CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 44591/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa in data 7 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza emessa il 27 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale era stata applicata all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere perchè gravemente indiziato dei reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di droga (capo 4) e di detenzione a fini di cessione di kg. 24,616 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, fatto commesso in Rosarno il 18 maggio 2018 (capo 7). 1.1 A fondamento della decisione il Tribunale, sulla scorta delle emergenze delle intercettazioni ambientali e telefoniche e delle videoriprese, rilevava che nel territorio di Rosarno la cosca di 'ndrangheta, facente capo al latitante [OSCURATO:PERSONA] cl. 92, coadiuvato in posizione dirigenziale dal cugino omonimo cl. 93, nonché da [OSCURATO:PERSONA] cl. 87, [OSCURATO:PERSONA] cl. 71 e da altri soggetti quali meri partecipi, era risultata attiva nella gestione di un fiorente traffico di stupefacenti di tipo leggero, disponendo di collaudata rete di fornitori ed acquirenti operanti in Calabria e nel nord Italia. Nell'ambito delle investigazioni sulla cosca e sulle sue attività criminose era emerso che [OSCURATO:PERSONA] si era prestato ad occultare una partita di stupefacente, occultata in un terreno sito in Rosarno ed adiacente la fattoria gestita unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], dalla quale circostanza, dalle riscontrate frequentazioni con Pesce e Cacciola, dai dialoghi intercettati si era altresì dedotta la provvista indiziaria per ritenere che lo stesso fosse partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico. Il Tribunale ravvisava altresì la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis-1 cod. pen. per essere la condotta partecipativa commessa per agevolare la cosca Pesce e rimpinguarne le finanze a sostegno delle esigenze di mantenimento dei latitanti e delle loro famiglie, di corresponsione delle spese legali e di quelle operative della consorteria nel proposito di rafforzamento del suo potere criminale. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ravvisava il pericolo di recidivazione specifica e di inquinamento probatorio sia in concreto, che in forza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: a) motivazione illogica, contraddittoria ed apparente anche per travisamento della prova. Il Tribunale ha valorizzato quanto emerso dalle videoriprese realizzate il 18 maggio 2018 nei pressi della masseria gestita dal ricorrente, ma si tratta di elementi privi di valore indiziario, sia in termini generali, che in riferimento all'imputazione. Le immagini, infatti, documentano soltanto l'uscita dell'indagato a piedi dalla propria fattoria in direzione del terreno nel quale era custodita la sostanza stupefacente ed il ritorno un minuto dopo e sono state realizzate da telecamere posizionate, non nei pressi del terreno in questione, ma in modo tale da riprendere il cancello di entrata della fattoria [OSCURATO:PERSONA], sicché la distanza tra la stessa ed il terreno nel quale era custodita la sostanza stupefacente non avrebbe potuto essere percorsa in qualche minuto.Il travisamento della prova consiste proprio nell'errata convinzione dell'esistenza di due dati oggettivi inesistenti, ovvero la contiguità tra fattoria e terreno abbandonato e la collocazione della telecamera in prossimità del terreno in cui era custodita la sostanza stupefacente, circostanze smentite dagli stessi accertamenti della Polizia scientifica. Inoltre, dalle stesse immagini non si è ricavabile la prova che Alviano si sia recato all'interno del terreno abbandonato, evenienza smentita dagli orari nei frame immagine, che certificano l'uscita dalla fattoria alle ore 15:15:16 per farvi ritorno alle ore 15:16h38, arco temporale di poco superiore al minuto, quindi insufficiente per percorrere quella distanza. Non può, quindi, ritenersi dimostrato che egli abbia custodito stupefacente per conto della cosca Pesce, condotta non dimostrata nemmeno dalle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 93 ed i correi Pisano o Cacciola, posto che nemmeno il dialogo dell'ottobre 2017 autorizza un collegamento con la detenzione di stupefacenti del magio 2018 e che né le captazioni, né gli incontri monitorati dimostrano il coinvolgimento di Alviano. E' generico il riferimento nella conversazione tra Pesce e Pisano alla collocazione della droga in cisterne di plastica, che non può fungere da riscontro alla tesi accusatoria. Quanto alla partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga di cui al capo 4), la ricostruzione indiziaria si basa su argomentazioni illogiche e contraddittorie riguardanti l'accertamento del reato fine di cui al capo 7). Infatti, l'utilizzo dell'autovettura di Alviano da parte di Pesce e Cacciola per recarsi dal latitante [OSCURATO:PERSONA] cl. 92 non indica la responsabilità del ricorrente per la mancata dimostrazione della consapevolezza delle finalità dell'uso da parte dei correi, dell'effettivo incontro con il latitante per discutere di argomenti relativi all'associazione dedita al narcotraffico e per l'assenza all'incontro di Alviano. Anche le frequentazioni personali riscontrate non sono mai state finalizzate a scopi associativi, poiché le conversazioni intercettate non offrono elementi al riguardo. Il Tribunale non ha considerato che il ricorrente: non ha nella propria disponibilità nessuna utenza destinata all'attività di narcotraffico; non adopera linguaggio criptico, diversamente dagli altri correi; non partecipa a nessun delitto-fine, tranne l'unico contestato; non ha autonomi contatti con gli altri presunti compartecipi, tranne che con Pesce e Cacciola. Difetta poi la prova della condotta partecipativa e di un contributo stabile all'attività dell'associazione, poiché l'affermata non occasionalità dell'occultamento dello stupefacente si basa sulla collocazione in cisterne di plastica che, di per sé, nulla dimostra circa la destinazione del luogo ad abituale nascondiglio e circa l'incarico dato a Alviano di stabile custode. L'ordinanza impugnata non rispetta i criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. l'ordinanza impugnata è viziata per violazione di legge ed illogicità della motivazione. Il ricorrente non è ritenuto associato alla cosca Pesce ed anzi il di lui zio, [OSCURATO:PERSONA], era stato oggetto di azioni estorsive (capo 43) ad opera degli stessi soggetti, partecipi come il nipote del reato associativo. La motivazione al riguardo è inconsistente e non tiene conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza n. 8545 del 2020. Non risulta dimostrata la consapevolezza in capo al ricorrente della finalità agevolativa del sodalizio mafioso, perseguita dai correi, né della destinazione alla cosca Pesce dei proventi del traffico di droga. b) Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla concretezza/attualità del pericolo. Al riguardo il Tribunale non ha condotto un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e non si è attenuto ai dati processuali, posto che i fatti risalgono al più al maggio 2018 e che anche il delitto associativo è contestato nella forma c.d. chiusa con cessazione della condotta all'anno 2018, ossia tre anni prima dell'imposizione della cautela. 3. A richiesta della difesa, proposta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, si è proceduto alla trattazione orale del procedimento. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato e va dunque accolto nei limiti in seguito specificati. 1. Con il primo motivo si contesta l'acquisizione di un quadro indiziario di sufficiente gravità ed univocità per configurare l'elevata probabilità della partecipazione del ricorrente ai delitti ascrittigli. 1.1. Giova ricordare in via preliminare che, ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale, per integrare il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza", preteso dall'art. 273 cod.proc.pen., devono essere acquisite emergenze probatorie, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo "in nuce" gli elementi costitutivi della fattispecie penale contestata, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, ma consentono, per la loro consistenza, di prevedere che nel prosieguo delle indagini saranno idonei a dimostrare tale responsabilità ed al tempo stesso giustificato una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. sez. 6, n. 35671 del 06/07/2004, sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro ed altri, rv. 237475; sez. 1, n. 20536 del 13/4/2011, Palmanova, rv. 250296). In particolare, questa Corte ha affermato: "In tema di misure cautelari personali, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine analogo inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (Cass. sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi e altri, rv. 253511). 1.2 Ciò posto, ritiene la Corte che il Tribunale abbia offerto una giustificazione razionale, compiuta e conforme ai criteri normativi delle ragioni della decisione assunta di conferma del provvedimento impositivo della massima misura coercitiva con esclusivo riferimento al delitto di cui al capo 7). 2. In particolare, il Tribunale, sulla scorta delle emergenze delle intercettazioni ambientali e telefoniche, delle videoriprese e dei servizi di osservazione e poi di perquisizione condotti dalla polizia giudiziaria, ha premesso la certa dedizione al traffico di stupefacenti, trattati in ingenti quantità, della cosca 'ndranghetista, facente capo al latitante [OSCURATO:PERSONA] cl. 92, coadiuvato in posizione dirigenziale dal cugino omonimo cl. 93, nonché da [OSCURATO:PERSONA] cl. 87, [OSCURATO:PERSONA] cl. 71 e da altri soggetti quali meri partecipi. Ha quindi ricostruito la condotta ascritta al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di custodia per conto dell'organizzazione sopra citata di una partita di stupefacente, pari a kg. 24, 616, occultata in un terreno sito in Rosarno ed adiacente la fattoria gestita unitamente ad [OSCURATO:PERSONA]. Più in dettaglio, la perquisizione ed il rinvenimento dello stupefacente erano stati effettuati per essere già emersa dai servizi di osservazione ed intercettazione la frequentazione di Alviano con [OSCURATO:PERSONA], cl. 93, e [OSCURATO:PERSONA] cl. 87, nonché l'accorgimento adottato da Pesce di contrassegnare gli involucri di stupefacente smerciati dall'associazione di cui era parte con il segno "x" per poterli così meglio individuare e di collocarli in cisterne di plastica in grado di preservarli e conservarli anche in assenza di sacchi di plastica, nonostante l'ingente quantitativo detenuto. Sulla scorta di quanto emerso dalle videoriprese realizzate il 18 maggio 2018 presso la fattoria gestita da Alviano, che avevano ritratto costui alle ore 15.15.05, intento a percorrere il sentiero che dalla fattoria conduceva ad un terreno incolto attiguo ed alle ore 15:16:38 fare ritorno verso la fattoria senza il compimento di una qualsiasi attività specifica, il personale di polizia operante aveva proceduto al cóntrollo del terreno in questione, rinvenendo i predetti 24,616 kg. di marijuana, occultati all'interno di alcuni bidoni e di una cisterna in plastica con i segni "x" e "x 2" e, all'interno della citata fattoria, strumenti per la pesatura ed il confezionamento della droga. Si tratta di: "una busta di cellophane (presumibilmente marijuana) con impressa la scritta "x 2" identica alla scritta impressa sui sacchetti rinvenuti nel terreno incolto, con all'interno una infiorescenza di sostanza stupefacente del tipo marijuana (pari a circa 0,06 grammi), quest'ultima poi debitamente repertata, nr. 10 buste piccole vuote, una bilancia di precisione marca [OSCURATO:PERSONA], un apparecchio sottovuoto marca DCG" 2.1 Da tali emergenze di sicura acquisizione il Tribunale ha tratto il convincimento che il ricorrente nel momento in cui era stato ripreso avesse effettuato soltanto un controllo dell'area per assicurarsi che la situazione fosse tranquilla e che egli avesse occultato droga di pertinenza dell'associazione di [OSCURATO:PERSONA] e consorti, per la coincidenza dei segni impressi sulle confezioni, corrispondenti a quelli che [OSCURATO:PERSONA] cl. 93 aveva confessato di avere impresso personalmente nel corso di dialoghi intercettati. Ulteriore riscontro alla fondatezza della tesi accusatoria è stato ricavato dalla presenza all'interno della fattoria di strumenti ed oggetti per la preparazione di quantitativi di droga da immettere sul mercato, di residui della stessa sostanza che era stata interrata in bidoni e cisterne e di sacchetti con lo stesso segno convenzionale presente anche nelle confezioni occultate. Che la fattoria fosse stata utilizzata quale base logistica per attività funzionali alla detenzione a fini di spaccio dello stupefacente è stato ritenuto avvalorato anche dal dialogo intercettato in data 13 gennaio 2018 (RIT 834/17 -progr. 2351, del 13.01.2018, ore 14.13.32) nel quale il ricorrente, dopo avere assistito ad un dialogo tra Pesce cl. 93 e Cacciola cl. 87 riguardante affari legati al traffico di stupefacenti, aveva affermato di attenderli in un momento successivo alla fattoria. 2.2 Alla lettura coordinata dei dati indiziari esposta nel provvedimento in esame, che si presenta coerente e fedele alle emergenze investigative, la difesa oppone contestazioni che, da un lato non sono sorrette da adeguati riscontri probatori, dall'altro parcellizzano le risultanze ed isolano singoli elementi per proporne una considerazione differente in chiave favorevole al ricorrente, incorrendo sotto entrambi i profili nella sanzione dell'inammissibilità. 