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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16370/2026

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to) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vitale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gizzi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MartucciElena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaLucrezia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] al capo 1);uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Benevento, in difesa dellecostituite parti civili, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Benevento, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si èriportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cavuoto del foro di Benevento, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](deceduto) e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’annullamento senza rinvioin relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, e perl’annullamento della sentenza impugnata in relazione agli altri suoi assistiti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12.3.2025, la Corte di appello di Napoli, riformando ladecisione assolutoria emessa dal Tribunale di Benevento il 5.4.2022, ha dichiaratoZaccaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabilidel delitto loro ascritto al capo 1), previsto dagli artt. 113, 449 e 426 cod. pen.,consistito – secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito – nell’avereomesso, negli anni di rispettiva carica, l’adozione o la sollecitazione di quegliinterventi ritenuti necessari a prevenire o mitigare i fenomeni franosi e leesondazioni ripetutesi lungo il corso del torrente Ginestra, fenomeni culminatinell’evento alluvionale dell’ottobre 2015.La stessa sentenza ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato alcapo 2), previsto dagli artt. 110 e 328 cod. pen.Gli imputati, in relazione al capo 1), sono stati anche condannati in solido alrisarcimento del danno patito dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separatasede, e al pagamento di una provvisionale nella misura di 2.000,00 euro in favoredi ciascuna parte civile.2.

La Corte di appello ha ritenuto di dover attribuire agli imputati laresponsabilità per il delitto contestato al capo 1), sviluppando un percorsoargomentativo fondato su una diversa valutazione sia delle risultanze istruttoriesia della portata degli obblighi spettanti ai Sindaci quali autorità comunali diprotezione civile.In primo luogo, la Corte territoriale ha affermato che gli eventi franosi e leripetute esondazioni del torrente Ginestra costituiscono, per estensione, frequenzae difficoltà di contenimento, un evento riconducibile al disastro previsto dall’art.426 cod. pen., trattandosi di delitto di pericolo presunto per il quale non ènecessario accertare un concreto pericolo per la pubblica incolumità.

Ha quindiritenuto che l’evento alluvionale del 15 ottobre 2015 si iscriva in una sequenzaprotratta di fenomeni calamitosi rilevanti ai fini della contestazione.In secondo luogo, la Corte di appello ha individuato una pluralità di causeconcorrenti dell’esondazione, reputando che il movimento franoso, pur rilevante,non esaurisse da solo l’origine dell’evento.

Ha valorizzato, invece, anche lapersistente presenza della strada comunale Sant’Angelo nell’alveo del torrente,realizzata in violazione delle norme idrauliche e mai rimossa nonostante le ripetutesollecitazioni, nonché la mancata eliminazione di rifiuti, detriti e restringimentidella sezione idraulica.

Secondo la Corte, solo la combinazione di tali fattori,rimasti irrisolti per diversi anni, avrebbe determinato la progressivacompromissione dell’alveo e l’ostacolo al regolare deflusso delle acque, con esitirilevanti in occasione di intense precipitazioni.La Corte territoriale ha inoltre ritenuto erronea la conclusione del Tribunalesecondo cui gli interventi necessari per superare le criticità idrogeologiche nonrientrassero nelle competenze comunali.

Ha richiamato il quadro normativo intema di protezione civile, ritenendo che i Sindaci fossero titolari di una posizionedi garanzia che imponeva loro di attivarsi per prevenire o neutralizzare il rischioderivante dagli eventi calamitosi in corso, attraverso provvedimenti contingibili eurgenti o, comunque, sollecitando in modo efficace gli enti sovraordinati finoall’ottenimento degli interventi necessari.

Ha giudicato non condivisibilel’interpretazione riduttiva dei poteri sindacali proposta dal primo giudice, ritenendoche la funzione di protezione civile non si esaurisse nell’assistenza post-evento,ma comprendesse anche la gestione preventiva dei pericoli noti e reiterati.Quanto al riparto di competenze, la Corte di appello ha ritenuto che ilconsolidamento del fronte franoso e gli interventi propedeutici alla manutenzionedell’alveo non fossero integralmente estranei alle attribuzioni comunali,evidenziando l’esistenza di progetti elaborati dagli stessi Comuni, nonché lanecessità di rimuovere l’ostacolo costituito dalla strada nell’alveo per consentire alGenio Civile di intervenire.

Ha inoltre valorizzato le numerose comunicazioni erichieste di intervento rivolte ai Sindaci dagli enti tecnici e dalla Prefettura,ritenendo che tali sollecitazioni avessero imposto agli amministratori comunali unobbligo di attivazione sistematica, non soddisfatto dalle attività finora svolte.La Corte territoriale ha quindi ravvisato in capo agli imputati una condottaomissiva protratta nel tempo, affermando che nessuno di essi aveva adottatomisure idonee a rimuovere le condizioni di pericolo, né aveva assicurato unadeguato monitoraggio delle zone a rischio, né aveva fatto ricorso agli strumentiemergenziali previsti dalla legge.

Ha ritenuto che gli interventi incompleti, lecomunicazioni isolate o la mancata prosecuzione di iniziative avviate non fosserosufficienti a interrompere il nesso causale, giudicando gli imputati responsabili diaver lasciato perdurare una situazione di rischio già da tempo conosciuta.Infine, la Corte di appello ha escluso che potessero assumere rilevanzadecisiva gli ostacoli rappresentati dall’indisponibilità dei privati a cedere i terreniper la costruzione della viabilità alternativa alla strada Sant’Angelo, rilevando chele amministrazioni non avevano attivato strumenti idonei a superare taliopposizioni.

Ha altresì ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione dellaresponsabilità, l’avvicendamento nella carica di Sindaco, affermando che ciascunamministratore subentrante era pienamente consapevole delle criticità esistenti egravato dal dovere di adottare gli interventi necessari.3.

Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione tutti gliimputati, deducendo i motivi che vengono di seguito riportati.4. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso.I) Con il primo motivo deduce violazione di legge e travisamento dell’interoquadro delle competenze amministrative.

La ricorrente espone che la Corteterritoriale ha fondato la propria decisione su un’erronea premessa, attribuendo aiSindaci poteri e obblighi in materia di difesa del suolo, consolidamento deiversanti, sistemazione idrogeologica e manutenzione dei corsi d’acqua che lanormativa vigente – al tempo dei fatti – assegnava invece alla Regione Campania,al Genio Civile e all’Autorità di [OSCURATO:PERSONA].

Richiama, a sostegno, la normativa statale(d.lgs. 152/2006, d.P.R. 616/1977, legge 183/1989), che delineava unaripartizione delle attribuzioni incompatibile con la ricostruzione operata dalla Corted’appello.

Rileva che la sentenza ha confuso la funzione di protezione civile,limitata alle attività emergenziali e di coordinamento, con la ben diversa funzionedi governo del rischio idrogeologico.II) Con il secondo motivo lamenta violazione del principio di personalità dellaresponsabilità penale e vizio di motivazione, sostenendo che al momentodell’esondazione del 2015 la ricorrente non rivestiva più la carica di Sindaco diMontefalcone di [OSCURATO:PERSONA], cessata nel 2014.

La Corte d’appello – secondo laricorrente – ha omesso di distinguere le condotte dei Sindaci succedutisi neltempo, trascurando la necessità di ancorare l’addebito ad un periodo durante ilquale il soggetto rivestiva effettivamente la posizione di garanzia.

Aggiunge che laCorte ha sovrapposto, in modo indifferenziato, competenze riconducibili a diverseamministrazioni comunali, trascurando di verificare, per ciascun imputato,l’effettiva titolarità del potere impeditivo nei momenti rilevanti.III) Con il terzo motivo contesta la motivazione in ordine al nesso causale,deducendo che la Corte d’appello ha affermato la sussistenza della relazioneeziologica tra omissioni sindacali e l’esondazione del 2015 senza esplicitare comeun intervento riconducibile alla ricorrente abbia potuto incidere su fenomenicomplessi quali il movimento franoso, la presenza della strada nell’alveo o leprecipitazioni meteoriche.

Aggiunge che la motivazione non tiene conto dellacircostanza che gli eventi dannosi sono riferiti a luoghi e territori non semprerientranti nel Comune amministrato dalla ricorrente.5. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) articola due motivi.I) Con il primo motivo deduce violazione di legge, sostenendo che la Corteterritoriale ha affermato l’esistenza, in capo al Sindaco di [OSCURATO:PERSONA],di un obbligo di adottare interventi di consolidamento del versante franosoricadente nel territorio comunale, mentre tale competenza, secondo la normativasovraordinata, apparteneva alla Regione Campania, al Genio Civile e all’[OSCURATO:PERSONA].

Rileva che le note del Genio Civile del 2008, 2011 e 2015 – richiamatenel ricorso – non attribuivano agli enti comunali alcun potere diretto, néprevedevano per i Sindaci un obbligo di intervento strutturale.

La Corte d’appelloha così sovrapposto la competenza amministrativa e la posizione di garanziapenale in modo improprio, attribuendo al Sindaco un potere impeditivo inesistente.II) Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 426 cod. pen. e vizio dimotivazione.

Il ricorrente assume che gli episodi esondativi descritti non integranoun evento distruttivo di proporzioni straordinarie idoneo a porre a rischio lapubblica incolumità, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materiadi disastro innominato.

Sostiene che le esondazioni, pur generatrici di disagi edanni, non presentano quelle caratteristiche di eccezionalità e devastazione tipichedel reato contestato.

Osserva, inoltre, che la Corte d’appello ha affermato laresponsabilità in termini assertivi, senza individuare un nesso causale concreto trala condotta attribuita e il verificarsi degli eventi.5.1.

Successivamente al deposito del ricorso è stata depositata memoria deldifensore - con allegato certificato di morte dell’imputato - con cui si conclude perla declaratoria di estinzione dei reati per sopravvenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA].6. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso.I) Con il primo motivo deduce violazione di legge e travisamento dellerisultanze documentali, sostenendo che il Comune di Ginestra degli Schiavoni nonè destinatario delle note del Genio Civile che segnalavano il dissesto idrogeologico.Il ricorrente richiama, a sostegno, la nota del 23 dicembre 2011, la nota del 12gennaio 2015 e altre comunicazioni, evidenziando che tali documenti nonmenzionano il suo Comune né alcuna necessità di intervento da parte di esso.Sottolinea che la frana e la strada Sant’Angelo insistono nei territori diMontefalcone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte territoriale hafunzionalmente.II) Con il secondo motivo deduce insussistenza di poteri di intervento,assumendo che, non rientrando il dissesto nel territorio comunale amministrato,egli non avrebbe potuto né accedere ai luoghi né adottare provvedimenticontingibili e urgenti.

Aggiunge che il potere sindacale di protezione civile nonpotrebbe mai espandersi fino a intervenire su beni e territori appartenenti ad altriComuni.III) Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, sostenendo che la Corted’appello ha omesso di considerare che nel territorio di Ginestra non si sonoverificati danni, esondazioni né pregiudizi alle persone o alle cose, sicché laresponsabilità è stata affermata solo in ragione della collocazione del Comunelungo il percorso del torrente, senza un accertamento individualizzato dellecondotte ascritte al ricorrente.7. [OSCURATO:PERSONA] articola otto motivi di ricorso.I) Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen., sostenendo che la Corte d’appello, nel ribaltare la decisione assolutoria, hafondato la propria valutazione sulla sola relazione scritta dell’ing.

Fusco, senzaprocedere alla rinnovazione dell’esame del consulente tecnico, che in dibattimentoaveva reso dichiarazioni diverse e, a suo dire, favorevoli alla difesa.II) Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione rafforzata, rilevandoche, essendo intervenuta una completa riforma della sentenza assolutoria, la Corted’appello avrebbe dovuto fornire una motivazione particolarmente approfondita econfutare specificamente gli argomenti del primo giudice, ciò che non sarebbeavvenuto.III) Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 426 e 449 cod. pen.,assumendo che le esondazioni del torrente Ginestra non integrano un disastroidoneo a porre in pericolo un numero indeterminato di persone, secondo lecondizioni richieste dalla giurisprudenza consolidata.IV) Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione allaindividuazione delle competenze, sostenendo che interventi strutturali come ilconsolidamento del versante, la rimozione della strada dall’alveo, il ripristino dellasezione idraulica o altre opere di ingegneria civile non rientravano nei poteri delSindaco, ma nella sfera di attribuzioni della Regione Campania e dell’Autorità diBacino.V) Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al reato di cuiall’art. 328 cod. pen., assumendo che la Corte territoriale ha ravvisato unaomissione senza indicare quali richieste o sollecitazioni fossero stateeffettivamente rivolte all’imputato dopo il suo insediamento nel 2014.VI) Con il sesto motivo deduce l’insussistenza di un obbligo giuridico direalizzare una viabilità alternativa alla strada Sant’Angelo, rilevando che l’operanon era prevista da alcuno strumento urbanistico, insisteva su suoli privati e nonera imposta da alcuna disposizione di legge.VII) Con il settimo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione neldiniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte ha valorizzatonegativamente il comportamento processuale dell’imputato, in contrasto con iprincipi consolidati della giurisprudenza di legittimità.VIII) Con l’ottavo motivo deduce violazione dell’art. 165 cod. pen.,sostenendo che la Corte d’appello ha subordinato la sospensione condizionale dellapena al pagamento della provvisionale senza svolgere alcuna valutazione sullecondizioni economiche del ricorrente né fornire adeguata motivazione sulladeterminazione della somma.8.

Il difensore delle parti civili costituite ha depositato conclusioni scritte concui chiede la reiezione dei ricorsi e la condanna alle spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi dedotti, esaminabili congiuntamente in quanto convergenti e traloro strettamente interdipendenti, inducono alle seguenti considerazioni.2.

Preliminarmente deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo sopravvenuto il decessodell’imputato, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati.3.

Per gli altri imputati/ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AssuntaCarmela), i motivi sono complessivamente fondati, poiché la sentenza impugnata,che ha riformato integralmente l’assoluzione pronunciata dal Tribunale diBenevento, presenta vizi motivazionali e di violazione di legge che investono, inmodo strutturale, la ricostruzione del fatto, la tenuta del capo di imputazione inrapporto all’accertamento, la qualificazione dell’evento come “disastro” ex artt.426 e 449 cod. pen., nonché l’individuazione dei poteri impeditivi e della concretaesigibilità delle condotte omissive poste a base dell’addebito.4.

Va preliminarmente richiamata, per quanto qui rileva, la struttura del capo1) di rubrica, che imputa agli odierni ricorrenti, quali sindaci dei Comuni interessatie “ciascuno nella precipua funzione di autorità comunale di protezione civile”, dinon aver adottato “gli interventi di somma urgenza” necessari alla “sistemazioneidraulica dell’alveo del torrente della Ginestra” e, al contempo, di aver “consentito”la realizzazione di opere nell’alveo, così “cooperando nel cagionare” gli “eventifranosi susseguitisi dal 2006 sino alla più recente alluvione dell’ottobre 2015”, con“conseguente isolamento dell’abitato, dei terreni limitrofi e delle aziende agricole”.4.1.

In tale formulazione sono già ravvisabili criticità che si riflettonoinevitabilmente sulla successiva ricostruzione in fatto e sul giudizio diresponsabilità, poiché la contestazione tende a sovrapporre: (i) una pluralità difenomeni eterogenei e dilatati nel tempo (frane dal 2006 ed esondazioni culminatenell’ottobre 2015), (ii) una possibile duplice dimensione dell’evento (frana ealluvione), e (iii) differenti profili di condotta (omissione di interventi di sommaurgenza e tolleranza/consenso di opere in alveo), senza una puntualizzazionesufficientemente determinata, sul piano spazio-temporale, del “fatto” oggetto diaddebito e del rapporto tra i fenomeni richiamati.Ne discende che, già sul piano della tenuta logico-giuridica dell’imputazionein rapporto all’accertamento, diviene imprescindibile chiarire se la frana sia postacome evento di disastro autonomamente rilevante ovvero come antecedentecausale o condizione dell’esondazione finale, e, soprattutto, quali siano i segmentitemporali e territoriali concretamente riferibili a ciascun imputato (anche inragione dell’avvicendamento nelle cariche, come nel caso della [OSCURATO:PERSONA] cessata dallacarica nel 2014).4.2.

La Corte territoriale, nel riformare l’assoluzione, non affronta tali criticitàcon l’analiticità necessaria, ma assume come dato sostanzialmente unitario una“sequenza protratta” di fenomeni, affermando che gli eventi franosi e le ripetuteesondazioni del torrente costituirebbero, “per estensione, frequenza e difficoltà dicontenimento”, un evento riconducibile al disastro di cui all’art. 426 cod. pen., eche l’evento alluvionale del 15 ottobre 2015 si iscriverebbe in tale sequenza.Tuttavia, in tal modo la motivazione si colloca su un piano descrittivogenerale, senza delimitare con precisione l’evento tipico penalmente rilevante esenza ricostruire in modo puntuale l’evoluzione fattuale che dovrebbe sorreggere,in termini di causalità omissiva, l’addebito ai singoli imputati.5.

In particolare, la motivazione impugnata presenta un evidente deficitargomentativo in punto di configurabilità del disastro e di offensività del fatto.La Corte territoriale afferma che l’art. 426 cod. pen. integra un “delitto dipericolo presunto (...) alla cui struttura è estraneo il concreto ed effettivo pericoloper la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge”.Così impostata, la motivazione non si confronta adeguatamente con ilnecessario accertamento, pur nel paradigma del pericolo astratto, della idoneitàdel fatto a porre effettivamente a rischio la pubblica incolumità, secondo unaverificabilità minima e non meramente assertiva, soprattutto laddove lacontestazione e la ricostruzione valorizzano, quale effetto principale, l’isolamentodi aree e abitazioni e danni a beni e infrastrutture.

I giudici napoletani omettonodi chiarire in che modo le esondazioni del torrente, con allagamento di terreni,interruzione della viabilità e isolamento di abitazioni, abbiano assunto i caratteridi un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie idoneo a porre in concretopericolo la pubblica incolumità, come richiesto dalla costante giurisprudenza dilegittimità in ossequio al principio di offensività (cfr. Sez. 4, n. 35840 del15/06/2021, Pg, Rv. 281884 – 01; Sez. 4, n. 46876 del 07/11/2019, Pg, Rv.277702 – 01; Sez. 4, n. 58349 del 19/09/2018, Rea, Rv. 274951 - 01).La sentenza si limita a richiamare la natura astratta del pericolo, senza fornireuna motivazione specifica sulla reale proiezione del rischio verso una collettivitàindeterminata, e senza individuare un evento unitario – per quanto complesso -distinto e qualificabile come “disastro”, finendo per ricondurre alla fattispecieincriminatrice una sommatoria di disagi e danni territoriali che, di per sé, nonrisultano scrutinati nei termini richiesti dall’art. 426 cod. pen.Si tratta di carenza non marginale perché la stessa sentenza di primo grado,pur dando atto di ripetuti episodi di isolamento (descritti dalle parti civili e dagliaccertamenti), aveva impostato il ragionamento assolutorio richiamando ilcontesto fattuale, ma soprattutto fondandosi sulla struttura causale e sulle distintecompetenze degli enti preposti, e ciò rendeva necessario che la Corte di appello,per pervenire alla condanna, esplicitasse con maggiore rigore gli elementi fattualiqualificanti l’evento come disastro, oltre a chiarire il segmento evento-condottarilevante.6.

A ciò si aggiunge che la Corte di appello non offre una ricostruzione in fattosufficientemente determinata nella individuazione delle cause e nella loroincidenza, poiché, pur affermando una pluralità di concause (frana, rifiuti/detriti,restringimenti e, soprattutto, strada comunale Sant’Angelo nell’alveo), nonchiarisce, con un accertamento scandito per tempi e luoghi, quali condizioni sianostate effettivamente “governabili” dai singoli imputati e in quale orizzontetemporale.La sentenza impugnata, ad esempio, valorizza il passo della relazione tecnicasecondo cui “anche la strada comunale … stante per buona parte nell’alveo di pienaordinaria, ha contribuito ad ostruire l’alveo ed è stata oggetto essa stessa dicontinue erosioni dovute alle ultime esondazioni”, traendone l’ulteriore conclusioneche gli interventi del Genio civile sull’alveo sarebbero stati “irrimediabilmentepreclusi” dalla realizzazione e mancata rimozione della strada Sant’Angelo.E tuttavia il passaggio dalla premessa (concorso causale della strada) allaconseguenza (obbligo penalmente rilevante dei sindaci di rimuovere o spostare lastrada come condizione necessaria e sufficiente a impedire l’evento, o comunquea ridurre in modo decisivo il rischio) è affidato a un ragionamento incompleto, chenon esplicita né il contenuto concreto del dovere (quale atto? quale intervento?),né i tempi di esigibilità, né la verifica controfattuale sull’effettiva capacitàimpeditiva rispetto all’evento dell’ottobre 2015.

Non viene spiegato in che terminile specifiche condotte omissive ritenute doverose – quali il consolidamento delfronte franoso, la rimozione o lo spostamento della strada Sant’Angelo, ovverointerventi di sistemazione dell’alveo – rientrassero nella concreta disponibilitàgiuridica e materiale dei singoli sindaci, né se la loro tempestiva adozione avrebbeavuto, anche solo in termini di serie e apprezzabili probabilità, una reale capacitàimpeditiva rispetto all’evento dell’ottobre 2015.La motivazione si risolve così in una formula di stile (“ruolo causale primarioma non esclusivo”) che non soddisfa le esigenze di accertamento della causalitàomissiva, secondo la regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc.pen., dovendo desumersi l'esistenza del fatto e delle pertinenti correlazioni causaliquantomeno sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti (Sez. 4, n. 2030del 21/11/2024, dep. 2025, Repetto, Rv. 287517 - 02), nella specie sologenericamente enunciati.7.

Il nodo centrale, oggetto delle principali censure, riguarda tuttavial’individuazione del potere impeditivo e, con esso, la configurabilità dellaresponsabilità omissiva dei Sindaci ex art. 40, comma 2, cod. pen.7.1.

Il Tribunale di Benevento aveva assolto gli imputati dopo aver ricostruitoche le esondazioni erano attribuibili “principalmente” al movimento franoso indestra idrografica (versante [OSCURATO:PERSONA]), che causava l’ostruzionedell’alveo e il restringimento della sezione idraulica, e dopo aver recepito ledichiarazioni rese dall’ing.

Fusco in dibattimento, secondo cui “non compete alComune in modo diretto ovviamente… la competenza diretta del Comune in effettinon c’è.

L’obbligo diretto non c’è”, nonché secondo cui “senza il contenimento delfronte di frana nemmeno una corretta manutenzione dell’alveo del torrenteavrebbe impedito lo straripamento del torrente”.Lo stesso consulente aveva altresì precisato, quanto alle competenze, chel’intervento sul fronte di frana rientrava nella competenza del Consorzio di bacinoo del Genio civile provinciale, e che la cura ordinaria dell’alveo spettava allaRegione Campania – Settore provinciale Genio civile, quale autorità idraulica.Sulla base di tali risultanze, il Tribunale aveva ritenuto che gli interventistrutturali necessari (consolidamento del versante, sistemazione idraulicadell’alveo) non fossero nella disponibilità giuridica dei sindaci, e che i poterisindacali di protezione civile si esaurissero in interventi urgenti e temporanei disoccorso e messa in sicurezza, tipici delle ordinanze contingibili e urgenti e nonutilizzabili per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti, risolvibili soltantocon opere strutturali.7.2.

La Corte di appello, nel ribaltare tale impianto, afferma la doverositàdell’intervento dei sindaci non solo in chiave emergenziale ma anche preventiva,ritenendo applicabile (o comunque espressiva di continuità normativa) la disciplinadel d.lgs. n. 1 del 2018 e sostenendo che essa varrebbe a escludere una lettura“restrittiva” dei poteri del sindaco, così da fondare un obbligo di intervento ancherispetto a eventi franosi ed esondativi reiterati.Tuttavia, una motivazione che fondi la posizione di garanzia e i poteriimpeditivi su un simile percorso avrebbe dovuto, con puntualità: a) ricostruire,con riferimento agli anni oggetto di contestazione, quale fosse la concreta“emergenza” rilevante e quale fosse la sequenza evento-attivazione dei poterisindacali, considerato che la funzione di protezione civile, per comelegislativamente delineata (ratione temporis v. artt. 2 e 15 l. n. 225/1992),presuppone l’individuazione dell’evento emergenziale e delle misure attivabili inquel contesto; b) chiarire la differenza tra gestione dell’emergenza e interventistrutturali di difesa del suolo; c) dimostrare che gli specifici interventi ritenutidoverosi (consolidamento del fronte franoso; rimozione/spostamento della stradanell’alveo; bonifica e manutenzione) fossero, in concreto e in diritto, esigibili daisingoli sindaci, e non soltanto auspicabili; d) esplicitare, in termini controfattuali,la capacità impeditiva degli interventi omessi rispetto all’evento finale.7.3.

Nulla di ciò è svolto con adeguatezza dai giudici distrettuali.La sentenza impugnata, infatti, afferma apoditticamente che “Sugli odierniimputati…incombeva quindi l’obbligo di porre in essere gli interventi diconsolidamento del fronte franoso” e quelli strumentali alla bonifica/manutenzionedell’alveo da parte del Genio civile, ma non confuta in modo effettivol’affermazione tecnica, posta a base dell’assoluzione, secondo cui la competenzadiretta comunale “non c’è” e l’obbligo diretto “non c’è”, né chiarisce come sitrasformi una funzione di protezione civile in un potere-dovere di realizzare operestrutturali di consolidamento.Ed è proprio su quest’ultimo aspetto - vale a dire sul rapporto esistente fral’intervento di consolidamento strutturale volto a porre rimedio ad una situazionedi rischio nota (il fronte franoso) e l’intervento emergenziale “contingibile eurgente” rimesso alla competenza del Sindaco quale autorità garante di protezionecivile - che la sentenza impugnata sconta una delle sue principali carenze giuridico-motivazionali.Il relativo iter argomentativo persiste nell’attribuire agli imputati, nella loroveste di sindaci, obblighi di protezione e controllo sugli eventi indicati, senzapreoccuparsi di analizzare la normativa che, a partire dalla fondamentale legge n.225/1992 (cui ha fatto seguito il decreto legislativo n. 1 del 2018), ha istituito ilServizio Nazionale della Protezione Civile, organizzando tale apparato comeun'organizzazione policentrica a carattere diffuso, ispirata al principio disussidiarietà.

Le varie competenze sono infatti ripartite fra una moltitudine diorgani, sia centrali - in primis, il Dipartimento della Protezione Civile, ma, non solo- sia periferici.In tale prospettiva, è vero che la prima risposta ad “emergenze connesse adeventi calamitosi” (secondo la definizione contenuta nell’art. 7 d.lgs. n. 1/2018),qualunque sia la natura e l'estensione dell'evento, deve essere garantita a livellolocale, a partire dalla struttura comunale, trattandosi dell'istituzione più vicina alcittadino, per cui il primo responsabile della protezione civile è il Sindaco.

Tuttavia,la legge affida a tale organo la direzione e il coordinamento dei soccorsi e deiservizi di assistenza alla popolazione, nell’immediatezza della situazioneemergenziale, mentre quando un evento non può essere fronteggiato con i mezzia disposizione del Comune, si mobilitano i livelli superiori attraverso un'azioneintegrata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, lo Stato.Nel caso di specie, i giudici napoletani hanno apoditticamente ricondotto i fattispecifici in un’ottica emergenziale da protezione civile, investendo i Sindaci dipoteri di intervento immediato a supporto della popolazione, senza alcun esameapprofondito delle specifiche competenze attribuite agli enti precipuamentepreposti alla difesa del suolo e dell’alveo torrentizio, sulla base della legislazionenazionale e regionale applicabile, in relazione ad interventi diretti a risolvere unasituazione prevedibile e permanente come quella del dissesto idrogeologico inquestione, al fine di consolidare il versante franoso costituente la principale causadelle esondazioni registrate nel corso degli anni, come in atti accertato.8.

In tale contesto risultano fondate anche le censure in punto dipersonalizzazione dell’addebito e segmentazione temporale.La Corte distrettuale dichiara irrilevante l’avvicendamento nella carica,affermando che il subentro assumerebbe rilievo solo ove la mancata segnalazionedel precedente titolare fosse causalmente significativa, e reputa altresì irrilevantel’opposizione dei privati alla cessione dei terreni necessari per la viabilitàalternativa alla strada Sant’Angelo, rimproverando ai Comuni di non aver attivatoprocedure di apprensione forzosa.Senonché tale impostazione non vale a supplire alla necessaria analisiindividualizzata delle condotte e delle rispettive posizioni soggettive, quanto atitolarità dei poteri, ambito territoriale, scansione temporale e concreta esigibilitàdegli interventi ritenuti doverosi: per [OSCURATO:PERSONA], cessata dalla carica nel 2014, lasentenza impugnata avrebbe dovuto spiegare in modo stringente quali omissionipregresse, in quale segmento temporale, abbiano avuto incidenza eziologica sullaalluvione del 2015; per [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto confrontarsi con le deduzioni (anchedocumentali) circa la non destinazione di specifiche note al suo Comune e circal’assenza di ricadute dannose nel suo territorio, evitando di risolvere il tema conla formula, di ampiezza indeterminata, della rilevanza dell’area“complessivamente interessata”; per [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto chiarire quali attidovuti sarebbero stati omessi dopo l’insediamento nel 2014 e con quale concretaincidenza impeditiva.La motivazione impugnata, invece, perviene a un addebito sostanzialmentecumulativo e non adeguatamente individualizzato, in violazione del principio diresponsabilità personale e dei criteri di accertamento della causalità omissiva cherichiedono l’individuazione del potere impeditivo e della concreta esigibilità dellacondotta doverosa.9.

I vizi sopra illustrati assumono ulteriore rilievo alla luce del principio dimotivazione rafforzata nel caso di riforma in appello dell’assoluzione pronunciatain primo grado (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, Pg,Rv. 289123 – 02; Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, Di, Rv. 288870 – 01; Sez. 6,n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017,Banchero, Rv. 272082 – 01; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv.262524 – 01).Il Tribunale aveva costruito l’assoluzione su un percorso argomentativoarticolato: ricostruzione dei luoghi e delle esondazioni; individuazione nella franadella causa primaria; affermazione della non idoneità della sola manutenzionedell’alveo a impedire le esondazioni in assenza del contenimento del fronte; ripartodelle competenze verso enti sovraordinati; limitazione dei poteri sindacali diprotezione civile a interventi urgenti e temporanei; assenza di prova del nessocausale tra opere in alveo ed esondazione, nonché assenza di riferibilità di taliopere agli imputati.La Corte di appello, pur sostituendo una differente lettura del quadronormativo e del concorso di cause, non confuta con adeguata specificità i passaggidecisivi del primo giudice, specialmente quelli fondati sull’apporto tecnico dell’ing.risolvendosi in una motivazione che, per quanto ampia, resta insufficiente nei puntidecisivi e non soddisfa l’onere di confronto critico imposto dal ribaltamentodell’assoluzione.10.

È altresì fondato, e connesso al precedente, il rilievo inerente alla mancatarinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen.Dal compendio emerge che l’ing.

Fusco è stato escusso in primo grado e hareso dichiarazioni di contenuto tecnico decisivo sui temi della causalità e dellecompetenze (“la competenza diretta del Comune in effetti non c’è.

L’obbligo direttonon c’è”; “senza il contenimento del fronte di frana nemmeno una correttamanutenzione dell’alveo… avrebbe impedito lo straripamento”).La Corte di appello, nel riformare l’assoluzione, utilizza in modo rilevanteproprio la relazione e i contenuti tecnici (fino a riprodurne passaggi, come quellosulla strada comunale nell’alveo) e perviene a conclusioni opposte rispetto a quelledel Tribunale.In un simile contesto, la decisione di condanna in appello, fondata su unadiversa valutazione di elementi istruttori tecnici e dichiarativi di rilievo decisivo giàassunti in primo grado, avrebbe imposto la rinnovazione dell’esame delconsulente, tanto più in presenza di un ribaltamento integrale della pronunciaassolutoria; omissione che la sentenza impugnata non giustifica e che concorre arendere il percorso argomentativo non conforme alle regole del giusto processo edel controllo di affidabilità della prova decisiva nel passaggio dall’assoluzione allacondanna.In tal senso, è noto l’insegnamento secondo cui le dichiarazioni rese dal peritoo dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nelprocesso a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicchésussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi,sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procederealla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente(Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01).11.

Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento della sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo 1) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Napoli, cui è demandata anche laregolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.Nel giudizio di rinvio, previa rinnovazione istruttoria nei limiti imposti dall’art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il giudice di merito è chiamato a svolgere unnuovo e puntuale accertamento che, fra le altre cose, dovrà chiarire, in relazioneal capo di imputazione che qui rileva, l’esatta individuazione dell’eventopenalmente rilevante e la sua collocazione spazio-temporale, nonché il rapportotra frana ed esondazioni/alluvione, rivalutando la configurabilità del disastro aisensi degli artt. 426 e 449 cod. pen. alla luce di una motivazione puntuale sulprofilo dell’offensività e della idoneità del fatto a porre in pericolo la pubblicaincolumità; dovrà, inoltre, procedere, secondo i principi propri della responsabilitàcommissiva mediante omissione, alla verifica, per ciascun imputato, dell’esistenzadi un effettivo potere impeditivo, del contenuto concreto e dell’esigibilità degliobblighi asseritamente violati, nonché a un nuovo esame del nesso causalecondotto attraverso un rigoroso ragionamento controfattuale individualizzato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Annulla la medesima sentenzanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo 1) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio su tale capo adaltra sezione della Corte di appello di Napoli, cui demanda anche laregolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.Così è deciso, 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vitale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gizzi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MartucciElena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaLucrezia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] al capo 1);uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Benevento, in difesa dellecostituite parti civili, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Benevento, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si èriportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cavuoto del foro di Benevento, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](deceduto) e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’annullamento senza rinvioin relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, e perl’annullamento della sentenza impugnata in relazione agli altri suoi assistiti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12.3.2025, la Corte di appello di Napoli, riformando ladecisione assolutoria emessa dal Tribunale di Benevento il 5.4.2022, ha dichiaratoZaccaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabilidel delitto loro ascritto al capo 1), previsto dagli artt. 113, 449 e 426 cod. pen.,consistito – secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito – nell’avereomesso, negli anni di rispettiva carica, l’adozione o la sollecitazione di quegliinterventi ritenuti necessari a prevenire o mitigare i fenomeni franosi e leesondazioni ripetutesi lungo il corso del torrente Ginestra, fenomeni culminatinell’evento alluvionale dell’ottobre 2015.La stessa sentenza ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato alcapo 2), previsto dagli artt. 110 e 328 cod. pen.Gli imputati, in relazione al capo 1), sono stati anche condannati in solido alrisarcimento del danno patito dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separatasede, e al pagamento di una provvisionale nella misura di 2.000,00 euro in favoredi ciascuna parte civile.2. La Corte di appello ha ritenuto di dover attribuire agli imputati laresponsabilità per il delitto contestato al capo 1), sviluppando un percorsoargomentativo fondato su una diversa valutazione sia delle risultanze istruttoriesia della portata degli obblighi spettanti ai Sindaci quali autorità comunali diprotezione civile.In primo luogo, la Corte territoriale ha affermato che gli eventi franosi e leripetute esondazioni del torrente Ginestra costituiscono, per estensione, frequenzae difficoltà di contenimento, un evento riconducibile al disastro previsto dall’art.426 cod. pen., trattandosi di delitto di pericolo presunto per il quale non ènecessario accertare un concreto pericolo per la pubblica incolumità. Ha quindiritenuto che l’evento alluvionale del 15 ottobre 2015 si iscriva in una sequenzaprotratta di fenomeni calamitosi rilevanti ai fini della contestazione.In secondo luogo, la Corte di appello ha individuato una pluralità di causeconcorrenti dell’esondazione, reputando che il movimento franoso, pur rilevante,non esaurisse da solo l’origine dell’evento. Ha valorizzato, invece, anche lapersistente presenza della strada comunale Sant’Angelo nell’alveo del torrente,realizzata in violazione delle norme idrauliche e mai rimossa nonostante le ripetutesollecitazioni, nonché la mancata eliminazione di rifiuti, detriti e restringimentidella sezione idraulica. Secondo la Corte, solo la combinazione di tali fattori,rimasti irrisolti per diversi anni, avrebbe determinato la progressivacompromissione dell’alveo e l’ostacolo al regolare deflusso delle acque, con esitirilevanti in occasione di intense precipitazioni.La Corte territoriale ha inoltre ritenuto erronea la conclusione del Tribunalesecondo cui gli interventi necessari per superare le criticità idrogeologiche nonrientrassero nelle competenze comunali. Ha richiamato il quadro normativo intema di protezione civile, ritenendo che i Sindaci fossero titolari di una posizionedi garanzia che imponeva loro di attivarsi per prevenire o neutralizzare il rischioderivante dagli eventi calamitosi in corso, attraverso provvedimenti contingibili eurgenti o, comunque, sollecitando in modo efficace gli enti sovraordinati finoall’ottenimento degli interventi necessari. Ha giudicato non condivisibilel’interpretazione riduttiva dei poteri sindacali proposta dal primo giudice, ritenendoche la funzione di protezione civile non si esaurisse nell’assistenza post-evento,ma comprendesse anche la gestione preventiva dei pericoli noti e reiterati.Quanto al riparto di competenze, la Corte di appello ha ritenuto che ilconsolidamento del fronte franoso e gli interventi propedeutici alla manutenzionedell’alveo non fossero integralmente estranei alle attribuzioni comunali,evidenziando l’esistenza di progetti elaborati dagli stessi Comuni, nonché lanecessità di rimuovere l’ostacolo costituito dalla strada nell’alveo per consentire alGenio Civile di intervenire. Ha inoltre valorizzato le numerose comunicazioni erichieste di intervento rivolte ai Sindaci dagli enti tecnici e dalla Prefettura,ritenendo che tali sollecitazioni avessero imposto agli amministratori comunali unobbligo di attivazione sistematica, non soddisfatto dalle attività finora svolte.La Corte territoriale ha quindi ravvisato in capo agli imputati una condottaomissiva protratta nel tempo, affermando che nessuno di essi aveva adottatomisure idonee a rimuovere le condizioni di pericolo, né aveva assicurato unadeguato monitoraggio delle zone a rischio, né aveva fatto ricorso agli strumentiemergenziali previsti dalla legge. Ha ritenuto che gli interventi incompleti, lecomunicazioni isolate o la mancata prosecuzione di iniziative avviate non fosserosufficienti a interrompere il nesso causale, giudicando gli imputati responsabili diaver lasciato perdurare una situazione di rischio già da tempo conosciuta.Infine, la Corte di appello ha escluso che potessero assumere rilevanzadecisiva gli ostacoli rappresentati dall’indisponibilità dei privati a cedere i terreniper la costruzione della viabilità alternativa alla strada Sant’Angelo, rilevando chele amministrazioni non avevano attivato strumenti idonei a superare taliopposizioni. Ha altresì ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione dellaresponsabilità, l’avvicendamento nella carica di Sindaco, affermando che ciascunamministratore subentrante era pienamente consapevole delle criticità esistenti egravato dal dovere di adottare gli interventi necessari.3. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione tutti gliimputati, deducendo i motivi che vengono di seguito riportati.4. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso.I) Con il primo motivo deduce violazione di legge e travisamento dell’interoquadro delle competenze amministrative. La ricorrente espone che la Corteterritoriale ha fondato la propria decisione su un’erronea premessa, attribuendo aiSindaci poteri e obblighi in materia di difesa del suolo, consolidamento deiversanti, sistemazione idrogeologica e manutenzione dei corsi d’acqua che lanormativa vigente – al tempo dei fatti – assegnava invece alla Regione Campania,al Genio Civile e all’Autorità di [OSCURATO:PERSONA]. Richiama, a sostegno, la normativa statale(d.lgs. 152/2006, d.P.R. 616/1977, legge 183/1989), che delineava unaripartizione delle attribuzioni incompatibile con la ricostruzione operata dalla Corted’appello. Rileva che la sentenza ha confuso la funzione di protezione civile,limitata alle attività emergenziali e di coordinamento, con la ben diversa funzionedi governo del rischio idrogeologico.II) Con il secondo motivo lamenta violazione del principio di personalità dellaresponsabilità penale e vizio di motivazione, sostenendo che al momentodell’esondazione del 2015 la ricorrente non rivestiva più la carica di Sindaco diMontefalcone di [OSCURATO:PERSONA], cessata nel 2014. La Corte d’appello – secondo laricorrente – ha omesso di distinguere le condotte dei Sindaci succedutisi neltempo, trascurando la necessità di ancorare l’addebito ad un periodo durante ilquale il soggetto rivestiva effettivamente la posizione di garanzia. Aggiunge che laCorte ha sovrapposto, in modo indifferenziato, competenze riconducibili a diverseamministrazioni comunali, trascurando di verificare, per ciascun imputato,l’effettiva titolarità del potere impeditivo nei momenti rilevanti.III) Con il terzo motivo contesta la motivazione in ordine al nesso causale,deducendo che la Corte d’appello ha affermato la sussistenza della relazioneeziologica tra omissioni sindacali e l’esondazione del 2015 senza esplicitare comeun intervento riconducibile alla ricorrente abbia potuto incidere su fenomenicomplessi quali il movimento franoso, la presenza della strada nell’alveo o leprecipitazioni meteoriche. Aggiunge che la motivazione non tiene conto dellacircostanza che gli eventi dannosi sono riferiti a luoghi e territori non semprerientranti nel Comune amministrato dalla ricorrente.5. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) articola due motivi.I) Con il primo motivo deduce violazione di legge, sostenendo che la Corteterritoriale ha affermato l’esistenza, in capo al Sindaco di [OSCURATO:PERSONA],di un obbligo di adottare interventi di consolidamento del versante franosoricadente nel territorio comunale, mentre tale competenza, secondo la normativasovraordinata, apparteneva alla Regione Campania, al Genio Civile e all’[OSCURATO:PERSONA]. Rileva che le note del Genio Civile del 2008, 2011 e 2015 – richiamatenel ricorso – non attribuivano agli enti comunali alcun potere diretto, néprevedevano per i Sindaci un obbligo di intervento strutturale. La Corte d’appelloha così sovrapposto la competenza amministrativa e la posizione di garanziapenale in modo improprio, attribuendo al Sindaco un potere impeditivo inesistente.II) Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 426 cod. pen. e vizio dimotivazione. Il ricorrente assume che gli episodi esondativi descritti non integranoun evento distruttivo di proporzioni straordinarie idoneo a porre a rischio lapubblica incolumità, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materiadi disastro innominato. Sostiene che le esondazioni, pur generatrici di disagi edanni, non presentano quelle caratteristiche di eccezionalità e devastazione tipichedel reato contestato. Osserva, inoltre, che la Corte d’appello ha affermato laresponsabilità in termini assertivi, senza individuare un nesso causale concreto trala condotta attribuita e il verificarsi degli eventi.5.1. Successivamente al deposito del ricorso è stata depositata memoria deldifensore - con allegato certificato di morte dell’imputato - con cui si conclude perla declaratoria di estinzione dei reati per sopravvenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA].6. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso.I) Con il primo motivo deduce violazione di legge e travisamento dellerisultanze documentali, sostenendo che il Comune di Ginestra degli Schiavoni nonè destinatario delle note del Genio Civile che segnalavano il dissesto idrogeologico.Il ricorrente richiama, a sostegno, la nota del 23 dicembre 2011, la nota del 12gennaio 2015 e altre comunicazioni, evidenziando che tali documenti nonmenzionano il suo Comune né alcuna necessità di intervento da parte di esso.Sottolinea che la frana e la strada Sant’Angelo insistono nei territori diMontefalcone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte territoriale hafunzionalmente.II) Con il secondo motivo deduce insussistenza di poteri di intervento,assumendo che, non rientrando il dissesto nel territorio comunale amministrato,egli non avrebbe potuto né accedere ai luoghi né adottare provvedimenticontingibili e urgenti. Aggiunge che il potere sindacale di protezione civile nonpotrebbe mai espandersi fino a intervenire su beni e territori appartenenti ad altriComuni.III) Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, sostenendo che la Corted’appello ha omesso di considerare che nel territorio di Ginestra non si sonoverificati danni, esondazioni né pregiudizi alle persone o alle cose, sicché laresponsabilità è stata affermata solo in ragione della collocazione del Comunelungo il percorso del torrente, senza un accertamento individualizzato dellecondotte ascritte al ricorrente.7. [OSCURATO:PERSONA] articola otto motivi di ricorso.I) Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen., sostenendo che la Corte d’appello, nel ribaltare la decisione assolutoria, hafondato la propria valutazione sulla sola relazione scritta dell’ing. Fusco, senzaprocedere alla rinnovazione dell’esame del consulente tecnico, che in dibattimentoaveva reso dichiarazioni diverse e, a suo dire, favorevoli alla difesa.II) Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione rafforzata, rilevandoche, essendo intervenuta una completa riforma della sentenza assolutoria, la Corted’appello avrebbe dovuto fornire una motivazione particolarmente approfondita econfutare specificamente gli argomenti del primo giudice, ciò che non sarebbeavvenuto.III) Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 426 e 449 cod. pen.,assumendo che le esondazioni del torrente Ginestra non integrano un disastroidoneo a porre in pericolo un numero indeterminato di persone, secondo lecondizioni richieste dalla giurisprudenza consolidata.IV) Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione allaindividuazione delle competenze, sostenendo che interventi strutturali come ilconsolidamento del versante, la rimozione della strada dall’alveo, il ripristino dellasezione idraulica o altre opere di ingegneria civile non rientravano nei poteri delSindaco, ma nella sfera di attribuzioni della Regione Campania e dell’Autorità diBacino.V) Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al reato di cuiall’art. 328 cod. pen., assumendo che la Corte territoriale ha ravvisato unaomissione senza indicare quali richieste o sollecitazioni fossero stateeffettivamente rivolte all’imputato dopo il suo insediamento nel 2014.VI) Con il sesto motivo deduce l’insussistenza di un obbligo giuridico direalizzare una viabilità alternativa alla strada Sant’Angelo, rilevando che l’operanon era prevista da alcuno strumento urbanistico, insisteva su suoli privati e nonera imposta da alcuna disposizione di legge.VII) Con il settimo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione neldiniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte ha valorizzatonegativamente il comportamento processuale dell’imputato, in contrasto con iprincipi consolidati della giurisprudenza di legittimità.VIII) Con l’ottavo motivo deduce violazione dell’art. 165 cod. pen.,sostenendo che la Corte d’appello ha subordinato la sospensione condizionale dellapena al pagamento della provvisionale senza svolgere alcuna valutazione sullecondizioni economiche del ricorrente né fornire adeguata motivazione sulladeterminazione della somma.8. Il difensore delle parti civili costituite ha depositato conclusioni scritte concui chiede la reiezione dei ricorsi e la condanna alle spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi dedotti, esaminabili congiuntamente in quanto convergenti e traloro strettamente interdipendenti, inducono alle seguenti considerazioni.2. Preliminarmente deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo sopravvenuto il decessodell’imputato, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati.3. Per gli altri imputati/ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AssuntaCarmela), i motivi sono complessivamente fondati, poiché la sentenza impugnata,che ha riformato integralmente l’assoluzione pronunciata dal Tribunale diBenevento, presenta vizi motivazionali e di violazione di legge che investono, inmodo strutturale, la ricostruzione del fatto, la tenuta del capo di imputazione inrapporto all’accertamento, la qualificazione dell’evento come “disastro” ex artt.426 e 449 cod. pen., nonché l’individuazione dei poteri impeditivi e della concretaesigibilità delle condotte omissive poste a base dell’addebito.4. Va preliminarmente richiamata, per quanto qui rileva, la struttura del capo1) di rubrica, che imputa agli odierni ricorrenti, quali sindaci dei Comuni interessatie “ciascuno nella precipua funzione di autorità comunale di protezione civile”, dinon aver adottato “gli interventi di somma urgenza” necessari alla “sistemazioneidraulica dell’alveo del torrente della Ginestra” e, al contempo, di aver “consentito”la realizzazione di opere nell’alveo, così “cooperando nel cagionare” gli “eventifranosi susseguitisi dal 2006 sino alla più recente alluvione dell’ottobre 2015”, con“conseguente isolamento dell’abitato, dei terreni limitrofi e delle aziende agricole”.4.1. In tale formulazione sono già ravvisabili criticità che si riflettonoinevitabilmente sulla successiva ricostruzione in fatto e sul giudizio diresponsabilità, poiché la contestazione tende a sovrapporre: (i) una pluralità difenomeni eterogenei e dilatati nel tempo (frane dal 2006 ed esondazioni culminatenell’ottobre 2015), (ii) una possibile duplice dimensione dell’evento (frana ealluvione), e (iii) differenti profili di condotta (omissione di interventi di sommaurgenza e tolleranza/consenso di opere in alveo), senza una puntualizzazionesufficientemente determinata, sul piano spazio-temporale, del “fatto” oggetto diaddebito e del rapporto tra i fenomeni richiamati.Ne discende che, già sul piano della tenuta logico-giuridica dell’imputazionein rapporto all’accertamento, diviene imprescindibile chiarire se la frana sia postacome evento di disastro autonomamente rilevante ovvero come antecedentecausale o condizione dell’esondazione finale, e, soprattutto, quali siano i segmentitemporali e territoriali concretamente riferibili a ciascun imputato (anche inragione dell’avvicendamento nelle cariche, come nel caso della [OSCURATO:PERSONA] cessata dallacarica nel 2014).4.2. La Corte territoriale, nel riformare l’assoluzione, non affronta tali criticitàcon l’analiticità necessaria, ma assume come dato sostanzialmente unitario una“sequenza protratta” di fenomeni, affermando che gli eventi franosi e le ripetuteesondazioni del torrente costituirebbero, “per estensione, frequenza e difficoltà dicontenimento”, un evento riconducibile al disastro di cui all’art. 426 cod. pen., eche l’evento alluvionale del 15 ottobre 2015 si iscriverebbe in tale sequenza.Tuttavia, in tal modo la motivazione si colloca su un piano descrittivogenerale, senza delimitare con precisione l’evento tipico penalmente rilevante esenza ricostruire in modo puntuale l’evoluzione fattuale che dovrebbe sorreggere,in termini di causalità omissiva, l’addebito ai singoli imputati.5. In particolare, la motivazione impugnata presenta un evidente deficitargomentativo in punto di configurabilità del disastro e di offensività del fatto.La Corte territoriale afferma che l’art. 426 cod. pen. integra un “delitto dipericolo presunto (...) alla cui struttura è estraneo il concreto ed effettivo pericoloper la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge”.Così impostata, la motivazione non si confronta adeguatamente con ilnecessario accertamento, pur nel paradigma del pericolo astratto, della idoneitàdel fatto a porre effettivamente a rischio la pubblica incolumità, secondo unaverificabilità minima e non meramente assertiva, soprattutto laddove lacontestazione e la ricostruzione valorizzano, quale effetto principale, l’isolamentodi aree e abitazioni e danni a beni e infrastrutture. I giudici napoletani omettonodi chiarire in che modo le esondazioni del torrente, con allagamento di terreni,interruzione della viabilità e isolamento di abitazioni, abbiano assunto i caratteridi un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie idoneo a porre in concretopericolo la pubblica incolumità, come richiesto dalla costante giurisprudenza dilegittimità in ossequio al principio di offensività (cfr. Sez. 4, n. 35840 del15/06/2021, Pg, Rv. 281884 – 01; Sez. 4, n. 46876 del 07/11/2019, Pg, Rv.277702 – 01; Sez. 4, n. 58349 del 19/09/2018, Rea, Rv. 274951 - 01).La sentenza si limita a richiamare la natura astratta del pericolo, senza fornireuna motivazione specifica sulla reale proiezione del rischio verso una collettivitàindeterminata, e senza individuare un evento unitario – per quanto complesso -distinto e qualificabile come “disastro”, finendo per ricondurre alla fattispecieincriminatrice una sommatoria di disagi e danni territoriali che, di per sé, nonrisultano scrutinati nei termini richiesti dall’art. 426 cod. pen.Si tratta di carenza non marginale perché la stessa sentenza di primo grado,pur dando atto di ripetuti episodi di isolamento (descritti dalle parti civili e dagliaccertamenti), aveva impostato il ragionamento assolutorio richiamando ilcontesto fattuale, ma soprattutto fondandosi sulla struttura causale e sulle distintecompetenze degli enti preposti, e ciò rendeva necessario che la Corte di appello,per pervenire alla condanna, esplicitasse con maggiore rigore gli elementi fattualiqualificanti l’evento come disastro, oltre a chiarire il segmento evento-condottarilevante.6. A ciò si aggiunge che la Corte di appello non offre una ricostruzione in fattosufficientemente determinata nella individuazione delle cause e nella loroincidenza, poiché, pur affermando una pluralità di concause (frana, rifiuti/detriti,restringimenti e, soprattutto, strada comunale Sant’Angelo nell’alveo), nonchiarisce, con un accertamento scandito per tempi e luoghi, quali condizioni sianostate effettivamente “governabili” dai singoli imputati e in quale orizzontetemporale.La sentenza impugnata, ad esempio, valorizza il passo della relazione tecnicasecondo cui “anche la strada comunale … stante per buona parte nell’alveo di pienaordinaria, ha contribuito ad ostruire l’alveo ed è stata oggetto essa stessa dicontinue erosioni dovute alle ultime esondazioni”, traendone l’ulteriore conclusioneche gli interventi del Genio civile sull’alveo sarebbero stati “irrimediabilmentepreclusi” dalla realizzazione e mancata rimozione della strada Sant’Angelo.E tuttavia il passaggio dalla premessa (concorso causale della strada) allaconseguenza (obbligo penalmente rilevante dei sindaci di rimuovere o spostare lastrada come condizione necessaria e sufficiente a impedire l’evento, o comunquea ridurre in modo decisivo il rischio) è affidato a un ragionamento incompleto, chenon esplicita né il contenuto concreto del dovere (quale atto? quale intervento?),né i tempi di esigibilità, né la verifica controfattuale sull’effettiva capacitàimpeditiva rispetto all’evento dell’ottobre 2015. Non viene spiegato in che terminile specifiche condotte omissive ritenute doverose – quali il consolidamento delfronte franoso, la rimozione o lo spostamento della strada Sant’Angelo, ovverointerventi di sistemazione dell’alveo – rientrassero nella concreta disponibilitàgiuridica e materiale dei singoli sindaci, né se la loro tempestiva adozione avrebbeavuto, anche solo in termini di serie e apprezzabili probabilità, una reale capacitàimpeditiva rispetto all’evento dell’ottobre 2015.La motivazione si risolve così in una formula di stile (“ruolo causale primarioma non esclusivo”) che non soddisfa le esigenze di accertamento della causalitàomissiva, secondo la regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc.pen., dovendo desumersi l'esistenza del fatto e delle pertinenti correlazioni causaliquantomeno sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti (Sez. 4, n. 2030del 21/11/2024, dep. 2025, Repetto, Rv. 287517 - 02), nella specie sologenericamente enunciati.7. Il nodo centrale, oggetto delle principali censure, riguarda tuttavial’individuazione del potere impeditivo e, con esso, la configurabilità dellaresponsabilità omissiva dei Sindaci ex art. 40, comma 2, cod. pen.7.1. Il Tribunale di Benevento aveva assolto gli imputati dopo aver ricostruitoche le esondazioni erano attribuibili “principalmente” al movimento franoso indestra idrografica (versante [OSCURATO:PERSONA]), che causava l’ostruzionedell’alveo e il restringimento della sezione idraulica, e dopo aver recepito ledichiarazioni rese dall’ing. Fusco in dibattimento, secondo cui “non compete alComune in modo diretto ovviamente… la competenza diretta del Comune in effettinon c’è. L’obbligo diretto non c’è”, nonché secondo cui “senza il contenimento delfronte di frana nemmeno una corretta manutenzione dell’alveo del torrenteavrebbe impedito lo straripamento del torrente”.Lo stesso consulente aveva altresì precisato, quanto alle competenze, chel’intervento sul fronte di frana rientrava nella competenza del Consorzio di bacinoo del Genio civile provinciale, e che la cura ordinaria dell’alveo spettava allaRegione Campania – Settore provinciale Genio civile, quale autorità idraulica.Sulla base di tali risultanze, il Tribunale aveva ritenuto che gli interventistrutturali necessari (consolidamento del versante, sistemazione idraulicadell’alveo) non fossero nella disponibilità giuridica dei sindaci, e che i poterisindacali di protezione civile si esaurissero in interventi urgenti e temporanei disoccorso e messa in sicurezza, tipici delle ordinanze contingibili e urgenti e nonutilizzabili per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti, risolvibili soltantocon opere strutturali.7.2. La Corte di appello, nel ribaltare tale impianto, afferma la doverositàdell’intervento dei sindaci non solo in chiave emergenziale ma anche preventiva,ritenendo applicabile (o comunque espressiva di continuità normativa) la disciplinadel d.lgs. n. 1 del 2018 e sostenendo che essa varrebbe a escludere una lettura“restrittiva” dei poteri del sindaco, così da fondare un obbligo di intervento ancherispetto a eventi franosi ed esondativi reiterati.Tuttavia, una motivazione che fondi la posizione di garanzia e i poteriimpeditivi su un simile percorso avrebbe dovuto, con puntualità: a) ricostruire,con riferimento agli anni oggetto di contestazione, quale fosse la concreta“emergenza” rilevante e quale fosse la sequenza evento-attivazione dei poterisindacali, considerato che la funzione di protezione civile, per comelegislativamente delineata (ratione temporis v. artt. 2 e 15 l. n. 225/1992),presuppone l’individuazione dell’evento emergenziale e delle misure attivabili inquel contesto; b) chiarire la differenza tra gestione dell’emergenza e interventistrutturali di difesa del suolo; c) dimostrare che gli specifici interventi ritenutidoverosi (consolidamento del fronte franoso; rimozione/spostamento della stradanell’alveo; bonifica e manutenzione) fossero, in concreto e in diritto, esigibili daisingoli sindaci, e non soltanto auspicabili; d) esplicitare, in termini controfattuali,la capacità impeditiva degli interventi omessi rispetto all’evento finale.7.3. Nulla di ciò è svolto con adeguatezza dai giudici distrettuali.La sentenza impugnata, infatti, afferma apoditticamente che “Sugli odierniimputati…incombeva quindi l’obbligo di porre in essere gli interventi diconsolidamento del fronte franoso” e quelli strumentali alla bonifica/manutenzionedell’alveo da parte del Genio civile, ma non confuta in modo effettivol’affermazione tecnica, posta a base dell’assoluzione, secondo cui la competenzadiretta comunale “non c’è” e l’obbligo diretto “non c’è”, né chiarisce come sitrasformi una funzione di protezione civile in un potere-dovere di realizzare operestrutturali di consolidamento.Ed è proprio su quest’ultimo aspetto - vale a dire sul rapporto esistente fral’intervento di consolidamento strutturale volto a porre rimedio ad una situazionedi rischio nota (il fronte franoso) e l’intervento emergenziale “contingibile eurgente” rimesso alla competenza del Sindaco quale autorità garante di protezionecivile - che la sentenza impugnata sconta una delle sue principali carenze giuridico-motivazionali.Il relativo iter argomentativo persiste nell’attribuire agli imputati, nella loroveste di sindaci, obblighi di protezione e controllo sugli eventi indicati, senzapreoccuparsi di analizzare la normativa che, a partire dalla fondamentale legge n.225/1992 (cui ha fatto seguito il decreto legislativo n. 1 del 2018), ha istituito ilServizio Nazionale della Protezione Civile, organizzando tale apparato comeun'organizzazione policentrica a carattere diffuso, ispirata al principio disussidiarietà. Le varie competenze sono infatti ripartite fra una moltitudine diorgani, sia centrali - in primis, il Dipartimento della Protezione Civile, ma, non solo- sia periferici.In tale prospettiva, è vero che la prima risposta ad “emergenze connesse adeventi calamitosi” (secondo la definizione contenuta nell’art. 7 d.lgs. n. 1/2018),qualunque sia la natura e l'estensione dell'evento, deve essere garantita a livellolocale, a partire dalla struttura comunale, trattandosi dell'istituzione più vicina alcittadino, per cui il primo responsabile della protezione civile è il Sindaco. Tuttavia,la legge affida a tale organo la direzione e il coordinamento dei soccorsi e deiservizi di assistenza alla popolazione, nell’immediatezza della situazioneemergenziale, mentre quando un evento non può essere fronteggiato con i mezzia disposizione del Comune, si mobilitano i livelli superiori attraverso un'azioneintegrata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, lo Stato.Nel caso di specie, i giudici napoletani hanno apoditticamente ricondotto i fattispecifici in un’ottica emergenziale da protezione civile, investendo i Sindaci dipoteri di intervento immediato a supporto della popolazione, senza alcun esameapprofondito delle specifiche competenze attribuite agli enti precipuamentepreposti alla difesa del suolo e dell’alveo torrentizio, sulla base della legislazionenazionale e regionale applicabile, in relazione ad interventi diretti a risolvere unasituazione prevedibile e permanente come quella del dissesto idrogeologico inquestione, al fine di consolidare il versante franoso costituente la principale causadelle esondazioni registrate nel corso degli anni, come in atti accertato.8. In tale contesto risultano fondate anche le censure in punto dipersonalizzazione dell’addebito e segmentazione temporale.La Corte distrettuale dichiara irrilevante l’avvicendamento nella carica,affermando che il subentro assumerebbe rilievo solo ove la mancata segnalazionedel precedente titolare fosse causalmente significativa, e reputa altresì irrilevantel’opposizione dei privati alla cessione dei terreni necessari per la viabilitàalternativa alla strada Sant’Angelo, rimproverando ai Comuni di non aver attivatoprocedure di apprensione forzosa.Senonché tale impostazione non vale a supplire alla necessaria analisiindividualizzata delle condotte e delle rispettive posizioni soggettive, quanto atitolarità dei poteri, ambito territoriale, scansione temporale e concreta esigibilitàdegli interventi ritenuti doverosi: per [OSCURATO:PERSONA], cessata dalla carica nel 2014, lasentenza impugnata avrebbe dovuto spiegare in modo stringente quali omissionipregresse, in quale segmento temporale, abbiano avuto incidenza eziologica sullaalluvione del 2015; per [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto confrontarsi con le deduzioni (anchedocumentali) circa la non destinazione di specifiche note al suo Comune e circal’assenza di ricadute dannose nel suo territorio, evitando di risolvere il tema conla formula, di ampiezza indeterminata, della rilevanza dell’area“complessivamente interessata”; per [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto chiarire quali attidovuti sarebbero stati omessi dopo l’insediamento nel 2014 e con quale concretaincidenza impeditiva.La motivazione impugnata, invece, perviene a un addebito sostanzialmentecumulativo e non adeguatamente individualizzato, in violazione del principio diresponsabilità personale e dei criteri di accertamento della causalità omissiva cherichiedono l’individuazione del potere impeditivo e della concreta esigibilità dellacondotta doverosa.9. I vizi sopra illustrati assumono ulteriore rilievo alla luce del principio dimotivazione rafforzata nel caso di riforma in appello dell’assoluzione pronunciatain primo grado (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, Pg,Rv. 289123 – 02; Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, Di, Rv. 288870 – 01; Sez. 6,n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017,Banchero, Rv. 272082 – 01; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv.262524 – 01).Il Tribunale aveva costruito l’assoluzione su un percorso argomentativoarticolato: ricostruzione dei luoghi e delle esondazioni; individuazione nella franadella causa primaria; affermazione della non idoneità della sola manutenzionedell’alveo a impedire le esondazioni in assenza del contenimento del fronte; ripartodelle competenze verso enti sovraordinati; limitazione dei poteri sindacali diprotezione civile a interventi urgenti e temporanei; assenza di prova del nessocausale tra opere in alveo ed esondazione, nonché assenza di riferibilità di taliopere agli imputati.La Corte di appello, pur sostituendo una differente lettura del quadronormativo e del concorso di cause, non confuta con adeguata specificità i passaggidecisivi del primo giudice, specialmente quelli fondati sull’apporto tecnico dell’ing.risolvendosi in una motivazione che, per quanto ampia, resta insufficiente nei puntidecisivi e non soddisfa l’onere di confronto critico imposto dal ribaltamentodell’assoluzione.10. È altresì fondato, e connesso al precedente, il rilievo inerente alla mancatarinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen.Dal compendio emerge che l’ing. Fusco è stato escusso in primo grado e hareso dichiarazioni di contenuto tecnico decisivo sui temi della causalità e dellecompetenze (“la competenza diretta del Comune in effetti non c’è. L’obbligo direttonon c’è”; “senza il contenimento del fronte di frana nemmeno una correttamanutenzione dell’alveo… avrebbe impedito lo straripamento”).La Corte di appello, nel riformare l’assoluzione, utilizza in modo rilevanteproprio la relazione e i contenuti tecnici (fino a riprodurne passaggi, come quellosulla strada comunale nell’alveo) e perviene a conclusioni opposte rispetto a quelledel Tribunale.In un simile contesto, la decisione di condanna in appello, fondata su unadiversa valutazione di elementi istruttori tecnici e dichiarativi di rilievo decisivo giàassunti in primo grado, avrebbe imposto la rinnovazione dell’esame delconsulente, tanto più in presenza di un ribaltamento integrale della pronunciaassolutoria; omissione che la sentenza impugnata non giustifica e che concorre arendere il percorso argomentativo non conforme alle regole del giusto processo edel controllo di affidabilità della prova decisiva nel passaggio dall’assoluzione allacondanna.In tal senso, è noto l’insegnamento secondo cui le dichiarazioni rese dal peritoo dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nelprocesso a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicchésussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi,sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procederealla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente(Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01).11. Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento della sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo 1) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Napoli, cui è demandata anche laregolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.Nel giudizio di rinvio, previa rinnovazione istruttoria nei limiti imposti dall’art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il giudice di merito è chiamato a svolgere unnuovo e puntuale accertamento che, fra le altre cose, dovrà chiarire, in relazioneal capo di imputazione che qui rileva, l’esatta individuazione dell’eventopenalmente rilevante e la sua collocazione spazio-temporale, nonché il rapportotra frana ed esondazioni/alluvione, rivalutando la configurabilità del disastro aisensi degli artt. 426 e 449 cod. pen. alla luce di una motivazione puntuale sulprofilo dell’offensività e della idoneità del fatto a porre in pericolo la pubblicaincolumità; dovrà, inoltre, procedere, secondo i principi propri della responsabilitàcommissiva mediante omissione, alla verifica, per ciascun imputato, dell’esistenzadi un effettivo potere impeditivo, del contenuto concreto e dell’esigibilità degliobblighi asseritamente violati, nonché a un nuovo esame del nesso causalecondotto attraverso un rigoroso ragionamento controfattuale individualizzato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Annulla la medesima sentenzanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo 1) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio su tale capo adaltra sezione della Corte di appello di Napoli, cui demanda anche laregolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.Così è deciso, 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16370/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris