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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 05687/2023

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co pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Grosseto, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Orbetello (GR), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno 2020 n. 172, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Grosseto, ove elettivamente domiciliato (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana l’8 gennaio 2020 n. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. La “ [OSCURATO:SOCIETA] .” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana l’8 gennaio 2020 n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], che , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per omessa denuncia ai fini del [OSCURATO:PERSONA] relativo a ll’anno 2013, in relazione all’occupazione - in regime di concessione - di un’area demaniale destinata all’ormeggio di natanti da diporto presso il porto di Talamone in Orbetello (GR) , ha rigettato l’appello proposto dalmedesimo n ei confronti d el Comune di Orbetello (GR) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto col n . [OSCURATO:DATA_NASCITA] , con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’area demaniale in concessione alla “[OSCURATO:SOCIETA].” non rientrava nella circoscrizione territoriale diun’Autorità portuale, che non era stata mai istituita, con la conseguenza che la raccolta, lo smaltimento e la tassazione dei rifiuti urbani prodotti nel porto di Talamone rientravano nella competenza del Comune di Orbetello (GR); che, peraltro, una specifica previsione del regolamento comunale sugli spazi destinati ad ormeggi non era necessaria ai fini della soggezione al TARES.

Il Comune di Orbetello (GR) si è costituito con controricorso.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente o apparente in relazione alla questione della legittimazione attiva del Comune di Orbetello (GR) a pretendere il TARES dalle imbarcazioni stazionate nelporto di Talamone. 2.2Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, 2 e 3 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenut o da l giudice di appello che la potestà impositiva per il [OSCURATO:PERSONA] dovut o in relazione alla raccolta ed al lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel porto di Talamone spettasse al Comune di Orbetello (GR), non essendo stata mai istituita l’Autorità portuale di riferimento. 2.3Con il terzo motivo, s i denuncia falsa applicazione de gli artt. 68 e 69 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che il Comune di Orbetello (GR) non aveva deliberato l’introduzione della tariffa per la categoria degli spazi acquei e degli ormeggi, commisurandola in via estensiva a quella prevista per la categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo ed il secondo motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta, sono infondati, per quanto la conformità a diritto del dispositivo non escluda che la motivazione della sentenza impugnata debba essere integrata nei sensi specificati in appresso, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ.. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).

Peraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 1.2Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente né coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’inadeguata e fittizia esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto).

Invero, la motivazione della sentenza impugnata si limita alla scarna illustrazione dell’attuale ripartizione delle competenze tra Regione e Comune in ordine al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali nel porto di Talamone [«Come riportato dall’[OSCURATO:PERSONA] (nota del 1° gennaio 2016 in atti) in tale area opera un duplice servizio di ritiro rifiuti.

Il primo (rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico ai sensi del D.Lgs. 182/03) di competenza della Regione ed il secondo (rifiuti solidi urbani ed assimilati delle aree a terra ai sensi del D.Lgs. 152/06) affidato al Comune»], senza dare alcuna contezza, a monte, delle ragioni normative per cui il Comune di Orbetello (GR) sarebbe legittimato alla riscossione del TARES per i rifiuti urbani prodotti nelle aree portuali in regime di concessione a soggetti privati per gli ormeggi di natantida diporto.

In tal modo, quindi, le argomentazioni adoperate si rivela no inidonee a rendere conto del procedimento logico sottostante al rigetto del gravame, ragion per cui il decisum non raggiunge la soglia del minimum costituzionale ed impinge nel denunciato vizio di carente motivazione. 1.3 Ciò non di meno, anche rispetto al caso di motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2,n. 4, cod. proc. civ., si deve ritenereapplicabile il principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, per cui il corrispondente ricorso per cassazione non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere, non sussisten do ragione per cui un tale principio, sancito per l’omessa pronuncia e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, da questo punto di vista del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice di appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mancato esame di un motivo di gravame ascrivibile ad un error in procedendodel giudice di merito giustifica l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza impugnata a condizione che le questioni di fatto o di diritto, dedotte con il motivo non esaminato, siano decisive; qualora, invece , il motivo non esaminato esponga questioni in punto di diritto infondate ed esse non richiedano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, ha il potere di correggere la motivazione della decisione ex art. 384, comma 2, cod. p roc. civ. con l'enunciazione delle ragioni che giustificano il provvedimento gravato, apparendo palese l'incongruità di una rimessione della causa nella fase di merito al fine di dichiarare l'infondatezza del motivo erroneamente non vagliato.

Siffatto principio di diritto, già consolidato in un risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1^,18 febbraio 2005, n. 3388; Cass., Sez. 2^, 12aprile 2006, n. 8561; Cass., Sez. 1^, 18 agosto 2006, n. 18190 ), è stato avvalorato dalla estensione (con la modifica dell'art. 384 cod. proc. civ. da parte dell’art. 12 del D.L.vo 2 febbraio 2006 n. 40) delle ipotesi di decisione nel merito della Suprema Corte anche in caso di violazione di norme processuali e dalla costituzionalizzazione (nell'art. 111, comma 2 , Cost.) dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, i quali impongono interpretazioni che limitino, anche attraverso l'opera decisoria della Suprema Corte, i tempi di svolgimento del processo (e, quindi, a fortiori il dispendio di un grado di giudizio) senza sacrificio del diritto di azione e difesa (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., Sez.

Un., 2febbraio 2017, n. 2731; Cass., Sez. 5^,28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^,19 aprile 2018, n. 9693 ; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2019, n. 1155; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2020, n. 5646; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9856; Cass., Sez. 6^-5, 10 ottobre 2022, n. 29366). 1.4 Ciò detto , ponendosi all’esame d i questa Corte una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti in fatto, essa non può essere risolta nel senso sollecitato dal contribuente.

Essa è stata già rimessa –con quattro ordinanze interlocutorie (Cass., Sez. 6^-5, 30 marzo 2021, n. 8778; Cass., Sez.6^-5, 30 novembre 2021, n. 37504 e 37505; Cass., Sez. 6^-5, 31 marzo 2022, n. 10439) in altrettanti procedimenti in corso, dei quali una delle parti è sempre il Comune di Orbetello (procedimenti iscritti ai nn. 27574/2019 R.G., 29967/2019 R.G., 34952/2019 R.G. e 16546/2020 R.G.) - dalla Sesta Sezione alla Sezione Tributaria di questa Corte, sul comune presupposto che: «(…) la questione oggetto del primo motivo di ricorso, relativa alla rilevanza o meno, al fine di escludere la legittimazione all'imposizione del Comune di Orbetello, della presenza, nello stesso Porto di Talamone, non dell'Autorità portuale, ma dell'Autorità marittima di cui agli artt. 14 (competenza dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, oltre che deg li artt. 2, comma 1, lett. i) («Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.»), è già emersa in diverse controversie trattate da questa Corte, ma nei precedenti giudizi è rimasta assorbita dall'accoglimento di vizi processuali delle decisioni impugnate (Cass. nn. 8428/2020, 17405/2018, 17404/2018, 17289/2018, 17288/2018, 17287/2018)». 1.5Va premesso che l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto, al comma 1, che:«A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale suirifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni»; al comma 3, che: «Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e non sulla produzione concreta degli stessi».

Dunque, per l’anno 2013, il T ARES ha sostituito i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, per cui al medesimo sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi, quali la TARSU e la TIA, che l'hanno preceduto (in termini: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373). 1.6 Ciò posto, p er costa nte giurisprudenza di questa Co rte, l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale.

Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della TARSU; né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, alla circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale (Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2021, n. 34251; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242).

Difatti, nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993n. 507, dell'art. 21, comma 8, del D.L.vo5 febbraio 1997 n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c , della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.

Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersila competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della TARSU , non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). 1.7Com e questa Corte ha già chiarito (in particolare: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583), l 'esame complessivo della disciplina normativa in materia conferma che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'interno dell'area portuale, ove è pacificamente ubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza dei Comuni.

In questo senso depongono le seguenti disposizioni: -l’art. 62, comma 5, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, che dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze inmateria sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»; -l'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti, dichiara che: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,n. 84, e relativi decreti attuativi»; -l'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, che istituisce le [OSCURATO:PERSONA] nei porti di Anco na, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia, con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione(…)»; -l’art. 1 del D.M. 14 novembre 1994, che precisa: « I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati: (…) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti.

Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi).

Derattizzazione, disinfestazione e simili.

Gestione della rete fognaria.

Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali». 1.8 Dall'esame di tale quadro normativo emerge in modo univoco che l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'area portuale - da int endersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza esclusiva di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.

Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che, invece , normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). 1.9Il dato normativo configura la competenza delle Autorità portuali in totale e completa alternativa ai Comuni.

In questo senso appaiono particolarmente significative le già richiamate disposizioni di cui all’art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 5 07 , c he espressamente esclude dalla tassa le situazionisottratte al regime di privativa comunale, ed all'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che, nell'indicare le competenze dei Comuni in materia, ribadisce che comunque sono mantenute le competenze in materia attribuite alle Autorità portuali.

A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizio che i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime il decreto ministeriale di attuazione, nella «pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica» degli stessi, cioè in una vera e propria attività di gestione dei rifiuti, a fronte della quale non si vede quali residui compiti i Comuni potrebbero espletare. 1.10 Come si è detto, l’art. 6, comma 1, della L egge 28 gennaio 1994, n. 84 ha istituito le Autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia.

Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20marzo 1996), [OSCURATO:PERSONA] (D.P.R. 16luglio 1998), Salerno (D.P.R. 23giugno 2000), Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29dicembre 2000), Augusta (D .P.R. 12 aprile 2001), Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) e Manfredonia (art. 4, comma 65, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350). 1.11Come è evidente, tale elenco non contempla il porto di Orbetello (GR).

Ne consegue che al momento dei fatti per cui si procede non era stata istituita l'Autorità portuale nel porto di Orbetello (GR) enon si era, quindi , verificata la condizione che escluderebbe il potere impositivo del medesimo Comune.

Se l'istituzione dell'Autorità portuale si pone, dunque , come causa di esclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata dall’art. 62, comma 5, del D-.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana; e,correlativamente, trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie.

In tal senso, del resto, questa Corte si era già espressa in una serie di arresti, che avevano riconosciuto al Comune la legittimazione a chiedere la riscossione della TARSU, a fronte dell’esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in un’area portuale, in ragione della mancata istituzione dell’Autorità portuale (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092).

Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, la TARSU è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimento di una attività svolta da un ente pubblico.

Come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo.

Ne consegue che avendo il Comune svolto il servizio di pulizia e raccolta dei rifiutisolidi urbani e assimilati anche nell’ambito portuale, in ragione della mancata istituzione della Autorità portuale, è autorizzato a chiedere il pagamento della TARSU ai contribuenti concessionari di aree demaniali destinate all’ormeggio di imbarcazioni (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). 1.12Diversa è, invece, la competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima in materia di operazioni portuali e servizi portuali ovvero di concessioni di aree demaniali e banchine nell’ambito portuale, trattandosi di attività amministrative relative alla gestione ed all’utilizzo degli spazi portuali che non comportano alcuna attribuzione in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, non involgono la conseguenziale spettanza di una potestà impositiva.

Sotto il primo aspetto, l’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite, alle Autorità marittime la disciplina e la vigilan za – attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni ad imprese munite di specifici requisiti, iscritte in registri speciali, obbligate al pagamento di un canone annuale ed alla pubblicazione delle tariffe praticate alla clientela) sull'espleta mento delle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale) e dei servizi portuali (serviziriferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorieal ciclo delle operazioni portuali , individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione), nonché sull'applicazione delle tariffe indicate dalle imprese autorizzate per la prestazione alla clientela delle operazioni portuali e dei servizi portuali, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.

Sotto il secondo aspetto, l’art. 18 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite ovvero non ancora insediate, alle Autorità marittime le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) di aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese autorizzate all’espletamento delle operazioni portuali (fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali), nonché le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) per la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.

Per cui, non si ravvisa alcuna competenza dell’Autorità marittima, in caso di mancata istituzione dell’Autorità portuale, in materia di tassazione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito portuale, che resta riservata in regime di privativa al Comune interessato. 1.13Viceversa, rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima il diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, il quale è estraneo all’ambito del presente giudizio e per il quale, comunque, il Comune non ha alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182 (in attuazi one della Direttiva n. 2000/59/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e residui del carico)(Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242). 1.14 Ovviamente, quanto si è detto sinora per la TARSU è destinato a valere anche per il TARES, che ne ha preso il posto nella tassazione del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni».Per cui, si può ribadire che, nell'ambito dellearee portuali per le quali non sia stata istituita l’Autorità portuale ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 8, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, l'attività di gestione dei rifiuti ivi prodotti rientra nella competenza (secondo l’ordinario regime di privativa) dei Comuni, ai quali, pertanto, è riservato il potere impositivo ai fini del tributo comunale suirifiuti e sui servizi di cui all’art. 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Pertanto, nessuna competenza al riguardo (neppure in via suppletiva) si può riconoscere all’Autorità marittima, alla quale è riservato soltanto il servizio di raccolta e smaltimentodei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali a norma degli artt. 8 e 10 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182. 2.Il terzo motivo è infondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i n tema di TARSU, la nozione di «aree scoperte», utilizzata dall'art. 62 del D.L.vo 15 novemb re 1993 n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiutiurbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione(Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18384). 2.2Ne discende che è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei. 2.3 Peraltro, l’equiparazi one degli spazi terrestri agli spazi acquei è stata condivisa dalla giurisprudenza euro-unitaria (Corte Giust., 3 marzo 2005, causa n.

C-428/02, [OSCURATO:PERSONA] vs.

Skatteministeriet et alii ), la quale, sia pure in relazione all’IVA, ha testualmente sancito che: «L'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari —Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di locazione di beni immobili comprende la locazione di posti previsti per l'ormeggio di imbarcazioni, nonché di posti barca a terra per il rimessaggio di tali imbarcazioni nell'area portuale».

Tanto sul presupposto che: «La locazione di posti barca non si limita, infatti, al solo diritto di occupare, in via esclusiva, la superficie dell'acqua, ma implica anche la messa a disposizione di varie attrezzature portuali, segnatamente per l'ormeggio dell'imbarcazione, delle strutture per lo sbarco e l'imbarco dell'equipaggio, nonché l'eventuale utilizzo da parte di quest'ultimo di vari servizi igienici o di altri servizi».

Peraltro, tale pronuncia è in linea con i criteri impositivi della TARSU, in quanto il presupposto per la sua applicazione è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Aggiungasi che altra decisione –sia pure con riguardo, sempre ai fini dell’IVA, alla riconducibilità della locazione di una casa galleggiante nella nozione generale di “affitto e locazione di immobili” – ha ritenuto che il pontile e l’area per l’ormeggio delleimbarcazioni, attigue alla casa galleggiante, rientrassero nella categoria dei beni immobili ed integrassero una operazione unitaria ai fini dell’esenzione dall’IVA (Corte Giust., 15 novembre 2012, causa n.

C-532/11, [OSCURATO:PERSONA] vs. [OSCURATO:PERSONA] alii).

Né tale indirizzo può dirsi scalfito da una pronuncia più recente, che ha escluso l’applicabilità dell’aliquota ridotta dell’IVA per l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte alla locazione di spazi per l’ormeggio di imbarcazioni, essendo stata motivata l’eterogeneità delle fattispecie non in relazione alla diversa natura, bensì in relazione alla diversa funzione dei beni interessati, dal momento che «(…)la concessione della facoltà di applicare un’aliquota IVA ridotta alle prestazioni dilocazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni non sarebbe manifestamente giustificata alla luce di un simile scopo di natura sociale, dal momento che leimbarcazioni a vela o a motore, come quelle di cui trattasi nella causa principale, non svolgono la funzione, o almeno non principalmente, di alloggio» (Corte Giust., 19 dicembre 2019, causa n.

C-715/18, Segler-[OSCURATO:PERSONA] eV. vs [OSCURATO:PERSONA]). 2.4 Nello stesso senso, pronunziandosi in sede di impugnazione di un regolamento comunale in materia di IUC, anche il Consiglio di Stato(Cons.

Stato, Sez. 1^, 4 novembre 2019, n. 2754) ha ricono s ciuto che : «(…) banchine, pontili galleggianti e ormeggi possono essere soggetti alla TARSU- TARI-TARES poiché, (…) secondo l’orientamento dei giudici di legittimità, vanno considerate aree scoperte tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale per effettuare l'occupazione.

E le banchine e i pontili sono aree scoperte operative e non pertinenziali».

Ne discende che: «Sono, pertanto, tassabili in linea di principio sia le superfici liquide (i mezzi natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che una volta riversati sulla terraferma, al momento della sosta nel porto, devono essere smaltiti dai Comuni) sia le superfici solide (banchine e pontili galleggianti in quanto aree scoperte idonee a produrre rifiuti)». 2.5 Peraltro, questa Corte si è specificamente soffermata anche sulla questione dell’equiparazione tariffaria delle aree destinate ad ormeggi ai campeggi.

Ora, l’art. 68, comma 1, lett. a, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 demanda l’applicazione della TARSU ai regolamenti comunali, i quali devono prevedere, tra l’altro: «a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria».

Ciò posto, l’art. 68, comma 2,lett. b, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 prevede anche che: « L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: (…) b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati».

Premesso che il soggetto che occupa o detiene un'area scoperta, quando produttrice, per presunzione di legge, di rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento della tassa per il solo fatto della detenzione od occupazione, indipendentemente dalla individuazione dell'effettivo produttore del rifiuto, alla luce di tale previsione, questa Corte ha ritenuto –in relazione agli spazi destinati ad ormeggi - che la stipulazione del contratto di ormeggio con il diportista (in ipotesi equiparabile ad un contratto di locazione) non è circostanza idonea a sottrarre al “concedente” la detenzione dell'area concessa in uso alla controparte ed a trasferire, quindi, in capo a quest'ultima, l'obbligo tributario perché quel contratto, per sua natura, si risolve sempre e solo nell'attribuzione al diportista del diritto di utilizzare lo spazio ed i servizi connessi e non sottrae in alcun modo quello stesso spazio alla detenzione del concedente, al pari di quanto avviene nella gestione di campeggi o di attività ricettive ( Cass., Sez. 5^, 18 febb raio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17702).

Né rileva che si tratti di aree in proprietà demaniale.

Difatti, è pacifico che, in tema di TARSU, nell'ipotesi di concessione di area in proprietà demaniale,si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17702; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8296).

Per cui, senza escludere le differenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani, la riconduzione delle aree adibite ad ormeggi nella categoria tariffaria dei campeggi è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (come, nel caso di specie, la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superficiscoperte).

Sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092).

Così, ad esempio,è stato osservato che la (eventuale) mancata occupazione (di fatto), anche se temporale, di tutto lo spazio acqueo in concessione da parte di natanti equivale, ai fini della TARSU, in tutto e per tutto, alla situazione data dalla mancata occupazione di stanze di albergo o di postidi campeggio da parte degli utenti delle relative strutture: la concreta utilizzazione, ad opera dei diportisti, solo di parte di tutto lo spazio acqueo in concessione, infatti, analogamente alle struttura alberghiera ed alle aree adibitea campegg io per i loro gestori, non esclude il permanere della detenzione in capo al concessionario comunque dell'intera superficie dell'area concessa (considerato il permanere dello ius escludendi omnes aliosdel concessionario gestore), con conseguente persistenza del presupposto legale sufficiente per affermare l'integrale debenza della tassa de qua da parte del concessionario stesso. (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass., sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798). 2.6 Analoghe conclusioni possono pedissequamente valere anche per il regime del TARES alla luce della previsione dell’art. 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha confermato la nozione di «aree scoperte».

In definitiva, si può ribadire che: -In tema di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi , la nozione di «aree scoperte», utilizzata dall'art. 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214(sulla falsariga dell’art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione; pertanto, è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei»; -In tema di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi , in assenza di una specifica tipizzazione nel regolamento comunale di cui all’art. 14, comma 2 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214,la riconduzione (ai fini della tassazione) delle aree adibite ad ormeggi per natanti da diporto nella categoria tariffaria dei campeggi e dei distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (come la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superfici scoperte); sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili. 2.7 Nella specie, dunque, la sentenza impugnata si è uniformataall’interpretazione seguita dal giudice di legittimità, avendo ritenuto che: «In materia secondo la disciplina TARES (art. 14 del d.l. 201/11) “il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti” e da qui la non necessità di disciplinare dettagliatamente nel Regolamento la tipologia delle aree»(come si desume dall’art. 4 del regolamento comunale, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 15 marzo 2012 n. 14, il cui testo è stato trascritto in controricorso, in ossequio al canone di autosufficienza).

3. Valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato. 4.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Grosseto, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Orbetello (GR), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno 2020 n. 172, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Grosseto, ove elettivamente domiciliato (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana l’8 gennaio 2020 n. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La “ [OSCURATO:SOCIETA] .” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana l’8 gennaio 2020 n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], che , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per omessa denuncia ai fini del [OSCURATO:PERSONA] relativo a ll’anno 2013, in relazione all’occupazione - in regime di concessione - di un’area demaniale destinata all’ormeggio di natanti da diporto presso il porto di Talamone in Orbetello (GR) , ha rigettato l’appello proposto dalmedesimo n ei confronti d el Comune di Orbetello (GR) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto col n . [OSCURATO:DATA_NASCITA] , con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’area demaniale in concessione alla “[OSCURATO:SOCIETA].” non rientrava nella circoscrizione territoriale diun’Autorità portuale, che non era stata mai istituita, con la conseguenza che la raccolta, lo smaltimento e la tassazione dei rifiuti urbani prodotti nel porto di Talamone rientravano nella competenza del Comune di Orbetello (GR); che, peraltro, una specifica previsione del regolamento comunale sugli spazi destinati ad ormeggi non era necessaria ai fini della soggezione al TARES. Il Comune di Orbetello (GR) si è costituito con controricorso. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente o apparente in relazione alla questione della legittimazione attiva del Comune di Orbetello (GR) a pretendere il TARES dalle imbarcazioni stazionate nelporto di Talamone. 2.2Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, 2 e 3 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenut o da l giudice di appello che la potestà impositiva per il [OSCURATO:PERSONA] dovut o in relazione alla raccolta ed al lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel porto di Talamone spettasse al Comune di Orbetello (GR), non essendo stata mai istituita l’Autorità portuale di riferimento. 2.3Con il terzo motivo, s i denuncia falsa applicazione de gli artt. 68 e 69 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che il Comune di Orbetello (GR) non aveva deliberato l’introduzione della tariffa per la categoria degli spazi acquei e degli ormeggi, commisurandola in via estensiva a quella prevista per la categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo ed il secondo motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta, sono infondati, per quanto la conformità a diritto del dispositivo non escluda che la motivazione della sentenza impugnata debba essere integrata nei sensi specificati in appresso, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ.. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 1.2Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente né coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’inadeguata e fittizia esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto). Invero, la motivazione della sentenza impugnata si limita alla scarna illustrazione dell’attuale ripartizione delle competenze tra Regione e Comune in ordine al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali nel porto di Talamone [«Come riportato dall’[OSCURATO:PERSONA] (nota del 1° gennaio 2016 in atti) in tale area opera un duplice servizio di ritiro rifiuti. Il primo (rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico ai sensi del D.Lgs. 182/03) di competenza della Regione ed il secondo (rifiuti solidi urbani ed assimilati delle aree a terra ai sensi del D.Lgs. 152/06) affidato al Comune»], senza dare alcuna contezza, a monte, delle ragioni normative per cui il Comune di Orbetello (GR) sarebbe legittimato alla riscossione del TARES per i rifiuti urbani prodotti nelle aree portuali in regime di concessione a soggetti privati per gli ormeggi di natantida diporto. In tal modo, quindi, le argomentazioni adoperate si rivela no inidonee a rendere conto del procedimento logico sottostante al rigetto del gravame, ragion per cui il decisum non raggiunge la soglia del minimum costituzionale ed impinge nel denunciato vizio di carente motivazione. 1.3 Ciò non di meno, anche rispetto al caso di motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2,n. 4, cod. proc. civ., si deve ritenereapplicabile il principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, per cui il corrispondente ricorso per cassazione non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere, non sussisten do ragione per cui un tale principio, sancito per l’omessa pronuncia e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, da questo punto di vista del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice di appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mancato esame di un motivo di gravame ascrivibile ad un error in procedendodel giudice di merito giustifica l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza impugnata a condizione che le questioni di fatto o di diritto, dedotte con il motivo non esaminato, siano decisive; qualora, invece , il motivo non esaminato esponga questioni in punto di diritto infondate ed esse non richiedano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, ha il potere di correggere la motivazione della decisione ex art. 384, comma 2, cod. p roc. civ. con l'enunciazione delle ragioni che giustificano il provvedimento gravato, apparendo palese l'incongruità di una rimessione della causa nella fase di merito al fine di dichiarare l'infondatezza del motivo erroneamente non vagliato. Siffatto principio di diritto, già consolidato in un risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1^,18 febbraio 2005, n. 3388; Cass., Sez. 2^, 12aprile 2006, n. 8561; Cass., Sez. 1^, 18 agosto 2006, n. 18190 ), è stato avvalorato dalla estensione (con la modifica dell'art. 384 cod. proc. civ. da parte dell’art. 12 del D.L.vo 2 febbraio 2006 n. 40) delle ipotesi di decisione nel merito della Suprema Corte anche in caso di violazione di norme processuali e dalla costituzionalizzazione (nell'art. 111, comma 2 , Cost.) dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, i quali impongono interpretazioni che limitino, anche attraverso l'opera decisoria della Suprema Corte, i tempi di svolgimento del processo (e, quindi, a fortiori il dispendio di un grado di giudizio) senza sacrificio del diritto di azione e difesa (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., Sez. Un., 2febbraio 2017, n. 2731; Cass., Sez. 5^,28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^,19 aprile 2018, n. 9693 ; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2019, n. 1155; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2020, n. 5646; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9856; Cass., Sez. 6^-5, 10 ottobre 2022, n. 29366). 