CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06132/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3884 /20 2 3 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , in persona del l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] , nonché LEONI Bruno , rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Radaelli e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]:Irpef, Irap, Iva – notificazione diretta a mezzo posta atto impoesattivo – prove illecite AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del d irettore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza n. 2622 / 20 22 della Commissione tributaria regionaledella Lombardia , depositata il 2 0 / 6 /20 22 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. C ute [OSCURATO:SOCIETA]. e il suo socio [OSCURATO:PERSONA] impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio, ciascuno con distint o ricors o e per quanto di rispettivo interesse,gli avvisi di accertamento con i qual i l’Agenzia delle entrate avevadeterminato, a carico della società, un maggior imponibile ai fini [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2014, e, a carico del socio, un maggior reddito da partecipazione,a lui direttamente imputato ai fini Irpef stante il regime ditrasparenza fiscale in cui si trovava la società . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i ricors i riuniti . 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale de lla Lombardia , investita dell’appellodei contribuenti, respinse il gravame , ritenendo , in sintesi, che: - la contestata notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamentoimpugnati fosse valida ; - l a documentazione illecitamente acquisita da un ex dipendente della società mediante violazione del domicilio informatico di quest’ultima potesse ben essere utilizzata nel processo tributario, quantomeno come elemento indiziario, essendo stato commesso l’eventuale illecito non già dall’amministrazione finanziaria ma da un terzo; - i plurimi indizi forniti in giudizio erano sufficienti a ritenere fondatala ripresa fiscale . 4.Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi , cuil’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso . 5.Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. in data 9 settembre 2025 , in considerazione della rilevata manifesta infondatezza dei tre motivi , la ricorrente con atto depositatoin data 31 ottobre 2025 ha chiesto la decisione del ricorso , equindi, ai sensi degli artt. 380 - bis e 380 - bis .1 c.p.c. , è stata disposta latrattazione della causa per l’odierna camera di consiglio. 6. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992, 29, lett. a ), d.l. n. 78 del 2010, 60 d.P.R. n.600 del 1973, 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto valida la notificazionepostale diretta degli avvisi di accertamento per cui è causa, laquale, i nvece, avendo ad oggetto atti impoesattivi primari, era invece preclusaai sensi dell’art. 29 cit. ; con la conseguenza che la notificazione eseguitadall’Ufficio con quella modalità era giuridicamente inesistente e perciò insuscettibile di essere sanata per effetto del principio di raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. I ricorrentilamentano altresì che l’Agenzia fiscale non ha mai prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento comprovanti il perfezionamento dellanotificazione a mezzo posta. 2.Il motivo è infondato. 2.1.A norma dell ’art. 14 legge n. 890 del 1982, come modificato dall’art.20 legge n. 146 del 1998, entrato in vigore prima della notifica degli avvisi di accertamento per cui è controversia , l a notificazione degliavvisi e degli altri atti da notificare a l contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari (Cass. n. 15284/2008;Cass. n. 34007/2019 ). 2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, alla possibilità di ricorrere alla cd. notificazione postale diretta – quella appunto eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario senza l’intermediazionedell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore quali previsti dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 – non si sottraggono, per effettodi quanto disposto dall’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010,gli avvisi di accertamento cd. impoesattivi em essi per il recupero di imposte sui redditi, Irap e Iva: interpretazione, questa, che i contribuenti propongono in virtù dell a distinzione asseritamente operata dalla disposizione normativa da ultimo citata tra gli avvisi di accertamentoe i correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, daun lato, e gli atti successivi di rideterminazione degli importi dovuti, dall’altro, gli unici per i quali la norma prevede espressamente la notificazioneanche mediante raccomandata con avviso di ricevimento . 2.3. Questa Corte (Cass. n. 23435/2022) ha già avuto modo di chiarireche l’unica innovazione introdotta dal ridetto art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010, nella prospettiva di o perare la «concentrazione della riscossione nell ’ accertamento» , è consistita nel prevedere che l ’ avviso di accertamento rechi anche l ’ intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell ’ atto , perciò usualmentedefinito “ impoesattivo ” . Dicontro, n essuna modifica è stata apportata all ’ art. 14 legge n. 890 del1982 che continua a prevedere « la notificazione degli avvisi [...] che perlegge devono essere notificati al contribuente », « a mezzo della posta direttamentedagli uffici finanziari », senza alcuna distinzione tra i vari tipi diatti, impositivi o impoesattivi, sicché, in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragioni sistematiche che giustifichino una diversa interpretazione, deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzoposta degli avvisi di accertamento impoesattivi previsti dall ’ art. 29 delcitato d.l. n. 78 del 2010. Néa diversa conclusione può pervenirsi desumendo, come fa nno i ricorrenti,dalla precisazione contenuta nell ’ art. 29 citato circa la facoltà di notificare «mediante raccomandata con avviso di ricevimento» gli atti «successivi» all ’ avviso di accertamento in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi, una implicita abrogazione della facoltà riconosciuta all ’ amministrazione finanziaria di procederealla notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, previstadall’art. 14 legge n. 890 del 1982. Invero,il citato art. 29, comma 1, lett. a), non si pone affatto su un piano di incompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generaleprevisione di cui al citato art. 14 (riferito agli “ avvisi ” e agli “ altri attiche per legge devono essere notificati al contribuente ” ) e nemmeno prevedeche la notificazione a mezzo posta è consentita “ solo ” per gli atti successivi all ’ avviso di accertamento, come erroneamente sostengono i ricorrenti,ma, al contrario, disponendo che la notificazione di tali atti può essere effettuata « anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento», rende evidente l ’ intento del l egislatore di specificare che ancheper queste nuove tipologie di atti, ovvero i cd. “ atti successivi ” è attribuita all ’ amministrazione fiscale la facoltà di procedere alla loro notificazione mediante l ’ utilizzo della più snella modalità costituita dall’inviodiretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. 2.4.Non può poi trovare ingresso in questa sede l’ulteriore profilo di censura riguardante la mancata produzione degli avvisi di ricevimento comprovantiil perfezionamento della notifica degli atti impositivi, avendo i ricorrenti omesso di indicare quando e dove tale questione sia stata sollevatanel giudizio di merito, nel quale, invece, alla luce della narrazione contenuta nello stesso ricorso, non risulta essere stato mai messo in dubbio che la notificazione postale diretta fosse stata effettivamente eseguita, essendosi piuttosto contestato che tale modalità notificatoria fosseper legge preclusa per gli avvisi di accertamento del tipo di quelli impugnati. 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, 191 c.p.p. e 14 Cost. poichéla sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabile prove illecitamente acquisite in violazione di diritti di rango costituzionale. I ricorrenti sostengono,in particolare, che l’unico elemento indiziario utilizzato per la ricostruzione del maggior reddito realizzato dalla società era costitui to dalladocumentazione acquisita da una ex dipendente della stessa tramite ilcompimento di attività delittuosa che aveva comportato la violazione del domicilio informatico della società e, dunque, la lesione di un bene di rangocostituzionale. 4.Il motivo è inammissibile sotto due concorrenti profili. 4.1. Innanzitutto è inammissibile per difetto di decisività, non confrontandosiesso con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, puravendo ritenuto utilizzabili in giudizio i documenti acquisiti in modo illecitoda una ex dipendente della società contribuente, ha poi affermato che tali documenti fossero soltanto uno dei « plurimi, concordanti e determinanti» indizi posti alla base della rideterminazione del maggior imponibile, costituiti anche : - dal riscontrato utilizzo del sistema informatico“GO”, finalizzato ad omettere la registrazione dei corrispettivi incassatia fronte di servizi resi ai clienti, - dal database storico anagrafico e contabile di pertinenza della società, acquisito presso il fornitore del detto software, dal quale era stato possibile accertare la prassi della contribuente di concludere transazion i commerciali senza stampare la ricevuta fiscale, nonché - dall’esistenza di ulteriore documentazione extracontabileacquisita presso la sede legale della società nonché presso l’abitazionedei coniugi Leoni, entrambi soci della stessa, che aveva offerto elementi utili a confermare il sistematico occultamento di una parte rilevantedegli incassi. 4.2. Sotto altro profilo, il motivo non tiene conto del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la legittimità della produzione in giudizio di documenti concernenti dati personali della parte, anche ove acquisitiillecitamente, va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto deldato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze didifesa (Cass. n. 3358 /2009 ; Cass. n. 3033 /2011; Cass. n. 33809/2021; Cass.n. 292829/2024 ) . In altri termini, essendo anche il diritto di difesa –da intendersi come comprensivo anche di tutte quelle attività dirette ad acquisireprove utilizzabili in giudizio , ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata (Cass. n. 27424 /2014 ; Cass. n. 11322/2018;Cass. n. 33809 /2021 ) – un valore di rango costituzionale, l’eventualeilliceità delle modalità di acquisizione di una prova, anche se comportantilesione di un altro bene tutelato dalla Costituzione, non può diper sé compromettere le esigenze difensive, come se la difesa fosse un interesse necessariamente recessivo rispetto alla tutela di altri valori, dovendosi piuttosto effettuare, al fine di stabilire l’ammi ssibilità della prova, una valutazione comparativa tra i confliggenti interessi che vengonodi volta in volta in rilievo. 4.3. N el caso di specie i ricorrenti si sono limitati ad affermare la inutilizzabilità di taluni prove sol perché acquisite illecitamente in violazione del domicilio informatico della società, senza però dedurre alcunchéin merito ad un eventuale erroneo od omesso bilanciamento tra diritticonfliggenti – che, come detto, costituisce fondamentale criterio di valutazionedell’ammissibilità della prova in casi siffatti – e, dunque, senza sottoporrea specifica censur a, sotto tale decisivo aspetto, la decisione del Giudiced’appello. 5.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché 2727 e 2729 c.c. sotto il profilo del travisamento della prova, poiché gli elementi indiziari utilizzati dall’Ufficio e ritenuti attendibili dalla Corte regionale erano privi dei caratteri di gravità, precisionee concordanza, e comunque, anche ove fossero stati idonei, comeaffermato dal Giudice d’appello, a provare l’esiste nza di un sistema evasivo,non erano certo sufficienti a dimostrare l’entità dei corrispettivi occultati,elemento che doveva essere dimostrato con certezza o almeno conelevato grado di verosimiglianza. 6.Il motivo è inammissibile. 6.1.Questa Corte (v. Cass. n. 24298 /2016; Cass . n. 23745 / 2020) è fermanel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev ’ essere dedotto, a pena d ’ inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell ’ art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazionedelle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata d ebbano ritenersi in contrasto conle indicate norme regolatrici della fattispecie o con l ’ interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendoalla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamenteformulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamenteviolate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridicheposte dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioninell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizionedi queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione dellasentenza impugnata (Cass. n. 23233 / 2022) . Orbene, i ricorrenti, nel formulare il motivo ora in esame, hanno omesso di indicare quali sarebbero le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con le invocate norme di legge, avendo piuttosto lamentato l’asserita inidoneità degli elementivalorizzati dalla CTR a costituire prove indiziarie della contestata evasione e dei maggiori proventi ricostruiti; questione che, com’è evidente,attiene al merito della controversia e non può formare oggetto discrutinio nella presente sede di legittimità. 6.2.Deve solo aggiungersi che nel chiarire in che termini ed entro qualilimiti il ragionamento presuntivo del giudice di merito può essere sindacato nel giudizio di legittimità, questa Corte ha affermato che la deduzione del vizio di falsa applicazione dell ’ art. 2729, comma 1 , c.c ., supponeun’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiutodal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in factoper come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità,o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamenteirrispettoso di uno o di t utti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di cd. falsa applicazionesi deve innestare ed essa postula l ’ evidenziare in modo chiaro chequel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tuttiquei paradigmi (così Cass ., sez. un., n. 1785/2018 ). 6.3. Nella specie, invece, i ricorrenti non sottopongono a critica il ragionamentopresuntivo in sé considerato , per come è stato enunciato dalla CTR, ma , al fine di contestare l’accertamento in fatto da questa compiuto,deducono una serie di circostanze tese a svalutare la portata indiziantedi taluni elementi – la distinzione tra il punto vendita di Sondrio equello di Morbegno, la riferibilità della documentazione acquisita dalla exdipendente al solo negozio di Morbegn o, l’asserita non corrispondenza tra i dati contenuti nella documentazione sequestrata dalla Guardia di finanza e quelli contenuti nei documenti acquisiti illecitamente dalla ex dipendente,l’insufficienza della prova dell’evasione a dimostrare l’entità dellastessa – di cui, però, non vi è traccia nella sentenza impugnata, e che, quindi, non hanno formato parte costitutiva del ragionamento presuntivodei giudici di merito. 7.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo comma dell’art. 380 - bis c.p.c. ., delle somme di cui ai commi terzo e quartodell’art. 96 c.p.c. , liquidate come in dispositivo . P.Q.M LaCorte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida complessivamente in euro 4 . 4 00,00 per compensi , oltre spese prenotate a debito. Condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrentel’ulteriore importo di euro 2 . 2 00,00 ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p