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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07853/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25077/2023 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25077/2023Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 7853/2026Data pubblicazione 31/03/2026SAVANA S.r.l. società agricola, in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 383/10/2022 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata il 18/1/2022udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Messina l’avviso di accertamento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva determinato a suo carico maggiori imponibili ai finiIres, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2005, chiedendo il pagamento deitributi conseguentemente dovuti.

L’accertamento si fondava sul rilievodi maggiori ricavi non fatturati, conseguiti dalla società contribuente inrelazione a prestazioni di servizi da essa svolte nell’ambito di uncontratto di permuta.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso, ritenendo che ilcontestato contratto non potesse essere qualificato come permuta,stante il carattere unitario e inscindibile del rapporto instaurato dalleparti.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,confermando l’impostazione decisoria adottata dal Giudice provinciale.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui la SavanaS.r.l. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25077/2023Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 7853/2026Data pubblicazione 31/03/20265. – Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2, 3 e 11 d.P.R. n. 633del 1972 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente sottratto adimposizione Iva l’operazione economica oggetto dell’accertamento, laquale, consistendo in uno scambio tra la cessione di beni futuri (i fruttipendenti di terreni coltivati ad agrumeto e noccioleto) e la prestazionedi servizi (la lavorazione di un uliveto), costituiva una permuta, conconseguente autonoma tassazione ai fini Iva, ai sensi dell’art. 11 cit.,di entrambe le reciproche prestazioni.2. – Il motivo è inammissibile.Esso è costruito sulla base di un presupposto – la qualificazionequale permuta del contratto concluso dalla società contribuente – cheè stato espressamente smentito dalla Corte regionale.

Quest’ultimanon ha affatto affermato che la prestazione di servizi che può formareoggetto dell’obbligazione a carico di una delle parti del contratto dipermuta non sia soggetta ad autonoma tassazione ai fini Iva –affermazione che sarebbe stata effettivamente in contrasto con l’art.11 d.P.R. n. 633 del 1972 – ma ha ritenuto che il contratto per cui ècausa non fosse qualificabile come permuta e fosse perciò insuscettibiledi essere ricondotto nell’alveo applicativo della disposizione normativatesté menzionata.Questa Corte (v.

Cass. n. 24298/2016; Cass. n. 23745/2020) è fermanel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giustala disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione dellenorme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, medianteNumero registro generale 25077/2023Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 7853/2026Data pubblicazione 31/03/2026specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrastocon le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazionedelle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamenteimpedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionaledi verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi,inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati permezzo della sola preliminare indicazione delle singole normepretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica dellesoluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questionigiuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntualicontestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diversesoluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazionedella sentenza impugnata (Cass. 23233/2022).L’Agenzia ricorrente, nel formulare il motivo ora in esame, ha omessodi indicare quali sarebbero le affermazioni di diritto contenute nellasentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con le invocate normedi legge, dando per scontato che l’operazione di cui trattasi fosse unapermuta, ma senza neppure confrontarsi con le argomentazioni svolte dalGiudice d’appello dirette ad escludere una tale qualificazione giuridica.Per completezza, va aggiunto che ad una diversa valutazione delmotivo di ricorso non possono condurre le più puntuali censure in meritoalla qualificazione giuridica del contratto svolte dalla ricorrente nellapropria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., giacché la memoria in questioneha funzione meramente illustrativa delle questioni già presenti in giudizio(Cass. n. 12657/2017) e non è perciò idonea ad ovviare ad un vizio diinammissibilità del ricorso o di suoi singoli motivi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25077/2023Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 7853/2026Data pubblicazione 31/03/20263. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nellamisura indicata in dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 7.700,00 per compensi, ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi eagli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25077/2023 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25077/2023Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 7853/2026Data pubblicazione 31/03/2026SAVANA S.r.l. società agricola, in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 383/10/2022 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata il 18/1/2022udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Messina l’avviso di accertamento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva determinato a suo carico maggiori imponibili ai finiIres, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2005, chiedendo il pagamento deitributi conseguentemente dovuti. L’accertamento si fondava sul rilievodi maggiori ricavi non fatturati, conseguiti dalla società contribuente inrelazione a prestazioni di servizi da essa svolte nell’ambito di uncontratto di permuta.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso, ritenendo che ilcontestato contratto non potesse essere qualificato come permuta,stante il carattere unitario e inscindibile del rapporto instaurato dalleparti.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,confermando l’impostazione decisoria adottata dal Giudice provinciale.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui la SavanaS.r.l. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25077/2023Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 7853/2026Data pubblicazione 31/03/20265. – Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2, 3 e 11 d.P.R. n. 633del 1972 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente sottratto adimposizione Iva l’operazione economica oggetto dell’accertamento, laquale, consistendo in uno scambio tra la cessione di beni futuri (i fruttipendenti di terreni coltivati ad agrumeto e noccioleto) e la prestazionedi servizi (la lavorazione di un uliveto), costituiva una permuta, conconseguente autonoma tassazione ai fini Iva, ai sensi dell’art. 11 cit.,di entrambe le reciproche prestazioni.2. – Il motivo è inammissibile.Esso è costruito sulla base di un presupposto – la qualificazionequale permuta del contratto concluso dalla società contribuente – cheè stato espressamente smentito dalla Corte regionale. Quest’ultimanon ha affatto affermato che la prestazione di servizi che può formareoggetto dell’obbligazione a carico di una delle parti del contratto dipermuta non sia soggetta ad autonoma tassazione ai fini Iva –affermazione che sarebbe stata effettivamente in contrasto con l’art.11 d.P.R. n. 633 del 1972 – ma ha ritenuto che il contratto per cui ècausa non fosse qualificabile come permuta e fosse perciò insuscettibiledi essere ricondotto nell’alveo applicativo della disposizione normativatesté menzionata.Questa Corte (v. Cass. n. 24298/2016; Cass. n. 23745/2020) è fermanel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giustala disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione dellenorme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, medianteNumero registro generale 25077/2023Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 7853/2026Data pubblicazione 31/03/2026specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrastocon le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazionedelle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamenteimpedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionaledi verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi,inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati permezzo della sola preliminare indicazione delle singole normepretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica dellesoluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questionigiuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntualicontestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diversesoluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazionedella sentenza impugnata (Cass. 23233/2022).L’Agenzia ricorrente, nel formulare il motivo ora in esame, ha omessodi indicare quali sarebbero le affermazioni di diritto contenute nellasentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con le invocate normedi legge, dando per scontato che l’operazione di cui trattasi fosse unapermuta, ma senza neppure confrontarsi con le argomentazioni svolte dalGiudice d’appello dirette ad escludere una tale qualificazione giuridica.Per completezza, va aggiunto che ad una diversa valutazione delmotivo di ricorso non possono condurre le più puntuali censure in meritoalla qualificazione giuridica del contratto svolte dalla ricorrente nellapropria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., giacché la memoria in questioneha funzione meramente illustrativa delle questioni già presenti in giudizio(Cass. n. 12657/2017) e non è perciò idonea ad ovviare ad un vizio diinammissibilità del ricorso o di suoi singoli motivi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25077/2023Numero sezionale 2922/2026Numero di raccolta generale 7853/2026Data pubblicazione 31/03/20263. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nellamisura indicata in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 7.700,00 per compensi, ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi eagli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio
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