2.2.1 Risultano inaccoglibili le censure che contestano il valore indiziario delle videoriprese per non essere state collocate le telecamere nei pressi del terreno ove si era verificato il ritrovamento della droga e per non essere compatibili gli orari dei "frames" considerati dai giudici cautelari con il tempo necessario a percorrere la distanza tra la fattoria ed il fondo agricolo in questione. Le due circostanze che secondo la difesa sarebbero state travisate, ossia la contiguità tra fattoria e terreno abbandonato e la collocazione della telecamera in prossimità del terreno stesso, non possono essere apprezzate in termini diversi da quanto operato dai giudici cautelari in quanto nessun atto processuale, reso disponibile per questa Corte, dimostra circostanze di fatto contrarie alla ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata. Né giova alla difesa richiamare imprecisati accertamenti della Polizia scientifica, che non è dato conoscere in quale atto siano contenuti e cosa abbiano di preciso verificato, poiché tali notizie non sono specificate col ricorso. Al riguardo vi sono allegate copie fotostatiche dei predetti "frames" e di una mappa riproducente il sentiero tra fattoria e terreno, ma entrambi i materiali sono inutilizzabili in concreto: il primo, per la scarsa qualità della riproduzione, non consente di distinguere quasi nulla, se non una sagoma umana; la seconda è priva di scala e di qualsiasi indicazione sulla distanza chilometrica e sui tempi di percorrenza necessari per raggiungere dalla fattoria il terreno in questione, nonché sul posizionamento della telecamera. Per tali carenze il ricorso si rivela generico nei suoi assunti e non ritualmente dimostrativo del denunciato travisamento della prova. 2.2.2 Si ricorda che, per costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, per dedurre il vizio del travisamento della prova - che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia - non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e della responsabilità dell'imputato, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio implica infatti l'analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del Giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. Al giudice di legittimità è, infatti, preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Gli "atti del processo", dimostrativi del vizio della motivazione, devono essere dotati di una forza esplicativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Ma, perché tale vizio sia valutabile in sede di legittimità, è onere del ricorrente, non solo illustrare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, nel senso sopra precisato, ma soprattutto individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere. A tal riguardo, questa Corte di legittimità ha più volte affermato che il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l'onere di offrire prova della verità dell'elemento fattuale o . del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, oppure la allegazione al ricorso della relativa copia, non essendo sufficiente per l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 258774; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 1, n. 06112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo, Rv. 241449; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). I superiori principi, condivisi dal Collegio, non sono stati oggetto di puntuale osservanza da parte del ricorrente, il che impedisce di rilevare il vizio motivazionale denunciato. 2.2.3 Sotto diverso profilo, l'impugnazione omette di confrontarsi in chiave critica con gli altri dati probatori valorizzati dai giudici cautelari, ossia la già descritta presenza dei segni "x" e "x 2" sulle confezioni di droga, il collocamento in cisterne di plastica, ossia la corrispondenza con le peculiari modalità di detenzione menzionate nel dialogo intercettato tra Pesce cl. 93 e Cacciola (pag. 6 ordinanza impugnata), il rinvenimento all'interno della masseria di strumenti per pesatura e confezionamento della droga. 3. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi quanto al confermato giudizio sulla gravità indiziaria necessaria per poter configurare il delitto di cui al capo 4) di partecipazione di Alviano all'associazione dedita al traffico di stupefacenti facente capo alla cosca Pesce. 3.1 Il Tribunale del riesame ha dedotto gli elementi dimostrativi della condotta partecipativa dal fatto che lo stesso avesse messo a disposizione dei componenti della famiglia Pesce la propria autovettura per raggiungere il capo dell'organizzazione latitante e per svolgere l'attività quotidiana di gestione del traffico di stupefacenti, dagli incontri con [OSCURATO:PERSONA], cl. 93, e [OSCURATO:PERSONA], cl. 87, oltre che dall'appuntamento che lo stesso nel corso di dialogo intercettato aveva loro dato il 13 gennaio 2018 per un successivo incontro presso la masseria, luogo ritenuto una delle basi operative del gruppo criminale. 