CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2014
Cassazione n. 32506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20465/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA], n. 482, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato - nonché Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - controricorrente - e Comune di Galatina. -intimato- e Comune di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- e Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- e Camera di [OSCURATO:PERSONA] di Lecce -intimata- avverso la sentenza n. 1641/24/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 15/7/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già Equitalia ETR s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., impugna innanzi a questa Corte, articolando due motivi, la sentenza n. 1641/24/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia che ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e confermato la decisione di primo grado (sentenza n. 163/1/10, depositata il 13/4/2010) con cui era stata accolta, nella contumacia dell'Agente della Riscossione, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati per il mancato pagamento di crediti tributari (e non tributari) iscritti a ruolo, recati da diverse cartelle esattoriali, del complessivo importo di Euro 49.553,37 e dichiarata la nullità dell'atto per omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, secondo quanto prospettato dal contribuente conosciute solo con la ricezione dell'impugnato preavviso di fermo. In merito al difetto di prova della notificazione "delle cartelle richiamate nel provvedimento di fermo", il giudice di prime cure osservava che "l'agente della riscossione, quale ente legittimato a comprovare la contestata circostanza, se pure regolarmente citato, non si è neppure costituito, rimanendo così indimostrato il necessario adempimento". Nella sentenza di appello la CTR, sul punto, osserva che il ricorso di prime cure è stato ritualmente notificato a Equitalia. L'eccezione di mancata instaurazione del contraddittorio è infondata" ed ancora che i crediti recati dalle "cartelle relative a tributi erariali", costituiti da "imposte locali (ICI) tassa smaltimento rifiuti (tarsu)", sicuramente rientranti nella giurisdizione del giudice tributario, "in gran parte sono peraltro prescritti". [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Galatina, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e la Camera di [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, sono rimasti intimati, non avendo svolto attività difensiva. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. CONSIDERATO CHELa ricorrente deduce (primo motivo), in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata, erronea interpretazione dell'art. 160 c.p.c., violazione dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 24 Cost., per avere il giudice d'appello ritenuto "regolarmente notificato in data 8.01.2008" il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo, senza considerare che l'atto processuale "sebbene risultasse indirizzato ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., era stato consegnato dall'agente postale alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce - ufficio ricezione atti - dove l'addetto aveva apposto il timbro di ricezione sull'atto e la propria firma sull'avviso di ricevimento". Aggiunge l'Agente della riscossione che non produce alcun effetto sanante la comunicazione, ad opera del difensore del contribuente, "(c)on lettera raccomandata a/r del 16.12.2008, ricevuta da Equitalia S.p.a. il 19.12.2008" (v. sentenza della CTR), della pendenza del giudizio di opposizione innanzi al giudice tributario nonché di altro analogo giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Lecce", in quanto la CTR non ha considerato che non è possibile la sanatoria di una notifica inesistente, in quanto eseguita presso la Commissione tributaria di Lecce, mediante consegna del plico raccomandato a "dipendente addetto alla ricezione atti", in luogo ed a persona in alcun modo riferibili all'Agente della Riscossione. Deduce (secondo motivo), in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., vizio della sentenza per erronea interpretazione dell'art. 86, d.p.r. n. 602 del 1973, avendo il giudice di appello ritenuto esistente una soglia di debito al di sotto della quale il fermo è illegittimo ben potendo, invece, l'Amministrazione finanziaria optare, discrezionalmente, tra espropriazione forzata e fermo amministrativo, indipendentemente dall'ammontare del credito iscritto a ruolo.La prima censura infondata e non merita d'essere accolta. Giova premettere che la controversia investe la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo (riprodotta a pag. 17 e 18 del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), avuto riguardo ai soli crediti di natura tributaria, compresi quelli concernenti il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio (Cosiddetto diritto camerale), atteso che i crediti di natura previdenziale o per sanzioni per violazioni del codice della strada, in quanto appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario, sono rimasti estranei alla decisione (Cass. Sez.Un., n. 14831/2008). [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, avuto riguardo ai crediti cautelandi di natura non tributaria ed il difensore del contribuente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), "(c)on lettera raccomandata a/r del 16.12.2008, ricevuta da Equitalia S.p.a. il 19.12.2008" (v. sentenza della CTR), aveva informato l'Agente della riscossione della pendenza dei due procedimenti giudiziari, donde il dedotto effetto sanante, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi di notifica del ricorso introduttivo del giudizio proposto innanzi alla CTP di Lecce. Con detto ricorso il Carechino ha inteso recuperare, innanzi al giudice tributario, la tutela impugnatoria, assumendo di non averla potuta attivare immediatamente avverso le cartelle di pagamento proesupposte, perché non notificate o invalidamente notificate, atteso che dell'esistenza delle cartelle medesime sarebbe venuto a conoscenza soltanto per effetto della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, ritualmente notificata il 27/11/2008, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (v. sentenza della CTR). Il giudice di appello ha affermato, come già detto, "che il ricorso di prime cure è stato ritualmente notificato a Equitalia" e che "(l') eccezione della mancata instaurazione del contraddittorio è infondata", in quanto l'atto processuale è stato "regolarmente notificato in data 8.01.2008" come dedotto dal contribuente e ritenuto dal giudice di prime cure, il quale aveva stigmatizzato la condotta processuale dell'Agente della riscossione, non costituitosi in giudizio, "se pure regolarmente citato", restando così indimostrata la notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Va, anzitutto, considerato che l'Agente della riscossione non risulta essersi costituito nel giudizio di primo grado, cosa che avrebbe consentito senz'altro di affermare, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., raggiunto lo scopo della notificazione a mezzo del servizio postale dell'originario ricorso. L'odierno ricorrente sostiene che la notifica debba reputarsi "inesistente", in quanto eseguita presso la Commissione tributaria provinciale di Lecce, mediante consegna del plico postale all'addetto dell'ufficio ricezione atti, e che non possa considerarsi prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio all'Agente della riscossione (pag. 12 ricorso) "l'avviso di ricevimento prodotto dal Contribuente sul quale vi è una firma illeggibile e l'assenza di un qualsivoglia <timbro postale>", atteso che "(d)a detto avviso, infatti, si evince esclusivamente che il ricorrente indirizzava la raccomandata all'Agente della Riscossione ma non che il plico sia mai arrivato a destinazione. Assume parte ricorrente che "(I)a riferibilità dell'avviso di ricevimento all'atto consegnato alla CTP è dimostrata dal numero identificativo apposto sulla cartolina dall'[OSCURATO:PERSONA] identico a quello impresso sotto il codice a barre presente sul frontespizio dell'atto" e che ciò si ricava dal "talloncino-codice a barre" (A/R n. 12256339739- 9) posto sulla prima pagina del ricorso, "in alto a sinistra" e dal "talloncino identificativo del luogo e della data di spedizione" (Galatone, 15/12/2008) posto "in alto a destra" nonché "dal talloncino 60/09 del 15.12.2008 (data di spedizione del plico) posto in basso sulla prima pagina del ricorso", con il quale la CTP di Lecce ha "marcato" il ricorso di primo grado spedito dal contribuente. Assume, ancora, che (pag. 13 ricorso) dall' "avviso di ricevimento x Raccomandata numero 122563397399 data di spedizione 15/12/2008 dall'ufficio postale di Fraz. 31045 sez. 08 [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] 60/A C.A.P. 73100 [OSCURATO:PERSONA] - Firma per esteso del ricevente (illeggibile) data 08/01/09", depositato nel giudizio di primo grado dal Carechino per dimostrare il perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale del ricorso introduttivo del giudizio, attività che non si esaurisce con la sola spedizione dell'atto, emerge che il ricorso "veniva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce la quale, apposto il timbro di ricezione in data 08/01/2009, iscriveva la causa a ruolo al N. 60/2009 del 16.12.2008, inserendo l'atto nel fascicolo di Ufficio". Analoga sorte, sempre secondo l'Agente della riscossione ricorrente (pag. 14 ricorso), subivano "altri due originali del medesimo ricorso, che venivano spediti agli Enti ma consegnati alla Commissione Tributaria che, ricevutili, provvedeva all'iscrizione a ruolo di due distinti procedimenti, precisamente N. 185/09 del 15.12.2008 e N. 208/09 del 15.12.2008, giudizi poi riuniti al N. 60/09 con ordinanza della CTP di Lecce del 08.07.2009", nella quale si legge trattarsi "sostanzialmente di procedimenti erroneamente instaurati" e dunque riguardanti la medesima controversia. Orbene, la CTP di Lecce, come si ricava dalla sopra citata ordinanza dell'8/7/2009, avendo rilevato la non "corrispondenza tra le ricevute di inoltro delle raccomandate inviate ad Equitalia allegate nel fascicolo di parte ricorrente e le ricevute di ritorno dal predetto Ente" e proprio al fine di "verificare la rituale notifica del ricorso all'Agente di Riscossione" invitava la "parte ricorrente ad offrire i chiarimenti" necessari, rinviando all'esito la decisione della causa. L'originario ricorrente (v. verbale della successiva udienza pubblica dell'11/11/2009), in esecuzione di quanto richiesto dall'adita CTP, all'uopo depositava: 1) il modello di accettazione della raccomandata A/R recante la data del 15/1272008 nonché l'indicazione del destinatario (Equitalia s.p.a.), dell'indirizzo (via [OSCURATO:PERSONA] 60/A C.A.P. 73100 [OSCURATO:PERSONA]) e del mittente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]); 2) la cartolina per la ricevuta di ritorno (n. 122563397399) compilata in tutti i campi e recante il bollo dell'ufficio, sottoscritta dal ricevente 1'8/1/2009. Sulla base dell'esame di detta documentazione, e di quella già versata in atti dal contribuente, il giudice di primo grado riteneva di poter superare ogni incertezza circa la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione al preavviso di fermo amministrativo a suo tempo comunicato al Carechino. Osserva il Collegio che anche se la cartolina contenente l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 12256339799, la quale reca come destinatario Equitalia s.p.a., via [OSCURATO:PERSONA] n. 60/A, Lecce, ed accanto alla data del 8/1/2009, nel campo "firma per esteso del ricevente", una sottoscrizione inintelliggibile, sia da riferire, come dedotto dall'odierna parte ricorrente, al ricorso (originale) trasmesso, a mezzo posta, "in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento", alla segreteria della CTP di Lecce, secondo quanto previsto dall'art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992 (che ha disciplinato ex novo all'art. 20 d.lgs. citato le modalità di presentazione del ricorso innanzi alle commissioni tributarie), ciò non toglie che, in sede di costituzione in giudizio, il contribuente aveva depositato una cartolina contenente l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 122563397387, spedita il 16/12/2008, indirizzata ad Equitalia s.p.a., all'indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA] 60/A C.A.P. 73100 [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta dal ricevente e con firma illeggibile, recante il timbro dell'Agente della riscossione, come attestato dall'incaricato alla distribuzione "Mangia", che ha apposto nell'apposito campo della cartolina, la propria sigla. Ed allora, gli argomenti svolti dall'Agente della riscossione non appaiono decisivi perché incentrati sulla non riferibilità della documentazione prodotta dall'originario ricorrente, in ottemperanza ad una ordinanza del giudice di primo grado, alla notificazione del ricorso introduttivo (copia) all'Agente della riscossione, parte intimata nel giudizio per cui è causa, insieme ad altre, rimaste contumaci, ad eccezione per l'Agenzia delle entrate, la quale ha (sempre) proclamato la propria estraneità alla controversia, riguardante l'attività di riscossione. L'odierna parte ricorrente, invece, non considera la valenza probatoria della documentazione prodotta dall'originario ricorrente con la costituzione in giudizio, effettuata con le modalità di cui sopra, ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, che appare tempestiva rispetto alla data di ricezione della raccomandata da parte del destinatario. L'impugnazione avverso la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo (notificata il 27/11/2008), è, altresì, tempestiva avuto riguardo al termine di sessanta giorni di cui all'art. 21, comma 1, d. Igs. n. 546 del 1992, tenuto anche conto delle ricevute di accettazione della spedizione delle raccomandate versate in atti, riferibili alle notifiche del ricorso introduttivo nei confronti degli altri intimati (Agenzia delle Entrate, Comune di Galatina, Comune di [OSCURATO:PERSONA], Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e Camera di [OSCURATO:PERSONA] di Lecce). Non è censurabile, quindi, l'affermazione della CTP di Lecce, condivisa dalla CTR della Puglia, secondo cui deve ritenersi rituale la notificazione del ricorso introduttivo all'Agente della riscossione, nonostante l'incerta riferibilità alla notificazione di cui qui si discute della ricevuta di accettazione raccomandata rilasciata allo sportello al momento dell'invio, completa di timbratura di invio, materialmente "spillata" alla lettera raccomandata A/R datata 16/12/2008, avente ad oggetto "Comunicazione di Fermo amministrativo N. 0592008000095839000", indirizzata a Equitalia s.p.a. ed a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Vero è, infatti, che ai fini che qui rilevano basta la cartolina contenente l'avviso di ricevimento della raccomandata A.R., completa di firma e timbro del destinatario ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), nonché di data (19/12/2008) di consegna del plico postale e del bollo dell'ufficio di distribuzione (v. ora modifiche di cui alla I. n. 145 del 2018 - Legge di Bilancio 2019), con timbro-datario (tondo) di [OSCURATO:PERSONA] (22/12/2008), da recapitare all'indicato indirizzo del mittente (Avv. [OSCURATO:PERSONA] ...), perché si tratta di documento che assevera la ricezione dell'atto introduttivo del giudizio e quindi che dimostra la regolarità del contraddittorio processuale sin dal primo grado del giudizio. Né appare superfluo ricordare la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)" (Cass. Sez. Un., n. 13452/2017; conf. Cass. n. 1155/2018 e n. 24726/2022)". E' stato osservato, per quanto possa occorrere, che anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008). Fondata è, invece, la seconda censura, con la quale parte ricorrente si duole dell'erronea interpretazione dell'art. 86, d.p.r. n. 602 del 1973, avendo il giudice di appello ritenuto esistente una "soglia di debito" al di sotto della quale il fermo è illegittimo. Si legge nella impugnata sentenza che "dall'analisi delle cartelle relative a tributi erariali si evince che il credito cautelando è costituito da imposte locali (ICI) tassa di smaltimento rifiuti (tarsu), crediti che in gran parte sono peraltro prescritti" ed ancora che "(i)I credito residuo ammonta (...) a somme di estrema modestia tali da non giustificare il provvedimento di fermo amministrativo, inutilmente afflittivo".L'art. 86, d.p.r. n. 602 del 1973, nel testo ratione temporis vigente, recita: 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. 2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. 3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo". Ne discende che l'Amministrazione finanziaria può, alternativamente, procedere a espropriazione forzata ovvero a fermo amministrativo, indipendentemente dall'ammontare del credito iscritto a ruolo, trattandosi di misura, quest'ultima, puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento (Cass. Sez. Un., n. 15354/2015). La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La violazione di legge commessa dal giudice d'appello è palese e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, che provvederà, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente processo di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla