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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 settembre 2026

Cassazione n. 25004/2026

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ontroRoma [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 7315/2023 depositata il 19/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di un immobile sito in Roma, viaCatone

21. Nel medesimo stabile ed al medesimo piano era proprietaria diun’unità immobiliare [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell’odierno ricorrente.Numero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/2026Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], verificato l’omesso versamento dell’IMUper l’anno 2013, notificò al ricorrente l’avviso di accertamento n. 30014.L’atto fu impugnato sul rilievo che le due unità costituissero un unicum eche pertanto il ricorrente avrebbe potuto usufruire dell’esenzione,trattandosi di abitazione principale.In primo grado il ricorso fu accolto.2.

La decisione fu impugnata dal Comune e l’appello accolto.Il giudice di merito osservò che i due immobili erano catastalmenteseparati e che non si era mai provveduto alla loro unificazione.A ciò si aggiunse che [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di altri immobili nelmedesimo stabile, non aveva stabilito la propria residenza unitamente alconiuge nell’interno n. 8 ma nel diverso interno n. 11.Si escluse inoltre che, nella specie, potesse applicarsi lagiurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di doppia agevolazioneper entrambi i coniugi, in quanto tale ipotesi prevedeva la necessità distabilire, per motivi di lavoro, una residenza diversa in comuni differenti.Avverso la predetta decisione ricorre il contribuente con un motivo.Resiste con controricorso il Comune.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura è dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, neltesto vigente ratione temporis (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.).Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere non equiparabili, ai finidell’applicazione dell’esenzione IMU prevista dal secondo comma dell’art.13, terzo e quarto periodo, del d.l. n. 201/2011 per l’abitazione principale,l’“accorpamento” (più correttamente la fusione catastale) di due immobilie la loro “unione di fatto ai fini fiscali”, così riconducendo la fattispecie inesame alla previsione di cui al quinto periodo dello stesso secondo commadell’art. 13.Numero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/20261.2.

Nella specie, osserva il ricorrente, era stato rappresentato nelricorso introduttivo che: nel 2010 le due unità immobiliari erano stateunificate mediante la realizzazione di una scala interna (cfr. pag. 2, righi13-16); a seguito di variazione catastale, peraltro, la cucina era presentein uno solo dei due subalterni;la circostanza che il diritto di proprietà sui due appartamenti unificati fosse riconducibile a due diversi soggetti ostava alla fusione catastaledelle due particelle; di aver tuttavia dato evidenza dell’intervenutavariazione catastale presentando unitamente al proprio coniuge indata 15 luglio 2010 rituali dichiarazioni Docfa, una per particellacatastale, volte a denunciare l’unione di fatto ai fini fiscali delle dueporzioni di unitàimmobiliare autonomamente censite, come previsto nella circolare della [OSCURATO:PERSONA], Catasto e [OSCURATO:PERSONA] n.15232 del 21 febbraio 2002 per le ipotesi di “unità immobiliari composteda due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei” e traqueste per l’ipotesi di distinta titolarità di unità immobiliariautonomamente accatastate ma unificate.Il ricorrente ha eccepito quindi di trovarsi nelle condizioni corrette, siaper le caratteristiche dell'immobile, adibito ad abitazione principale, siarelativamente ai requisiti di proprietario, per poter godere dell’esenzioneIMU.2.

Il ricorso è fondato nei termini di cui in prosieguo.A differenza di quanto previsto in tema di ICI, la giurisprudenza diquesta Corte è costante nell’affermare che l’esenzione IMU spetta inrelazione ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale,in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n.201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, inNumero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/2026considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme diagevolazione, ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate edutilizzate anche esse come abitazione principale (Cass. n. 21914/2024).

Siè infatti condivisibilmente osservato che il tenore letterale dell’art. 13,comma 2, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsionesull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazioneprincipale: la disposizione de qua contiene, difatti, un’inequivocabilelimitazione dell’agevolazione ad un’unica unità immobiliare, statuendo che«l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazioneprincipale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelleclassificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» e che per «abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».Pertanto, anche in ragione della natura di stretta interpretazione dellenorme agevolative (vedi, ex multis, in tema di ICI, Cass., Sez. 5, 11ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011),principio condiviso dalla Corte Costituzionale (cfr.

Corte Cost. 20 novembre2017, n. 242), va ribadita l’impossibilità di estendere all’IMU il pregressoorientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI, conconseguente necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinataad abitazione principale, l’esenzione dall’IMU.2.1.

La circostanza che i due immobili fossero stati, di fatto,catastalmente unificati, non rientrante nel merito di applicazionedell’esenzione in oggetto, non può quindi rilevare ai fini del riconoscimentodel beneficio.3.

Tuttavia, nella specie, il giudice di merito ha escluso ilriconoscimento dell’esenzione sul presupposto che il ricorrente e laconsorte avessero la propria residenza in due distinti immobili siti nelmedesimo edificio, non unificati catastalmente, affermando che in taleNumero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/2026evenienza non poteva che riconoscersi il diritto all’esenzione per un’unicaabitazione, quella di [OSCURATO:PERSONA].Tale affermazione è erronea atteso che, nella specie, sussiste in capoal ricorrente il diritto all’esenzione.Viene in considerazione quanto statuito dalla Corte Costituzionale conla sentenza n. 209 del 2022 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.13, comma 2, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertitodalla l. n. 214 del 2011, come modificato dalla l. n. 147 del 2013, nellaparte in cui richiedeva che l'abitazione principale fosse il luogo diresidenza anagrafica e dimora abituale non soltanto del possessore, maanche del suo nucleo familiare.La Corte ha dichiarato, consequenzialmente, l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in cui stabilisce: «perabitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e icomponenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedonoanagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intendel’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedeanagraficamente»; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019 e dell’art. 1,comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019,come successivamente modificato dall’art. 5-decies, comma 1, deldecreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materiaeconomica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili),convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215.È stato rilevato che tale disciplina determinava una irragionevoledisparità di trattamento tra coniugi (o persone unite civilmente) econviventi di fatto, poiché questi ultimi potevano beneficiare dell'esenzioneNumero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/2026per ciascun immobile nel quale il possessore avesse la propria residenza edimora abituale, mentre i primi ne erano esclusi ove i componenti dellafamiglia avessero stabilito la residenza in abitazioni diverse.

La Corte hainoltre osservato che, nell'attuale contesto sociale ed economico, non èinfrequente che i coniugi, per ragioni lavorative o personali, vivanostabilmente in luoghi diversi pur mantenendo integra la comunionefamiliare; pertanto, una disciplina fiscale che penalizzi tale scelta si ponein contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 Cost.Per queste ragioni è stata dichiarata l'illegittimità delle norme innanziindicate che richiedevano la contestuale residenza e dimora abituale delnucleo familiare e di quelle che limitavano l'esenzione ad un solo immobilequando i componenti della famiglia risiedessero in abitazioni differenti, siaubicate in comuni diversi sia nello stesso comune.Ne consegue che, ai fini dell'esenzione IMU, assumono rilievoesclusivamente la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessoredell'immobile, considerate individualmente, e non la situazione abitativadegli altri componenti del nucleo familiare.Alla luce dei principi affermati dalla sentenza n. 209 del 2022, ilcontribuente che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nelproprio immobile ha diritto all'esenzione IMU per tale abitazione principaleanche se il coniuge risiede e dimora in un diverso immobile, e ciòindipendentemente dal fatto che questo sia ubicato nello stesso o indiverso comune, non potendo la condizione abitativa del coniugeprecludere il beneficio fiscale spettante al possessore che soddisfipersonalmente i requisiti di legge.Pertanto, nel caso che ci occupa, il ricorrente aveva diritto a goderedell’esenzione richiesta, risiedendo anagraficamente nell’immobile di suaproprietà.Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazionedella sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causaNumero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/2026può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso delcontribuente.

In considerazione del consolidamento della giurisprudenza,successivo alla presentazione del ricorso, le spese sono compensate.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.Le spese sono compensate.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroRoma [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 7315/2023 depositata il 19/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di un immobile sito in Roma, viaCatone 21. Nel medesimo stabile ed al medesimo piano era proprietaria diun’unità immobiliare [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell’odierno ricorrente.Numero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/2026Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], verificato l’omesso versamento dell’IMUper l’anno 2013, notificò al ricorrente l’avviso di accertamento n. 30014.L’atto fu impugnato sul rilievo che le due unità costituissero un unicum eche pertanto il ricorrente avrebbe potuto usufruire dell’esenzione,trattandosi di abitazione principale.In primo grado il ricorso fu accolto.2. La decisione fu impugnata dal Comune e l’appello accolto.Il giudice di merito osservò che i due immobili erano catastalmenteseparati e che non si era mai provveduto alla loro unificazione.A ciò si aggiunse che [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di altri immobili nelmedesimo stabile, non aveva stabilito la propria residenza unitamente alconiuge nell’interno n. 8 ma nel diverso interno n. 11.Si escluse inoltre che, nella specie, potesse applicarsi lagiurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di doppia agevolazioneper entrambi i coniugi, in quanto tale ipotesi prevedeva la necessità distabilire, per motivi di lavoro, una residenza diversa in comuni differenti.Avverso la predetta decisione ricorre il contribuente con un motivo.Resiste con controricorso il Comune.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura è dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, neltesto vigente ratione temporis (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.).Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere non equiparabili, ai finidell’applicazione dell’esenzione IMU prevista dal secondo comma dell’art.13, terzo e quarto periodo, del d.l. n. 201/2011 per l’abitazione principale,l’“accorpamento” (più correttamente la fusione catastale) di due immobilie la loro “unione di fatto ai fini fiscali”, così riconducendo la fattispecie inesame alla previsione di cui al quinto periodo dello stesso secondo commadell’art. 13.Numero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/20261.2. Nella specie, osserva il ricorrente, era stato rappresentato nelricorso introduttivo che: nel 2010 le due unità immobiliari erano stateunificate mediante la realizzazione di una scala interna (cfr. pag. 2, righi13-16); a seguito di variazione catastale, peraltro, la cucina era presentein uno solo dei due subalterni;la circostanza che il diritto di proprietà sui due appartamenti unificati fosse riconducibile a due diversi soggetti ostava alla fusione catastaledelle due particelle; di aver tuttavia dato evidenza dell’intervenutavariazione catastale presentando unitamente al proprio coniuge indata 15 luglio 2010 rituali dichiarazioni Docfa, una per particellacatastale, volte a denunciare l’unione di fatto ai fini fiscali delle dueporzioni di unitàimmobiliare autonomamente censite, come previsto nella circolare della [OSCURATO:PERSONA], Catasto e [OSCURATO:PERSONA] n.15232 del 21 febbraio 2002 per le ipotesi di “unità immobiliari composteda due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei” e traqueste per l’ipotesi di distinta titolarità di unità immobiliariautonomamente accatastate ma unificate.Il ricorrente ha eccepito quindi di trovarsi nelle condizioni corrette, siaper le caratteristiche dell'immobile, adibito ad abitazione principale, siarelativamente ai requisiti di proprietario, per poter godere dell’esenzioneIMU.2. Il ricorso è fondato nei termini di cui in prosieguo.A differenza di quanto previsto in tema di ICI, la giurisprudenza diquesta Corte è costante nell’affermare che l’esenzione IMU spetta inrelazione ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale,in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n.201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare …..») e non può essere estesa, inNumero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/2026considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme diagevolazione, ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate edutilizzate anche esse come abitazione principale (Cass. n. 21914/2024). Siè infatti condivisibilmente osservato che il tenore letterale dell’art. 13,comma 2, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsionesull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazioneprincipale: la disposizione de qua contiene, difatti, un’inequivocabilelimitazione dell’agevolazione ad un’unica unità immobiliare, statuendo che«l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazioneprincipale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelleclassificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» e che per «abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».Pertanto, anche in ragione della natura di stretta interpretazione dellenorme agevolative (vedi, ex multis, in tema di ICI, Cass., Sez. 5, 11ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011),principio condiviso dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre2017, n. 242), va ribadita l’impossibilità di estendere all’IMU il pregressoorientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI, conconseguente necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinataad abitazione principale, l’esenzione dall’IMU.2.1. La circostanza che i due immobili fossero stati, di fatto,catastalmente unificati, non rientrante nel merito di applicazionedell’esenzione in oggetto, non può quindi rilevare ai fini del riconoscimentodel beneficio.3. Tuttavia, nella specie, il giudice di merito ha escluso ilriconoscimento dell’esenzione sul presupposto che il ricorrente e laconsorte avessero la propria residenza in due distinti immobili siti nelmedesimo edificio, non unificati catastalmente, affermando che in taleNumero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/2026evenienza non poteva che riconoscersi il diritto all’esenzione per un’unicaabitazione, quella di [OSCURATO:PERSONA].Tale affermazione è erronea atteso che, nella specie, sussiste in capoal ricorrente il diritto all’esenzione.Viene in considerazione quanto statuito dalla Corte Costituzionale conla sentenza n. 209 del 2022 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.13, comma 2, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertitodalla l. n. 214 del 2011, come modificato dalla l. n. 147 del 2013, nellaparte in cui richiedeva che l'abitazione principale fosse il luogo diresidenza anagrafica e dimora abituale non soltanto del possessore, maanche del suo nucleo familiare.La Corte ha dichiarato, consequenzialmente, l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in cui stabilisce: «perabitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e icomponenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedonoanagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intendel’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedeanagraficamente»; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019 e dell’art. 1,comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019,come successivamente modificato dall’art. 5-decies, comma 1, deldecreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materiaeconomica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili),convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215.È stato rilevato che tale disciplina determinava una irragionevoledisparità di trattamento tra coniugi (o persone unite civilmente) econviventi di fatto, poiché questi ultimi potevano beneficiare dell'esenzioneNumero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/2026per ciascun immobile nel quale il possessore avesse la propria residenza edimora abituale, mentre i primi ne erano esclusi ove i componenti dellafamiglia avessero stabilito la residenza in abitazioni diverse. La Corte hainoltre osservato che, nell'attuale contesto sociale ed economico, non èinfrequente che i coniugi, per ragioni lavorative o personali, vivanostabilmente in luoghi diversi pur mantenendo integra la comunionefamiliare; pertanto, una disciplina fiscale che penalizzi tale scelta si ponein contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 Cost.Per queste ragioni è stata dichiarata l'illegittimità delle norme innanziindicate che richiedevano la contestuale residenza e dimora abituale delnucleo familiare e di quelle che limitavano l'esenzione ad un solo immobilequando i componenti della famiglia risiedessero in abitazioni differenti, siaubicate in comuni diversi sia nello stesso comune.Ne consegue che, ai fini dell'esenzione IMU, assumono rilievoesclusivamente la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessoredell'immobile, considerate individualmente, e non la situazione abitativadegli altri componenti del nucleo familiare.Alla luce dei principi affermati dalla sentenza n. 209 del 2022, ilcontribuente che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nelproprio immobile ha diritto all'esenzione IMU per tale abitazione principaleanche se il coniuge risiede e dimora in un diverso immobile, e ciòindipendentemente dal fatto che questo sia ubicato nello stesso o indiverso comune, non potendo la condizione abitativa del coniugeprecludere il beneficio fiscale spettante al possessore che soddisfipersonalmente i requisiti di legge.Pertanto, nel caso che ci occupa, il ricorrente aveva diritto a goderedell’esenzione richiesta, risiedendo anagraficamente nell’immobile di suaproprietà.Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazionedella sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causaNumero registro generale 13341/2024Numero sezionale 5493/2026Numero di raccolta generale 25004/2026Data pubblicazione 04/09/2026può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso delcontribuente. In considerazione del consolidamento della giurisprudenza,successivo alla presentazione del ricorso, le spese sono compensate. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.Le spese sono compensate.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]