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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 1965

Cassazione n. 20932/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per corruzione propria (art. 319 cod. pen.; art. 321 cod. pen.), corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 cod. pen.; art. 321 cod. pen.); turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.), rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.) (capi di imputazione 1, 2, 3, 4, 25, 31, 32).

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso la difesa dell'indagato, nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo in cui si deduce vizio di motivazione in rapporto alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 274, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen.

Errano i giudici ove ritengono che le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento della prova e del pericolo di reiterazione delle condotte criminose possono essere adeguatamente tutelate soltanto attraverso gli arresti domiciliari (con divieto di incontro e di colloquio con persone diverse dei familiari conviventi) e, in particolare, ove escludono che sufficiente l'obbligo di dimora nel comune di residenza dell'indagato, diverso da quello del lavoro e, quindi, dal luogo di assunta commissione dei reati contestati, giudizio pure condiviso dal Pubblico ministero, che aveva espresso parere favorevole alla sostituzione della misura.

Iardino, infatti, non si è mai personalmente e direttamente occupato della zona portuale in relazione alla quale gli sono contestati reati dei capi da 1) a 4), così come non si è mai interessato, personalmente direttamente, delle problematiche afferenti agli altri due reati contestati i capi 25) e 32), per i quali è stata emessa nei suoi confronti la misura custodiale.

La sua condotta si è esaurita nella condivisione degli spazi dell'ufficio con altri dipendenti della medesima Unità operativa dirigenziale Trasporto marittimo e Demanio marittimo della regione Campania, i quali hanno istruito pratiche relative alle biglietterie insistenti sul molo del porto di Amalfi e nell'aver, in due occasioni, ricevuto biglietti e una tessera di libero percorso per viaggiare gratuitamente su alcuni traghetti e aliscafi che effettuavano collegamenti tra Napoli, le isole del Golfo e le località della costiera sorrentina e amalfitana.

Senza che da ciò possano inferirsi le esigenze cautelari poste alla base del provvedimento.

La motivazione risulta, dunque, solo apparente e comunque contraddittoria dove, con evidente petizione di principio, si sostiene che l'indagato non poteva non essere a conoscenza dei reati che erano commessi in quel contesto, e che, dunque, ne doveva essere concorrente.

D'altronde, il ricorrente aveva chiesto il trasferimento all'Unità operativa dirigenziale 01 Trasporto su ferro, che non comporta rapporti con privati ma soltanto con uffici amministrativi di enti regionali.

Inoltre, nei suoi confronti è stato disposto, il 23/11/2022, ovvero in data antecedente a quella della decisione del Tribunale del riesame, un provvedimento (allegato) di sospensione obbligatoria dal servizio che impedisce, di fatto, la commissione degli specifici reati contestati.

Tali elementi, insieme alla incensuratezza di Iardino e all'assenza di carichi pendenti, escludono la configurabilità di un pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'ordinanza impugnata si dilunga nella ricostruzione del quadro indiziario, insistendo reiteratamente sull'esistenza di stabili e consolidati rapporti di natura corruttiva tra imprenditori del settore marittimo e pubblici ufficiali intranei alla Unità operativa dirigenziale trasporto marittimo e Demanio marittimo della Regione Campania, diretti, in particolare, ad alterare o turbare le procedure utilizzate per la scelta del concessionario e, più in generale, la gestione dei rapporti tra l'ente pubblico concedente e i concessionari del demanio su cui sono collocate le biglietterie.

La merce di scambio sarebbe rappresentata da danaro ovvero altre utilità destinate ai suddetti pubblici ufficiali da parte degli imprenditori stessi che, in virtù di tale sistema, si assume avessero costituito un vero e proprio cartello, impedendo ad altri imprenditori di chiedere il rilascio della concessione.

I giudici descrivono il meccanismo collusivo posto in atto e precisano che i pubblici funzionari soprassedevano sulla messa a bando delle nuove concessioni, nonostante le vecchie - le quali venivano per tal via prorogate - fossero scadute, adducendo, a tal fine, problemi interpretativi della normativa sopravvenuta.

Specificano, inoltre, che i titoli di viaggio omaggio e le tessere di libero percorso elargite a titolo di corrispettivo non rappresentano un'utilità bagattellare e che, comunque, ove così fosse, ciò renderebbe ancor più grave le condotte degli imputati, perché ne denuncerebbe la totale svalutazione della funzione e la propensione a mercificarla a basso costo.

Quanto, specificamente, alla posizione del ricorrente, ricostruiscono i due episodi in cui risulta dalle intercettazioni che lo stesso ha ricevuto biglietti omaggio e una tessera di libero percorso, e argomentano la «non comune specifica propensione alla reiterazione di condotte criminose omogenee» di Iardino sulla base del prolungato inserimento dello stesso nel sistema di prassi corruttive, che si ritiene «fortemente indicativo della sua negativa personalità e della sua spiccata tendenza a delinquere», desumendo da ciò anche l'irrilevanza dell'avvenuto trasferimento del prevenuto ad altro ufficio.

3. La motivazione, pur ampiamente diffusa dal punto di vista dell'estensione materiale, esorbita dai motivi dell'appello cautelare proposto dall'indagato, il quale aveva specificamente dedotto il venir meno delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. per effetto dell'avvenuto trasferimento dello stesso ad altro ufficio (UOD 01 Trasporto su ferro della DG Mobilità), eccezione cui l'ordinanza risponde in modo solo apparente.

Va infatti ricordato che, in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari connesse alla funzione pubblica esercitata dall'indagato non sono di per sé escluse dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica, esaurito l'ufficio o che sia stato sospeso dal servizio.

Tuttavia, il giudice deve fornire adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto le quali rendono probabile che, pur in una diversa posizione soggettiva, l'agente possa continuare a commettere reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici (tra le altre, sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Carletti, Rv. 278338; sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Lupelli, Rv. 274648).

Tale motivazione, anche in ragione del carattere - allo stato dello sviluppo processuale - marginale della condotta attribuita all'indagato, non si rinviene nel caso di specie.

4. L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata.

Non potendo l'eventuale giudizio rescissorio colmare l'accertata carenza della motivazione in punto di esigenze cautelari, l'annullamento è disposto senza rinvio.

Va, conseguentemente, annullato anche il provvedimento genetico.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 5/12/2022 e ordina l'imme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per corruzione propria (art. 319 cod. pen.; art. 321 cod. pen.), corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 cod. pen.; art. 321 cod. pen.); turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.), rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.) (capi di imputazione 1, 2, 3, 4, 25, 31, 32). 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso la difesa dell'indagato, nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo in cui si deduce vizio di motivazione in rapporto alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 274, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen. Errano i giudici ove ritengono che le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento della prova e del pericolo di reiterazione delle condotte criminose possono essere adeguatamente tutelate soltanto attraverso gli arresti domiciliari (con divieto di incontro e di colloquio con persone diverse dei familiari conviventi) e, in particolare, ove escludono che sufficiente l'obbligo di dimora nel comune di residenza dell'indagato, diverso da quello del lavoro e, quindi, dal luogo di assunta commissione dei reati contestati, giudizio pure condiviso dal Pubblico ministero, che aveva espresso parere favorevole alla sostituzione della misura. Iardino, infatti, non si è mai personalmente e direttamente occupato della zona portuale in relazione alla quale gli sono contestati reati dei capi da 1) a 4), così come non si è mai interessato, personalmente direttamente, delle problematiche afferenti agli altri due reati contestati i capi 25) e 32), per i quali è stata emessa nei suoi confronti la misura custodiale. La sua condotta si è esaurita nella condivisione degli spazi dell'ufficio con altri dipendenti della medesima Unità operativa dirigenziale Trasporto marittimo e Demanio marittimo della regione Campania, i quali hanno istruito pratiche relative alle biglietterie insistenti sul molo del porto di Amalfi e nell'aver, in due occasioni, ricevuto biglietti e una tessera di libero percorso per viaggiare gratuitamente su alcuni traghetti e aliscafi che effettuavano collegamenti tra Napoli, le isole del Golfo e le località della costiera sorrentina e amalfitana. Senza che da ciò possano inferirsi le esigenze cautelari poste alla base del provvedimento. La motivazione risulta, dunque, solo apparente e comunque contraddittoria dove, con evidente petizione di principio, si sostiene che l'indagato non poteva non essere a conoscenza dei reati che erano commessi in quel contesto, e che, dunque, ne doveva essere concorrente. D'altronde, il ricorrente aveva chiesto il trasferimento all'Unità operativa dirigenziale 01 Trasporto su ferro, che non comporta rapporti con privati ma soltanto con uffici amministrativi di enti regionali. Inoltre, nei suoi confronti è stato disposto, il 23/11/2022, ovvero in data antecedente a quella della decisione del Tribunale del riesame, un provvedimento (allegato) di sospensione obbligatoria dal servizio che impedisce, di fatto, la commissione degli specifici reati contestati. Tali elementi, insieme alla incensuratezza di Iardino e all'assenza di carichi pendenti, escludono la configurabilità di un pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata si dilunga nella ricostruzione del quadro indiziario, insistendo reiteratamente sull'esistenza di stabili e consolidati rapporti di natura corruttiva tra imprenditori del settore marittimo e pubblici ufficiali intranei alla Unità operativa dirigenziale trasporto marittimo e Demanio marittimo della Regione Campania, diretti, in particolare, ad alterare o turbare le procedure utilizzate per la scelta del concessionario e, più in generale, la gestione dei rapporti tra l'ente pubblico concedente e i concessionari del demanio su cui sono collocate le biglietterie. La merce di scambio sarebbe rappresentata da danaro ovvero altre utilità destinate ai suddetti pubblici ufficiali da parte degli imprenditori stessi che, in virtù di tale sistema, si assume avessero costituito un vero e proprio cartello, impedendo ad altri imprenditori di chiedere il rilascio della concessione. I giudici descrivono il meccanismo collusivo posto in atto e precisano che i pubblici funzionari soprassedevano sulla messa a bando delle nuove concessioni, nonostante le vecchie - le quali venivano per tal via prorogate - fossero scadute, adducendo, a tal fine, problemi interpretativi della normativa sopravvenuta. Specificano, inoltre, che i titoli di viaggio omaggio e le tessere di libero percorso elargite a titolo di corrispettivo non rappresentano un'utilità bagattellare e che, comunque, ove così fosse, ciò renderebbe ancor più grave le condotte degli imputati, perché ne denuncerebbe la totale svalutazione della funzione e la propensione a mercificarla a basso costo. Quanto, specificamente, alla posizione del ricorrente, ricostruiscono i due episodi in cui risulta dalle intercettazioni che lo stesso ha ricevuto biglietti omaggio e una tessera di libero percorso, e argomentano la «non comune specifica propensione alla reiterazione di condotte criminose omogenee» di Iardino sulla base del prolungato inserimento dello stesso nel sistema di prassi corruttive, che si ritiene «fortemente indicativo della sua negativa personalità e della sua spiccata tendenza a delinquere», desumendo da ciò anche l'irrilevanza dell'avvenuto trasferimento del prevenuto ad altro ufficio. 3. La motivazione, pur ampiamente diffusa dal punto di vista dell'estensione materiale, esorbita dai motivi dell'appello cautelare proposto dall'indagato, il quale aveva specificamente dedotto il venir meno delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. per effetto dell'avvenuto trasferimento dello stesso ad altro ufficio (UOD 01 Trasporto su ferro della DG Mobilità), eccezione cui l'ordinanza risponde in modo solo apparente. Va infatti ricordato che, in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari connesse alla funzione pubblica esercitata dall'indagato non sono di per sé escluse dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica, esaurito l'ufficio o che sia stato sospeso dal servizio. Tuttavia, il giudice deve fornire adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto le quali rendono probabile che, pur in una diversa posizione soggettiva, l'agente possa continuare a commettere reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici (tra le altre, sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Carletti, Rv. 278338; sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Lupelli, Rv. 274648). Tale motivazione, anche in ragione del carattere - allo stato dello sviluppo processuale - marginale della condotta attribuita all'indagato, non si rinviene nel caso di specie. 4. L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata. Non potendo l'eventuale giudizio rescissorio colmare l'accertata carenza della motivazione in punto di esigenze cautelari, l'annullamento è disposto senza rinvio. Va, conseguentemente, annullato anche il provvedimento genetico. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 5/12/2022 e ordina l'imme