CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, chela rappresenta e difende;-ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] srlin liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 11543/2019Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 12315/2026Data pubblicazione 02/05/2026SANITARIA [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv.to FlavioMaria Musto, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamentedomiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 15 (indirizzoPEC: pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrenti-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLazio n. 7033/05/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. In punto di fatto dalla sentenza e dagli atti di causa si evince che: 1) [OSCURATO:SOCIETA]. – Agente per la Riscossione per la provincia di Roma aveva notificato,in data 17.4.2009, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione tre cartelle di pagamento emesse, ex art. 54-bis del DPR n. 633/72,ai fini Iva, a seguito di controllo automatizzato delle rispettive dichiarazioni Iva([OSCURATO:PERSONA]/2006) per l’anno 2005; 2) le cartelle in questione erano daricollegarsi a monte ad operazioni relative all’acquisizione e successiva locazionefinanziaria di taluni immobili già di proprietà del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]; inparticolare, previo p.v.c. del 13.10.2009, l’Ufficio – rilevato il mancatopagamento da parte delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eImmobiliare Gamma dell’Iva dovuta sulle cessioni di immobili, sedi di struttureospedaliere, effettuate alle società controllanti, [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (costituite ad hoc dalla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA].),immobili poi da queste ultime società ceduti ad altre società di leasing (BancaItalease, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e, infine, da questeconcesse in locazione finanziaria alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 11543/2019Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 12315/2026Data pubblicazione 02/05/2026(posseduta al 100% da [OSCURATO:SOCIETA]) – aveva emesso avvisi di pagamento con iquali aveva ripreso l’Iva indebitamente detratta dalle società cessionarie (inclusele società di leasing), ritenute tutte partecipanti all’operazione fraudolenta; 3)divenute definitive le suddette cartelle per mancata impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inliquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in data22.1.2014, avevano presentato all’Agenzia delle entrate istanza cumulativa-collettiva di annullamento in via di autotutela delle medesime stante l’avvenutoversamento - addirittura in misura superiore a quanto iscritto a ruolo - dell’Ivadovuta ( per una quota da parte delle medesime e per la parte residua dallesocietà di leasing, che avevano, al riguardo, sottoscritto con l’Agenzia delleentrate un accordo transattivo); 4) non avendo l’Ufficio dato seguito all’istanzapresentata dalle società contribuenti, queste ultime avevano proposto ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il diniego tacitodi annullamento in sede di autotutela, deducendone l’illegittimità; 4) l’Ufficio siera costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo-collettivo e proposto avverso diniego tacito di autotutela, non sindacabile in sedegiurisdizionale, nonché deducendo, nel merito, il difetto di prove dell’avvenutointegrale versamento dell’imposta dovuta; 5) la CTP, con sentenza n.6090/17/2017, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, atteso che, allamancata dimostrazione dell’integrale pagamento delle imposte iscritte a ruolo,era conseguita l’assenza di quell’interesse di rilevanza generale alla “rimozione”delle cartelle in questione; 5) avverso la sentenza di primo grado, le societàcontribuenti avevano proposto appello dinanzi alla Commissione tributariaregionale del Lazio insistendo per la declaratoria di illegittimità dell’impugnatodiniego tacito e di non debenza delle somme recate dalle cartelle di pagamento;6) l’Agenzia aveva controdedotto ribadendo l’eccezione di inammissibilità delricorso avverso il diniego tacito di autotutela stante il carattere discrezionaledell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’A.F., il cui mancato esercizionon poteva essere oggetto di sindacato nel giudizio di impugnazione; 7) la CTRdel Lazio, con la sentenza n. 7033/05/2018, depositata in data 11 ottobre 2018,Numero registro generale 11543/2019Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 12315/2026Data pubblicazione 02/05/2026aveva accolto il gravame delle società contribuenti dichiarando illegittimo ildiniego tacito di annullamento in sede di autotutela delle cartelle;2. In punto di diritto, la CTR ha osservato che: 1) andava disattesa l’eccezionedi inammissibilità del ricorso avverso il diniego tacito di annullamento in sede diautotutela delle cartelle in questione, atteso che – potendo riguardare ilsindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, diannullamento in autotutela soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiutodell’Amministrazione in relazione a ragioni di rilevante interesse generale chegiustificassero l’esercizio di tale potere e non già la fondatezza della pretesatributaria, pena un’indebita “sostituzione” del giudice nell’attività amministrativao un inammissibile sindacato sulla legittimità di un atto ormai divenuto definitivo(è richiamata Cass. n. 7616 del 2018) - nel caso in esame era ravvisabilel’interesse di rilevanza generale alla rimozione delle cartelle in quello di evitareun indebito arricchimento dell’Amministrazione finanziaria, essendol’annullamento, in sede di autotutela, previsto dall’art. 2 del DM n. 37 del 1997(che aveva fatto seguito all’art. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994, conv. nellalegge n. 656 del 1994), per quanto di interesse, “in caso di avvenuta mancataconsiderazione [da parte dell’Ufficio] di pagamenti di imposta regolarmenteeseguiti” (da intendersi nel senso di integrale soddisfacimento della pretesatributaria); 2) nel merito, in base alla documentazione depositata nel giudizio diprimo grado e genericamente contestata dall’Agenzia - a fronte del debito Ivacomplessivo di cui alle cartelle in questione di euro 9.355.959,00 - era statocomprovato il versamento di euro 10.034.421,54 (di cui euro 1.550.421,54 daparte delle appellanti + euro 8.484.000,00 da parte delle società di leasing, inparticolare da parte di [OSCURATO:PERSONA]); peraltro, il versamento integrale deldovuto risultava comprovato anche dalle risultanze di alcune pronunce in sededi giurisdizione tributaria (tra cui la sentenza della CTP di Roma n. 388/38/2013che aveva accertato l’avvenuta estinzione da parte delle società [OSCURATO:SOCIETA], Beta e Gamma del debito Iva e che non risultava essere statariformata o smentita da altra documentazione in atti).Numero registro generale 11543/2019Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 12315/2026Data pubblicazione 02/05/20263.Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.4. Resistono, con controricorso, le società contribuenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546/92 in combinatodisposto con gli artt. 2 quater del d.l. n. 546 del 1994, convertito nella legge n.656 del 1994, e con l’art. 2 del DM dell’11 febbraio 1997 n.37 per avere la CTRrigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso - riproposta dall’Agenzia insede di controdeduzioni in sede di gravame – avverso il diniego tacito diannullamento in sede di autotutela stante l’asserito interesse di rilevanzagenerale alla “rimozione” delle cartelle coincidente con il possibile indebitoarricchimento della A.F. a seguito della mancata considerazione di pagamenti diimposta regolarmente eseguiti (art. 2, lett. e del DM n. 37 del 1997); ciòsebbene, come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181/2017, ilsilenzio dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela non fossecontestabile dinanzi ad alcun giudice, non essendo “doverosa” l’autotutelatributaria e, non potendo il silenzio essere considerato un diniego, in assenza diuna norma che lo qualificasse giuridicamente tale; in particolare, ad avvisodell’Agenzia, il giudice di appello avrebbe erroneamente indagato la sussistenzao meno di interesse pubblico di ordine generale alla rimozione delle cartelle, nonpotendo - a fronte di atti definitivi - imporre all’A.F. l’ “attivazione” dellaautotutela, costituendo quest’ultima “una facoltà discrezionale il cui mancatoesercizio non poteva essere sindacato nel giudizio di impugnazione” (sonorichiamate Cass. n. 13412 del 2000; n. 1547 del 2002; n. 13208 del 2002). Ineffetti, secondo la ricorrente, la CTR, nel ritenere ammissibile il ricorso avversoil diniego tacito opposto dall’Ufficio, avrebbe comportato una rimessione intermini rispetto ad atti divenuti ormai definitivi riconoscendo al contribuenteun’inammissibile duplicazione di tutela (è richiamata Corte cost. n. 181 del 2017cit.).Numero registro generale 11543/2019Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 12315/2026Data pubblicazione 02/05/20262. Con il secondo motivo – in subordine- si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs.n. 546/92, in combinato disposto con l’art. 2- quater del d.l. n. 564 del 1994convertito nella legge n. 656 del 1994, e con l’art. 2 del DM dell’11 febbraio 1997n.37 per avere la CTR ravvisato l’interesse pubblico generale legittimantel’attivazione della “revisione” in autotutela nel possibile indebito arricchimentodella A.F. facendolo, in concreto, erroneamente coincidere con il non correttoassoggettamento ad imposizione. In particolare, ad avviso dell’Agenzia -essendo il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, diannullamento in autotutela possibile soltanto per eventuali profili di illegittimitàdel rifiuto dell’Amministrazione in relazione a ragioni di rilevante interessegenerale che giustifichino l’esercizio di tale potere e non con riguardo allafondatezza della pretesa tributaria (è richiamata Cass. n. 9585 del 2019) – ilgiudice di appello avrebbe erroneamente ravvisato l’interesse pubblico generaletale da giustificare l’attivazione della “revisione” dell’autotutela delle pretesecontenute nelle cartelle in questione in quello del possibile indebito arricchimentodella A.F.3.Il primo (con il quale si deduce, in sostanza, la non impugnabilità del diniego,espresso o implicito, di annullamento in sede di autotutela) e il secondo motivo(con il quale, in via subordinata, si denuncia l’erronea valutazione da parte delgiudice di appello dell’interesse pubblico generale legittimante il possibilesindacato giurisdizionale sul rifiuto dell’Amministrazione per eventuali profili diillegittimità dello stesso) - da trattare congiuntamente- sono infondato il primoe fondato il secondo per le ragioni di seguito indicate.4.Nella specie, costituisce circostanza incontestata che le cartelle emesse aisensi dell’art.54bis del d.P.R. n. 633/72 nei confronti delle società contribuentinon sono state impugnate da queste ultime, divenendo definitive; le dettesocietà - deducendo l’avvenuto integrale versamento delle somme iscritte aruolo (per una parte ad opera delle contribuenti e per la residua parte ad operadelle società di leasing, in particolare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)- hanno propostoNumero registro generale 11543/2019Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 12315/2026Data pubblicazione 02/05/2026istanza collettiva e cumulativa di annullamento in autotutela delle cartelle, sullaquale si è formato il silenzio- rifiuto da parte dell'Ente impositore; le societàcontribuenti hanno impugnato il diniego tacito sull'istanza di annullamento inautotutela delle cartelle innanzi alla CTP che ha dichiarato inammissibile il ricorsoiscritte a ruolo ne era derivata l’assenza di quell’interesse di rilevanza generalealla rimozione delle cartelle in questione. Questa decisione è stata riformata dallaCTR che - ritenendo ammissibile il ricorso avverso il diniego tacito diannullamento in sede di autotutela per essere ravvisabile l’interesse generaleche giustificava l’esercizio di tale potere nel possibile indebito arricchimentodell’A.F. stante la mancata considerazione, nel caso di specie, da parte diquest’ultima dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti (art. 2, lett. e delDM 11 febbraio 1997 n. 37)- ha accolto nel merito il gravame delle contribuentidichiarando illegittimo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulla istanza diannullamento in sede di autotutela delle cartelle in oggetto.5. La questione dei limiti entro cui il diniego di autotutela avverso l'atto tributariodefinitivo può essere impugnato è stata ripetutamente scrutinata da questaCorte di legittimità, e sulla questione si è pronunciata anche la Cortecostituzionale.5.1. Occorre premettere che l'elencazione degli atti impugnabili contenutanell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è suscettibile di una interpretazioneestensiva, e deve essere riconosciuta al contribuente la possibilità di ricorrere,nei termini di legge, alla tutela assicurata dal giudice tributario avverso tutti glidiniego, o comunque emessi in sede di autotutela - ancorché l'originarioprovvedimento sia divenuto già definitivo - ogni qual volta tali provvedimentisiano idonei ad incidere sul rapporto tributario, essendo configurabile uncollegamento tra gli atti dell'Amministrazione e il rapporto tributario sottostante,privandosi altrimenti il contribuente della possibilità di invocare difesaNumero registro generale 11543/2019Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 12315/2026Data pubblicazione 02/05/2026relativamente al provvedimento di diniego di autotutela, non conseguendo adesso alcun ulteriore atto impositivo.5.2. Occorre ancora rammentare che la valutazione circa la sussistenza delpresupposto dell'esercizio dell'autotutela dipende dal contemperamento tral'esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi el'interesse, altrettanto pubblicistico, alla stabilità dei rapporti giuridici e pertantoall'incontestabilità degli atti impositivi quando essi siano divenuti definitivi.5.3.In merito si è espressa anche la Corte Costituzionale, la quale - oltre aconfermare la giurisprudenza di questo Giudice di legittimità secondo cui, tenutoconto del carattere discrezionale dell'autoannullamento tributario, questo "noncostituisce un mezzo di tutela del contribuente" - ha espressamente affermatoche pure "in un contesto così caratterizzato, tuttavia, nel quale l'interessepubblico alla rimozione dell'atto acquista specifica valenza e tende in una certamisura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto chealtri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa, efra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico,inevitabilmente compromessa dall'annullamento di un atto inoppugnabile. Taleinteresse richiede di essere bilanciato con gli interessi descritti - e con altrieventualmente emergenti nella vicenda concreta sulla quale l'amministrazionetributaria è chiamata a provvedere - secondo il meccanismo proprio dellavalutazione comparativa. Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambitotributario, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio", Cortecost., sent. 13.07.2017, n. 181.5.4.Ne consegue, ha statuito questa Corte di legittimità, che "nel processotributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere adannullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardaresoltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni dirilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, comeaffermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, sifonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumentoNumero registro generale 11543/2019Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 12315/2026Data pubblicazione 02/05/2026di tutela dei diritti individuali del contribuente", Cass. sez. V, ord. 24.08.2018,n. 21146 (evidenza aggiunta). Per orientamento costante di questa Corte, intema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnatodiniego, espresso o tacito, di autotutela può riguardare soltanto eventuali profilidi illegittimità del rifiuto dell'amministrazione finanziaria, in relazione alle ragionidi rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non lafondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebitasostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibilecontroversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n.7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26 settembre2019, n. 24032; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27806; Cass., Sez. 6^-5,16 marzo 2021, n. 7378; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574; Cass.,Sez. 5^, 7 marzo 2022,n.7318;Cass.,Sez. 5, n. 37332 del 2022;Cass. 5, n. 8596del 2023; sez. 5, n. 25659 del 04/09/2023 ; Cass., sez.5, n. 2437 del 2024; v.Sez. 5, n. 161 del 03/01/2024); in particolare, si è precisato che il sindacato delgiudice tributario sul provvedimento di diniego dell’annullamento dell'attotributario divenuto definitivo è consentito, ma nei limiti dell’accertamento dellaricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazionefinanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo inveceescludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniegoproposta dal contribuente il quale contesti vizi dell'atto impositivo per tutelareun interesse proprio ed esclusivo" (Cass. sez. 5, n. 7318 del 2022).5.5.Pertanto, si deve escludere che la proposizione dell’istanza di autotutelapossa esonerare il contribuente dalla proposizione del ricorso al giudice tributarioper l’impugnazione dell’atto impositivo entro il termine perentorio dell’art. 21,comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ovvero che l’amministrazionefinanziaria sia vincolata ad adottare il diniego di autotutela prima che l’attoimpositivo divenga definitivo con la scadenza del termine perentorio dell’art. 21,comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546.Numero registro generale 11543/2019Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 12315/2026Data pubblicazione 02/05/20265.6.Ovviamente, tale principio è destinato a valere per l’atto impositivo nella suaintegrale portata, sia che contenga l’accertamento dei presupposti, lacontestazione delle violazioni e la determinazione dell’imposta, sia che si estendao si limiti (come pure è possibile) alla liquidazione degli interessi moratori edall’irrogazione delle sanzioni amministrative per l’omessa presentazione delladichiarazione ovvero per l’omesso o parziale versamento dell’imposta,trattandosi, comunque, di distinte ed autonome manifestazioni della medesimapretesa fiscale (Sez. 5, Ord. n. 37332 del 2022; Cass., sez.5, n. 2437 del 2024).5.7.Posta l’impugnabilità entro certi limiti del diniego ( tacito) di annullamentoin sede di autotutela avverso l’atto tributario definitivo, nella sentenzaimpugnata la CTR non si è attenuta ai suddetti principi in quanto ha rigettatol’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il diniego tacito di annullamentoin sede di autotutela delle cartelle in questione, ravvisando le ragioni di rilevanteinteresse generale alla “rimozione” di queste ultime nell’asserito indebitoarricchimento dell’A.F. “quale conseguenza di una indebita percezione di sommea titolo tributario” per essere stata, come dedotto dalle società contribuenti, lapretesa tributaria estinta stante l’integrale versamento del dovuto; con ciò, ilgiudice di appello ha fatto sostanzialmente coincidere le dedotte ragioni di“rilevante interesse generale” giustificanti l’esercizio del potere di autotutela conla fondatezza della pretesa tributaria, travalicando così i limiti del sindacatogiurisdizionale sul diniego implicito e finendo per svolgere una indebita“sostituzione” nell’attività amministrativa. Va, al riguardo, ribadito il principioper cui l'interesse generale non può consistere nella mera deduzione dell'erroneaimposizione, trattandosi quest'ultimo di un profilo inerente in via esclusival'interesse privato ad evitare una tassazione superiore rispetto a quella che siritiene dovuta (Cass. sez. 5, n. 2437 del 2024; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018,n. 1965; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16671; Cass., Sez. 6^-5, 27 aprile2022, n. 13136; Sez. 5, Ordinanza n. 37332 del 2022; Cass. sez. 5 n. 2437 del2024). Altre azioni le società contribuenti avrebbero dovuto proporre perottenere la restituzione delle somme che si assumevano indebitamente versate.Numero registro generale 11543/2019Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 12315/2026Data pubblicazione 02/05/20266. Con il terzo motivo, in subordine (nell’ipotesi in cui si ritenesse l’interessepubblico generale all’autotutela coincidere tout court con quello alla correttaimposizione), si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 19,54 e 54bis del DPR n. 633/72 edell’art. 2909 c.c. avendo la CTR ritenuto, nel merito, illegittimo il diniego tacitodi annullamento in autotutela, valutando- nel travalicare i limiti del sindacatogiurisdizionale su di esso nel valutare - la infondatezza della pretesa tributariaper essere stato il debito integralmente soddisfatto per una parte dalle societàcontribuente e per la restante parte da un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]).Invero, proprio il parziale pagamento effettuato denoterebbe il riconoscimentodella fondatezza della richiesta erariale, considerato peraltro che l’ulteriorepagamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] in adesione all’accertamentonotificatole dalla DR Lombardia non poteva essere considerato ”a copertura”dell’Iva dovuta dalle società contribuenti. Peraltro, il recupero dell’Iva portata indetrazione dalla società di leasing ([OSCURATO:PERSONA]) – pienamente legittimo peressere quest’ultima, come rilevato nella motivazione dell’accertamento rispettoal quale aveva prestato acquiescenza, consapevole di partecipare alle“operazioni di frode” - non poteva essere considerato “a copertura” del mancatopagamento dell’omonimo tributo da parte delle società contribuenti. Inoltre,l’Agenzia evidenzia come, anche in considerazione della pendenza deicontenziosi connessi – avendo la contestata complessa operazione societariafraudolenta coinvolto vari soggetti - nessuno spazio vi sarebbe stato per unesercizio dell’autotutela da parte dell’AF e a fortiori per un sindacatogiurisdizionale sostitutivo da parte del giudice tributario. Infine, la CTR nel fareriferimento all’avvenuta estinzione della pretesa tributaria, avrebbe attribuito, inviolazione dell’art. 2909 c.c., ad una sentenza resa inter alios (n. 388/38/13della CTP di Roma - recte della CTR del Lazio) una valenza di giudicato sebbenefosse stata oggetto di ricorso per cassazione ancora pendente.6.1.L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo.Numero registro generale 11543/2019Numero sezionale 1300/2026Numero di raccolta generale 12315/2026Data pubblicazione 02/05/20267.In conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbito ilterzo, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto-e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, con decisione della causa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., condeclaratoria di inammissibilità del ricorso originario delle società contribuenti.8.In considerazione della peculiarità della vicenda processuale e del progressivoconsolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia, si ravvisano giustimotivi per la compensazione tra le parti delle spese dei giudizi di merito, mentrele spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo;La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il terzo,cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e, decidendo nelmerito, dichiara inammissibile il ricorso originario delle società contribuenti;compensa le spese dei giudizi di merito; condanna le società contribuenti allarifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrateche liquida in euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;Cosi deciso in Roma il 10 febbraio 2026Il Presidente