CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 26230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8556/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Gabriele e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente – -resistente in via incidentale– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - -ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1410/2020 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali utenti del servizio idrico integrato nel territorio di Rapallo (GE), chiedevano alla società Ireti la restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa del servizio idrico integrato (SII), corrisposta negli ultimi dieci anni, a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, in quanto tale servizio in detto periodo non era stato espletato nel comprensorio del Comune di Rapallo. Tali richieste venivano rigettate dalla società Ireti e dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità d’Ambito, in quanto il depuratore di via Betti forniva un trattamento primario e, dunque, depurazione in senso tecnicoe giuridico. 2. Nel 2017, gli utenti procedevano in sede giudiziaria mediante la notifica di atti di citazione nei confronti della società Ireti, chiedendo che – previo accertamento dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti – la società Ireti fosse dichiarata inadempi ente e conseguentemente fosse condannata alla restituzione delle somme da essi pagate per la quota di depurazione del servizio idrico integrato. Il giudice di primo grado riteneva la legittimazione passiva della società Ireti anche per il periodo anteriore al 23 aprile 2015 e condannava la società a restituire la quota di tariffa che era stata corrisposta dagli attori negli ultimi dieci anni per il servizio di depurazione delle acque.Avverso la sentenza del giudice di primo grado la società Ireti proponeva impugnazione nei confronti degli originari attori, che rimanevano contumaci. Con sentenza n. 1410/2020 il Tribunale di Genova, accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti degli appellati contumaci, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della società Ireti per il periodo anteriore al 23 aprile 2015; ma, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava non dovute le somme versate alla società Ireti dagli appellati contumaci per il periodo successivo a detta data a titolo di servizio di depurazione e, conseguentemente, condannava la società a corrispondere agli appellati contumaci gli importi relativi al periodo successivo al 23 aprile 2015, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la società Ireti. Hanno resistito con distinti controricorsi: [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso incidentale, nonché [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati, invece, non hanno svolto difese. Il difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. Memoria è stata depositata anche dall’intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della società Ireti è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi sanciti dagli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs n. 152/2006 e dell’art. 2 del DM 30 settembre 2009 n. 102 nella parte in cui il giudice di appello, interpretando erroneamente il [OSCURATO:PERSONA] (TUA), ha ritenuto che: a) l’art. 105 terzo comma del d. lg.vo n. 152/2006 contenga la prescrizione in via alternativa di due trattamenti distinti e, quindi, la norma dovesse essere letta come se esistesse una virgola dopo la parola “secondario”; b) il combinato disposto degli artt. 74 e 105 del suddetto decreto afferma in via immediata l’obbligo di dotare gli impianti di un sistema di trattamento biologico con sedimentazione secondaria; c) in mancanza dei programmi degli interventi che le autorità di ambito territoriale sono chiamate a redigere, il titolare del servizio idrico non è dispensato dal fornire un sistema di depurazione biologica con sedimentazione secondaria; d) tale conclusione non muta anche a voler fare riferimento a quanto disposto dall’art. 2 del dm n. 102 del 2009. 