CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04248/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 522 7 /20 2 5 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentatae difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – perla cassazione del la sentenza della C orte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 258 9 /22/2024 depositata in data 7/10/2024, non notificata Oggetto: operaz. Sogg. inesistenti–prova – motivazione sentenza Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 Uditala relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 6 / 01 /202 6 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il provvedimento irrogazione sanzioni(IVA) riferito ai periodi d’imposta 20 12 ex art. 6, comma 9 bis - 3 deld. Lgs. n. 471/1997, in relazione alla contabilizzazione di fatture emesse in regime di inversione contabile dalla società [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . ritenute relativead operazioni soggettivamente inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] di prim o grado, con sentenza n . 28 8 /2023 , accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello e la contribuente si costituiva con controdeduzionied appello incidentale . La CGT di II grado della Lombardia con sentenza n. 258 9 /2024 qui gravatada ricorso per cassazione ha riformato la pronuncia di primo grado confermandointegralmente la tesi erariale. Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a tre motivi di impugnazioneillustrati da memoria. Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente hachiesto la decisione collegiale Ragionidella decisione Il primo motivo di ricorso lamenta la illegittimità della sentenza per violazione della norma sul c.d. “raddoppio” dei termini di accertamento; secondola ricorrente poiché atto di irrogazione sanzioni è stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],vanno applicate le previsioni della disposizione più recente in Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 materia,l’art. 3 del d . Lgs. n. 128 del 2015, che ha eliminato il raddoppio deitermini in presenza di violazione penale, stabilendo altresì un periodo transitorioe in particolare, ha modificato integrato il terzo comma dell’art. 57del d .P.R. n. 633 del 1972 stabilendo che “il raddoppio non opera qualora ladenuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la [OSCURATO:PERSONA], sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”. Nella specie, per le violazioni relativeal 2013 il termine di invio della notizia di reato era il 31/12/2018 e per le violazioni del 2014 il termine per l’invio della notizia di reato era 31/12/2019. In sostanza per operare il raddoppio dei termini, in questo caso,non era sufficiente – sempre secondo parte ricorrente - la sussistenza dell’ipotesidelittuosa a prescindere dal materiale invio della notizia di reato, (comeaffermato – si sostiene erroneamente - dalla CGT di II grado) ma occorreval’invio effettivo entro i termini ordinari di decadenza. Ilmotivo è fondato. Èben vero che d alla lettura della sentenza di primo grado si evince più analiticamente che la denuncia rilevante ai fini delle tempestività dell’azione di accertamento nella forma dei termini raddoppiati si deve identificarenella “ … comunicazione di notizia di reato prot. 260745/2012 del 08/05/2012 predisposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. “ e nella “..informativa prot. 584240/2012 del 26/10/2012 in cui si cita la societ à RumetS.r.l. quale societ à utilizzatrice di fatture false emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ” Talielementi di fatto chiarirebbero in effetti il tempestivo inoltro (nel rispettodei termini ordinari ante raddoppio) della denuncia penale da parte deiverificatori, con ciò facendo ritenere provato in sede di giudizio di merito dall’Ufficioche la trasmissione della notizia di reato è avvenuta entro il 31 dicembre2017 – come si evince dalla trascrizione in controricorso dell’atto diappello – quindi entro il termine ordinario di accertamento per l’annualità 2012,con conseguente applicazione del raddoppio dei termini per la notifica Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 – che qui sarebbe avvenuta allora tempestivamente, quindi, in data 11 marzo2021 - dell’atto di contestazione e del successivo atto di irrogazione sanzioniimpugnato, in osservanza al regime transitorio previsto dall’art. 132della Legge n. 208/2015 (Cass. n. 31649/2024 ). Invero,trattasi di atto impositivo – di irrogazione di sanzione – la cui disciplina segue quella degli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta precedenti al 2016, ma che devono essere notificati successivamenteal 1° gennaio 2016. Essi posson o invece essere notificati, nel rispetto del termine raddoppiato, a condizione che comunicazione di notiziadi reato sia presentata o trasmessa entro la scadenza dei precedenti terminiordinari per l'esercizio del potere di accertamento . Taleaccertamento di fatto, però, non risulta esser stato operato dalla sentenza di secondo grado, che sul punto – diversamente da quella del primo giudice - non si esprime; poiché la statuizione di appello si sovrappone a quella di primo grado, spettava alla CGT di secondo grado chiarire con analiticità in primo luogo proprio tale circostanza ai fini di determinarela tempestività dell’azione di accertamento. Diqui la fondatezza del motivo. Il secondo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza per malgoverno delle norme che regolano la ripartizione dell’onere della prova (violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in materia di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti) in relazione all’art. 360 co. 1 nr. 3 c.p.c.;secondo parte ricorrente l a CGT di II grado ha confermato le sanzioni irrogate ritenendo che, dinanzi ad un (asserito) adeguato assolvimento dell’onere della prova dell’Ufficio, la contribuente non avesse offerto la prova contraria. Tuttavia, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, la sentenza pur richiamando correttamente i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fatture soggettivamente inesistenti, ha fondato la decisione sulla mera fittizietà del fornitore, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 trascurandola totale mancanza di prove rispetto alla consapevolezza della contribuentesugli asseriti illeciti del fornitore. Il terzo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza per vizio di motivazione sulla questione della mancanza del requisito della certezzain capo agli acquisti contestati, in relazione all’art. 360 co. 1 nr. 4 c.p.c.;secondo parte ricorrente i nspiegabilmente nella sentenza, dopo aver richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità e l ’asserito assolvimentodell’onere della prova, il Collegio afferma che gli acquisti non posseggonoil requisito della certezza , con ciò viziando la motivazione che sostieneil decisum . Alla luce della decisione del primo motivo di ricorso, le restanti censuresono tutte assorbite. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice del meritoche rivedrà integralmente i fatti di causa alla luce delle sopra esposte considerazioni P.Q.M accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla