CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le 2 S.c.p.a. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rappr. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato, limitatamente alle statuizioni in favore della parte civile e il rigetto del ricorso nel resto.• [OSCURATO:PERSONA] 2, [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, incolpata dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 25-undecies della legge n. 231/2001, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale che dichiarava la società responsabile dell'illecito ascrittole. Il ricorso è affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1. Il primo motivo deduce vizio della sentenza impugnata per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per difetto di correlazione tra illecito amministrativo contestato e sentenza, con violazione, quindi, dell'art. 521 del codice di rito. Specifica il ricorrente che la contestazione aveva riguardo ad una condotta omissiva, contestata con riferimento all'omessa efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione (MOG) e in relazione alla assenza di una efficace organizzazione nella realizzazione dei lavori di scavo della galleria stradale. Si deduce che nella sentenza di primo grado mai compaia il riferimento alla colpa organizzativa o di organizzazione e che tale carenza era stata censurata con l'atto di appello (terzo motivo): a fronte di tale censura, la Corte di appello avrebbe, in totale autonomia, abbandonato il perimetro della contestazione individuando in via autonoma e in violazione di legge una serie di profili di colpa da organizzazione (in particolare, vengono riportati stralci della sentenza impugnata: pagina 12, secondo e terzo capoverso, erroneamente indicata come pagina 14 in ricorso e pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata): il ricorrente deduce, conclusivamente, che la Corte abbia ampliato la contestazione, dalla inefficace attuazione del modello alla valutazione contenutistica del "risk assessment", profilo mai contestato, ed ancora abbia confuso l'inefficace attuazione del modello con la omissione impeditiva strutturata (fondata su tre elementi: la conoscenza aziendale del rischio, la scelta organizzativa di ritmi di scavo, il mancato impedimento dell'evento), ed abbia infine spostato l'ordito motivazionale sul piano della colpa di organizzazione, profili rispetto ai quali la società non aveva quindi avuto modo di difendersi: elementi di novità traditi anche dal rinvio espresso, contenuto nella sentenza impugnata, all'art. 7 della I. n. 231/01, incentrato sulla violazione degli obblighi di direzione e vigilanza. 2. Il secondo motivo deduce vizio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 256, comma 1 d. Igs. n. 152 del 2006 e con riferimento agli artt. 5, 6 e 7 I. n. 231/200, e comunque mancanza della motivazione, poiché si è affermata la sussistenza della colpa organizzativa senza verificare se l'osservanza del modello organizzati 6 \ ¦.0 2avrebbe impedito la consumazione del reato presupposto. Si deduce che con motivo specifico di gravame la difesa aveva sollecitato la Corte territoriale a svolgere una verifica in ordine al contributo testimoniale dei testi qualificati (teste BELLOMO, dell'ARPA), a detta del quale lo sversamento, per circostanze determinate, si sarebbe verificato ugualmente anche se fossero state realizzate le 17 vasche previste e non le 10 concretamente realizzate: sul punto la Corte avrebbe omesso ogni valutazione e risposta al motivo dedotto. 3. Con il terzo motivo si censura di illegittimità costituzionale l'art. 22 I. n. 231/01 e l'art. 531 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 3 della Cost. e con riferimento all'art. 28 I. n. 689/1981: l'illegittimità dedotta si fonda, in sintesi, sulla omessa previsione della possibilità per il giudice di dichiarare estinto per prescrizione l'illecito contestato all'ente ove ritenga ingiustificato il tempo trascorso tra la consumazione dell'illecito e l'irrogazione della relativa sanzione, così realizzandosi una ingiustificata disparità di trattamento tra il regime di prescrizione dell'illecito ammnistrativo di cui all'art. 28 I. n. 689/1981 e quello previsto per l'illecito ammnistrativo dell'ente. La rilevanza di tale questione nel caso di specie viene correlata alla circostanza che il reato presupposto è stato contestato come commesso tra gennaio e febbraio 2015, che il procedimento si è svolto in 9 udienze svoltesi dall'8 gennaio 2019 al 16 dicembre 2024 e che la sentenza di appello è intervenuta a distanza di dieci anni mentre, quanto alla non manifesta infondatezza, il ricorrente evidenzia profili di diversità tra la questione oggi dedotta e quella già ritenuta non fondata dalla sesta sezione di questa Corte (sent. n. 25764 del 18 aprile 2023). 4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione al capo della sentenza relativo alla condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, atteso che nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione cartolare del ricorso, la società ricorrente e la parte civile hanno trasmesso memorie, la parte civile, inoltre, ha trasmesso nota spese. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni in favore della parte civile e il rigetto dei restanti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3• 1. Il ricorso è fondato con riferimento al quarto motivo, mentre va rigettato nel resto. 1.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, fondato sulla asserita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. ad opera della Corte territoriale si osserva che l'imputazione elevata sin dal processo di primo grado espressamente includeva oltre al riferimento alla omessa efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione, anche (in fine alla contestazione) l'assenza di "...una efficiente organizzazione della realizzazione dei lavori di scavo della galleria stradale secondo modalità tali da assicurare la massima tutela ambientale e la assenza di rischi di inquinamento ambientale". A ciò si aggiunga che la medesima contestazione, nell'individuare il reato rispetto al quale l'illecito amministrativo ascritto alla ricorrente si pone in relazione di "dipendenza", lo descrive come commesso sia dagli apicali sia da soggetti che rivestivano funzioni di direzione del processo produttivo anche se non a livello apicale: soggetti riconducibili, quindi, non solo all'ipotesi contemplata all'art. 6 del d. Igs. n. 231/2001, ma anche a quella di cui al successivo l'art. 7, trattandosi di soggetti sottoposti all'altrui direzione (l'imputazione menziona il direttore di cantiere e il personale con responsabilità di gestione del sistema ambientale). In via di ulteriore considerazione, si osserva che la motivazione svolta nella sentenza impugnata, nella parte in cui affronta la mancata efficace attuazione del modello 231, ne sostanzia il contenuto proprio nella mancata predisposizione di idonee procedure per la corretta gestione dei rifiuti, nell'omessa vigilanza e nelle carenze dei controlli operativi (pagina 11 della sentenza impugnata), specificatamente menzionando i punti del modello (H.2, sub 1 e H.2, sub 2) rispetto ai quali la società ricorrente ha mostrato carenze. Alla luce del tenore della contestazione elevata, pertanto, non si ravvisa la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: questa Corte ha, infatti, chiaramente affermato che la violazione del principio di correlazione è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802 - 01), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie. 2. Il secondo motivo, dedotto con riferimento alla asserita irrilevanza causale del numero di vasche realizzate (dieci anziché diciassette) in relazione alla violazione di norme extra-penali e con riferimento alla mancanza di motivazione, è generico atteso che non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte territoriale, che esplicitamente richiama la deposizione dell'Isp. Serafini e la relazione di consulenza tecnica del Pubblico Ministero, valutate nel senso élefficacia concausale della riduzione del numero delle vasche rispetto ai ripetuti episodi di sversamento. 3. Manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, stante la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata. Sul punto si osserva che, sin dalla risalente pronuncia n. 3 del 1957 della Corte Costituzionale, si è chiaramente affermato che il principio di eguaglianza giammai vieta al legislatore di dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale, dovendosi piuttosto affermare che l'eguaglianza di trattamento vada assicurata quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione. Per l'effetto, la violazione dell'art. 3 Cost. non può essere dedotta quando si tratti di situazioni intrinsecamene eterogenee o che, pur derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari (sent. n. 171 del 1982). Nel caso in esame, quanto alle particolarità del regime prescrizionale in tema di responsabilità degli enti per illecito amministrativo derivante da reato rispetto al regime prescrizionale in materia penale, valga il richiamo a quanto già chiaramente affermato da questa Corte, per la quale tale peculiare disciplina si giustifica in ragione della diversità di natura di tale illecito (Sez. 6, n. 25764 del 18/04/2023, Sitie, Rv. 284915 - 02), osservando che il medesimo argomento consente di giustificare la diversità di trattamento rispetto all'illecito ammnistrativo di cui alla legge n. 689/1981 escludendo, anche rispetto a tale illecito, in questa sede, ogni pretesa violazione dell'art. 3 Cost. 4. Il quarto motivo di ricorso è fondato, atteso che, per consolidato orientamento di questa Corte, nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore. (Sez. 5, n. 21868 del 09/04/2024, Battista, Rv. 286387 — 01; Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010, dep. 2011, Fenu, Rv. 248791 — 01). Quanto, poi, al precedente di questa Corte citato dalla parte civile nella memoria trasmessa (Sez. 4, n. 30039 del 13/05/2025, S.g.s., Rv. 288311 - 01, si osserva che tale pronuncia, lungi dal contrastare il citato orientamento interpretativo, lo richiama e conferma (in motivazione, pagina 63), ammettendo però l'eventualità che la parte civile, regolarmente costituitasi parte civile, possa avanzare una domanda risarcitoria verso l'ente quale responsabile civile (ipotesi che non ricorre nel caso di specie).5. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, si dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio P.Q.M