CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Poggibonsi (SI), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di determinazione adottata dal dirigente responsabile il 28 dicembre 2018 n. 127/FMS, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Padova, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Francesco d’[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Poggibonsi (SI) il 30 gennaio 2019, rep. n. 139003; RICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Siena, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Siena, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni [OSCURATO:PERSONA] AUTOTUTELAinerenti al presente procedimento presso le p.e.c. comunicate da ciascuno all’Ordine degli Avvocati di appartenenza e presenti sul “ReGIndE”, e comunque domiciliati presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 2 luglio 2018 n. 1277/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228,convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del2 dicembre 2022 dal Dott. Gi useppe [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Poggibonsi (SI) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 2 luglio 2018 n. 1277/02/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di autotutela in relazione all’avviso di accertamento (ed alla conseguente ingiunzione di pagamento) per l’ICI relativa all’anno 2009 con riguardo all’omessa presentazione della dichiarazione relativa ad un fabbricato sito nel medesimo Comune alla Località “ Fosci ”, censito in catasto con le particelle 81 e 87 del folio 30 e destinato ad impianto di termovalorizzazione, ha rigettato l’appello proposto in via principale dal Comune di Poggibonsi (SI) e l’appello proposto in via incidentale dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] diSiena l’8 maggio 2017 n. 78/02/2017, con compensazione delle spesegiudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il diniego espresso di autotutela non comportasse l’obbligo di annullamento dell’atto impositivo, ma non precludesse il riconoscimento dell’esenzione dalle sanzioni amministrative per incertezza normativa oggettiva. Il ricorso è affidato a due motivi. L a “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ” si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza. Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi. Il Comune di Poggibonsi (SI) ha resistito con controricorso al ricorso incidentale della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”. [OSCURATO:PERSONA]: A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2 - quater, comma 1, del D.L. 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1994 n. 656, e 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela potesse estendersi alla fondatezza della pretesa impositiva, sia pure in relazione all’aspetto accessorio del solo riconoscimento dell’esenzione dalle sanzioni amministrative per incertezza normativa oggettiva.2.Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stati decisi gli appelli principale ed incidentale dal giudice di secondo grado con contraddittorietà manifesta ed insuperabile della motivazione in ordine, da un lato, al diniego della revisione sulla pretesa impositiva e, dall’altro lato, al riconoscimento dell’esenzione dalle sanzioni amministrative per incertezza normativa oggettiva. B. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulla domanda di riconoscimento dell’illegittimo diniego di annullamento parziale dell’avviso di accertamento e della successiva ingiunzione di pagamento; in subordine, nel caso si ritenga che la sentenza impugnata abbia rigettato tale domanda, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 112, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui all’art. 111, commi 5 e 7, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2-quater, comma 1, del D.L. 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1994 n. 656, 2, commi 1 e 2, del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37 e 2, comma 5-bis, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, anche in relazione ai principi sulla natura dell’accertamento con adesione di cui al D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218, 3, 23, 53 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata rigettato l’appello incidentale dal giudice di secondo grado, senza tener conto che l’annullamento in via di autotutela dell’avviso di accertamento era stato invocato per l’irragionevolezza derivante ex postdal sopravvenuto accertamento con adesione del 26 maggio 2015, che aveva determinato la base imponibile dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011 sulla base della rendita catastale attribuita con procedura DOCFA dell’anno 2014 (con decorrenza dall’anno 2007). 3.Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto delle risultanze dell’accertamento con adesione del 26 maggio 2015 con riguardo all’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, nonché all’IMU relativa agli anni 2012 e 2013, ove l’ente impositore aveva utilizzato ed avvalorato un criterio di determinazione della base imponibile dell’ICI, che non era stato applicato, però,anche all’ICI relativa all’anno 2009. [OSCURATO:PERSONA]: 1. I motivi di ricorso principale – la cui stretta ed intima connessione suggerisce la trattazione congiunta per la comune attinenza alla questione dell’incidenza dell’esenzione dalle sanzioni amministrative per incertezza normativa oggettiva sul potere di autotutela –sono fondati.1.1 Per orientamento c ostante di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito , di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione finanziaria , in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesatributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2019, n. 24032; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27806; Cass., Sez. 6^-5, 16 marzo 2021, n. 7378; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2022, n. 7318). 1.2Inoltre, è opportuno rammentare che sono state ritenute infondate le censure di illegittimità dell'art. 2-quater, comma 1, del D.L. 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1994 n. 564, e dell'art. 19, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 Cost. avverso la qualificazione normativa dell'autotutela tributaria come mera facoltà e non come obbligo di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull'istanza proposta dal contribuente, poiché essa costituisce un potere esercitabile d'ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali e non uno strumento di protezione del contribuente, sicché, dal momento che l’assenza del dovere di provvedere non è sotto tali profilicostituzionalmente illegittima e non sussiste,dunque, un interesse giuridicamente protetto a ottenere una decisione amministrativa espressa sull’istanza di autotutela, è escluso che vi sia un «vuoto di tutela». Fermo restando, infatti, che contro il provvedimento dell’amministrazione finanziaria oggetto della richiesta di annullamento d’ufficio l’interessato dispone degli ordinari rimedi di protezione giurisdizionale dei suoi diritti e interessi legittimi, la disciplina legislativa del potere di autotutela tributaria, nella parte in cui non prevede un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di annullamento presentate dal contribuente, non lede la garanzia costituzionale del diritto al giudice (Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 181). Pertanto, si deve escludere che la proposizione dell’istanza di autotutela possa esonerare il contribuente dalla proposizione del ricorso al giudice tributario per l’impugnazione dell’atto impositivo entro il termine perentorio dell’art. 21, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ovvero che l’amministrazione finanziaria sia vincolata ad adottare il diniego di autotutela prima che l’atto impositivo divenga definitivo con la scadenza del termine perentorio dell’art. 21, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. 1.3Ovviamente, tale principio è destinato a valere per l’atto impositivo nella sua integrale portata, sia che contenga l’accertamento dei presupposti , la contestazione delle violazionie la determinazione dell’imposta, sia che si estenda o si limiti (come pure è possibile) alla liquidazione degli interessi moratori ed all’irrogazione delle sanzioni amministrative per l’omessa presentazione della dichiarazione ovvero per l’omesso o parziale versamento dell’imposta, trattandosi, comunque, di distinte ed autonome manifestazioni della medesima pretesa fiscale.Pertanto, le ragioni ostative in sede di autotutela alla revisione dell’atto impositivo che sia divenuto inoppugnabile per il compiuto decorso del termine di decadenza ex art. 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 valgono anche per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, rispetto alle quali la deduzione dell’incertezza normativa oggettiva, ai fini della concessione dell’esenzione ex art. 8 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, può essere fatta valere soltanto in sede di impugnazione dinanzi al giudice tributario (arg. ex art. 19, comma 1, lett. c, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), non essendone consentita l’applicazione d’ufficio in tale sede (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2006, n. 22890; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4031; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2015, n. 440; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2017, nn. 11841, 11842 e 11843; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13133; Cass., Sez. 5^, 3ottobre 2019, nn. 24706 e 24707; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17195; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15172; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2021, nn. 12447 e 12448; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28820). Ne discende che un’eventuale richiesta dell’esimente in sede di sollecitazione del contribuente all’esercizio del potere di autotutela non vincola l’ente impositore alla caducazione delle sanzioni amministrative, anche se si vers i in presenza de lle condizioni per la concessione del beneficio al momento dell’emanazione dell’avviso di accertamento. Per cui, l’eventuale sindacato del giudice tributario deve essere limitato alla legittimità del diniego, espresso o tacito, di autotutela, non potendo investire (anche) i presupposti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, rispetto a cui la