CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15014-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1676/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15014 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] per il recupero a tassazione ai fini IRPEF di una plusvalenza derivante dalla cessione di quote della [OSCURATO:SOCIETA] liquidata dall'Agenzia con la somma indicata nel contratto di vendita; 2. l'avviso veniva impugnato dalla contribuente facendo valere che la somma dichiarata nell'atto di cessione non rappresentava solo il prezzo delle quote ma era anche rappresentativa del corrispettivo per "rinunce a finanziamenti soci, crediti, atti depositati e denunce", risultanti da una "scrittura privata del 24.12.2008"; 3.I'impugnazione veniva rigettato in primo grado e la CTR della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione reiettiva dicendo che la contribuente non aveva dato prova "dell'esistenza e del quantum" di elementi, ulteriori rispetto alla cessione delle quote, per i quali la somma indicata in contratto sarebbe stata corrisposta; 2. la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi; 3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso è rubricato "omessa pronuncia per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 c.c.". Nel corpo del motivo la contribuente deduce che l'avviso di accertamento sarebbe stato privo di motivazione; sostiene che, stante il difetto della motivazione, la CTR avrebbe dovuto chiedere alla Agenzia delle Entrate di svolgere attività istruttoria presso l'acquirente delle quote; lamenta che la CTR non avrebbe dato conto e non avrebbe tenuto conto delle "sforzo probatorio di parte" inteso a dimostrare il reale contenuto delle pattuizioni tra essa contribuente e il cessionario delle quote; sostiene che la CTR avrebbe errato nel porre a suo carico l'onere dimostrativo dato che essa contribuente era nell'impossibilità di assolverlo avendo consegnato gli accordi alla società R103 e seguito della cessione delle quote; cita l'art. 2697 c.c. e sentenze di questa Corte in tema di riparto dell'onere della prova; deduce ancora che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta "di attività istruttoria" da demandare all'ufficio; ribadisce infine che "era onere dell'amministrazione finanziaria dimostrare la plusvalenza ritenuta assoggettabile a tassazione"; 2. il secondo motivo è rubricato "omessa, inesistente motivazione". Nel corpo del motivo la contribuente deduce che la CTR non avrebbe dato conto della istanza di definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 119/2018 presentata da essa contribuente il 21.7.2019; sostiene che da tale domanda "sarebbe dovuto conseguire un qualche riflesso nei contenuti della motivazione anche in relazione della entità della materia del contendere che risultava drasticamente ridotta. Infatti alla luce della rottamazione operata il valore della controversia risultava drasticamente ridotto ad C19.588 e non ad C 58.766"; cita il testo dell'art.3 del d.l. 119/2018 e giurisprudenza relativa al successivo art.6 del medesimo d.I.; sostiene che "il giudice adito avrebbe dovuto sospendere il giudizio"; dice poi che "detta rottamazione riguardava l'iscrizione a ruolo dell'importo pari a 2/3 dell'imposta accertata"; conclude che "con la richiesta di riconoscimento dei valori connessi ai crediti per finanziamenti ai soci della ricorrente ... e della surroga della medesima in crediti della società R103 lo sviluppo del risultato imponibile" sarebbe stato quello indicato in un prospetto prodotto fin dal primo grado; 3. i motivi così formulati sono inammissibili. E' stato affermato: "In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità"(Cass. 8009/2019). Ed ancora: "Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'ad. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa" (Cass. 32415/2021). Nei due motivi sono affastellati, inestricabilmente combinati, molteplici assedi, molteplici critiche generiche alla sentenza impugnata talché non è individuabile alcuna delle tassative fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (art. 360 4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'ad. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in R