CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2020
Cassazione n. 34581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17938/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 59/2020depositata il 25/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, la Provincia autonoma di Trento, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito dell’aggressione da parte di un orso, mentre era alla ricerca di funghi in un bosco sopra l’abitato di Pinzolo. L’attore dedusse la responsabilità dell’ente territoriale, tenuto conto che l’orso era risultato far parte di quelli introdotti nel territorio provinciale nell’ambito di progetti di ripopolamento. [OSCURATO:PERSONA] di Trento si costituì in giudizio contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria, sia nell’an che nel quantum. Istruita la causa mediante C.t.u. medico-legale, con sentenza n. 133/2019, il Tribunale di Trento accolse la domanda. Il giudice di prime cure, ritenuto provato il fatto storico dedotto dall’attore, affermò la responsabilità della Provincia convenuta osservando che la stessa era titolare, in base al PACOBACE (Piano d’azione per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro- orientale), del potere di gestione della fauna selvatica insediata nel territorio e, quindi, tenuta ad assumere ogni precauzione per evitare rischi all’uomo, anche con azioni informative ai frequentatori delle aree, e come tale investita di un ruolo di garanzia rispetto alle possibili conseguenze nocive del comportamento di tali animali. Liquidò quindi i danni, escludendo la sussistenza di postumi invalidanti permanenti di natura psichica. 2.La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Trento con la sentenza n. 59/2020, depositata il 25 febbraio 2020. I giudici di secondo grado hanno preliminarmente evidenziato come non fosse più discussa dalle parti l’applicabilità, nel caso di specie, della responsabilità ex art. 2043 c.c. e non di quella di cui all’art.2052 c.c.:non rilevava infatti che l’esemplare che aveva aggredito il Maturi fosse uno di quelli introdotti nel territorio provinciale nell’ambito di programmi di ripopolamento, posto che l’animale selvatico, una volta reimmesso in natura, non è più controllabile come un animale domestico. Ciò premesso, la Corte ha escluso la sussistenza di colpa in capo alla Provincia. Da un lato, infatti, l’aggressione configurava un evento eccezionale ed imprevedibile non essendo emerso che la zona in cui avvenne il fatto presentasse una significativa pericolosità a causa della presenza di orsi, tale da giustificare speciali precauzioni. Né, all’epoca del fatto, vi era motivo per ritenere che coloro che frequentavano i boschi delle montagne trentine fossero particolarmente esposti al rischio di essere aggrediti da un orso, trattandosi, quello subito dal Maturi, del primo attacco in 150 anni, da parte di un esemplare che non aveva mai dato prima segni di effettiva pericolosità. Dall’altro lato, la Corte ha evidenziato che non erano in concreto individuabili le specifiche precauzioni che l’ente avrebbe potuto adottare per scongiurare il fatto dannoso. Infatti, essendo l’appellato residente nella zona, si poteva presumere che lo stesso fosse a conoscenza del fatto che nei boschi della zona vivevano da sempre anche orsi e tuttavia ciò non lo aveva dissuaso da recarvisi. Del resto, il Maturi non aveva mai neppure dedotto che, ove vi fosse stato qualche avviso di possibile presenza di un orso, egli non sarebbe andato alla ricerca di funghi. La Corte d’appello ha quindi rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal Maturi, compensando le spese di causa e di CTU sulla base della “singolarità della questione” e della “qualità delle parti”. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Resiste con controricorso la Provincia autonoma di Trento, la quale propone altresì ricorso incidentale basato su di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2052 c.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente riformato la sentenza del Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto della Corte d’appello, aveva affermato la responsabilità oggettiva dell’ente convenuto. La decisione sarebbe contraria alla più recente giurisprudenza, introdotta da Cass. 7969/2020, che, modificando l’indirizzo precedentemente seguito dalla prevalente giurisprudenza, ha affermato il principio secondo cui il criterio di imputazione della responsabilità per danni cagionati dagli animali di cui all’art. 2052 c.c. non ha come presupposto l’effettiva custodia dell’animale da parte dell’uomo, ma la configurabilità di una proprietà o utilizzazione dell’animale, che, in relazione agli animali selvatici oggetto di tutela legislativa, sussisterebbero in capo allo Statoo agli Enti cui questo ha devoluto la relativa funzione. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “violazione dell’art. 112 – 345 c.p.c., violazione del principio devolutivo” recante l’intestazione “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c”: la Corte d’appello avrebbe affermato la sussistenza del caso fortuito, senza che la Provincia avesse formulato un motivo di appello in tal senso. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione che, inizialmente, aveva affermato che era pacifico che la zona dove era avvenuto l’incidente fosse frequentata da esemplari di orsi, per poi sostenere che invece non vi era prova che quella stessa zona “fosse particolarmente frequentata da orsi”. 4.4.Con il quarto motivo, il ricorrente censura il rigetto dell’appello incidentale (avente ad oggetto il quantum del danno e la pronuncia sulle spese), chiedendo che sia esaminato in sede di rinvio. 5.1.Il primo motivo di ricorso è fondato. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte si è, ormai da tempo, attestata sui principi di cui appresso. Con la legge 27 dicembre 1977 n. 968, la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell’interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell’art. 117 Cost.. Successivamente, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda «le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale», con le eccezioni specificate (talpe, ratti, topi propriamente detti, nutrie, arvicole) ed avviene anche nell’interesse della comunità internazionale, precisando le competenze tra le Regioni che provvedono «ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica» ,«esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria»; «svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali»; «attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali», « nonché con l’esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province »; «provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia», controllo che «esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici»; istituiscono e disciplinano il fondo destinato al «risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria», per «far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta». [OSCURATO:PERSONA], invece «spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge»; inoltre, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 28 settembre 2000 n. 267 (che ha sostituito la legge n. 142 del 1990), alle Province spettano «le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale» nei settori della «protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali», nonché della «caccia e pesca nelle acque interne». Pertanto, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. In materia di danni da fauna selvatica, a norma dell’art. 2052 c.c., grava pertanto sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione (o, nel caso di specie, alla Provincia autonoma, titolare, in ragione del peculiare assetto costituzionale ed in questo - ed a tali fini almeno - da reputarsi equiparata alla Regione a statuto ordinario, del potere di gestione della fauna selvatica insediata nel territorio) fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, 05/09/2023, n. 25868; Cass. civ., Sez. III, 07/07/2023, n. 19332; Cass. civ., Sez. III, 08/05/2023, n. 12159). L’oggetto di tale prova liberatoria, è opportuno ribadirlo ancora una volta, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell’animale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all’attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all’attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall’art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno, nella fattispecie regolata dall’art. 2049 c.c.). La Regione, o, come nella specie, la Provincia autonoma, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell’animale selvatico (recte: che l’attore abbia già provato essere stato causato dalla condotta dell’animale selvatico appartenente a specie protetta e di proprietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell’incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta (per la sistemazione delle problematiche relative agli oneri probatori implicati dall’art. 2051 c.c.: Cass., Sez. 3, Ordinanze nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018). Laddove, in altri termini, la Regione, o, come nella specie, la Provincia autonoma in ragione del suo peculiare regime costituzionale, dimostri che la condotta dell’animale, che sia stato dimostrato dall’attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz’altro esente da responsabilità. 5.2.La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, mandando assolta da ogni pretesa la Provincia per il rilievo di una assenza di una colpa generica, anziché in base alla rigorosa disamina di una prova liberatoria come appena descritta. Alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, gli ulteriori motivi risultano assorbiti. Con particolare riferimento al secondo e al terzo motivo, volti a censurare l’affermazione secondo cui l’evento sarebbe stato eccezionale e imprevedibile, si evidenzia che la prevedibilità dell’aggressione viene esaminata dalla Corte d’appello al fine di escludere la colpa della Provincia: profilo che diviene irrilevante in quanto tale, dovendosi fare applicazione del regime di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., riguardo al quale diversa valutazione va fatta del materiale probatorio in atti. 5.3. Dall’accoglimento del ricorso principale consegue altresì l’assorbimento di quello incidentale, con il quale la Provincia autonoma di Trento ha censurato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla pronuncia di compensazione delle spese legali: dovendo il giudice del rinvio pronunciare nuovamente sulle stesse in considerazione di quello che sarà l’esito finale della lite. 6.Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale come in motivazione, dichiara assorbiti sia i restanti motivi del ricorso principale sia il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione personale. P. Q. M. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti sia i restanti motivi del ricorso principale, sia il ricorso inci