CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17987-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-INTERESSATI, [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A.T.A. DEL [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 18 ALLA N. 158; - intimati - avverso la sentenza n. 107/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA depositata il 20/02/2022 R.G.N. 420/2022; [OSCURATO:PERSONA] notifica R.G.N.17987/2024 Cron. Rep. Ud.04/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che -il ricorso per cassazione risulta notificato il 12 agosto 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito «nel domicilio eletto presso il difensore e procuratore costituito nel precedente giudizio recante R.G.n. 420/2022 della Corte d’Appello di Bologna sezione lavoro, e pertanto all’Avvocatura dello Stato (C.F. ads 80068910373), [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Bologna, all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] estratto da PP.AA»; -secondo giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è nulla la notifica eseguita presso l'[OSCURATO:PERSONA] anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, salvo che la nullità non sia sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura Generale; in caso di omessa sanatoria della nullità, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. n. 5281/2025 che richiama Cass. 6300/2023; Cass. 20890/2018; Cass.19826/2018; SSUU 608/2015; Cass. 22079/2014; Cass.22767/2013; Cass. 9411/2011; SSUU 17207/2003); - nel caso di specie, la nullità della notifica non è stata sanata con la costituzione in giudizio del Ministero e, pertanto, deve essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; -la causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte, - rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando al ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di co