CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 03462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20841/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2491/2015 depositata il 28/04/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio, indicata in epigrafe, che - in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef, per il 2006, la (quota di due noni della) plusvalenza da cessione a titolo oneroso (con atto di compravendita stipulato il 18/01/2006 e registrato il 20/01/2006) di un terreno edificabile, per effetto del mancato riconoscimento della rilevanza fiscale dell’affrancamento e della rivalutazione del valore di acquisto del bene in quanto effettuati con perizia redatta e asseverata in data 23/06/2006, successivamente alla compravendita - ha respinto l’appello dell’ufficio avverso la pronuncia di primo grado (sentenza n. 379/57/13, della Commissione tributaria provinciale di Roma), che aveva accolto il ricorso della contribuente. Per la C.T.R., ai sensi dell’art. 7, legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche, non è necessario che la perizia di stima sia redatta e asseverata prima dell’atto di cessione, ma è sufficiente che – come è accaduto nel caso dispecie – la sua redazione ed il giuramento del perito siano effettuati entro il 30 giugno 2006; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 448/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], l’ufficio censura la sentenza impugnata che non ha considerato che, essendo intervenute la perizia e la sua asseverazione in data successiva al rogito di vendita, non poteva operare il meccanismo di rivalutazione del valore dell’immobile previsto dal succitato articolo 7; 1.1. il motivo non è fondato; 1.2. l’art. 7 (rubricato “Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola”), recita: «1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. […] 4 . La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002». È utile precisare che quest’ultimo termine è stato posticipato al 30/06/2006 dall’art. 2, comma 2, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 282 (conv., con modif., dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27), come modificato dall’art. 11-quaterdecies, comma 4, d.l. 30 /09/2005, n. 203 (conv. dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248); 1.3. la sentenza impugnata si è attenuta alla giurisprudenza sezionale, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo cui «In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative. (Fattispecie in tema di applicazione di imposta sostitutiva sulla base di perizia di stima redatta successivamente all’atto di cessione del terreno)» (Cass.04/12/2014, n. 25721, che dà continuità a Cass. 30/12/2011, n. 30729; in termini: Cass. 25/11/2020, n. 26808); 1.4. è privo di fondamento anche l’argomento dell’ufficio secondo cui la perizia, anche se asseverata dopo il rogito di trasferimento del terreno, deve comunque essere redatta prima di tale atto in ragione del fatto che, se la redazione fosse successiva alla vendita, il cedente non potrebbe esplicitare l’avvenuta rivalutazione nel rogito notarile, rendendo inutilizzabile il meccanismo agevolativo di cui all’articolo 7; 1.5. al riguardo è sufficiente ricordare che, in linea con Cass. n. 25721/2014), si è chiarito (cfr. Cass. 28/09/2016, n. 19242) che «In tema di plusvalenze di cui all’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986,per i terreni edificabili e con destinazione agricola, la mancata indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, del valore del cespite, così come rideterminato a norma dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001, non costituisce condizione ostativa alla facoltà del contribuente di assumere come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002 individuato sulla base di una perizia giurata, attesa, a tal proposito, l’assenza di limitazioni poste dalla legge e l’irrilevanza di quanto, invece, previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative»; 2. ne consegue il rigetto del ricorso; 3. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 4. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00, per esborsi, euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre al quindici per cento sul compenso,