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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 47368/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] nato lo [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/07/86 a Forli.

Avverso il decreto del Gip del Tribunale di Ferrara del 19/01/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di Ferrara ha emesso decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis nei confronti degli odierni ricorrenti, per il reato di cui all'art. 181, d.lgs. 42 del 2004 perché il Ciani, in qualità di rappresentante legale della ditta Coop.

Agr. [OSCURATO:PERSONA], committente, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali esecutori materiali dell'opera, eseguivano sbancamenti in una zona costituita da dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica, in assenza della prescritta autorizzazione.

2. Avverso tale ultima sentenza, gli imputati, tramite il proprio difensore hanno proposto ricorso per cassazione, articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo di ricorso si censura la violazione di legge in relazione al concetto normato di "scarso impatto ambientale".

Ad avviso della difesa dalle risultanze processuali sarebbe emerso uno sbancamento di modesta entità, che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a ritenere del tutto irrilevante penalmente la condotta.

Cosa non avvenuta nella fattispecie con rilevanti conseguenze in merito alla menzione nel casellario giudiziario. 4.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'eccezione difensiva relativa ambito di operatività dell'art. 149, d.lgs. n. 42 del 2004, erroneamente non ritenuto dal giudice di merito non riferibile alla fattispecie; la corretta interpretazione della disposizione invece, avrebbe dovuto indurre il Gip a ritenere la condotta di sbancamento non solo di minima ed irrilevante entità, ma anche dettata dalla necessità di rimuovere rifiuti sotterrati nel terreno destinato allo svolgimento delle attività. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Sussiste l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.), è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002); può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.

Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile posto che, sia nel primo sia nel secondo motivo, lamentando surrettiziamente vizi rilevabili in sede di legittimità, viene sollecitata una rivisitazione del fatto non consentita. 2.Nel primo motivo si sollecita un giudizio di non offensività della condotta, facendo formalmente riferimento al concetto "normato" di scarso impatto ambientale, ma in realtà, sollecitando una inammissibile diversa considerazione di quanto commesso senza titolo autorizzativo.

Nel provvedimento impugnato si afferma con un percorso logico e coerente che la movimentazione non è stata priva di offensività ma ha modificato il sistema dunoso. 3.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

In esso si deduce la violazione di legge dell'art. 149, d.lgs, 42/2004, posto che, ad avviso della difesa, la condotta in contestazione avrebbe dovuto essere qualificata come "attività di manutenzione ordinaria" essendo stato lo sbancamento di modesta entità e imposto dalla necessità di rimuovere rifiuti ivi sotterrati.

Tale censura collide con il dato di fatto emergente dal provvedimento impugnato dal quale risulta che lo sbancamento del dosso era di circa 250 mc di terreno e che, quindi, i lavori realizzati erano oggettivamente al di fuori del perimetro fattuale della manutenzione ordinaria. 4.Per tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsa. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] nato lo [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/07/86 a Forli. Avverso il decreto del Gip del Tribunale di Ferrara del 19/01/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di Ferrara ha emesso decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis nei confronti degli odierni ricorrenti, per il reato di cui all'art. 181, d.lgs. 42 del 2004 perché il Ciani, in qualità di rappresentante legale della ditta Coop. Agr. [OSCURATO:PERSONA], committente, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali esecutori materiali dell'opera, eseguivano sbancamenti in una zona costituita da dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica, in assenza della prescritta autorizzazione. 2. Avverso tale ultima sentenza, gli imputati, tramite il proprio difensore hanno proposto ricorso per cassazione, articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo di ricorso si censura la violazione di legge in relazione al concetto normato di "scarso impatto ambientale". Ad avviso della difesa dalle risultanze processuali sarebbe emerso uno sbancamento di modesta entità, che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a ritenere del tutto irrilevante penalmente la condotta. Cosa non avvenuta nella fattispecie con rilevanti conseguenze in merito alla menzione nel casellario giudiziario. 4.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'eccezione difensiva relativa ambito di operatività dell'art. 149, d.lgs. n. 42 del 2004, erroneamente non ritenuto dal giudice di merito non riferibile alla fattispecie; la corretta interpretazione della disposizione invece, avrebbe dovuto indurre il Gip a ritenere la condotta di sbancamento non solo di minima ed irrilevante entità, ma anche dettata dalla necessità di rimuovere rifiuti sotterrati nel terreno destinato allo svolgimento delle attività. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Sussiste l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.), è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002); può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile posto che, sia nel primo sia nel secondo motivo, lamentando surrettiziamente vizi rilevabili in sede di legittimità, viene sollecitata una rivisitazione del fatto non consentita. 2.Nel primo motivo si sollecita un giudizio di non offensività della condotta, facendo formalmente riferimento al concetto "normato" di scarso impatto ambientale, ma in realtà, sollecitando una inammissibile diversa considerazione di quanto commesso senza titolo autorizzativo. Nel provvedimento impugnato si afferma con un percorso logico e coerente che la movimentazione non è stata priva di offensività ma ha modificato il sistema dunoso. 3.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In esso si deduce la violazione di legge dell'art. 149, d.lgs, 42/2004, posto che, ad avviso della difesa, la condotta in contestazione avrebbe dovuto essere qualificata come "attività di manutenzione ordinaria" essendo stato lo sbancamento di modesta entità e imposto dalla necessità di rimuovere rifiuti ivi sotterrati. Tale censura collide con il dato di fatto emergente dal provvedimento impugnato dal quale risulta che lo sbancamento del dosso era di circa 250 mc di terreno e che, quindi, i lavori realizzati erano oggettivamente al di fuori del perimetro fattuale della manutenzione ordinaria. 4.Per tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsa. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a fav
Decreto Cassazione n. 47368/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris