalle conseguenze che la dichiarazione giudiziale dellostato di insolvenza può avere sulla procedura di liquidazione coattaamministrativa; quella, appunto, che è compito di tali commissaricondurre nel modo migliore possibile.

Sicché basta considerare che taliconseguenze sono essenzialmente quelle di rendere applicabile ladisciplina penalistica della crisi e utilizzabili le azioni revocatorie, percomprendere che, potendo soprattutto le seconde avere un ruolo ai finidello svolgimento della procedura di liquidazione, un loro interesse puòessere attuale e concreto solo se attuale e concreta è la possibilità diesercitare tali azioni».1.1. — La censura è inammissibile poiché, nella sua genericità, nonsi confronta con l’effettivo tenore della decisione impugnata.La legittimazione attiva dei [OSCURATO:PERSONA] a promuovere ladichiarazione dello stato di insolvenza trova fondamento nell’art. 82,comma 2, TUB, che attribuisce loro il relativo potere, accanto al P.M. e alTribunale ex officio, e non anche ai creditori, a testimonianza dell’interessepubblico sotteso al corrispondente accertamento giudiziale; su un diversopiano si muovono, invece, le successive ed eventuali iniziativerecuperatorie e revocatorie, così come quelle di carattere penale, daassumere solo al ricorrere dei correlati presupposti.Numero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/2026A nulla rileva, allora, il richiamo al pacifico formante giurisprudenziale dilegittimità sulle caratteristiche, in generale, dell’interesse ad agire qualecondizione dell’azione, e in particolare sulla necessità di un «risultato utile,giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento delgiudice» (tra le più recenti, Cass. n. 19189/2026, n. 32222/2025, n.12733/2024), venendo qui in rilievo, appunto, i profili pubblicistici sottesialla dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 82 TUB, che la corted’appello ha giustamente ravvisato anche nella sentenza della Corte cost.n. 12 del 2020, ove vengono poste in risalto le finalità pubblicistiche dellaprocedura di liquidazione coatta amministrativa, che assume unaparticolare connotazione in termini di tutela del pubblico affidamentoquando ad esserne coinvolto è un istituto bancario.2. — Il secondo mezzo denunzia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2729 c.c., in connessione con gli artt. 80 e 82 d.lgs.385/1993 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la cortedistrettuale indebitamente tralasciato le istanze istruttorie formulate dairicorrenti, e segnatamente la richiesta di CTU tecnico-contabile finalizzataa porre in evidenza l’esuberanza di talune poste passive, estimative e dicarattere prudenziale (accantonamenti per oneri e per svalutazioni dicrediti), richieste dal terzo acquirente dell’azienda bancaria in funzionedell’atto di cessione.

Secondo i ricorrenti la corte d’appello avrebbe aderitoin modo acritico alle risultanze del parere della Banca d’Italia ex art. 82TUB, omettendo di svolgere un’effettiva indagine sulla consistenzapatrimoniale della banca alla data di avvio della procedura di LCA.2.1. — Il motivo è per un verso inammissibile - in quanto, al di làdelle violazioni di legge formalmente indicate, attinge a valutazioni dimerito che non hanno accesso a questa sede - e, per altro verso,infondato, avendo il giudice a quo correttamente evocato lagiurisprudenza di questa Corte in base alla quale «nei giudizi instaurati perla dichiarazione dello stato d'insolvenza degli enti creditizi, gli attiprovenienti dalla Banca d'Italia o dai commissari straordinari non hanno ilvalore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c., in quanto non sono formatiNumero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/2026da pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione specificatamente direttaalla documentazione.

Tuttavia tali atti, proprio in ragione della loro originee delle finalità perseguite dai soggetti che li pongono in essere,costituiscono una legittima fonte di informazione, utile all'accertamentodei fatti di causa in senso stretto, che, ove non sia validamentecontraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento delgiudice, il quale è tenuto ad ammettere le prove che le altre partideducano per contrastare le risultanze in questo modo acquisite, ma nonad acquisirne d'ufficio per controllare la loro rispondenza al vero» (Cass.n. 11267/2020).3. — Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 82 d.lgs. 385/1993 in connessione con l’art. 5 l. fall.,in quanto la corte d’appello si sarebbe limitata a desumere l’esistenzadello stato di insolvenza di Crediveneto dalle risultanze del progetto dibilancio formato in circostanze del tutto eccezionali, a poche ore dall’avviodella procedura di liquidazione, senza accertare l’effettiva situazionepatrimoniale della banca – che dovrebbe rivestire maggiore rilevanza,stanti le esigenze di garanzia per il mercato e per i depositanti – e senzatener conto che il bilancio predisposto dagli amministratori per la chiusuradell’ultimo esercizio di attività mostrava un patrimonio netto in attivo, eche solo contestualmente alla messa in LCA e alla decisione di cessionedell’azienda si era proceduto a rilevanti svalutazioni e accantonamenti, perdi più in ossequio alle richieste della controparte negoziale.3.1. — La censura è inammissibile perché deduce un vizio diviolazione di legge senza confrontarsi adeguatamente con le plurimeargomentazioni addotte dai giudici di merito a fondamento dell’accertatostato di insolvenza.Questa Corte ha più volte ammonito che il vizio di violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, apena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di dirittoasseritamente violate, ma anche con la specifica indicazione delleaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che siNumero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/2026assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con larelativa interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. explurimis Cass. n. 28541/2024); si tratta, invero, di un vizio che consistenella deduzione di un'erronea ricognizione, nel provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge, e che perciòimplica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa; alcontrario, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa risulta esterna all'esatta interpretazionedella norma, inerendo piuttosto alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (ex plurimis, Cass. n.7871/2025).4. — Il quarto mezzo prospetta la nullità della sentenza ex art. 360n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., perl’asserita mancanza o apparenza della motivazione, in quanto la corted’appello avrebbe semplicemente trascritto ampi stralci delle difese dellaprocedura resistente, senza fornire pertinente riscontro alle eccezioni edifese dei reclamanti, incentrate nella valutazione della situazionepatrimoniale della banca, di cui non si contestava lo stato di crisi ma soloquello di insolvenza.4.1. — Il motivo è infondato, poiché la motivazione della sentenzaimpugnata non risulta affetta da quei gravissimi vizi che, soli, possonocondurre alla nullità della decisione, per mancato raggiungimento dellasoglia minima di costituzionalità, come declinati per via nomofilattica apartire da Cass. Sez.

U., n. 8053/2014.D’altronde, gli stessi ricorrenti mostrano consapevolezza dell’orientamentodi legittimità che ammette la motivazione dei provvedimenti giudizialianche per relationem alle argomentazioni difensive delle parti (Cass. Sez.U., n. 642/2015; conf.