3.2 La motivazione del provvedimento così sintetizzata non offre riscontro logico di una collaborazione costante o comunque continuativa del ricorrente con gli esponenti dell'organizzazione per la gestione dei loro traffici di stupefacente, non essendo emersi, al di fuori della condotta di cui al capo 7), altri episodi significativi della destinazione usuale del terreno prossimo alla fattoria gestita da Alviano quale luogo di occultamento di tutte o di alcune delle partite di stupefacenti trattate da Pesce e consorti. A fronte di specifiche doglianze articolate in fase di riesame, l'ordinanza non ha evidenziato elementi significativi di un vincolo durevole che accomunasse il ricorrente ai coindagati e la consapevolezza di partecipare ad un organismo criminale strutturato e finalizzato secondo lo schema legale della norma incriminatrice. In particolare, non sono state considerate le obiezioni incentrate sull'assenza di Alviano nelle occasioni in cui [OSCURATO:PERSONA] cl. 93 si era recato dal cugino omonimo o aveva fatto uso della sua autovettura, datagli in prestito, non è noto il contenuto di dialoghi intercettati indicativi della partecipazione di Alviano ad operazioni di acquisto e rivendita di partite di droga, né si è evidenziata la prova di sue cointeressenze economiche nell'attività di gestione del narcotraffico e della spartizione con i coindagati dei relativi proventi.3.3 Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'affermazione per cui, ai fini della configurabilità dell'associazione, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati- fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi e altri, Rv. 255312). Tuttavia, per distinguere la condotta partecipativa, integrante la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, dal mero concorso di persone nel reato di detenzione e spaccio di stupefacenti è necessario dimostrare il carattere stabile dell'accordo criminoso e la presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 3, n. 26233 del 12/04/2018, Bocci ed altri. Rv. 273319; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera ed altri, Rv. 269150; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270564, Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645). Dalla scarna motivazione della Corte territoriale non emerge l'acquisizione e la corretta valutazione da parte dei giudici cautelari di un compendio indiziario univocamente significativo degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, ovvero del contributo offerto dal ricorrente alle attività criminose dell'associazione e della prestazione di tale contributo in modo non occasionale e transitorio, ma quale "partecipe", ossia come soggetto organicamente e stabilmente inserito nell'organizzazione, tale consideratosi e tale ritenuto anche dagli altri sodali. 3.4 Anche il motivo che investe il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è inammissibile. Il Tribunale del riesame ne ha ravvisato la sussistenza a ragione della natura dei rapporti intrattenuti con gli esponenti della cosca Pesce e dei dialoghi ai quali egli aveva assistito nel corso dei quali i coindagati avevano discusso liberamente in sua presenza della consegna di denaro proveniente di traffici di stupefacenti al capocosca latitante e poi alla di lui madre. Per contrastare tali rilievi la difesa richiama, da un lato ivicende estorsive subite da un congiunto del ricorrente/senza però offrire adeguato riscontro probatorio di tale deduzione che investe vicende fattuali non trattate nell'ordinanza impugnata e del tutto ignote per questo giudice di legittimità, dall'altro, la circostanza dell'estraneità di Alviano alla cosca Pesce, che non può apportare dati favorevoli di conoscenza, in quanto è pacifico nell'interpretazione dell'istituto, offerta da questa Corte, che per integrare l'aggravante nella sua dimensione teleologica non è necessario essere affiliato all'organizzazione che si è inteso avvantaggiare. Al contrario, la circostanza in esame, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, tanto se siano partecipi di un qualche sodalizio mafioso, oppure ne siano estranei (Sez. U, n. 10 del 22/01/2001, Cinalli ed altri, rv. 218378; sez. 6, n. 21342 del 2/4/2007, Mauro rv. 236628; sez. 6, n. 19802 del 22/1/2009, Napolitano, rv. 244261; sez. 6, n. 28017 del 26/5/2011, Mitidieri, rv. 250541; sez. 1, n. 17532 del 2/4/2012, Dolce, rv. 252649;• • Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525). C\ Per le considerazioni svolte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al CY) Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio in ordine alla fattispecie di cui al capo 4) in • (Y) r13 c. modo da colmare le lacune motivazionali riscontrate; nel resto il ricorso va dichiarato g r i inammissibile. (3) o ▪ i P. Q. M. co 03 • N.) (r) thz Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n.