CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 15281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7284-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente e controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 2 - VITTORIA 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale e controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione di rigettare il ricorso principale e il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Oggetto del presente giudizio è l’impugnazione, con due ricorsi autonomi, proposti rispettivamente dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl,della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 7 del 2022, che ha accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e «per l’effetto e previa disapplicazione delle presupposte delibere della [OSCURATO:PERSONA] intimata, annulla il decreto assessoriale n. 1936/2020, con salvezza dell’ulteriore attività di riesame». 2. Occorre premettere che il principio di unità dell’impugnazione - secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 3 - eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza - comporta che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre impugnazioni devono essere considerate incidentali (Cass., S. U . , n. 28469 del 2022, n. 24876 del 2017). 3. Sulla base del richiamato principio va, quindi, qualificato principale il ricorso, articolato in sei motivi, proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] , nonché della società [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 7 del 2022. Deve essere qualificato incidentale il ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi (vi sono due motivi indicati come “IV”, pag. 21 e pag. 23 del ricorso), proposto dalla società A lperia [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], nonché della Provincia autonoma Bolzano, avverso la medesima sentenzadel [OSCURATO:PERSONA]. 4. La società Westbausrl resiste con controricorso ad entrambi i ricorsi. La società ha chiesto il rigetto dei ricorsi, e ha dedotto in via preliminarel’inammissibilità dei motivi di impugnazione relativi al vizio di ultrapetizione e di omessa pronuncia, atteso l’istituto della rettificazione exart. 204 del R.D. n. 1775 del 1933, e l’inammissibilità delle censure che implichino una verifica della sufficienza o della razionalitàdella motivazione in ordine alle “ quaestiones facti ” . 5. La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha depositato controricorso adesivo al ricorso della Provincia autonoma di Bolzano. 6. A sua volta la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto controricorso adesivo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Tutte le parti hanno depositato memoria. 8.Il ricorso è stato avviato, ex art. 380 bis .1, cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio. Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 4 - 9. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestoil rigetto di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere, in sintesi,che, come si evince dagli atti di causa,con domanda GD/10204, in data 4 agosto 2020, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva alla Provincia autonoma di Bolzano, per il tramite degli Uffici competenti,il rilascio di una concessione di media derivazione, al fine di poter derivare acqua dal Rio di Marano, ai sensi della legge della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano n. 2 del 2015,che reca “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica”. La domanda, che era stata messa in concorrenza con altre due domande,con provvedimento del 27 agosto 2020, veniva rigettata con decreto assessoriale n. 1936/2020. La suddetta comunicazione specificava che, sul tratto di derivazione riguardante la domanda [OSCURATO:SOCIETA] GD/10204, insisteva già l’impianto idroelettrico Lana GS/7 della società [OSCURATO:SOCIETA], con le derivazioni d’acqua di 5.156,00 l/s medi e 26.250,00 l/s massimi dal [OSCURATO:PERSONA], dal Rio di Chiesa e dal [OSCURATO:PERSONA]. Il progetto della [OSCURATO:SOCIETA] srlprevedeva la restituzione d’acqua a valle della presa d’acqua dell’impianto idroelettrico di Lana GS/7 sul [OSCURATO:PERSONA],già oggetto di concessione di grande derivazione, con la conseguenza che la presa d’acqua dell’impianto idroelettrico di Lana GS/7 veniva bypassata, senza che il progetto GD/10204, presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA], avesse considera to l’esistenza della stessa, e previsto nel progetto la sottensione dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA]. L’amministrazione provinciale, ai sensi dell’art. 28 della legge prov. Bolzano n. 2 del 2015, che regola le sottensioni, in ragione di valutazioni tecniche, rilevava che non sussisteva la rispondenza del Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 5 - nuovo progetto della società [OSCURATO:SOCIETA] ad un miglior utilizzo della risorsa in funzione dell’interesse pubblico. La società Westbausrl non aveva fatto presente di dar luogo a d una sottensione, indicando la preesistente utilizzazione da sottendere eoffrendo le necessarie indicazioni. 1.1. In ragione di tali lacune documentali, non sanabiliattraverso un’integrazione documentale, in quanto l’eventuale previsione della sottensione dell’impianto Lana GS/7 avrebbe implicato la presentazione di un progetto nuovo e diverso, il progetto della [OSCURATO:SOCIETA] veniva rigettato, per la inammissibilità della relativa domanda di derivazione, nel termine di conclusione del procedimento (art. 4 della legge provinciale n. 17 del 1993). 2. IlTSAP ha accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] . Il [OSCURATO:PERSONA] ha annullato il decreto impugnato affermando l’illegittimità della preesistente concessione di grande derivazione GS/7, che era oggetto di sottensione, disapplicando le delibera della Giunta provinciale che riguardavano quest’ultima, di talchè perdeva rilievo la circostanza che nella domanda di concessione di media derivazione, la societàWestbau srl non ne avesse tenuto conto, così come la valutazione sul miglior utilizzo, come invece stabilito dall’art. 28 della legge prov.n. 2 del 2015. 3. Tanto premesso può passarsi ad esaminare i motivi di ricorso. 4. È preliminare l’esame del terzo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, da trattare insieme, in quanto entrambideducono la erroneità della statuizione del [OSCURATO:PERSONA], laddove lo stessoha ritenuto necessario il preavviso di rigetto. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano, con il terzo motivo di ricorso,ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost.,e dell’art. art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla violazione dell’art. 11-bis, comma 3, della legge prov. n. 17 del 1993 , alla violazione dell’art. 10 - bis , comma 1, quinto Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 6 - periodo, della legge n. 241 del 1990,e alla violazione dell’art. 2-octie s , comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 –non applicabilità del preavviso di rigetto nell’ambito di procedure concorsuali latu sensu intese – non applicabilità del preavviso di rigetto in caso di provvedimenti di natura vincolata. 4.2. È censurata la statuizione con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che al caso di specie non si applicherebbe l’esclusione del preavviso di rigetto di cui all’art. 11-bis della legge prov. n. 17 del 1993, secondo cui: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali e ai procedimenti di natura agevolativa nei quali si realizza una concorrenza tra le domande, ai procedimenti in materia di assistenza e previdenza integrativa sorti a seguito di istanza di parte, nonché ai procedimenti che si concludono con un provvedimento di natura vincolata». A sostegno della propria statuizione, il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, sebbene l’istanza fossegià in concorrenza, sarebbe stata la Provincia autonoma di Bolzano ad aver messo la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] “in comparazione con la posizione peculiare di [OSCURATO:SOCIETA], quindi fuori dalla concorrenza, esperibile tra istanze della medesima categoria, vicende, tutte queste, che la ricorrente ben avrebbe potuto rappresentare per indurre la Provincia almeno verso un esito più equo e delimitato alla sola posizione attorea” (v. pag. 8 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). Assume la ricorrente che con tale statuizione ilTSAP ha violato il disposto sia dell’art. 11-bis, comma 3, della legge provinciale n. 17del 1993, sia dell’analogo art. 10-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 241 del 1990. NellaProvincia di Bolzano anche le medie derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico sono sottoposte, sulla base delle competenze statutarie conferite, e giusta la legge prov. n. 2 del 2015, ad un procedimento concorsuale tra più concorrenti/pretendenti, ragione per il quale il preavviso di rigetto è di per sé escluso. Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 7 - Inoltre, la richiedente non aveva allegato la necessaria documentazione in materia di sottensioni. Si trattava di una carenza documentale non sanabile, in quanto il progetto della ricorrente avrebbe dovuto ab origine essere diverso, ditalchè il provvedimento di rigetto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 4.3. Analoga censura è svolta con il primo motivo del ricorso incidentale,in cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11-bis, comma 3, legge prov. n. 17 del 1993, dell’art. 10-bis, della legge n. 241 del 1990,e ss.mm., degli artt. 3 e ss., della legge prov. n. 2 del 2015,dell’art. 21-octies, della legge n. 241 del 1990, e ss.mm., per asserita inapplicabilità del preavviso di rigetto 4.4. I suddetti motivi sono fondatinei sensi di seguito indicati. L’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (anche nel testo successivo alle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, lett. e, del d.l. n. 76 del 2020, conv., con mod., dalla legge n. 120 del 2020) dispone: «Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. (…). Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali (…)». Pertanto,in presenza di procedure concorsuali l’Amministrazione non è tenuta a comunicare il preavviso di rigetto (si vedaCass., S.U., n.28469 del 2022, e la giurisprudenza richiamata) . 4.5. Nella specie, il [OSCURATO:PERSONA], non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Ed infatti il TSAPha affermato che la società Werstbau era stata messa in comparazione con [OSCURATO:SOCIETA], quindi fuori dalla concorrenza, di Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 8 - talchè non poteva valere la deroga prevista per il preavviso di rigetto, in presenzadi procedure concorsuali. 4.6. Il ragionamento decisorio del [OSCURATO:PERSONA], erroneamente, sovrappone istituti diversi. Da un lato, l’istituto delledomande in concorrenza (nella specie le domande del sig. [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA], come ricordato nella stessa sentenza TSAPn. 7 del 2022), disciplinate dall’art. 4 della legge n. 2 del 2015,che conferma la concorsualità della procedura; dall’altrol’istituto della sottensione - disciplinato dall’art. 28 della legge prov. n. 2 del 2015- in pres enza della quale il rilascio della concessione richiesta, laddove vi sia sottensione,è condizionato dalla favorevole valutazione (nella specie mancata) del miglior utilizzo della risorsa in funzione dell'interesse pubblico. Di talchèl’istituto della sottensione, per le finalità che la legge prov. n. 2 del 2015 gli riconosce, dà luogo ad un sub procedimento, pur sempre nell’ambito della procedura a carattere concorsualeper il rilascio della concessione di media o piccola derivazione idroelettrica, nel quale assume evidenza la preesistente derivazione sottesa, nei limiti sopra indicati, stabiliti dal legislatore, anche ai fini dell’indennizzo. Pertanto, nella specie, in presenza di procedura concorsuale, non trova applicazione l’istituto del preavviso di rigetto. 4.7. Peraltro, come questa Corte ha già affermato, la comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bisdella legge n. 241 del 1990 deve essere intesa in modo non formalistico e nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, di talchè, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi fattuali o valutativi, che se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Cass., S.U., n. 28469 del 2022). Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 9 - 5. Imotivi 1, 2, 4 e 5 del ricorso principale e i motivi 2, 3, 4 (primo e secondo), 6, 8 e 9del ricorso incidentale, propongono censure tra loro connesse nell’ambito del singolo ricorso, e analoghe nel rapporto tra i due ricorsi. Pertanto,le stesse vengono esaminate congiuntamente. 6. Come eccepito dalla controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA],la violazione dell’art. 112,cod. proc. civ., e il vizio di omesso pronuncia, non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione avverso le sentenze del [OSCURATO:PERSONA], considerato che, ai sensi dell’art. 204, del R.D. n. 1775 del 1933, è esperibile, non il ricorso per cassazione, ma lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione allo stesso [OSCURATO:PERSONA] (Cass., n. 1824 del 2015, 9662 del 2014). 6.1. Nella fattispecie in esame,i motivi di ricorso, nella parte in cui (per come rubricati) denunciano la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., o di omessa pronuncia , nella sostanza, per come sono articolatele censure, denunciano l’errata applicazione (violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) delle disposizioni di legge che regolano il procedimento concessorio in esame, a cui èseguita, nella prospettatamancanza delle condizioni di legge ex art 4 e 5 della L.A.C., all. E, la disapplicazione delle delibere della Giunta della Provincia di Bolzano (come indicate a pag. 2 della sentenza del [OSCURATO:PERSONA])e l’annullamento del decreto di rigetto della domanda di derivazione, oggetto dell’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA],e in tal senso devono essere riqualificati. 6.2. Di talchè le questioni devolute a questa Corte rientrano nel sindacato di cui all’art. 111,Cost., ricordando che, come affermato da queste Sezioni Unite (ex aliis, Cass., S.U., n. 35008 del 2022), peraltro, con riguardo alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal TSAPnelle materie stabilite dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato R.D. (incompetenza ed Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 10 - eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma dell'art. 111, Cost., unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale sindacato riguarda anche il vizio di motivazione (sotto i profili dell’inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza, qualora l'anomalia denunciata rilevi ai sensi del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, conv., nella legge n. 134 del 2012), risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti, la quale comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., S.U., n. 28220 del 2018). 7. Può passarsi all’illustrazione dei suddetti motivi del ricorso principale. 7.1. Primo motivo. Violazione di legge ai sensi dell’art. 111,Cost., e dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esam e di un fatto decisivo incontestato – mancata considerazione del preesistente asservimento della derivazione GS/7 Lana all’impianto gestito da [OSCURATO:SOCIETA] comprendente ulteriori due inscindibili opere di presa. Assume la ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di con siderare l’esistenza “fisica” dell’impianto attualmente gestito da [OSCURATO:PERSONA] srl , del tutto a prescindere dalla legittimità della concessione rilasciata alla stessa. Come esposto nel provvedimento di rigetto impugnato, il progetto di Westbausrl “ prevede quindi la restituzione d’acqua a quota 763,62 m.s.l.m. e perciò a valle della presa d’acqua dell’impianto idroelettrico di Lana (GS/7) sul [OSCURATO:PERSONA] a quota 825,30 m.s.l.m. che quindi viene bypassata”. Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 11 - Di ciò l’Amministrazione provinciale non ha potuto non tener conto nella disamina della domanda di [OSCURATO:SOCIETA], ma non per esperire un confronto all’interno di una procedura comparativa, bensì al fine di verificare la realizzabilità teorica del progetto di [OSCURATO:SOCIETA], sulla base dello stato di fatto e quindi della preesistenza di un impianto. Sarebbe,pertanto , evidente l’errore in cui è incorso il [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha considerato un pacifico dato di fatto sussumendo erroneamente essere “una petizione di principio l’assunto provinciale sulla non rispondenza di tal progetto ai criteri del miglior uso della risorsa idrica e della miglior tutela dell’ambiente e della natura, se l’uso comparato è frutto di un titolo in violazione del principio eurounitario d’evidenza pubblica e dell’art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79”. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano non ha effettuato la comparazione tra le due derivazioni per offrire la dimostrazione, fine a sé stessa, che il potenziale produttivo della derivazione Lana GS/7 è superiore a quello del progetto della ricorrente, ma ha valutato, nel silenzio di quest’ultima circa l’impianto in concessione ad [OSCURATO:PERSONA] srl , se la domanda della ricorrente potesse essere considerata alla luce della disciplina in materia di sottensioni, e specificatamente dell’art. 28 della legge prov.n. 2 del 2015, verificando se la nuova concessione richiesta risponda al miglior utilizzo della risorsa in funzione dell’interesse pubblico. 7.2. Secondo motivo. Violazione di legge ai sensi dell’art. 111, Cost.,e dell’art. 360, n . 5, cod. proc. civ., in relazione alla violazione dell’art. 100, cod. proc. civ. – totale mancanza della motivazione in ordine all’eccezione relativa al difetto di interesse di [OSCURATO:SOCIETA] a dolersi del mancato esperimento della pubblica gara, avendo il [OSCURATO:PERSONA] valutato la derivazione GS/7 in capo ad [OSCURATO:PERSONA] srl quale titolo concessorio e non nello stato di fatto della sua preesistenza; La mancata considerazione della preesistenza dell’impianto di [OSCURATO:SOCIETA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] ha comportato il rigetto dell’eccezione, Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 12 - svolta dalla Provincia autonoma di Bolzano (a pag. 17 della propria comparsa di costituzione)con cui la stessa aveva eccepito il difetto di interesse della [OSCURATO:SOCIETA] a dolersi del mancato esperimento della pubblica gara relativamente alla concessione Lana GS/7 di grande derivazione d’acqua: “Essa infatti non ha partecipato alla procedura relativa al rilascio della predetta concessione né ha mai manifestato, nemmeno con il presente gravame, l’interesse a parteciparvi”. Il [OSCURATO:PERSONA], confondendo la concessione in capo ad [OSCURATO:PERSONA] srl,e quindi il titolo con cui questa esercisce la derivazione GS/7, con il dato di fatto dell’esistenza della derivazione stessa, asserisce che “se materialmente vera è la differenza funzionale fra l’istanza attorea e la concessione [OSCURATO:SOCIETA], è sempre la Provincia a predicare la piena legittimità di questa, mentre è jus receptum(…) che il principio del primato del diritto dell’UE (nella specie, sull’attribuzione di utilità pubbliche ai privati mediante evidenza pubblica) va inteso quale norma che impone al Giudice nazionale d’interpretare le norme del diritto interno in modo conforme agli obblighi derivanti dall’art. 325, §§ 1) e 2), TFUE (…)” (pag. 7 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]), concludendo con l’affermazione che la presunta illegittimità della concessione consentirebbe di valutare la domanda della ricorrente come se l’impianto non esistesse. 7.3. Quarto motivo. Violazione di legge ai sensi dell’art. 111, Cost.,e art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione al l’art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come introdotto dall’art. 1, comma 833,della legge 27 dicembre 2017, n. 205– violazione della competenza primaria della Provincia autonoma di Bolzano in materia di grandi derivazioni e della proroga ex lege delle concessioni scadute. Il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] sulla base della considerazione che [OSCURATO:PERSONA] srlnon sarebbe titolare di una legittima concessione a derivare acqua, in quanto la stessa sarebbe Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 13 - scaduta e quindi [OSCURATO:SOCIETA] sfrutterebbe la derivazione GS/7 in regime di proroga di fatto, contrastante con il diritto eurounitario. Al riguardo viene evidenzia to che il T SAP non avrebbe tenuto conto che l’ultima novella dello Statuto d’autonomia, introdotta con l’art. 1, comma 833, della legge n. 205 del 2017, ha attribuito con norma rifusa nell’art. 13 dello Statuto di autonomia (D.P.R. 670/1972) alle Province autonome competenza legislativa primaria anche per le “grandi derivazioni”, ragione per cui, in attesa dell’apprestamento di una normativa specifica di settore sarebbero prorogate di diritto sino all’espletamento delle nuove gare e comunque non oltre tale termine. Pertanto la concessione di grande derivazione in capo ad [OSCURATO:PERSONA] srlnon sarebbe un titolo scaduto e prorogato di fatto come asserisce il [OSCURATO:PERSONA]. 7.4. Quinto motivo. Violazione di legge ai sensi dell’art. 111, Cost.,e art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione alla violazione dell’art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933, alla violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 104 del 2010, alla violazione dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E), e alla violazione dell’art. 21 - octies , comma 1, della legge n. 241 del 1990– inammissibilità della disapplicazione, da parte del g iudice amministrativo, di provvedimenti amministrativi contrastanti con il diritto eurounitario – violazione della disciplina nazionale in materia di termini impugnativi decadenziali Sulla base dell’affermazione che la concessione di [OSCURATO:PERSONA] srl sarebbe un titolo scaduto e prorogato di fatto in assenza di legittimazione eurounitaria, il TSAPnon solo ha annullato il provvedimento di rigetto impugnato del 27 agosto 2020, ma ha disapplicatole presupposte deliberazioni della Giunta provinciale. Assume la ricorrente che, al di là della difficoltà di comprendere quali siano le deliberazioni della Giunta provinciale presupposte dell’atto di rigetto impugnato da [OSCURATO:SOCIETA], potendo desumersi che si tratterebbe delle deliberazioni impugnate di cui peraltro la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 14 - ha chiesto l’annullamento e non la disapplicazione, il [OSCURATO:PERSONA], travalicando i propri poteri, ricorre all’istituto della disapplicazione per negare, nel caso de quo, l’applicabilità di provvedimenti amministrativi ormai divenuti inoppugnabili. Il TSAPha quindi violato la disposizione di cui all’art. 143 del R.D. 1175 del 1933 il quale dispone che la decisione amministrativa debba essere impugnata nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, e della L.A.C. Parimenti l’articolo 29 del d.lgs. n. 104 del 2010 prevede che “L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni”. 8. I motivi secondo, terzo, quarto (primo e secondo) , sesto, ottavo e nono del ricorso incidentale, di seguito richiamati in sintesi, denunciano anch’essi, in particolare, la violazione della legge prov. n. 2 del 2015 e l’errata applicazione del potere di disapplicazione del giudice amministrativo. 8.1. Secondo motivo. Sicensura, in relazione all’art. 111 Cost., e all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 143 e 198, del R.D. n. 1775 del 1933, e ss.mm.; violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 208, R.D. n. 1775 del 1933,e ss.mm., e degli artt. 29 e 35, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24, 41, 97, 113 Cost., nonché degli artt. 16 e 17 della CEDU, per violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento; violazionee/o falsa applicazione dell’art. 4, n. 3, del TFUE, per violazione e/o falsa applicazione del principio di disapplicazionedegli atti in contrasto c on il diritto eurounitario. Errorin procedendo ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrentecensura l’esercizio del potere di disapplicazione di provvedimenti non più impugnabili. Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 15 - 8.2. Terzo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] srl censura, in relazione all’art. 111 Cost., e all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 18, 143, e 198 R.D. n. 1775 del 1933, e ss.mm.; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, del combinato disposto di cui all’art. 208, R.D. n. 1775 del 1933,e ss.mm., e degli artt. 29 e 35, del d.lgs. n. 104 del 2010,e ss.mm.; violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 4, n. 3, del TFUE, per violazione e/o falsa applicazione del principio di disapplicazione degli atti in contrasto con il diritto euro unitario; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e ss., legge prov. Bolzano n. 2 del 2015. La ricorrente si duole dell’annullamento del decreto di rigetto della domanda di concessione in ragione della disapplicazione disposta in mancanza delle condizioni di legge, come dedotto nel motivo che precede. 8.3. Quarto motivo (riportato a pag. 21 del ricorso incidentale). Si denunzia, in relazione all’art. 111 Cost., e all’ art. 360, n. 4, cod. proc. civ.,error in procedendo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 198 del R.D. n. 1775 del 1933 e ss.mm.;ultrapetizione. Assume la ricorrente che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva sollevato alcun rilievo relativo all’incompatibilità dei provvedimenti disapplicati con il diritto europeo. 8.4. Quarto (secondo)motivo di ricorso (riportato a pag. 23 del ricorso incidentale). Si denuncia, in relazione all’art. 111 Cost. , ed all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. Ultrapetizione. Si censura la sentenza per aver disapplicato le delibere provinciali, assegnando un contenuto non proposto dalla società Westbaucon il ricorso impugnatorio. 8.5. Sesto motivo di ricorso incidentale. È prospettata, in relazione agli artt. 111 Cost., e all’art. 360, n.4, cod. proc. civ., la mera Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 16 - apparenza della motivazione, nella parte in cui vengono disapplicati gli atti contrastanti con il diritto comunitario che hanno portato all’aggiudicazione ad [OSCURATO:SOCIETA] della concessioneGS/7. 8.6. Ottavomotivo di ric orso. La ricorrente incidentale censura, in relazione all’art. 111 Cost., e all’art. 360, n.3, cod. proc. civ., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 3 e 28 della legge prov. n. 2 del 2015;violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. e 45 del R.D. n. 1775 del 1933, che imporrebbero all’Amministrazione . di tenere conto delle derivazioni preesistenti a fronte della presentazione di una nuova domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche 8.7. Nono motivo di ricorso.È prospettata, in relazione agli artt.111 Cost., e all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 143 e 198, del R.D. n. 1775 del 1933, e ss.mm.; violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 208, del R.D. n. 1775 del 1933,e ss.mm., e degli artt. 29 e 35, del d.lgs.n. 104 del 2010, e ss.mm.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, n. 3, del TFUE, per violazione e/o falsa applicazione del principio di disapplicazione degli atti in contrasto con il diritto eurounitario; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss., R.D. 1775/1933 e ss.mm.;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, d. lgs. n. 79 del 1999; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1-bis, del d.P.R. n. 235 del 1977 e ss.mm.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, della legge prov. Bolzano 1/2005; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, legge prov. Bolzano n. 1 del 2006; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, del d.lgs., n.59 del 2010. IlTSAP, pur definendo inoppugnabili i provvedimenti concessori li ha comunque sindacati, disapplicandoli senza esporre i motivi del presuntocontrasto con il diritto eurounitario. 9. I suddetti motividel ricorso principale e del ricorso incidentale sono fondati nei sensi di seguito illustrati. Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 17 - 10. Occorre rilevare che il [OSCURATO:PERSONA], nella specie , ha pronunciato in sede di giurisdizione diretta di legittimità su “i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”, ai sensi dell’ art. 143 del TUAP comma 1, lett. a), fermo restando l’unicità el’unitarietà della tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi in materia di giurisdizione esclusiva. Come già affermato da questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 2155 del 2021, si v., altresì, CdS Sez. VII, n. 53 36 del 2022) , ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, sono devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi contro tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d’uso di tali acque, compresi i provvedimenti che provengono da organi dell’Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, ma finiscono comunque con l’interferire con quelli che regolano il menzionato uso. Il [OSCURATO:PERSONA], in tale sede, ha giurisdizione speciale amministrativa (Cass., n. 12167 del 1993). L’art. 208 del R.D. n.1775 del 1933, sebbene per ilprocedimento dinanzi ai Tribunali regionali ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche (in grado di appello) disponga in generalel’applicabilità delle norme del codice di procedura civile, per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del Titolo IV del medesimo [OSCURATO:PERSONA], mediante un rinvio di tipoformale (e dunque non recettizio) alla fonte di produzione (cfr.Cass. , S.U. , n. 8310 del 20 10), per i ricorsi previsti nell’art. 143 dello stesso R.D. richiama, invece, le norme delTitolo III, Capo II del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato, con rinvio da ritenersi, del pari, formale (Cass., S.U., n. 24146 del 2017), e pertanto da intendersi ora riferito al d.lgs. n. 104 del 2010. Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 18 - 11.Come si è sopra esposto, la domanda proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] alla Provincia autonoma di Bolzano aveva ad oggetto la concessione dimedia derivazione d’acqua per uso idroelettrico, che è disciplinata dalla legge prov. n. 2 del 2015 che reca “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”. 11.1. L’art. 28 della suddetta legge provinciale regola le “Sottensioni”. Il comma 1 stabilisce “Nel caso in cui una domanda di concessione per un’utilizzazione d’acqua risulti incompatibile con utenze meno importanti ma già legittimamente costituite o concesse, la nuova concessione può essere rilasciata, a condizione che essa risponda al miglior utilizzo della risorsa in funzione dell'interesse pubblico”. Il comma 3, a sua volta, prevede: “Nei casi previsti dal comma 1 il nuovo concessionario fornisce agli utenti preesistenti, per tutta la durata dell'originaria concessione, una corrispondente quantità d'acqua ovvero, nel caso di sottensione di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente avuta a disposizione dall'utente preesistente”. 11.2.In attuazione della suddetta disposizione è stata adottata la delibera della Giunta provinciale n. 1466 del 28 dicembre 2018 (Pubblicata nel B.U. Trentino-[OSCURATO:PERSONA] 10 gennaio 2019, n. 2), che concorre a disciplinare il procedimento di concessione. In particolare, per quanto qui rileva, assumono rilievo le seguenti disposizioni. L’art.1, comma 2,della delibera stabilisce che “La sottensione di concessioni esistenti deve avvenire con l’obiettivo di ottenere un più razionale e sostenibile utilizzo della risorsa acqua, ottimizzando il potenziale di produzione disponibile o riducendo l'impatto sull'ambiente o entrambi. Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 19 - L’art. 2 precisa che “Una sottensione ai sensi delle presenti disposizioni è possibile solo qualora una progettata derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, per la quale sia stata presentata domanda di concessione presso il competente Ufficio provinciale, risulti incompatibile con utenze a scopo idroelettrico già legittimamente costituite o concesse, a causa di un totale o parziale interessamento dello stesso tratto di corso d'acqua”. L’art. 3, a sua volta,sancisce “1. Domande di concessione per la derivazione di un corso d'acqua pubblica a scopo idroelettrico sono ammissibili, nel caso sia necessario sottendervi una o più derivazioni esistenti, solamente qualora tramite ciò si giunga a una migliore tutela dell'ambiente e della natura e a una maggiore protezione dai rischi naturali. 2. Le domande ai sensi del comma 1 devono inoltre comportare una maggiore produzione idroelettrica, ovvero: a) nel caso di impianti con una potenza nominale media annua fino a 2.000 kW, la stessa deve aumentare di almeno 250 kW; b) nel caso di impianti con una potenza nominale media annua superiore a 2.000 kW, la stessa deve aumentare di almeno 350 kW senza però raggiungere o superare la soglia di potenza nominale media annua di 3 MW. 3. Qualora la sottensione avvenga in accordo con il soggetto sotteso, si può prescindere dalle prescrizioni di cui al comma 2. 4. Al momento della presentazione della domanda il/la richiedente deve informare l'Ufficio provinciale competente circa l'intenzione di dar luogo a una sottensione e indicare le utilizzazioni da sottendere”. Infine, l’art. 6 precisa che “Ol tre alla documentazione prevista dalle linee guida tecniche, approvate con Delib. G.P. n. 1118 del 29 settembre 2015, qualora dovesse essere necessaria una sottensione sono da presentare anche i calcoli che attestano l'aumento della Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 20 - potenza nominale media annua, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle presenti disposizioni, così come le informazioni sul concessionario/sulla concessionaria da sottendere e il suo eventuale consenso”. 11.2. Dunque, in presenza di una domanda di concessione di piccola o media derivazione d’acqua per la produzione di energia elettrica, la presenza di sottensione pone a carico del richiedente una serie di obblighi informativi e documentali, anche al fine della determinazione dell’eventuale indennizzo da corrispondere, che nella specie l’Amministrazione nel rigettare la domanda ha ritenuto non adempiuti. Come questa Corte ha già affermato (Cass., S.U.,n. 15665 del 2006), al fine di stabilire se una domanda di concessione di derivazione di acqua debba o meno considerarsi nuova, non assume alcun rilievo l'eventuale sussistenza di derivazioni in atto già assentite in favore di un altro soggetto, dovendo valutarsi esclusivamente se colui che propone la domanda chieda di subentrare nella posizione del preesistente concessionario, ovvero di realizzare, come risulta nella specie, una propria derivazione di acqua sulla base di un nuovo progetto tecnico, che dev'essere allegato alla domanda. 12. Il [OSCURATO:PERSONA] nel vagliare il provvedimento di rigetto della domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] srl di media derivazione dal [OSCURATO:PERSONA], respinta sia perché non teneva conto della sottensione che si veniva a determinare in ragione dell’insistenza sullo stesso tratto d’acque di una precedente concessione di derivazione di grandi dimensioni G S/7 in capo ad [OSCURATO:PERSONA] srl, sia in ragione del criterio del miglior utilizzo, lo ha annullato in ragione della ritenuta contrarietà della concessione di grande derivazione idroelettrica GS/7 in favore di [OSCURATO:PERSONA] al diritto unionale (direttiva Bolkestain) e nazionale, previa disapplica zione del le delibere della Giunta provinciale che costituivano il presupposto della conferma del provvedimento concessorio in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 21 - 13.Tale statuizione muove da una erronea interpretazione della disciplina provinciale che viene in rilievo. Ed infatti, il titolo della concessionedi derivazione preesistente - e i relativi atti presuppostidi quest’ultima, nella specie le delibere della Giunta provinciale disapplicate - rispetto alla quale si verifica un fenomeno di sottensione ex art. 28 della legge prov. Bolzano n. 2 del 2015,non è atto presupposto del diniego di rilascio della concessione di derivazione richiesta. 13.1. Come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire, la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare; sotto l’aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento; l’atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo ( si v., Cons. Stato, Sezione III, sentenza n.del 2021). 13.2. Tali caratteri non sono rinvenibili nella fattispecie in esame. Nel procedimento disciplinato dalla legge prov. n. 2 del 2015,il precedente titolo concessorio, distinto e autonomo, non costituisce atto presupposto, ma un meroantefatto giuridico fattuale, di cui l’aspirante alla concessione deve tenere conto al momento della presentazione della domanda, e in presenza del quale, e proprio in ragione della presenza dello stesso, l’Amministrazione deve procedere all’apprezzamento in concreto sul miglior utilizzo dell’acque. Non è previsto, nell’ambito del procedimento ex lege prov. n. 2 del 2015, l’avvio di un procedimento di riesame/annullamento d’ufficio (attesa Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 22 - l’inopponibilità da parte dell’interessato) della concessione preesistente, come nella sostanza afferma il [OSCURATO:PERSONA]. 13.3. Di talchè, il [OSCURATO:PERSONA], allorchè ha ritenuto che la disciplina (procedimentale e sostanziale)delle sottensioni ex art. 28, cit., poteva trovare applicazione solo in presenza di un favorevole (nuovo) vaglio dellalegittimità della derivazione preesistente (senza peraltro precisare le modalità giuridiche procedimentali di tale accertamento in sede amministrativa, che sarebbero state disattese) , ha erroneamente interpretato la legge prov. Bolzano n. 2 del 2015. 13.4. Tale statuizione si rivela erronea ancor più allorchè si consideri che sussiste il generale potere di annullamento della pubblica amministrazione in autotutela, che trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost., in attuazione dei quali l'amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire. Ma nell’esercitare tale potere di annullamento in autotutela , anche in ragione della natura discrezionale dello stesso , l’Amministrazionepubblica ha l’obbligo , in considerazione del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato, di rendere effettive legaranzie procedimentali, di fornire un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano la differente determinazione e di una ponderata valutazione degli interessi, pubblici e privati, in gioco, nel rispetto dei requisiti dei provvedimenti diannullamento in autotutela , come disciplinati dall'art. 21 - nonies della legge n. 241 del 1990, (si v., Cons. Stato, Sez.VI, n. 7059 del 2021, Cons. Stato, Sezione II, n. 2371 del 2023). Inoltre, i n applicazione del principio delcontrarius actus la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme (anche pubblicitarie) e seguendo le stesse procedure dell’atto modificato o ritirato. Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 23 - 14. In relazione alla statuizione di disapplicazione, oggetto di censura da parte di entrambe le ricorrent i o ccorre considerare che come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa il giudice amministrativo non può procedere alla disapplicazione di un atto e/o di un provvedimento ritenuto illegittimo che non abbia valenza regolamentare (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2706 del 2017), e cioè di fonte normativa secondaria. In tal caso, si è affermato che la piena applicazione del principio di primautédel diritto eurounitario comporta che, laddove una norma interna (anche di rango regolamentare) risulti in contrasto con tale diritto, e laddove non risulti possibile un'interpretazione di carattere conformativo, resti comunque preclusa al giudice nazionale la possibilità di fare applicazione di tale norma interna (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2018). 15.Nel processo amministrativo, le cui regole come si è detto trovano applicazione con riguardo ai giudizi ex art. 143 del R.D. 1775 del 1933, dunque,è consentito al giudice amministrativo disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, carattere che non rivestono gli atti per cui è causa, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario (ex multis, Sezione V, Cons. Stato, n. 10683 del 2022), ed eurounitario. 15.1. Ai fini della disapplicazione da parte del giudice ordinario occorre un collegamento con l’atto amministrativo in t ermini di presupposto della posizione giuridica di diritto soggettivo per cui è causa,(Cass. SU, n. 24609 del 2019, n. 25476 del 2021), condizione che, per le complessive argomentazioni sopra esposte, non è ravvisabile nella specie. 15.2. Inoltre, «il potere di disapplicazione dell’atto amministrativoillegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato neigiudizi in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma unicamente nei giudizi traprivati» (Cass., S.U., n. 2244 del 2015, n. Ric. 2022 n. 07284 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 24 - 9543 del 2021), salvo che la legge lo preveda espressamente, come ad esempio nel caso dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001. 16. Dunque, nel vagliare l’esercizio, nella specie, del potere di disapplicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] , non può non tener si conto da un lato della conformazione che l’istituto ha nel giudizio amministrativo, al fine di evitare che venga disattesa la regola impugnatoria (del provvedimento e deiatti presupposti dello stesso, nei termini di legge) posta a generale fondamento della giurisdizione amministrativa di legittimità; dall’altro,delle condizioni in presenza delle quali il giudice ordinario può disapplicare il provvedimento amministrativo. 17. Il [OSCURATO:PERSONA], nel disporre la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta provinciale di Bolzano nelle vicende relative alla concessione GS/7, con le delibere indicate nella premessa della sentenza n. 7 del 2022, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, non venendo in rilievo atti normativi secondari e, comunque, atti presupposti rispetto al provvedimento impugnato. 18. All’accoglimento dei suddetti motivi del ricorso principale, nei termini indicati in motivazione , segue l’assorbimento delle restanti censure, e del sesto motivo del ricorso principale , che verte sulle delibere della Giunta provinciale di Bolzano e sul titolo concessorio di [OSCURATO:PERSONA]. All’accoglimento dei suddetti motivi del ricorso incidentale, nei termini indicati in motivazione, segue l’assorbimento delle restanti censure edel