Cass. n. 29028/2022), purché sia chiaro l’iterlogico seguito, come è nel caso in esame, avendo la corte d’appellospiegato anche le ragioni per le quali non ha ritenuto rilevanti le richiesteistruttorie dei reclamanti e, in particolare, la richiesta di CTU, alla lucedelle emergenze istruttorie esposte da pag. 4 a pag. 7 della sentenza.Numero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/20265. — Segue il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti allespese, liquidate in dispositivo.6. — Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 8/7/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] PEC: [OSCURATO:EMAIL],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC:roberto.artusi@ordineavvocatipadova.it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5214/2023depositata il 19/7/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/20261. — Con decreto del 6 maggio 2016 il Ministro dell’Economia e dellesottoposto il [OSCURATO:PERSONA] societàcooperativa (di seguito Crediveneto) alla procedura di Liquidazione coattaamministrativa ex art. 80, commi 1 e 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) econ provvedimento in pari data la Banca d’Italia ha nominato i CommissariLiquidatori, i quali, con ricorso del 9 novembre 2020, hanno chiesto alTribunale di Rovigo la dichiarazione di insolvenza di Crediveneto, ai sensidell’art. 82, comma 2, TUB.2. — Nel relativo giudizio, poi trasferito per competenza al Tribunale diRoma, si sono costituiti separatamente Crediveneto, [OSCURATO:PERSONA](quale ex legale rappresentante) e [OSCURATO:PERSONA] (quale ex componentedel consiglio di amministrazione) per eccepire, tra l’altro, il difetto diinteresse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei Commissari liquidatori - in quantoavevano instato per la dichiarazione di insolvenza a distanza di oltrequattro anni dall’apertura della procedura - e l’insussistenza dello stato diinsolvenza ai sensi dell’art. 5 l. fall.3. — Con sentenza del 2 febbraio 2023 il Tribunale di Roma hadichiarato lo stato di insolvenza di Crediveneto.4. — La Corte d’appello di Roma, riuniti i separati reclami proposti daCrediveneto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lamentavano, tral’altro, la totale pretermissione delle evidenze allegate e delle istanzeistruttorie formulate, ha confermato la sentenza di primo grado.4.1. — In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto manifestamenteinfondata sia l’eccezione di difetto di interesse ad agire della Liquidatela —alla luce dei preminenti interessi pubblici implicati dalla procedura diliquidazione coatta amministrativa (evincibili anche dalla sentenza dellaCorte cost. n. 12 del 2020 e testimoniati dall’attribuzione dell’iniziativa exart. 82 TUB non solo ai [OSCURATO:PERSONA], ma anche al P.M. e alTribunale ex officio) e stanti l’assenza di termini di decadenza perl’esercizio della domanda e l’irrilevanza della prospettata eventualità diprescrizione delle azioni revocatorie —, sia il lamentato vizioNumero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/2026procedimentale di accertamento dello stato di insolvenza soltanto sullabase del parere della Banca d’Italia, previsto dagli artt. 80 e 82, comma 2,TUB, trattandosi comunque di parere munito di portata probatoriaqualificata proprio per la «natura altamente tecnica e specializzata degliaccertamenti e delle valutazioni demandati» all’organo di competenza,rispetto ai quali i reclamanti avevano «opposto contestazioni del tuttolabili e prive di riscontri oggettivi, enfatizzando che il progetto di bilancioal 31.12.2025 – mai rettificato dal CdA né approvato dai soci, essendosopravvenuta la LCA – esponesse un patrimonio netto positivo di €40.045.000,00 ed obliando o sottovalutando l’inequivoco comportamentotenuto dal CdA», così come la due diligence svolta dalla terza cessionariaBanca [OSCURATO:SOCIETA]. ed anche la distinzione allegata tra “svalutazione” e“accantonamenti a fondi”.4.2. — La Corte distrettuale ha altresì osservato: che il tribunale non siera riferito alle rettifiche proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma ai valoriche il CdA aveva deliberato di recepire nel bilancio (pur non facendolo);che secondo Cass. 20186/2017 lo stato di insolvenza nella liquidazionecoatta amministrativa va ancorato ai parametri dell’art. 5 l.fall. conparticolare attenzione, stante l’attività creditizia, al deficit patrimoniale,preminente anche rispetto alla illiquidità e agli inadempimenti; che ireclamanti avevano invocato o valutazioni antecedenti, sconfessate dallostesso CdA, o circostanze successive irrilevanti alla stregua degli evocatiprecedenti di legittimità; che alla