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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05281/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5382/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso da se medesimo; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PESCARA n. 2133/2022 depositata il 04/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - con decreto del 12 maggio 2022, il Tribunale di Pescara liquidò all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 968,80 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato; - a seguito di opposizione da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia del Ministero della Giustizia, il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 2.2.2023, in riforma del citato decreto di liquidazione, liquidò la maggiore somma di euro 1.384,00, senza riconoscere le spese del giudizio di opposizione, considerata la natura della controversia e la non opposizione del Ministero; - avverso la citata ordinanza, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c. p. c.; - in prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memorie illustrative; ritenuto che: - preliminarmente deve essere disposta la rinnovazione della notifica in quanto il ricorso è stato notificato all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di L’Aquila anziché all'Avvocatura Generale dello Stato; - secondo giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è nulla la notifica eseguita presso l'[OSCURATO:PERSONA] anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, salvo che la nullità non sia sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura Generale; in caso di omessa sanatoria della nullità, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. 6300/2023; Cass.20890/2018; Cass. 19826/2018; SSUU 608/2015; Cass.22079/2014; Cass.22767/2013; Cass. 9411/2011; SSUU 17207/2003); - nel caso di specie, la nullità della notifica non è stata sanata con la costituzione in giudizio del Ministero e, pertanto, deve essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; - la causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando al ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5382/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso da se medesimo; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PESCARA n. 2133/2022 depositata il 04/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con decreto del 12 maggio 2022, il Tribunale di Pescara liquidò all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 968,80 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato; - a seguito di opposizione da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia del Ministero della Giustizia, il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 2.2.2023, in riforma del citato decreto di liquidazione, liquidò la maggiore somma di euro 1.384,00, senza riconoscere le spese del giudizio di opposizione, considerata la natura della controversia e la non opposizione del Ministero; - avverso la citata ordinanza, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c. p. c.; - in prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memorie illustrative; ritenuto che: - preliminarmente deve essere disposta la rinnovazione della notifica in quanto il ricorso è stato notificato all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di L’Aquila anziché all'Avvocatura Generale dello Stato; - secondo giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è nulla la notifica eseguita presso l'[OSCURATO:PERSONA] anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, salvo che la nullità non sia sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura Generale; in caso di omessa sanatoria della nullità, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. 6300/2023; Cass.20890/2018; Cass. 19826/2018; SSUU 608/2015; Cass.22079/2014; Cass.22767/2013; Cass. 9411/2011; SSUU 17207/2003); - nel caso di specie, la nullità della notifica non è stata sanata con la costituzione in giudizio del Ministero e, pertanto, deve essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; - la causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando al ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezi