CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 1967
Cassazione n. 25028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - PRoCe• RATOR,g 6:Ag "-ERA P, E sSe, L A Ciz,RM h' 4 PP 21(-0 P1/4.( 3C)LJ he( FLOCeocki meKL. Catt.: Co •[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GAETANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1941 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] ,q),-.4A-c- kA /ru,141-roYvtet-à.t. ASSOCIAZIONE "[OSCURATO:PERSONA]" p cu;te veeiè knri-t- .(..0 [OSCURATO:PERSONA] - MINISTERO INTERNO pa-ce C` e-• (4"1"` 142tYliti".13 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale in persona del Sostituto, Pasquale SERRAO DaAQUINO, conclude per l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento al ricorso del Procuratore Generale di Napoli, per laannullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e per il rigetto del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CIRUZZI, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] RIPPA, per l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - MINISTERO INTERNO, deposita conclusioni. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Stefano MONTONE, comuni difensori di [OSCURATO:PERSONA] Nicola, chiedono l'inammissibilità per carenza di interesse, in subordine il rigetto, del ricorso del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Napoli. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ferdinando [OSCURATO:PERSONA], codifensori di [OSCURATO:PERSONA] Gaetano, chiedono il rigetto, in subordine, lainammissibilità, del ricorso del Procuratore Generale e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] BRUNO, anche quale sostituto processuale del codifensore Michele TEDESCO, nellainteresse di [OSCURATO:PERSONA] Cristofaro, relativamente al primo motivo di ricorso, chiede l'accoglimento, in subordine la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto tra sezioni civili e penali sul punto; chiede il rigetto delle richieste delle costituite parti civili; si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso; deposita copia della memoria inviata a mezzo pec il 27/2/23.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 21 aprile 2017, aveva dichiarato - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lui ascritto al capo K1 ( limitatamente alla fattispecie tentata di cui agli artt. 56 - 648 ter cod. pen.), condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione ed euro tremila di multa, con le pene accessorie di legge, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili - [OSCURATO:PERSONA], "[OSCURATO:PERSONA], - Associazione e sindacati insieme per la legalità e lo sviluppo", e "Presidenza del Consiglio dei Ministri". - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lui ascritto al capo U), riqualificando ai sensi dell'art.648 cod. pen. l'originaria imputazione di reimpiego di beni provenienza illecita (art. 648 ter), in relazione a una polizza fidejussoria risultata falsa, altresì, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, e condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione ed euro tremila di multa, con le pene accessorie di legge, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile - [OSCURATO:PERSONA]. Rileva, altresì, ricordare che il Tribunale aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo S) ( truffa aggravata ai danni di Unicredit), per intervenuta prescrizione, esclusa la circostanza aggravate di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, mentre lo aveva assolto, per non aver commesso il fatto, dal delitto sub Kl. - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui al capo A), di cui agli artt. 110 - 416-bis cod. pen., così riqualificata la originaria imputazione di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata "clan dei casalesi", condannandolo, previa esclusione della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., alla pena di ani nove di reclusione con le pene accessorie di legge. 1.1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di prime cure, per quanto qui rileva,: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto sub K1) per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art.530 cpv. cod. pen.; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto sub A), perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. pen.; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto sub U) perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. pen., e ha confermato la decisione di prime cure quanto al delitto sub S) (proscioglimento per prescrizione), per cui l'imputato aveva proposto impugnazione per conseguire una statuizione più favorevole. 1.2. Secondo la ricostruzione di merito, i fatti in esame si inseriscono in un'ampia vicenda processuale, articolatasi in plurimi procedimenti, avente riguardo alle condotte poste in essere negli anni finali del decennio scorso da affiliati all'associazione camorristica denominata 'clan dei casalesi', nella sua roccaforte Casal di Principe - in territorio di Aversa - le quali hanno disvelato anche contatti del contesto camorrista con ambiti politici e imprenditoriali.Dalle indagini condotte dalla Procura distrettuale di Napoli, è emerso il sistematico inquinamento corruttivo - mafioso delle competizioni elettorali per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Casal di Principe, sia nel 2007 che nel 2010, condotte funzionali al reimpiego di cospicui capitali illeciti da parte delle famiglie [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella grande speculazione urbanistica finanziaria costituita dalla realizzazione - in realtà poi fallita - del centro commerciale '[OSCURATO:PERSONA]' che sarebbe dovuto sorgere tra i comuni di Casal di Principe e Villa di Briano; erano emerse, inoltre, per quanto qui rileva, le condotte funzionali al controllo illecito del mercato della produzione e della distribuzione del calcestruzzo in provincia di Caserta, poste in essere da esponenti del predetto clan in accordo con un ristretto cartello di imprenditori collusi: a tale ultimo ambito attiene la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. La vicenda giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece, si inquadra in quella del centro commerciale, per la cui realizzazione era stata presentata, in origine, domanda da parte di una società di Milano ( Sirio), che poco dopo, aveva ceduto un ramo di azienda in favore della società VIAN - in realtà risultata essere una scatola vuota, con un capitale di 10.000, del tutto inadeguata e priva di risorse rispetto alla progettata realizzazione del centro commerciale che richiedeva un impegno economico di svariati milioni di euro. Inoltre, la VIAN faceva capo di fatto, attraverso i suoi legali rappresentanti ( la moglie e il cognato del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente), a [OSCURATO:PERSONA], imprenditore colluso con il clan dei Casalesi, nelle more deceduto, il quale, nel tentativo di procurarsi un ingente finanziamento sia per l'acquisto dei terreni che per la costruzione del centro commerciale, aveva conosciuto il direttore della filiale di Unicredit di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -, da cui aveva ricevuto nel 2006 la disponibilità a un finanziamento dell'opera edilizia, a 15 anni, per 13 milioni di euro, dietro presentazione di una fidejussione per la erogazione della tranche iniziale di 5.500.000 di euro; fidejussione dell'importo di otto milioni di euro che la Vian ottenne nel febbraio 2007, apparentemente rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] di Siena e completa di autentica notarile, che, tuttavia, risultò, alcuni mesi dopo, integralmente contraffatta, in quanto mai rilasciata né autenticata, come da querela sporta dal notaio. Alla vicenda relativa alla contraffazione della polizza e al suo uso è riconducibile quella giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la polizza contraffatta venne utilizzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il finanziamento da Unicredit - filiale di [OSCURATO:PERSONA], senza essere preceduta dagli ordinari preventivi controlli bancari per operazioni di tal genere, e ciò - secondo l'ottica accusatoria - sarebbe dipeso dal fatto che il direttore della filiale, [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto pressioni in tal senso dall'allora deputato di Forza Italia, [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato il referente politico del clan dei casalesi. In relazione a tale operazione: - è stato contestato il reato di truffa in danno di Unicredit al capo S) della rubrica (contestato a [OSCURATO:PERSONA]); - per l'impiego della polizza fidejussoria nella pratica di concessione del finanziamento in favore della VIAN s.r.I., la contestazione è compendiata nel capo U (contestato al solo [OSCURATO:PERSONA] e derubricato dalla Corte di appello nel delitto di cui all'art. 648 cod. pen.);- per il reimpiego di capitali illeciti è stato contestato ( tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) il capo Kl, (ritenuto dal Tribunale nella sola fattispecie tentata). 1.2.2. La fattispecie associativa, oggetto del capo A), è quella in cui si inserisce la posizione di [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata contestata la partecipazione al sodalizio denominato 'clan dei Casalesi' ( poi derubricata in concorso esterno dal Tribunale). Secondo l'Accusa, [OSCURATO:PERSONA] era uno storico imprenditore del settore del calcestruzzo da sempre legato alla criminalità organizzata e da questa protetto, nel senso che il sodalizio criminoso imponeva alle imprese edili impiegate nell'attività edilizia sul territorio di riferimento di rifornirsi presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di calcestruzzo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolti dalla Corte di appello, rispettivamente, il primo, dal reato sub K1), e [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub A). Il ricorso è affidato a sette motivi. I primi cinque motivi riguardano la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; con i primi quattro, vengono denunciati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova. 2.1. Con il primo motivo, ci si duole del travisamento per omissione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesco Della Corte, [OSCURATO:PERSONA], tutti strettamente legati a [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del sodalizio, a sua volta, determinatosi alla collaborazione giudiziaria successivamente alla sentenza di primo grado, ed escusso dalla Corte di appello durante il giudizio di appello. Lamenta, in particolare, il P.G., una valutazione parcellizzata delle propalazioni dei collaboratori. Ha premesso il ricorrente che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], anche sulla base delle dichiarazioni dei predetti collaboranti, i quali avevano riferito che la realizzazione del centro commerciale era 'affare' dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] ( tra loro parenti), di cui [OSCURATO:PERSONA] era un mero prestanome; che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto recandosi a Roma presso la filiale 'Unicredit' di Tiburtina, diretta da [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il finanziamento (poi effettivamente autorizzato dall'istituto bancario a distanza di breve tempo), così risolvendo quello che si era presentato come l'unico vero problema che [OSCURATO:PERSONA], per la VIAN s.r.I., aveva dovuto affrontare, dal momento che la parte amministrativa non ne aveva dato (così [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Della Corte); che il clan era direttamente interessato alla realizzazione del centro commerciale per tre ordini di ragioni: incassare le estorsioni ai danni degli esercizi commerciali del centro commerciale, beneficiare del ritorno di immagine ed economico derivante dalla presenza di un siffatto centro nel paese di Casal di Principe, conseguendone enorme profitto, assicurare posti di lavoro ai cittadini di Casal di Principe nel centro ( [OSCURATO:PERSONA]); che, della vicenda, si stava occupando, su delega di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il direttore dell'U.T.C. del Comune di Casal di Principe (Cacciapuoti) per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] ( Sindaco di Casal di Principe) e di [OSCURATO:PERSONA]. Si duole che tali fonti siano state del tutto eluse dalla Corte di appello, pur riferendosi i collaboranti a fonti qualificate, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], così come del tutto eluso risulterebbe lo scrutinio della convergenza del molteplice nelle dichiarazioni in atti — secondo le quali l'affare illecito del clan era affare della famiglia [OSCURATO:PERSONA], attuato per conto degli [OSCURATO:PERSONA], compiuto per mezzo dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], con l'apporto di [OSCURATO:PERSONA], a tanto interessato, sia per ragioni politiche sia per i suoi legami con il clan che lo sosteneva elettoralmente e di cui era espressione. Inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni dei predetti collaboratori sia ai fini del giudizio di attendibilità intrinseca del narrato di [OSCURATO:PERSONA], che per conseguirne riscontri con riferimento alla posizione dell'imputato. 2.2. Il secondo motivo si muove nella medesima ottica, denunciando l'omesso scrutinio delle intercettazioni, che pure la Corte di appello ha posto alla base del ribaltamento assolutorio, tuttavia, senza considerare e valutare tutte le intercettazioni, nel loro dipanarsi cronologico e nel collegamento che le avvince. In tal senso, viene dedotto il vizio di contraddittorietà della motivazione, giacchè la Corte di appello non si sarebbe attenuta alla regola di giudizio, che pure ha evocato, limitandosi a una delibazione solo parziale e orientata del compendio dimostrativo. Vengono, quindi, indicate le intercettazioni, successive all'incontro presso [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 2007, che sarebbero dimostrative della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'affare illecito del centro commerciale, e circa il senso dell'incontro presso l'Istituto bancario, a differenza di quanto rilevato dalla Corte di appello che, sul punto, ha omesso ogni considerazione. Le intercettazioni individuate dal ricorrente darebbero, dunque, conto della non occasionalità dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA] presso Unicredit sia prima dell'incontro in banca, che successivamente. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento per omissione, laddove, nella sentenza impugnata, non è stata compiuta alcuna valutazione delle intercettazioni, diverse da quelle che si riferiscono all'incontro presso Unicredit del 7 febbraio 2007 che, invece, sono state considerate dal Tribunale per giungere alla affermazione di responsabilità, e che chiamano in causa il [OSCURATO:PERSONA], quale protagonista dell'affare del centro commerciale, sul quale poter fare affidamento, egli interessandosi costantemente e fungendo da garante. Anche tali intercettazioni sono trascritte nel ricorso. 2.4. Con il quarto motivo, vengono evidenziate le illogicità che affliggono la motivazione della sentenza impugnata laddove espone, con motivazione che il ricorrente giudica estremamente sintetica, le ragioni dell'approdo assolutorio. In particolare, viene censurato l'assunto dal quale è partita la Corte di appello, ovvero le carenze della fonte di prova costituita dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione al cui propalato, pur ritenendosi superato positivamente il vaglio di attendibilità, la Corte ha dato atto di "plurimi profili di perplessità quanto alla esistenza di riscontri con riguardo alle dichiarazioni rese a carico del [OSCURATO:PERSONA] che - si ribadisce - sono le uniche che interessano in questa sede, dovendo rilevarsi che la ricostruzione dei fatti che si ricava dal compendio delle interazioni stride con il narrato del collaboratore". Il ricorrente procede, quindi, a evidenziare le aporie della motivazione con riguardo alle cinque circostanze, enunciate a pg. 25 e 26 della sentenza impugnata, su cui la Corte di appello ha fondato il ribaltamento, giacchè, anche in tal caso, la valutazione è frutto di travisamento: ci si riferisce alle affermazioni che: - [OSCURATO:PERSONA] non conoscesse [OSCURATO:PERSONA] e gli altri funzionari [OSCURATO:PERSONA]; - che "la patica di erogazione del finanziamento era già avviata e prossima alla chiusura già qualche giorno dell'incontro del 7 febbraio 2007 e che era stato lo [OSCURATO:PERSONA] a proporre che essa venisse anticipata a mezzo 'telex' della fidejussione e non con la regolare procedura dello swift"; - che la riunione alla quale partecipò il [OSCURATO:PERSONA] aveva una ragione esclusivamente politica ( promuovere la candidatura del cognato dello [OSCURATO:PERSONA]), come si evince dalla circostanza che inizialmente si era parlato di un incontro presso sedi o segreterie politiche a Caserta; - che "dal tenore letterale delle conversazioni intercettate si desume una sorta di fastidio del [OSCURATO:PERSONA] per tale incontro e perle insistenze del [OSCURATO:PERSONA] e che addirittura, quando il [OSCURATO:PERSONA] però di incontrarlo di persona questi non gli consentì neanche di interloquire". - che la scoperta della falsità della fidejussione non provocò alcuna reazione negativa di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che "pure ci aveva messo la faccia". In realtà, tutte tali affermazioni - che hanno portato alla assoluzione dell'imputato per insufficienza della prova, ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. pen. - sarebbero smentite - secondo il ricorrente - dal compendio probatorio, come specificamente evocato in ricorso, da cui si desume, piuttosto, l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a conoscere [OSCURATO:PERSONA], politico influente, anche perché sollecitato dal cognato ( avvocato [OSCURATO:PERSONA]), interessato a una candidatura nel partito di cui il [OSCURATO:PERSONA] era esponente; che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole della capacità di [OSCURATO:PERSONA] di potere influire in ambito bancario per sbloccare la pratica di finanziamento; che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] era necessario a garantire il buon esito della fidejussione della cui irregolarità, prima ancora della falsità, era ben consapevole [OSCURATO:PERSONA], che, per come emerge dalle intercettazioni, accettò la procedura cartacea irregolare grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA]; che la riunione non ebbe un carattere esclusivamente politico, giacchè, dalle prove acquisite nel processo e ignorate dalla Corte di merito, emerge l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] alla sponsorizzazione della candidatura del [OSCURATO:PERSONA] come correlato al finanziamento al [OSCURATO:PERSONA]; d'altro canto, le elezioni regionali a cui ci si riferisce, si sarebbero tenute tre anni dopo; non è dato comprendere, inoltre, secondo il Procuratore impugnante, da quali intercettazioni la Corte di merito abbia tratto l'impressione del fastidio del [OSCURATO:PERSONA] per l'incontro del febbraio 2007; infine, [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere alcuna reazione eclatante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], una volta scoperta la falsità della fidejussione, dal momento che quest'ultimo garantì con la banca il finanziamento in favore di imprenditori privi di mezzi propri. 2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 648-ter cod. proc. pen.. Premette il ricorrente che la Corte di appello è pervenuta al verdetto assolutorio anche per la carenza dell'effetto dissimulatorio, che sarebbe tipico anche della fattispecie di reimpiego qui contestata, non risultando un particolare intento di occultamento delle condotte del [OSCURATO:PERSONA], cosicchè, verrebbe a mancare, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'univocità richiesta per la punibilità del delitto nella forma tentata, sostiene il ricorrente che trattasi di interpretazione ingiustificatamente restrittiva, e, comunque, di motivazione illogica e contraddittoria, dal momento che la stessa Corte di appello dà per scontato che la realizzazione del centro commerciale rappresentasse una "ghiotta occasione per realizzare gli affari del clan dei casalesi". 2.6. Con il sesto motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], viene denunciata illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova, con riguardo all'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo A). Posto che il Tribunale aveva ritenuto dimostrato l'inserimento dello [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di controllo delle attività economiche e, in specie, del nevralgico settore della fornitura di calcestruzzo, in cui il contributo rafforzativo dello [OSCURATO:PERSONA] veniva individuato nell'elargizione di somme di danaro che l'imprenditore versava al clan quale quota delle forniture di calcestruzzo che lo stesso clan gli consentiva di acquisire, e che la assoluzione si è fondata sulla ritenuta genericità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si duole il Procuratore ricorrente del travisamento nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello nella valutazione delle dichiarazioni collaborative. In particolare, lamenta che la Corte di appello ha ritenuto Della Corte inattendibile perché non aveva saputo riconoscere lo [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che con lui l'imputato non si era mai incontrato, avendo avuto solo contatti telefonici; tautologica, invece, la motivazione con la quale la Corte di appello ha censurato la genericità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece, specifiche e dettagliate. 2.7. Con il settimo motivo, è denunciata la inutilizzabilità delle dichiarazioni apparentemente rese da [OSCURATO:PERSONA], e utilizzate dalla Corte di appello in violazione dell'art. 513 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione anche per travisamento della prova, quanto alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che la Corte di appello ha sostenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero smentite dal propalato di [OSCURATO:PERSONA], osserva il ricorrente he, tuttavia, le dichiarazioni in questione erano state allegate a una memoria conclusionale prodotta alla Corte di appello con PEC del 03/07/2020 dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], quando era già terminata l'istruttoria dibattimentale, e, quindi, del tutto inutilizzabili, in quanto sottratte al contraddittorio. Inoltre, il verbale così acquisito dalla Corte di appello risulta essere, in realtà, il frutto dell'assemblaggio di due diversi interrogatori, in cui risultano mancanti le parti in cui il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a [OSCURATO:PERSONA], confermando, quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], ovvero che [OSCURATO:PERSONA] fosse un fornitore di cemento, legato al clan dei casalesi. Quindi, in sintesi, la Corte di appello, nel definire la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha utilizzato una fonte di prova mai acquisita ritualmente agli atti del processo; ha utilizzato un verbale assemblato arbitrariamente; ha fatto un uso parziale del propalato dello [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affidato al difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è articolato in 4 motivi. 3.1. Il primo motivo attiene alla ricettazione contestata al capo U), e denuncia erronea applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione. Premette che sussiste l'interesse ai fini civilistici al ricorso avverso sentenza non pienamente liberatoria quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità; che l'imputazione afferisce alla ricezione e al successivo reimpiego della fidejussione poi risultata contraffatta, apparentemente rilasciata dal M.P.S. per un importo di 8 milioni di euro, a garanzia del finanziamento richiesto da [OSCURATO:SOCIETA]. a Unicredit per 5,5 milioni di euro. Tanto premesso, si duole il ricorrente dell'illogicità del ragionamento giustificativo offerto dalla Corte di appello a sostegno di un verdetto assolutorio reso ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., giacchè la stessa sentenza ammette che [OSCURATO:PERSONA] ignorava, al momento della ricezione del documento - il 19 febbraio 2007 -che si trattasse di una polizza interamente falsificata e, addirittura, recante una falsa autenticazione notarile, concludendo nel senso della "assenza di prova della colpevolezza della sussistenza del cd. reato presupposto". L'acclarata assenza dell'elemento soggettivo rende inadeguata la pronuncia assolutoria con la formula individuata dalla Corte di appello. 3.2. Con il secondo motivo - che attiene alla truffa ai danni di Unicredit contestata al capo S) - lamenta la Difesa che la Corte di appello ha escluso il pronunciamento assolutorio invocato con il gravame, sul rilievo della mancata rinuncia alla prescrizione, con motivazione contraddittoria, giacchè la stessa Corte, per il capo U, pure esso da tempo prescritto, ha, invece, ritenuto di pronunciare assoluzione nel merito. D'altro canto, si osserva come gli artifici e i raggiri descritti nel capo di imputazione non abbiano trovato conferma nel dibattimento, giacchè l'unica condotta artificiosa che gli è imputata è quella di avere ricevuto la polizza, ovvero la condotta contestata sub U), da cui è stato però assolto. In ogni caso, "la gestione disinvolta della pratica" e le "plurime irregolarità amministrative" sarebbero imputabili allo [OSCURATO:PERSONA] quali rilievi meramente disciplinari, e, in ultima analisi, la contestata truffa non potrebbe essere ascritta al ricorrente quantomeno sotto il profilo soggettivo, stante l'acclarata mancanza di consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della falsità della polizza fidejussoria, che porta a escludere che l'imputato si sia potuto rappresentare, anche solo in termini ipotetici, il rischio di danno patrimoniale per la banca. 3.3. Con il terzo motivo - che attinge le statuizioni civili - vengono svolte quattro doglianze, denunciandosi inosservanza degli artt. 535 - 538 - 578 cod. proc. pen.. 3.3.1. La Corte di appello non avrebbe potuto confermare le statuizioni risarcitorie in relazione al capo S), per cui già in primo grado era stato pronunciato il proscioglimento per intervenuta prescrizione. Infatti la Corte di appello, pur avendo assolto l'imputato dal delitto di ricettazione sub U), ha confermato le statuizioni risarcitorie di primo grado, in favore di Unicredit, "limitatamente al danno derivante dal reato di cui al capo 5", laddove nel caso di specie è mancata una condanna, neppure genericamente intervenuta, alle restituzioni o al risarcimento che, in primo grado, non poteva che avere riferimento al solo delitto, per cui vi fu condanna, di cui al capo U). La conferma da parte della sentenza impugnata afferisce, dunque, a statuizioni civili che il Tribunale non ha mai pronunciato. 3.3.2. Analoghe considerazioni valgono per la condanna alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nei due gradi di giudizio. 3.3.3. Viene evocata la questione recentemente rimessa al vaglio della Corte costituzionale quanto alla legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. pen., che, nell'interpretazione avallata dalle Sezioni Unite 'Milanesi', consente che la sentenza dichiarativa della prescrizione pronunciata solo in grado di appello - a differenza di quella pronunciata in primo grado - sia di fatto equiparata alla condanna, con potenziale contrasto con la presunzione di innocenza di cui all'art. 6 CEDU. 3.4. Infine, ci si duole dell'omessa revoca della condanna al pagamento delle spese processuali, comminate in primo grado in relazione al capo U, per cui [OSCURATO:PERSONA] subì condanna, che avrebbe dovuto seguire il pronunciamento assolutorio per tale imputazione, da parte della Corte di appello. 4. Hanno depositato memoria i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocati prof. Agostino ,lie Caro e [OSCURATO:PERSONA] i quali eccepiscono, in primo luogo, la sopravvenuta carenza di interesse del Procuratore impugnante per essere maturata, alla data del 18 novembre 2022, la prescrizione del reato di cui al capo Kl, considerate le sospensioni del termine, che assommano a giorni 281 (mesi nove giorni undici). 4.1. A confutazione del primo motivo di ricorso, deducono la non decisività del portato dichiarativo dei collaboratori di giustizia, che si assume pretermesso nella sentenza impugnata: quanto a Vargas e Della Corte perché lo ha escluso questa Corte di legittimità nella sentenza che ha definito il giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati, e che è espressamente richiamata a costituirne parte integrante nella sentenza impugnata; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui contributo collaborativo è successivo, giacchè il loro portato conoscitivo si arresta al 2005; viene, in ogni caso, eccepito il difetto di autosufficienza per omessa allegazione o trasposizione grafica nel testo del ricorso, dei verbali dichiarativi che si assumono pretermessi. 4.2. Viene, poi, analogamente, eccepita la non dimostrata decisività delle intercettazioni valorizzate dal P.G. nel secondo motivo, che vengono passate in rassegna e di volta confutate nell'interpretazione che ne è fornita dal P.G.. 4.3. Si censura la inammissibile istanza rivalutativa formulata con il terzo motivo, che pretende di porre in discussione la ricostruzione in fatto dei giudici di merito, e si confutano punto per punto le deduzioni del ricorrente formulate nel quarto motivo, circa le aporie argomentative dalle quali sarebbe afflitta la sentenza impugnata, così come si sottolinea, con riguardo al delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen., di cui il ricorrente denuncia l'erronea applicazione, che il clan dei casalesi - per quanto riferito dal suo esponente di vertice, [OSCURATO:PERSONA]- non fornì alcun apporto economico, avendo, anzi, concordato, e in parte ricevuto, una tangente dagli imprenditori interessati; in ogni caso, non v'è traccia del contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA]. 5. I difensori di [OSCURATO:PERSONA]- avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Stellato - hanno depositato memoria integrativa. In primo luogo, premettono come il loro assistito, all'attuale età di 81 anni, risulti immune da precedenti, ovvero incensurato, per contestare la affermazione contenuta nella sentenza impugnata, che egli fosse soggetto che - anche in virtù di una precedente condanna- risultava vicino al clan dei casalesi: egli, infatti, nel processo Spartacus I, è stato assolto dalla imputazione associativa, dalla Corte di appello, nel processo bis celebrato in sede di rinvio. Viene richiamata la testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria che ha riferito del ruolo di agente provocatore svolto dallo [OSCURATO:PERSONA] per sventare una attività estorsiva ai danni del figlio da parte di esponenti del clan dei casalesi; inoltre, si sottolinea come nel periodo di interesse lo [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di alcuna attività imprenditoriale. Vengono poi ripercorse le singole doglianze formulate in ricorso con riguardo alla valenza dichiarativa dei collaboratori giustizia, smentite, nell'ottica difensiva, dalle argomentazioni svolte dalla Corte di appello a fondamento del verdetto assolutorio, da cui emerge la carenza di contributo decisivo proveniente da quelle propalazioni. Con riguardo ai verbali delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] -depositati in uno alla memoria conclusiva della Difesa - si premette l'errore materiale in cui è incorsa la Difesa, e di cui è fatta emenda, quanto alla indicazione della data dei verbali stessi, per poi chiarire che il verbale in questione è quello del 10/12/2018 e non quello del 17/08/2018 come erroneamente indicato all'atto del deposito, e, che esso era stato già allegato alla memoria del 19/11/2019; in ogni caso, non vi fu alcun assemblaggio arbitrario di verbali dichiarativi. Quanto al merito, da tali dichiarazioni emergerebbe la mancata conferma da parte di [OSCURATO:PERSONA] della versione sostenuta da [OSCURATO:PERSONA], circa il coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nella fornitura del calcestruzzo, avendo il collaboratore fatto riferimento a un altro imprenditore. E, comunque, come si è detto, il contrasto tra le dichiarazioni dei due collaboratori è emerso, non dal deposito difensivo del luglio 2020, ma in virtù della produzione avvenuta il 19/11/2019. Concludono per il rigetto del ricorso, anche per mancata prospettazione della decisività della eventuale necessaria nuova escussione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in caso di annullamento. 6. Ha depositato memoria integrativa il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 febbraio 2023, con la quale è posta la questione dell'interesse a impugnare una sentenza assolutoria con la formula di cui al secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. al fine di tutelarsi dagli eventuali riflessi giuridici negativi che potrebbero derivarne, nei contenziosi extrapenali con l'istituto di credito, e, in particolare, quelli concernenti la sua responsabilità in ambito disciplinare e nelle controversie di lavoro, dall'adozione d'una formula decisoria meno ampia in ordine alla prova della sussistenza del dolo (anche nella sua forma eventuale). In tal senso, osserva che si sono espresse, da tempo, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, affermando che: «la concretezza dell'interesse può ravvisarsi [...]non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionato-rio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettiva,mente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 c.p.p.) o in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 c.p.p.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (art. 653 c.p.p.)( SS.UU. 29 maggio 2008, n°40049, Guerra.; conf. Sez. 6, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953)». Tuttavia, osserva il ricorrente, in varie circostanze le sezioni semplici si sono espresse (ancorché riferendosi principalmente all'ipotesi di assoluzione perché «il fatto non sussiste» o «per non aver commesso il fatto»), in dissenso con tale orientamento, dichiarando tout court l'inammissibilità «per carenza di concreto interesse» del ricorso proposto avverso la sentenza emessa ex art. 530, 2° comma del c.p.p.,«in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., anche in ordine agli effetti extrapenalí». Senonché tali conclusioni sono state reiteratamente sconfessate dalle sezioni civili del [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno più volte ribadito, anche di recente, nell'ambito di diversi contenziosi attivati all'esito di decisioni assolutorie ex art. 530, 2° comma c.p.p., che «il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e,cioè, quando l'assoluzione sia stata pro-nunziata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2» Alla luce di tali contrastanti orientamenti giurisprudenziali, la Difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiede rimettersi alle Sezioni Unite la relativa questione: ove il Collegio ritenga di non poter prendere in esame, in via pregiudiziale, il ricorso sullo specifico punto postulando un'eventuale carenza d'interesse, appaiono sussistere le condizioni che impongono, sullo specifico punto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 618, commi 1 el-bis, c.p.p., la rimessione della relativa decisione alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del Procuratore Generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è fondato e va rigettato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, limitatamente alle statuizioni civili, che devono essere eliminate; nel resto, risulta inammissibile. 2. Ricorso /[OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Come si è premesso, il ricorrente ha dedotto, con i primi quattro motivi del proprio ricorso, dedicati alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il vizio di travisamento della prova, in specie, delle fonti dichiarative. 2.2. Giova, dunque, ricordare, in via del tutto preliminare, che il vizio di travisamento della prova, deducibile dinanzi al Giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e), concerne esclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'innovazione legislativa è orientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito. Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco"). 7- Il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova. Come è stato affermato in dottrina, "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova". La nuova disciplina prevista dalla L. n. 46 del 2006 ha avuto l'effetto, quindi, di riportare nell'ambito del vizio di motivazione anche il cd. "travisamento della prova" nei casi in cui, dal solo esame dell'atto specificamente indicato, emerga il vizio di motivazione che, ovviamente, deve avere carattere di decisività (in questo senso già subito dopo l'entrata in vigore della legge si è espresso, in più occasioni, il giudice di legittimità: Cass., sez. 1, 14 luglio 2006 n. 25117, rv. 234167; sez. 2, 24 maggio 2006 n. 19850, rv. 234163; sez. 4, 28 aprile 2006 n. 20245, rv. 234099; sez. 2, 23 marzo 2006 n. 13994, rv. 233460.) Il principio affermato è, dunque, che la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - possa, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 (dep. 2018 ) Rv. 271702; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272406), ed è, pertanto, da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima ( Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 255087). E' chiaro, allora, che non è prospettabile nel giudizio di legittimità un'interpretazione del significato di una fonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190). Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. (Sez. 2 n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 in una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di assoluzione dal reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un liquidatore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per omessa valutazione di prove a carico astrattamente idonee a confermare l'ipotesi accusatoria, desumibili dall' intercettazione di conversazioni tra l'imputato, ( collega della persona offesa, ed i correi e dal rinvenimento presso l'abitazione di un coimputato di documenti al primo ricollegabili). 2.3. Fatta tale premessa, va ricordato che [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere, "quale referente politico nazionale del clan dei casalesi nonché sostenitore attraverso le attività illecite descritte nei precedenti capi di imputazione", di avere "compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a consentire al clan dei casalesi, alle sue articolazioni imprenditoriali e alle famiglie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'impiego di capitali di illecita provenienza ex art. 416-bis cod. pen. - in quanto provento delle attività criminali svolte dal clan dei casalesi e dalle citate famiglie camorristiche - sia nella realizzazione delle opere necessarie per la costruzione del centro commerciale, sia nella acquisizione della totalità o di parte delle attività commerciali e dei servizi ( ristorazione, parcheggi, pulizia ecc.) relativi a detto centro commerciale". Va altresì considerato che le attività illecite descritte nei capi di imputazione P) e R), originariamente contestati anche al [OSCURATO:PERSONA], avevano riguardo alle condotte di falso ideologico, corruzione e abuso di ufficio( capo P) e violazione del T.U. bancario(capo R), e da esse il ricorrente venne prosciolto per non aver commesso il fatto già in sede di udienza preliminare ( quanto al capo R e alla contestazione di falso con sentenza n. 3020 del 20/11/2012), e poi dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. dai restanti reati di corruzione, in esso assorbito l'abuso di ufficio, sempre contestati sub P). Si tratta della contestazione di plurime condotte illecite finalizzate a condizionare le scelte amministrative e urbanistiche del Comune di Casal di Principe inducendolo ad approvare il progetto di realizzazione del centro commerciale, nonché della violazione del T.U. bancario onde condizionare l'iter di rilascio del finanziamento da parte di Unicredit, nonostante le difficoltà economiche e finanziarie della società richiedente VIAN s.r.I.. 2.4. Venendo ai fatti di cui al capo K1, a cui si riferisce il ricorso in esame - per il quale, si ricorda, il Tribunale aveva ritenuto sussistente esclusivamente la fattispecie tentata di cui agli artt. 56-648-ter cod. pen., aggravata ai sensi dell'art. 7 I. n. 203/1991, pervenendo alla affermazione di responsabilità per tale reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], poi, tutti assolti dalla Corte di appello con la sentenza impugnata - va considerato che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità le censure che, pur ponendo in luce alcune aporie della sentenza impugnata - la quale, seppur sinteticamente, ha illustrato le ragioni del proprio diverso convincimento, rispetto alla sentenza di primo grado - si sviluppino tendenzialmente sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2.4.1. Allo stesso modo non potrà tenersi conto degli argomenti spesi nella sede cautelare, sia dai giudici di merito che in sede di legittimità, nella fase cautelare, a cui pure il ricorrente fa richiamo per trarne argomenti di supporto al prospettato travisamento della prova da parte della Corte di appello. Si tratta, tuttavia, di un modus procedendi che, oltre a sorvolare sulle regole di giudizio che governano la formazione della prova, oblitera le concrete dinamiche evolutive del processo che, va evidenziato, ha condotto, finora, alla assoluzione dei coimputati del [OSCURATO:PERSONA] nel capo K1, nonché alla piena assoluzione del ricorrente per gli altri due reati per i quali era imputato nel processo ( capi P e R), condotte che, pure, secondo l'editto accusatorio qui in esame, costituirebbero il presupposto del tentativo di reimpiego contestato sub K1 ( in tal senso la locuzione "attraverso le attività illecite descritte nei precedenti capi di imputazione"). Ancora, nel giudizio di secondo grado, è sopravvenuto il pentimento di [OSCURATO:PERSONA], tant'è che la Corte di appello ha rinnovato l'istruttoria assumendo le dichiarazioni del collaboratore, che formano oggetto del vaglio della Corte di appello. 2.4.2. Deve essere anche evidenziato, anche ai fini sella autosufficienza del ricorso, che non risultano allegati al ricorso i verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che si assumono non valutate dalla Corte di appello, ( sez. 5 n. 8188 del 04/12/2017; sez. 3 n. 19957 del 21/09/2016). Infatti, nel ricorso, sono riportati solo stralci della sentenza di primo grado riassuntivi delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenute rilevanti nell'ottica argomentativa del Tribunale, peraltro arbitrariamente selezionati dal Procuratore impugnante. 2.4.3. Ancora, poiché nella vicenda processuale in esame viene in rilievo la tematica della valutazione della prova indiziaria, in primo luogo, il Collegio ricorda che vi è ontologica differenza tra prova e indizio, costituita dal fatto che, mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. La differenza tra indizio e prova non risiede nella tipologia del mezzo da cui deriva l'inferenza logica che costituisce il loro carattere comune, ma nei contenuti che essi esprimono e rappresentano (Sez. 2, n. 14704 del 22/4/2020, Bekaj, Rv. 279408; Sez. 5, n. 16397 del 21/2/2014, Maggi, Rv. 259551). Sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite Mannino (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Rv. 231678), la giurisprudenza di legittimità ha focalizzato la sua attenzione sulla necessità, in tema di valutazione della prova indiziaria, che il metodo ermeneutico da adottare debba essere quello che ruota intorno ad una lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio; una lettura unitaria, però, che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dall'operazione propedeutica, costituita dal valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (sulla natura bifasica della verifica sulla valenza della prova indiziaria, cfr. Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272026). Viene bandita, pertanto, qualsiasi valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, che, valutati dapprima nella loro individualità per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), successivamente vanno raccolti in senso logico attraverso un esame globale degli elementi certi, risolvendo eventuali ambiguità e consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. Sez. 1, n. 20461 del 12/4/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). Rileva, quindi, anche nella ricerca del canone valutativo della prova indiziaria, il richiamo al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che costituisce un modello ermeneutico non solo per la motivazione della decisione, ma anche in prospettiva probatoria. Ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere: - gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum"; - precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; - concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi (per tali definizioni consolidate, cfr. tra le più recenti, Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414). La concordanza presuppone, ovviamente, una qualche molteplicità di indizi. E tuttavia, il requisito della molteplicità e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti; mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 2, n. 35827 del 12/7/2019, Matasaru, Rv.276743; Sez. 5, n. 36152 del 30/4/2019, Barone, Rv. 277529). Tra le due estreme ipotesi logiche suddette, tuttavia, vi è un'ampia "terra di mezzo", in cui si muovono più frequentemente i processi a prova indiziaria, nella quale la molteplicità non raggiunge la soglia di tranquillità probatoria dell'elevato numero di indizi non molto significativi, fermandosi ad un numero multiplo, ma non così consistente e soprattutto, spesso, non perfettamente collimante, e la gravità non connota i pochi indizi eventualmente più significativi presenti ( Sez. 5 n. 25272 del 19/04/2021, Rv. 28146802). In questa dimensione fenomenica e logica si inserisce anche il quadro indiziario che caratterizza il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]: indizi suggestivi, ben valorizzati dal Giudice di primo grado, ma non ritenuti dalla Corte di appello gravi nel senso di univocamente diretti alla dimostrazione del thema probandum, invece, necessariamente da collegare tra loro, e ad eventuali ulteriori fattori di valenza logico- fattuale utile alla prova inferenziale che da un fatto noto muove per la ricostruzione del fatto ignoto, in cui si concretizza ontologicamente l'indizio. 2.5. Poste tali necessarie coordinate ermeneutiche, e procedendo alla valutazione dei motivi di ricorso, si ricorda che la Corte di appello, dopo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con l'esame del neo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio di secondo grado, e ha assolto gli altri tre imputati ( residuati dalle precedenti decisioni del GUP di Napoli e del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano molto ridimensionato sotto il profilo soggettivo la contestazione della fattispecie concorsuale in esame), per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc.pen. Quanto agli altri originari coimputati del reato contestato sub K1, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono stati definitivamente assolti, nel rito abbreviato per il quale avevano optato, dalla Corte di cassazione (sentenza n. 44522/2018), per non aver commesso il fatto, non essendo emerso il loro concreto contributo alla realizzazione dell'operazione di reimpiego di capitali illeciti del clan. Analogamente, era stata già esclusa la responsabilità degli altri numerosi coimputati: per alcuni, dal G.U.P. di Napoli, per altri, dal Tribunale in primo grado ( salvo che per [OSCURATO:PERSONA], per cui la Corte di cassazione con la predetta sentenza ha disposto l'annullamento con rinvio con riguardo alla prova della provenienza illecita del denaro utilizzato e alla prova del contributo soggettivo; per [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato ai motivi di appello). 2.5.1. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], come ha osservato la Corte di appello, la affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], era stata fondata sulle seguenti fonti di prova: - intercettazione del marzo 2006 in cui Lubello parlando con i suoi familiari fa riferimento al coinvolgimento del ricorrente nell'operazione commerciale, affermando che la spartizione delle future attività commerciali era stata già decisa tra gli esponenti della criminalità locale; - conversazioni intercettate sull'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] nel mese di febbraio 2007, da cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA] si recò, il 7 febbraio 2007, presso la sede della filiale di [OSCURATO:PERSONA] di Unicredit diretta da [OSCURATO:PERSONA] per incontrare, su sollecitazione di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], anch'egli parlamentare e cognato dello [OSCURATO:PERSONA]., avendo escluso la matrice esclusivamente politica di quell'incontro, sostenuta dalla Difesa, concorrendo il vero motivo dell'incontro costituito dalla necessità di ottenere il finanziamento, poi effettivamente erogato pochi giorni dopo dalla banca Unicredit, a testimonianza del decisivo intervento del [OSCURATO:PERSONA] per la progressione nella realizzazione della operazione illecita programmata. - dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 2.5.2. Ha, poi, premesso la Corte di appello che il clan era interessato alla realizzazione del centro commerciale, operazione voluta e perseguita dal [OSCURATO:PERSONA], che si era speso personalmente per ottenere il finanziamento bancario, ma l'interesse dell'organizzazione criminale non riguardava la fase iniziale del progetto - essendo pacifico che, per l'acquisto del terreno, non furono impiegati capitali del clan, che venne affrontato con il finanziamento erogato da Unicredit - quanto quello successivo dell'affidamento dei lavori in subappalto a imprese del clan e quello finale in cui tutte le attività ivi svolte sarebbero state di esclusiva pertinenza del sodalizio che in tal modo avrebbe riciclato i propri proventi illeciti ( in tal senso le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a riscontro della conversazione del marzo 2006). Nel delineare il thema probandum, afferente al contributo causalmente e soggettivamente rilevante e univocamente rivolto alla realizzazione del programmato reimpiego di capitali illeciti, offerto dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha valutato il sopravvenuto apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], il quale, si legge in sentenza, ha dichiarato di avere assunto la reggenza del clan dopo la carcerazione dello zio [OSCURATO:PERSONA], e di essere stato informato dai suoi sodali del progetto di realizzazione del centro commerciale e dell'interesse nel progetto della famiglia [OSCURATO:PERSONA], e di avere anche appreso che il referente politico dell'operazione era il [OSCURATO:PERSONA], interessatosi sin dall'inizio dell'operazione, anche procurando l'istituto bancario che avrebbe dovuto erogare il finanziamento, tant'è che, quando insorsero delle difficoltà, [OSCURATO:PERSONA] si rivolse al [OSCURATO:PERSONA], affinchè chiedesse a [OSCURATO:PERSONA] di intervenire presso la banca e ottenere la effettiva erogazione del finanziamento. Ciò posto, la Corte di appello ha osservato che "la ricostruzione dei fatti che si ricava dal compendio delle intercettazioni stride con il narrato del collaboratore". Infatti, contrariamente a quanto riferito dal collaboratore, il Giudice a quo rileva che, dalle intercettazioni, emerge che: - [OSCURATO:PERSONA] non conosceva né [OSCURATO:PERSONA] nè il direttore della sede centrale Unicredit né altri funzionari di quella banca; - la pratica di erogazione del finanziamento era già avviata e prossima alla chiusura già qualche giorno prima del 7 febbraio 2007, e che era stato [OSCURATO:PERSONA] a proporre che essa venisse anticipata a mezzo telex della fidejussione, superando la regolare procedura dello" swift"; - che l'erogazione del finanziamento dipese da lungaggini correlate proprio alla trasmissione del documento cartaceo e all'elusione del sistema "swift"; - l'unico intoppo proveniente da Unicredit insorse solo la sera del 19 febbraio 2007, quando il funzionario bancario deputato ad esprimersi sulla fattibilità del finanziamento, espresse parere negativo per le criticità dell'operazione dovute a dubbi sulla fidejussione cartacea allegata alla ' pratica, parere ( non vincolante) che, pure, non sortì alcun effetto, dal momento che il finanziamento venne erogato su parere favorevole del direttore, il giorno seguente, pur corredato di clausola di verifica della fidejussione. Quanto alle motivazioni dell'incontro, lo stesso Tribunale - continua la Corte di appello - aveva dato atto che almeno inizialmente, come emerge dalle intercettazioni ( pg. 30 e ss. della sentenza impugnata), esse erano esclusivamente politiche, in quanto l'incontro era finalizzato a fare incontrare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche se il Giudice di primo grado aveva ritenuto concorrente anche l'interesse a favorire la erogazione del finanziamento, stante l'inverosimiglianza di un incontro di natura politica presso una filiale di banca, oltretutto con il coinvolgimento di un soggetto del tutto estraneo alla politica quale era lo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha, sul punto, osservato che le intercettazioni: - danno conto dell'originario motivo dell'incontro, appunto di natura politica, tanto che inizialmente esso doveva tenersi a Caserta presso la sede del partito, poi essendo stato concordato lo spostamento su Roma su espressa richiesta di [OSCURATO:PERSONA], interessato, anche lui, come il cognato [OSCURATO:PERSONA], a conoscere il parlamentare e a mostrarsi disponibile per futuri finanziamenti analoghi a quelli già in corso per il [OSCURATO:PERSONA]; - rimandano una sorta di fastidio di [OSCURATO:PERSONA] per tale incontro e per le insistenze del [OSCURATO:PERSONA] e che egli rifiutò immediatamente la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di incontrarlo di persona; - fanno emergere il personale interesse del [OSCURATO:PERSONA] alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'incontro; - fanno emergere che, quando si rese palese a tutti la falsità della polizza fidejussoria, nell'estate del 2007, e l'operazione fallì, non vi fu alcun intervento dell'imputato né si sono registrate recriminazioni di sorta nei suoi confronti da parte dello [OSCURATO:PERSONA] che, nell'ottica accusatoria, sarebbe colui che si sarebbe indotto a erogare il finanziamento per le pressioni del [OSCURATO:PERSONA], erogando una polizza cartacea, e che avrebbe avuto ragione di manifestare il suo disappunto invece mai emerso nelle tante conversazioni intercettate con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, secondo la Corte di appello, in occasione di quell'incontro del 07 febbraio 2007: - [OSCURATO:PERSONA] si rese disponibile ad accontentare il cognato, [OSCURATO:PERSONA], esponente politico del suo stesso partito, che era particolarmente interessato alla realizzazione del centro commerciale, in quanto, impegnato nella campagna elettorale per l'elezione a Sindaco, aveva promesso posti di lavoro presso il centro commerciale; - l'incontro aveva motivazioni politiche, in quanto, in particolare, mirava a soddisfare sia la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di avvicinarsi al [OSCURATO:PERSONA], che l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a prendere diretto contatto con il parlamentare, per mettersi in mostra spendendo l'impegno profuso per il finanziamento e anche in vista di future iniziative che avrebbero potuto agevolare la sua carriera; - non vi è alcun elemento di prova che consenta di affermare che, alla data del 7 febbraio 2007, fossero stati frapposti ostacoli al finanziamento da parte della Banca, tali da rendere necessario l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], anzi essendosi dimostrato lo [OSCURATO:PERSONA], fin dall'inizio, disponibile a favorire l'operazione; - quando emerse a distanza di qualche mese la falsità della polizza fidejussoria apparentemente rilasciata da MPS, di cui [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] erano all'oscuro, [OSCURATO:PERSONA] ebbe modo di esprimere la sua rabbia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], mai facendo riferimento, nelle conversazioni intercettate, al [OSCURATO:PERSONA]. 2.5.3. Alla luce di tali elementi, il Giudice a quo ha escluso che possano ravvisarsi nella condotta dell'imputato i necessari requisiti di idoneità causale e di univocità previsti dall'art. 56 cod. pen., dal momento che, operando la dovuta valutazione ex ante, e, quindi, rapportando la condotta dell'imputato all'incontro del 07 febbraio 2007, a Roma presso Unicredit, la Corte ha escluso che, a quel tempo, potesse concretamente ipotizzarsi che il finanziamento non sarebbe stato erogato a causa della falsità della polizza fidejussoria, circostanza di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha avuto cognizione solo successivamente. E, comunque, sul versante della univocità, ha osservato come la concorrenza pacifica della motivazione politica alla base dell'incontro non consenta di ravvisare in capo al prevenuto il contributo univocamente rivolto a un risultato illecito di cui fosse consapevole, conformemente al giudizio espresso da questa Corte nella sentenza assolutoria emessa nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] , che fu uno degli organizzatori di quell'incontro. Infine - a conforto ulteriore della statuizione assolutoria - la Corte di appello ha osservato come l'effetto dissimulatorio, che connota specificamente la condotta di cui all'art. 648 ter cod. pen., finalizzata a ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro od egli altri beni e utilità che si intendono occultare, debba essere ricercato attraverso l'impiego di denaro o di altri beni in attività economiche e finanziarie con la consapevolezza della illiceità della suddetta provenienza e dell'intento di occultamento, rilevando l'insussistenza di elementi che consentano di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole di consentire alla criminalità il reimpiego di capitali illeciti, ritraibile alla fine, secondo la sentenza impugnata, in assenza di altri dati concreti, solo dai rapporti di parentela della sua famiglia con il capoclan [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle parole dei collaboratori che hanno riferito di strette cointeressenze economiche della famiglia [OSCURATO:PERSONA] con quella dei [OSCURATO:PERSONA]. Come si è premesso tale ultimo aspetto è fatto oggetto del quinto motivo di ricorso. 2.6. E' con riferimento a tale motivazione e al suo specifico esito decisorio che va condotto il vaglio dei motivi di ricorso, in relazione ai quali va valutato se essi - denunciando, come si è premesso, vizi della motivazione anche per travisamento - risultino scardinanti rispetto alla trama argonnentativa sviluppata dalla Corte di appello, con riguardo all'unica, residuale, ipotesi di reato sub kl, con cui si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere esercitato la sua influenza per il rilascio del finanziamento bancario necessario alla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'acquisto dei terreni da destinare alla realizzazione del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", in tal modo offrendo il proprio contributo causale e consapevole idoneo alla realizzazione del programmato reimpiego di capitali illeciti. 2.6.1. Con il primo motivo di ricorso, il Procuratore impugnante si duole dell'omessa valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Della Corte e Vargas, richiamando, sul punto, le valutazioni operate dal Tribunale.Posto che il primo è stato uno dei reggenti del clan, lasciando le consegne a Nicola iSchiczvone che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre avuto un ruolo di rilievo nell'organizzazione, e che Della Corte e Vargas erano fidati collaboratori di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si concentra, infatti, sulla motivazione della sentenza di primo grado che, appunto, aveva valorizzato tali contributi dichiarativi, avendo essi, in modo convergente, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicato il Centro commerciale come "affare del clan", anche individuando specificamente il contributo di [OSCURATO:PERSONA]. E' bene brevemente ricordare che, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di essere a conoscenza, per quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il centro, nato da un'idea di [OSCURATO:PERSONA], era un affare pure delle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro imparentate, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era un mero prestanome, secondo opinione diffusa tra i sodali ( " e comunque noi ce lo dicevamo") e che il ricorrente aveva rapporti con una banca sita a Roma, che doveva agevolare i necessari finanziamenti e che di tanto egli si stava occupando in prima persona, partecipando anche a incontri svoltisi a Roma. [OSCURATO:PERSONA], che indica ugualmente quale sua fonte di conoscenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano riferito notizie analoghe a quelle di cui parla [OSCURATO:PERSONA], quanto alla genesi del centro e all'interesse dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], e al coinvolgimento diretto dell'imputato nella fase di gestione del finanziamento, ha, altresì, ricordato come il dr. [OSCURATO:PERSONA] già nell'autunno del 2003 gli avesse chiaramente detto, a fronte di sue preoccupazioni sulla realizzazione del Centro, di stare tranquillo perché "abbiamo Nicola alle spalle", intendendo riferirsi al [OSCURATO:PERSONA]; che, quando si era verificato un intoppo nella pratica del finanziamento, nel 2004 - 2005, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA] presso una sede romana di Unicredit o Credem. Della Corte, come riporta sempre la sentenza di primo grado, ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] la fonte che gli aveva descritto il Cacciapuoti come il soggetto che si era occupato di assicurare il buon andamento della pratica amministrativa, altresì ricordando di avere parlato con il capoclan del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le sue fonti di conoscenza e ha riferito che, del centro, si stava interessando un ingegnere, a tanto delegato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Come si è detto, il ricorrente si duole che, di tali fonti probatorie, decisive nella ricostruzione del quadro probatorio relativamente alla realizzazione del centro commerciale e al coinvolgimento nelle condotte illecite del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale non abbia tenuto conto, concentrandosi sulle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, sempre nell'ottica del ricorrente, sarebbero state anche valutate in maniera incompleta dalla Corte di appello, obliterando le dichiarazioni, tutte convergenti quanto al coinvolgimento e al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'affare illecito di quattro collaboratori di giustizia, in tal modo privandosi anche di elementi di riscontro alle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA]. Le osservazioni del ricorrente, tuttavia, non colgono nel segno. Anche se, come dice il ricorrente, "la Corte di appello ha inspiegabilmente omesso di valutare fonti di prova", concentrando la propria valutazione sul narrato di [OSCURATO:PERSONA], effettivamente omettendo qualsiasi riferimento al contributo dichiarativo degli altri quattro collaboratori, con cui si era misurato, invece, il Giudice di primo grado, nondimeno, nel ricorso, non si spiega sotto quale profilo il più attento esame invocato delle propalazioni dei collaboratori avrebbero potuto condurre a un esito decisorio differente che, va ricordato, è stato assunto dalla Corte di appello ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha rilevato elementi di contraddittorietà tra le fonti di prova dichiarativa e il compendio intercettivo, nel senso che, a fronte della narrazione sostanzialmente concorde dei collaboratori di giustizia circa la sponsorizzazione da parte della famiglia [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione del progetto imprenditoriale, e il diretto coinvolgimento del ricorrente presso l'istituto bancario che avrebbe dovuto erogare il finanziamento, le intercettazioni - puntualmente indicate nella sentenza impugnata - rimandano a uno scenario alternativo, che: porta a escludere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse conoscenze all'interno dell'istituto bancario Unicredit a cui era stato chiesto il finanziamento (in effetti, dalle intercettazioni riportate nella sentenza impugnata, emerge che egli non abbia neppure cognizione dell'ubicazione della filiale presso cui dovrà recarsi); fa emergere, sotto il profilo cronologico, che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe registrato in un momento in cui neppure si prospettavano difficoltà nel rilascio del finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], che era l'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'istituto bancario e che stava seguendo la pratica, e quindi, senza che ne emergesse la reale necessità; pone in luce, quanto alla causale, una originaria ragione del tutto diversa dalla prospettata illecita interferenza nelle dinamiche bancarie, alla base di quell'incontro, invece, di natura politica, tanto che fino a due giorni primo si era concordato di incontrarsi presso la sede del partito di [OSCURATO:PERSONA], a Caserta. In un tale contesto, del quale è stata evidenziata, nella sentenza impugnata, la non rassicurante tenuta logica della ricostruzione proveniente dalla sentenza di primo grado, il tema della convergenza del molteplice, che il Procuratore ricorrente assume essere stato obliterato dalla Corte di appello, non ha ragion d'essere, proprio perché il Giudice territoriale ha ravvisato un quadro probatoriomroulla univoco con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], e, alla fine, ha ritenuto non confortate dalle intercettazioni le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con riferimento al ruolo da loro attribuito al [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sua affermata interferenza nel rilascio del finanziamento. Come è noto, nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato che la credibilità di un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere affermata anche quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta " convergenza del molteplice". (Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010 Rv. 248013). Ed è stata ritenuta rispettosa dei principi normativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen., l'utilizzazione di convergenti dichiarazioni accusatorie "de relato", purchè le stesse si inseriscano in un quadro probatorio ovvero indiziario comunque apprezzabile, si caratterizzino nello specifico per credibilità ed affidabilità e purchè il rigoroso controllo del sapere dei dichiaranti investa tutti i momenti dell'acquisizione conoscitiva e tutti i personaggi che l'hanno resa possibile. (In motivazione, la Corte ha precisato che negare rilevanza probatoria alla chiamata indiretta riscontrata da chiamata della medesima natura darebbe luogo ad una sorta di valutazione legale della portata probatoria di un fatto comunque rilevante, in contrasto al principio del libero convincimento del giudice- (Sez. 1, n. 34525 del 28/02/2012 Rv. 252937). Si tratta di principi accreditati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nella sentenza 'Aquilina', hanno affermato come "La chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013 ) Rv. 255143). E', invece, proprio per la non ravvisata convergenza delle varie chiamate sul fondamentale thema del ruolo dell'imputato, esse non riscontrandosi reciprocamente in maniera individualizzante, che la Corte di appello è pervenuta all'approdo assolutorio, dopo avere preso atto della contraddittorietà delle fonti di prova. Legittimo, allora, il dubbio della Corte di appello che, chiamata a valutare le informazioni provenienti dalle diverse fonti di prova, ne ha lumeggiato adeguatamente le contraddizioni registratesi su alcuni elementi oggettivamente dirimenti, pervenendo al verdetto assolutorio, in applicazione della regola di giudizio dell'al di là del ragionevole dubbio. Tanto più che, come ha segnalato la stessa sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] era stato già assolto da ogni altra imputazione, anche da quelle le cui condotte apparivano propedeutiche rispetto all'ipotizzato suo coinvolgimento nella finalità di reinvestimento di proventi illeciti qui in discussione, e che anche tutti gli altri attori della vicenda del finanziamento erano stati già raggiunti da analogo esito liberatorio.2.6.2. Analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riguardo al secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del travisamento per omissione nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello, mancando di valutare le conversazioni intercettate successivamente all'incontro del 07 febbraio 2007, presso [OSCURATO:PERSONA], aventi riferimento alle motivazioni che l'avevano determinato. Va qui ricordato che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni, la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa (Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Rv. 209620), pertanto, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Si tratta di un principio ormai consolidato, accreditato anche dall'approdo delle Sezioni Unite 'Sebbar' ( sez. un. n. 22471 del 26/02/2015 Ud. (dep. 28/05/2015 ), Rv. 263715 , così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" - Conforme la successiva giurisprudenza, cfr. Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 ; Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 ). Nel ribadire tale principio, è stato chiarito (Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005 Rv. 23257601), che il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati (conf. Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007 (dep. 2008 ) Rv. 239636 ). Ed è proprio una rilettura del contenuto delle conversazioni intercettate che il Procuratore impugnante propugna con il secondo motivo di ricorso, al fine di trarne il significato dell'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] al buon esito della pratica bancaria di finanziamento, che è un tema che la Corte di appello non ha affatto tralasciato, giacchè, indipendentemente da un esplicito confronto con le conversazioni segnalate nel ricorso, successive all'incontro del 7 febbraio 2007, ha, però, posto in evidenza come non fosse stata raggiunta la prova rassicurante in ordine alla circostanza che, effettivamente, il [OSCURATO:PERSONA] si fosse speso per favorire il finanziamento, non essendosene, in realtà, neppure verificata la necessità, stante la dimostrata disponibilità della banca ad erogarlo, e comunque, "non essendo emersa la possibilità di ravvisare in capo al prevenuto la ricorrenza di un contributo univocamente rivolto alla realizzazione di un risultato illecito di cui fosse consapevole", anche sottolineando come anche [OSCURATO:PERSONA] í,--- e Lubello fossero stati già assolti dallo stesso reato, rilievi con i quali il ricorrente neppure si misura, pretendendo una rivalutazione del quadro probatorio, anche riguardo a profili già coperti da giudicato assolutorio, senza però spiegare quale decisivo contributo provenga dalle evocate conversazioni capace di sovvertire l'esito assolutorio così come giustificato dalla sentenza impugnata, . 2.6.3. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo, sia per la sua genericità, sia perchè si rivolge al Giudice di legittimità una non consentita istanza rivalutativa, laddove esso prospetta una diversa interpretazione delle intercettazioni telefoniche, ma, soprattutto, perché vorrebbe introdurre una non consentita interferenza con il giudicato formatosi sulle condotte convogliate nel capo P), per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato piena assoluzione. 2.6.4. Infondato anche il quarto motivo, con il quale il ricorrente si prova a smentire le affermazioni della Corte di appello, relativamente a cinque circostanze specifiche che hanno condotto il Giudice di secondo grado al pronunciamento assolutorio. Ancora una volta, il motivo presenta accenti precipuamente rivalutativi, laddove richiede al Giudice di legittimità di rileggere il testo delle intercettazioni onde smentire la ricostruzione, non manifestamente illogica, che ne ha operato il Giudice di merito, propugnandone una alternativa. In particolare, si sostiene che: - è vero che [OSCURATO:PERSONA] non conoscesse [OSCURATO:PERSONA], ma quest'ultimo conosceva l'imputato, affermazione che, oltre all'intrinseco limite logico, plasticamente rappresentato nella memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente, mira, inammissibilmente, a ridiscutere la valutazione della Corte di appello, circa la totale, reciproca, estraneità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incontratisi per la prima volta il 7 febbraio 2001 - non è vero che non fossero stati frapposti ostacoli al finanziamento, perché, invece, [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che la trasmissione in via cartacea della fidejussione rilasciata da altra banca era incompatibile con le prassi bancarie basate sul circuito "swift", tanto desumendosi sia dalle intercettazioni, neglette dalla Corte di appello, che dalla relazione del consulente bancario: da qui, secondo il ricorrente, la rilevanza causale dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] sul finanziamento a beneficio della società nell'orbita del clan e circa il tema della mancanza di garanzie alla data del 07 febbraio 2007. L'osservazione - anch' essa afferente al merito della valutazione - risulta alla fine anche generica, giacchè il ricorrente non specifica da quale passaggio delle conversazioni richiamate nel ricorso si desumerebbe che l'aggiramento della pratica ordinaria mediante circuito "swift" sarebbe stato favorito dall'intervento di [OSCURATO:PERSONA]: - non è vero che l'incontro del 07 febbraio 2007 ebbe una motivazione politica, ricostruzione che sarebbe smentita dai commenti successivi all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], afferenti al buon esito del finanziamento che sarebbe stato emesso il giorno successivo, a cui aveva condotto la presenza di [OSCURATO:PERSONA]. Anche in tal caso, si mira, evidentemente, a sconfessare con alternative valutazioni, il ragionamento probatorio della Corte di appello che trova solido aggancio nelle conversazioni propedeutiche a quell'incontro specificamente richiamate) on si comprende da quali conversazioni la Corte di appello abbia tratto il 'fastidio' dimostrato da [OSCURATO:PERSONA] per l'incontro del 7 febbraio 2007; anche questa è un' osservazione non certo decisiva, di cui è, invece, evidente la assoluta genericità, e comunque, emerge anche in questo caso un tentativo di infiltrarsi nelle maglie della valutazione di merito) del tutto illogica la considerazione della Corte di appello circa l'assenza di reazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], una volta acquisita la falsità della polizza, illogicità che, tuttavia, la parte ricorrente, anche in questo caso, fonda su una spiegazione alternativa dei fatti. 2.7. I quattro motivi di ricorso con i quali viene denunciato il travisamento della prova, per quanto si è osservato, risultano, in conclusione, infondati non essendo stato individuato un argomento, o comunque un ragionamento probatorio effettivamente disarticolante rispetto alla ricostruzione operata dalla Corte di appello, che l'ha condotta, con argomenti che non evidenziano i limiti logici denunciati dal ricorrente, a ritenere non raggiunto il necessario, rassicurante, grado di certezza processuale che può fondare un'affermazione di responsabilità. 2.8. Infondato, infine, anche il quinto motivo di ricorso, dal momento che la Corte di appello ha ulteriormente argomentato le ragioni del proprio convincimento in merito alla mancata dimostrazione della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di favorire il reinvestimento di capitali illeciti, facendo corretta applicazione del principio di diritto a tenore del quale il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648-ter cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, in quanto dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità, o l'astratta individuabilità della loro origine delittuosa ( Sez. 2 n. 26796 del 10/06/2021 Rv. 281552; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259477), essendo costituito, sotto il profilo soggettivo, il dolo del delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. dalla coscienza e volontà di destinare ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa. (Sez. 2 n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 27799703 ). La Corte di appello, tuttavia, ha escluso che, dal compendio probatorio, fosse desumibile, nell'intervento del [OSCURATO:PERSONA], la consapevolezza di consentire alla criminalità organizzata il reimpiego di capitali illeciti, con argomenti ( pg. 70) che non evidenziano le illogicità denunciate in ricorso. 2.9. Va, infine, dato atto della infondatezza dell'eccezione di prescrizione del reato veicolata con la memoria depositata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA]. Il delitto contestato sub K1, come commesso fino al 2010, nella sua versione tentata ( artt. 56 -648 ter cod. pen. : è punito con la detenzione fino a otto anni ( operata la riduzione di un terzo sulla pena massima per il delitto consumato, pari a 12 anni); aumentata della metà per la circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 7 I. n.203/1991: 12 anni; aumentata ancora ai sensi dell'art. 161 cod. pen..92LA2z3- iiikrnutssiitu, aggiunte le sospensioni verificatesi nel giudizio di merito, pari a gg. 281. La prescrizione non e‘,503-0 3. Ricorso c/Gaetano brio. 3.1. Gaetano brio è stato assolto, dalla Corte di appello di Napoli, dal reato di cui agli artt. 110 - 416 bis cod.pen., quale concorrente esterno, nella sua veste di imprenditore colluso, con il clan "dei casalesi", come da contestazione sub A).Il suo contributo era stato individuato nell'avere consentito al clan il controllo delle attività economiche del nevralgico settore delle forniture di calcestruzzo, avendo rafforzato l'attività del sodalizio versando somme di danaro, quali quote delle forniture di calcestruzzo che il gruppo gli consentiva di acquisire. Le fonti di prova a suo carico sono costituite dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, ritenute convergenti dal Giudice di primo grado, che valorizzava, in specie, quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], confortate da quanto riferito da Della Corte. Secondo il giudizio della Corte di appello, tali fonti dichiarative, "pur coincidendo su alcuni aspetti, e, in particolare, sulla circostanza che "l'impresa della "famiglia brio" fosse col/usa con il suddetto clan e che egli rivestisse tale qualità", non appaiono sufficientemente specifiche "sia con riguardo ai profili temporali, che come è intuibile nel presente procedimento richiedono un rigoroso accertamento - sia con riguardo alla esatta identificazione dell'odierno imputato e del ruolo da lui svolto - atteso che in alcuni casi essi si riferiscono al di lui figlio e alla sua attività imprenditoriale", risentendo della risalente conoscenza personale con alcuni esponenti storici del clan e dell'essere stato titolare in passato di un'impresa edile ( pg. 87). Tale preliminare valutazione trova, nel prosieguo della trama argomentativa sviluppata dalla sentenza impugnata, una specifica indicazione dei punti critici ravvisati dalla Corte di appello in ciascuna delle dichiarazioni valorizzate dal Giudice di primo grado. E' stata, inoltre, evidenziata l'incongruenza logica della circostanza, documentata dalla Difesa e giudizialmente acclarata, di essersi - [OSCURATO:PERSONA] - reso disponibile nel 2009 a collaborare con le Forze dell'ordine per sventare un'attività estorsiva ai danni del proprio figlio, posta in atto da un esponente della fazione [OSCURATO:PERSONA] del medesimo clan "dei casalesi", fungendo da agente provocatore e contribuendo all'affermazione di responsabilità, con il ruolo, dell'imputato, di soggetto protetto dalla criminalità. Infine, in sintesi, secondo la Corte di appello, la mancanza di formale titolarità di impresa edile in capo all'imputato avrebbe richiesto una precisa individuazione delle condotte a lui ascritte, onde estrapolarne il ruolo rivestito, in tal senso, reputandosi insufficiente la mera circostanza, concordemente riferita dai collaboratori, della collusione con il clan della famiglia [OSCURATO:PERSONA], laddove, invece, non risulta indicata alcuna utilità che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto dalla mediazione camorristica. Sul punto, va evidenziata che risulta allegata la sentenza resa nel processo Spartacus I, conclusosi con piena assoluzione del ricorrente dal delitto di concorso esterno in quella sede contestatogli sempre in correlazione alle forniture di calcestruzzo; d'altro canto, come dedotto dalla Difesa, il ricorrente è stato assolto anche in altri processi che pure lo avevano visto coinvolto in analoghe vesti, tant'è che, appunto, egli risulta incensurato. 3.2. Secondo il Procuratore generale ricorrente, la Corte di appello avrebbe travisato le prove dichiarative, utilizzando una fonte dichiarativa mai acquisita ritualmente al processo (dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al P.M. di Napoli). La valutazione del ricorrente non è corretta.Preme rilevare che è dirimente, ai fini del rigetto del ricorso con riguardo alla posizione di brio, la constatazione che il P.G. non aggredisce il punto nodale dell' assoluzione, che è quello della genericità delle accuse formulate dai collaboratori di giustizia, rispetto al quale il ricorrente non obietta nulla di così decisivo da risultare capace di sovvertire la valutazione della sentenza impugnata. 3.2.1. Non per Della Corte, il cui propalato nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata ha ritenuto generico per mancata specificazione temporale dell'epoca degli incontri e perché "con tali dichiarazioni stride la circostanza che egli non ha riconosciuto l'imputato in sede di ricognizione fotografica". Quanto a tale ultimo profilo - su cui si sono appuntate in particolare le censure del ricorrente, che lamenta un vizio argomentativo nella parte della sentenza che non avrebbe considerato che il mancato riconoscimento fotografico dello [OSCURATO:PERSONA] da parte del collaboratore era dipeso dalla circostanza della mancanza di conoscenza fisica tra i due - si osserva, tuttavia, che la sentenza di primo grado, riportando la sintesi delle dichiarazioni del Della Corte, ha fatto riferimento a plurimi incontri che il collaboratore ha riferito di avere avuto personalmente con [OSCURATO:PERSONA], e ciò priva di consistenza l'obiezione del ricorrente. D'altro canto, la Corte di appello ha osservato come [OSCURATO:PERSONA] non sia stato più titolare di imprese edili dal 1997, a seguito della misura di prevenzione disposta nei suoi confronti, e che il soggetto titolare dell'azienda era a quel tempo il figlio, al quale vennero affidati dal collaboratore i lavori per la realizzazione di un appartamento in Villa di Briano, di proprietà del padre dello stesso Della Corte, mentre non appare dirimente la circostanza, sottolineata nel ricorso, che, per quanto riferito dal collaboratore, questi venne contattato da [OSCURATO:PERSONA] che l'avrebbe rassicurato sulla fornitura del cemento, mancando elementi di prova dimostrativi di un diretto coinvolgimento dell'imputato e, comunque, della esistenza di un rapporto sinallagmatico con il clan, che, alla fine, resterebbe affidato alla mera disponibilità assicurata dallo [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di calcestruzzo per la realizzazione dell'abitazione del Della Corte. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha escluso che il propalato del Della Corte fosse dotato di specifica tenuta dimostrativa del diretto e personale coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nelle attività gestite oramai da anni dai suoi figli, mancando un apporto efficace nell'enucieare il contributo effettivo fornito dal ricorrente, piuttosto, venendo in rilievo, dal racconto del collaborante, per quanto qui interessa, meri e generici riferimenti al coinvolgimento della azienda di famiglia nell'affare del calcestruzzo gestito dal clan. 3.2.2. Neppure colgono nel segno le censure alla valutazione probatoria delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo, il ricorrente si limita a richiamare, per contrastare le affermazioni della Corte di appello, le dichiarazioni, riportate nella sentenza di primo grado, che avrebbero dato vita a un narrato dettagliato e specifico, con riferimento alla vicenda della realizzazione degli appartamenti in zona Casaluce. Ancor più genericamente, viene esposta la censura alla valutazione probatoria delle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA].Osserva il Collegio che, in entrambi i casi, manca una effettiva argomentazione critica della decisione, che viene censurata facendo ricorso al raffronto con la sentenza di primo grado, dalla quale la Corte di appello si è dissociata in modo argomentato, senza, tuttavia, formulare obiezioni specifiche e capaci di scardinare l'impianto decisorio della sentenza impugnata, che, va sempre tenuto a mente, è giunta all'approdo assolutorio con la formula di cui al secondo comma dell'art.530 cod. proc. pen., ovvero facendo applicazione del criterio di giudizio dell'al di là del ragionevole dubbio. Invero, con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le deduzioni del ricorrente non si misurano con l'osservazione della sentenza impugnata che gli appartamenti da realizzare a Casaluce "non vennero realizzati e che nessun elemento proviene dai soggetti che sarebbero stati vittima di tale estorsione", quest'ultima riferita a quanto dichiarato da entrambi i collaboratori sul fatto che fosse stato "imposto agli imprenditori - i fratelli Simeoli di Marano - il pagamento di una tangente estorsiva nonché l'obbligo di rifornirsi presso la ditta dello [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto del calcestruzzo". Dunque, la Corte di appello, non solo ha rilevato come gli appartamenti non vennero mai realizzati, ma ha anche sottolineato come neppure gli imprenditori estorti avessero reso dichiarazioni significative, nell'ottica accusatoria, a carico dello [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.3. Un ulteriore elemento di perplessità è stato evidenziato dalla sentenza impugnata facendo riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] — che si è determinato alla collaborazione giudiziaria durante il giudizio di merito ed è stato escusso dalla Corte di appello. Questi, ha osservato la Corte territoriale, pur essendo il reggente del tempo, non ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], avendo, piuttosto, ricordato che, per la realizzazione dei predetti appartamenti, era stata proposta un'altra ditta. Diversamente, quindi, da quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di un rapporto diretto di tipo collusivo dello [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], citando proprio la vicenda la programmata fornitura di calcestruzzo per l'intervento edilizio in Casaluce. Come si è detto, secondo il ricorrente, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state acquisite agli atti in violazione dell'art. 513 cod. proc.pen. Osserva, innanzi tutto, il Collegio che, nel giudizio di appello, l'acquisizione di documenti è senz'altro rituale senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento (Cass., Sez. 6^, 24/11/1993, [OSCURATO:PERSONA], rv. 197263; Sez. 1^, 23/9/1998, Cassandra, rv. 212121; Sez. 6^, 10/7/2000, D'Ambrosio, rv. 217993; Sez. 6^, 2/2/2004, Agate, rv. 228657), purchè il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, derivandone ex adverso, in caso di privata conoscenza del giudice non mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova, l'inutilizzabilità probatoria dello stesso ai fini della deliberazione secondo il chiaro disposto dell'art. 526 comma 1 cod. proc. pen.( Sez. Un. Mannino cit., in motivazione). Nel merito, tuttavia, l'eccezione risulta smentita dalle deduzioni difensive che hanno chiarito, con la memoria depositata in atti, come, in realtà, il verbale delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 10/12/2018 fosse stato già allegato alla memoria depositata il 19/11/2019 e come erroneamente la Difesa avesse indicato, nella successiva memoria del luglio 2020, un verbale del 17/08/2028, in luogo di quello, effettivamente allegato, del 10/12/2018. In sostanza, il verbale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese in altro procedimento era stato già acquisito all'incarto processuale fin dal novembre 2019. Tanto chiarito, si osserva come, effettivamente, le dichiarazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA] in merito alla circostanza che, in relazione agli appartamenti di Casaluce - contrariamente a quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] - la fornitura di calcestruzzo sarebbe stata assicurata da altra ditta, lungi dal convergere con quelle del [OSCURATO:PERSONA], le smentiscono proprio con riguardo al ruolo da questi assegnato allo lodo. Dal canto suo, il Procuratore impugnante, che sostiene esservi stata una produzione parziale, da parte della Difesa, delle dichiarazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non si è curato di allegare la versione integrale del verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore sul profilo in esame, e neppure ha specificamente allegato le ragioni del decisivo contributo proveniente dalle parti obliterate dalla Corte territoriale. 3.3. In conclusione, ciò che ha indotto la Corte di appello alla pronuncia assolutoria è, come si legge in sentenza, la contraddittorietà delle fonti di prova dichiarativa, e, dunque, l'impossibilità di ravvisare una oggettiva e apprezzabile convergenza di tali dichiarazioni. Nel caso di specie, cioè, non può parlarsi di concordanza delle fonti sulla figura dello [OSCURATO:PERSONA]: non sui suoi rapporti con il clan, con cui contrasta oggettivamente la vicenda che lo ha visto protagonista di una collaborazione con le forze dell'ordine, così come le assoluzioni conseguite nel corso degli anni per analoghi fatti e il formale allontanamento, da tempo, dall'attività imprenditoriale; non in merito al ruolo avuto dallo [OSCURATO:PERSONA] nel progetto di realizzazione degli appartamenti in Casaluce, per cui viene in rilievo la mancata realizzazione degli appartamenti, il mancato riconoscimento fotografico da parte di chi lo accusava assumendo di averlo più volte incontrato, la genericità dei riferimenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. 4. Per concludere la parte dedicata alla valutazione del ricorso del Procuratore generale di Napoli, vale la pena sottolineare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, elementi che consentono alla sentenza impugnata di superare il vaglio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.Preliminarmente deve essere dato atto della tardività della memoria depositata dalla Difesa nell'interesse dell'imputato, in data 27 febbraio 2023, circostanza che esime la Corte di cassazione dal prenderla in considerazione. Infatti, posto che i termini di cui all'art. 611 cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio sono applicabili anche ai procedimenti in udienza pubblica (Sez. 2 - n. 10255 del 29/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020 ) Rv. 27874506), nel caso in cui le memorie e le produzioni difensive siano depositate in violazione dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, esse risultano inutilizzabili, non potendo essere esaminate dalla Corte di cassazione ai fini della decisione ( Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016 (dep. 2017 ) Rv. 269673 ), 5.2. Con riguardo al reato di cui al capo U, il ricorrente invoca la più favorevole formula assolutoria ai sensi del primo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., deducendo un interesse civilistico; sostiene, infatti, che, in presenza della costituzione di parte civile, sussisterebbe la condizione affinchè la sentenza penale di assoluzione produca gli effetti extrapenali che gli sono propri, alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danno) e 654 ( nell'ambito degli altri giudizi civili) "il giudicato di assoluzione fa stato solo quando contenga un effettivo accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530 c.p.p. comma 2". 5.2.1. La deduzione è del tutto infondata. Il presupposto di ogni impugnazione è l'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto, cod. proc. pen., che sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093).Come chiarito dalle sezioni Unite Massaria, la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 Ud. (dep. 03/07/2019 ) Rv. 27595302). Nel caso di specie si tratta di valutare la sussistenza, o meno, dell'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza di proscioglimento pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato" al fine di ottenere l'assoluzione ai sensi del primo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. Ora, con riguardo alla questione della riconoscibilità, al ricorrente, dell'intesse ad impugnare la sentenza con le più favorevoli formule "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non ha commesso il fatto", di gran lunga maggioritario è l'orientamento secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono alla seconda nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008 Ud. (dep. 28/10/2008 ), P.G. in proc. Guerra, Rv. 240814; conf. Sez. 5 n. 29377 del 29/05/2019 Rv. 276524; conf. Sez. 6, n. 49831 del 19/04/2018, Annese, Rv. 274285; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 16843 del 01/03/2018, Acquavella, Rv. 273178; Sez. 4, n. 26109 del 05/05/2016, Delle Foglie, Rv. 268996; Sez. 6, n. 41706 del 27/09/2013 Presutto, Rv. 256921; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252150; Sez. 2, n. 33847 del 18/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248127). Tale principio non è tuttavia applicabile al caso di specie. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], infatti, il ricorso, come si è detto, mira a conseguire, non già una diversa è più favorevole formula assolutoria, ovvero la sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella pronunciata dalla Corte di appello "perché il fatto non costituisce reato", ma- ferma la medesima formula - l'interesse rappresentato con il ricorso è quello di conseguire la pronuncia ai sensi del primo comma, invece del secondo comma dell'art. 530 cod. proc.pen. Tale prospettazione non integra, però, un concreto interesse all'impugnazione, giacchè, a prescindere dall'ampiezza liberatoria della formula assolutoria, vi è che, quella con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui al capo U - "perché il fatto non costituisce reato", che la Difesa ricorrente neppure contesta -, consentirebbe, in ogni caso, alla parte civile di far valere le proprie ragioni, anche nel caso in cui si addivenisse alla assoluzione nei termini invocati nel ricorso. Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, dopo l'arresto delle Sezioni Unite Negri, che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente, e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorchè in mancanza di precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali ( Sez. U. n. 25083 del 2006, Negri, Rv. 233918; Sez. 3 n. 3083 del 18/10/2016, Rv. 268894). Per quanto riguarda, invece, la impugnabilità della sentenza di proscioglimento intervenuta con la formula "perché il fatto non costituisce reato" ( come nel caso di specie), la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente l'interesse della parte civile a impugnare la decisione assolutoria pronunciata con detta formula, in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato previste dall'art. 652 c.p.p. non incidono sulla estensione del diritto all'impugnazione ad essa riconosciuto in termini generali nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e di riavviare ab initio l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Sisti, Rv. 281016-01; Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182-02; Sez. 2, n. 10638 del 30/01/2020 Enderlin, Rv. 278519-01; Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019, dep. 2020, Zanini, Rv. 278643-01; Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, Marzuoli, Rv. 276640-01). L'orientamento è aderente anche ai principi di recente espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza ‘Massaria' (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953-01), che ha ribadito il principio già affermato in altra precedente pronunzia del medesimo Consesso (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815, non mass. sul punto), secondo il quale il danneggiato, avendo con la costituzione di parte civile inteso trasferire in sede penale l'azione civile di danno, ha "interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli riconosciuto", cosicchè, non gli si può negare l'interesse a impugnare la decisione di proscioglimento, anche quando questa manchi di efficacia preclusiva. Ne consegue - a fronte dell'impossibilità di conseguire un risultato pratico più favorevole, in ragione della prospettazione data nel ricorso dalla parte, - la insussistenza dell'interesse a impugnare, che rende il motivo inammissibile. 5.3. Il secondo motivo - relativo alla truffa ai danni Unicredit, reato per il quale vi è stata declaratoria di prescrizione già in primo grado, confermata dalla Corte di appello, e per cui la Difesa di [OSCURATO:PERSONA] invoca l'assoluzione - risulta inammissibile. 5.3.1. Secondo l'orientamento affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 , Tettamanti, Rv. 244275), peraltro, nel caso in scrutinio, già dichiarata fin dalla sentenza di primo grado. Nella medesima pronuncia, il massimo consesso nomofilattico ha, altresì, affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., secondo comma, soltanto nei caso in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato, e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "contestazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ( Sez. U. Tettamanti). Ciò che è riscontrabile nel caso di specie, in cui la Corte di Appello, con argomenti logici e giuridicamente corretti, ha desunto la responsabilità dell'imputato rimarcando il dato delle plurime irregolarità, di cui si è dato conto nella sentenza di primo grado, che condussero, di fatto, la banca ad erogare la prima tranche di un finanziamento per un'operazione commerciale caratterizzata da plurime criticità ( ben evidenziate dal funzionario deputato a esprimere il parere di fattibilità, Conteduca) e senza concrete e adeguate garanzie per la banca Unicredit ( pg. 80). Tanto è sufficiente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto si limita a riproporre vizi già denunciati in sede di appello e adeguatamente vagliati dalla Corte di merito, che ha motivato, non solo facendo riferimento alla mancata rinuncia alla prescrizione, come sembra sostenere la Difesa ricorrente, ma anche con il richiamo ad argomenti di merito. Poiché la decisione della Corte di appello non è aggredita con la prospettazione di vizi che facciano emergere l'innocenza dell'imputato, limitandosi il ricorrente a una generica contestazione circa il richiamo per relationem effettuato dalla Corte di appello alla sentenza di primo grado, la decisione della Corte di appello non si rivela affatto erronea. 5.4. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso. 4.4.1. Invero, come si è detto, in relazione al reato rubricato sub S), già in primo grado era stata dichiarata la prescrizione, poi confermata dalla Corte di appello. Questo vuol dire che né il primo giudice né la Corte di appello hanno mai pronunciato le statuizioni civili in favore di Unicredit, cosicchè, erroneamente, la sentenza impugnata ha ritenuto di confermare le "statuizioni civili della sentenza di primo grado limitatamente al danno derivante dal reato di cui al capo S)" ( pg. 81). Detta affermazione risulta erronea, così come, in parte qua, la relativa statuizione, espressa con la generica formula "conferma nel resto" contenuta nel dispositivo. La condanna al risarcimento dei danni in favore di Unicredit, correlata al reato di cui al capo S, deve essere, dunque, eliminata. 4.4.2. Analogo discorso vale per il capo U, per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado, anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile Unicredit, nonché alla rifusione delle spese di quel giudizio, venendo poi assolto nel giudizio di appello; conseguentemente, le statuizioni civili relative a tale capo devono intendersi revocate, così come la "condanna alle spese sostenute dalla parte civile Banca "Unicredit" per il presente grado di giudizio" ( pg. 81), dal momento che, ai sensi dell'art. 535 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile presuppone la pronuncia della sentenza di condanna che, appunto, nel giudizio di appello è venuta meno. Dunque, le statuizioni civili connesse alla conda