CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 05568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14353/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 5/2020 depositata il08/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la [OSCURATO:PERSONA] di Talamone ha impugnato due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Orbetello in materia di Tarsu, relativi ai periodi di imposta degli anni 2011 e 2012, per occupazione di area demaniale destinata ad "ormeggio natanti” in località Talamone - Porto, deducendo: - la carenza di legittimazione attiva e, dunque, del potere impositivo del Comune medesimo; la “violazione del principio di leale collaborazione e buona fede”, per avere il Comune emesso gli avvisi senza avere prima convocato l'associazione; la mancanza di giustificazione della pretesa per non aver il Comune espletato il servizio di smaltimento rifiuti; l'assenza di disposizione regolamentare relativa alla categoria tariffaria da applicarsi a spazi acquei e ormeggi. La CTP di Grosseto ha respinto il ricorso. La CTR della Toscana, con la sentenza di cui all'epigrafe, ha rigettato l'appello dell'associazione; 2. la associazione ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con tre motivi. Resiste con controricorso l'ente territoriale. Considerato che: 1. con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per totale assenza di motivazione concernente il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione impositiva del Comune di Orbetello, atteso che il Porto di Talamone è sede di Autorità marittima, competente per i «servizi portuali»tra cui, secondo la ricorrente, rientrano le attività di raccolta e smaltimento rifiuti; 2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182. La ricorrente sostiene che la decisione della CTR contrasta con la propria tesi -corretta, alla luce dei suddetti riferimenti normativi- per cui, essendo il Porto di Talamone sede di Autorità marittima, quest’ultima è l’unico ente legittimato ad esperire tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo. In particolare deduce che le operazioni portuali comprendono anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i «servizi portuali» rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui, appunto, anche quella di raccolta e smaltimento rifiuti. Espone inoltre la ricorrente come l'art. 2, lett. i) , del d.lgs. n. 182/2003, cit., preveda, ove non istituita l'Autorità portuale, la competenza dell'Autorità marittima per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, compreso quello della gestione dei rifiuti oggetto della controversia, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di Orbetello. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993 per avere il giudice di appello ritenuto l’irrilevanza della omessa individuazione nel Regolamento comunale di apposita categoria dedicata agli spazi acquei e agli ormeggi o pontili e per avere poi affermato la legittimità della commisurazione della tassa in base alla tariffa inerente la categoria dei campeggi. 4.In riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso deve osservarsi quanto segue. 4.1. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro “in contrasto irriducibile", di motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). 4.2. La motivazione della sentenza della CTR non raggiunge la soglia del minimo costituzionale. Dovendo rispondere alla ricordata eccezione di difetto di legittimazione impositiva del Comune per essere il Porto di Talamone sede di una autorità marittima, la CTR ha affermato: “risulta dagli atti che il servizio a terra, l'unico di cui si discute, è svolto previo affidamento dalle stesso ad ente concessionario del Comune …. altro dato che emerge dagli atti è il mancato versamento di ogni importo né al Comune per il tramite della [concessionario] né alla società individuata dalla Autorità marittima [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale secondo rapporto giustamente non riguarda lo stazionamento dei natanti turistici questi sono invece causa e motivo della produzione di rifiuti urbani e relativa raccolta a terra. Sul punto la commissione non disconosce un orientamento non univoco della giustizia tributaria, ma in tema occorre applicare i principi generali del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. In materia secondo la disciplina TARSU (artt. 67-68 d.lgs. 597/93) la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed arre scoperte a qualsiasi uso adibiti” e da qui la non necessità di disciplinare dettagliatamente nel regolamento la tipologia delle aree”. Le frasi riportate sono del tutto disancorate rispetto alla proposta eccezione, disattesa senza alcuna motivazione. 4.3. Il difetto totale di motivazione non dà luogo a cassazione laddove, come nel caso di specie, la questione decisa senza motivazione sia di puro diritto. Alla luce di una lettura dell'art. 384 ultimo comma c.p.c. orientata al rispetto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzati nell'art. 111, comma 2, Cost., la Corte, riscontrato il difetto, può e deve decidere della questione stessa. 4.4. Deve quindi passarsi all'oggetto del secondo motivo di ricorso ossia alla fondatezza della ricordata eccezione secondo cui, al fine di escludere la legittimazione del Comune ad imporre la TARSU per lo smaltimento di rifiuti urbani o assimilati su aree del porto, rileva la presenza non dell'Autorità portuale ma dell'Autorità marittima. 4.4.1. La medesima questione è stata già rimessa – con quattro ordinanze interlocutorie (Cass., Sez. 6^-5, 30 marzo 2021, n. 8778; Cass., Sez.6^-5, 30 novembre 2021, n. 37504 e 37505; Cass., Sez. 6^-5, 31 marzo 2022, n. 10439) in altrettanti procedimenti in corso, dei quali una delle parti è sempre il Comune di Orbetello (procedimenti iscritti ai nn. 27574/2019 R.G., 29967/2019 R.G., 34952/2019 R.G. e 16546/2020 R.G.) - dalla Sesta Sezione alla Sezione Tributaria di questa Corte, sul comune presupposto che: «(…) la questione oggetto del primo motivo di ricorso, relativa alla rilevanza o meno, al fine di escludere la legittimazione all'imposizione del Comune di Orbetello, della presenza, nello stesso Porto di Talamone, non dell'Autorità portuale, ma dell'Autorità marittima di cui agli artt. 14 (competenza dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, oltre che degli artt. 2, comma 1, lett. i) ( «Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.»), è già emersa in diverse controversie trattate da questa Corte, ma nei precedenti giudizi è rimasta assorbita dall'accoglimento di vizi processuali delle decisioni impugnate (Cass. nn. 8428/2020, 17405/2018, 17404/2018, 17289/2018, 17288/2018, 17287/2018)». Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, alla circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale (Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2021, n. 34251; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242). Difatti, nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, dell'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). Come questa Corte ha già chiarito (in particolare: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583), l'esame complessivo della disciplina normativa in materia conferma che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti all'interno dell'area portuale, ove è pacificamente ubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza dei Comuni. In questo senso depongono le seguenti disposizioni: - l’art. 62, comma 5, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, che dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»; - l'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti, dichiara che: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e relativi decreti attuativi»; -l'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, che istituisce le [OSCURATO:PERSONA] nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia, con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (…)»; - l’art. 1 del D.M. 14 novembre 1994, che precisa: « I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati: (…) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali»; Dall'esame di tale quadro normativo emerge in modo univoco che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza esclusiva di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che, invece, normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). Il dato normativo configura la competenza delle Autorità portuali in totale e completa alternativa ai Comuni. In questo senso appaiono particolarmente significative le già richiamate disposizioni di cui all’art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, che espressamente esclude dalla tassa le situazioni sottratte al regime di privativa comunale, ed all'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22,che, nell'indicare le competenze dei Comuni in materia, ribadisce che comunque sono mantenute le competenze in materia attribuite alle Autorità portuali. A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizio che i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime il decreto ministeriale di attuazione, nella «pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica» degli stessi, cioè in una vera e propria attività di gestione dei rifiuti, a fronte della quale non si vede quali residui compiti i Comuni potrebbero espletare. Come si è detto, l’art. 6, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 ha istituito le Autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20 marzo 1996), [OSCURATO:PERSONA] (D.P.R. 16 luglio 1998), Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29 dicembre 2000), Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) e Manfredonia (art. 4, comma 65, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350). Come è evidente, tale elenco non contempla il porto di Orbetello (GR). Ne consegue che al momento dei fatti per cui si procede non era stata istituita l'Autorità portuale nel porto di Orbetello (GR) e non si era, quindi, verificata la condizione che escluderebbe il potere impositivo del medesimo Comune. Se l'istituzione dell'Autorità portuale si pone, dunque, come causa di esclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata dall’art. 62, comma 5, del D-.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana; e, correlativamente, trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie. In tal senso, del resto, questa Corte si era già espressa in una serie di arresti, che avevano riconosciuto al Comune la legittimazione a chiedere la riscossione della TARSU, a fronte dell’esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in un’area portuale, in ragione della mancata istituzione dell’Autorità portuale (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, la TARSU è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versarein relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimento di una attività svolta da un ente pubblico. Come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo. Ne consegue che avendo il Comune svolto il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati anche nell’ambito portuale, in ragione della mancata istituzione della Autorità portuale, è autorizzato a chiedere il pagamento della TARSU ai contribuenti concessionari di aree demaniali destinate all’ormeggio di imbarcazioni (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). Diversa è, invece, la competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima in materia di operazioni portuali e servizi portuali ovvero di concessioni di aree demaniali e banchine nell’ambito portuale, trattandosi di attività amministrative relative alla gestione ed all’utilizzo degli spazi portuali che non comportano alcuna attribuzione in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e, pertanto, non involgono la conseguenziale spettanza di una potestà impositiva. Sotto il primo aspetto, l’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite, alle Autorità marittime la disciplina e la vigilanza – attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni ad imprese munite di specifici requisiti, iscritte in registri speciali, obbligate al pagamento di un canone annuale ed alla pubblicazione delle tariffe praticate alla clientela) sull'espletamento delle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale) e dei servizi portuali (servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione), nonché sull'applicazione delle tariffe indicate dalle imprese autorizzate per la prestazione alla clientela delle operazioni portuali e dei servizi portuali, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. Sotto il secondo aspetto, l’art. 18 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite ovvero non ancora insediate, alle Autorità marittime le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) di aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese autorizzate all’espletamento delle operazioni portuali (fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali), nonché le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) per la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Per cui, non si ravvisa alcuna competenza dell’Autorità marittima, in caso di mancata istituzione dell’Autorità portuale, in materia di tassazione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito portuale, che resta riservata in regime di privativa al Comune interessato. Viceversa, rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima il diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, il quale è estraneo all’ambito del presente giudizio e per il quale, comunque, il Comune non ha alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182 (in attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e residui del carico) L'art.2. (Definizioni) stabilisce: 1. Al fine del presente decreto, si intende per: a) nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché' le unità di cui alle lettere f) e g); b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662; c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78; d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite; e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico; f) peschereccio ...; g) imbarcazione da diporto ...; h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto; i) Autorità competente: l’Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima. 2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni”. L'art. 3 (Ambito di applicazione) stabilisce che “1. Il presente decreto si applica: a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali; b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a)”. La normativa attiene non al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani prodotti sulle aree portuali - servizio in relazione al cui espletamento il comune di Orbetello chiede il pagamento della tassa- ma al diverso servizio di smaltimento, tramite un apposito “impianto portuale di raccolta”, e a fronte di una specifica tariffa determinata dalla Autorità competente (secondo l'allegato IV del d.lgs. 182/2003) dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, come sopra definiti, per il quale -è da evidenziare- i Comuni non hanno alcuna competenza né potestà impositiva. 4.5. Va affermato che in riferimento ai rifiuti urbani o assimilati prodotti su un'area portuale, mentre se esiste una autorità portuale viene meno la privativa del Comune in materia di raccolta e smaltimento di tali rifiuti e quindi il diritto del Comune a chiedere il pagamento del tributo per il servizio espletato, la privativa e il diritto a chiedere il pagamento del relativo tributo non vengono meno in ragione dell'esistenza di una autorità marittima atteso che quest’ultima, a differenza della autorità portuale, non ha alcuna competenza in riferimento a quei rifiuti; 5. il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere rigettati. 6. La terza censura è destituita di fondamento. 6.1. La TARSU è dovuta in linea generale per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa (art.62 d.lgs. n.507 del 1993). Merita precisare che per “aree scoperte” si devono intendere “tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto - solido o liquido - di cui l'estensione stessa è composta, e, conseguentemente, dal mezzo - terrestre o navale - utilizzato per fruire di quella estensione (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3829, che ha reputato legittimo l'avviso di accertamento per la tassa dovuta sugli specchi d'acqua utilizzati per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto). Difatti, la delimitazione del concetto di aree scoperte impiegata dal legislatore non va tratta dal (né limitata al) dato solido del suolo, ma dallo scopo, perseguito dalla norma, d'individuare un presupposto giuridico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ulteriore rispetto ai fabbricati, tenuto conto delle finalità tutelate dal legislatore di eliminare comunque tutti i rifiuti prodotti da insediamenti, permanenti o provvisori, di comunità umane (Cass 2013 nr 3773). Il legislatore nell'utilizzare l'espressione "aree scoperte", per delimitare il luogo di imposizione della tassa, perseguiva la finalità pubblica di tutela dell'igiene e salubrità attraverso l'eliminazione di tutti i rifiuti solidi (definibili "urbani") prodotti da insediamenti, permanenti e/o provvisori, di comunità umane” (v. Cass. 17092/21). Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 507del 1993, “Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; … 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a) … b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché' aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati” 6.2.La CTR laddove ha ritenuto “non necessaria” la previsione, nel regolamento del Comune di Orbetello, tra le categorie delle aree tassabili, di una categoria specifica per gli ormeggi ed ha poi ritenuto legittima la commisurazione della tassa in base alla tariffa inerente la categoria dei campeggi “per analogia quali-quantitativa dei livelli di produzione dei rifiuti”, non ha disatteso la normativa in materia, come sostenuto dalla ricorrente, ma si è attenuta ad essa dato che la legge definisce, “di massima”, i criteri ai quali i comuni devono attenersi per la determinazione delle tariffe, indicando categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e dato, segnatamente, che la legge prevede che in una medesima articolazione categoriale possono essere inclusi insieme ai campeggi o agli stabilimenti balneari “analoghi complessi attrezzati” e ciò consente di ritenere gli spazi di ormeggio e i pontili di attracco delle imbarcazioni in un porto truistico, dove ordinariamente stazionano gli occupanti delle imbarcazioni, riconducibili alla categori