luce di tutto quanto argomentato,risultava irrilevante la perizia di parte prodotta ed anche la CTU invocata,eminentemente esplorativa.5. — I reclamanti hanno impugnato la decisione con un unico ricorsoaffidato a quattro motivi, illustrato da memoria depositata da un nuovodifensore, a seguito di rinuncia al mandato dei difensori originari.6. — La procedura di liquidazione coatta amministrativa ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/20261. — Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 100 c.p.c., in connessione con l’art. 82 d. lgs.385/1993, per avere la Corte d’appello escluso la rilevanza dellacondizione dell’azione costituita dalla necessità di un interesse ad agiretravisando il senso dei principi enunciati dalla Consulta (posto che CorteCost. n. 12/2020 riguardava l’applicabilità della disciplina in tema diragionevole durata dei processi alla procedura di liquidazione coattaamministrativa, e non il procedimento di accertamento dello stato diinsolvenza). Secondo i ricorrenti, «l’interesse, attuale e concreto, in gradodi giustificare l’azione dei commissari liquidatori non può essere desuntoda altro se non dalle conseguenze che la dichiarazione giudiziale dellostato di insolvenza può avere sulla procedura di liquidazione coattaamministrativa; quella, appunto, che è compito di tali commissaricondurre nel modo migliore possibile. Sicché basta considerare che taliconseguenze sono essenzialmente quelle di rendere applicabile ladisciplina penalistica della crisi e utilizzabili le azioni revocatorie, percomprendere che, potendo soprattutto le seconde avere un ruolo ai finidello svolgimento della procedura di liquidazione, un loro interesse puòessere attuale e concreto solo se attuale e concreta è la possibilità diesercitare tali azioni».1.1. — La censura è inammissibile poiché, nella sua genericità, nonsi confronta con l’effettivo tenore della decisione impugnata.La legittimazione attiva dei [OSCURATO:PERSONA] a promuovere ladichiarazione dello stato di insolvenza trova fondamento nell’art. 82,comma 2, TUB, che attribuisce loro il relativo potere, accanto al P.M. e alTribunale ex officio, e non anche ai creditori, a testimonianza dell’interessepubblico sotteso al corrispondente accertamento giudiziale; su un diversopiano si muovono, invece, le successive ed eventuali iniziativerecuperatorie e revocatorie, così come quelle di carattere penale, daassumere solo al ricorrere dei correlati presupposti.Numero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/2026A nulla rileva, allora, il richiamo al pacifico formante giurisprudenziale dilegittimità sulle caratteristiche, in generale, dell’interesse ad agire qualecondizione dell’azione, e in particolare sulla necessità di un «risultato utile,giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento delgiudice» (tra le più recenti, Cass. n. 19189/2026, n. 32222/2025, n.12733/2024), venendo qui in rilievo, appunto, i profili pubblicistici sottesialla dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 82 TUB, che la corted’appello ha giustamente ravvisato anche nella sentenza della Corte cost.n. 12 del 2020, ove vengono poste in risalto le finalità pubblicistiche dellaprocedura di liquidazione coatta amministrativa, che assume unaparticolare connotazione in termini di tutela del pubblico affidamentoquando ad esserne coinvolto è un istituto bancario.2. — Il secondo mezzo denunzia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2729 c.c., in connessione con gli artt. 80 e 82 d.lgs.385/1993 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la cortedistrettuale indebitamente tralasciato le istanze istruttorie formulate dairicorrenti, e segnatamente la richiesta di CTU tecnico-contabile finalizzataa porre in evidenza l’esuberanza di talune poste passive, estimative e dicarattere prudenziale (accantonamenti per oneri e per svalutazioni dicrediti), richieste dal terzo acquirente dell’azienda bancaria in funzionedell’atto di cessione. Secondo i ricorrenti la corte d’appello avrebbe aderitoin modo acritico alle risultanze del parere della Banca d’Italia ex art. 82TUB, omettendo di svolgere un’effettiva indagine sulla consistenzapatrimoniale della banca alla data di avvio della procedura di LCA.2.1. — Il motivo è per un verso inammissibile - in quanto, al di làdelle violazioni di legge formalmente indicate, attinge a valutazioni dimerito che non hanno accesso a questa sede - e, per altro verso,infondato, avendo il giudice a quo correttamente evocato lagiurisprudenza di questa Corte in base alla quale «nei giudizi instaurati perla dichiarazione dello stato d'insolvenza degli enti creditizi, gli attiprovenienti dalla Banca d'Italia o dai commissari straordinari non hanno ilvalore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c., in quanto non sono formatiNumero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/2026da pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione specificatamente direttaalla documentazione. Tuttavia tali atti, proprio in ragione della loro originee delle finalità perseguite dai soggetti che li pongono in essere,costituiscono una legittima fonte di informazione, utile all'accertamentodei fatti di causa in senso stretto, che, ove non sia validamentecontraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento delgiudice, il quale è tenuto ad ammettere le prove che le altre partideducano per contrastare le risultanze in questo modo acquisite, ma nonad acquisirne d'ufficio per controllare la loro rispondenza al vero» (Cass.n. 11267/2020).3. — Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 82 d.lgs. 385/1993 in connessione con l’art. 5 l. fall.,in quanto la corte d’appello si sarebbe limitata a desumere l’esistenzadello stato di insolvenza di Crediveneto dalle risultanze del progetto dibilancio formato in circostanze del tutto eccezionali, a poche ore dall’avviodella procedura di liquidazione, senza accertare l’effettiva situazionepatrimoniale della banca – che dovrebbe rivestire maggiore rilevanza,stanti le esigenze di garanzia per il mercato e per i depositanti – e senzatener conto che il bilancio predisposto dagli amministratori per la chiusuradell’ultimo esercizio di attività mostrava un patrimonio netto in attivo, eche solo contestualmente alla messa in LCA e alla decisione di cessionedell’azienda si era proceduto a rilevanti svalutazioni e accantonamenti, perdi più in ossequio alle richieste della controparte negoziale.3.1. — La censura è inammissibile perché deduce un vizio diviolazione di legge senza confrontarsi adeguatamente con le plurimeargomentazioni addotte dai giudici di merito a fondamento dell’accertatostato di insolvenza.Questa Corte ha più volte ammonito che il vizio di violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, apena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di dirittoasseritamente violate, ma anche con la specifica indicazione delleaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che siNumero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/2026assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con larelativa interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. explurimis Cass. n. 28541/2024); si tratta, invero, di un vizio che consistenella deduzione di un'erronea ricognizione, nel provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge, e che perciòimplica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa; alcontrario, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa risulta esterna all'esatta interpretazionedella norma, inerendo piuttosto alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (ex plurimis, Cass. n.7871/2025).4. — Il quarto mezzo prospetta la nullità della sentenza ex art. 360n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., perl’asserita mancanza o apparenza della motivazione, in quanto la corted’appello avrebbe semplicemente trascritto ampi stralci delle difese dellaprocedura resistente, senza fornire pertinente riscontro alle eccezioni edifese dei reclamanti, incentrate nella valutazione della situazionepatrimoniale della banca, di cui non si contestava lo stato di crisi ma soloquello di insolvenza.4.1. — Il motivo è infondato, poiché la motivazione della sentenzaimpugnata non risulta affetta da quei gravissimi vizi che, soli, possonocondurre alla nullità della decisione, per mancato raggiungimento dellasoglia minima di costituzionalità, come declinati per via nomofilattica apartire da Cass. Sez. U., n. 8053/2014.D’altronde, gli stessi ricorrenti mostrano consapevolezza dell’orientamentodi legittimità che ammette la motivazione dei provvedimenti giudizialianche per relationem alle argomentazioni difensive delle parti (Cass. Sez.U., n. 642/2015; conf. Cass. n. 29028/2022), purché sia chiaro l’iterlogico seguito, come è nel caso in esame, avendo la corte d’appellospiegato anche le ragioni per le quali non ha ritenuto rilevanti le richiesteistruttorie dei reclamanti e, in particolare, la richiesta di CTU, alla lucedelle emergenze istruttorie esposte da pag. 4 a pag. 7 della sentenza.Numero registro generale 17387/2023Numero sezionale 3051/2026Numero di raccolta generale 24254/2026Data pubblicazione 30/07/20265. — Segue il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti allespese, liquidate in dispositivo.6. — Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 8/7/2026.Il Presidente