CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] (indagato per i reati di cui agli artt.416 bis e 629 cod.pen.) la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, eccependo che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione era stata desunta dalla presunta ed unica condotta estorsiva posta in essere ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: la disamina del materiale investigativo posto a sostegno dell'ordinanza genetica, ed in particolare delle intercettazioni telefoniche ed ambientali riversate in atti avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad una esclusione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle fattispecie contestate all'indagato, il cui ruolo all'interno della vicenda era tutt'al più estemporaneo, se non inesistente, e totalmente slegato dall'effettiva operatività del sodalizio denominato Caiazzo-Cimmino-Basile, posto che [OSCURATO:PERSONA] compariva solo in quattro intercettazioni e non era mai delineato il ruolo specifico e le modalità estrinsecate da [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo criminoso; il difensore rileva inoltre che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata predisposta direttamente alcuna attività di captazione e che non era emerso alcun contatto diretto tra il ricorrente e gli altri soggetti ritenuti sodali dell'associazione, visto che il materiale intercettivo aveva dato atto della sola presenza occasionale di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove si accompagnava semplicemente al coindagato [OSCURATO:PERSONA]; in sede di discussione era stato evidenziato che non poteva rilevarsi alcuna forma di assistenza materiale e morale da parte del ricorrente ai sodali, atteso che questi poco o nulla sapeva del contesto associativo, non aveva alcuna contezza degli altri soggetti che orbitavano all'interno dell'associazione. Il difensore rileva che con riferimento al reato fine di cui al capo L) (estorsione ai danni della ditta Vitale) era stato censurato che non veniva in rilievo alcuna condotta materiale da parte dell'indagato rispetto alla fattispecie contestata; rispetto al dato della ripartizione delle quote tra i sodali derivanti dalla gestione degli affari illeciti, si era evidenziato che il ricorrente non aveva ricevuto alcun tipo di profitto; suggestiva, a tale proposito, era l'intercettazione ambientale del 21 settembre 2017, in cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si interrogavano sulla possibilità di riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro, ma che non risultava poi essere provata agli atti.Quanto alla considerazione che [OSCURATO:PERSONA], in quanto dipendente della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe avuto una posizione che gli consentiva di informare i membri del clan di ditte titolari di appalti da sottoporre ad estorsione, I difensore osserva che [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto che svolgeva attività lavorativa nel settore delle pulizie ospedaliere da più di venti anni. 1.2 Quanto al reato di estorsione contestato al capo I ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la motivazione dei giudici risultava apodittica e priva di alcun fondamento giuridico in quanto non soltanto vi era un problema di identificazione della persona offesa, ma sussisteva un vero e proprio vuoto probatorio, poiché non si ravvisava in alcun modo quale potesse essere la condotta di violenza e/o minaccia che avrebbe costretto la non meglio individuata persona offesa al pagamento delle somme di denaro oggetto dell'estorsione, né quale condotta avrebbe assunto in tale vicenda [OSCURATO:PERSONA]: peraltro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente titolare e socio dellla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avevano negato di essere state vittime di estorsioni. Il difensore rileva poi che dalla conversazione intercettata del 21 settembre 2017 non risultava che la condotta illecita fosse frutto di un operato dell'indagato, e che nella seconda conversazione della stessa giornata vi era un problema di corretta identificazione delle voci dei conversanti, non essendovi stato un riconoscimento vocale di [OSCURATO:PERSONA]; la motivazione del Tribunale del Riesame sul punto era manifestamente illogica, ed anche in questo caso le condotte estorsive contestate non erano state tenute da [OSCURATO:PERSONA] che, se davvero fosse stato intraneo all'associazione, avrebbe sicuramente ricevuto una quota derivante dal fatto illecito, mentre i sodali, secondo l'accusa, avevano discusso delle possibilità di riconoscergli un compenso (infatti, nella conversazione successiva i soggetti erano chiari nella distribuzione della somma tra gli aventi diritto, e tra questi non figurava il ricorrente). Nelle successive conversazioni, prosegue il difensore, non figurava mai un ruolo di [OSCURATO:PERSONA], né si comprendeva quando sarebbe avvenuta la consegna della somma da parte dell'imprenditore non identificato e a chi sarebbe stata consegnata; a ciò si doveva aggiungere che in data 15.2.2018 all'indagato era stato sequestrato un telefono cellulare e disposto un accertamento tecnico sullo stesso, ma agli atti nulla si rinveniva rispetto a tale ulteriore attività investigativa, il chè faceva presumere che l'accertamento non avesse evidenziato alcun dato utile. 1.3 II difensore lamenta che l'ordinanza impugnata meritava censura rispetto al superamento delle doglianze sulla sussistenza delle esigenze cautelari, visto che la difesa aveva elencato più di uno specifico elemento per vincere la presunzione ex art. 275 comma 3 cod.proc.pen.: le captazioni che avevano interessato [OSCURATO:PERSONA] si erano sviluppate in un periodo temporale di un mese, erano solo quattro, e nella restante attività di indagine, l'indagato non veniva mai in rilievo; neppure sussistevano i pericoli di fuga ed inquinamento probatorio, e si doveva infine considerare che la condotta estorsiva risaliva ad ottobre 2017 e sarebbe stata perpetrata nell'ambito di un'associazione operante fino a febbraio 2019. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame - mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale in funzione di giudice del riesame ovvero dell'appello, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, 4 Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, sent. n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Con particolare riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., va poi ricordato che la condotta di partecipazione si concretizza in un contributo causale alla realizzazione del duraturo programma criminale; si realizza con il compimento di una o più delle attività concernenti l'organizzazione e la divisione dei compiti tra gli associati, essendo sufficiente anche la messa in disponibilità della propria condotta, in modo stabile e non meramente occasionale, per la realizzazione dei fini comuni; la stabilità è un carattere tipico della condotta di partecipazione perché un contributo solo occasionale, anche se a favore dell'associazione, non concretizza necessariamente l'appartenenza al sodalizio. Orbene, nel caso in esame, con riferimento al reato di estorsione contestato al capo L), il Tribunale ha evidenziato la conversazione ambientale intercettata a casa di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], alla quale erano presenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi dipendenti della "[OSCURATO:PERSONA]", da cui si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] consegnava ai presenti la prima tranche di una pagamento di natura estorsiva (pag.10 ordinanza impugnata), ma non quale fosse il ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nell'occasione; analogamente, nella conversazione riportata alle pagine 11 e 12 dell'ordinanza, gli interventi di [OSCURATO:PERSONA] (identificato come "Totore") sono piuttosto sporadici e non evidenziano un ruolo attivo; successivamente, viene riportata altra conversazione relativa alla visita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di Basile per riferire della richiesta di incontro tra vertici criminali formulata da [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan (pag.18), e un'altra relativa ad una ulteriore visita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si fa riferimento ad ulteriori propositi estorsivi da parte del clan vomerese, ma nelle quali è sempre [OSCURATO:PERSONA] che ha il ruolo principale, mentre [OSCURATO:PERSONA] appare avere quello di semplice accompagnatore del primo. 1.2 Analogamente, per quanto riguarda la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] presso il cantiere del Cardarelli con mansioni di addetti alle pulizie e sanificazione fossero incaricati di avvicinare i referenti delle ditte aggiudicatrici degli appalti, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non si evince da quali indizi sia tratta tale.--canc-~ anche in questo caso, vengono ,CI richiamate le conversazioni dalle quali non si evince un ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA], così come nella conversazione richiamata a pag.25 dell'ordinanza impugnata, nella quale gli unici interventi di [OSCURATO:PERSONA] sono relativi ad una omessa precisazione della via dove abiterebbe un soggetto da avvicinare ("[OSCURATO:PERSONA]: al Vomero via...") ed a una domania ("[OSCURATO:PERSONA]: ma questo qua appartiene a Frattaminore o a Frattamggiore?"); a fronte della considerazione dello stesso Tribunale secondo cui nel corso della lunga attività di indagine non sono emerse altre conversazioni che vedono protagonista [OSCURATO:PERSONA], le poche conversazioni riportate non sono sufficienti per evidenziare una partecipazione del ricorrente all'associazione. 2. Per quanto sopra esposto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame; poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell' art. 309 co. 7 c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter