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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14748/2026

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gitale alla PEC: sandrodemarco@ordineavvocatioma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di MariannaBalistreri, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VallettaGiuseppina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VallettaGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 25020/2024Numero sezionale 757/2026Numero di raccolta generale 14748/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 356/2024depositata il 24/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza depositata in data 18.9.2019 il Tribunale di Enna avevaaccolto la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggiopedonale e carraio a carico della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] -in Enna,[OSCURATO:PERSONA]Anna, contraddistinta al NCEU fg.42, mapp. 832 e 874- e afavore della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] -in Enna, [OSCURATO:PERSONA]Anna,contraddistinta al NCEU fg.42, mapp. 727-, per consentire a quest’ultimal’accesso alla [OSCURATO:PERSONA]Ramata.Come si rileva dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto appello, notificando in data 31.10.2019 l’atto introduttivodell’impugnazione al procuratore domiciliatario della controparte, che siera costituito in virtù della regola dell’ultrattività del mandato rilevando l’intervenuto decesso della sua assistita in data 26.1.2019, cioèdopo la data dell’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado eprima del deposito della sentenza impugnata, e quindi chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità dell’appello che avrebbe dovuto essererivolto agli eredi della defunta.La Corte d’Appello di Caltanisetta aveva dichiarato l’inammissibilitàdell’appello, perché inutilmente notificato entro il termine di legge alprocuratore domiciliatario della parte, deceduta prima della pronunciadella sentenza di primo grado, invece che ai suoi eredi, come affermatonecessario.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificato alprocuratore domiciliatario della defunta [OSCURATO:PERSONA] e agli eredidella stessa, affidato ad un motivo.Numero registro generale 25020/2024Numero sezionale 757/2026Numero di raccolta generale 14748/2026Data pubblicazione 18/05/2026Tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] destinatari della notificazione delricorso introduttivo hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCatena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PavoneAlessandra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VallettaLaura, e [OSCURATO:PERSONA]- sono rimati intimati.Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative, in terminirispetto all’adunanza fissata per la discussione in camera di consiglio delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso proposto, formulato nell’ambito deldisposto dell’art.360 n.3 c.p.c. per violazione degli art.299, 300 e 330c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’erroneità della declaratoria diinammissibilità dell’appello perché, non essendo stato dichiarato inudienza nell’ambito del giudizio di primo grado o notificato alla controparteil decesso di [OSCURATO:PERSONA], l’ultrattività della procura alle liti ha resolegittima la notificazione dell’atto di appello presso il procuratoredomiciliatario, nominato non solo per il primo grado ma anche per le fasiprocessuali successive.Il ricorso è fondato.Si richiama la pronuncia a SU di questa Corte n.15295/2014, che hacomposto il contrasto precedentemente manifestatosi nell’ambito dellagiurisprudenza di legittimità e alla quale si sono conformate le pronuncesuccessive, nel senso che in caso di morte o perdita di capacità della partecostituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazionedel relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regoladell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui arappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato,risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata(rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapportoNumero registro generale 25020/2024Numero sezionale 757/2026Numero di raccolta generale 14748/2026Data pubblicazione 18/05/2026processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventualeriattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione èsuscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, sicostituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale diquella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munitodi procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiariin udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesimaparte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato ocertificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc.civ. (cfr., tra le numerose pronunce successive, Cass. n.19533/2014,23141/2014, 92/2016, 710/2016, 15762/2016, 20840/2018,24845/2018, 8037/2021, 2439/2024, 13777/2024).La Corte d’Appello si è discostata dai principi emergenti dalla sentenzadelle SU richiamata prendendo a riferimento un orientamentointerpretativo precedente che la stessa aveva superato e facendoriferimento a due sole pronunce successive non pertinenti [Cass. n.22180/2020 fa riferimento ad una ipotesi in cui la parte deceduta erastata in giudizio personalmente avanti alla [OSCURATO:PERSONA] (ove non si poteva porre, pertanto, alcun problema diultrattività della procura, mai conferita); Cass. n.30698/2017, purerichiamata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, riguardante unafattispecie particolare in cui prima, della notificazione dell’appello, gli eredidella parte defunta vittoriosa avevano proceduto nella loro qualità allanotificazione della sentenza, in una situazione in cui non emergevanemmeno chiaramente se la procura fosse stata conferita anche per igradi successivi di giudizio].Da quanto esposto consegue che [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamentee tempestivamente notificato l’atto di appello al procuratore domiciliatariodella defunta [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato reso noto il decessodella stessa nelle forme di rito, ex art.300 c.p.c., e che il difensore dellaNumero registro generale 25020/2024Numero sezionale 757/2026Numero di raccolta generale 14748/2026Data pubblicazione 18/05/2026defunta nel precedente grado di giudizio, una volta dichiarato dopo lanotificazione rituale dell’atto di appello l’intervenuto decesso della partegià rappresentata, non avrebbe potuto costituirsi contestualmente per lastessa -non operando ovviamente più, in detta situazione, l'ultrattività delmandato: la dichiarazione di intervenuto decesso della parte vittoriosa giàcostituita a mezzo di difensore avrebbe dovuto determinare l'interruzionedel processo di appello, per consentirne la riassunzione nei confronti deglieredi (cfr. Cass. n.13777/2024: questione ormai superata dallapartecipazione al giudizio degli eredi di [OSCURATO:PERSONA])In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnatadeve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanisetta che, indiversa composizione, dovrà svolgere il processo d’appello introdotto daGiuseppa Rizzo -nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]-.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese processuali delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gitale alla PEC: sandrodemarco@ordineavvocatioma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di MariannaBalistreri, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VallettaGiuseppina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VallettaGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 25020/2024Numero sezionale 757/2026Numero di raccolta generale 14748/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 356/2024depositata il 24/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza depositata in data 18.9.2019 il Tribunale di Enna avevaaccolto la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggiopedonale e carraio a carico della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] -in Enna,[OSCURATO:PERSONA]Anna, contraddistinta al NCEU fg.42, mapp. 832 e 874- e afavore della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] -in Enna, [OSCURATO:PERSONA]Anna,contraddistinta al NCEU fg.42, mapp. 727-, per consentire a quest’ultimal’accesso alla [OSCURATO:PERSONA]Ramata.Come si rileva dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avevaproposto appello, notificando in data 31.10.2019 l’atto introduttivodell’impugnazione al procuratore domiciliatario della controparte, che siera costituito in virtù della regola dell’ultrattività del mandato rilevando l’intervenuto decesso della sua assistita in data 26.1.2019, cioèdopo la data dell’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado eprima del deposito della sentenza impugnata, e quindi chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità dell’appello che avrebbe dovuto essererivolto agli eredi della defunta.La Corte d’Appello di Caltanisetta aveva dichiarato l’inammissibilitàdell’appello, perché inutilmente notificato entro il termine di legge alprocuratore domiciliatario della parte, deceduta prima della pronunciadella sentenza di primo grado, invece che ai suoi eredi, come affermatonecessario.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificato alprocuratore domiciliatario della defunta [OSCURATO:PERSONA] e agli eredidella stessa, affidato ad un motivo.Numero registro generale 25020/2024Numero sezionale 757/2026Numero di raccolta generale 14748/2026Data pubblicazione 18/05/2026Tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] destinatari della notificazione delricorso introduttivo hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCatena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PavoneAlessandra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VallettaLaura, e [OSCURATO:PERSONA]- sono rimati intimati.Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative, in terminirispetto all’adunanza fissata per la discussione in camera di consiglio delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso proposto, formulato nell’ambito deldisposto dell’art.360 n.3 c.p.c. per violazione degli art.299, 300 e 330c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’erroneità della declaratoria diinammissibilità dell’appello perché, non essendo stato dichiarato inudienza nell’ambito del giudizio di primo grado o notificato alla controparteil decesso di [OSCURATO:PERSONA], l’ultrattività della procura alle liti ha resolegittima la notificazione dell’atto di appello presso il procuratoredomiciliatario, nominato non solo per il primo grado ma anche per le fasiprocessuali successive.Il ricorso è fondato.Si richiama la pronuncia a SU di questa Corte n.15295/2014, che hacomposto il contrasto precedentemente manifestatosi nell’ambito dellagiurisprudenza di legittimità e alla quale si sono conformate le pronuncesuccessive, nel senso che in caso di morte o perdita di capacità della partecostituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazionedel relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regoladell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui arappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato,risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata(rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapportoNumero registro generale 25020/2024Numero sezionale 757/2026Numero di raccolta generale 14748/2026Data pubblicazione 18/05/2026processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventualeriattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione èsuscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, sicostituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale diquella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munitodi procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiariin udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesimaparte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato ocertificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc.civ. (cfr., tra le numerose pronunce successive, Cass. n.19533/2014,23141/2014, 92/2016, 710/2016, 15762/2016, 20840/2018,24845/2018, 8037/2021, 2439/2024, 13777/2024).La Corte d’Appello si è discostata dai principi emergenti dalla sentenzadelle SU richiamata prendendo a riferimento un orientamentointerpretativo precedente che la stessa aveva superato e facendoriferimento a due sole pronunce successive non pertinenti [Cass. n.22180/2020 fa riferimento ad una ipotesi in cui la parte deceduta erastata in giudizio personalmente avanti alla [OSCURATO:PERSONA] (ove non si poteva porre, pertanto, alcun problema diultrattività della procura, mai conferita); Cass. n.30698/2017, purerichiamata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, riguardante unafattispecie particolare in cui prima, della notificazione dell’appello, gli eredidella parte defunta vittoriosa avevano proceduto nella loro qualità allanotificazione della sentenza, in una situazione in cui non emergevanemmeno chiaramente se la procura fosse stata conferita anche per igradi successivi di giudizio].Da quanto esposto consegue che [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamentee tempestivamente notificato l’atto di appello al procuratore domiciliatariodella defunta [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato reso noto il decessodella stessa nelle forme di rito, ex art.300 c.p.c., e che il difensore dellaNumero registro generale 25020/2024Numero sezionale 757/2026Numero di raccolta generale 14748/2026Data pubblicazione 18/05/2026defunta nel precedente grado di giudizio, una volta dichiarato dopo lanotificazione rituale dell’atto di appello l’intervenuto decesso della partegià rappresentata, non avrebbe potuto costituirsi contestualmente per lastessa -non operando ovviamente più, in detta situazione, l'ultrattività delmandato: la dichiarazione di intervenuto decesso della parte vittoriosa giàcostituita a mezzo di difensore avrebbe dovuto determinare l'interruzionedel processo di appello, per consentirne la riassunzione nei confronti deglieredi (cfr. Cass. n.13777/2024: questione ormai superata dallapartecipazione al giudizio degli eredi di [OSCURATO:PERSONA])In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnatadeve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanisetta che, indiversa composizione, dovrà svolgere il processo d’appello introdotto daGiuseppa Rizzo -nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]-.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese processuali delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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