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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25342/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 0 6 107 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procuraallegata al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica delle Marche , in persona del Presidente e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura depositata unitamente al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrentee ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza n. 1096/2022della CORTE d’APPELLO di ANCONA,depositata il 26 agosto 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 202 5 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza 26 agosto 2022, n. 1096, la Corte territoriale di Ancona, in parziale accoglimento dell’appelloproposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica delle Marche e in parziale riforma della decisione n. 1079/2018 del Tribunale di Pesaro, ha condannato l’appellante (originario convenuto) a risarcire alla [OSCURATO:SOCIETA]. (originaria attrice) i danni (quantificati in Euro 26.274,79) sofferti da essa società, quale comodataria di un immobile situato in Pesaro, in prossimità del corso d’acqua denominato “Fossato della ranocchia” ( nonché affittuaria dell’azienda in esso organizzata per la vendita e la riparazione di automobili), in conseguenza dell’allagamento verificatosi il 12 luglio 2014, a seguito di una precipitazione atmosferica, allorché il corso d’acqua, ostruito da detriti progressivamente accumulatisi a causa della omessa manutenzione affidata al [OSCURATO:PERSONA], era esondato , invadendo l’immobile detenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e danneggiando i beni in esso presenti.

2. La Corte d’appello, per quanto ancora interessa, ha anzitutto rigettato l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, in base all ’art.14 della legge regionale istitutiva dello stesso (L.R.

Marche n. 13/2013, entrata in vigore prima dell’evento dannoso verificatosi a carico della società attrice), la competenzaalla manutenzione dei corsi d’acqua minori (tra cui i fossati) fosse stata attribuita al [OSCURATO:PERSONA], sia pure sul presupposto dell’inerzia di altri enti, il quale vi era tenuto sulla base di un obbligo generale, indipendentementedalla segnalazione da par t e dei proprietari frontisti o di altri soggetti ed a prescindere dalla collocazione dell’area interessata in zona urbana.

Ciò posto, la Corte di merito, ritenuta provata la derivazione del danno dall’esondazione del corso d’acqua e la sussistenza della “custodia” dello stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA] (ente tenuto per legge allasua manutenzione), in mancanza della prova liberatoria fornita da quest’ultimo in ordine all’eccezionalità dell’evento atmosferico del 12 luglio 2014, lo ha ritenuto responsabile delle conseguenze pregiudizievolisubìte dalla società attrice .

Da tali conseguenze, in sede di liquidazione del danno risarcibile, la Corte territoriale, diversamente dal primo giudice, ha tuttavia escluso sia la perdita derivante dalle spese di ripristino dell’immobile detenuto in comodato (in quanto, sebbene tali spese fossero state allegateanche sulla base di una consulenza di parte, tuttavia l’attrice non aveva fornito la prova di averle effettivamente sostenute ) , sia l’ulteriore perdita derivante dalle spese p er le riparazioni de i beni aziendali non di proprietà della danneggiata, nonché delle automobili appartenentia terzi; il danno risarcibile è stato quindi quantificato nella somma di Euro 26.274,79 (in luogo della maggior somma di Euro 47.958,11 liquidata dal Tribunale), di cui Euro 8.284,79 per i danni subiti dalle automobili nuove intestate alla [OSCURATO:SOCIETA]., Euro 14.390,00 per il danno derivato dalla perdita del magazzino ricambi ed Euro 3.600,00 per il danno alle attrezzature da officina, da circoscrivere all’unico bene aziendale di proprietà della danneggiata, ovverosia la “stazione di ricarica dei condizionatori”. 3.Avverso la sentenza della Corte marchigiana ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,sulla b a se di due motivi.

Ha risposto con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica delle Marche, proponendo altresì ricorso incidentale sorretto da cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha risposto al ricorso incidentale con proprio controricorso.

La trattazione de i ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ..

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] A.1.

Conil primo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « V iolazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223 cc e 2043 cc in relazione agli articoli 1803 e seguenti cc - esclusione danni all’immobile».

A.2.

Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « V iolazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223 cc e 2043 cc in relazione agli articoli 2555 e seguenti cc - riduzione danni all’attivit à commerciale».

Con questi motivi – che vanno illustrati ed esaminati congiuntamente per ragioni di connessione – la ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello, pur avendole riconosciuto, quale comodataria dell’immobile e quale affittuaria dell’azienda danneggiati, la legittimazione ad agire in via risarcitoria nei confronti del danneggiante, abbia poi escluso dal pregiudizio risarcibile la perdita subìta derivante dal danno all’immobile detenuto e ai beni aziendali condotti in affitto, per mancata prova delle spese per il ripristino del primo e per la ripa ra zione dei secondi, non ostante la stessa Corte d’appello avesse dato atto che, in base al contratto di comodato, la società danneggiata si era accollata gli oneri relativi alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e non ostante risultasse per tabulas che di analoghi oneri essa società si era fatta caricoanche in relazione ai beni aziendali affittati, di cui con il contratto di affitto diazienda aveva assunto la custodia, con l’obbligo di restituirli al concedente in uno stato di normale efficienza operativa, così come ricevuti, salvo il deperimento derivante dall’uso. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che,nell’eliminare dal computo del danno risarcibile, quali species di “danno emergente”, le perdite derivanti daidanni all’immobile e ai beni aziendali affittati, nonché alle automobili di proprietà di terzi, sul presupposto della mancata prova delle spese effettuate per il ripristino del primo e per la riparazione dei secondi, la Corte d’appelloavrebbe violato le norme di legg e indic a te in rubrica e, in particolare, l’art. 1223 cod. civ..

Richiama, al riguardo, il tradizionale orientamento di questa Corte, reiteratamente affermato, secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o delle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare(sono citate , tra le altre, in particolare , le pronun c e di questa Corte n. 9740/2002 e n.22826/2010).

Reputa che, pertanto, il danno patrimoniale (sub specie di danno emergente) si sarebbe verificato a suo carico già prima degli (e indipendentemente dagli) interventi riparatori effettuati e delle spese sostenutein relazione ad essi, trovando la propria genesi negli stessi contratti di comodato dell’immobile e di affitto dei beni mobili aziendali, costituenti le fonti dell’obbligazione (vinculum iuris) di effettuare gli esborsi per il ripristino del primo e per la riparazione dei secondi.

A.2.1.Il ricorso principale è inammissibile.

Le censure veicolate con entrambi i motivi in cui esso si articola, ad onta della formale intestazione, attengono , infatti, a profili di fatto e tendono a suscitare da questa Corte di legittimità un giudizio di meritosulla prova del danno , alternativo a quello espresso dalla Corte d’appelloe ad essa insindacabilmente riservato .

La Corte territoriale, dopo avere correttamente riconosciuto la legittimazione all’azi o ne risarcitoria alla società attrice quale detentrice-comodataria dell’immobile e conduttrice-affittuaria dell’azienda danneggiati, ha però reputato che dei pregiudizi ( allegati dall’attrice come specifiche voci di “danno emergente”), consistenti nellespese per il ripristino dell’immobile e per la riparazione dei beni di proprietà di terzi, non era stata fornita dalladanneggiata la dovuta dimostrazione.

Il principio affermato da questa Corte secondo cui la nozione di danno emergente ex art. 1223 cod. civ. non va circoscritta ai soli esborsi monetari o alle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma va allargata all’obbligazione di effettuare l'esborso, è stato richiamato dalla società ricorrente in maniera non pertinente, poiché la Corte di merito non ha accertato la sussistenza della obbligazione (vinculum iuris) della [OSCURATO:SOCIETA]. di provvedere agli interventi riparatori, negandone la natura di danno emergente(nel qual caso il detto principiosarebbe stato violato ), ma , ben al cont r ario, ha reputatomancante la prova dell’effettuazione delle relative spese.

