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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28439/2026

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pello di Firenze,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FulvioBaldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessionealle Sezioni Unite della questione relativa al momento di consumazione del delittodi importazione di sostanze stupefacenti;udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bardazzi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 10 gennaio 2025 la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza, in abbreviato, in data 28 marzo 2024 del G.u.p. delTribunale di Livorno che ha condannato l’imputato alle pene di legge per il reatodi cui all’art. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.2.

Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di un unico motivo perviolazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fattocome detenzione aggravata o non aggravata della cocaina nella forma tentata.Il ricorrente censura per contraddittorietà la motivazione della Corte diappello che ha recuperato il suo ruolo di concorrente nelle condotte di importazionee di acquisto dello stupefacente quando il G.u.p. l’aveva escluso; richiama lagiurisprudenza di legittimità secondo cui la consegna e la ricezione dellostupefacente non si perfezionano con il mero accordo ma richiedono il passaggio,non necessariamente materiale, della sostanza da chi consegna a chi riceve;contesta la tesi secondo cui sia possibile concorrere nella ricezione dellostupefacente quando si sia intervenuti dopo il sequestro della sostanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.E’ pacifico in fatto che l’imputato ha partecipato a un’operazione di“esfiltrazione” di cocaina occultata in un container arrivato dall’Ecuador al porto diLivorno.

Secondo l’informativa della Guardia di Finanza, il 28 marzo 2023, glioperanti hanno proceduto al sequestro di 43 panetti e, previa autorizzazione delP.m., hanno lasciato nel container 3 panetti, di oltre due chili e mezzo, di cui duecontenenti un GPS, e il terzo, di dimensioni più ridotte, recante un appuntomanoscritto “username Livorno 2 password 888888”.

La successiva attivitàinvestigativa ha consentito di arrestare in flagranza i tre soggetti, tra cui l’odiernoricorrente, che, dotati di zaini, di una scala telescopica e di varia strumentazione,erano andati a prelevare lo stupefacente.

Le perquisizioni hanno dato esitopositivo, perché il gruppo disponeva di due vetture Audi, di numerosi cellulari eapparecchi di vario tipo, tra cui visori notturni, trapani, e addirittura un drone.

Piùin dettaglio, l’imputato è stato trovato nel possesso della somma di euro 850 incontanti e, all’esito della perquisizione domiciliare, di due telefoni cellulari, di unGPS e di un dispositivo per l’intercettazione ambientale.

Le analisi dellostupefacente hanno consentito di verificare che la purezza della cocaina eraall’82% e che era possibile ricavare dai 46 panetti 255.242,50 dosi.

All’udienza gliimputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, il Giudice ha convalidatogli arresti e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.2.Il G.u.p. ha affermato che dall’istruttoria non erano emersi elementiprobatori per ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’imputato avesseconcorso con i coimputati all’importazione e all’acquisto dello stupefacente,perché, era anzi emerso, che aveva partecipato solo al recupero dello stupefacentenel porto, per cui delle tre condotte alternativamente contestatagli diimportazione, acquisto e ricevimento dello stupefacente, si era reso responsabilesolo del ricevimento e della detenzione della cocaina in rilevante quantità.Il ricorrente, dal suo canto, ha sostenuto, e ribadito sia nell’atto di appelloche nel ricorso per cassazione, di non aver mai conseguito la disponibilità dei 43panetti di cocaina, già sequestrati prima del suo intervento, e di non aver maiconseguito la disponibilità dei restanti 3 panetti di cocaina, stante l’arresto inflagranza, potendo al limite configurarsi per tale segmento della condotta iltentativo di detenzione.Il G.u.p. ha fondato la condanna sulla certa conoscenza da partedell’imputato dell’ingente quantitativo di cocaina da prelevare, sia perché il caricoera stato occultato nel container, sia perché aveva partecipato alla complessaorganizzazione di “esfiltrazione”, sia perché aveva pattuito con i coimputati ilnotevole compenso di 12.000 euro per la sua prestazione.La Corte di appello, a sua volta, ha confermato la condanna sul presuppostodell’irrilevanza del preventivo sequestro dello stupefacente, dal momento che lamera accettazione dell’incarico di collaborazione al prelievo dello stupefacenteaveva comportato l’automatica adesione all’accordo originario di importazionedell’intero carico.3.Ritiene il Collegio che la motivazione della Corte di appello sia perplessae non abbia risposto in modo puntuale allo specifico motivo di appello relativoall’impossibilità di configurare il concorso nel reato di ricezione dello stupefacenteche era stato già oggetto di sequestro e che quindi non era disponibile neanche aiconcorrenti.Non mette conto in questa sede, a differenza di quanto prospettato dalProcuratore generale nella sua requisitoria, affrontare il tema della consumazionedel reato di importazione dello stupefacente, se basti l’accordo tra il venditore el’acquirente (tra le più recenti, Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025, Barbato,Rv. 287964 – 03) ovvero se sia necessaria l'assunzione, da parte dell'importatore,della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nelterritorio nazionale (tra le più recenti, Sez. 6, n. 36359 del 22/05/2025,Alessandria, Rv. 288927 – 04).

Ed invero, il G.u.p. ha escluso il concorsonell’importazione e ha qualificato la condotta del ricorrente come concorso nellaricezione.

Correttamente, dunque, il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza chesi è formata sulla nozione di detenzione dello stupefacente (si veda su tutte, Sez.6, n. 14955 del 16/01/2019, Tchagnirou, Rv. 275537 – 01, che ha ribadito chenon è necessario il contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e lostupefacente, ma basta la disponibilità di fatto, pur in difetto dell'eserciziocontinuo e/o immediato di un potere manuale), per rimarcare la sua estraneità alreato, essendo stato reclutato dai coimputati il 31 marzo 2023 per prelevare uncarico che era stato già sequestrato il 28 marzo 2023.

In tale prospettiva, inassenza di una puntuale motivazione sulla partecipazione anche alle fasiprecedenti alla programmazione della ricezione, non è possibile ascrivere alricorrente il concorso ex post in un reato che si era già consumato, per effetto delsequestro, prima dell’inizio della sua condotta.

La Corte di appello, consapevole diquest’aporia, ha dovuto arretrare la ricezione al momento dell’ingresso dellostupefacente nel porto di Livorno, il che se è utile per i coimputati, non ètranquillizzante per il ricorrente che, per quanto riportato nelle sentenze di merito,non avrebbe potuto disporre del carico di stupefacente già sequestrato perché nonavrebbe partecipato alla fase preliminare.

La giurisprudenza ha ammesso ilconcorso successivo purché si tratti di reati a condotta frazionata o aconsumazione prolungata (si vedano, a esempio, Sez. 1, n. 17029 del 12/12/2022,dep. 2023, C., Rv. 284402 – 01, con riferimento alla condotta dell’esattore cheintervenga dopo il patto usurario; Sez. 3, n. 29578 del 07/05/2021, Codognotto,Rv. 281717 – 01, con riferimento al nuovo proprietario di un’area su cui sono statisversati i rifiuti che non provveda alla relativa bonifica).

Ma nel caso in esame, lacondotta di ricezione (e quindi di disponibilità dello stupefacente) si è esaurita conil sequestro, per cui è necessario approfondire, in accoglimento del motivo diricorso, se il ricorrente abbia o meno partecipato alla programmazione delle fasiprecedenti relative all’importazione dello stupefacente.S’impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovogiudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Firenze.Così deciso, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Firenze,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FulvioBaldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessionealle Sezioni Unite della questione relativa al momento di consumazione del delittodi importazione di sostanze stupefacenti;udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bardazzi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 10 gennaio 2025 la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza, in abbreviato, in data 28 marzo 2024 del G.u.p. delTribunale di Livorno che ha condannato l’imputato alle pene di legge per il reatodi cui all’art. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.2. Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di un unico motivo perviolazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fattocome detenzione aggravata o non aggravata della cocaina nella forma tentata.Il ricorrente censura per contraddittorietà la motivazione della Corte diappello che ha recuperato il suo ruolo di concorrente nelle condotte di importazionee di acquisto dello stupefacente quando il G.u.p. l’aveva escluso; richiama lagiurisprudenza di legittimità secondo cui la consegna e la ricezione dellostupefacente non si perfezionano con il mero accordo ma richiedono il passaggio,non necessariamente materiale, della sostanza da chi consegna a chi riceve;contesta la tesi secondo cui sia possibile concorrere nella ricezione dellostupefacente quando si sia intervenuti dopo il sequestro della sostanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.E’ pacifico in fatto che l’imputato ha partecipato a un’operazione di“esfiltrazione” di cocaina occultata in un container arrivato dall’Ecuador al porto diLivorno. Secondo l’informativa della Guardia di Finanza, il 28 marzo 2023, glioperanti hanno proceduto al sequestro di 43 panetti e, previa autorizzazione delP.m., hanno lasciato nel container 3 panetti, di oltre due chili e mezzo, di cui duecontenenti un GPS, e il terzo, di dimensioni più ridotte, recante un appuntomanoscritto “username Livorno 2 password 888888”. La successiva attivitàinvestigativa ha consentito di arrestare in flagranza i tre soggetti, tra cui l’odiernoricorrente, che, dotati di zaini, di una scala telescopica e di varia strumentazione,erano andati a prelevare lo stupefacente. Le perquisizioni hanno dato esitopositivo, perché il gruppo disponeva di due vetture Audi, di numerosi cellulari eapparecchi di vario tipo, tra cui visori notturni, trapani, e addirittura un drone. Piùin dettaglio, l’imputato è stato trovato nel possesso della somma di euro 850 incontanti e, all’esito della perquisizione domiciliare, di due telefoni cellulari, di unGPS e di un dispositivo per l’intercettazione ambientale. Le analisi dellostupefacente hanno consentito di verificare che la purezza della cocaina eraall’82% e che era possibile ricavare dai 46 panetti 255.242,50 dosi. All’udienza gliimputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, il Giudice ha convalidatogli arresti e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.2.Il G.u.p. ha affermato che dall’istruttoria non erano emersi elementiprobatori per ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’imputato avesseconcorso con i coimputati all’importazione e all’acquisto dello stupefacente,perché, era anzi emerso, che aveva partecipato solo al recupero dello stupefacentenel porto, per cui delle tre condotte alternativamente contestatagli diimportazione, acquisto e ricevimento dello stupefacente, si era reso responsabilesolo del ricevimento e della detenzione della cocaina in rilevante quantità.Il ricorrente, dal suo canto, ha sostenuto, e ribadito sia nell’atto di appelloche nel ricorso per cassazione, di non aver mai conseguito la disponibilità dei 43panetti di cocaina, già sequestrati prima del suo intervento, e di non aver maiconseguito la disponibilità dei restanti 3 panetti di cocaina, stante l’arresto inflagranza, potendo al limite configurarsi per tale segmento della condotta iltentativo di detenzione.Il G.u.p. ha fondato la condanna sulla certa conoscenza da partedell’imputato dell’ingente quantitativo di cocaina da prelevare, sia perché il caricoera stato occultato nel container, sia perché aveva partecipato alla complessaorganizzazione di “esfiltrazione”, sia perché aveva pattuito con i coimputati ilnotevole compenso di 12.000 euro per la sua prestazione.La Corte di appello, a sua volta, ha confermato la condanna sul presuppostodell’irrilevanza del preventivo sequestro dello stupefacente, dal momento che lamera accettazione dell’incarico di collaborazione al prelievo dello stupefacenteaveva comportato l’automatica adesione all’accordo originario di importazionedell’intero carico.3.Ritiene il Collegio che la motivazione della Corte di appello sia perplessae non abbia risposto in modo puntuale allo specifico motivo di appello relativoall’impossibilità di configurare il concorso nel reato di ricezione dello stupefacenteche era stato già oggetto di sequestro e che quindi non era disponibile neanche aiconcorrenti.Non mette conto in questa sede, a differenza di quanto prospettato dalProcuratore generale nella sua requisitoria, affrontare il tema della consumazionedel reato di importazione dello stupefacente, se basti l’accordo tra il venditore el’acquirente (tra le più recenti, Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025, Barbato,Rv. 287964 – 03) ovvero se sia necessaria l'assunzione, da parte dell'importatore,della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nelterritorio nazionale (tra le più recenti, Sez. 6, n. 36359 del 22/05/2025,Alessandria, Rv. 288927 – 04). Ed invero, il G.u.p. ha escluso il concorsonell’importazione e ha qualificato la condotta del ricorrente come concorso nellaricezione. Correttamente, dunque, il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza chesi è formata sulla nozione di detenzione dello stupefacente (si veda su tutte, Sez.6, n. 14955 del 16/01/2019, Tchagnirou, Rv. 275537 – 01, che ha ribadito chenon è necessario il contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e lostupefacente, ma basta la disponibilità di fatto, pur in difetto dell'eserciziocontinuo e/o immediato di un potere manuale), per rimarcare la sua estraneità alreato, essendo stato reclutato dai coimputati il 31 marzo 2023 per prelevare uncarico che era stato già sequestrato il 28 marzo 2023. In tale prospettiva, inassenza di una puntuale motivazione sulla partecipazione anche alle fasiprecedenti alla programmazione della ricezione, non è possibile ascrivere alricorrente il concorso ex post in un reato che si era già consumato, per effetto delsequestro, prima dell’inizio della sua condotta. La Corte di appello, consapevole diquest’aporia, ha dovuto arretrare la ricezione al momento dell’ingresso dellostupefacente nel porto di Livorno, il che se è utile per i coimputati, non ètranquillizzante per il ricorrente che, per quanto riportato nelle sentenze di merito,non avrebbe potuto disporre del carico di stupefacente già sequestrato perché nonavrebbe partecipato alla fase preliminare. La giurisprudenza ha ammesso ilconcorso successivo purché si tratti di reati a condotta frazionata o aconsumazione prolungata (si vedano, a esempio, Sez. 1, n. 17029 del 12/12/2022,dep. 2023, C., Rv. 284402 – 01, con riferimento alla condotta dell’esattore cheintervenga dopo il patto usurario; Sez. 3, n. 29578 del 07/05/2021, Codognotto,Rv. 281717 – 01, con riferimento al nuovo proprietario di un’area su cui sono statisversati i rifiuti che non provveda alla relativa bonifica). Ma nel caso in esame, lacondotta di ricezione (e quindi di disponibilità dello stupefacente) si è esaurita conil sequestro, per cui è necessario approfondire, in accoglimento del motivo diricorso, se il ricorrente abbia o meno partecipato alla programmazione delle fasiprecedenti relative all’importazione dello stupefacente.S’impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovogiudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Firenze.Così deciso, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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