discrezionalità dell’ente impositore per un ipotetico riesame rimane integra.1.4Nella specie, il giudice di appello non si è uniformato a tali principi, incorrendo in palese contraddizione laddove, per un verso, ha (correttamente) escluso che l’ente impositore sia obbligato all’annullamento dei provvedimenti definitivi, ritenendo che: «La domanda di annullamento presentata il 3- 11-15 costituisce un inammissibile tentativo di riesame di atti impositivi in ordine ai quali erano già decorsi i termini per esperire la tutela giurisdizionale (…)»; per altro verso, ha (erroneamente) ammesso la concessione dell’esenzione con riguardo a sanzioni amministrative irrogate nel contesto di un avviso di accertamento divenuto definitivo per l’omessa presentazione della dichiarazione d’imposta, valutando che l’apprezzata sussistenza dell’incertezza normativa oggettiva vincolasse di per sé l’ente impositore all’esercizio del potere di autotutela. 2. I motivi di ricorso incidentale – la cui stretta ed intima connessione suggerisce la trattazione congiunta per la comune attinenza alla questione dell’incidenza dell’accertamento con adesione del 26 maggio 2015 sull’esercizio del potere di autotutela in relazione all’avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2009 –sono infondati. 2.1 Esclusa la configurabilità di un’omessa pronunzia o di una motivazione apparente in relazioneal diniego di annullamento parziale dell’avviso di accertamento (e della connessa ingiunzione di pagamento), per esse re state disattese tali censure con l’argomento dell ’ intangibilità conseguente alla mancata impugnazione nel termine previsto dall’art. 21, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1992 n. 546, occorre verificare se l’accertamento con adesione del 26 maggio 2015, con il quale l’ente impositore aveva accettato di determinare la base imponibile dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, nonché dell’IMU relativa agli anni 2012 e 2013, sulla base della rendita proposta dalla contribuente con procedura DOCFA nell’anno 2014(dopo la costituzione in suo favore del diritto di superficie sull’area occupata dal fabbricato), avrebbe reso illegittimo il rifiuto di estendere tale criterio anche all’ICI relativa all’anno 2009, che era stata, invece, determinata sulla base delle scritture contabili, anche alla luce della sopravvenienza (richiamata nelle premesse dell’accertamento con adesione) dell’art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10. 2.2 Quest’ultima disposizione stabiliva che: « 5- bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del Territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], nel sito internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella [OSCURATO:PERSONA], decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011» L'art. 19, commi 8, 9 e 10, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 avevaprevisto che: «8. Entro il 30 aprile 2011 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in [OSCURATO:PERSONA] effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.9. Entro il medesimo termine del 30 aprile 2011 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del Territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati.10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare aisensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 30 aprile 2011, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell’interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio, da emanare entro il 30 aprile 2011, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali». Secondo la circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 18 novembre 2011 n. 7/2011: «Una delle finalità più rilevanti della disposizione è ravvisabile (…) nell’esigenza di far emergere, nel settore impositivo immobiliare, possibili fenomeni di elusione fiscale connessi ad un omesso aggiornamento dei dati oggettivi delle unità immobiliari urbane, cui può corrispondere una maggiore redditività, rispetto a quella risultante in catasto». 2.3 Si discute tra le parti sulla effettiva portata dell’inciso normativo per cui: «In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza». A ben vedere, la ratiodel succitato riferimento all’«autotutela» deve essere inteso nel contesto sistematico della procedura finalizzata a realizzare l’aggiornamento del catasto con il censimento ed il classamento dei fabbricati non dichiarati (c.d. “immobili fantasma”). A tale proposito, il medesimo documento dell’amministrazione finanziaria(paragrafo 4) ha chiarito che: « L’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati mai dichiarati si articola in due fasi ben distinte: a. la prima, relativa all’attribuzione della rendita presunta, si conclude con la registrazione in atti degli esiti degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio (iscrizione in catasto della rendita presunta in via transitoria), secondo le modalità e le indicazioni illustrate nella presente circolare, cui consegue la notifica dell’avviso di accertamento all’intestatario catastale; b. la seconda, finalizzata all’attribuzione della rendita definitiva, si attiva con la presentazione di un atto di aggiornamento da parte del soggetto interessato, oppure, in mancanza, attraverso la predisposizione d’ufficio delle apposite dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701; il procedimento si conclude con l’accatastamento dell’immobile e l’attribuzione di una rendita catastale definitiva, cioè con la sua completa regolarizzazione catastale (fatta salva,ovviamente, ogni valutazione in ordine alla regolarità urbanistica del fabbricato, rimessa al Comune territorialmente competente)».Ancora, si è precisato (paragrafo 5) che: «L’art. 2, comma 5- bis, del decreto legge n. 225 del 2010, introdotto dalla legge di conversione n. 10 del 2011, stabilisce che la notifica degli atti di accertamento della rendita presunta per gli immobili non dichiarati in catasto avviene mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni ove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia, con comunicato da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], nel sito internet dell’Agenzia, nonché presso gli Uffici provinciali ed i Comuni interessati. Preliminarmente all’emanazione del richiamato comunicato, è necessario che gli Uffici provinciali dell’Agenzia provvedano all’esecuzione di adempimenti propedeutici, finalizzati ad assicurare il corretto espletamento delle richiamate attività di notifica, conseguenti alle operazioni di registrazione massiva delle rendite presunte, che è programmata in distinte fasi, correlate all’andamento dei lavori. La pubblicazione riguarda tre diverse tipologie di documenti da fornire a ciascun Comune interessato: - elenco dei contribuenti destinatari dell’attività di accertamento. L’elenco contiene i nominativi dei soggetti, in ordine alfabetico, l’identificativo dell’immobile interessato dalle attività di accertamento ed il protocollo dell’avviso di accertamento relativo a ciascun soggetto intestatario (in formato csv e pdf per la pubblicazione nell ’ albo on line dei Comuni, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69); - elenco degli immobili interessati dalle attività di accertamento. Tale elenco contiene l’identificativo dell’immobile, i nominativi dei soggetti e il protocollo dell’avviso di accertamento associato a ciascuno di essi (in formato csv e pdf per la pubblicazione nell’albo on line dei Comuni, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69); - avvisi di accertamento. Tali avvisi vengono forniti solo su file in formato pdf, individuabili per il tramite del protocollo dell’avviso di accertamento; la stampa dell’avviso può essere richiesta soltanto dal soggetto destinatario dello stesso, ovvero da persona da questi delegata, previa identificazione, presso la casa comunale (copia dell’avviso può essere richiesta anche presso il competente Ufficio provinciale). Con l’avviso di accertamento, oltre all’attribuzione della rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati, vengono irrogate le sanzioni previste e liquidati i tributi speciali e gli oneri dovuti, determinati secondo i criteri stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 19 aprile 2011». Con specifico riguardo ai riflessi dell’attribuzione della rendita, l’amministrazione finanziaria ha puntualizzato (paragrafo 6) che: «(…)la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, è determinata seguendo i peculiari criteri individuati dal richiamato provvedimento del Direttore dell’Agenzia 19 aprile 2011. In considerazione della peculiare natura del procedimento di attribuzione della rendita presunta, nonché del carattere presuntivo e transitorio della stessa, le richieste di riesame in autotutela degli avvisi di accertamento per l’attribuzione della rendita presunta possono essere presentate in relazione alle seguenti ipotesi: - errata intestazione della particella su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato;- verifica dell’obbligo di accatastamento dell’immobile (cioè dell’accatastabilità o meno del fabbricato); - avvenuta presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale; - quantificazione delle sanzioni, dei tributi e degli oneri connessi all’attribuzione della rendita presunta. Ai fini del riesame, è necessario che la richiesta sia debitamente motivata e corredata da idonea documentazione. Per quanto riguarda, invece, eventuali errori o inesattezze di elementi, dati o parametri utilizzati per la determinazione della rendita presunta, i soggetti destinatari dell’avviso di accertamento sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento in catasto, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, utilizzando le procedure disponibili (Pregeo e Docfa). Resta salva, ovviamente, la facoltà di proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche e integrazioni». Dunque, alla luce di tali indicazioni, l ’ accesso all’autotutela prevista dall’art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, era stato programmato per semplificare ed accelerare il completamento della procedura di aggiornamento degli atti catastali, consentendo ai contribuenti interessati, attraverso la richiesta di riesame d’ufficio degli avvisi di accertamento, di ottenere dall a stessa amministrazione finanziaria la correzione di eventuali errori o imprecisioni nell’attribuzione provvisoria delle rendite presunte, senza essere costretti ad adire gli organi della giustizia tributaria. Peraltro, in queste ipotesi, il destinatario della richiesta era l’Agenzia del Territorio, che era l’unica competente a riesaminare e a d annullare l’avviso di accertamento con l’attribuzione della rendita presuntaal fabbricato non inserito in catasto. Pertanto,la sopravvenienza del citato dall’art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, in relazione all’esito dell’accertamento con adesione del 26 maggio 2015, non poteva avere alcuna influenza sulla richiesta della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” al Comune di Poggibonsi (SI) di rideterminare in via di autotutela, con il preliminare annullamento d’ufficio del definitivo avviso di accertamento e della connessa ingiunzione di pagamento, la base imponibile dell’ICI relativa all’anno 2009 sul parametro d ella rendita rettificata con la procedura DOCFA dell’anno 2014. 2.4Dolendosi per l’omesso esercizio del potere di autotutela, la ricorrente incidentale ha dedotto che il mancato annullamento d’ufficio dell’atto impositivo è stato invocato «(…) non per vizi genetici affliggenti ab origine detto atto impositivo, i quali avrebbero potuto essere fatti valere nell’ordinario termine di impugnazione, bensì a causa dei molteplici profili di illegittimità, contraddittorietà ed irragionevolezza della pretesa sopravvenuti (quanto il predetto termine era ormai spirato), per effetto della sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione del 26 maggio 2015». In tal modo, però, essa ha prospettato una sorta di vizio sopravvenuto dell’atto impositivo, che sarebbe derivato ex post dall’accertamento con adesione del 26 maggio 2015 ( con l’espresso riconoscimento della retroattività all’1 gennaio 2007 della rendita presunta, sulla base dall’art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10), sul presupposto, da un lato, della convenzione stipulata il 14 gennaio 2014 con l’ente impositore per la costituzione del diritto di superficie in suo favore sull’area occupata dal fabbricato, e, dall’altro lato, della presentazione della denuncia DOCFA del 18 novembre 2014 per l’attribuzione della rendita al fabbricato già censito in catasto (sia pure senza rendita) alla categoria D. A suo dire, «(…) l’istanza di autotutela del 31 agosto 2015 era volta ad indurre l’Ente impositore ad un rinnovato esercizio del proprio potere impositivo, così da conformare le pretese avanzate con l’avviso di accertamento per il 2009 alle risultanze dell’accertamento con adesione del 26 maggio 2015, nonché rendere l’imposizione ed il comportamento stesso dell’amministrazione comunale ragionevoli e coerenti con le citate circostanze e quindi in definitiva, legittimi e rispettosi dei principi costituzionali». 2.5Il ragionamento non è condivisibile. Anzitutto, la consumazione della facoltà di impugnare l’atto impositivo nel termine previsto dall’art. 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, pur non essendo equiparabile quoad effectum alla formazione del giudicato tributario sull’accertamento della sua legittimità (con il rigetto dell’impugnazione) ai sensi degli art. 2909 cod. civ. e1, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, rende comunque intangibile la pretesa fiscale , che res ta definitivamente cristallizzata nell’ane nel quantum. Invero, in materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dall'art. 42, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 o da altre diposizioni di legge non si applica il regime di diritto amministrativo di cui agli artt. 21-septiesdella Legge 7 agosto 1990 n. 241 e31, comma 4, del D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d'invalidità-annullabilità, sicché il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato d’ufficio dal giudice (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2015, n. 18448; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2015, nn. 22800 e 22810; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2016, n. 381; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2020, n. 21386; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2021, n. 41803; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2021, nn. 41882 e 41903). 2.6Inoltre, si rammenta che l'accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218, avente carattere cogente siccome afferente all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile (da ultime : Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2021, n. 29036; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2022, n. 10092; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11537). Con riguardo alle imposte indirette (ivi compresa l’ICI), l’art. 3 del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218 dispone che : « 1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto. 3. A seguito della defi nizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da partedell'ufficio». Su tali basi, quindi, una volta che sia stato definito l'accertamentocon adesione, ai sensi del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218, con fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire l'accordo, mediante il versamento di quanto da esso previsto, risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto dellatransazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. È, quindi, inammissibile il ricorso proposto contro l'avviso d i accertamento dopo la firma del concordato fiscale (da ultime: Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15980; Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2022, n. 25497). Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218, la vincolatività dell’accertamento con adesione è limitata ai tributi specificamente menzionati (se periodici, con riguardo alle annate singolarmente considerate)e preclu de ogni forma di revisione unilaterale da parte dell’ente impositore con riguardo ai termini oggettivi dell’acc ordo raggiunto col contribuente.Ne discende che non è concepibile un’estensione dell’intesa relativaalla determinazione della base imponibile di un tributo con riguardo ad annate diverse da quelle espressamente consider ate, a maggior ragione se l’ente impositore abbia emanato un avviso di accertamento per le annate escluse ed il contribuente sia decaduto dalla proponibilità della relativa impugnazione. 2.7 Pertanto, esclusa la stessa configurabilità di un vizio sopravvenuto dell’atto impositivo divenuto ormai inoppugnabile, la questione del diniego dell’autotutela si riconduce nel solco dei tradizionali limiti all’esercizio dell’annullamento in sede amministrativa. Occorre in proposito rammentare che la valutazione circa la sussistenza del presupposto dell'esercizio dell'autotutela dipende dal contemperamento tra l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e l'interesse, altrettanto pubblicistico, alla stabilità dei rapporti giuridici e pertanto all'incontestabilità degli atti impositivi quando essi siano divenuti definitivi. Va conseguentemente ribadito che, nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come è stato affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146).Ciò detto, non si ritiene che nel caso in esame lacontribuente abbia dedotto un "rilevante interesse generale" legittimante l'autotutela, dovendosi affermare il principio per cui l'interesse generale non può consistere nella mera deduzione dell'erronea imposizione, trattandosi quest'ultimo di un profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato ad evitare una tassazione superiore rispetto a quella che si ritiene dovuta (Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1965; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16671; Cass., Sez. 6^-5, 27 aprile 2022, n. 13136). 2.8 Né può sottacersi che, con specifica attinenza alla questione in disanima, secondo un costante orientamento di questa Corte, intema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma3, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (a tenore del quale, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare secondo i criteri stabiliti nell’art. 7, comma 3, penultimo periodo, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 ag osto 1992 n. 359, laddove il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti ivi indicati), opera, anche per gli immobili già accatastati nellacategoria D, fino al momento nel quale è formulata la richiesta di attribuzione direndita, a seguito della quale il proprietario diviene titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale dellarendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore o minore rispetto a quella provvisoriamente determinata in virtù del detto metodo, potendo, nel secondo caso, richiedere il rimborso entro i termini di legge(tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., Sez. Un., 15 febbraio 2011, n. 3666; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11472; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11424).Sicché, l’art. 74, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 342 deve essere interpretato nel senso di ritenere giuridicamente impossibile utilizzare una rendita catastale, prima della notifica del suo corrispondente atto attributivo, al fine di individuare la base imponibile della suddetta imposta(Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, n. 10126; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2022, n. 24456). 2.9Nella specie, quindi, il giudice di appello si è correttamente attenuto ai principi enunciati, avendo ritenuto che: «Al momento della emanazione dell’atto il termovalorizzatore era inserito nella cat. Catastale D, in assenza di rendita, e la determinazione della base imponibile è stata fatta con il criterio di cui all’art. 5 c. 3 D.Lgs. 504/92. Che il criterio seguito fosse esatto e non meritevole di censure si desume anche dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non dover impugnare l’atto impositivo, che è divenuto definitivo». 3. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso principale può essere accolto, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato; per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto ; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente.4. Considerando le alterne vicende processuali, le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione del loro svolgimento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della contribuente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale , rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente