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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06300/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18821/2020 R.G. proposto da U.B.I.

FACTOR –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaSardegna, n. 50 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA, in per- sona del Direttore generale p.t., rappresentatae difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] zari, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente p.t.,rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.12;–controricorrente – e F.I.R.A. –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via E. de' Cavalieri, n. 11; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi L'Aquila n. 997/19, depositata il 10 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto ingiuntivo n. 182/07, emesso il 14 marzo 2007, il Tribu- nale di Avezzano intimò all'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 Avezzano-Sulmona il pagamento in favore dell'U.B.I.

Factor – Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA].,in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla Casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento della somma di Euro 725.805,29, oltre inte- ressi nellamisura prevista dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corri- spettivo per degenze r.a. ed in cogestione rese nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2003 ed il mese di dicembre 2004.

1.1. Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione l'Asl, la quale ec- cepì il proprio difetto di legittimazione passiva, la mancanza dei requisiti ne- cessari per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'infondatezza della domanda avanzata nel procedimento monitorio.

Si costituì l'UBI Factor, ed eccepì l'infondatezza dell'opposizione, propo- nendo in subordine domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Abruzzo e la F.I.R.A. –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la chiamata in causa, si costituirono queste ultime, ed ecce- pirono a loro volta il difetto di legittimazione passiva.

1.2. Con sentenza del 2 ottobre 2013, il Tribunale di Avezzano accolse parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, condannando la Asl al pagamento della somma di Euro 131.297,08, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per le sole prestazioni rese nei mesi di settembre 2003 e gennaio 2004, e dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Regione e della [OSCURATO:PERSONA].

2. L'impugnazione proposta dall'UBI Factorè stata rigettata dalla Corte d'appello di L'Aquila con sentenza del 10 giugno 2019.

Premesso che a sostegno della domanda erano stati fatti valere due con- tratti stipulati dall'[OSCURATO:SOCIETA] con l'Asl il 28 gennaio ed il 25 settembre 2003 e altri due contratti stipulati dalla medesima società con la Regione il 30 set- tembre 2004 ed il 14 marzo 2005, la Corte ha ritenuto che questi ultimi non risultassero vincolanti nei confronti della Regione e della [OSCURATO:PERSONA], incaricata dei pagamentidella Regione, non avendo i requisiti prescritti dall'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, non essendo stati stipulati secondo la procedura standardizzata prevista dalla delibera della Giunta regionale n. 753 del 30 agosto 2004, e risultando caducate le autorizzazioni eventualmente rilasciate in base alla normativa previgente, in quanto non rinnovatecon ap- posite autorizzazioni regionali.

Quanto ai primi due contratti, rilevato che gli stessi avevano durata an- nuale, ha escluso che potessero considerarsi tacitamente rinnovati, richia- mando il divieto previsto dall'art. 6, comma secondo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ritenuto applicabile anche ai contratti stipulati in data anteriore alla sua entrata in vigore, affermando pertanto l'inoperatività anche della de- libera n. 620 del 31 agosto 2005, intervenuta peraltro successivamente alla scadenza, e precisando comunque che tale delibera non poteva supplire alla forma scritta, richiesta anche per la rinnovazione dei contratti.

Ha confermato quindi la sussistenza del credito limitatamente all'importo delle fatture relative ai periodi indicati dalla sentenza di primo grado, preci- sando che sullo stesso erano dovuti gl'interessi in misura legale, non essendo il rapporto annoverabile nella categoria delle transazioni commerciali.

Ha dichiarato infine inammissibile, in quanto nuova, la domanda di rico- noscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata nella comparsa di costituzione depositata dall'opposta in primo grado.3.

Avverso la predetta sentenza l'UBI Factor ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria.

Hanno re- sistito con controricorsi l'Azienda sanitaria locale Avezzano-Sulmona-L'Aquila (risultante dall'accorpamento dell'Asl di Avezzano-Sulmona con l'Asl di L'A- quila), la Regione e la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha depositato anche una memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della notifica del ricorso, sollevata dalla difesa della Regione in relazione all'avvenuta effettua- zione della notifica presso la sua sede e presso quella dell'Avvocatura distret- tuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, come pre- visto dall'art. 11, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, previsto in via ordinaria dall'art. 30 dello statuto della Regione Abruzzo approvato con legge 22 luglio 1971, n. 480 (non modificato dall'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9, istitutiva dell'Avvocatura regionale), al pari dell'esercizio della fa- coltà accordata in via generale alle regioni dall'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, comportando l'applicabilità dell'intero regime processuale spe- ciale previsto dal r.d. n. 1611 del 1933, consente infatti di estendere anche alla controricorrente il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alle Amministrazioni dello Stato, secondo cui la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita presso l'Avvocatura distret- tuale dello Stato anziché presso quella generale, resta sanata, con effetto ex tunc, non solo dalla rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura ge- nerale, ma anche dalla costituzione in giudizio di quest'ultima in rappresen- tanza dell'ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

VI, 4/10/2013, n. 22767; Cass., Sez.

III, 27/04/2011, n. 9411; Cass., Sez.

I, 3/03/1999, n. 1774).

2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizioe la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, cen- surando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la operatività dei contratti stipulati il 28 gennaio ed il 25 settembre 2003, ha ritenuto non dovute le somme richieste a titolo di corrispettivo per le presta- zioni rese nel mese di dicembre 2003, compreso nel periodo di vigenza dei predetti contratti.

2.1. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione risolta dalla sentenza di primo grado, in ordine alla quale si è formato il giudicato interno, essendo rimasta la relativa statuizione incensurata in appello, con la conseguenzache la questione non è riproponibile in questa sede.

Nell'affermare che gli unici crediti sussistenti nei confronti dell'Asl erano quelli risultanti dalle fatture emesse il 31 dicembre 2003 ed il 28 febbraio 2004, relativea prestazioni rese nel periodo di vigenza dei contratti stipulati il 28 gennaio ed il 25 settembre 2003, la Corte territoriale si è limitata a richiamare un accertamento compiuto dalla sentenza di primo grado, che non aveva costituito oggetto d'impugnazione da parte dell'appellante: le censure proposte da quest'ultima riguardavano infatti esclusivamente la prosecuzione del rapporto dopo la scadenza dei predetti contratti, il riconoscimento dell'in- dennizzo per ingiustificato arricchimento, la legittimazione della Regione e della [OSCURATO:PERSONA] ela misura del tasso d'interess e , e non si estendevano ai crediti ritenuti sussistenti in primo grado, il cui accertamento non è stato contestato in sede di gravame, con la conseguenza che l'individuazione e la misura degli stessi non possono essere rimesse in discussione.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 1360 cod. civ., dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., del d.lgs. n. 502 del 1992, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nello escludere l'esistenza di un valido contratto per le prestazioni rese al di fuori dei periodi previsti dai contratti stipulati il 28 gennaio ed il 25 settembre 2003, la sentenza impugnata non ha considerato che essa ricorrente aveva operato legittimamente in regime di accreditamento transitorio ai sensi della legge n. 724 del 1994 e delle delibere della Giunta regionale nn. 180 e 1642del 1997, mentre il regime di accreditamento definitivo previsto dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 era divenuto operativo soltanto a seguito dell'en- trata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Aggiunge che, per le prestazioni assistenziali previste dal contratto del 28 gennaio 2003, regolar- mente autorizzate, essa ricorrente doveva considerarsi titolare di una vera e propria concessione, incompatibile con la previsione di un termine diefficacia, trattandosi di prestazioni di lungodegenza di rilievo sanitario garantite senza scadenza, nel rispetto dell'interesse assistenziale del paziente; per le presta- zioni in cogestione previste dal contratto del 25 settembre 2003, era stata invece prodotta la delibera n. 620 del 17 maggio 2005, con cui l'Asl aveva prorogato la durata del rapporto fino al 30 aprile 2005.

3.1. Il motivo è infondato.

Ai fini del rigetto della domanda di pagamento delle prestazioni rese in esecuzione dei contratti stipulati il 30 settembre 2004 ed il 14 marzo 2005, la sentenza impugnata ha infatti richiamato correttamente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ambito del Servizio sani- tario nazionale,il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento,previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e poi integrato dall'art. 6 della legge n. 724 del 1994, non ha modificato la natura del rapporto intercorrente tra la [OSCURATO:PERSONA] e le strut- ture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la con- seguenza che,in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di sin- goli e specifici rapporti contrattuali, non può essere posto a carico delle Re- gioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie,restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorchésorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell'art. 8, comma settimo, del citato decreto legislativo, che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma settimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti(cfr. Cass., Sez.

III, 19/11/2015, n. 23657; 25/01/2011, n. 1740; Cass., Sez.

I, 6/08/ 2014, n. 17711).Rilevato che i contratti stipulati dalla ricorrente con la Re- gione erano privi dei requisiti prescritti dall'art. 8-quinquiesdel d.lgs. n. 502 del 1992, in quanto posti in essere senza l'osservanza del complesso iteram- ministrativo previsto dagli artt. 8, 8-tere 8-quinquies d el predetto decreto e della procedura standardizzata introdotta dalla delibera della Giunta regionale n. 753 del 2004, la Corte territoriale ne ha escluso l'efficacia vincolante nei confronti della Regione e della [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che l'entrata in vigore della nuova disciplina aveva determinato la caducazione delle autorizzazioni pre- cedentemente rilasciate, se non rinnovate con appositi provvedimenti.

Non può condividersi l'obiezione sollevata in proposito dalla ricorrente, secondo cui le norme richiamate dalla sentenza impugnata non sono applica- bili alla fattispecie in esame, in quanto riguardanti il regime di accreditamento definitivo, divenuto efficace a partire dall'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (c.d. legge finanziaria 2007), e quindi inoperanti nel periodo di tran- sizione dal regime di convenzionamento previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 a quello dell'accreditamento istituzionale introdotto dagli artt. 8 e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992: in riferimento a tale periodo, disciplinato dall'art. 6, comma sesto, della legge n. 724 del 1994, laprosecuzione dell'at- tività da parte delle strutture precedentemente convenzionate, nei confronti delle quali l'art. 8, comma settimo,del d.lgs. n. 502 del 1992 aveva previsto la cessazione di tutti i rapporti a far data dal 30 giugno 1996, ha avuto infatti luogo in regime di accreditamento c.d. provvisorio, in ordine al quale questa Corte ha già avuto modo di confermare la perdurante operativitàdei principi cui s'ispira la disciplina del rapporto con le strutture private erogatrici di pre- stazioni sanitarie, vale a dire della necessità del concorso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivitàsanitaria con un espresso provvedimento di accredi- tamento e con un apposito accordo contrattuale(cfr. Cass., Sez. lav., 29/11/ 2018, n. 30917; 5/07/2018, n. 17588).

Com'è noto, il rilascio dell'autorizzazionepostula esclusivamente l'accer- tamento dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività, e risulta per- tanto insufficiente ai fini dell'inserimento della struttura nell'organizzazione del Servizio sanitario regionale, che ha luogo per effetto dell'accreditamento e richiede anche la stipulazione dell'accordo contrattuale, con cui la struttura si obbliga al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione dell'even- tuale regressione tariffaria e dei limiti alla quantità delle prestazioni erogabili, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio, mentre l'ente pubblico assume l'obbligo di pagare i corrispettividovuti in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate, secondo le modalità ed i tempi indicati.

Nel disciplinare la fase transitoria, l'art. 6, comma sesto, della legge n. 724 del 1994 ha escluso la necessità di un espresso provvedi- mento di accreditamento, ma solo nei confronti dei soggetti già convenzionati e di quelli eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indi- retta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992, confermandolainvece per le strutture all'epoca non ancora conven- zionate; esso ha inoltre ribadito la necessità dell'autorizzazione e del con- tratto, disponendo che tutti i predetti soggetti, siano essi omeno convenzio- nati, debbono essere in possesso dei requisiti minimi prescritti per l'esercizio dell'attività sanitaria e debbono accettare il sistema della remunerazione a prestazionesulla base delle tariffe.

Alla stregua di tale disciplin a, è stato af- fermato che la prosecuzione dell'attività di erogazione di prestazioni sanitarie da parte dei soggetti già titolari di convenzione con il Servizio sanitario na- zionale si articola su due aspetti fondamentali, costituiti rispettivamente dal riconoscimento ex legedell'accreditamento e dalla sottoposizione dei mede- simi soggetti al regime di remunerazione secondo le modalità tariffarie adot- tate dalle regioni, con conseguente cessazione degli accordi fino allora vi- genti: sotto il primo aspetto,la norma in esame ha inteso garantire la conti- nuità con il precedente regime di natura concessorio-amministrativa, con la sola particolaritàche nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni ex lege di servizio pubblico, la cui disciplina è dettata in via generale dalla legge, sia pure con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali e con la con- ferma dei poteri di programmazione, di vigilanza e di controllo spettanti alle Regioni(cfr. Cass., Sez.

Un., 8/07/2005, n. 14335); sotto il secondo aspetto, la prosecuzione dell'attività è invece condizionata all'esercizio dei poteri delle regioni, che ineriscono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni, ma anche alla valutazione del fabbisogno dell'utenza, valutazione correlata all'impossibilità che le stesse siano fornite direttamente dalle strut- ture pubbliche (cfr. Cass.,Sez.

Un., 14/01/2015, n. 473).

Resta in ogni caso demandata ai provvedimenti della regione, da recepirsi nei singoli contratti stipulati con le Asl, la disciplina delle modalità di erogazionedelle prestazioni, riguardanti tanto i limiti quantitatividelle stesse, quanto i livelli tariffari e le modalità di pagamento dei corrispettivi fatturati, che vanno determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sani- taria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità del pagamento di compensi sulla base degli accordi risultanti dall'originaria convenzione, ormai irrimediabilmente caducata, ai sensi dell'art. 8, comma settimo, del d.lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cass.,Sez.

I, 06/08/2014, n. 17711).

Il rilievo centrale in tal modo attribuito al contratto, quale elemento co- stitutivo della fattispecie, anche nel caso di prosecuzione dell'attività svolta sulla base di una precedente convenzione, nonché quale momento essenziale di collegamento tra la programmazione amministrativa e finanziaria della re- gione e la disciplina del singolo rapporto concessorio tra l'Asl e la struttura sanitaria, consente di escludere la fondatezza della tesi sostenuta dalla ricor- rente, secondo cui, ai fini del pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate in epoca successiva alla scadenza dei contratti stipulati il 28 gennaio ed il 25 settembre 2003, doveva considerarsi sufficiente l'accreditamento provvisorio riconosciutole dalla Giunta regionale con delibera n. 180 del 1997 e confermato con delibera n. 1642 del 1997: tali provvedimenti non risulta- vano infatti sufficienti ai fini della costituzione del rapporto contrattuale, per la quale era necessaria anche la stipulazione dell'accordo, nelle forme e con i contenuti prescritti dalla normativa statale e regionale all'epoca vigente, ed in particolare con il rispetto della procedura introdotta dalla delibera della Giunta regionale n. 753 del 2004, anteriore alla stipulazione dei contratti sot- toscritti il 30 settembre 2004 ed il 14 marzo 2005, la cui inosservanza ha correttamente indotto la Corte territoriale a disconoscere l'efficacia vincolante di tali contratti.

L'intervenuta scadenza dei precedenti accordi contrattuali consente poi di escludere la fondatezza dell'ulteriore assunto secondo cui le prestazioni di ricovero in r.a. già previste dal contratto stipulato il 28 gennaio 2003, in quanto preventivamente autorizzate dall'Unità di [OSCURATO:PERSONA]- trica dell'Asl, avrebbero dovuto essere comunque remunerate, dovendosi considerare garantite senza scadenza, nel rispetto dell'interesse assistenziale del paziente: la necessaria salvaguardia del diritto di quest'ultimo alla salute ed all'assistenza non escludevainfatti la possibilità di una modificazione delle modalità di erogazione della prestazione e dei termini economici del rapporto, sulla base di una rinnovata valutazione correlata non soltanto ai mutamenti eventualmente intervenuti nelle condizioni del paziente, ma anche al fabbi- sogno generale di assistenza ed alle disponibilità finanziarieassicurate dalla Regione; nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che le pre- dette prestazioni fossero state già autorizzate, configurandosi l'autorizzazione non già come atto costitutivo del rapporto contrattuale, ma come atto esecu- tivo dello stesso, volto ad individuare il soggetto avente diritto alla presta- zione sanitaria e le modalità di erogazione della stessa da parte della struttura incaricata.

Quanto poi all'invocata delibera n. 620 del 2005, con cui l'Asl di- spose la proroga del contratto stipulato il 25 settembre 2003, correttamente la sentenza impugnata ne ha escluso l'efficacia, in quanto approvata in data successiva alla scadenza dei contratti, e comunque non seguita dalla stipula- zione di un contratto in forma scritta: come più volte ribadito dalla giurispru- denza di legittimità in tema di contratti della [OSCURATO:PERSONA], l'os- servanza di tale requisito, prescritto a pena di nullità, è infatti necessaria anche in caso di rinnovo o proroga del contratto originario, non essendo la volontà dell'Amministrazione desumibile né per implicito da atti o fatti inerenti all'esecuzione del rapporto (cfr. Cass., Sez.

I, 27/07/2004, n. 14099; 12/05/ 1995, n. 5179), né da deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'ente, che rivestono una portata meramente interna, quali atti preparatori della suc- cessiva manifestazione della volontà negoziale (cfr. Cass., Sez.

I, 14/02/ 2019, n. 4509; 28/05/2018, n. 13301; Cass., Sez.

III, 8/01/2005, n. 258).

4. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 167, 183, 345 e 645, secondo comma, cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impu- gnata per aver dichiarato inammissibile la domanda d'indennizzo perl'ingiu- stificato arricchimento proposta in via subordinata, senza tenere conto della connessione esistente con quella originariamente proposta e della sua atti- nenza alla medesima vicenda dedotta in giudizio.

4.1. Il motivo è fondato.

Nell'escludere l'ammissibilità della domanda d'indennizzo, la sentenza impugnata ha infatti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legitti- mità, secondo cui, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a se- guito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte va- lere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (cfr. Cass., Sez.

III, 10/03/2021, n. 6579; Cass., Sez.

II, 25/02/2019, n. 5415; Cass., Sez.

I, 22/06/2018, n. 16564).Tale principio, avente una portata non circo- scritta all'azione di cui all'art. 2041 cod. civ., ma riferibile a qualsiasi domanda diversa da quella avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, trovava giu- stificazione, per quanto riguarda la domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento,nella sottolineatura della diversità strutturalee tipologica del la stessa rispetto a quella di adempimento contrattuale: si osservava infatti che tali azioni, attinenti entrambe a diritti eterodeterminati, si differenziano sia per il petitum, costituito nel primo caso dal pagamento del corrispettivo pat- tuito e nel secondo dal riconoscimento di un indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale subìta dall'impoverito, che per la causa petendi, identificata ri- spettivamente nel fatto costitutivo dell'obbligazione e nell'ingiustificata locu- pletazione di una delle parti a detrimento dell'altra(cfr. Cass., Sez.

Un., 27/ 12/2010, n. 26128; Cass., Sez.

II, 4/07/2018, n. 17482); in virtù di tale diversità, si riteneva d'altronde, in linea più generale, che nel giudizio ordi- nario di cognizione instaurato mediante la proposizione della domanda di adempimento contrattuale quella d'indennizzo per l'ingiustificato arricchi- mentorivestisse carattere di novità, e se ne escludeva pertanto la proponibi- lità, a fronte di una condotta difensivadel convenuto articolatasi nella mera proposizione di eccezioni (cfr. Cass., Sez.

I, 19/10/2016, n. 21190; 2/08/ 2007, n. 17007; Cass., Sez.

III, 15/04/2010, n. 9042).

Il predetto indirizzo, costantemente ribadito fino ad epoca piuttosto re- cente, ha costituito peraltro oggetto di rimeditazione, a seguito di una nota pronuncia delle Sezioni Unite,con cui , a modifica di un orientamento anch e esso consolidato, è stata riconosciuta la possibilità di modificare, nella me- moria di cui all'art. 183 cod. proc. civ., la domanda originariamente proposta ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. in quella di accertamento dell'avvenuta pro- duzione dell'effetto traslativo, affermandosi che la modificazione della do- manda consentita dall'art. 183 cit. può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitume causa petendi ), purché la do- manda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale de- dotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass., Sez.

Un., 15/06/2015, n. 12310; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez.

III, 14/02/2019, n. 4322; Cass., Sez.

VI, 25/ 05/2018, n. 13091).

A sostegno di tale conclusione, sono state addotte una pluralità di ragioni, sinteticamente individuabili a)nella disciplina dell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., non recante un esplicito divieto di domande nuove, paragonabile a quello previsto dall'art. 345 cod. proc. civ. per il giu- dizio d'appello, b)nel tenore letterale dell'art. 189 cod. proc. civ., che in caso di rimessione della causa al collegio pone a carico del giudice il dovere d'invi- tare le parti a precisare le conclusioni «nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183», c)nell'essenza delle modificazioni con- sentite dall'art. 183, ravvisabile non già nel fatto che esse non possono inci- dere sugli elementi identificativi della domanda originaria, ma nel fatto che le domande modificate si sostituiscono a quest'ultima, ponendosi in rapporto di alternatività rispetto ad essa, d)nella conseguente, implicita rinuncia alla do- manda originaria, ritenuta non più corrispondente agl'interessi delle parti, in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Tali considerazioni sono state in seguito estese anche al caso della domanda d'indennizzo per l'ingiu- stificato arricchimento proposta a modifica di un'originaria domanda di adem- pimento contrattuale, essendosi rilevato che le due domande si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale, attengono al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale, e sono legate da un rapporto di connessione per incompatibilità non solo logica, ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell'a- zione di arricchimento (cfr. Cass., Sez.

Un., 13/09/2018, n. 22404; negli stessi termini, successivamente, Cass., Sez.

III, 9/02/2021, n. 3127; 3/12/ 2020, n. 27620).Il principio secondo cui la modificazione consentita dall'art.183 cod. proc. civ. può riguardare entrambi gli elementi identificativi della domanda è stato ritenuto infine applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in riferimento al quale si è affermato che il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestiva- mente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a pro- porre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale do- manda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, at- tenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia pro- cessuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi riconoscere all'op- posto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'at- tore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

I, 24/ 03/2022, n. 9633).

La ritenuta ammissibilità di una modificazione della domanda originaria, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente di concludere che in tale giudizio, al pari di quanto accade in quello ordinario instaurato mediante la proposizione della domanda di adempimento contrattuale, il con- venuto, in qualitàdi attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, introducendo una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, e ciò indipendentemente dall'atteggiamento di- fensivo assunto dal convenuto, il quale si sia limitato a resistere mediante eccezioni, astenendosi dal proporre domande riconvenzionali.

5. Con il quarto motivo,la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., dell'art. 1360 cod. civ., dell'art. 1, comma decimo del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, dell'art. 13 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 1, comma centottantesimo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, osservando che, nell'escludere la legittimazione passiva della Regione e della [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non ha considerato che quest'ultima era tenuta al paga- mento delle prestazioni rese dalle case di cura accreditate, ai sensi della de- libera della Giunta regionale n. 775 del 2003, mentre la prima era tenuta al pagamento in virtù del piano di rientro sottoscritto con il Ministero dell'eco- nomia e delle finanze, nonché a titolo d'ingiustificato arricchimento per le utilità tratte dalle prestazioni ricevute.

5.1. Il motivo è infondato.

In tema di pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate da strutture private in regime di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 1, comma de- cimo, del d.l. n. 324del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 423 del 1993 (a norma del quale «nei rapporti con le farmacie, con i medici spe- cialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di man- cato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore ina- dempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anzi- ché l'unità sanitaria locale territorialmente competente»), si applica sia alle prestazioni autorizzate dalle unità sanitarie locali nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n.502 del 1992 che a quelle autorizzate dalle mede- sime usl successivamentealla loro costituzione in aziende sanitarie locali(cfr. Cass., Sez.

VI, 13/02/2020, n. 3676; Cass., Sez.

III, 5/07/2018, n. 17587; Cass., Sez.

I, 23/12/2016, n. 26959).

Nell'ambito della Regione Abruzzo, l'individuazione del soggetto incari- cato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, che ha modificato l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma primo, lett. a) e b) , della legge regional e 1 ° ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9della legge regionale 26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma quinto, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 ), disponendo che i pagamenti delle Asl debbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (comma primo), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio regionale e di idonee strut- ture tecnico-organizzative(comma secondo), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche,è demandato alla [OSCURATO:PERSONA] (comma terzo), dichiarata responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regio- nale assegnate per competenza alle singole Asl, ed in particolare della ge- stione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (comma quarto).Tale disposizione, ritenuta da una recente pronuncia di que- sta Corte idonea a giustificare l'imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di provve- dere ai pagamenti di competenza delle asl (cfr. Cass., Sez.

III, 21/11/2022, n. 34155), è entrata peraltro in vigore soltanto il 1° giugno 2004, e non è quindi applicabile al periodo precedente, cui si riferiscono i corrispettivi delle prestazioni per le quali la sentenza impugnata ha confermato l'obbligo dell'Asl di provvedere alpagamento.

In riferimento al predetto periodo, trova invece applicazione il testo originario delmedesimo art. 38, il quale non disponeva la confluenza in un unico soggetto delle obbligazioni facenti capo alle asl e dei flussi finanziari destinati all'effettuazione dei pagamenti, ma si limitava a di- sciplinare lo svolgimento del servizio di tesoreria delle singole Asl, preveden- done l'affidamento ad uno o più istituti di credito, e stabilendo che, in caso di affidamento a più istituti, la convenzione dovesseindividuare la banca capo- fila, responsabile nei confronti dell'azienda e della Sezione di Tesoreria pro- vinciale dello Stato di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla con- venzione.Né può ritenersi che la disciplina introdotta dall'art. 112 della legge regionale n. 15 del 2004 sia stata preceduta, a livello di normazione secon- daria, dalla delibera della Giunta regionale n. 775 del 2003, la cui idoneità a concentrare nella [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di provvedere ai pagamenti di competenza delle asl, conformemente a quanto disposto dall'art. 1 del d.l. n. 324 del 1993, è rimasta nella specie indimostrata, non essendone stato riprodotto neppure parzialmente il testo a corredo delle censure, e non essendo stato neppure precisato se tale atto sia stato prodotto nel giudizio di merito.

Quanto poi alla posizione della Regione, si osserva innanzitutto che, nello ambito della disciplina del sistema sanitario regionale, dettata dalla citata legge regionale n. 146 del 1996, la stessa risulta priva di competenze opera- tive e decisionali, idonee a consentirle d'instaurare rapporti diretti con le strutture private operanti in regime di convenzionamento o accreditamento, spettando tali competenze alle asl, ai sensi dell'art. 4, e restando riservate alla Regione esclusivamente le funzioni di governo e di controllo, ai sensi degli artt. 2 e

3. Tale regime di estraneità alla concreta gestione dei rapporti con gli operatori privati non è venuto meno neppure per effetto dell'art. 1, comma centottantesimo, della legge n. 311 del 2004, il quale non ha attribuito alle regioni alcun potere operativo, ma si è limitato a prevedere che, in presenza di disavanzi di gestione delle asl o d'inadempimento degli obblighi di pro- grammazione, monitoraggio e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni, le stesse debbano procederead una ricognizione delle cause edelaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualifica- zione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, nonché stipulare un apposito accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equi- librio economico, subordinando alla sottoscrizione di tale accordo e alla veri- fica dell'effettiva attuazione del programma l'attribuzione di maggior i finan- ziamenti.

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo confermato la parziale fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, ha escluso l'obbligo della Regione e della [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al pagamento degl'importi dovuti dall'Aslper le prestazioni erogate in esecu- zione dei contratti ritenuti validi.

Per quelle rese in esecuzione dei contratti nulli, la questione è rimasta invece assorbita dalla dichiarazione d'inammissi- bilità della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per ingiustificato arric- chimento, sicché deve escludersene la riproponibilità in questa sede, ferma restando la possibilità di sollevarla nuovamente nel giudizio di rinvio (cfr. Cass., Sez.

I, 16/06/2022, n. 19442; Cass., Sez.

V, 5/11/2014, n. 23558; Cass., Sez.

III, 1/03/2007, n. 4804).

6. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 e degli artt. 1326 e 1360 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso l'applicabilità del tasso d'interesse previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, in contrasto con la natura commerciale dei contratti stipulaticon l'Asl, testimoniata dall'espresso richiamo del pre- detto decreto.6.1.

Il motivo è fondato.

In tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private in favore degli assistiti dal [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha infatti avuto modo di affermare ripetutamente che il contratto concluso tra la struttura e l'ente pubblico competente, con cui quest'ultimo abbia assunto l'obbligo di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura rese in regime di accreditamento, è riconducibile alla nozione di transa- zione commerciale risultante dall'art. 2, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, e comporta pertanto, in caso di ritardo nell'adempimento, l'ob- bligo di corrispondere gl'interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 medesimo decreto (cfr. Cass., Sez.

III, 2/07/2019, n. 17665; 11/10/2016, n. 20391; 14/07/2016, n. 14349).

Non può condividersi, in contrario, il richiamo della sentenza impugnata al diverso orientamento sviluppatosi in riferimento ai crediti dei farmacisti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Asl, essendo stato chiarito che, a differenza di quelli in esame, questi ultimi non trovano fondamento in una transazione commerciale, ma in un'attività di natura pubblicistica, svolta in esecuzione del rapporto conces- sorio con il [OSCURATO:PERSONA], e intesa a realizzare l'interesse col- lettivo alla tutela della salute, nell'esercizio della quale il farmacista opera come componente del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non è qualificabile come imprenditore o come soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. c), del d.lgs. n. 231 del 2002 (cfr. Cass., Sez.

Un.,20/11/2020, n. 26496; Cass., Sez.

III, 10/04/2019, n. 9991).

7. La sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18821/2020 R.G. proposto da U.B.I. FACTOR –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaSardegna, n. 50 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA, in per- sona del Direttore generale p.t., rappresentatae difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] zari, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente p.t.,rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.12;–controricorrente – e F.I.R.A. –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via E. de' Cavalieri, n. 11; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi L'Aquila n. 997/19, depositata il 10 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo n. 182/07, emesso il 14 marzo 2007, il Tribu- nale di Avezzano intimò all'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 Avezzano-Sulmona il pagamento in favore dell'U.B.I. Factor – Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA].,in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla Casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento della somma di Euro 725.805,29, oltre inte- ressi nellamisura prevista dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corri- spettivo per degenze r.a. ed in cogestione rese nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2003 ed il mese di dicembre 2004. 1.1. Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione l'Asl, la quale ec- cepì il proprio difetto di legittimazione passiva, la mancanza dei requisiti ne- cessari per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'infondatezza della domanda avanzata nel procedimento monitorio. Si costituì l'UBI Factor, ed eccepì l'infondatezza dell'opposizione, propo- nendo in subordine domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Abruzzo e la F.I.R.A. –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la chiamata in causa, si costituirono queste ultime, ed ecce- pirono a loro volta il difetto di legittimazione passiva. 1.2. Con sentenza del 2 ottobre 2013, il Tribunale di Avezzano accolse parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, condannando la Asl al pagamento della somma di Euro 131.297,08, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per le sole prestazioni rese nei mesi di settembre 2003 e gennaio 2004, e dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Regione e della [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'impugnazione proposta dall'UBI Factorè stata rigettata dalla Corte d'appello di L'Aquila con sentenza del 10 giugno 2019. Premesso che a sostegno della domanda erano stati fatti valere due con- tratti stipulati dall'[OSCURATO:SOCIETA] con l'Asl il 28 gennaio ed il 25 settembre 2003 e altri due contratti stipulati dalla medesima società con la Regione il 30 set- tembre 2004 ed il 14 marzo 2005, la Corte ha ritenuto che questi ultimi non risultassero vincolanti nei confronti della Regione e della [OSCURATO:PERSONA], incaricata dei pagamentidella Regione, non avendo i requisiti prescritti dall'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, non essendo stati stipulati secondo la procedura standardizzata prevista dalla delibera della Giunta regionale n. 753 del 30 agosto 2004, e risultando caducate le autorizzazioni eventualmente rilasciate in base alla normativa previgente, in quanto non rinnovatecon ap- posite autorizzazioni regionali. Quanto ai primi due contratti, rilevato che gli stessi avevano durata an- nuale, ha escluso che potessero considerarsi tacitamente rinnovati, richia- mando il divieto previsto dall'art. 6, comma secondo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ritenuto applicabile anche ai contratti stipulati in data anteriore alla sua entrata in vigore, affermando pertanto l'inoperatività anche della de- libera n. 620 del 31 agosto 2005, intervenuta peraltro successivamente alla scadenza, e precisando comunque che tale delibera non poteva supplire alla forma scritta, richiesta anche per la rinnovazione dei contratti. Ha confermato quindi la sussistenza del credito limitatamente all'importo delle fatture relative ai periodi indicati dalla sentenza di primo grado, preci- sando che sullo stesso erano dovuti gl'interessi in misura legale, non essendo il rapporto annoverabile nella categoria delle transazioni commerciali. Ha dichiarato infine inammissibile, in quanto nuova, la domanda di rico- noscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata nella comparsa di costituzione depositata dall'opposta in primo grado.3. Avverso la predetta sentenza l'UBI Factor ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Hanno re- sistito con controricorsi l'Azienda sanitaria locale Avezzano-Sulmona-L'Aquila (risultante dall'accorpamento dell'Asl di Avezzano-Sulmona con l'Asl di L'A- quila), la Regione e la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha depositato anche una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della notifica del ricorso, sollevata dalla difesa della Regione in relazione all'avvenuta effettua- zione della notifica presso la sua sede e presso quella dell'Avvocatura distret- tuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, come pre- visto dall'art. 11, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. Il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, previsto in via ordinaria dall'art. 30 dello statuto della Regione Abruzzo approvato con legge 22 luglio 1971, n. 480 (non modificato dall'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9, istitutiva dell'Avvocatura regionale), al pari dell'esercizio della fa- coltà accordata in via generale alle regioni dall'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, comportando l'applicabilità dell'intero regime processuale spe- ciale previsto dal r.d. n. 1611 del 1933, consente infatti di estendere anche alla controricorrente il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alle Amministrazioni dello Stato, secondo cui la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita presso l'Avvocatura distret- tuale dello Stato anziché presso quella generale, resta sanata, con effetto ex tunc, non solo dalla rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura ge- nerale, ma anche dalla costituzione in giudizio di quest'ultima in rappresen- tanza dell'ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI, 4/10/2013, n. 22767; Cass., Sez. III, 27/04/2011, n. 9411; Cass., Sez. I, 3/03/1999, n. 1774). 2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizioe la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, cen- surando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la operatività dei contratti stipulati il 28 gennaio ed il 25 settembre 2003, ha ritenuto non dovute le somme richieste a titolo di corrispettivo per le presta- zioni rese nel mese di dicembre 2003, compreso nel periodo di vigenza dei predetti contratti. 2.1. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione risolta dalla sentenza di primo grado, in ordine alla quale si è formato il giudicato interno, essendo rimasta la relativa statuizione incensurata in appello, con la conseguenzache la questione non è riproponibile in questa sede. Nell'affermare che gli unici crediti sussistenti nei confronti dell'Asl erano quelli risultanti dalle fatture emesse il 31 dicembre 2003 ed il 28 febbraio 2004, relativea prestazioni rese nel periodo di vigenza dei contratti stipulati il 28 gennaio ed il 25 settembre 2003, la Corte territoriale si è limitata a richiamare un accertamento compiuto dalla sentenza di primo grado, che non aveva costituito oggetto d'impugnazione da parte dell'appellante: le censure proposte da quest'ultima riguardavano infatti esclusivamente la prosecuzione del rapporto dopo la scadenza dei predetti contratti, il riconoscimento dell'in- dennizzo per ingiustificato arricchimento, la legittimazione della Regione e della [OSCURATO:PERSONA] ela misura del tasso d'interess e , e non si estendevano ai crediti ritenuti sussistenti in primo grado, il cui accertamento non è stato contestato in sede di gravame, con la conseguenza che l'individuazione e la misura degli stessi non possono essere rimesse in discussione. 3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 1360 cod. civ., dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., del d.lgs. n. 502 del 1992, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nello escludere l'esistenza di un valido contratto per le prestazioni rese al di fuori dei periodi previsti dai contratti stipulati il 28 gennaio ed il 25 settembre 2003, la sentenza impugnata non ha considerato che essa ricorrente aveva operato legittimamente in regime di accreditamento transitorio ai sensi della legge n. 724 del 1994 e delle delibere della Giunta regionale nn. 180 e 1642del 1997, mentre il regime di accreditamento definitivo previsto dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 era divenuto operativo soltanto a seguito dell'en- trata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Aggiunge che, per le prestazioni assistenziali previste dal contratto del 28 gennaio 2003, regolar- mente autorizzate, essa ricorrente doveva considerarsi titolare di una vera e propria concessione, incompatibile con la previsione di un termine diefficacia, trattandosi di prestazioni di lungodegenza di rilievo sanitario garantite senza scadenza, nel rispetto dell'interesse assistenziale del paziente; per le presta- zioni in cogestione previste dal contratto del 25 settembre 2003, era stata invece prodotta la delibera n. 620 del 17 maggio 2005, con cui l'Asl aveva prorogato la durata del rapporto fino al 30 aprile 2005. 3.1. Il motivo è infondato. Ai fini del rigetto della domanda di pagamento delle prestazioni rese in esecuzione dei contratti stipulati il 30 settembre 2004 ed il 14 marzo 2005, la sentenza impugnata ha infatti richiamato correttamente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ambito del Servizio sani- tario nazionale,il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento,previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e poi integrato dall'art. 6 della legge n. 724 del 1994, non ha modificato la natura del rapporto intercorrente tra la [OSCURATO:PERSONA] e le strut- ture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la con- seguenza che,in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di sin- goli e specifici rapporti contrattuali, non può essere posto a carico delle Re- gioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie,restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorchésorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell'art. 8, comma settimo, del citato decreto legislativo, che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma settimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti(cfr. Cass., Sez. III, 19/11/2015, n. 23657; 25/01/2011, n. 1740; Cass., Sez. I, 6/08/ 2014, n. 17711).Rilevato che i contratti stipulati dalla ricorrente con la Re- gione erano privi dei requisiti prescritti dall'art. 8-quinquiesdel d.lgs. n. 502 del 1992, in quanto posti in essere senza l'osservanza del complesso iteram- ministrativo previsto dagli artt. 8, 8-tere 8-quinquies d el predetto decreto e della procedura standardizzata introdotta dalla delibera della Giunta regionale n. 753 del 2004, la Corte territoriale ne ha escluso l'efficacia vincolante nei confronti della Regione e della [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che l'entrata in vigore della nuova disciplina aveva determinato la caducazione delle autorizzazioni pre- cedentemente rilasciate, se non rinnovate con appositi provvedimenti. Non può condividersi l'obiezione sollevata in proposito dalla ricorrente, secondo cui le norme richiamate dalla sentenza impugnata non sono applica- bili alla fattispecie in esame, in quanto riguardanti il regime di accreditamento definitivo, divenuto efficace a partire dall'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (c.d. legge finanziaria 2007), e quindi inoperanti nel periodo di tran- sizione dal regime di convenzionamento previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 a quello dell'accreditamento istituzionale introdotto dagli artt. 8 e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992: in riferimento a tale periodo, disciplinato dall'art. 6, comma sesto, della legge n. 724 del 1994, laprosecuzione dell'at- tività da parte delle strutture precedentemente convenzionate, nei confronti delle quali l'art. 8, comma settimo,del d.lgs. n. 502 del 1992 aveva previsto la cessazione di tutti i rapporti a far data dal 30 giugno 1996, ha avuto infatti luogo in regime di accreditamento c.d. provvisorio, in ordine al quale questa Corte ha già avuto modo di confermare la perdurante operativitàdei principi cui s'ispira la disciplina del rapporto con le strutture private erogatrici di pre- stazioni sanitarie, vale a dire della necessità del concorso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivitàsanitaria con un espresso provvedimento di accredi- tamento e con un apposito accordo contrattuale(cfr. Cass., Sez. lav., 29/11/ 2018, n. 30917; 5/07/2018, n. 17588). Com'è noto, il rilascio dell'autorizzazionepostula esclusivamente l'accer- tamento dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività, e risulta per- tanto insufficiente ai fini dell'inserimento della struttura nell'organizzazione del Servizio sanitario regionale, che ha luogo per effetto dell'accreditamento e richiede anche la stipulazione dell'accordo contrattuale, con cui la struttura si obbliga al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione dell'even- tuale regressione tariffaria e dei limiti alla quantità delle prestazioni erogabili, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio, mentre l'ente pubblico assume l'obbligo di pagare i corrispettividovuti in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate, secondo le modalità ed i tempi indicati. Nel disciplinare la fase transitoria, l'art. 6, comma sesto, della legge n. 724 del 1994 ha escluso la necessità di un espresso provvedi- mento di accreditamento, ma solo nei confronti dei soggetti già convenzionati e di quelli eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indi- retta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992, confermandolainvece per le strutture all'epoca non ancora conven- zionate; esso ha inoltre ribadito la necessità dell'autorizzazione e del con- tratto, disponendo che tutti i predetti soggetti, siano essi omeno convenzio- nati, debbono essere in possesso dei requisiti minimi prescritti per l'esercizio dell'attività sanitaria e debbono accettare il sistema della remunerazione a prestazionesulla base delle tariffe. Alla stregua di tale disciplin a, è stato af- fermato che la prosecuzione dell'attività di erogazione di prestazioni sanitarie da parte dei soggetti già titolari di convenzione con il Servizio sanitario na- zionale si articola su due aspetti fondamentali, costituiti rispettivamente dal riconoscimento ex legedell'accreditamento e dalla sottoposizione dei mede- simi soggetti al regime di remunerazione secondo le modalità tariffarie adot- tate dalle regioni, con conseguente cessazione degli accordi fino allora vi- genti: sotto il primo aspetto,la norma in esame ha inteso garantire la conti- nuità con il precedente regime di natura concessorio-amministrativa, con la sola particolaritàche nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni ex lege di servizio pubblico, la cui disciplina è dettata in via generale dalla legge, sia pure con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali e con la con- ferma dei poteri di programmazione, di vigilanza e di controllo spettanti alle Regioni(cfr. Cass., Sez. Un., 8/07/2005, n. 14335); sotto il secondo aspetto, la prosecuzione dell'attività è invece condizionata all'esercizio dei poteri delle regioni, che ineriscono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni, ma anche alla valutazione del fabbisogno dell'utenza, valutazione correlata all'impossibilità che le stesse siano fornite direttamente dalle strut- ture pubbliche (cfr. Cass.,Sez. Un., 14/01/2015, n. 473). Resta in ogni caso demandata ai provvedimenti della regione, da recepirsi nei singoli contratti stipulati con le Asl, la disciplina delle modalità di erogazionedelle prestazioni, riguardanti tanto i limiti quantitatividelle stesse, quanto i livelli tariffari e le modalità di pagamento dei corrispettivi fatturati, che vanno determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sani- taria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità del pagamento di compensi sulla base degli accordi risultanti dall'originaria convenzione, ormai irrimediabilmente caducata, ai sensi dell'art. 8, comma settimo, del d.lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cass.,Sez. I, 06/08/2014, n. 17711). Il rilievo centrale in tal modo attribuito al contratto, quale elemento co- stitutivo della fattispecie, anche nel caso di prosecuzione dell'attività svolta sulla base di una precedente convenzione, nonché quale momento essenziale di collegamento tra la programmazione amministrativa e finanziaria della re- gione e la disciplina del singolo rapporto concessorio tra l'Asl e la struttura sanitaria, consente di escludere la fondatezza della tesi sostenuta dalla ricor- rente, secondo cui, ai fini del pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate in epoca successiva alla scadenza dei contratti stipulati il 28 gennaio ed il 25 settembre 2003, doveva considerarsi sufficiente l'accreditamento provvisorio riconosciutole dalla Giunta regionale con delibera n. 180 del 1997 e confermato con delibera n. 1642 del 1997: tali provvedimenti non risulta- vano infatti sufficienti ai fini della costituzione del rapporto contrattuale, per la quale era necessaria anche la stipulazione dell'accordo, nelle forme e con i contenuti prescritti dalla normativa statale e regionale all'epoca vigente, ed in particolare con il rispetto della procedura introdotta dalla delibera della Giunta regionale n. 753 del 2004, anteriore alla stipulazione dei contratti sot- toscritti il 30 settembre 2004 ed il 14 marzo 2005, la cui inosservanza ha correttamente indotto la Corte territoriale a disconoscere l'efficacia vincolante di tali contratti. L'intervenuta scadenza dei precedenti accordi contrattuali consente poi di escludere la fondatezza dell'ulteriore assunto secondo cui le prestazioni di ricovero in r.a. già previste dal contratto stipulato il 28 gennaio 2003, in quanto preventivamente autorizzate dall'Unità di [OSCURATO:PERSONA]- trica dell'Asl, avrebbero dovuto essere comunque remunerate, dovendosi considerare garantite senza scadenza, nel rispetto dell'interesse assistenziale del paziente: la necessaria salvaguardia del diritto di quest'ultimo alla salute ed all'assistenza non escludevainfatti la possibilità di una modificazione delle modalità di erogazione della prestazione e dei termini economici del rapporto, sulla base di una rinnovata valutazione correlata non soltanto ai mutamenti eventualmente intervenuti nelle condizioni del paziente, ma anche al fabbi- sogno generale di assistenza ed alle disponibilità finanziarieassicurate dalla Regione; nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che le pre- dette prestazioni fossero state già autorizzate, configurandosi l'autorizzazione non già come atto costitutivo del rapporto contrattuale, ma come atto esecu- tivo dello stesso, volto ad individuare il soggetto avente diritto alla presta- zione sanitaria e le modalità di erogazione della stessa da parte della struttura incaricata. Quanto poi all'invocata delibera n. 620 del 2005, con cui l'Asl di- spose la proroga del contratto stipulato il 25 settembre 2003, correttamente la sentenza impugnata ne ha escluso l'efficacia, in quanto approvata in data successiva alla scadenza dei contratti, e comunque non seguita dalla stipula- zione di un contratto in forma scritta: come più volte ribadito dalla giurispru- denza di legittimità in tema di contratti della [OSCURATO:PERSONA], l'os- servanza di tale requisito, prescritto a pena di nullità, è infatti necessaria anche in caso di rinnovo o proroga del contratto originario, non essendo la volontà dell'Amministrazione desumibile né per implicito da atti o fatti inerenti all'esecuzione del rapporto (cfr. Cass., Sez. I, 27/07/2004, n. 14099; 12/05/ 1995, n. 5179), né da deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'ente, che rivestono una portata meramente interna, quali atti preparatori della suc- cessiva manifestazione della volontà negoziale (cfr. Cass., Sez. I, 14/02/ 2019, n. 4509; 28/05/2018, n. 13301; Cass., Sez. III, 8/01/2005, n. 258). 4. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 167, 183, 345 e 645, secondo comma, cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impu- gnata per aver dichiarato inammissibile la domanda d'indennizzo perl'ingiu- stificato arricchimento proposta in via subordinata, senza tenere conto della connessione esistente con quella originariamente proposta e della sua atti- nenza alla medesima vicenda dedotta in giudizio. 4.1. Il motivo è fondato. Nell'escludere l'ammissibilità della domanda d'indennizzo, la sentenza impugnata ha infatti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legitti- mità, secondo cui, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a se- guito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte va- lere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2021, n. 6579; Cass., Sez. II, 25/02/2019, n. 5415; Cass., Sez. I, 22/06/2018, n. 16564).Tale principio, avente una portata non circo- scritta all'azione di cui all'art. 2041 cod. civ., ma riferibile a qualsiasi domanda diversa da quella avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, trovava giu- stificazione, per quanto riguarda la domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento,nella sottolineatura della diversità strutturalee tipologica del la stessa rispetto a quella di adempimento contrattuale: si osservava infatti che tali azioni, attinenti entrambe a diritti eterodeterminati, si differenziano sia per il petitum, costituito nel primo caso dal pagamento del corrispettivo pat- tuito e nel secondo dal riconoscimento di un indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale subìta dall'impoverito, che per la causa petendi, identificata ri- spettivamente nel fatto costitutivo dell'obbligazione e nell'ingiustificata locu- pletazione di una delle parti a detrimento dell'altra(cfr. Cass., Sez. Un., 27/ 12/2010, n. 26128; Cass., Sez. II, 4/07/2018, n. 17482); in virtù di tale diversità, si riteneva d'altronde, in linea più generale, che nel giudizio ordi- nario di cognizione instaurato mediante la proposizione della domanda di adempimento contrattuale quella d'indennizzo per l'ingiustificato arricchi- mentorivestisse carattere di novità, e se ne escludeva pertanto la proponibi- lità, a fronte di una condotta difensivadel convenuto articolatasi nella mera proposizione di eccezioni (cfr. Cass., Sez. I, 19/10/2016, n. 21190; 2/08/ 2007, n. 17007; Cass., Sez. III, 15/04/2010, n. 9042). Il predetto indirizzo, costantemente ribadito fino ad epoca piuttosto re- cente, ha costituito peraltro oggetto di rimeditazione, a seguito di una nota pronuncia delle Sezioni Unite,con cui , a modifica di un orientamento anch e esso consolidato, è stata riconosciuta la possibilità di modificare, nella me- moria di cui all'art. 183 cod. proc. civ., la domanda originariamente proposta ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. in quella di accertamento dell'avvenuta pro- duzione dell'effetto traslativo, affermandosi che la modificazione della do- manda consentita dall'art. 183 cit. può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitume causa petendi ), purché la do- manda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale de- dotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. III, 14/02/2019, n. 4322; Cass., Sez. VI, 25/ 05/2018, n. 13091). A sostegno di tale conclusione, sono state addotte una pluralità di ragioni, sinteticamente individuabili a)nella disciplina dell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., non recante un esplicito divieto di domande nuove, paragonabile a quello previsto dall'art. 345 cod. proc. civ. per il giu- dizio d'appello, b)nel tenore letterale dell'art. 189 cod. proc. civ., che in caso di rimessione della causa al collegio pone a carico del giudice il dovere d'invi- tare le parti a precisare le conclusioni «nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183», c)nell'essenza delle modificazioni con- sentite dall'art. 183, ravvisabile non già nel fatto che esse non possono inci- dere sugli elementi identificativi della domanda originaria, ma nel fatto che le domande modificate si sostituiscono a quest'ultima, ponendosi in rapporto di alternatività rispetto ad essa, d)nella conseguente, implicita rinuncia alla do- manda originaria, ritenuta non più corrispondente agl'interessi delle parti, in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Tali considerazioni sono state in seguito estese anche al caso della domanda d'indennizzo per l'ingiu- stificato arricchimento proposta a modifica di un'originaria domanda di adem- pimento contrattuale, essendosi rilevato che le due domande si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale, attengono al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale, e sono legate da un rapporto di connessione per incompatibilità non solo logica, ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell'a- zione di arricchimento (cfr. Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22404; negli stessi termini, successivamente, Cass., Sez. III, 9/02/2021, n. 3127; 3/12/ 2020, n. 27620).Il principio secondo cui la modificazione consentita dall'art.183 cod. proc. civ. può riguardare entrambi gli elementi identificativi della domanda è stato ritenuto infine applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in riferimento al quale si è affermato che il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestiva- mente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a pro- porre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale do- manda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, at- tenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia pro- cessuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi riconoscere all'op- posto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'at- tore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 24/ 03/2022, n. 9633). La ritenuta ammissibilità di una modificazione della domanda originaria, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente di concludere che in tale giudizio, al pari di quanto accade in quello ordinario instaurato mediante la proposizione della domanda di adempimento contrattuale, il con- venuto, in qualitàdi attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, introducendo una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, e ciò indipendentemente dall'atteggiamento di- fensivo assunto dal convenuto, il quale si sia limitato a resistere mediante eccezioni, astenendosi dal proporre domande riconvenzionali. 5. Con il quarto motivo,la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., dell'art. 1360 cod. civ., dell'art. 1, comma decimo del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, dell'art. 13 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 1, comma centottantesimo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, osservando che, nell'escludere la legittimazione passiva della Regione e della [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non ha considerato che quest'ultima era tenuta al paga- mento delle prestazioni rese dalle case di cura accreditate, ai sensi della de- libera della Giunta regionale n. 775 del 2003, mentre la prima era tenuta al pagamento in virtù del piano di rientro sottoscritto con il Ministero dell'eco- nomia e delle finanze, nonché a titolo d'ingiustificato arricchimento per le utilità tratte dalle prestazioni ricevute. 5.1. Il motivo è infondato. In tema di pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate da strutture private in regime di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 1, comma de- cimo, del d.l. n. 324del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 423 del 1993 (a norma del quale «nei rapporti con le farmacie, con i medici spe- cialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di man- cato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore ina- dempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anzi- ché l'unità sanitaria locale territorialmente competente»), si applica sia alle prestazioni autorizzate dalle unità sanitarie locali nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n.502 del 1992 che a quelle autorizzate dalle mede- sime usl successivamentealla loro costituzione in aziende sanitarie locali(cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2020, n. 3676; Cass., Sez. III, 5/07/2018, n. 17587; Cass., Sez. I, 23/12/2016, n. 26959). Nell'ambito della Regione Abruzzo, l'individuazione del soggetto incari- cato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, che ha modificato l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma primo, lett. a) e b) , della legge regional e 1 ° ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9della legge regionale 26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma quinto, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 ), disponendo che i pagamenti delle Asl debbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (comma primo), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio regionale e di idonee strut- ture tecnico-organizzative(comma secondo), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche,è demandato alla [OSCURATO:PERSONA] (comma terzo), dichiarata responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regio- nale assegnate per competenza alle singole Asl, ed in particolare della ge- stione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (comma quarto).Tale disposizione, ritenuta da una recente pronuncia di que- sta Corte idonea a giustificare l'imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di provve- dere ai pagamenti di competenza delle asl (cfr. Cass., Sez. III, 21/11/2022, n. 34155), è entrata peraltro in vigore soltanto il 1° giugno 2004, e non è quindi applicabile al periodo precedente, cui si riferiscono i corrispettivi delle prestazioni per le quali la sentenza impugnata ha confermato l'obbligo dell'Asl di provvedere alpagamento. In riferimento al predetto periodo, trova invece applicazione il testo originario delmedesimo art. 38, il quale non disponeva la confluenza in un unico soggetto delle obbligazioni facenti capo alle asl e dei flussi finanziari destinati all'effettuazione dei pagamenti, ma si limitava a di- sciplinare lo svolgimento del servizio di tesoreria delle singole Asl, preveden- done l'affidamento ad uno o più istituti di credito, e stabilendo che, in caso di affidamento a più istituti, la convenzione dovesseindividuare la banca capo- fila, responsabile nei confronti dell'azienda e della Sezione di Tesoreria pro- vinciale dello Stato di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla con- venzione.Né può ritenersi che la disciplina introdotta dall'art. 112 della legge regionale n. 15 del 2004 sia stata preceduta, a livello di normazione secon- daria, dalla delibera della Giunta regionale n. 775 del 2003, la cui idoneità a concentrare nella [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di provvedere ai pagamenti di competenza delle asl, conformemente a quanto disposto dall'art. 1 del d.l. n. 324 del 1993, è rimasta nella specie indimostrata, non essendone stato riprodotto neppure parzialmente il testo a corredo delle censure, e non essendo stato neppure precisato se tale atto sia stato prodotto nel giudizio di merito. Quanto poi alla posizione della Regione, si osserva innanzitutto che, nello ambito della disciplina del sistema sanitario regionale, dettata dalla citata legge regionale n. 146 del 1996, la stessa risulta priva di competenze opera- tive e decisionali, idonee a consentirle d'instaurare rapporti diretti con le strutture private operanti in regime di convenzionamento o accreditamento, spettando tali competenze alle asl, ai sensi dell'art. 4, e restando riservate alla Regione esclusivamente le funzioni di governo e di controllo, ai sensi degli artt. 2 e 3. Tale regime di estraneità alla concreta gestione dei rapporti con gli operatori privati non è venuto meno neppure per effetto dell'art. 1, comma centottantesimo, della legge n. 311 del 2004, il quale non ha attribuito alle regioni alcun potere operativo, ma si è limitato a prevedere che, in presenza di disavanzi di gestione delle asl o d'inadempimento degli obblighi di pro- grammazione, monitoraggio e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni, le stesse debbano procederead una ricognizione delle cause edelaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualifica- zione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, nonché stipulare un apposito accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, per l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equi- librio economico, subordinando alla sottoscrizione di tale accordo e alla veri- fica dell'effettiva attuazione del programma l'attribuzione di maggior i finan- ziamenti. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo confermato la parziale fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, ha escluso l'obbligo della Regione e della [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al pagamento degl'importi dovuti dall'Aslper le prestazioni erogate in esecu- zione dei contratti ritenuti validi. Per quelle rese in esecuzione dei contratti nulli, la questione è rimasta invece assorbita dalla dichiarazione d'inammissi- bilità della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per ingiustificato arric- chimento, sicché deve escludersene la riproponibilità in questa sede, ferma restando la possibilità di sollevarla nuovamente nel giudizio di rinvio (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2022, n. 19442; Cass., Sez. V, 5/11/2014, n. 23558; Cass., Sez. III, 1/03/2007, n. 4804). 6. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 e degli artt. 1326 e 1360 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso l'applicabilità del tasso d'interesse previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, in contrasto con la natura commerciale dei contratti stipulaticon l'Asl, testimoniata dall'espresso richiamo del pre- detto decreto.6.1. Il motivo è fondato. In tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private in favore degli assistiti dal [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha infatti avuto modo di affermare ripetutamente che il contratto concluso tra la struttura e l'ente pubblico competente, con cui quest'ultimo abbia assunto l'obbligo di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura rese in regime di accreditamento, è riconducibile alla nozione di transa- zione commerciale risultante dall'art. 2, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, e comporta pertanto, in caso di ritardo nell'adempimento, l'ob- bligo di corrispondere gl'interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 medesimo decreto (cfr. Cass., Sez. III, 2/07/2019, n. 17665; 11/10/2016, n. 20391; 14/07/2016, n. 14349). Non può condividersi, in contrario, il richiamo della sentenza impugnata al diverso orientamento sviluppatosi in riferimento ai crediti dei farmacisti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Asl, essendo stato chiarito che, a differenza di quelli in esame, questi ultimi non trovano fondamento in una transazione commerciale, ma in un'attività di natura pubblicistica, svolta in esecuzione del rapporto conces- sorio con il [OSCURATO:PERSONA], e intesa a realizzare l'interesse col- lettivo alla tutela della salute, nell'esercizio della quale il farmacista opera come componente del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non è qualificabile come imprenditore o come soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. c), del d.lgs. n. 231 del 2002 (cfr. Cass., Sez. Un.,20/11/2020, n. 26496; Cass., Sez. III, 10/04/2019, n. 9991). 7. La sent