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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2021

Cassazione n. 11775/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28184/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E C, elettivamente domiciliato in Messina via Vincenzo d'Amore n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] ROMAGNA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 437/2021 depositata il29/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. con atto in data 6.12.2013 e registrato in data 10.12.2013, [OSCURATO:PERSONA] vendeva alla Lodigiana srl società agricola poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., s.a.s, alcuni terreni agricoli e sovrastanti fabbricati per il prezzo dichiarato per i terreni di €662.573,57.

2. L’ Agenzia delle Entrate rettifica il valore dei terreni ai fini delle imposte catastali versate nella misura proporzionale dell’1%, oltre imposte di registro e ipotecarie fisse, in € 2.137.000,00, in base alla comparazione con i valori di altri terreni risultanti da tre atti di compravendita.

Nell’avviso di liquidazione erano indicati, per il primo di questi atti -stipulato dallo stesso Manzoni-, la data e il numero di registrazione e i dati contenutistici di riferimento ossia il prezzo e il comune e di dati catastali dei terreni agricoli presi a comparazione.

Per gli altri due atti erano anche indicati il notaio rogante e il numero di repertorio;

2. il ricorso della società contro l’avviso veniva in parte accolto dalla adita CTP di Piacenza, la quale riduceva ilvalore dei terreni a € 2.031.231,00 in considerazione del fatto che gli stessi, a differenza di quelli presi a comparazione, erano gravati da servitù di passaggio e del fatto che alcuni degli edifici sovrastanti avevano parti in amianto da smaltire; 3.la decisione è stata confermata dalla CTR dell’ [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe contro cui la sas [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. propone due motivi di ricorso contrastati dall’Agenzia delle Entrate; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131 del 1986.

Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere motivato l’avviso di liquidazione e nel ritenere corretta la quantificazione del valore effettuata dalla CTP;

2. il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione della normativa sulla motivazione degli atti impositivi e inammissibile quanto alla dedotta violazione della normativa sulla determinazione della base imponibile.

2.1. Con riguardo al profilo dellamotivazione- discorso, va ricordato che ai fini del rispetto dell'obbligo dimotivazione degli atti tributari in genere, che facciano riferimento ad altri atti, questi ultimi devono essere riprodotti nell’atto principale o allegati all’atto principale (art. 7, l.212/2000).

E’ sufficiente perché la motivazione possa assolvere il proprio scopo di rendere comprensibile la ragione fattuale e giuridica della pretesa, che l’atto principale riporti il contenuto essenziale degli atti richiamati.

In particolare questa Corte ha innumerevoli volte affermato che ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica di cui all'art.52, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n.131 del 1986, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi necessario e sufficiente che l’avviso contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato per la comparazione e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione (v. tra molte Cass. Sez.6 - 5,Ordinanza n.21066 del 11/09/2017).

Con la non necessità di allegazione dell'atto richiamato, purché i riferimenti forniti nell’atto richiamante rendano il primo agevolmente individuabile e conseguentemente conoscibile, si realizza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.

Per contenuto essenziale si intende l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017).

Va poi aggiunto che l’obbligo di motivazione non è da intendersi in senso formalistico cosicché la previsione di legge (artt. 7 l. 212/2000 e 52 d.P.R. 131/86) per cui deve essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nellamotivazione di esso, non è certo da interpretarsi come riferita al contenuto degli atti di cui il contribuente abbia già integrale conoscenza perché da lui stesso compiuti, dato che tal interpretazione puramenteformalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli (v. per questo principio più volte ribadito dalla Corte, con riguardo alla motivazione di atti impositivi vari, v., tra altre, Cass. 10703/2008; Cass. 13402/2020; Cass. 30084/2021).

2.2. Nella specie, correttamente la CTR ha ritenuto motivato l'avviso di rettifica e di liquidazione de quo, atteso che, in primo luogo, nell’avviso sono stati individuati precisamente i tre atti di riferimento con indicazione, per due di tali atti, del nome del notaio rogante, della data di stipula, del numero di repertorio, della data, del numero e del luogo di registrazione, e, per il terzo -che la CTR ha evidenziato essere conosciuto dal Manzoni, accomandatario della odierna ricorrente, in quanto da lui stesso posto in essere-, degli estremi della registrazione, e considerato che, in secondo luogo, nell’avviso sono stati riportate le informazioni essenziali risultanti da tali tre atti ossia l'ubicazione, le referenze catastali, la destinazione, l'estensione e il prezzo dei terreni presi a comparazione.

2.3. Il motivo è inammissibile quanto alla prospettata violazione dell’art. 51 del d.P.R. 131/86 in ragione del fatto che sotto l’egida della violazione di legge viene in realtà veicolata in questa sede di legittimità una questione riservata al merito concernente la non esatta valutazione del valore dei terreni da parte della CTR, la quale non avrebbe attribuito la corretta valenza alla presenza di servitù gravanti sui fondi compravenduti e al costo di bonifica dei terreni dai materiali nocivi di cui erano costituiti alcuni edifici soprastanti ai terreni stessi.

3. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata “la violazione dell’art.7 comma 2, del d.lgs. 546/92” per avere la CTR omesso di disporre una consulenza tecnica per stabilire il valore dei terreni, come richiesto dalla società contribuente.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Indubbiamente "il giudizio che si svolge davanti alle Commissioni è un giudizio di merito a cognizione piena e le commissioni tributarie, alle quali il d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 attribuisce larghi poteri istruttori, possono acquisire "aliunde" gli elementi di decisione, prescindendo dagli accertamenti dell'ufficio e, ai fini della decisione medesima, sono dotate di ampio potere estimativo, anche sostitutivo, nel senso che possono sostituire la propria valutazione a quella operata dall'ufficio (cfr., tra le tante Cass. n. 5776 del 2000).

Ed invero, il principio secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, né l'esercizio di poteri cognitori d'ufficio, non potendo ritenersi che i poteri delgiudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità. ([OSCURATO:PERSONA].n. 21446 del 2009; Cass. n. 22932 del 2005, Cass. n. 11935 del 2012; Cass. n. 15472 del 2018).

Va tuttavia rimarcato che anche nel processo tributario "La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice” (Cass. n. 15219 del 2007; Cass. n. 9461 del 2010; Cass. 25253 del 2019).

4.2. Nel caso di specie, La CTR, dopo aver dato ampio conto degli elementi valutativi ricavabili degli atti richiamati dall’avviso impugnato, ha affermato che essi erano sufficienti a decidere e nel loro complesso “dispensavano dall’introdurre il richiesto mezzo istruttorio”, i.e. la consulenza d’ufficio richiesta dalla appellante.

Ha poi esattamente richiamato sul punto la pronuncia di questa Corten. 25253/2019 con la quale (come appena sopra ricordato) è stato ribadito che “Anche nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio -e non prova vera e propria- sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, potendo motivare l'eventuale diniego anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal contesto generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato”.

4.3. Il motivo mira a ottenere un sindacato sull’apprezzamento, motivatamente espresso dal giudice del merito, sulla insussistenza dei presupposti per disporre una consulenza.

Apprezzamento non sindacabile.

Dacché l’inammissibilità del motivo;

5. in conclusione il ricorso deve essere rigettato;

6. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28184/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E C, elettivamente domiciliato in Messina via Vincenzo d'Amore n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] ROMAGNA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 437/2021 depositata il29/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. con atto in data 6.12.2013 e registrato in data 10.12.2013, [OSCURATO:PERSONA] vendeva alla Lodigiana srl società agricola poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., s.a.s, alcuni terreni agricoli e sovrastanti fabbricati per il prezzo dichiarato per i terreni di €662.573,57. 2. L’ Agenzia delle Entrate rettifica il valore dei terreni ai fini delle imposte catastali versate nella misura proporzionale dell’1%, oltre imposte di registro e ipotecarie fisse, in € 2.137.000,00, in base alla comparazione con i valori di altri terreni risultanti da tre atti di compravendita. Nell’avviso di liquidazione erano indicati, per il primo di questi atti -stipulato dallo stesso Manzoni-, la data e il numero di registrazione e i dati contenutistici di riferimento ossia il prezzo e il comune e di dati catastali dei terreni agricoli presi a comparazione. Per gli altri due atti erano anche indicati il notaio rogante e il numero di repertorio; 2. il ricorso della società contro l’avviso veniva in parte accolto dalla adita CTP di Piacenza, la quale riduceva ilvalore dei terreni a € 2.031.231,00 in considerazione del fatto che gli stessi, a differenza di quelli presi a comparazione, erano gravati da servitù di passaggio e del fatto che alcuni degli edifici sovrastanti avevano parti in amianto da smaltire; 3.la decisione è stata confermata dalla CTR dell’ [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe contro cui la sas [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. propone due motivi di ricorso contrastati dall’Agenzia delle Entrate; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131 del 1986. Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere motivato l’avviso di liquidazione e nel ritenere corretta la quantificazione del valore effettuata dalla CTP; 2. il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione della normativa sulla motivazione degli atti impositivi e inammissibile quanto alla dedotta violazione della normativa sulla determinazione della base imponibile. 2.1. Con riguardo al profilo dellamotivazione- discorso, va ricordato che ai fini del rispetto dell'obbligo dimotivazione degli atti tributari in genere, che facciano riferimento ad altri atti, questi ultimi devono essere riprodotti nell’atto principale o allegati all’atto principale (art. 7, l.212/2000). E’ sufficiente perché la motivazione possa assolvere il proprio scopo di rendere comprensibile la ragione fattuale e giuridica della pretesa, che l’atto principale riporti il contenuto essenziale degli atti richiamati. In particolare questa Corte ha innumerevoli volte affermato che ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica di cui all'art.52, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n.131 del 1986, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi necessario e sufficiente che l’avviso contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato per la comparazione e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione (v. tra molte Cass. Sez.6 - 5,Ordinanza n.21066 del 11/09/2017). Con la non necessità di allegazione dell'atto richiamato, purché i riferimenti forniti nell’atto richiamante rendano il primo agevolmente individuabile e conseguentemente conoscibile, si realizza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. Per contenuto essenziale si intende l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017). Va poi aggiunto che l’obbligo di motivazione non è da intendersi in senso formalistico cosicché la previsione di legge (artt. 7 l. 212/2000 e 52 d.P.R. 131/86) per cui deve essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nellamotivazione di esso, non è certo da interpretarsi come riferita al contenuto degli atti di cui il contribuente abbia già integrale conoscenza perché da lui stesso compiuti, dato che tal interpretazione puramenteformalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli (v. per questo principio più volte ribadito dalla Corte, con riguardo alla motivazione di atti impositivi vari, v., tra altre, Cass. 10703/2008; Cass. 13402/2020; Cass. 30084/2021). 2.2. Nella specie, correttamente la CTR ha ritenuto motivato l'avviso di rettifica e di liquidazione de quo, atteso che, in primo luogo, nell’avviso sono stati individuati precisamente i tre atti di riferimento con indicazione, per due di tali atti, del nome del notaio rogante, della data di stipula, del numero di repertorio, della data, del numero e del luogo di registrazione, e, per il terzo -che la CTR ha evidenziato essere conosciuto dal Manzoni, accomandatario della odierna ricorrente, in quanto da lui stesso posto in essere-, degli estremi della registrazione, e considerato che, in secondo luogo, nell’avviso sono stati riportate le informazioni essenziali risultanti da tali tre atti ossia l'ubicazione, le referenze catastali, la destinazione, l'estensione e il prezzo dei terreni presi a comparazione. 2.3. Il motivo è inammissibile quanto alla prospettata violazione dell’art. 51 del d.P.R. 131/86 in ragione del fatto che sotto l’egida della violazione di legge viene in realtà veicolata in questa sede di legittimità una questione riservata al merito concernente la non esatta valutazione del valore dei terreni da parte della CTR, la quale non avrebbe attribuito la corretta valenza alla presenza di servitù gravanti sui fondi compravenduti e al costo di bonifica dei terreni dai materiali nocivi di cui erano costituiti alcuni edifici soprastanti ai terreni stessi. 3. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata “la violazione dell’art.7 comma 2, del d.lgs. 546/92” per avere la CTR omesso di disporre una consulenza tecnica per stabilire il valore dei terreni, come richiesto dalla società contribuente. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1. Indubbiamente "il giudizio che si svolge davanti alle Commissioni è un giudizio di merito a cognizione piena e le commissioni tributarie, alle quali il d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 attribuisce larghi poteri istruttori, possono acquisire "aliunde" gli elementi di decisione, prescindendo dagli accertamenti dell'ufficio e, ai fini della decisione medesima, sono dotate di ampio potere estimativo, anche sostitutivo, nel senso che possono sostituire la propria valutazione a quella operata dall'ufficio (cfr., tra le tante Cass. n. 5776 del 2000). Ed invero, il principio secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, né l'esercizio di poteri cognitori d'ufficio, non potendo ritenersi che i poteri delgiudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità. ([OSCURATO:PERSONA].n. 21446 del 2009; Cass. n. 22932 del 2005, Cass. n. 11935 del 2012; Cass. n. 15472 del 2018). Va tuttavia rimarcato che anche nel processo tributario "La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice” (Cass. n. 15219 del 2007; Cass. n. 9461 del 2010; Cass. 25253 del 2019). 4.2. Nel caso di specie, La CTR, dopo aver dato ampio conto degli elementi valutativi ricavabili degli atti richiamati dall’avviso impugnato, ha affermato che essi erano sufficienti a decidere e nel loro complesso “dispensavano dall’introdurre il richiesto mezzo istruttorio”, i.e. la consulenza d’ufficio richiesta dalla appellante. Ha poi esattamente richiamato sul punto la pronuncia di questa Corten. 25253/2019 con la quale (come appena sopra ricordato) è stato ribadito che “Anche nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio -e non prova vera e propria- sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, potendo motivare l'eventuale diniego anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal contesto generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato”. 4.3. Il motivo mira a ottenere un sindacato sull’apprezzamento, motivatamente espresso dal giudice del merito, sulla insussistenza dei presupposti per disporre una consulenza. Apprezzamento non sindacabile. Dacché l’inammissibilità del motivo; 5. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 6. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per i