a -2026 avverso la sentenza n. 234/2024 della CORTE D'APPELLO di1674 SALERNO, depositata il 10/06/2024 R.G.N. 312/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1898/2022 il Tribunale di Salerno, inaccoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva così provveduto: -Numero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026aveva dichiarato inefficace il licenziamento in formaNu moerroa dli era ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026intimato al ricorrente in data 31.05.2017; - aveva ordinato allasocietà resistente di reintegrare il [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavorooccupato nel periodo antecedente al licenziamento, con lemansioni e la qualifica in possesso prima del licenziamento; -aveva condannato la società resistente al pagamento in favoredel ricorrente di una indennità risarcitoria commisurataall’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno dellicenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione nellamisura di 12 mensilità, oltre gli interessi sulle somme via viarivalutate; - aveva condannato la società resistente alversamento dei contributi previdenziali e assistenzialimaggiorati degli interessi nella misura legale, dal giorno dellicenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre alpagamento delle spese processuali come liquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Salerno accoglieva l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddetta sentenza e in sua riforma,dichiarava improponibile l’impugnativa di licenziamentoproposta dal [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso di primo grado; dichiaravaassorbito l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA]; compensava perintero fra le parti le spese del doppio grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito dava contodello svolgimento del primo grado, del suo esito e deicontrapposti appelli autonomamente proposti dalle parti, cheavevano dato luogo a distinti procedimenti, poi riuniti.4. La Corte, quindi, considerava in sintesi: a) che il [OSCURATO:PERSONA],nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva dedotto di esserestato licenziato oralmente in data 31.5.2017; b) che, nelNumero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026costituirsi in giudizio la convenuta aveva eccepito dNui mearov dei rra ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026comunicato il licenziamento in forma scritta, allegando nelfascicolo telematico la copia scansionata dell’atto di recesso; c)quanto dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta delLaierno in data 8.1.2021 per l’udienza cd. cartolare del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; d) quanto controdedotto in proposito dallaresistente; e) la motivazione resa dal primo giudice.5. La Corte, nel non condividere detta motivazione, dopouna serie di considerazioni in fatto e in diritto, concludeva chela deduzione del [OSCURATO:PERSONA] contenuta nelle note di trattazionescritta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – lungi dal costituire il merodisconoscimento della sottoscrizione “per ricevuta” della letteradi licenziamento, come tale idoneo a dar luogo al procedimentodi cui agli artt. 214 e segg. c.p.c. – era in realtà unacontestazione che investiva l’intero contenuto dell’atto e la suastessa formazione nonché l’effettiva conoscenza dell’attorisolutivo del rapporto di lavoro, come tale suscettibile diquerela di falso, ma che l’onere di proporre la querela di falsogravava sul [OSCURATO:PERSONA], il quale però a tanto non avevaprovveduto.6. E da tanto conseguiva per la Corte che la questioneinerente la utilizzabilità o meno della lettera di licenziamento erastata erroneamente risolta dal Tribunale ponendo a carico dellas.r.l. l’onere di proporre l’istanza di verificazione, in quantospettava invece al lavoratore presentare la querela di falso perinficiare la validità processuale del documento allegatodall’azienda per dimostrare il licenziamento scritto.7. Pertanto, la Corte accoglieva l’eccezione di decadenzadall’impugnativa del licenziamento, sollevata dalla resistente.Numero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/20268. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha prNoumpeoros dti ora ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e successivamemoria.9. L’intimata non ha svolto difese in questa sede,nonostante la regolare notificazione del ricorso per cassazionein data 9.12.2024 al procuratore costituito della [OSCURATO:PERSONA].r.l. in secondo grado.