1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge (precisamente degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c.; degli artt. 105, 154 e 155 del d. lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 8 sexies della legge n. 13 del 2009) ed omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui il giudice di appello - applicando erroneamente la disciplina richiamata (comunitaria, nazionale e codicistica) -ha ritenuto che: a) la sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale (citando al riguardo Cass. n. 9500 del 2018 e n. 13781 del 2019) esclude la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione;b) l’esigenza di equilibrio del bilancio non può autorizzare l’ente a pretendere un corrispettivo non correlato ad alcuna controprestazione e, d’altra parte, la società Ireti, in relazione al disposto di cui all’art. 8 sexies della legge n. 13 del 2009, avrebbe dovuto dedurre e provare l’entità degli oneri e la misura della loro incidenza sul complessivo ammontare della tariffa richiesta; c) la società Ireti era inadempiente agli obblighi contrattuali assunti per violazione dei limiti qualitativi del servizio di depurazione, con la conseguenza che dal momento che l’impianto di Rapallo non garantisce il livello di depurazione secondario che sarebbe tenuto a garantire per legge, la controprestazione non è dovuta in base al principio inadimplenti non est adimplendum . 1.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. nonché degli artt. 141, 147, 149, 154 e 155 del d. lgs. n. 152/2006 nella parte in cui il giudice di appello, violando ed applicando erroneamente la disciplina richiamata, ha ritenuto che la struttura della tariffa come tariffa d’ambito, l’esistenza di 66 depuratori nell’ATO genovese, nonché l’ammontare dei costi complessivi operativi d’ambito per gli anni oggetto di domanda erano stati dedotti tardivamente in sede di comparsa conclusionale e comunque non erano stati provati. 2. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2558, 2559 e 2560 nella parte in cui il giudice di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della società Ireti per il periodo antecedente il 23 aprile 2015.Secondo la tesi della società Ireti, la società sarebbe legittimata passiva a ricevere le richieste di rimborso delle quote di tariffa soltanto a partire dal 23 aprile 2015, in quanto: -in diritto, ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’azione di ripetizione ha carattere personale per cui può essere esercitata soltanto nei confronti di colui che ha percepito la somma in ipotesi non dovuta; -in punto di fatto, prima del 23 aprile 2015, gli utenti erano in rapporto contrattuale con la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società soltanto in data 23 aprile 2015 ha l’appunto ceduto il ramo d’azienda ad [OSCURATO:PERSONA] spa (che, essendo in passato [OSCURATO:SOCIETA], in data 29 dicembre 2015 si è fusa in [OSCURATO:PERSONA] spa, oggi per l’appunto denominata [OSCURATO:SOCIETA].). Al contrario, secondo gli intimati, il rapporto contrattuale non si è mai interrotto proprio in forza dell’intervenuto contratto di cessione e dell’intervenuta fusione, ragion per cui la società Ireti sarebbe legittimata passiva anche a ricevere le richieste di rimborso delle quote di tariffa per il periodo precedente al 23 aprile 2015. 3. Prima di procedere allo scrutinio dei singoli motivi, è necessario ripercorrere le principali coordinate ermeneutiche della fattispecie in esame. 3.1. Orbene, la materia del governo delle acque, in considerazione dei diversi aspetti coinvolti, richiama il tema dei rapporti tra ordinamento europeo ed ordinamento interno, nonché il tema del riparto della competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni. Come è noto, lo Stato italiano, con l’adesione alla Comunità economica europea (oggi Unione europea), ha scelto di rinunciare alla sua sovranità limitatamente ad alcune materie la cui disciplina è stata delegata ai trattati ed alle regole dettate dalle istituzioni europee (cfr. Corte di giustizia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], C-26/62, nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA], C-295/83; Corte costituzionale, sentenza Granital n. 170/1984). Secondo gli artt. 3 lettera b) e 4 lettera e) del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea, quest’ultima ha competenza esclusiva nel settore definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno , mentre ha competenza concorrente con quella degli Stati membri nel settore ambiente . Inoltre, secondo l’art. 2 secondo comma dello stesso trattato, anche la competenza concorrente può escludere la competenza legislativa degli Stati tutte le volte che l’Unione abbia deciso di esercitare la propria. D’altra parte, nell’ordinamento interno, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la tutela dell’ambiente e la tutela della concorrenza sono entrambe materie che rientrano (ai sensi dell’art. 117 secondo comma lett. e) ed s) Cost.) nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in considerazione del loro carattere finalistico, come rilevato dalla Corte costituzionale (n. 2 del 2014), possono influire su altre materie attribuite alla competenza concorrente e residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano . Ciò vale sia per le Regioni ordinarie, che hanno competenza concorrente in materia di governo del territorio e competenza residuale in materia di servizi pubblici locali (SPL), sia per le Regioni a statuto speciale, pur dovendosidistinguere caso per caso in base ai rispettivi statuti. Il servizio idrico integrato (SII) – che comprende il servizio di acquedotto (cioè l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione della risorsa idrica, incluse anche le attività legate alla fornitura ed alla gestione delle utenze finali, nonché la misura dei volumi consegnati), di fognatura (cioè l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti dedicate) e di depurazione (cioè l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, con il fine di rendere le acque trattate compatibili con il recettore finale, incluse le attività per il trattamento dei fanghi) – rientra, da un punto di vista materiale, nell’ambito dei servizi pubblici locali (che l’art. 117 quarto comma Cost. attribuisce alla competenza regionale residuale). La circostanza non può sorprendere, se si considera che la distribuzione di acqua potabile e la costruzione di acquedotti e fontane, ovvero l’uso della risorsa idrica, fin dalla prima legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (la c.d. legge Giolitti del 29 marzo 1903, n. 103) è stato considerato tipico servizio pubblico locale. Tuttavia, si ribadisce, poiché il tema della gestione del servizio e delle modalità del relativo affidamento è strettamente connesso con il tema della tutela della concorrenza e con il tema della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, lo Stato può vantare un titolo di intervento specifico (come precisato più volte dalla Corte costituzionale, ad es. con sentenza n. 272 del 2004). E’ un dato di fatto che il SII, pur essendo regolato dal Codice dell’Ambiente (e in particolare nella parte terza del d. lgvo n. 152/2006), è attualmente privo di una disciplina normativa sistematica ed unitaria, ragion per cui fondamentale è il ruolo svolto dal formante giurisprudenziale. 3.2. Tanto occorre in tema di trattamento delle acque reflue urbane e di determinazione della relativa tariffa, dove vengono in rilievo norme euro unitarie e norme nazionali, statali e regionali, tra loro non sempre facilmente riconducibili a sistema. 3.2.1. Preliminarmente, occorre precisare che, quando si parla di acque reflue urbane, si fa riferimento all’insieme delle acque di scarto, domestiche e industriali, che sono convogliate in reti fognarie a partire da un agglomerato urbano, con la precisazione che le acque di scarto domestiche provengono da insediamenti di tipo residenziale e sono costituite prevalentemente dai ‘rifiuti’ del metabolismo umano e delle attività domestiche; mentre le acque di scarto industriali variano in funzione della tipologia di attività industriale condotta in un dato stabilimento (e, a loro volta, possono essere classificate come ‘pericolose’ o ‘non pericolose’ per l’ambiente). Nelle acque reflue urbane rientrano poi anche le cosiddette acque di ruscellamento, come quelle meteoriche di dilavamento o quelle derivanti dal lavaggio delle strade. Nel complesso, si tratta di un insieme di inquinanti organici ed inorganici, altamente eterogeneo e pericoloso per l’uomo e per gli ecosistemi naturali. Per tale ragione, le acque di scarto non possono in alcun modo essere reimmesse nell’ambiente tal quali, ma devono essere sottoposte a rigorosi trattamenti atti a depurarle al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l’ambiente (peraltro, in un’ottica di economia circolare, laddove si arrivasse ad un livello di depurazione eccellente, potrebbero anche divenire una risorsa, specie in un contesto di progressiva carenza idrica). 3.2.2. Sul piano eurounitario, vengono in rilievo la direttiva 91/271/CEE, il regolamento CE n. 1137/2008 e la direttiva 2000/60/CE. La direttiva 91/271/CEE, all’art. 2, in tema di trattamento appropriato delle acque reflue urbane, richiama espressamente un processo di smaltimento che garantisca la conformità delle acque recipienti agli obiettivi di qualità, e all’art. 4, comma 1, prevede: [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente... . Il regolamento CE n. 1137/2008, in sede di adeguamento della suddetta direttiva, ha apportato, con efficacia self executing, e, quindi, direttamente applicabile anche tra privati, ulteriori restrizioni e modifiche ed ha operato una estensione diretta ai singoli cittadini ed alle imprese dell’intera legislazione operante nel settore oggetto di regolamentazione comunitaria. La direttiva 2000/60/CE (conosciuta anche come Direttiva quadro per le acque) ha lo scopo di garantire la salubrità dell'acqua e l'accessibilità ad essa di tutti, ma ha lasciato liberi gli Stati membri di scegliere il modello gestionale di fornitura del servizio. Per il caso in cui uno Stato membro scelga il modello gestionale di distribuzione mediante l'attività d'una impresa commerciale, l'art. 9 della suddetta Direttiva, rinviando all'Allegato III (intitolato "Analisi economica") della medesima Direttiva, impone agli Stati membri di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici . Detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni; b) di formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure dicui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure. Inoltre, i Considerando 19, 22, 27 e 38 della Direttiva stabiliscono: 19) La presente direttiva intende mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità. Tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate. (...) 22) La presente direttiva deve contribuire alla graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque. 27) L'obiettivo finale della presente direttiva è quello di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura. 38) Può risultare opportuno che gli Stati membri ricorrano astrumenti economici nell'ambito di un programma di misure (...). A tal fine, sarà necessaria un'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico . Se dunque gli Stati membri, una volta scelto il modello gestionale di efficienza economica, hanno l'obbligo di imporre al gestore il dovere di effettuare "i pertinenti calcoli" per il recupero dei costi, ne discende che la norma comunitaria, là dove consente il recupero dei costi, non legittima per ciò solo la pretesa di riversare sugli utenti errori di pianificazione, attribuibili a colpa del gestore, i quali abbiano causato un'anomala lievitazione dei costi, o una sottostima dei ricavi attesi. Scopo della Direttiva, insomma, è stato quello garantire il miglioramento della qualità delle acque (e non quello di deresponsabilizzare i gestori). 3.2.3. Quanto all’ordinamento interno, vengono in rilievo il d.lgs. n 152 del 2006, recante Norme in materia ambientale (che è stato emanato anche per dare attuazione alla direttiva europea sulle acque e ha subito nel tempo numerose modifiche), le leggi nn. 13 e 191 del 2009 ed il d.m. n° 102 del 2009. In particolare, il d.lgs. n 152 del 2006, -all’art. 74, definisce: trattamento appropriato il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto ; trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico- fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 percento ; trattamento secondario : il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta ii trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 al decreto stesso ; -all’art. 105 comma 3, statuisce: le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto ; -all’art. 154 (nel testo modificato a seguito del referendum abrogativo indetto con d.P.R. 23 marzo 2011) definisce la tariffa come il corrispettivo del servizio idrico integrato , che si articola al suo interno in una quota relativa al servizio di acquedotto ed in una quota concernente i servizi di fognatura e di depurazione e che deve essere determinata tenendo contodell'entità dei costi di gestione (...) in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi (...). Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo . La tariffa non è dovuta soltanto se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di governo dell’ambito. La L. 13/2009, all’art. 8 sexies comma primo, dispone: Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata delia tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio dell'inizio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati . La legge n. 191 del 2009, all’art. 2 comma 186 bis, ha soppresso le Autorità d’ambito, già previste dal d. lgvo n. 152 del 2006, ed ha affidato alle Regioni il compito di attribuire con legge le funzioni da esse esercitate nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza . Infine, il D.M. n° 102 del 2009, all’ art. 2, fornisce la seguente definizione di impianto di depurazione: insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento delle acque reflue urbane e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici . Pertanto, i riferimenti alle Autorità d’Ambito, pur presenti nel Codice dell’Ambiente, sono da intendersi riferiti agli enti ai quali le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni. 3.2.4. Sul piano delle competenze, il blocco normativo appena tratteggiato prevede un sistema così riassumibile: -quanto alle modalità di organizzazione, il SII è organizzato all’interno di ambiti territoriali ottimali (ATO), che le Regioni devono perimetrare sulla base di regole contenute in più fonti (tra le quali, la parte terza del d. lgvo n. 152 del 2006); -quanto alla determinazione della tariffa: a) il Ministro dell'ambiente fissa i criteri generali di determinazione della tariffa, ai sensi dell'art. 154, comma 1, d. Igs. 152/06; b) l'Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente (ARERA, Autorità per l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Gas) stabilisce il metodo tariffario e definisce le componentidi costo; c) gli Enti di Governo dell'Ambito, sulla base del piano d'ambito, fissano le tariffe che saranno poi approvate dall'ARERA (artt. 152, comma 4, e 10, comma 14, d.l. 70/11); -quanto alle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, queste sono attribuite ad ARERA (organismo indipendente istituito con legge n. 481 del 1995), che, oltre a svolgere un ruolo rilevante inerente al controllo e monitoraggio, definisce regole-quadro che gli enti competenti declinano in funzione dei diversi contesti locali, con ricadute sull’organizzazione, la pianificazione, la tariffazione e la gestione del servizio. In via generale, principio ispiratore comune delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale è l’esigenza di assicurare un livello qualitativo di depurazione che soddisfi determinati parametri biochimici. 3.2.5. Sotto il profilo del formante giurisprudenziale, di fondamentale rilievo sono alcune sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell’Unione e dalla Corte costituzionale, oltre che da questa Corte di legittimità. A) La Corte di Giustizia: - con sentenza del 19 luglio 2012, resa all'esito di procedura di infrazione C-565/10, ha sanzionato l'Italia per la mancata applicazione dei disposti normativi agli artt. 3 e 4 della Direttiva 91/271 /CEE inerente il trattamento delle acque reflue urbane (detta determinazione è stata assunta peraltro a causa dell'inadempienza cagionata da diversi comuni italiani, fra i quali quello di Rapallo; si noti che la Corte di Giustizia, con sentenza C-251/17del 31/5/2018, ha ritenuto che La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE ); - con sentenza 14 settembre 2017, nella causa C – 320/15 (Avvocatura Generale della Commissione Europea contro [OSCURATO:PERSONA]), interpretando la direttiva CEE n. 91/271 così come modificata dal Regolamento CE n. 1137/2008, ha affermatoil seguente principio: l’art. 4, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, della direttiva 91/271, impone agli Stati membri un preciso obbligo di risultato, formulato in modo chiaro e inequivocabile secondo il quale le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte ad un trattamento secondario o a un trattamento equivalente, o prima di qualsiasi scarico, quando provengono da agglomerati con un a.e. compreso tra 10.000 e 15.000, o prima degli scarichi in acque dolci ed estuari, quando provengono da agglomerati con un a.e. compreso tra 2.000 e 10.000. Inoltre, conformemente all’art. 4, paragrafo 3 di detta direttiva, questo trattamento secondario o equivalente deve essere garantito da impianti di trattamento i cui scarichi devono soddisfare le prescrizioni enunciate nell’allegato 1, sez. B, alla stessa direttiva Tanto affermando la corte europea ha chiarito che il concetto di depurazione sia indissolubilmente legato a quello di qualità del refluo, con conseguente infondatezza della tesi secondo la quale non vi sarebbe alcuna correlazione tra le operazioni di depurazione e i parametri di natura qualitativa. B) La Corte costituzionale, con orientamento ormai consolidato (cfr. n. 32 del 2015 e 187 del 2011) ha dato indicazioni generali sulle caratteristiche generali del servizio idrico. In particolare, per quanto qui rileva, la Consulta ha ripetutamente affermato (cfr. sentenze nn. 246/09, 29/10, 67/13) che finalità di una disciplina statale della tariffa è quella di garantire, da una parte, livelli uniformi di tutela dell’ambiente, e, dall’altra, uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. E con sentenza n. 335/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, c. 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». C) Infine, quanto alla giurisprudenza di legittimità, questa Corte ha di recente affermato il principio secondo il quale in caso di mancata fruizione da parte dell’utente del servizio di depurazione per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio (Cass. n. 3692/2020); nonché il principio secondo il quale: … la portata della sentenza della Corte costituzionale è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione (Cass. n. 9500 del 2018; n. 13781/2019; e n. 7947/2020) . In particolare, con la sentenza n. 7947 del 2020 (pronunciata in giudizio nel quale ricorrente era proprio Ireti mentre resistente era un Condominio di Rapallo) è stato testualmente affermato: …La sentenza (impugnata) ha chiaramente escluso la sussistenza della causa del contratto di utenza in ragione della non completezza del ciclo di depurazione e della non rilevabilità di dati relativi al suddetto ciclo. La pronuncia è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la portata della sentenza della Corte costituzionale è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione (Cass., 5, n. 9500 del 18/4/2018: Cass., 5, n. 13781 del 22/5/2019), alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge. (…) in ogni caso, l'esigenza di equilibrio del bilancio non può autorizzare l'ente a pretendere un corrispettivo non correlato ad alcuna prestazione. (…) la sentenza impugnata ha deciso la questione dell'onere della prova dell'esistenza di un impianto funzionante ponendolo a carico del soggetto erogatore del servizio in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 14042 del 4/6/2013: "Configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale pretende la riscossione"; cfr. anche Cass., 5, n. 24312 del 14/11/2014) . 4. Alla luce del suddetto articolato quadro, normativo e giurisprudenziale, vanno ora esaminati i singoli motivi di ricorso, formulati dalla società ricorrente avverso l’interpretazione, letterale e sistematica, che del [OSCURATO:PERSONA] è stata data nella impugnata sentenza. 4.1. Infondati sono il primo ed il secondo motivo, che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente. Come questa Corte ha avuto modo di recente di precisare (ordinanza n. 6453/23), dall'art. 154 d. lgs. 152/06 si ricava che, se tutte le quote della tariffa sono un corrispettivo, per esse vale il principio cum nulla subest causa, constare non potest obligatio: e dunque non possono essere pretese in mancanza di una controprestazione. Dunque, il principio del pieno ricovero dei costi non può trasmodare in un commodus discessus, al quale il gestore possa impunemente ricorrere tutte le volte che un bilancio d'esercizio si chiuda con una perdita; tanto meno può farlo allorché la perdita sia dovuta a scelte gestionali inavvedute, ad errori di programmazione, a spese dissennate. La pretesa di pagamento di un conguaglio, nel caso in cui la programmata tariffa si sia rivelata inadeguata, è dunque inibita, per difetto genetico del sinallagma contrattuale, quando l'inadeguatezza della tariffa sia dipesa da errori di gestione o di previsione del gestore o anche dell'Ente d'ambito, i cui errori di programmazione nella fissazione della tariffa restano inopponibili dal gestore all'utente.Il contratto concluso tra gestore ed utente, infatti, è un contratto di somministrazione. La prestazione del gestore, tuttavia, non è limitata alla "vendita" di acqua, ma include anche i servizi accessori, quali la conduzione e la depurazione delle acque, attività per le quali viene pagato un corrispettivo. Al contratto di utenza devono pertanto applicarsi le norme previste per l'appalto di servizi, in virtù dell'art.1577 c.c., e dunque anche l'art. 1664 c.c., che disciplina l'ipotesi di maggiore onerosità sopravvenuta nel contratto d'appalto. Nell'interpretazione dell'art. 1664 c.c., questa Corte ha costantemente affermato che è onere dell'appaltatore, il quale invochi il diritto alla revisione del prezzo, fornire la prova dell'esistenza del relativo presupposto (Cass. n. 7519 del1986, in seguito sempre conforme). Analogamente, nella materia qui in esame, l'inerenza del "maggior costo" al servizio idrico e la sua imprevedibilità costituiscono il fatto costitutivo della pretesa, e secondo i principi generali debbono essere provati da chi li invoca (Sez. U, n. 13533 del 2001). Pertanto, in caso di controversia tra il gestore e l'utente circa la legittimità della pretesa di pagamento di partite pregresse, la dimostrazione dell'imprevedibilità del costo di cui si chiede il pagamento retroattivo grava sul gestore del servizio idrico. Di tali principi hanno fatto corretta applicazione entrambi i giudici di merito, che – dopo aver c orrettamente ritenuto in punto di diritto che l’art. 105 del TUA contiene la prescrizione in via alternativa di due trattamenti distinti, cui gli scarichi devono essere sottoposti; che soltanto il trattamento secondario costituisce il livello di depurazione che la normativa nazionale reputa accettabile con riferimento alle acque reflue urbane, e che la qualificazione di corrispettivo delle somme dovute per la depurazione delle acque reflue obbliga a ritenere che il loro addebito all’utente debba essere giustificato dalla erogazione del servizio in questione – hanno ritenuto con valutazione in fatto che: -il Comune di Rapallo fin dal 1938 è dotato di un impianto di depurazione attivo, ma detto impianto, in considerazione delle sue caratteristiche tecniche, fornisce un grado di depurazione che rientra nella nozione di trattamento primario e, pertanto, non rispetta le disposizioni della normativa applicabile; -proprio perché l’impianto di Rapallo non garantisce il livello di depurazione secondario, che sarebbe tenuto a garantire per legge, non è dovuta dall’utente la controprestazione in base al principio inadimplenti non est adimplendum; -la società ricorrente non ha assolto all’onere di dimostrare l’ammontare degli oneri previsti dall’art. 8 sexies della leggen. 13 del 2009. Occorre qui ribadire che l’interpretazione, comunitariamente e costituzionalmente conforme, dell’art. 105 terzo comma del d. lgvo n. 152 del 2006 impone di ritenere che vi sia correlazione tra le operazioni di depurazione ed i parametri dinatura qualitativa e che il pagamento della quota è ancorato a parametri di natura qualitativa. Conseguentemente, in caso di mancata fruizione da parte dell’utente del servizio di depurazione (ovviamente, sempre che ciò non avvenga per fatto imputabile all’utente), non sussiste l’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio proprio a motivo della mancanza della controprestazione: invero, l’esigenza di equilibrio del bilancio non autorizza in ogni caso l’ente a pretendere un corrispettivo noncorrelato ad alcuna prestazione. 4.2. Infondato è anche il terzo motivo. La società ricorrente sostiene che la quota di depurazione del Comune di Rapallo, stante la tariffa d’ambito, dovrebbe in ogni caso essere limitata allo 0,6% delle somme pagate, essendo 66 i depuratori di Rapallo. Tale eccezione è stata correttamente giudicata tardiva nella sentenza impugnata, in quanto fa riferimento a specifiche circostanze di fatto che avrebbero dovuto essere dedotte nel rispetto delle preclusioni processuali, ormai consumatesi nell’ambito del giudizio di primo grado –ad abundantiam, rileva il collegio come la tesi difensiva sia comunque infondata, volta che non può essere legittimamente qualificato come “controprestazione” il fatto che le somme pagate dagli utenti, in mancanza del servizio, sono destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all’attuazione del piano d’ambito comprendente anche la realizzazione dei depuratori; e, d’altra parte, in considerazione della unitarietà della tariffa, non può essere affermato che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, con la conseguenza che alcune hanno natura di corrispettivo contrattuale ed altre natura di tributo. Al riguardo, nel solco tracciato da altra recente ordinanza di questa Corte (cfr. Cass. n. 10204/23), va ribadito che: -l’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE è stata intesa dalla Corte di Giustizia (in causa C-686/15, [OSCURATO:PERSONA], nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volta all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell’acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modoefficiente; in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce “uno” dei mezzi idonei; nondimeno, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell’acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile; - il fatto che non sia preclusa “in astratto” u na politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa che sia ammesso “ogni” recupero tariffario; il perimetro dell’operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall’esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone; - la dimensione normativa comunitaria risulta inequivocabilmente ispirata da un concetto di economicità, id est di razionalità economica, intesa come un vincolo da gestire e non già come una variabile da massimizzare; segnatamente, secondo la dottrina tecno-economica, la tariffazione del servizio idrico si basa sulla “capacità dell'organizzazione, nel rispetto dei vincoli economici e delle condizioni esterne, di pensare e raggiungere - attraverso la progettazione e realizzazione nel tempo - i pr opri fini e obiettivi”; a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione ed un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti - anche qualitativamente - le determinanti (costi umani, materiali e finanziari) e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto territoriale e socio-economico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del servizio pubblico, che sfocia nell’applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed assets ed evitare la duplicazione della contabilizzazione; - tanto risulta avvalorato in particolare dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 10204/23, che richiama Cass.n.17959 del 2021), secondo cui è illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio nè criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria . 5. Il ricorso incidentale è invece fondato. Nella sentenza impugnata il giudice di appello ha accolto il motivo di impugnazione dell’odierna società ricorrente, secondo il quale la stessa non sarebbe legittimata passiva, in quanto: a) in punto di diritto, l’azione restitutoria ha carattere personale e può avvenire solo tra colui che ha pagato e colui che ha incassato la somma non dovuta; b) in punto di fatto, nel periodo oggetto delle domande di restituzione della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione (2007-2017) il rapporto contrattuale era sorto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; detta società in data 23 aprile 2015 aveva ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) il ramo di azienda; in data 23 aprile 2015 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata fusa in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi denominata [OSCURATO:SOCIETA].). Sennonché occorre rilevare: - che, sotto il profilo della intervenuta cessione, a) la regola dell’art. 2560 c.c., che limita l’ambito degli obblighi trasferiti, ha carattere eccezionale e, pertanto, non costituisce principio generale, alla luce del quale occorre interpretare l’art. 2558 c.c.; b) ai sensi dell’art. 2558 c.c., l’acquirente dell’azienda subentra de iure nei contratti d’impresa dell’azienda stessa che siano a prestazioni corrispettive e siano ancora in corso di esecuzione; c) non risulta essere stato mai dedotto nel giudizio di merito né che il rapporto contrattuale con l’utenza sia stato trasferito ad [OSCURATO:PERSONA] spa in termini e condizioni diverse da quelle assunte da [OSCURATO:PERSONA], né che la società cessionaria non abbia continuato a gestire il rapporto di depurazione in essere al momento della cessione alle medesime condizioni contrattuali della cedente; -che, sotto il profilo della intervenuta fusione, l’art. 2504 bis c.c. afferma il principio per cui la fusione tra società non comporta l’estinzione della società incorporata, ma costituisce una vicenda meramente evolutiva modificativa, con la conseguenza che la fusione per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:SOCIETA]. ha determinato la traslazionedei contratti di somministrazione di fornitura a quest’ultima società, non essendo stato neppure dedotto che detti contratti fossero fondati sull’intuitus personaeo che fossero contratti a prestazione corrispettive non più in corso; -che, sotto il profilo della natura dell’azione di restituzione, l’art. 2033, dopo aver statuito che Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato , aggiunge: Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda : l’interpretazione sistematica della norma impone di ritenere che essa si riferisca nella specie non a colui che ha semplicemente riscosso la tariffa di depurazione non dovuta, ma a colui che ha effettivamente ricevuto il pagamento della tariffa di depurazione non dovuta -non avrebbe significato giuridico accertare lo stato di mala o di buona fede in colui che ha materialmente ricevuto la tariffa non dovuta per trasferire quanto ha riscosso ad altri che sono gli effettivi destinatari dei pagamenti (per contratto o per legge). In definitiva, l’impugnata sentenza è incorsa nel vizio denunciato là dove ha erroneamente ritenuto che la società Ireti non fosse legittimata passiva nel periodo antecedente il 23 aprile 2015. Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte, decidendo nel merito, ritenuta la legittimazione passiva della società Ireti anche per il periodo anteriore al 23 aprile 2015, condanna la società Ireti a restituire la quota di tariffa che era stata corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] negli ultimi dieci anni per il servizio di depurazione delle acque. 6. Al rigetto del ricorso principale e all’accoglimento del ricorso incidentale, con cassazione senza rinvio,consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle part i resistent i , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Nulla può essere riconosciuto a titolo di rifusione delle spese processuali allo Iorio, non avendo lo stesso resistito tempestivamente all’accoglimento del ricorso. P.Q.M. La Corte:-rigetta il ricorso principale; - accoglie il ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito , ritenuta la legittimazione passiva della società Ireti anche per il periodo anteriore al 23 aprile 2015, condanna la società Ireti a restituire la quota di tariffa che era stata corrisposta daGian [OSCURATO:PERSONA] negli ultimi dieci anni per il servizio di depurazione delle acque; - condanna la società ricorrente, in via principale, alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in favore di parte resistente [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso incidentale, in euro 2200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbo