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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 22319/2024

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tivo n. 472 del 1997.Sopravvenuta carenza di interesse ad agire. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C.C.

PU R.G.5148/2023 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - FILIPPO D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5148/2023proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], nella persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

D DR. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso.

PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di BOLZANO, n. 60 /202 2 , depositata in data 30 agosto 202 2 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 2 giugno2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Bolzano, con sentenza n. 49/2021, ha accolto il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] AG- [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di sospensione del rimborso Iva, relativo all’Iva dell’anno 2018, per un importo di euro 864.283,79. 2.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, adita dall’Ufficio, ha rigettato il gravame, ritenendo che in presenza di una prestazione di garanzia (in ambito IVA, ai sensi dell’art. 38 bis del d.P.R. n.633 del 1972) , come ampiamente documentato dalla parte resistente, non p oteva operarsi da parte dell’Ufficio la sospensione dell’erogazione del credito d’imposta e che quando l’avviso di impugnazione o la sanzione venivasospeso del tutto o in parte da una sentenza, ancorché non passata in giudicato , il provvedimento di sospensione del rimborso del credito d’imposta perdeva ipso i ure la propria efficacia.

3. L'Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.

4. La società [OSCURATO:PERSONA] AG – [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la vi olazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997, 69, comma 6, del R.D. n. 2440 del 1923, in relazione all'art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla ritenuta illegittimità del provvedimento erariale di sospensione del rimborso del credito IVA, anno 2018richiesto dalla controparte.

Era pacifico che, al momento della notifica del provvedimento di sospensione del rimborso IVA 2018, oggetto dell’originaria impugnazione avversaria, sussistessero le condizioni che impedivano di dare seguito al rimborso richiesto; la società era infatti destinataria di una serie di avvisi di accertamento, alcuni dei quali confermatialla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano (con la sentenza n. 65/02/2016, la cui impugnazione era stata definitivamente dichiarata inammissibile dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 22753 del 2022).

Nella vicenda in esame non si era avuta alcuna duplicazione delle cautele richieste al contribuente per il medesimo rimborso, in quanto, in presenza di carichi tributari che avevano comportato la sospensione delrimborso IVA, ex art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997, l’Ufficio non aveva chiesto al contribuente la presentazione della garanzia di cui all’articolo 38 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972.

La prestazione di garanzia di cui al citato art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 era pervenuta all’Ufficio solo in data 13 dicembre 2019, ossia il giorno successivo alla notifica del provvedimento di cui si discuteva, come attestato dal protocollo di ingresso n. 94255 del 13 dicembre 2019, già sottoposto all’attenzione del Collegio di secondo grado, come allegato 4 all’atto di appello formulato dall’Ufficio.I giudici di secondo grado avevano pure errato nel ritenere che, dopo l'emanazione delle sentenze nn. 39/01/2014 e 65/02/2016 della medesima Commissione ( la prima cassata con rinvio con ordinanza n. 22545 del 2022 e la seconda ormai irrevocabile con ordinanza n. 22753del 2022), l'Agenzia delle Entrate non fosse più autorizzata a sospendere il rimborso IVA in mancanza di un titolo giuridico per la riscossione delle proprie pretese, in quanto, nel 2019, ossia al momento dell'emissione del provvedimento di sospensione del rimborso IVA, erano presenti dei carichi pendenti legittimanti l'adozione della predetta misura cautelare. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla ritenuta illegittimità dell'intimazione ad adempiere notificata a controparte ai sensi delle disposizioni in epigrafe, in esecuzione di quanto statuito dalla sentenza n. 65/02/2016 della Commissione t ributaria di secondo grado di Bolzano, ormai irrevocabile, a seguito dell’ordinanza di legittimità n. 22753 del 2022.

Contrariamente a quanto statuito nella sentenza di secondo grado esisteva, dunque, un titolo giuridico legittimante l'Amministrazione finanziaria alla riscossione delle proprie pretese, che era, per l'appunto, l'intimazione ad adempiere emessa dall'Amministrazione finanziaria a seguito della predetta sentenza d'appello n. 65/2016, ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992. 3.Deve premettersi che il provvedimento di sospensione del rimborso del credito Iva, anno di imposta 2018, prot. n. 92410/2019, notificato in data 9 dicembre 2019, con il quale è stata disposta la sospensione del rimborso del credito Iva dell’importo di euro 864.283,79, si fonda sui carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento n.

TBA03A101189-2012 per l’anno d’imposta 2007 e n.

TBA03A101192- 2012 per l’anno d’imposta 2008 (cfr. pag . 2 del controricorso nella parte in cui trascrive il contenuto del provvedimento di sospensione) e non già come affermato dall’Agenzia delle Entrate sui carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento nn.

TBA03A101192-2012 e TBA03A101193-2012 relativi agli anni di imposta 2008 e 2009 (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione).4.Ancora va precisato che il ricorso per cassazione n. 2087/2017 R.G. proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] AG –[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, riguardante i carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento nn.

TBA03A101189-2012, n.

TBA03A101192-2012, relativi agli anni di imposta 2007e 2008 , è stato dichiarato inammissibile, con ordinanza di questa Corte n. 22753 del 20 luglio 2022, con la conseguente conferma della legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.

5. Il ricorso è, pertanto, inammissibil e per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. 5.1Ed invero, l'interesse ad agire, e quindi quello ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che l'interesse va valutato (cfr. Cass., 2 aprile 2021, n. 9201). 5.2Inoltre, nella carenza sopravvenuta di interesse non viene meno l'atto impugnato, né tanto meno la sua illegittimità, ma cessa l'interesse del soggetto all'annullamento; l'interesse che viene meno nella carenza sopravvenuta di interesse non coincide con l'interesse che, nella cessazione della materia del contendere, potrebbe essere definito come l'interesse materiale tutelato, in quanto esso è, al contrario, meramente processuale, è l'interesse ad agire propriamente detto, di cui all’art. 100 cod. proc. civ.;dunque, l’interesse riguardante la carenza sopravvenuta non attiene all'oggetto del giudizio, ovvero al merito del processo, ma la sua esistenza rileverà solo come un presupposto processuale; in sintesi, la cessazione della materia del contendere impedisce il passaggio al merito del processo, la carenza sopravvenuta d'interesse elimina il merito stesso (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5098, in motivazione). 5.3Ed invero, l’art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che il rimborso di un credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione della sanzione o un provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi.

Quando la contestazione diviene definitiva, come nel caso di specie in quanto il contenzioso aventi ad oggetto le pendenze fiscali in dipendenza delle quali era stato adottato il provvedimentodi sospensione del rimborso IVA è stato definito con ordinanza di questa Corte n. 22753 del 2022, con la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento, l’Ufficio competente dovrà disporre gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute.

6. Ne consegue che la lite fiscale deve intendersi definita con declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 6.1Stante l’esito del giudizio, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivo n. 472 del 1997.Sopravvenuta carenza di interesse ad agire. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C.C. PU R.G.5148/2023 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - FILIPPO D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5148/2023proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], nella persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. D DR. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso. PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di BOLZANO, n. 60 /202 2 , depositata in data 30 agosto 202 2 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 2 giugno2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Bolzano, con sentenza n. 49/2021, ha accolto il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] AG- [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di sospensione del rimborso Iva, relativo all’Iva dell’anno 2018, per un importo di euro 864.283,79. 2.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, adita dall’Ufficio, ha rigettato il gravame, ritenendo che in presenza di una prestazione di garanzia (in ambito IVA, ai sensi dell’art. 38 bis del d.P.R. n.633 del 1972) , come ampiamente documentato dalla parte resistente, non p oteva operarsi da parte dell’Ufficio la sospensione dell’erogazione del credito d’imposta e che quando l’avviso di impugnazione o la sanzione venivasospeso del tutto o in parte da una sentenza, ancorché non passata in giudicato , il provvedimento di sospensione del rimborso del credito d’imposta perdeva ipso i ure la propria efficacia. 3. L'Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] AG – [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la vi olazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997, 69, comma 6, del R.D. n. 2440 del 1923, in relazione all'art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla ritenuta illegittimità del provvedimento erariale di sospensione del rimborso del credito IVA, anno 2018richiesto dalla controparte. Era pacifico che, al momento della notifica del provvedimento di sospensione del rimborso IVA 2018, oggetto dell’originaria impugnazione avversaria, sussistessero le condizioni che impedivano di dare seguito al rimborso richiesto; la società era infatti destinataria di una serie di avvisi di accertamento, alcuni dei quali confermatialla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano (con la sentenza n. 65/02/2016, la cui impugnazione era stata definitivamente dichiarata inammissibile dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 22753 del 2022). Nella vicenda in esame non si era avuta alcuna duplicazione delle cautele richieste al contribuente per il medesimo rimborso, in quanto, in presenza di carichi tributari che avevano comportato la sospensione delrimborso IVA, ex art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997, l’Ufficio non aveva chiesto al contribuente la presentazione della garanzia di cui all’articolo 38 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972. La prestazione di garanzia di cui al citato art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 era pervenuta all’Ufficio solo in data 13 dicembre 2019, ossia il giorno successivo alla notifica del provvedimento di cui si discuteva, come attestato dal protocollo di ingresso n. 94255 del 13 dicembre 2019, già sottoposto all’attenzione del Collegio di secondo grado, come allegato 4 all’atto di appello formulato dall’Ufficio.I giudici di secondo grado avevano pure errato nel ritenere che, dopo l'emanazione delle sentenze nn. 39/01/2014 e 65/02/2016 della medesima Commissione ( la prima cassata con rinvio con ordinanza n. 22545 del 2022 e la seconda ormai irrevocabile con ordinanza n. 22753del 2022), l'Agenzia delle Entrate non fosse più autorizzata a sospendere il rimborso IVA in mancanza di un titolo giuridico per la riscossione delle proprie pretese, in quanto, nel 2019, ossia al momento dell'emissione del provvedimento di sospensione del rimborso IVA, erano presenti dei carichi pendenti legittimanti l'adozione della predetta misura cautelare. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla ritenuta illegittimità dell'intimazione ad adempiere notificata a controparte ai sensi delle disposizioni in epigrafe, in esecuzione di quanto statuito dalla sentenza n. 65/02/2016 della Commissione t ributaria di secondo grado di Bolzano, ormai irrevocabile, a seguito dell’ordinanza di legittimità n. 22753 del 2022. Contrariamente a quanto statuito nella sentenza di secondo grado esisteva, dunque, un titolo giuridico legittimante l'Amministrazione finanziaria alla riscossione delle proprie pretese, che era, per l'appunto, l'intimazione ad adempiere emessa dall'Amministrazione finanziaria a seguito della predetta sentenza d'appello n. 65/2016, ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992. 3.Deve premettersi che il provvedimento di sospensione del rimborso del credito Iva, anno di imposta 2018, prot. n. 92410/2019, notificato in data 9 dicembre 2019, con il quale è stata disposta la sospensione del rimborso del credito Iva dell’importo di euro 864.283,79, si fonda sui carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento n. TBA03A101189-2012 per l’anno d’imposta 2007 e n. TBA03A101192- 2012 per l’anno d’imposta 2008 (cfr. pag . 2 del controricorso nella parte in cui trascrive il contenuto del provvedimento di sospensione) e non già come affermato dall’Agenzia delle Entrate sui carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento nn. TBA03A101192-2012 e TBA03A101193-2012 relativi agli anni di imposta 2008 e 2009 (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione).4.Ancora va precisato che il ricorso per cassazione n. 2087/2017 R.G. proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] AG –[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, riguardante i carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento nn. TBA03A101189-2012, n. TBA03A101192-2012, relativi agli anni di imposta 2007e 2008 , è stato dichiarato inammissibile, con ordinanza di questa Corte n. 22753 del 20 luglio 2022, con la conseguente conferma della legittimità degli avvisi di accertamento impugnati. 5. Il ricorso è, pertanto, inammissibil e per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. 5.1Ed invero, l'interesse ad agire, e quindi quello ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che l'interesse va valutato (cfr. Cass., 2 aprile 2021, n. 9201). 5.2Inoltre, nella carenza sopravvenuta di interesse non viene meno l'atto impugnato, né tanto meno la sua illegittimità, ma cessa l'interesse del soggetto all'annullamento; l'interesse che viene meno nella carenza sopravvenuta di interesse non coincide con l'interesse che, nella cessazione della materia del contendere, potrebbe essere definito come l'interesse materiale tutelato, in quanto esso è, al contrario, meramente processuale, è l'interesse ad agire propriamente detto, di cui all’art. 100 cod. proc. civ.;dunque, l’interesse riguardante la carenza sopravvenuta non attiene all'oggetto del giudizio, ovvero al merito del processo, ma la sua esistenza rileverà solo come un presupposto processuale; in sintesi, la cessazione della materia del contendere impedisce il passaggio al merito del processo, la carenza sopravvenuta d'interesse elimina il merito stesso (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5098, in motivazione). 5.3Ed invero, l’art. 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che il rimborso di un credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione della sanzione o un provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. Quando la contestazione diviene definitiva, come nel caso di specie in quanto il contenzioso aventi ad oggetto le pendenze fiscali in dipendenza delle quali era stato adottato il provvedimentodi sospensione del rimborso IVA è stato definito con ordinanza di questa Corte n. 22753 del 2022, con la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento, l’Ufficio competente dovrà disporre gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute. 6. Ne consegue che la lite fiscale deve intendersi definita con declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 6.1Stante l’esito del giudizio, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per so
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