Né l’avvenuto accertamento, da parte del giudice del merito, del vinculum iurische avrebbe imposto alla danneggiata gli esborsi relativi al ripristino dell’immobile e alla riparazione dei beni aziendali può desumersi dalle considerazioni svolte in ordine ai contratti di comodato e di affitto di azienda, essendosi la Corte d’appellolimitata a dare atto che il primo prevedeva a carico della comodataria i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile (il che , ovviamente,non equivale a d accertare che il concedente aveva preteso l’effettuazionedegli interventi di ripristino – o il rimborso delle relative spese – in seguito all ’ evento dannoso ) , mentre il secondo prevedeva l’obbligodi restituzione (o di corresponsione del r el ativo prezzo ) per i prodotti presenti in magazzino (il dan n o relativo ai quali è stato coerentemente liquidato), senza tra r ne l’implicazione circa la sussistenza di un obbligo gene rale di riparazione dei beni azi endali; obbligo, del resto, senz’altro da escludersi per le autovetture di proprietà di terzi, non facentiparte del complesso aziendale.

In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

B.1.

Con il primo motivo di ricorso incidentaleviene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, comma 1 n.3 e dell’art.14 L.R.

Marche n.13/2013 anche in relazione all’art. 17 L.R.

Marche n.13/1999laddove la Corte ha denegato la competenza (e relativa responsabilità) del Comune di Pesaro in ordine alla manutenzione del [OSCURATO:PERSONA]».

B.2.Con il secondo motivo di ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art.14 L.R.

Marche n.13/2013 anche in relazione all’art.12 R.D. n.523/1904 nonché dell’art.3 L.R.

Marche n. 13/2013 anche in relazione all’art.17 L.R.

Marche n.13/1999».

Con questi motivi – che vanno illustrati ed esaminati congiuntamente per ragioni di connessione – la ricorrente incidentale ripropone la qu estione della propria legittimazione passiva all’azione risarcitoria proposta da lla Vernocc h i.[OSCURATO:SOCIETA]. ; legittimazione che sarebbeinsussiste nte in ragione della circostanza che la competenza (e la relativaresponsabilità), in relazione alla manutenzione del corso d’acqua esondato, non sarebbe spettata ad esso [OSCURATO:PERSONA], bensì al Comune di Pesaroo ai soggetti “frontisti”.

B.2.1.I motivi in esame sono inammissibili per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, atteso che si limitano, indebitamente, a ribadire le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare quelle per le quali la Corte territoriale ha ritenuto tali ragioni non fondate.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice d’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un“non motivo”, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637).

Giova, tuttavia,evidenziare che la statuizione del giudice de l merito circa la sussistenzadella legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] all’azione risarcitoria, quale soggetto competente alla manutenzione dei piccoli corsi d’acqua in basealla L.R.

March e n. 13/2013, a ppare corr e tta , in quanto l’art. 14 di detta leggeprevede che il [OSCURATO:PERSONA] esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui all’articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni, compresa la manutenzione delle stesse opere e la sistemazione dell’alveo dei minori corsi d’acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici.

B.3.Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata, ai sensidell’art. 360 nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1227 c.c. nonché degli artt. 115 e 132 n. 4 cpc laddove non è stato ritenuto reciso il nesso causale tra la dedotta esondazione ed il danno a cagione della costruzione dell’opificio Vernocchi sull’arginedel [OSCURATO:PERSONA], ovvero statuito il concorso di tale circostanza nella causazione dell’evento.

Carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione».

B.4.Con il quarto motivo del ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn.3 e 4 cod. proc. civ., « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cc. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cc e dell’art. 1227 cc. -Violazione dell’art.115 cpc e dell’art. 134, comma II, n.4 cpc.», nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 (recte: n.4) cod. proc. civ., «contraddittorietà, carenza o insufficienza della motivazione».

Vengono censurati: il giudizio sulla sussistenza dei requisiti costitutivi della accertata responsabilità extracontrattuale del [OSCURATO:PERSONA] e quello sull’insussistenza del concorso colposo della società danneggiata; l’accertamento della responsabilitàdel [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.,in particolare per la mancanza, in capo a d esso, del potere di “custodia” sul corso d’acqua esondato ; l ’asserita contraddittorietà dei rilievi svolti sulla sussistenza anche dei presupposti della responsabilitàex art. 2043 cod. civ.; il giudizio sulla mancata prova del carattere eccezionale dell’evento atmosferico verificatosi il 12 luglio 2004, che aveva provocato l’esondazione.

B.5.Con il quinto motivo del ricorso incidentale viene denucniata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in ordine ai danni liquidati dal Giudice di secondo grado».

Viene censurata la liquidazione dei danni effettuata dalla Corte d’appello, sul principale presupposto c he le singole voci (danno alle auto nuove di proprietà della V ern o c c hi. [OSCURATO:SOCIETA].; dann o da perdita del magazzino ricambi; danno all’unica attrezzatura d’ officina di proprietà della danneggiata) sarebbero stati riconosciuti sulla base di una «stima di parte», da cui, tra l’altro, neppure sarebbe risultato che i “ricambi” erano andati perduti.

B.5.1.Il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale sono manifestamente inammissibili, in quanto con essi si ten d e a suscitare un sindacatosul giudizio di merito in ordine all’accertamento dei requisiti costitutivi dellefattispecie di responsabilità accertate , alla sussistenzao meno di un fatto colposo concorrente della danneggiata e agli esiti dell’istruttoria sulla individuazione e la conseguente liquidazione delle conseguenze dannose da questa subìte, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

C. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso principale,sia il ricorso incidentale.

D. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti del giudizio di legittimità.

E.Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale , al competente ufficio di merito,dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 0 6 107 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procuraallegata al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica delle Marche , in persona del Presidente e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura depositata unitamente al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrentee ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza n. 1096/2022della CORTE d’APPELLO di ANCONA,depositata il 26 agosto 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 202 5 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza 26 agosto 2022, n. 1096, la Corte territoriale di Ancona, in parziale accoglimento dell’appelloproposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica delle Marche e in parziale riforma della decisione n. 1079/2018 del Tribunale di Pesaro, ha condannato l’appellante (originario convenuto) a risarcire alla [OSCURATO:SOCIETA]. (originaria attrice) i danni (quantificati in Euro 26.274,79) sofferti da essa società, quale comodataria di un immobile situato in Pesaro, in prossimità del corso d’acqua denominato “Fossato della ranocchia” ( nonché affittuaria dell’azienda in esso organizzata per la vendita e la riparazione di automobili), in conseguenza dell’allagamento verificatosi il 12 luglio 2014, a seguito di una precipitazione atmosferica, allorché il corso d’acqua, ostruito da detriti progressivamente accumulatisi a causa della omessa manutenzione affidata al [OSCURATO:PERSONA], era esondato , invadendo l’immobile detenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e danneggiando i beni in esso presenti. 2. La Corte d’appello, per quanto ancora interessa, ha anzitutto rigettato l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, in base all ’art.14 della legge regionale istitutiva dello stesso (L.R. Marche n. 13/2013, entrata in vigore prima dell’evento dannoso verificatosi a carico della società attrice), la competenzaalla manutenzione dei corsi d’acqua minori (tra cui i fossati) fosse stata attribuita al [OSCURATO:PERSONA], sia pure sul presupposto dell’inerzia di altri enti, il quale vi era tenuto sulla base di un obbligo generale, indipendentementedalla segnalazione da par t e dei proprietari frontisti o di altri soggetti ed a prescindere dalla collocazione dell’area interessata in zona urbana. Ciò posto, la Corte di merito, ritenuta provata la derivazione del danno dall’esondazione del corso d’acqua e la sussistenza della “custodia” dello stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA] (ente tenuto per legge allasua manutenzione), in mancanza della prova liberatoria fornita da quest’ultimo in ordine all’eccezionalità dell’evento atmosferico del 12 luglio 2014, lo ha ritenuto responsabile delle conseguenze pregiudizievolisubìte dalla società attrice . Da tali conseguenze, in sede di liquidazione del danno risarcibile, la Corte territoriale, diversamente dal primo giudice, ha tuttavia escluso sia la perdita derivante dalle spese di ripristino dell’immobile detenuto in comodato (in quanto, sebbene tali spese fossero state allegateanche sulla base di una consulenza di parte, tuttavia l’attrice non aveva fornito la prova di averle effettivamente sostenute ) , sia l’ulteriore perdita derivante dalle spese p er le riparazioni de i beni aziendali non di proprietà della danneggiata, nonché delle automobili appartenentia terzi; il danno risarcibile è stato quindi quantificato nella somma di Euro 26.274,79 (in luogo della maggior somma di Euro 47.958,11 liquidata dal Tribunale), di cui Euro 8.284,79 per i danni subiti dalle automobili nuove intestate alla [OSCURATO:SOCIETA]., Euro 14.390,00 per il danno derivato dalla perdita del magazzino ricambi ed Euro 3.600,00 per il danno alle attrezzature da officina, da circoscrivere all’unico bene aziendale di proprietà della danneggiata, ovverosia la “stazione di ricarica dei condizionatori”. 3.Avverso la sentenza della Corte marchigiana ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,sulla b a se di due motivi. Ha risposto con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica delle Marche, proponendo altresì ricorso incidentale sorretto da cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha risposto al ricorso incidentale con proprio controricorso. La trattazione de i ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] A.1. Conil primo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « V iolazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223 cc e 2043 cc in relazione agli articoli 1803 e seguenti cc - esclusione danni all’immobile». A.2. Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « V iolazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223 cc e 2043 cc in relazione agli articoli 2555 e seguenti cc - riduzione danni all’attivit à commerciale». Con questi motivi – che vanno illustrati ed esaminati congiuntamente per ragioni di connessione – la ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello, pur avendole riconosciuto, quale comodataria dell’immobile e quale affittuaria dell’azienda danneggiati, la legittimazione ad agire in via risarcitoria nei confronti del danneggiante, abbia poi escluso dal pregiudizio risarcibile la perdita subìta derivante dal danno all’immobile detenuto e ai beni aziendali condotti in affitto, per mancata prova delle spese per il ripristino del primo e per la ripa ra zione dei secondi, non ostante la stessa Corte d’appello avesse dato atto che, in base al contratto di comodato, la società danneggiata si era accollata gli oneri relativi alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e non ostante risultasse per tabulas che di analoghi oneri essa società si era fatta caricoanche in relazione ai beni aziendali affittati, di cui con il contratto di affitto diazienda aveva assunto la custodia, con l’obbligo di restituirli al concedente in uno stato di normale efficienza operativa, così come ricevuti, salvo il deperimento derivante dall’uso. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che,nell’eliminare dal computo del danno risarcibile, quali species di “danno emergente”, le perdite derivanti daidanni all’immobile e ai beni aziendali affittati, nonché alle automobili di proprietà di terzi, sul presupposto della mancata prova delle spese effettuate per il ripristino del primo e per la riparazione dei secondi, la Corte d’appelloavrebbe violato le norme di legg e indic a te in rubrica e, in particolare, l’art. 1223 cod. civ.. Richiama, al riguardo, il tradizionale orientamento di questa Corte, reiteratamente affermato, secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o delle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare(sono citate , tra le altre, in particolare , le pronun c e di questa Corte n. 9740/2002 e n.22826/2010). Reputa che, pertanto, il danno patrimoniale (sub specie di danno emergente) si sarebbe verificato a suo carico già prima degli (e indipendentemente dagli) interventi riparatori effettuati e delle spese sostenutein relazione ad essi, trovando la propria genesi negli stessi contratti di comodato dell’immobile e di affitto dei beni mobili aziendali, costituenti le fonti dell’obbligazione (vinculum iuris) di effettuare gli esborsi per il ripristino del primo e per la riparazione dei secondi. A.2.1.Il ricorso principale è inammissibile. Le censure veicolate con entrambi i motivi in cui esso si articola, ad onta della formale intestazione, attengono , infatti, a profili di fatto e tendono a suscitare da questa Corte di legittimità un giudizio di meritosulla prova del danno , alternativo a quello espresso dalla Corte d’appelloe ad essa insindacabilmente riservato . La Corte territoriale, dopo avere correttamente riconosciuto la legittimazione all’azi o ne risarcitoria alla società attrice quale detentrice-comodataria dell’immobile e conduttrice-affittuaria dell’azienda danneggiati, ha però reputato che dei pregiudizi ( allegati dall’attrice come specifiche voci di “danno emergente”), consistenti nellespese per il ripristino dell’immobile e per la riparazione dei beni di proprietà di terzi, non era stata fornita dalladanneggiata la dovuta dimostrazione. Il principio affermato da questa Corte secondo cui la nozione di danno emergente ex art. 1223 cod. civ. non va circoscritta ai soli esborsi monetari o alle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma va allargata all’obbligazione di effettuare l'esborso, è stato richiamato dalla società ricorrente in maniera non pertinente, poiché la Corte di merito non ha accertato la sussistenza della obbligazione (vinculum iuris) della [OSCURATO:SOCIETA]. di provvedere agli interventi riparatori, negandone la natura di danno emergente(nel qual caso il detto principiosarebbe stato violato ), ma , ben al cont r ario, ha reputatomancante la prova dell’effettuazione delle relative spese. Né l’avvenuto accertamento, da parte del giudice del merito, del vinculum iurische avrebbe imposto alla danneggiata gli esborsi relativi al ripristino dell’immobile e alla riparazione dei beni aziendali può desumersi dalle considerazioni svolte in ordine ai contratti di comodato e di affitto di azienda, essendosi la Corte d’appellolimitata a dare atto che il primo prevedeva a carico della comodataria i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile (il che , ovviamente,non equivale a d accertare che il concedente aveva preteso l’effettuazionedegli interventi di ripristino – o il rimborso delle relative spese – in seguito all ’ evento dannoso ) , mentre il secondo prevedeva l’obbligodi restituzione (o di corresponsione del r el ativo prezzo ) per i prodotti presenti in magazzino (il dan n o relativo ai quali è stato coerentemente liquidato), senza tra r ne l’implicazione circa la sussistenza di un obbligo gene rale di riparazione dei beni azi endali; obbligo, del resto, senz’altro da escludersi per le autovetture di proprietà di terzi, non facentiparte del complesso aziendale. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile. B.1. Con il primo motivo di ricorso incidentaleviene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, comma 1 n.3 e dell’art.14 L.R. Marche n.13/2013 anche in relazione all’art. 17 L.R. Marche n.13/1999laddove la Corte ha denegato la competenza (e relativa responsabilità) del Comune di Pesaro in ordine alla manutenzione del [OSCURATO:PERSONA]». B.2.Con il secondo motivo di ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art.14 L.R. Marche n.13/2013 anche in relazione all’art.12 R.D. n.523/1904 nonché dell’art.3 L.R. Marche n. 13/2013 anche in relazione all’art.17 L.R. Marche n.13/1999». Con questi motivi – che vanno illustrati ed esaminati congiuntamente per ragioni di connessione – la ricorrente incidentale ripropone la qu estione della propria legittimazione passiva all’azione risarcitoria proposta da lla Vernocc h i.[OSCURATO:SOCIETA]. ; legittimazione che sarebbeinsussiste nte in ragione della circostanza che la competenza (e la relativaresponsabilità), in relazione alla manutenzione del corso d’acqua esondato, non sarebbe spettata ad esso [OSCURATO:PERSONA], bensì al Comune di Pesaroo ai soggetti “frontisti”. B.2.1.I motivi in esame sono inammissibili per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, atteso che si limitano, indebitamente, a ribadire le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare quelle per le quali la Corte territoriale ha ritenuto tali ragioni non fondate. Questa Corte ha ripetutamente affermato che con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice d’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un“non motivo”, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637). Giova, tuttavia,evidenziare che la statuizione del giudice de l merito circa la sussistenzadella legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] all’azione risarcitoria, quale soggetto competente alla manutenzione dei piccoli corsi d’acqua in basealla L.R. March e n. 13/2013, a ppare corr e tta , in quanto l’art. 14 di detta leggeprevede che il [OSCURATO:PERSONA] esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui all’articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni, compresa la manutenzione delle stesse opere e la sistemazione dell’alveo dei minori corsi d’acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici. B.3.Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata, ai sensidell’art. 360 nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1227 c.c. nonché degli artt. 115 e 132 n. 4 cpc laddove non è stato ritenuto reciso il nesso causale tra la dedotta esondazione ed il danno a cagione della costruzione dell’opificio Vernocchi sull’arginedel [OSCURATO:PERSONA], ovvero statuito il concorso di tale circostanza nella causazione dell’evento. Carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione». B.4.Con il quarto motivo del ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn.3 e 4 cod. proc. civ., « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cc. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cc e dell’art. 1227 cc. -Violazione dell’art.115 cpc e dell’art. 134, comma II, n.4 cpc.», nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 (recte: n.4) cod. proc. civ., «contraddittorietà, carenza o insufficienza della motivazione». Vengono censurati: il giudizio sulla sussistenza dei requisiti costitutivi della accertata responsabilità extracontrattuale del [OSCURATO:PERSONA] e quello sull’insussistenza del concorso colposo della società danneggiata; l’accertamento della responsabilitàdel [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.,in particolare per la mancanza, in capo a d esso, del potere di “custodia” sul corso d’acqua esondato ; l ’asserita contraddittorietà dei rilievi svolti sulla sussistenza anche dei presupposti della responsabilitàex art. 2043 cod. civ.; il giudizio sulla mancata prova del carattere eccezionale dell’evento atmosferico verificatosi il 12 luglio 2004, che aveva provocato l’esondazione. B.5.Con il quinto motivo del ricorso incidentale viene denucniata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in ordine ai danni liquidati dal Giudice di secondo grado». Viene censurata la liquidazione dei danni effettuata dalla Corte d’appello, sul principale presupposto c he le singole voci (danno alle auto nuove di proprietà della V ern o c c hi. [OSCURATO:SOCIETA].; dann o da perdita del magazzino ricambi; danno all’unica attrezzatura d’ officina di proprietà della danneggiata) sarebbero stati riconosciuti sulla base di una «stima di parte», da cui, tra l’altro, neppure sarebbe risultato che i “ricambi” erano andati perduti. B.5.1.Il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale sono manifestamente inammissibili, in quanto con essi si ten d e a suscitare un sindacatosul giudizio di merito in ordine all’accertamento dei requisiti costitutivi dellefattispecie di responsabilità accertate , alla sussistenzao meno di un fatto colposo concorrente della danneggiata e agli esiti dell’istruttoria sulla individuazione e la conseguente liquidazione delle conseguenze dannose da questa subìte, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). C. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso principale,sia il ricorso incidentale. D. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti del giudizio di legittimità. E.Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale , al competente ufficio di merito,dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 25342/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris