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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21914/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18093/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancellaria della Corte Suprema di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 1697/2022depositata il 27/04/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 1697/4/2022, notificata in data 9 maggio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, annullava gli avvisi di accertamento impugnati in materia di IMU/TASI ritenendo che gli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 83 di cui al foglio 7 particella 1163 sub 1 e sub 2 costituivano un’unica unità abitativa adibita ad abitazione principale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

3. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo il Comune di [OSCURATO:PERSONA];

4. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; [OSCURATO:PERSONA] 1 con un unico motivo il Comune ricorrente lamenta, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 13 del d.l. 201/2011.

Assume che la C.T.R. aveva offerto una interpretazione errata della normativa dettata in tema di IMU, con particolare riferimento all’individuazione degli immobili esonerati dal pagamento del tributo in quanto qualificati come “abitazione principale” risultando evidente che il tenore letterale della disposizione di cui al citato art. 13 non lasciava dubbi, né possibilità di interpretazioni analogiche e/o estensive di sorta, sulla imprescindibile rilevanza delle risultanze catastali ai fini della individuazione dell’unica unità immobiliare cui è possibile attribuire l’ esenzione;

2. il motivo è fondato e merita accoglimento.

Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità (vedi Cass., Sez. 6-5, 25 giugno 2019, n. 17015, che ha cassato la sentenza della C.T.R per aver ritenuto necessario, ai fini delle agevolazioni sull'abitazione principale, l'unitario accatastamento degli immobili);

3. questa, però, Corte ha già rilevato l’inapplicabilità di tale conclusione, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate utilizzate come abitazione principale, con riguardo all'agevolazione prevista per l'IMU dall'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2011, n. 214 (cfr. Cass., Sez. 6-5, 31 luglio 2018, n. 20368 e Cass., Sez. 6-5, 25 giugno 2019, n. 17015 nonché Cass. 4539/2024).

Si è condivisibilmente osservato che il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale: la disposizione de qua contiene, difatti, un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione ad un’unica unità immobiliare, statuendo che «l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» e che per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»;

4. pertanto, anche in ragione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (vedi, ex multis, in tema di ICI, Cass., Sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), principio condiviso dalla Corte costituzionale (cfr.

Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242), va ribadita l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI con conseguente necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’ IMU;

5. tenuto conto della chiara ed univoca formulazione dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, e poiché nella specie è pacifico che i coniugi Uboldi - Pagani, sono proprietari di due distinti immobili separatamente censiti in categoria A/2, uno solo può essere considerato abitazione principale, per cui l’altro deve essere assoggettato ad IMU all’aliquota ordinaria;

6. il legislatore, a fronte della evidente necessità di ricondurre il godimento del beneficio ad un dato oggettivo, numerico e non interpretabile, facilmente verificabile ha, infatti, dato rilievo unicamente ai dati relativi alla iscrizione catastale unitaria dell’immobile in relazione al quale il contribuente intende godere dell’esenzione in parola mentre il riferimento alla “iscrivibilità” catastale dell’immobile come “unica unità immobiliare”, contrariamente a quanto affermato dai contribuenti nelle difese in atti, deve necessariamente essere ritenuta una ipotesi residuale, limitata a situazioni in cui l’immobile, per qualsiasi motivo, non sia ancora stato iscritto al catasto edilizio, mentre se il fabbricato è già iscritto nel catasto edilizio urbano con proprie determinate caratteristiche di identificazione, classificazione, consistenza e valore, non può essere data rilevanza alcuna ad una sua eventuale differente e potenziale “iscrivibilità”, e ciò allo scopo evidente di non rendere prive di rilievo le risultanze catastali che, nel sistema tributario, quanto ai tributi locali quale quello in esame, rappresentano elemento primario e decisivo di riferimento; 7.il ricorso deve, quindi, essere accolto confermandosi il principio di diritto per cui “in tema di IMU, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale”;

8. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, e non essendo necessario, alla luce della disciplina IMU, alcun accertamento di fatto -risultando dovute ex lege anche le sanzioni in quanto in ragione del chiaro quadro normativo deve escludersi una situazione di oggettiva incertezza – la causa può essere decisa nel merito con rigetto del ricorso originario;

9. le spese del giudizio di merito possono essere integralmente compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; dichiara integralmente compensate le spese dei giudizi di merito; condanna i controricorrenti al pagamento, in favore del ricorrente Comune, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 1.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18093/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancellaria della Corte Suprema di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 1697/2022depositata il 27/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 1697/4/2022, notificata in data 9 maggio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, annullava gli avvisi di accertamento impugnati in materia di IMU/TASI ritenendo che gli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 83 di cui al foglio 7 particella 1163 sub 1 e sub 2 costituivano un’unica unità abitativa adibita ad abitazione principale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; 5. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; [OSCURATO:PERSONA] 1 con un unico motivo il Comune ricorrente lamenta, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 13 del d.l. 201/2011. Assume che la C.T.R. aveva offerto una interpretazione errata della normativa dettata in tema di IMU, con particolare riferimento all’individuazione degli immobili esonerati dal pagamento del tributo in quanto qualificati come “abitazione principale” risultando evidente che il tenore letterale della disposizione di cui al citato art. 13 non lasciava dubbi, né possibilità di interpretazioni analogiche e/o estensive di sorta, sulla imprescindibile rilevanza delle risultanze catastali ai fini della individuazione dell’unica unità immobiliare cui è possibile attribuire l’ esenzione; 2. il motivo è fondato e merita accoglimento. Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità (vedi Cass., Sez. 6-5, 25 giugno 2019, n. 17015, che ha cassato la sentenza della C.T.R per aver ritenuto necessario, ai fini delle agevolazioni sull'abitazione principale, l'unitario accatastamento degli immobili); 3. questa, però, Corte ha già rilevato l’inapplicabilità di tale conclusione, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate utilizzate come abitazione principale, con riguardo all'agevolazione prevista per l'IMU dall'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2011, n. 214 (cfr. Cass., Sez. 6-5, 31 luglio 2018, n. 20368 e Cass., Sez. 6-5, 25 giugno 2019, n. 17015 nonché Cass. 4539/2024). Si è condivisibilmente osservato che il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale: la disposizione de qua contiene, difatti, un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione ad un’unica unità immobiliare, statuendo che «l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» e che per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»; 4. pertanto, anche in ragione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (vedi, ex multis, in tema di ICI, Cass., Sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), principio condiviso dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242), va ribadita l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI con conseguente necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’ IMU; 5. tenuto conto della chiara ed univoca formulazione dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, e poiché nella specie è pacifico che i coniugi Uboldi - Pagani, sono proprietari di due distinti immobili separatamente censiti in categoria A/2, uno solo può essere considerato abitazione principale, per cui l’altro deve essere assoggettato ad IMU all’aliquota ordinaria; 6. il legislatore, a fronte della evidente necessità di ricondurre il godimento del beneficio ad un dato oggettivo, numerico e non interpretabile, facilmente verificabile ha, infatti, dato rilievo unicamente ai dati relativi alla iscrizione catastale unitaria dell’immobile in relazione al quale il contribuente intende godere dell’esenzione in parola mentre il riferimento alla “iscrivibilità” catastale dell’immobile come “unica unità immobiliare”, contrariamente a quanto affermato dai contribuenti nelle difese in atti, deve necessariamente essere ritenuta una ipotesi residuale, limitata a situazioni in cui l’immobile, per qualsiasi motivo, non sia ancora stato iscritto al catasto edilizio, mentre se il fabbricato è già iscritto nel catasto edilizio urbano con proprie determinate caratteristiche di identificazione, classificazione, consistenza e valore, non può essere data rilevanza alcuna ad una sua eventuale differente e potenziale “iscrivibilità”, e ciò allo scopo evidente di non rendere prive di rilievo le risultanze catastali che, nel sistema tributario, quanto ai tributi locali quale quello in esame, rappresentano elemento primario e decisivo di riferimento; 7.il ricorso deve, quindi, essere accolto confermandosi il principio di diritto per cui “in tema di IMU, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale”; 8. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, e non essendo necessario, alla luce della disciplina IMU, alcun accertamento di fatto -risultando dovute ex lege anche le sanzioni in quanto in ragione del chiaro quadro normativo deve escludersi una situazione di oggettiva incertezza – la causa può essere decisa nel merito con rigetto del ricorso originario; 9. le spese del giudizio di merito possono essere integralmente compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; dichiara integralmente compensate le spese dei giudizi di merito; condanna i controricorrenti al pagamento, in favore del ricorrente Comune, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 1.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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