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 112, 342, 414, 434 e 216 c.p.c.per inammissibilità dell’appello in ragione della mancataimpugnativa del punto relativo all’inutilizzabilità della lettera dilicenziamento per omessa istanza di verificazione; omissione dipronuncia sull’eccezione del [OSCURATO:PERSONA] in appello; violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per giudicato interno;nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”.Il ricorrente precisa che: Col presente motivo s’impugna laparte del dispositivo con cui la Corte di Appello di Salerno “1)(…) dichiara improponibile l’impugnativa del licenziamentoproposta da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso di primo grado; 2)dichiara assorbito l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]”.S’impugnano, in correlazione, i seguenti passaggi motivazionali(pag. 12, 17, 18, 19 e 20): “Laddove la parte contro la qualevenga prodotto un documento disconosce la propriasottoscrizione, si applica il procedimento di verificazione dellafirma ex art. 214 e segg. cpc, onde grava sul soggetto cheintende avvalersi del documento proporre l’istanza diverificazione. Invece, quando il soggetto che ha apposto la firmasull’atto ne disconosca il contenuto (perché compilato absqueNumero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026pactis o perché firmato in bianco o perché di contenutoN uimgenroo dti ora ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026al firmatario né da lui concordato), deve proporsi la querela difalso, e tale onere grava sul soggetto che ha apposto la propriafirma sul documento.Tanto a prescindere dalla produzione in originale deldocumento (…)” (pag. 12) Nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] nelle notedi trattazione scritta del 08/01/2021, cioè dopo l’avvenutaallegazione del licenziamento scritto da parte della SRL, haeccepito – con riferimento alla firma apposta “per ricevuta” incalce alla missiva di licenziamento del 24/05/2017 – di averfirmato varie “carte” davanti al datore di lavoro in epocaimmediatamente successiva al sequestro del cantiere edile –sequestro di cui egli era pacificamente a conoscenza – senzatuttavia rendersi conto del loro effettivo contenuto e senzaessere stato informato dal datore che vi fosse inclusa anche lalettera di recesso.La deduzione del [OSCURATO:PERSONA], pertanto – lungi dal costituire ilmero disconoscimento della sottoscrizione “per ricevuta” dellalettera di licenziamento, come tale idoneo a dar luogo alprocedimento di cui agli artt. 214 e segg. cpc – era in realtà unacontestazione che investiva l’intero contenuto dell’atto e la suastessa formazione nonché l’effettiva conoscenza dell’attorisolutivo del rapporto di lavoro, come tale suscettibile diquerela di falso.E l’onere di proporre la querela di falso gravava sul [OSCURATO:PERSONA],il quale però a tanto non ha provveduto.Il lavoratore aveva infatti eccepito di non aver avutoconoscenza del contenuto del documento da lui firmato, conconseguente mancata consapevolezza che si trattasse dellaNumero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026comunicazione scritta di licenziamento, da lui firmatNaum e“rop dei rra ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026ricevuta”.In sostanza egli aveva addotto un riempimento del foglioda parte del datore di lavoro, a sua insaputa, pertanto absquepactis o sine pactis (…)” (pagg. 17-18)“Nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] ha negato il collegamento trala propria sottoscrizione “per ricevuta” apposta in calce allalettera di licenziamento e l’effettiva conoscenza del recessodatoriale.Ne consegue che la questione inerente la utilizzabilità omeno della lettera di licenziamento è stata erroneamente risoltadal Tribunale ponendo a carico della SRL l’onere di proporrel’istanza di verificazione, in quanto spettava invece al lavoratorepresentare la querela di falso per inficiare la validità processualedel documento allegato dall’azienda per dimostrare illicenziamento scritto. (…)” (pagg. 19-20)Le deduzioni del [OSCURATO:PERSONA] offerte in prime cure, già in séincongrue e contraddittorie (avendo il lavoratore al contempoper un verso negato di avere apposto la firma e per altro versoaffermato invece di non avere preso cognizione di cosa stessefirmando), risultano inoltre prive di supporto probatorio allastregua degli altri elementi documentali acquisiti in giudizio.”(pag. 20) .Deduce che: “La Corte, introducendo temi d’indagine nonproposti dall’appellante, ha emendato d’ufficio la motivazionedel 1° Giudice non avvedendosi – come pure rilevato dal [OSCURATO:PERSONA]– che l’appellante non aveva impugnato la sentenza nel puntoin cui rilevava l’inutilizzabilità della lettera di licenziamento inNumero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026mancanza d’istanza di verificazione, mai proposta dalla Ndumaetrro idci era ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026di lavoro”.2. Il primo motivo è in parte infondato e in parteinammissibile.3. A riguardo, occorre premettere che il primo giudice nellamotivazione della propria decisione aveva considerato:“… è ben vero che la società resistente ha depositato aglidel fascicolo telematico di parte), tuttavia il ricorrente haprontamente disconosciuto la conformità all’originale deldocumento ex art. 2719 cod. civ. e la stessa autenticità dellafirma apposta in calce e art. 214 e 215 cod. proc. civ. (cfr. lenote scritte in data 08.01.2021), con conseguente inutilizzabilitàdi tale documento nel presente giudizio.A fronte di tale condotta processuale del ricorrente, lasocietà resistente non ha allegato l’originale della lettera diintimazione del licenziamento in data 31.05.2017 né haformulato, nel contempo, istanza per la verificazione dellastessa ex art. 216 cod. proc. civ.: è ben vero che ildisconoscimento ex art. 2719 cod. civ. non comporta la direttainutilizzabilità del documento disconosciuto, potendo il giudiceaccertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altreprove, anche presuntive, tuttavia nel caso di specie, a fronte deldisconoscimento di conformità all’originale e dell’omessodeposito dell’originale da parte della società resistente, nonrisulta possibile accertare in altro modo la conformità della copiadella lettera di licenziamento in data 31.05.2017 all’originale.Peraltro, non avendo la società resistente depositato in giudiziol’originale e avendo il ricorrente disconosciuto, comunque,Numero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026anche la firma in calce sulla copia depositata ex art. 21Nu4m ecroo ddi r.a ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026proc. civ., appare irrilevante ogni approfondimento circa laritualità o meno della dichiarazione del ricorrente di nonconformità della lettera di licenziamento all’originale …” (cosìalle pagg. 3-4 della sentenza n. 1898/2022, prodotta in questasede dal ricorrente).3.1. Nell’atto di appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (purequi depositato dal ricorrente) era stato dedotto a riguardo nellaparte dedicata all’illustrazione dei motivi d’impugnazione che lasuddetta motivazione “non coglie nel segno e pertanto deveessere modificata”.In particolare, si deduceva che: “Invero, le copiefotografiche di documenti scritti hanno la stessa efficaciaprobatoria delle copie autentiche. Tuttavia in caso didisconoscimento di conformità con l’originale della copiafotografica non autenticata, questo giudizio va rigorosamentedistinto dal disconoscimento della sottoscrizione o della scritturadell’originale stesso, disciplinato dagli artt. 214 ss. c.p.c.L’accertamento della conformità della copia all’originale ed ilcontrollo di autenticità di quest’ultimo si collocano infatti supiani nettamente diversi.Secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte, ildisconoscimento di conformità, a differenza di quello previstodagli artt. 214 ss. c.p.c., non pone una preclusione formale alriconoscimento ed all’utilizzazione della scrittura. A ciòconsegue che, mentre la preclusione derivante daldisconoscimento formale della scrittura privata è superabile soloverificazione di cui all’art. 216 c.p.c., quella derivante dall’art.Numero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/20262719 non esclude la possibilità di desumere altNruimereo ndi trai ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026l’esistenza del documento originario, ricorrendo ad altri mezzi diprova, ed anche a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., n.1324/2022; Cass. civ., n. 6176/2020; Cass. civ., n. 7522/2007;Cass. civ., n. 2419/2006; Cass. civ., n. 4395/2004; Cass. civ.,n. 6090/2000; Cass. civ., n. 866/2000.Ed ancora. L’onere di disconoscere la conformità della copiafotografica prodotta in giudizio all’originale va assolto medianteuna dichiarazione di chiaro e specifico contenuto. Non è quindisufficiente, ai fini del disconoscimento, la semplicecontestazione dell’efficacia probatoria del documento inrapporto al suo contenuto (Cass. n. 24634/2021; Cass. n.27633/2018; Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 1991/2006; Cass.n. 7496/1995). Inoltre, poiché il disconoscimento dellariproduzione non pone nel nulla l’esibizione della fotocopia, sideduce che nel caso in cui chi ha prodotto il documento nedimostri la conformità all’originale, una volta che tale conformitàsia verificata, la fotocopia riacquista ex tunc il valore di pienaprova riconosciutagli dall’articolo de quo!Ebbene nel caso di specie, la società [OSCURATO:PERSONA] haesplicitamente dimostrato l’esistenza del licenziamento scrittoper diversi ordini di motivi.In primo luogo, ha depositato in originale la comunicazionedi licenziamento redatta in data 24 maggio 2017 ricevuta a manidal sig. [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, se non fosse stato redatto per iscritto lacomunicazione di licenziamento non poteva essere comunicataall’Inps mediante comunicazione Unilav.Numero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026In terzo luogo, se veramente il sig. [OSCURATO:PERSONA] fossNeu msetroa dti ora ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026licenziato verbalmente lo stesso avrebbe dovuto far pervenireimmediatamente una raccomandata A/R (di cui si deve tenerecopia) nella quale lo stesso si mette a disposizione per la ripresaimmediata dell’attività dando conto del fatto di essere statoallontanato dal datore di lavoro” (così alle pagg. 5-6 del ricorsoin appello della società).A pag. 12 del medesimo atto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tragli atti e documenti depositati è indicato sub 2) “licenziamentoin originale del 24 maggio 2017 (all. 2)”.3.2. Come accennato in narrativa, la Corte territoriale,dopo aver trascritto parte delle note scritte del difensore dellavoratore in data 8.1.2021 (cfr. pagg. 8-9 della sua sentenza)e la parte di motivazione del Tribunale espressiva appunto dellaratio decidendi in punto di disconoscimento di quel documento(cfr. pagg. 11-12 della stessa sentenza), e all’esito di una seriedi considerazioni in punto di diritto (cfr. pagg. 12-17 dellasentenza), ha considerato che: Nel caso di specie il Laiernonelle note di trattazione scritta del 08/01/2021, cioè dopol’avvenuta allegazione del licenziamento scritto da parte dellaSRL, ha eccepito – con riferimento alla firma apposta “perricevuta” in calce alla missiva di licenziamento del 24/05/2017– di aver firmato varie “carte” davanti al datore di lavoro inepoca immediatamente successiva al sequestro del cantiereedile – sequestro di cui egli era pacificamente a conoscenza –senza tuttavia rendersi conto del loro effettivo contenuto esenza essere stato informato dal datore che vi fosse inclusaanche la lettera di recesso.Numero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026La deduzione del [OSCURATO:PERSONA], pertanto – lungi dal costNiutmueirroe d i iral ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026mero disconoscimento della sottoscrizione “per ricevuta” dellalettera di licenziamento, come tale idoneo a dar luogo alprocedimento di cui agli artt. 214 e segg. cpc – era in realtà unacontestazione che investiva l’intero contenuto dell’atto e la suastessa formazione nonché l’effettiva conoscenza dell’attorisolutivo del rapporto di lavoro, come tale suscettibile diquerela di falso.E l’onere di proporre la querela di falso gravava sul [OSCURATO:PERSONA],il quale però a tanto non ha provveduto.Il lavoratore aveva infatti eccepito di non avere avutoconoscenza del contenuto del documento da lui firmato, conconseguente mancata consapevolezza che si trattasse dellacomunicazione scritta di licenziamento, da lui firmata “perricevuta”.In sostanza egli aveva addotto un riempimento del foglioda parte del datore di lavoro a sua insaputa, pertanto absquepactis o sine pactis (così alle pagg. 17-18 dell’impugnatasentenza).Dopo ulteriori richiami giurisprudenziali, la Corte haconsiderato: “Nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] ha negato ilcollegamento tra la propria sottoscrizione “per ricevuta” appostain calce alla lettera di licenziamento e l’effettiva conoscenza delrecesso datoriale.Ne consegue che la questione inerente la utilizzabilità omeno della lettera di licenziamento è stata erroneamente risoltadal Tribunale ponendo a carico della SRL l’onere di proporrel’istanza di verificazione, in quanto spettava invece al lavoratoreNumero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026presentare la querela di falso per inficiare la validità procNeusmseuroa dli era ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026del documento allegato dall’azienda per dimostrare illicenziamento per iscritto.Ai fini di tale querela di falso, non era inoltre necessarioprodurre in giudizio l’originale dell’atto, alla luce dellagiurisprudenza sopra riportata.Nel caso che ci occupa, dunque, in base al documentoprodotto dall’azienda e firmato per ricevuta dal lavoratore, deveritenersi che il recesso sia stato intimato e comunicato periscritto” (così alle pagg. 19-20 della sua sentenza).4. Orbene, l’impugnazione della sentenza di primo grado,proposta dalla società, come ben risulta dalla precedentetrascrizione (sub § 3.1.), era senz’altro in parte qua conformealle previsioni di cui all’art. 434, comma primo, c.p.c.In particolare, il motivo formulato dall’allora appellante - afronte di una decisione di prime cure nella cui motivazione (puresopra trascritta sub § 3.) era stato, tra l’altro, affermato che “lasocietà resistente non ha allegato l’originale della lettera dilicenziamento in data 31.5.2017” - aveva globalmente, maargomentatamente, investito tale capo della sentenza delTribunale, sostenendo (anche, ma non soltanto) di aver, invece,“depositato in originale la comunicazione di licenziamentoredatta in data 24 maggio 2017 ricevuta a mani dal sig.[OSCURATO:PERSONA]”, come s’è visto, dichiarando di aver contestualmenteprodotto “licenziamento in originale del 24 maggio 2017 (all.2)”.4.1. Attualmente, il ricorrente assume che la Corte “mostradi non aver in alcun modo esaminato l’eccezione preliminare delNumero registro generale 27115/2024Laierno che, ove accolta, avrebbe potuto condurre a unaN umero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 17089/2026declaratoria d’inammissibilità del gravame proposto dal datoreData pubblicazione 31/05/2026di lavoro” (v. in extenso pagg. 15-16 del ricorso percassazione).A riguardo il ricorrente denuncia una “omissione dipronuncia sull’eccezione del [OSCURATO:PERSONA] in appello”.Tuttavia, secondo un consolidato orientamento di questaCorte, il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto nelcaso di mancato esame di domande o eccezioni di merito e nondi eccezioni di natura processuale, potendo il vizio di omessapronuncia formularsi solo in relazione a motivi afferenti il meritodelle questioni; il mancato esame da parte del giudice di meritodi una questione processuale può configurare vizio delladecisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., see in quanto sia erronea e utilmente censurata la soluzioneimplicitamente data alla questione processuale (Cass. Sez. 3, n.26913 del 16/10/2024; Cass. Sez. 6-2, n. 6174 del14/03/2018; Cass. Sez. 6-2, n. 321 del 12/01/2016; Cass. Sez.1, n. 22952 del 10/11/2015, per tutte).Quindi, il ricorrente non può dolersi dell’omessa pronunciacirca la propria eccezione processuale d’inammissibilitàdell’appello avversario.5. Conseguentemente, priva di fondamento è la deduzionedi un giudicato interno che il ricorrente profila qualeconseguente alla dedotta “omessa impugnativa, da parte dellasocietà, del punto della motivazione in cui si rilevaval’inutilizzabilità del documento scritto”.Numero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/20266. Sempre nell’ambito del primo motivo, il ricNourmreeron dti era ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026deduce altresì un vizio di ultrapetizione, perché la “Corte,introducendo temi d’indagine non proposti dall’appellante, haemendato d’ufficio la motivazione del 1° Giudice nonavvedendosi – come pure rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] – che l’appellantenon aveva impugnato la sentenza nel punto in cui rilevaval’inutilizzabilità della lettera di licenziamento in mancanzad’istanza di verificazione, mai proposta dalla datrice di lavoro”.6.1. Il ricorrente, quando assume che la Corte avrebbeintrodotto “temi d’indagine non proposti dall’appellante”società, pare alludere a quello che la Corte ha considerato sullabase di quanto dedotto dal lavoratore nelle proprie note in data8.1.2021, dopo la costituzione della convenuta.Ma è fuori discussione che la Corte territoriale halegittimamente formato il proprio convincimento, tenendo contodi tutte le risultanze processuali a sua disposizione, comprensivedi rispettive richieste e deduzioni delle parti e di quanto prodottoa livello documentale (cfr. in extenso pagg. 7-20 della suasentenza), e ben poteva, in particolare, fornire la propriainterpretazione delle deduzioni difensive del lavoratore nellenote scritte dell’l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per sostenere che quelle deduzioni,benché declinate in chiave di disconoscimento, dovesserointendersi come espressive di una contestazione che dovevapiuttosto tradursi in una querela di falso, di fatto però nonproposta, come poi concluso in diritto dalla Corte distrettuale.7. Con il secondo motivo denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione artt. 2727, 2729 e 2969 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c.per errata qualificazione dell’eccezione in 1° grado didisconoscimento della firma: nullità della sentenza in relazioneNumero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”. Il ricorrente dichiara cNhueme roc odi nra ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026questo motivo impugna “la parte dispositiva e i passaggimotivazionali, già richiamati nella descrizione del primo motivodi ricorso”. Deduce che: “La Corte travisa il contenutodell’eccezione formulata sul punto. Il difensore del lavoratore,nelle note di trattazione per la 1^ udienza, ha riferito che ilLaierno aveva sottoscritto carte inerenti al cantiere (chedovevano essere consegnate ai Carabinieri) e non già illicenziamento. In ogni caso, non ha riferito d’aver sottoscrittoun foglio in bianco poi riempito, arbitrariamente, dal datore.Quindi il [OSCURATO:PERSONA] non era onerato a proporre querela di falso”.8. Il motivo è inammissibile.9. La c.d. qualificazione, asseritamente errata, di cui siduole il ricorrente, come già rilevato nell’esaminare il primomotivo di ricorso, costituisce in realtà un’interpretazione delcontenuto di un atto processuale di parte, vale a dire, delleridette note difensive dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (contenuto trascritto allepagg. 8-9 dell’impugnata sentenza), che la Corte ha fornito (trala pag. 17 e la pag. 18 della sentenza).Ebbene, tale interpretazione nulla ha a che vedere con lemolteplici norme di diritto sostanziale e processuale di cui sidenuncia la violazione (gli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema dipresunzioni semplici; art. 2969 c.c. in tema di “Rilievo d’ufficio”della decadenza; art. 99 c.p.c. sul “Principio della domanda”;art. 112 c.p.c. sulla “Corrispondenza tra chiesto e pronunciato”).In ogni caso, com’è noto, in tema d’interpretazione degligiudice di merito ad un atto del giudizio deve dedurre la specificaviolazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.Numero registro generale 27115/20241362 e ss. c.c., la cui portata è infatti generale, o il vizio dNi umero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 17089/2026motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso,Data pubblicazione 31/05/2026a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice incontrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto dierronea interpretazione (Cass., sez. 2, Ordinanza n. 2360 del31/01/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016;Cass., Sez. lav., 18/03/2014, n. 6226).Il ricorrente, invece, nella doglianza in esame non deducela violazione di nessuno dei canoni ermeneutici legali, néanomalie motivazionali in proposito, e, piuttosto, contrapponeuna propria interpretazione del ridetto atto di parte a quellaoperata dai giudici di secondo grado.10. Con il terzo motivo denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione artt. 99, 112, 342, 414 e 434 c.p.c. per ritenutacontestazione delle modalità di formazione della lettera dilicenziamento, non dedotta dal lavoratore – Violazione e/o falsaapplicazione art. 101 c.p.c. per omessa assegnazione alle partidi termine per controdedurre al rilievo d’ufficio: nullità dellasentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”. Il ricorrentedichiara che: “Anche col presente motivo s’impugnano la partedispositiva e i passaggi motivazionali richiamati nelladescrizione del primo motivo di ricorso”. Deduce che:“Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la difesa delLaierno non ha affermato, nelle note scritte per la 1^ udienza,che il proprio assistito avrebbe firmato un foglio in bianco, poiriempito arbitrariamente dalla datrice. Inoltre, l’eventualerilievo d’ufficio di tale circostanza, ove mai ammissibile, avrebbedovuto essere preceduta dall’invito alle parti a dedurre sul punto(art. 101 co. 2 c.p.c. ratione temporis vigente).Numero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/202611. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e/Nou mefaro ldsi ara ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026applicazione artt. 2697 e 2719 c.c., art. 99 e 215 c.p.c. perl’autonomia del disconoscimento della sottoscrizione rispetto acontestazione sul contenuto del documento – inutilizzabilitàdella copia del preteso licenziamento – non sussistenza diobbligo di presentare querela di falso in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.”. Il ricorrente dichiara che: “Anche col presentemotivo s’impugnano la parte dispositiva e gli stessi passaggimotivazionali richiamati nella descrizione del primo motivo diricorso”. Deduce che: “Dalle difese del ricorrente di 1° gradonon è dato evincere alcuna affermazione di aver sottoscrittodocumenti in bianco arbitrariamente riempiti dalla datrice. Percui non emergono, dalle deduzioni difensive formulate,contraddizioni. Infatti il [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la conformitàall’originale del documento (e non già il contenuto)disconoscendo, cautelativamente, la paternità della firmaapposta allo stesso. La Corte ha quindi errato nel ritenere che ilLaierno dovesse proporre querela di falso, non sussistendocontraddizione nelle formulate difese”.12. Con il quinto motivo denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione artt. 2725, 2727 e 2729 c.c. e artt. 99, 115 e 116c.p.c. per insussistenza di riconoscimento nelle affermazioni deldifensore nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 co. 1n. 3 e 5 c.p.c.”. Dichiara che: “Anche col presente motivos’impugnano la parte dispositiva e i passaggi motivazionalirichiamati nella descrizione del primo motivo di ricorso”. Deduceche: “La Corte ha errato nell’assegnare valenza ricognitiva alleaffermazioni del difensore, contenute nelle note scritte per laprima udienza. Né quanto riferito nelle note introduce elementiNumero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026di contraddittorietà difensiva, avendo sostenuto (fin dalN ruimceoror dsi ora ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026introduttivo) che il licenziamento era stato intimato oralmente,ma di certo non affermando la sottoscrizione di fogli in bianco”.13. Con il sesto motivo denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione artt. 99, 101, 112 e 420 c.p.c. per inutilizzabilitàdelle ulteriori circostanze fattuali dedotte alla 1^ udienza:nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”.Dichiara che: “Anche col presente motivo s’impugnano la partedispositiva e i passaggi motivazionali già richiamati nelladescrizione del primo motivo di ricorso”. Assume che: “Lededuzioni formulate dalla difesa del lavoratore, nelle note ditrattazione scritta per la 1^ udienza, sono inutilizzabilinell’esegesi proposta dalla Corte d’Appello, perchéimplicherebbero una modifica – non ammessa – delle deduzioniformulate in sede di ricorso. L’aver mutuato dalle stesse – comepretende ovvero assume la Corte – il riconoscimento del Laiernod’aver sottoscritto la lettera di licenziamento (in bianco)presuppone una modifica, non autorizzata dal Tribunale (art.420 co. 1 c.p.c.), della deduzione, formulata in ricorso, di unlicenziamento intimato oralmente”.14. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sonoesaminabili congiuntamente, perché, pur facendo capo a mezzidi ricorso diversi (il terzo ed il sesto al mezzo di cui all’art. 360,comma primo, n. 4), c.p.c.; il quarto a quello di cui al n. 3) delmedesimo comma, e il quinto, peraltro, cumulativamente, aquelli di cui ai nn. 3) e 5) dello stesso comma), attingonodichiaratamente gli stessi passaggi motivazionali aggrediti con iprimi due motivi di ricorso esaminati.Numero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/202614.1. Essi, inoltre, sono inammissibili per la stessa Nraumgeiroo dni era ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026di fondo illustrata in relazione al secondo motivo, in quanto,come risulta dal loro svolgimento, ruotano sempre, conriferimento a singoli punti, intorno all’interpretazione che laCorte distrettuale ha dato del contenuto delle notedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Peraltro, le deduzioni del ricorrente in tali censure neanchesono aderenti all’effettiva motivazione resa dalla Corted’appello. Quest’ultima, difatti, non ha ritenuto che la difesa delLaierno aveva “affermato nelle note scritte per la 1^ udienza,che il proprio assistito avrebbe firmato un foglio in bianco, poiriempito arbitrariamente dalla datrice”.La Corte, invece, ha concluso, come già riportatonell’esaminare il primo motivo, che: “Il lavoratore aveva infattieccepito di non avere avuto conoscenza del contenuto deldocumento da lui firmato, con conseguente mancataconsapevolezza che si trattasse della comunicazione scritta dilicenziamento, da lui firmata “per ricevuta”. In sostanza egliaveva addotto un riempimento del foglio da parte del datore dilavoro a sua insaputa, pertanto absque pactis o sine pactis”(così a pag. 18 dell’impugnata sentenza).Dunque, la Corte d’appello non ha mai sostenuto che nelleridette note il lavoratore avesse eccepito l’abuso di un foglioinizialmente in bianco da lui così sottoscritto e poi riempito daqualcuno per la datrice di lavoro.15. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionee/o falsa applicazione art. 2 L. 604/66, art. 2 d.lgs. 23/15, art.115 c.p.c., artt. 2719 e 2909 c.c. – necessità di prova scritta dellicenziamento – inammissibilità di una prova presuntiva delloNumero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026stesso, mutuata dalla condotta successiva delle parti – giNuudmiecroa dti ora ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026interno sulla inutilizzabilità della copia del licenziamentoprodotto – omesso esame dell’invito alla riassunzione conl’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.”. Dichiara che: “Col presentemotivo s’impugnano la parte dispositiva e i passaggimotivazionali richiamati nella descrizione del primo motivo diricorso nonché gli ulteriori seguenti passaggi motivazionali(pagg. 20, 21 e 22): “Dalla comunicazione Unilav prot. n.00760836 (prodotta dalla ditta sin dal primo grado nel fascicolotelematico) risulta che l’azienda ha illo tempore regolarmentecomunicato la cessazione del rapporto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] al[OSCURATO:DATA_NASCITA] (licenziamento per giustificato motivo oggettivo)con tempestiva comunicazione avvenuta in data 01/06/2017 edinoltrata anche all’INPS nella stessa data.L’estratto contributivo del [OSCURATO:PERSONA] (pure presente nelfascicolo telematico) attesta che, cessato il rapporto di lavorocon [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il lavoratore hapercepito la NASPI dal 15/06/2017 al 28/11/2017. Tali evidenzeprocessuali non sono state mai smentite dal lavoratore. (…)Nelle more, lungi dal proporre tempestiva impugnazione in sedegiudiziaria, il lavoratore – come esposto dall’azienda in primecure, con deduzioni che non sono state mai smentite dal [OSCURATO:PERSONA]– ha invece azionato nel corso dell’anno 2018 le sole spettanzeretributive ancora dovute fino alla cessazione del rapporto edanche il saldo del TFR, senza sollecitare o rivendicare il ripristinodel rapporto di lavoro, e deducendo invece il recesso orale adistanza di oltre 2 anni dalla lettera del 24/05/2017. Pertanto,anche la condotta delle parti in epoca successiva alla risoluzionedel rapporto di lavoro non è coerente con la oralità delNumero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026licenziamento prospettata nel ricorso introduttivNoum erod dei ral ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/202631/12/2019, e avvalora per converso la fondatezzadell’eccezione di decadenza formulata dalla SRL”. Deduce che:“La Corte ha, poi, omesso di valorizzare la deduzione del [OSCURATO:PERSONA](n. 4 premessa al ricorso) – oggetto quindi di contraddizioneprocessuale – d’aver formulato invito alla riassunzione, giànell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento prodotta in atti(all. 4 a ricorso di 1° grado: ivi, all. D.4)”.16. Con l’ottavo motivo denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione art. 2 L. 604/66, art. 2 d.lgs. 23/15, art. 115 c.p.c.e art. 2729 c.c. – necessità di prova scritta del licenziamento –non configurabilità di licenziamento valido ed efficace in caso disottoscrizione di foglio in bianco poi riempito dal datore di lavoroabsque pactis o sine pactis – in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c.”. Il ricorrente dichiara che: “Col presente motivos’impugnano la parte dispositiva e i passaggi motivazionalirichiamati nella descrizione dei motivi n. 1 e n. 7”. Deduce che:“La tesi della Corte (ammissione di sottoscrizione di foglio inbianco), anche se fondata (il che non è!) non giustifica ladeclaratoria d’improponibilità del ricorso. Il licenziamentocostituisce, infatti, atto recettizio – e non già negoziale – con cuila società comunica formalmente ed esplicitamente al lavoratorel’intervenuta decisione di interrompere il rapporto di lavoro.Quindi, la sottoscrizione di un foglio in bianco da parte dellavoratore implica, evidentemente, l’assenza di una formalecomunicazione del datore dell’atto recessivo. Il successivoriempimento, da parte del datore, di tale foglio non assolve allafunzione conoscitiva, a favore del lavoratore, della volontàrecessiva. E’ a dire che se il datore avesse riempito il foglio inbianco, inserendo contenuti non previamente comunicati alNumero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026lavoratore, significherebbe che il licenziamento nonN umgelroie dli ora ccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026avrebbe previamente intimato per iscritto e, quindi, anche in talcaso sarebbe inefficace l’interruzione del rapporto”.17. Il settimo e l’ottavo motivo, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili.18. Occorre ricordare che, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo diricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e lasovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospettirelativamente alla medesima questione motivi di censura tra diloro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ainn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone lanon contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondocontesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completaistruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n.14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, in seno al medesimomotivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzateda irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibilescindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio,determinando una situazione di inestricabile promiscuità, taleda rendere impossibile l’operazione di interpretazione esussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).18.1. E tale situazione d’inestricabile promiscuità siriscontra nel settimo motivo in cui, in ordine alla medesimaquestione, sono cumulativamente fatti valere i diversi mezzi dicui ai nn. 3) e n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., ed ènuovamente dedotto il “giudicato interno sulla inutilizzabilitàdella copia del licenziamento prodotto” (di cui s’è già dettonell’esaminare il primo motivo).Numero registro generale 27115/202419. Infine, l’ottavo motivo torna a sostenere che la Corte dNi umero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 17089/2026merito avrebbe ravvisato, nell’ipotizzato meccanismo diData pubblicazione 31/05/2026“sottoscrizione di foglio in bianco, poi riempito dal datore dilavoro” una forma di valido licenziamento ; laddove, come giànotato in precedenza (v. § 14.1. che precede), la Corte non hache ha poi specificato di ritenere che “il [OSCURATO:PERSONA] ha negato ilcollegamento tra la propria sottoscrizione “per ricevuta” appostain calce alla lettera di licenziamento e l’effettiva conoscenza delrecesso datoriale” (così a pag. 19 della sua sentenza).Pertanto, detto ultimo motivo neppure è pertinente allaratio decidendi della sentenza impugnata sul punto.20. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudiziodi legittimità, in quanto l’intimata non ha svolto difese in questasede. Nondimeno il ricorrente è tenuto al c.d. raddoppio delcontributo unificato, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 27115/2024Numero sezionale 1674/2026Numero di raccolta generale 17089/2026Data pubblicazione 31/05/2026