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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 ottobre 2024

Cassazione n. 28387/2024

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ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29199/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 550/2021 della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 16-4-2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzione amministrativa RG.29199/2021 C.C.16-10-2024 [OSCURATO:PERSONA]: -il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 550/2021 della Corte d’appello di Venezia è stato notificatoil 12-11-2021 al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti presso l’Avvocatura distrettuale di Venezia, all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], anziché all’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, come previsto dall’art. 11 r.d. 30-10- 1933 n. 1611; -il rilevato errore dà luogo a nullità della notifica, nella fattispecie non sanata, attesa la mancata costituzione in giudizio del Ministero; -trattandosi di nullità della notificazione, ne va disposta la rinnovazione in applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 6300/2023, Cass.19826/2018, Cass.

SEz.

U. 608/2015), ordina al ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte supre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29199/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 550/2021 della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 16-4-2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzione amministrativa RG.29199/2021 C.C.16-10-2024 [OSCURATO:PERSONA]: -il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 550/2021 della Corte d’appello di Venezia è stato notificatoil 12-11-2021 al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti presso l’Avvocatura distrettuale di Venezia, all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], anziché all’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, come previsto dall’art. 11 r.d. 30-10- 1933 n. 1611; -il rilevato errore dà luogo a nullità della notifica, nella fattispecie non sanata, attesa la mancata costituzione in giudizio del Ministero; -trattandosi di nullità della notificazione, ne va disposta la rinnovazione in applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 6300/2023, Cass.19826/2018, Cass. SEz. U. 608/2015), ordina al ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte supre