1.4 Ciò detto , ponendosi all’esame d i questa Corte una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti in fatto, essa non può essere risolta nel senso sollecitato dal contribuente. Essa è stata già rimessa –con quattro ordinanze interlocutorie (Cass., Sez. 6^-5, 30 marzo 2021, n. 8778; Cass., Sez.6^-5, 30 novembre 2021, n. 37504 e 37505; Cass., Sez. 6^-5, 31 marzo 2022, n. 10439) in altrettanti procedimenti in corso, dei quali una delle parti è sempre il Comune di Orbetello (procedimenti iscritti ai nn. 27574/2019 R.G., 29967/2019 R.G., 34952/2019 R.G. e 16546/2020 R.G.) - dalla Sesta Sezione alla Sezione Tributaria di questa Corte, sul comune presupposto che: «(…) la questione oggetto del primo motivo di ricorso, relativa alla rilevanza o meno, al fine di escludere la legittimazione all'imposizione del Comune di Orbetello, della presenza, nello stesso Porto di Talamone, non dell'Autorità portuale, ma dell'Autorità marittima di cui agli artt. 14 (competenza dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, oltre che deg li artt. 2, comma 1, lett. i) («Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.»), è già emersa in diverse controversie trattate da questa Corte, ma nei precedenti giudizi è rimasta assorbita dall'accoglimento di vizi processuali delle decisioni impugnate (Cass. nn. 8428/2020, 17405/2018, 17404/2018, 17289/2018, 17288/2018, 17287/2018)». 1.5Va premesso che l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto, al comma 1, che:«A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale suirifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni»; al comma 3, che: «Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e non sulla produzione concreta degli stessi». Dunque, per l’anno 2013, il T ARES ha sostituito i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, per cui al medesimo sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi, quali la TARSU e la TIA, che l'hanno preceduto (in termini: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373). 1.6 Ciò posto, p er costa nte giurisprudenza di questa Co rte, l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della TARSU; né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, alla circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale (Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2021, n. 34251; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242). Difatti, nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993n. 507, dell'art. 21, comma 8, del D.L.vo5 febbraio 1997 n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c , della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersila competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della TARSU , non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). 1.7Com e questa Corte ha già chiarito (in particolare: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583), l 'esame complessivo della disciplina normativa in materia conferma che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'interno dell'area portuale, ove è pacificamente ubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza dei Comuni. In questo senso depongono le seguenti disposizioni: -l’art. 62, comma 5, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, che dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze inmateria sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»; -l'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti, dichiara che: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,n. 84, e relativi decreti attuativi»; -l'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, che istituisce le [OSCURATO:PERSONA] nei porti di Anco na, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia, con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione(…)»; -l’art. 1 del D.M. 14 novembre 1994, che precisa: « I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati: (…) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali». 1.8 Dall'esame di tale quadro normativo emerge in modo univoco che l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'area portuale - da int endersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza esclusiva di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che, invece , normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). 1.9Il dato normativo configura la competenza delle Autorità portuali in totale e completa alternativa ai Comuni. In questo senso appaiono particolarmente significative le già richiamate disposizioni di cui all’art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 5 07 , c he espressamente esclude dalla tassa le situazionisottratte al regime di privativa comunale, ed all'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che, nell'indicare le competenze dei Comuni in materia, ribadisce che comunque sono mantenute le competenze in materia attribuite alle Autorità portuali. A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizio che i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime il decreto ministeriale di attuazione, nella «pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica» degli stessi, cioè in una vera e propria attività di gestione dei rifiuti, a fronte della quale non si vede quali residui compiti i Comuni potrebbero espletare. 1.10 Come si è detto, l’art. 6, comma 1, della L egge 28 gennaio 1994, n. 84 ha istituito le Autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20marzo 1996), [OSCURATO:PERSONA] (D.P.R. 16luglio 1998), Salerno (D.P.R. 23giugno 2000), Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29dicembre 2000), Augusta (D .P.R. 12 aprile 2001), Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) e Manfredonia (art. 4, comma 65, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350). 1.11Come è evidente, tale elenco non contempla il porto di Orbetello (GR). Ne consegue che al momento dei fatti per cui si procede non era stata istituita l'Autorità portuale nel porto di Orbetello (GR) enon si era, quindi , verificata la condizione che escluderebbe il potere impositivo del medesimo Comune. Se l'istituzione dell'Autorità portuale si pone, dunque , come causa di esclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata dall’art. 62, comma 5, del D-.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana; e,correlativamente, trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie. In tal senso, del resto, questa Corte si era già espressa in una serie di arresti, che avevano riconosciuto al Comune la legittimazione a chiedere la riscossione della TARSU, a fronte dell’esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in un’area portuale, in ragione della mancata istituzione dell’Autorità portuale (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, la TARSU è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimento di una attività svolta da un ente pubblico. Come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo. Ne consegue che avendo il Comune svolto il servizio di pulizia e raccolta dei rifiutisolidi urbani e assimilati anche nell’ambito portuale, in ragione della mancata istituzione della Autorità portuale, è autorizzato a chiedere il pagamento della TARSU ai contribuenti concessionari di aree demaniali destinate all’ormeggio di imbarcazioni (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). 1.12Diversa è, invece, la competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima in materia di operazioni portuali e servizi portuali ovvero di concessioni di aree demaniali e banchine nell’ambito portuale, trattandosi di attività amministrative relative alla gestione ed all’utilizzo degli spazi portuali che non comportano alcuna attribuzione in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, non involgono la conseguenziale spettanza di una potestà impositiva. Sotto il primo aspetto, l’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite, alle Autorità marittime la disciplina e la vigilan za – attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni ad imprese munite di specifici requisiti, iscritte in registri speciali, obbligate al pagamento di un canone annuale ed alla pubblicazione delle tariffe praticate alla clientela) sull'espleta mento delle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale) e dei servizi portuali (serviziriferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorieal ciclo delle operazioni portuali , individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione), nonché sull'applicazione delle tariffe indicate dalle imprese autorizzate per la prestazione alla clientela delle operazioni portuali e dei servizi portuali, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. Sotto il secondo aspetto, l’art. 18 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite ovvero non ancora insediate, alle Autorità marittime le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) di aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese autorizzate all’espletamento delle operazioni portuali (fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali), nonché le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) per la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Per cui, non si ravvisa alcuna competenza dell’Autorità marittima, in caso di mancata istituzione dell’Autorità portuale, in materia di tassazione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito portuale, che resta riservata in regime di privativa al Comune interessato. 1.13Viceversa, rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima il diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, il quale è estraneo all’ambito del presente giudizio e per il quale, comunque, il Comune non ha alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182 (in attuazi one della Direttiva n. 2000/59/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e residui del carico)(Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242). 1.14 Ovviamente, quanto si è detto sinora per la TARSU è destinato a valere anche per il TARES, che ne ha preso il posto nella tassazione del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni».Per cui, si può ribadire che, nell'ambito dellearee portuali per le quali non sia stata istituita l’Autorità portuale ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 8, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, l'attività di gestione dei rifiuti ivi prodotti rientra nella competenza (secondo l’ordinario regime di privativa) dei Comuni, ai quali, pertanto, è riservato il potere impositivo ai fini del tributo comunale suirifiuti e sui servizi di cui all’art. 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Pertanto, nessuna competenza al riguardo (neppure in via suppletiva) si può riconoscere all’Autorità marittima, alla quale è riservato soltanto il servizio di raccolta e smaltimentodei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali a norma degli artt. 8 e 10 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182. 2.Il terzo motivo è infondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i n tema di TARSU, la nozione di «aree scoperte», utilizzata dall'art. 62 del D.L.vo 15 novemb re 1993 n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiutiurbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione(Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18384). 2.2Ne discende che è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei. 2.3 Peraltro, l’equiparazi one degli spazi terrestri agli spazi acquei è stata condivisa dalla giurisprudenza euro-unitaria (Corte Giust., 3 marzo 2005, causa n. C-428/02, [OSCURATO:PERSONA] vs. Skatteministeriet et alii ), la quale, sia pure in relazione all’IVA, ha testualmente sancito che: «L'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari —Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di locazione di beni immobili comprende la locazione di posti previsti per l'ormeggio di imbarcazioni, nonché di posti barca a terra per il rimessaggio di tali imbarcazioni nell'area portuale». Tanto sul presupposto che: «La locazione di posti barca non si limita, infatti, al solo diritto di occupare, in via esclusiva, la superficie dell'acqua, ma implica anche la messa a disposizione di varie attrezzature portuali, segnatamente per l'ormeggio dell'imbarcazione, delle strutture per lo sbarco e l'imbarco dell'equipaggio, nonché l'eventuale utilizzo da parte di quest'ultimo di vari servizi igienici o di altri servizi». Peraltro, tale pronuncia è in linea con i criteri impositivi della TARSU, in quanto il presupposto per la sua applicazione è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Aggiungasi che altra decisione –sia pure con riguardo, sempre ai fini dell’IVA, alla riconducibilità della locazione di una casa galleggiante nella nozione generale di “affitto e locazione di immobili” – ha ritenuto che il pontile e l’area per l’ormeggio delleimbarcazioni, attigue alla casa galleggiante, rientrassero nella categoria dei beni immobili ed integrassero una operazione unitaria ai fini dell’esenzione dall’IVA (Corte Giust., 15 novembre 2012, causa n. C-532/11, [OSCURATO:PERSONA] vs. [OSCURATO:PERSONA] alii). Né tale indirizzo può dirsi scalfito da una pronuncia più recente, che ha escluso l’applicabilità dell’aliquota ridotta dell’IVA per l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte alla locazione di spazi per l’ormeggio di imbarcazioni, essendo stata motivata l’eterogeneità delle fattispecie non in relazione alla diversa natura, bensì in relazione alla diversa funzione dei beni interessati, dal momento che «(…)la concessione della facoltà di applicare un’aliquota IVA ridotta alle prestazioni dilocazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni non sarebbe manifestamente giustificata alla luce di un simile scopo di natura sociale, dal momento che leimbarcazioni a vela o a motore, come quelle di cui trattasi nella causa principale, non svolgono la funzione, o almeno non principalmente, di alloggio» (Corte Giust., 19 dicembre 2019, causa n. C-715/18, Segler-[OSCURATO:PERSONA] eV. vs [OSCURATO:PERSONA]). 2.4 Nello stesso senso, pronunziandosi in sede di impugnazione di un regolamento comunale in materia di IUC, anche il Consiglio di Stato(Cons. Stato, Sez. 1^, 4 novembre 2019, n. 2754) ha ricono s ciuto che : «(…) banchine, pontili galleggianti e ormeggi possono essere soggetti alla TARSU- TARI-TARES poiché, (…) secondo l’orientamento dei giudici di legittimità, vanno considerate aree scoperte tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale per effettuare l'occupazione. E le banchine e i pontili sono aree scoperte operative e non pertinenziali». Ne discende che: «Sono, pertanto, tassabili in linea di principio sia le superfici liquide (i mezzi natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che una volta riversati sulla terraferma, al momento della sosta nel porto, devono essere smaltiti dai Comuni) sia le superfici solide (banchine e pontili galleggianti in quanto aree scoperte idonee a produrre rifiuti)». 2.5 Peraltro, questa Corte si è specificamente soffermata anche sulla questione dell’equiparazione tariffaria delle aree destinate ad ormeggi ai campeggi. Ora, l’art. 68, comma 1, lett. a, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 demanda l’applicazione della TARSU ai regolamenti comunali, i quali devono prevedere, tra l’altro: «a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria». Ciò posto, l’art. 68, comma 2,lett. b, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 prevede anche che: « L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: (…) b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati». Premesso che il soggetto che occupa o detiene un'area scoperta, quando produttrice, per presunzione di legge, di rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento della tassa per il solo fatto della detenzione od occupazione, indipendentemente dalla individuazione dell'effettivo produttore del rifiuto, alla luce di tale previsione, questa Corte ha ritenuto –in relazione agli spazi destinati ad ormeggi - che la stipulazione del contratto di ormeggio con il diportista (in ipotesi equiparabile ad un contratto di locazione) non è circostanza idonea a sottrarre al “concedente” la detenzione dell'area concessa in uso alla controparte ed a trasferire, quindi, in capo a quest'ultima, l'obbligo tributario perché quel contratto, per sua natura, si risolve sempre e solo nell'attribuzione al diportista del diritto di utilizzare lo spazio ed i servizi connessi e non sottrae in alcun modo quello stesso spazio alla detenzione del concedente, al pari di quanto avviene nella gestione di campeggi o di attività ricettive ( Cass., Sez. 5^, 18 febb raio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17702). Né rileva che si tratti di aree in proprietà demaniale. Difatti, è pacifico che, in tema di TARSU, nell'ipotesi di concessione di area in proprietà demaniale,si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17702; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8296). Per cui, senza escludere le differenze incidenti sulla concreta produttività di rifiuti urbani, la riconduzione delle aree adibite ad ormeggi nella categoria tariffaria dei campeggi è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (come, nel caso di specie, la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superficiscoperte). Sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2754; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). Così, ad esempio,è stato osservato che la (eventuale) mancata occupazione (di fatto), anche se temporale, di tutto lo spazio acqueo in concessione da parte di natanti equivale, ai fini della TARSU, in tutto e per tutto, alla situazione data dalla mancata occupazione di stanze di albergo o di postidi campeggio da parte degli utenti delle relative strutture: la concreta utilizzazione, ad opera dei diportisti, solo di parte di tutto lo spazio acqueo in concessione, infatti, analogamente alle struttura alberghiera ed alle aree adibitea campegg io per i loro gestori, non esclude il permanere della detenzione in capo al concessionario comunque dell'intera superficie dell'area concessa (considerato il permanere dello ius escludendi omnes aliosdel concessionario gestore), con conseguente persistenza del presupposto legale sufficiente per affermare l'integrale debenza della tassa de qua da parte del concessionario stesso. (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass., sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798). 2.6 Analoghe conclusioni possono pedissequamente valere anche per il regime del TARES alla luce della previsione dell’art. 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha confermato la nozione di «aree scoperte». In definitiva, si può ribadire che: -In tema di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi , la nozione di «aree scoperte», utilizzata dall'art. 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214(sulla falsariga dell’art. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione; pertanto, è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei»; -In tema di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi , in assenza di una specifica tipizzazione nel regolamento comunale di cui all’art. 14, comma 2 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214,la riconduzione (ai fini della tassazione) delle aree adibite ad ormeggi per natanti da diporto nella categoria tariffaria dei campeggi e dei distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di species eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (come la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superfici scoperte); sicché, la previsione regolamentare in questione trova applicazione per categoria e non per analogia, ben potendo ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili. 2.7 Nella specie, dunque, la sentenza impugnata si è uniformataall’interpretazione seguita dal giudice di legittimità, avendo ritenuto che: «In materia secondo la disciplina TARES (art. 14 del d.l. 201/11) “il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti” e da qui la non necessità di disciplinare dettagliatamente nel Regolamento la tipologia delle aree»(come si desume dall’art. 4 del regolamento comunale, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 15 marzo 2012 n. 14, il cui testo è stato trascritto in controricorso, in ossequio al canone di autosufficienza). 3. Valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato. 4.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favor
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