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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17056/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E;- ricorrente -controMINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I VIAMARIANI;- intimati -avverso la sentenza n. 138/2025 della CORTE D’APPELLO di MILANO,depositata il 25/02/2025 R.G.N. 1241/2024; udita la relazione della causaNumero registro generale 9185/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 17056/2026Data pubblicazione 31/05/2026svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:il ricorso per cassazione risulta notificato il 28 aprile 2025 al Ministerodell’Istruzione e del Merito (e alle altre Amministrazioni scolastiche)presso l’indirizzo pec “[OSCURATO:EMAIL]” e pertantoall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato;secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso percassazione proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è nullala notifica eseguita presso l’[OSCURATO:PERSONA] anziché pressol’Avvocatura Generale dello Stato, salvo che la nullità non sia sanata, coneffetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazionemedesima rappresentata dall’Avvocatura Generale;in caso di omessa sanatoria della nullità, deve essere disposta larinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale,ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, ai sensidell’art. 291 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 5281/2025 cherichiama Cass. n. 6300/2023; Cass. n. 20890/2018; Cass. n.19826/2018; Cass., SU, n. 608/2015; Cass. n. 22079/2014; Cass. n.22767/2013; Cass. n. 9411/2011; Cass., SU, n. 17207/2003);nel caso di specie, la nullità della notifica non è stata sanata con lacostituzione in giudizio del Ministero e, pertanto, deve essere disposta larinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Statoentro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;Ritenuto che:la causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo; P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando al ricorrente larinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 9185/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 17056/2026Data pubblicazione 31/05/2026nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E;- ricorrente -controMINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I VIAMARIANI;- intimati -avverso la sentenza n. 138/2025 della CORTE D’APPELLO di MILANO,depositata il 25/02/2025 R.G.N. 1241/2024; udita la relazione della causaNumero registro generale 9185/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 17056/2026Data pubblicazione 31/05/2026svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:il ricorso per cassazione risulta notificato il 28 aprile 2025 al Ministerodell’Istruzione e del Merito (e alle altre Amministrazioni scolastiche)presso l’indirizzo pec “[OSCURATO:EMAIL]” e pertantoall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato;secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso percassazione proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è nullala notifica eseguita presso l’[OSCURATO:PERSONA] anziché pressol’Avvocatura Generale dello Stato, salvo che la nullità non sia sanata, coneffetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazionemedesima rappresentata dall’Avvocatura Generale;in caso di omessa sanatoria della nullità, deve essere disposta larinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale,ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, ai sensidell’art. 291 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 5281/2025 cherichiama Cass. n. 6300/2023; Cass. n. 20890/2018; Cass. n.19826/2018; Cass., SU, n. 608/2015; Cass. n. 22079/2014; Cass. n.22767/2013; Cass. n. 9411/2011; Cass., SU, n. 17207/2003);nel caso di specie, la nullità della notifica non è stata sanata con lacostituzione in giudizio del Ministero e, pertanto, deve essere disposta larinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Statoentro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;Ritenuto che:la causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo; P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando al ricorrente larinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 9185/2025Numero sezionale 1965/2026Numero di raccolta generale 17056/2026Data pubblicazione 31/05/2026nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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