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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23645/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17305/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.91, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procur a in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLARICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; domiciliat i ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi ope legis; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 931/2019della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne , davanti al Tribunale di R eggio Calabria, la Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al pagamento del l’indennizzo per i pregiudizi conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazionespettante per la frequenza del cors o di specializzazione medica da lui frequentato negli anni compresi tra il 1987e il 1992.

Si costituirono le amministrazioni convenute, sollevando l’eccezione di prescrizione decennale del diritto, per essere stata la domanda giudiziale proposta nel 2012, dopo che era trascorso oltre un decennio dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 e dies a quodi decorrenza del termine prescrizionale.

Il Tribunale –previo rilievo del fatto interruttivo della prescrizione, ravvisato in una “letteradel 19 dicembre 2008”, prodotta dall’attore – accolse la domanda e condannò le amministrazioni convenute a pagare al dott. [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 55.519,00, oltre interessi.

2. L a Corte di appello di R eggio Calabria, con se n tenza 14 novembre 2019, n. 931, esclusa la prova della effettivaspedizione ( da parte del ricorrente) e dell’effettiva ricezione ( da parte delle amministrazioni competenti ) di « un atto non equivoco avente tutti i requisiti di forma e di sostanza pe r interrompere il corso della prescrizione ex art. 2943, quarto comma , cod. civ. », ha accolto l’impugnazioneproposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri indicati in epigrafe e ha rigettato l ’originaria domanda dell’attore,per intervenuta prescrizione del diritto da lui azionato.

3. Propone ri corso p er c assazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi.

Rispondonocon controricorso le amministrazioni statali intimate.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e/o del procedimento,per violazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ..

Il ricorrente premette che i motivi di appello proposti d alle amministrazioni convenute , avverso la sentenza d i primo grado che aveva accolto la sua domanda risarcitoria, erano circoscritti : a) al rilievo della tardivaformulazione, da parte sua, della contro - eccezione di interruzione della prescrizione; b) al preteso mancato ricevimento della letteraraccomandata interruttiva della prescrizione; c) e al rilievo della mancanza, in essa, dei requisiti necessari ai fini della produzione dell’effettointerruttivo.

Ciò premesso, il ricorrente so ggiunge che la Corte di merito , esorbitando dai limiti del thema decidendum devolutole con l’atto di impugnazione– dopo avere erroneamente ritenuto che la “ lettera del 19 dicembre 2008” (individuata dal Tribunale come atto interruttivo della prescrizione) non coincidessecon “le lettere raccom andate del 15 dicembre 2007” (da lui indicate nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., in replica all’ eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni convenute) – , avrebbe indebitamente introdotto questioni nuove,rilevando, senza che ciò fosse stato evidenziato dalle partiappellanti: 1) la mancanza di sottoscrizione nella let ter a del 15 dicembre 2007; 2) lo scollamento temporale di oltre un anno tra la data apposta sulla lettera stessa (appunto , quella del 15 dicembre 2007) e la data dei quattro avvisidi ricevimento ad essa spillati (19 dicembre 2008); 3) l’alterità soggettiva tra il mittente della lettera ([OSCURATO:PERSONA]) e quel l o indicato nei quattro avvisi di ricevimento (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Da tali rilievi – e avuto riguardo all’ulteriore circostanza che nell’indice dei documenti prodotti in primo g rado era indicata soltanto la “copia raccomandate a.r. del 15 dicembre 2007”, senza alcun riferimentoagli avvisi di spedizione/ricevute di ritorno del 19 dicembre 2008 – la Corte di merito avrebbe quindi desunto la mancata prova della spedizione e ricezione di un validoed efficace atto di costituzione in mora,idoneo ad interrompere la prescrizione.

In tal modo , peraltro, la Corte territoriale avrebbe commesso un dupliceerrore di diritto: da un lato, sotto il profilo processuale, avrebbe inammissibilmenteintrodotto, ex officio, temi di indagine ed argomenti nuovi, non prospettati nell’atto di citazione in appello , né rientranti nell’ambito delle difese delle a mministrazioni convenute in primo grado,con conseguente violazione degli artt. 342 e 345 cod. proc . civ. ; dall’altro lato, sotto il profilo sostanziale, avrebbe omesso di considerare che la produzione in giudizio della letteradi costituzione in mora, unitamente all’avviso di ricevimento ex adv erso della relativa raccomandata, implica va una presunzione di corrispondenza di contenutotra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte .

1.2. Con il secondo motivo viene denun c iata , sempre ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione dell’art.2909 cod. civ..

Il ricorrentededuce che, nel riconsiderare i profili dell’eccezione di prescrizione e della contro - eccezione d i interruzione della stessa , attraverso l’introduzione di questioni non prospettate dalle amministrazioni statali appellanti , la Corte di merito avrebbe indebitamente ampliato il proprio accertamento a temi di indagine ormai coperti da giudicato, poiché non devolutile attraverso i motividi impugnazione. 1.3.Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 2938, 2943 e 2697 cod. civ..

FrancescoCrea deduce che la Corte di merito, nel rilevare profili volti a dare fondamento all’eccezione di prescrizione, avrebbe accertato officiosamente fatti oggetto di un’eccezione in senso stretto, come tali rientranti nell’esclusiva disponibilità delleamministrazioni eccipienti . 1.4.Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. c iv. , per essere stato indebitamente violatodalla Corte di merito il principio del tantum devolutum quantum appellatum.

1.5. Con il qu i nto motivo viene den unciata, sempre ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 101 dello stesso codice.

Il ricorrentededuce che la sentenza impugnata, nel rico nsiderare i profili dell’ec cezione di prescrizione e della contro - eccezione di interruzionedella stessa, attraverso l’introduzione di temi e argomenti non prospettatidalle parti,avrebbe posto a fondamento della decisione questioni rilevate d’ ufficio senza suscitare su di esse il previo , necessariocontraddittorio.

Ciò varrebbe, i n particolare, pe r il rilievo in ordine alla non corrispondenza tra la data di redazione e quella di spedizione della raccomandata interruttiva della prescrizione, con cui sarebbe stata sollevata una « questione mai divenuta oggetto di trattazione e pertanto assorbita dalla sentenza di primo grado e quindi non più rilevabile nel procedimentod’appello». 2.I motivi presentano tutti profili preliminari di inammissibilità.

Il primo motivo ne merita gradatamente due.

Il primo è che, dovendo dedurre la violazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., avrebbe dovuto evidenziare, nel rispetto dell’art. 366 n. 6cod. proc. civ.: a)quanto alla prima violazione, il tenore dell’appello per palesarne la pretesa mancanza di specificità, mentre, nelle brevi deduzioni dell’ultimo rigo della pag. 4 e delle prime sette righe della pagina successiva,il motivo si limita ad indicare il tenore dell’appello in modo del tutto generico, omettendo sia di riprodurne direttamente il contenuto sia di riprodurlo indirettamente, in questo secondo caso con indicazione della parte corrispondente; inoltre, omette di localizzare l’atto di appello come prodotto in questa sede di legittimità e nemmeno –come ammette Cass., Sez.

Un., n. 22726 del 2011 – dice di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio o all’eventuale sua produzione ex adverso; in particolare, in relazione al decisumdella sentenza, del tutto generica è l’affermazione che il secondo motivo deduceva il “preteso mancato ricevimento della lettera raccomandata interruttiva della prescrizione”; b)quanto alla seconda violazione, l’indicazione di ciò che era stato prospettato in primo grado dall’Amministrazione in ordine alla documentazione interruttiva.

In ogni caso il motivo presenta una seconda ragione di inammissibilità poiché nella sua lunga illustrazione non si coglie né l’attività assertiva della violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.né quella dell’art.345 cod. proc. civ., non senza che debba osservarsi che – come si preciserà ulteriormente di seguito – correttamente la C orte territoriale ha considerato che l’interruzione della prescrizione appartiene al novero delle contro-eccezioni rilevabili d’ufficio; la deduzione con l’appello del mancato ricevimento dell’atto interruttivo legittimava la Corte territoriale medesima ad apprezzare le risultanze dell’istruzione e, dunque, i documenti prodotti ritualmente in primo grado.

Nell’illustrazione del motivo siesprime solo un dissenso rispetto a tale apprezzamento da parte della Corte di merito , così sollecitando si un sindacato sulla ricostruzione della quaestio facti inammissibile ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ..

Quanto al secondo motivo, anche per la deduzione della violazione dell’art. 2909 cod. civ. –ove pure si prescinda dall’erronea invocazione del n. 4 anziché del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., nonché dalla omessa deduzione dell’art.329 cod. proc. civ. (in luogo di quella dell’art.2909 co. civ.) – valgono le medesime considerazioni di inosservanza dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., atteso che, anche nella formulazione di tale doglianza si omette di individuare il fondamento della violazione medesima.Il terzo motivo è inammissibile perché non denuncia la violazione delle norme sostanziali indicate, ma esprime un dissenso dalla valutazione delle risultanze documentali compiuta dalla C orte d’appello.

In particolare, le censure formulate dalla parte ricorrente, ad onta del formale richiamo alla regola di ripartizione dell’onere della prova, nella sostanza non contestano che il giudice del merito abbia attribuito tale onere ad una parte diversa da quella che ne risultava onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione trafatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass.05/08/2016, n.16598; Cass. 29/05/2018, n. 13395 ; Cass.23/10/2018, n.26769), ma criticano, inammissibilmente, l’apprezzamento che il giudice del merito ha compiuto delle risultanze istruttorie.

Anche il quarto motivo– che in thesi sarebbe pertinente rispetto a ciò che si lamenta, cioè che la Corte di merito abbia pronunciato oltre il devolutum – viola l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., atteso che manca una riproduzione diretta od indiretta del secondo motivo di appello; riproduzione chesarebbe stata necessaria per comprendere se la Corte territoriale fosseandata ultra petita rispetto all’ impugnazione rivoltale .

Analogo rilievo, infine, meritail quinto motivo. 3.I motivi di ricorso, comunque, ove esaminati nel “merito” – ciò che può avvenire congiuntamente pe r ragioni di connessione – sono infondati.

3.1. Va premesso che costituisce ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. Sez.

U. n. 30649 del 2018; da ultimo, Cass., Sez.

U. n. 18640 del 2022;Cass., Sez.

U, n. 17619 del 2022;Cass. n. 32959 del 2022).

Tale principio, del resto, non forma oggetto di controversia nella fattispecie in esame, essendo stato applicato, senza contestazioni di alcuna delle parti, sia dal Tribunale (che, peraltro, ha rilevato l’interruzione della prescrizione, determinata dall’attore attraverso la spedizione della lettera raccomandata del 19 dicembre 2008),sia dalla Corte di appello che, a fronte della deduzione difensiva delle parti convenute-appellanti circa la mancata ricezione della predetta lettera raccomandata, ha ritenuto che l’attore-appellato non avesse invece fornito la prova dell’effettiva spedizione di un atto di costituzione in mora, idoneo a produrre il detto effetto interruttivo, ai sensi dell’art.2943 cod. civ..

3.2. Ciò premesso, va evidenziato che la Corte di merito è pervenuta atale giudizio sulla base de lle seguenti considerazioni : -il motivo di appello diretto a censurare la sentenza di primo grado perultra-petizione, sul presupposto dell’omessa o tardiva formulazione della contro-eccezionedi interruzione della prescrizione, era infondato, vertendosi in ipotesi di mera difesa, tra l’altro esplicitata dall ’attore - appellatoin sede di memoria ex art. 183 cod. proc. civ. ; peraltro , in seguito alla tempestiva formulazione dell’eccezione di prescrizione da parte delle amministrazioni convenute, le argomentazioni volte a negare la valenza interruttiva della documentazione prodotta dall’attore a supporto della relativa contro-eccezione, integrando a loro volta mere difese, non sarebbero state s oggette a preclusioni e sarebbero sta te proponibili anche in appello ; invero, una volta riconosciuto il carattere di mera difesa della contro - eccezione di interruzione della prescrizione(come t ale, proponibile anche in sede di impugnazione se la relativa prova sia stata ritualmente introdotta in giudizio), avrebbedovuto consentirsi al giudice di appello di esaminare ogni profilo in ordine alla validità dell’atto interruttivo, anche se non espressamente preso in considerazione nella precedente fase processuale; -fondati erano, invece , gli altri due motivi di appello , con cui era stata allegatala mancataricezione della lettera di costituzione in mora , nonchédedotta l’ inidoneità di essa a conseguire l’ effetto interruttivo della prescrizione; - in primo luogo , infatti, il rilievo del fatto interruttivo contenuto nella sentenza di primo grado (ove si faceva riferimento alla letteradel 19 dicembre 2008spedita dall’attore alle amministrazioni competenti ) era incongruente con quello allegato dall’attore medesimo, in replica all’eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute, nella memoria ex art.183 cod. proc. civ., ove si era dedotto che la prescrizione era stata interrotta dalle raccomandate del 15 dicembre 2007; -in secondo l uogo, nel fascicolo di parte attrice era rinvenibile una lettera datata 15 dicembre 2007 intestata a Francesco C rea e indirizzata a diverse amministrazioni, cui erano spillati quattro moduli di accettazione di raccomandata datati 19 dicembre 2008, aventi come destinatarie le medesime amministrazioni e come mittente l’ A vv. [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, le circostanze che la lettera fosse priva di sottoscrizione, che vi fosse un intervallo temporaledi oltre un anno tra essae gli avvisi di ricevimento e che le persone indicate come mittente fossero diverse, escludevano la possibilità di operare un collegamento certoo, almeno, probabile, tra la prima e i secondi e non consentivano di «ritenere che il contenuto delleraccomandate del dicembre del 2008 fosse costituito dalla lettera del dicembre del 2007, essendo davvero arduo … ammettere che una letteraredatta in un dato momento (per valere anche a fini interruttivi della prescrizione) venga spedita a distanza di più di un anno dalla sua predisposizione»; - pertanto, anche avuto riguardo all’ulteriore circostanza che nell’indicedei documenti prodotti in primo grado era indicata solo la “copia di raccomandate a.r. del 15 dicembre 2007” , senza fare menzione degli avvisi di ricevimento del 19 di cembre 2008, doveva escludersi la prova della spedizione di un valido ed efficace atto di costituzionein mora.

4. I rilievi formulati dalla Corte di appello , concretanti motivati giudizi di merito insindacabili in sede di legittimità, sono fondati su presupposti giuridici corretti e resistono pertanto alle censure formulatedal ricorrente.

4.1. S otto il profilo processuale , va evidenziato che i l rilievo d'ufficio della contro-eccezionedi interruzione della prescrizione, quale eccezionein senso lato , non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto(Cass., Sez.

Un., 07/05/2013, n. 10531; Cass. 31/10/2018, n. 27998).

Nel caso di specie, una volta introdotta tempestivamente la questione della prescrizione mediante la formulazione della relativa eccezione in senso stretto da parte delle amministrazioni convenute, doveva ritenersi consentito sia al primo giudice che a quello di appello procedere, anche d’ufficio, al rilievo della contro-eccezione in senso lato di interruzione della prescrizione medesima e, più in generale, alla valutazione degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti in funzione di tale rilievo (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 13/04/2023, n. 9810).

Pertanto, dopo che il giudice di primo grado aveva valutato, ai predetti fini, la documentazione depositata dall’attore ( attribuendo efficacia interruttiva alla lettera del 19 dicembre 2008) , non poteva ritenersi preclusa alla Corte di appello la possibilità di riesaminare la detta documentazioneai medesimi fini , apparendo , anzi, tale riesame persino doveroso, alla luce dei motivi di gravame proposti dalle amministrazioniconvenute, le quali, per un verso , avevano allegato di non avere ricevuto la predetta missiva, mentre, per a l tro verso, ne avevano contestatol’idoneità ad integrare un valido ed efficace atto di costituzione in mora.

Devono pertanto reputarsi assolutamente insussistenti gli errores in procedendodenunciati con i motivi di ricorso per cassazione , atteso che la Corte di appello non ha oltrepassato i limiti del thema decidendum devolutole con l’impugnazione, né ha indebitamente pronunciato d’ufficio su eccezioni nuove non proposte dalle parti, né, infine, ha posto afondamento della decisione questioni rileva te d’ufficio senza suscitare il contraddittorio.

4.2. L a pronuncia impugnata si mostra giuridicamente corretta anche sotto il profilo sostanziale.

La Corte reggina, infatti, non ha omesso di considerare il principio, ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. 22 maggio 2005, n. 10630; Cass. 03/10/2018, n. 24149), secondo il quale, a i fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzionemora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte.

Essa, tuttavia, ha ritenuto che tale presunzione (avente natura di presunzione iuris tantum ) fosse superata, nel caso di specie , «dall’evidenteed oggettiva mancanza di corrispondenza tra la lett e ra del 15 dicembre 2007 (priva di firma, oltre al resto) e gli avvisi/ ricevutedel 19 dicembre 2008 (più di un anno dopo ) ».

Sotto tale specifico profilo, come si è detto, la statuizione della Corte di appello concreta un giudizio di fatto , riservato al giudice del merito che, in quanto debitam ente motivato, resta insindacabile in questa sede di legittimità.

5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto , rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare al le amministrazioni controricorrentile spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00,oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17305/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.91, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procur a in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLARICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; domiciliat i ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi ope legis; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 931/2019della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne , davanti al Tribunale di R eggio Calabria, la Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al pagamento del l’indennizzo per i pregiudizi conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazionespettante per la frequenza del cors o di specializzazione medica da lui frequentato negli anni compresi tra il 1987e il 1992. Si costituirono le amministrazioni convenute, sollevando l’eccezione di prescrizione decennale del diritto, per essere stata la domanda giudiziale proposta nel 2012, dopo che era trascorso oltre un decennio dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 e dies a quodi decorrenza del termine prescrizionale. Il Tribunale –previo rilievo del fatto interruttivo della prescrizione, ravvisato in una “letteradel 19 dicembre 2008”, prodotta dall’attore – accolse la domanda e condannò le amministrazioni convenute a pagare al dott. [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 55.519,00, oltre interessi. 2. L a Corte di appello di R eggio Calabria, con se n tenza 14 novembre 2019, n. 931, esclusa la prova della effettivaspedizione ( da parte del ricorrente) e dell’effettiva ricezione ( da parte delle amministrazioni competenti ) di « un atto non equivoco avente tutti i requisiti di forma e di sostanza pe r interrompere il corso della prescrizione ex art. 2943, quarto comma , cod. civ. », ha accolto l’impugnazioneproposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri indicati in epigrafe e ha rigettato l ’originaria domanda dell’attore,per intervenuta prescrizione del diritto da lui azionato. 3. Propone ri corso p er c assazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. Rispondonocon controricorso le amministrazioni statali intimate. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e/o del procedimento,per violazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.. Il ricorrente premette che i motivi di appello proposti d alle amministrazioni convenute , avverso la sentenza d i primo grado che aveva accolto la sua domanda risarcitoria, erano circoscritti : a) al rilievo della tardivaformulazione, da parte sua, della contro - eccezione di interruzione della prescrizione; b) al preteso mancato ricevimento della letteraraccomandata interruttiva della prescrizione; c) e al rilievo della mancanza, in essa, dei requisiti necessari ai fini della produzione dell’effettointerruttivo. Ciò premesso, il ricorrente so ggiunge che la Corte di merito , esorbitando dai limiti del thema decidendum devolutole con l’atto di impugnazione– dopo avere erroneamente ritenuto che la “ lettera del 19 dicembre 2008” (individuata dal Tribunale come atto interruttivo della prescrizione) non coincidessecon “le lettere raccom andate del 15 dicembre 2007” (da lui indicate nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., in replica all’ eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni convenute) – , avrebbe indebitamente introdotto questioni nuove,rilevando, senza che ciò fosse stato evidenziato dalle partiappellanti: 1) la mancanza di sottoscrizione nella let ter a del 15 dicembre 2007; 2) lo scollamento temporale di oltre un anno tra la data apposta sulla lettera stessa (appunto , quella del 15 dicembre 2007) e la data dei quattro avvisidi ricevimento ad essa spillati (19 dicembre 2008); 3) l’alterità soggettiva tra il mittente della lettera ([OSCURATO:PERSONA]) e quel l o indicato nei quattro avvisi di ricevimento (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Da tali rilievi – e avuto riguardo all’ulteriore circostanza che nell’indice dei documenti prodotti in primo g rado era indicata soltanto la “copia raccomandate a.r. del 15 dicembre 2007”, senza alcun riferimentoagli avvisi di spedizione/ricevute di ritorno del 19 dicembre 2008 – la Corte di merito avrebbe quindi desunto la mancata prova della spedizione e ricezione di un validoed efficace atto di costituzione in mora,idoneo ad interrompere la prescrizione. In tal modo , peraltro, la Corte territoriale avrebbe commesso un dupliceerrore di diritto: da un lato, sotto il profilo processuale, avrebbe inammissibilmenteintrodotto, ex officio, temi di indagine ed argomenti nuovi, non prospettati nell’atto di citazione in appello , né rientranti nell’ambito delle difese delle a mministrazioni convenute in primo grado,con conseguente violazione degli artt. 342 e 345 cod. proc . civ. ; dall’altro lato, sotto il profilo sostanziale, avrebbe omesso di considerare che la produzione in giudizio della letteradi costituzione in mora, unitamente all’avviso di ricevimento ex adv erso della relativa raccomandata, implica va una presunzione di corrispondenza di contenutotra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte . 1.2. Con il secondo motivo viene denun c iata , sempre ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione dell’art.2909 cod. civ.. Il ricorrentededuce che, nel riconsiderare i profili dell’eccezione di prescrizione e della contro - eccezione d i interruzione della stessa , attraverso l’introduzione di questioni non prospettate dalle amministrazioni statali appellanti , la Corte di merito avrebbe indebitamente ampliato il proprio accertamento a temi di indagine ormai coperti da giudicato, poiché non devolutile attraverso i motividi impugnazione. 1.3.Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 2938, 2943 e 2697 cod. civ.. FrancescoCrea deduce che la Corte di merito, nel rilevare profili volti a dare fondamento all’eccezione di prescrizione, avrebbe accertato officiosamente fatti oggetto di un’eccezione in senso stretto, come tali rientranti nell’esclusiva disponibilità delleamministrazioni eccipienti . 1.4.Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. c iv. , per essere stato indebitamente violatodalla Corte di merito il principio del tantum devolutum quantum appellatum. 1.5. Con il qu i nto motivo viene den unciata, sempre ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 101 dello stesso codice. Il ricorrentededuce che la sentenza impugnata, nel rico nsiderare i profili dell’ec cezione di prescrizione e della contro - eccezione di interruzionedella stessa, attraverso l’introduzione di temi e argomenti non prospettatidalle parti,avrebbe posto a fondamento della decisione questioni rilevate d’ ufficio senza suscitare su di esse il previo , necessariocontraddittorio. Ciò varrebbe, i n particolare, pe r il rilievo in ordine alla non corrispondenza tra la data di redazione e quella di spedizione della raccomandata interruttiva della prescrizione, con cui sarebbe stata sollevata una « questione mai divenuta oggetto di trattazione e pertanto assorbita dalla sentenza di primo grado e quindi non più rilevabile nel procedimentod’appello». 2.I motivi presentano tutti profili preliminari di inammissibilità. Il primo motivo ne merita gradatamente due. Il primo è che, dovendo dedurre la violazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., avrebbe dovuto evidenziare, nel rispetto dell’art. 366 n. 6cod. proc. civ.: a)quanto alla prima violazione, il tenore dell’appello per palesarne la pretesa mancanza di specificità, mentre, nelle brevi deduzioni dell’ultimo rigo della pag. 4 e delle prime sette righe della pagina successiva,il motivo si limita ad indicare il tenore dell’appello in modo del tutto generico, omettendo sia di riprodurne direttamente il contenuto sia di riprodurlo indirettamente, in questo secondo caso con indicazione della parte corrispondente; inoltre, omette di localizzare l’atto di appello come prodotto in questa sede di legittimità e nemmeno –come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011 – dice di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio o all’eventuale sua produzione ex adverso; in particolare, in relazione al decisumdella sentenza, del tutto generica è l’affermazione che il secondo motivo deduceva il “preteso mancato ricevimento della lettera raccomandata interruttiva della prescrizione”; b)quanto alla seconda violazione, l’indicazione di ciò che era stato prospettato in primo grado dall’Amministrazione in ordine alla documentazione interruttiva. In ogni caso il motivo presenta una seconda ragione di inammissibilità poiché nella sua lunga illustrazione non si coglie né l’attività assertiva della violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.né quella dell’art.345 cod. proc. civ., non senza che debba osservarsi che – come si preciserà ulteriormente di seguito – correttamente la C orte territoriale ha considerato che l’interruzione della prescrizione appartiene al novero delle contro-eccezioni rilevabili d’ufficio; la deduzione con l’appello del mancato ricevimento dell’atto interruttivo legittimava la Corte territoriale medesima ad apprezzare le risultanze dell’istruzione e, dunque, i documenti prodotti ritualmente in primo grado. Nell’illustrazione del motivo siesprime solo un dissenso rispetto a tale apprezzamento da parte della Corte di merito , così sollecitando si un sindacato sulla ricostruzione della quaestio facti inammissibile ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ.. Quanto al secondo motivo, anche per la deduzione della violazione dell’art. 2909 cod. civ. –ove pure si prescinda dall’erronea invocazione del n. 4 anziché del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., nonché dalla omessa deduzione dell’art.329 cod. proc. civ. (in luogo di quella dell’art.2909 co. civ.) – valgono le medesime considerazioni di inosservanza dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., atteso che, anche nella formulazione di tale doglianza si omette di individuare il fondamento della violazione medesima.Il terzo motivo è inammissibile perché non denuncia la violazione delle norme sostanziali indicate, ma esprime un dissenso dalla valutazione delle risultanze documentali compiuta dalla C orte d’appello. In particolare, le censure formulate dalla parte ricorrente, ad onta del formale richiamo alla regola di ripartizione dell’onere della prova, nella sostanza non contestano che il giudice del merito abbia attribuito tale onere ad una parte diversa da quella che ne risultava onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione trafatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass.05/08/2016, n.16598; Cass. 29/05/2018, n. 13395 ; Cass.23/10/2018, n.26769), ma criticano, inammissibilmente, l’apprezzamento che il giudice del merito ha compiuto delle risultanze istruttorie. Anche il quarto motivo– che in thesi sarebbe pertinente rispetto a ciò che si lamenta, cioè che la Corte di merito abbia pronunciato oltre il devolutum – viola l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., atteso che manca una riproduzione diretta od indiretta del secondo motivo di appello; riproduzione chesarebbe stata necessaria per comprendere se la Corte territoriale fosseandata ultra petita rispetto all’ impugnazione rivoltale . Analogo rilievo, infine, meritail quinto motivo. 3.I motivi di ricorso, comunque, ove esaminati nel “merito” – ciò che può avvenire congiuntamente pe r ragioni di connessione – sono infondati. 3.1. Va premesso che costituisce ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; da ultimo, Cass., Sez. U. n. 18640 del 2022;Cass., Sez. U, n. 17619 del 2022;Cass. n. 32959 del 2022). Tale principio, del resto, non forma oggetto di controversia nella fattispecie in esame, essendo stato applicato, senza contestazioni di alcuna delle parti, sia dal Tribunale (che, peraltro, ha rilevato l’interruzione della prescrizione, determinata dall’attore attraverso la spedizione della lettera raccomandata del 19 dicembre 2008),sia dalla Corte di appello che, a fronte della deduzione difensiva delle parti convenute-appellanti circa la mancata ricezione della predetta lettera raccomandata, ha ritenuto che l’attore-appellato non avesse invece fornito la prova dell’effettiva spedizione di un atto di costituzione in mora, idoneo a produrre il detto effetto interruttivo, ai sensi dell’art.2943 cod. civ.. 3.2. Ciò premesso, va evidenziato che la Corte di merito è pervenuta atale giudizio sulla base de lle seguenti considerazioni : -il motivo di appello diretto a censurare la sentenza di primo grado perultra-petizione, sul presupposto dell’omessa o tardiva formulazione della contro-eccezionedi interruzione della prescrizione, era infondato, vertendosi in ipotesi di mera difesa, tra l’altro esplicitata dall ’attore - appellatoin sede di memoria ex art. 183 cod. proc. civ. ; peraltro , in seguito alla tempestiva formulazione dell’eccezione di prescrizione da parte delle amministrazioni convenute, le argomentazioni volte a negare la valenza interruttiva della documentazione prodotta dall’attore a supporto della relativa contro-eccezione, integrando a loro volta mere difese, non sarebbero state s oggette a preclusioni e sarebbero sta te proponibili anche in appello ; invero, una volta riconosciuto il carattere di mera difesa della contro - eccezione di interruzione della prescrizione(come t ale, proponibile anche in sede di impugnazione se la relativa prova sia stata ritualmente introdotta in giudizio), avrebbedovuto consentirsi al giudice di appello di esaminare ogni profilo in ordine alla validità dell’atto interruttivo, anche se non espressamente preso in considerazione nella precedente fase processuale; -fondati erano, invece , gli altri due motivi di appello , con cui era stata allegatala mancataricezione della lettera di costituzione in mora , nonchédedotta l’ inidoneità di essa a conseguire l’ effetto interruttivo della prescrizione; - in primo luogo , infatti, il rilievo del fatto interruttivo contenuto nella sentenza di primo grado (ove si faceva riferimento alla letteradel 19 dicembre 2008spedita dall’attore alle amministrazioni competenti ) era incongruente con quello allegato dall’attore medesimo, in replica all’eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute, nella memoria ex art.183 cod. proc. civ., ove si era dedotto che la prescrizione era stata interrotta dalle raccomandate del 15 dicembre 2007; -in secondo l uogo, nel fascicolo di parte attrice era rinvenibile una lettera datata 15 dicembre 2007 intestata a Francesco C rea e indirizzata a diverse amministrazioni, cui erano spillati quattro moduli di accettazione di raccomandata datati 19 dicembre 2008, aventi come destinatarie le medesime amministrazioni e come mittente l’ A vv. [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, le circostanze che la lettera fosse priva di sottoscrizione, che vi fosse un intervallo temporaledi oltre un anno tra essae gli avvisi di ricevimento e che le persone indicate come mittente fossero diverse, escludevano la possibilità di operare un collegamento certoo, almeno, probabile, tra la prima e i secondi e non consentivano di «ritenere che il contenuto delleraccomandate del dicembre del 2008 fosse costituito dalla lettera del dicembre del 2007, essendo davvero arduo … ammettere che una letteraredatta in un dato momento (per valere anche a fini interruttivi della prescrizione) venga spedita a distanza di più di un anno dalla sua predisposizione»; - pertanto, anche avuto riguardo all’ulteriore circostanza che nell’indicedei documenti prodotti in primo grado era indicata solo la “copia di raccomandate a.r. del 15 dicembre 2007” , senza fare menzione degli avvisi di ricevimento del 19 di cembre 2008, doveva escludersi la prova della spedizione di un valido ed efficace atto di costituzionein mora. 4. I rilievi formulati dalla Corte di appello , concretanti motivati giudizi di merito insindacabili in sede di legittimità, sono fondati su presupposti giuridici corretti e resistono pertanto alle censure formulatedal ricorrente. 4.1. S otto il profilo processuale , va evidenziato che i l rilievo d'ufficio della contro-eccezionedi interruzione della prescrizione, quale eccezionein senso lato , non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto(Cass., Sez. Un., 07/05/2013, n. 10531; Cass. 31/10/2018, n. 27998). Nel caso di specie, una volta introdotta tempestivamente la questione della prescrizione mediante la formulazione della relativa eccezione in senso stretto da parte delle amministrazioni convenute, doveva ritenersi consentito sia al primo giudice che a quello di appello procedere, anche d’ufficio, al rilievo della contro-eccezione in senso lato di interruzione della prescrizione medesima e, più in generale, alla valutazione degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti in funzione di tale rilievo (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 13/04/2023, n. 9810). Pertanto, dopo che il giudice di primo grado aveva valutato, ai predetti fini, la documentazione depositata dall’attore ( attribuendo efficacia interruttiva alla lettera del 19 dicembre 2008) , non poteva ritenersi preclusa alla Corte di appello la possibilità di riesaminare la detta documentazioneai medesimi fini , apparendo , anzi, tale riesame persino doveroso, alla luce dei motivi di gravame proposti dalle amministrazioniconvenute, le quali, per un verso , avevano allegato di non avere ricevuto la predetta missiva, mentre, per a l tro verso, ne avevano contestatol’idoneità ad integrare un valido ed efficace atto di costituzione in mora. Devono pertanto reputarsi assolutamente insussistenti gli errores in procedendodenunciati con i motivi di ricorso per cassazione , atteso che la Corte di appello non ha oltrepassato i limiti del thema decidendum devolutole con l’impugnazione, né ha indebitamente pronunciato d’ufficio su eccezioni nuove non proposte dalle parti, né, infine, ha posto afondamento della decisione questioni rileva te d’ufficio senza suscitare il contraddittorio. 4.2. L a pronuncia impugnata si mostra giuridicamente corretta anche sotto il profilo sostanziale. La Corte reggina, infatti, non ha omesso di considerare il principio, ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. 22 maggio 2005, n. 10630; Cass. 03/10/2018, n. 24149), secondo il quale, a i fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzionemora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte. Essa, tuttavia, ha ritenuto che tale presunzione (avente natura di presunzione iuris tantum ) fosse superata, nel caso di specie , «dall’evidenteed oggettiva mancanza di corrispondenza tra la lett e ra del 15 dicembre 2007 (priva di firma, oltre al resto) e gli avvisi/ ricevutedel 19 dicembre 2008 (più di un anno dopo ) ». Sotto tale specifico profilo, come si è detto, la statuizione della Corte di appello concreta un giudizio di fatto , riservato al giudice del merito che, in quanto debitam ente motivato, resta insindacabile in questa sede di legittimità. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto , rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare al le amministrazioni controricorrentile spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 magg
Sentenza Cassazione n. 23645/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris