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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 20350/2026

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TORATO D'[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2269 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2918/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/09/2024 R.G.N. 3333/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’IspettoratoNumero registro generale 4871/20252 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026Territoriale del Lavoro di Roma contro la sentenza del TribunaDleat a pubblicazione 17/06/2026della medesima sede n. 1454/2022 e in sua riforma, respingeval’opposizione proposta in primo grado da Sandra SoniaStrazzanti all’ordinanza ingiunzione n. 765/2020 notificata il13.6.2020.2.

Per quanto qui interessa, al Corte territorialepremetteva: a) ciò che aveva considerato e deciso il primogiudice; b) i motivi d’appello formulati dall’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Roma rispetto alla decisione di primogrado.3.

Tanto premesso, la Corte riteneva che l’affermazione delprimo giudice, per cui l’avviso di ricevimento prodotto in primogrado dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma (doc. 7fasc.

I grado ITL) – che riporta il 12.6.2015 come data diconsegna dell’atto – non si riferirebbe al verbale unico diaccertamento e notificazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 6 fasc.

Igrado ITL), ma al contrario al verbale interlocutorio (che il primogiudice aveva identificato solo con la sigla 3/85), meritava lecensure che le rivolgeva l’appellante, essendo erronea permolteplici profili.4.

Secondo la Corte, la sentenza allora impugnata, inoltre,meritava riforma anche nella sua autonoma ratio decidendi,laddove aveva affermato che in ogni caso la notifica a mezzoposta del 12.6.2012 doveva ritenersi nulla, perché, pur essendostato il plico consegnato a persona diversa dalla destinataria(nella specie, il padre di [OSCURATO:PERSONA]), non era statadata la prova dell’invio della c.d.

CAN.Numero registro generale 4871/20253 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/20265.

Per la Corte, quindi, le considerazioni precedenDtait a pubblicazione 17/06/2026determinavano l’accoglimento dell’appello e dunque la riformadella sentenza appellata nel senso della reiezionedell’opposizione proposta in primo grado da Sandra SoniaStrazzaniti, le cui ulteriori contestazioni, una volta affermata lavalida notificazione in data 12.6.2015 del verbale diaccertamento, erano infondate.6.

Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.7.

Resiste l’Ispettorato intimato con controricorso.8.

La Consigliera delegata ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 18.11.2025, ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso dell’inammissibilità del primo edel secondo motivo di ricorso e della manifesta infondatezzadegli altri due motivi.9.

Con atto depositato telematicamente il 29.12.2025, ildifensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso;successivamente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc.civ., per vizio di travisamento della prova, il fatto probatoriocostituito un punto controverso e decisivo sul quale la sentenzaebbe a pronunciare, riflettendo, tale travisamento, la lettura delfatto probatorio prospettata da una delle parti, secondo ilprincipio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza 5Numero registro generale 4871/20254 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026marzo 2024, n. 5792.

Nel caso di specie il Giudice dell’appelloDa,t a pubblicazione 17/06/2026travisando completamente i riscontri probatori acquisiti alprocesso ha ritenuto che verosimilmente la raccomandata del12.6.2015 avrebbe contenuto il verbale unico di accertamentoe notificazione, senza tener conto né delle tempistiche, né diquanto risultava dal numero di cronologico, coincidente conaltro verbale interlocutorio.

L’incoerenza dei dati numerici delcronologico e delle date veniva colmata dal Giudice dell’appellofacendo ricorso a giudizi di verosimiglianza del tutto sganciatidai dati probatori e dalle massime d’esperienza”.2.

Il primo motivo, riassunto come sopra dalla ricorrente, èinammissibile.3.

Occorre premettere che la Corte distrettuale, nell’andarein contrario rispetto al primo giudice circa la riferibilità dellanotifica del 12.6.2015 ad un verbale interlocutorio (piuttostoche al verbale unico di accertamento e notificazionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha testualmente considerato: Deve essere premesso, in punto di fatto, che in attirisultano due verbali interlocutori, ossia quello n. 3/85-100 del6.3.2015 (nel quale si indica la documentazione da produrreall’Ispettorato), che risulta consegnato brevi manu al consulentedel lavoro, nella sua qualità di delegato del legalerappresentante della società ispezionata e quello n. 3/134/85del 27.4.2015 (nel quale si dà atto della parziale inottemperanzaalla precedente richiesta di esibizione documentale), che risultaindirizzato alla sola società ed anticipato via mail al consulentedel lavoro della stessa.Numero registro generale 4871/20255 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026Tanto premesso, la sentenza appellata, come rettamentDeat a pubblicazione 17/06/2026osserva l’impugnante, perviene ad una ricostruzione dellasequenza procedimentale assolutamente eccentrica edinverosimile, poiché assume che il verbale interlocutorio siastato notificato in una data (quella del 12.6.2015, appunto),addirittura successiva a quella (l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che il verbale unicodi accertamento e notificazione individua (con indicazioneassistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.) come momentodi conclusione degli accertamenti ispettivi iniziati il 28.1.2015.L’argomentazione critica dell’appellante, poi, può essereulteriormente ampliata osservando, da un lato, che lo stessoverbale unico di accertamento e notificazione menziona ilverbale interlocutorio del 27.4.2015 ed addebita allacontravventrice di non aver esibito la documentazione con essorichiesta e, dall’altro, che il protocollo in uscita del detto verbaledi accertamento reca la data del 8.6.2015.La valutazione negativa dell’inerzia della parte alle richiestedocumentali dell’Ufficio palesa chiaramente che l’IspettoratoTerritoriale del Lavoro riteneva (qui non importa se a torto o aragione) già ritualmente notificato il verbale interlocutorio inuna data quanto meno antecedente al 26.5.2015 (ossia quandoil verbale di accertamento e notificazione risulta redatto,secondo quanto si legge nella sua pag. 3/11), con il corollarioche detto Ente non avrebbe avuto motivo alcuno per effettuareuna successiva e ridondante notifica nel giugno 2015.La contiguità temporale tra il protocollo in uscita e la datain cui la raccomandata di cui al prodotto avviso risulta ricevutadall’attuale appellata, poi, costituisce serio elemento indiziarioche contraddice l’affermazione della sentenza gravata e perNumero registro generale 4871/20256 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026contro dimostra che il prodotto avviso di ricevimento si riferiscDeat a pubblicazione 17/06/2026alla notifica del verbale di accertamento.A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi che, comerettamente osserva l’appellante, il destinatario della notifica deiverbali interlocutori del 6 marzo e del 27 aprile 2015 era la solasocietà datrice di lavoro – nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. – poiidentificata, nel provvedimento sanzionatorio come obbligatasolidale, sicché la notificazione effettuata il 12.6.2015 a SandraSonia Strazzanti in proprio non può che riferirsi al verbale diaccertamento e non certo ai verbali interlocutori, che non lavedevano quale destinataria in proprio di detti atti.L’argomento speso nella sentenza appellata, ossia che dalle notifiche depositate in atti (doc. 6 e 7 memoria dicostituzione) si evince che le stesse siano riferite al verbaleinterlocutorio (3/85) e non a quello definitivo con irrogazionedella relativa sanzione , non ha la valenza dirimente che gliha attribuito il primo giudice ed anzi rappresenta elementofattuale del tutto inconferente.Il primo giudice, infatti, non ha considerato, da un lato, chela cifra 3/85 è riportata nella parte dell’avviso di ricevimentodestinata all’indicazione del c.d. cronologico, sicché apparearbitraria la conclusione che esso indichi univocamente l’attospedito tramite la raccomandata al quale l’avviso di ricevimentosi riferisce e, dall’altro, che nessuno dei verbali interlocutori èunivocamente contraddistinto dalla cifra 3/85, che appare al piùmera annotazione apposta dal mittente per proprie finalitàinterne, del tutto estranee all’indicazione dell’atto notificato,non essendovi neppure certezza che essa sia riferibile alNumero registro generale 4871/20257 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026cronologico di notifica (almeno uno) di detti atti endoD-ata pubblicazione 17/06/2026procedimentali.Le argomentazioni sin qui svolte portano a ritenere, inriforma della sentenza appellata, che l’avviso di accertamentofu effettivamente notificato all’appellata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],restando irrilevanti, a fronte di siffatta prova positiva, lededuzioni della difesa della Strazzanti in punto di individuazionedel soggetto su cui grava l’onere probatorio di dimostrarel’effettivo contenuto della missiva; deduzioni che, in ogni caso,sarebbero anche erronee, poiché la tesi del mittente è che laraccomandata conteneva il solo verbale di accertamento, sicchénon opera il principio di diritto invocato dall’appellata (chepresuppone che sia pacifico che il piego contenesse una pluralitàdi atti diversi tra loro), ma quello opposto per cui la produzionein giudizio dell’atto che si assume inviato a mezzo raccomandatae del relativo avviso di ricevimento implica una presunzione dicorrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missivaricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico deldestinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diversoo un plico privo di contenuto (ex multis Cass. 3.10.2018 n.24149; Cass. 22.5.2015 n. 10630), con il corollario per cui, aben vedere, sarebbe stato onere dell’originaria opponentedimostrare che in data 12.6.2015 ebbe a ricevere un meroverbale interlocutorio, anziché il verbale di accertamento .4.

La ricorrente, nel motivo ora in esame, invocal’applicazione al caso dei principi di diritto espressi in Cass., sez.un., sent. 5.3.2024, n. 5792.Le Sezioni unite di questa Corte in tale decisione hannoenunciato il seguente principio di diritto: “Il travisamento delNumero registro generale 4871/20258 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svistDaat a pubblicazione 17/06/2026concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto contestato,trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, in concorso dei presuppostirichiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fattoprobatorio abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento riflettela lettura del fatto probatorio prospettato da una delle parti, ilvizio fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensidell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale”.5.

Risulta evidente, allora, già in base alla lettura dellasintesi di parte del motivo in esame e, meglio, dal suosvolgimento (v. pagg. 10-13 del ricorso), che la ricorrente nondeduce in realtà un travisamento della prova, inteso cometravisamento che rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, nei termini e nei limiti in cui essopuò essere fatto valere in sede di legittimità.Piuttosto, la ricorrente, essenzialmente in base al richiamoa propri precedenti scritti difensivi, propone una critica, peraltroin gran parte assertiva, dell’apprezzamento probatorio operatodalla Corte di merito, ed alla stessa riservato.In particolare, a fronte dell’estesa ed articolata letturalogica e cronologica di una serie di risultanze processuali che laCorte ha espresso nella motivazione sopra trascritta, laricorrente assume che: “… la sentenza d’appello impugnata haofferto delle risposte basate su mere congetture ed illazioni e sugiudizi di verosimiglianza, che neppure si collegano a massimeNumero registro generale 4871/20259 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026di esperienza”; che essa “si fonda su mere ipotesi e giudizi dDait a pubblicazione 17/06/2026verosimiglianza”; che “la motivazione addotta dal Giudice diseconde cure anziché fondarsi su una lettura imparziale edobiettiva dei dati probatori risultanti dalla documentazionedepositata in giudizio, finisce per appiattirsi completamentesulle difese di parte appellante cercando di corroborare le tesi,smentite dagli stessi atti, …”.Per giunta, la critica così formulata neppure è aderente amotivi della decisione gravata in parte qua, come quando ad es.torna a sostenere che “il verbale interlocutorio riporta nelprotocollo il 3/85”, laddove i giudici di secondo grado, come s’èvisto, avevano subito accertato e posto in luce che esistevanodue verbali interlocutori, uno con il n. 3/85-100 e l’altro con iln. 3/134/85, successivamente evidenziando, tra l’altro, e nonsolo, “che la cifra 3/85 è riportata nella parte dell’avviso diricevimento destinata all’indicazione del c.d. cronologico, …”, e“che nessuno dei verbali interlocutori è univocamentecontraddistinto dalla cifra 3/85 …”.6.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Erroneitàdella sentenza in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perviolazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui agliartt. 2967 c.c., 112 e 132 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello inmaniera del tutto erronea, dopo aver aderito, appiattendosi allastessa, (al)la tesi dell’appellante, ha inteso attribuire a caricodell’odierna ricorrente un onere probatorio del tuttoinsussistente”.

La censura aggredisce il passaggio motivazionale(in precedenza riportato) in cui la Corte ha reputato erronee lededuzioni dell’allora appellata Strazzanti “in punto diNumero registro generale 4871/202510 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026individuazione del soggetto su cui grava l’onere probatorio dDait a pubblicazione 17/06/2026dimostrare l’effettivo contenuto della missiva”.7.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.8.

E’ inammissibile, oltre che per i non spiegati riferimentiin rubrica agli artt. 112 e 132 c.p.c., laddove vi si deduce “comela tesi del mittente sia rimasta apodittica e del tuttoindimostrata, vista la non coincidenza numerica e di date”.

Qui,difatti, la ricorrente allude genericamente ai rilievi critici, a lorovolta, assertivi quanto non aderenti alla motivazionedell’impugnata sentenza, esposti nel primo motivo di ricorso, inquesta sede giudicato inammissibile nella sua interezza.9.

La doglianza è comunque manifestamente infondataquando vi si assume “che quanto al principio afferente all’oneredella prova la sentenza impugnata richiama un indirizzogiurisprudenziale che postula l’esistenza di una indimostrata edindimostrabile presunzione legale di identità fra contenuto dellaraccomandata dichiarato dal mittente e quello ricevuto daldestinatario”.9.1.

Contrariamente, infatti, a quanto sostiene laricorrente, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ilprincipio di diritto, anche di recente confermato (v. nellamotivazione Cass. n. 7715/2022 nel campo delle sanzioniamministrative; Cass. n. 23645/2023; Cass. n. 6251/2025),della presunzione di corrispondenza tra la copia prodotta e lamissiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico deldestinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diversoo un plico privo di contenuto (Cass. n. 24149/2018; Cass. n.Numero registro generale 4871/202511 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/202610630/2015, richiamate dalla Corte territoriale; Cass. nDa.t a pubblicazione 17/06/202623920/2013; Cass. n. 15762/2013).Trattasi, quindi, di presunzione iuris tantum, che la Corteterritoriale, tuttavia, ha giudicato non superata da una provacontraria fornita dalla destinataria di aver ricevuto, invece chel’unico atto costituito dal verbale di accertamento indicatodall’Ispettorato, un mero verbale interlocutorio.Pertanto, alcuna illegittima inversione dell’onere dellaprova, in violazione dell’art. 2697 c.c., è riscontrabilenell’impugnata sentenza.10.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: “Erroneitàdella sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per violazione ed errata applicazione dell’art. 7 dellaL. 20 dicembre 1982, n. 890.

In relazione a detto aspetto sievidenzia come il Giudice di seconde cure si sia discostato inmaniera aperta dai principi in punto di onere della prova legatialla spedizione della raccomandata informativa c.d.

“CAN”,pervenendo con giudizio, anche in questo caso apodittico allaconclusione secondo cui sarebbe stato sufficiente la merasarebbe stata veicolata al medesimo indirizzo”.11.

Il motivo è infondato.12.

La Corte distrettuale ha considerato:

3. La sentenza impugnata, inoltre, merita riforma anchenella sua autonoma ratio decidendi laddove ha affermato che inogni caso la notifica a mezzo posta del 12.6.2012 dovevaritenersi nulla, perché, pur essendo stato il plico consegnato aNumero registro generale 4871/202512 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026persona diversa dalla destinataria (nella specie, il padre dDait a pubblicazione 17/06/2026Sandra [OSCURATO:PERSONA]), non è stata data la prova dell’inviodella c.d.

CAN.Detta prova, infatti, come rettamente rileva l’appellante,ben si evince dallo stesso avviso di ricevimento, nel qualel’addetto al recapito ha espressamente dato atto, peraltrospecificamente sottoscrivendo il relativo riquadro, di averspedito, la comunicazione di avvenuta notifica conraccomandata n. 76563237080-3 del 15(?).6.2015 (la cifra delgiorno non è pienamente leggibile, perché ad essa sisovrappone parzialmente la sottoscrizione dell’addetto alrecapito), dovendo peraltro tale indicazione intendersi secondoragione, ossia nel senso che la comunicazione di avvenutanotifica è stata spedita allo stesso indirizzo indicatonell’intestazione dell’avviso di ricevimento.La notificazione dell’avviso di accertamento, dunque, sisottrae alla censura di nullità che le ha rivolto la sentenzaappellata, apparendo al contrario pienamente valida, posto chenell’ipotesi dell’effettiva consegna dell’atto a persona diversa dalsuo destinatario è sufficiente, ai fini della validità delprocedimento notificatorio, la mera spedizione dellaraccomandata informativa e non anche la sua ricezione da partedel destinatario (Cass. 6.8.2024 n. 22148; Cass. 7.6.2018, n.14722) .13.

La ricorrente, rispetto all’indirizzo cui ha fatto capo laCorte territoriale, invoca l’orientamento di legittimità solo inparte diverso, secondo il quale, in tema di comunicazione amezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di unNumero registro generale 4871/202513 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione dDealt a pubblicazione 17/06/2026solo numero e non del nome e dell’indirizzo del dettodestinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenutaspedizione di una raccomandata con il menzionato numero, conla conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso ilsuo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere laritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta dispedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.13.1.

Rileva il Collegio che questo orientamento, seguitosoprattutto dalla Sezione 5 (Tributaria) di questa Corte (v. trale più recenti Cass. n. 2647/2026; n. 28297/2025; n.23194/2024), era stato in precedenza compiutamente espressoin Cass. n. 18472/2018.Quest’ultima pronuncia, tuttavia, è anteriore a Cass., sez.un., sent. 15.4.2021, n. 10012 (cui pure fa riferimento laricorrente nella propria istanza di decisione, ma in modoimpreciso).E in tale sentenza le Sezioni unite hanno formulato ilseguente principio di diritto: “In tema di notifica di un attoimpositivo ovvero processuale tramite il servizio postalesecondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’attonotificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto ariceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stessoovvero per assenza/inidoneità di altre persone esclusivamentemediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimentodella raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’attonotificando presso l’ufficio postale (c.d.

CAD), non essendo a talNumero registro generale 4871/202514 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione delDlaat a pubblicazione 17/06/2026raccomandata medesima”.Trattasi, quindi, di principio di diritto esplicitamente riferitoai casi in cui viene in considerazione la c.d.

CAD.Le Sezioni unite, tuttavia, nell’ambito del loro ampiopercorso motivazionale hanno, tra l’altro, considerato che: …come giustamente sottolineato nella pronuncia “capofila” delnuovo indiritto interpretativo, tale disciplina adeguatrice – suquesto specifico segmento della procedura notificatoria – sidifferenzia nettamente da quella dell’art. 139, quarto comma,cod. proc. civ. ovvero dell’art. 7, u.c., legge 890/1982,disciplinanti i casi di consegna dell’atto notificando a personadiversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che vengaspedita a quest’ultimo una raccomandata “semplice” che gli dianotizia dell’avvenuta notificazione dell’atto medesimo.

Tale,significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente,posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essereuna ragionevole aspettativa che l’atto notificato vengaeffettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi dipersone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio,portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lostesso un rapporto che il legislatore riconosce comeastrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che haprescelto una forma di comunicazione dell’avvenuta consegnagarantita, ma semplificata.

Diversamente nel caso dell’art. 8,legge 890/1982 (e dell’art. 140, cod. proc. civ.) non si realizzaalcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando pressol’ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la CasaNumero registro generale 4871/202515 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026comunale)” (così nel §

7. della motivazione di Sez. un. nDa.t a pubblicazione 17/06/202610012/2021).Dunque, le Sezioni unite, nel pervenire alla soluzionenomofilattica espressa nell’enunciato principio di diritto, hannoesplicitamente tratto argomento anche dalla ben differenziatadisciplina che qui direttamente ci occupa in tema di c.d.

CAN(sigla della prassi che sta per ‘comunicazione avvenutanotifica’).Del che ha tenuto conto anche la Sezione Tributaria diquesta Corte (cfr. il §

5.3. di Cass. n. 2401/2023, ed ivi ilrichiamo ai precedenti di legittimità a riguardo).14.

Tanto precisato, la sentenza impugnata è comunqueconforme all’indirizzo richiamato dalla ricorrente.La Corte di merito, infatti, non ha annesso fede privilegiataall’intero contenuto dell’avviso di ricevimento in questione,bensì si è legittimamente avvalsa ex art. 115, comma primo,c.p.c. di tale atto che in limine aveva specificato essere stato“prodotto in primo grado dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (doc. 7 fasc.

I grado ITL)” (v. inizio del §

2. A pag. 2),vale a dire, dalla parte sulla quale incombeva l’onere della provasul punto ed interessata a far valere la ritualità della notifica;per rilevare, valutando secondo il proprio prudenteapprezzamento ex art. 116, comma primo, c.p.c. un idoneomezzo di prova documentale, che l’indicazione espressa esottoscritta da parte dell’addetto al recapito di aver spedito, conla raccomandata di cui erano specificati gli estremi, lacomunicazione di avvenuta notifica, con successo, ma a personadiversa dalla destinataria, doveva intendersi “secondo ragione”Numero registro generale 4871/202516 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026nel senso che detta c.d.

CAN era stata “spedita allo stessDoat a pubblicazione 17/06/2026indirizzo indicato nell’intestazione dell’avviso di ricevimento”.15.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: “Erroneitàdella sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per violazione ed errata applicazione delle norme didiritto di cui all’art. 14, secondo ed ultimo comma, L. 24novembre 1981, n. 689.

Con riferimento a detto aspetto si deveevidenziare come della mancata e/o invalida notifica del verbaleunico di accertamento e notificazione discenda la paleseillegittimità della pretesa ex art. 14 citato”.16.

Tale doglianza è all’evidenza manifestamenteinfondata, perché lo scrutinio dei precedenti motivi di ricorsopeer cassazione ha comportato la conferma dell’esistenza edella validità della notificazione del verbale unico diaccertamento e notificazione, ritenuta dai giudici di secondogrado.17.

In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, ilricorso dev’essere complessivamente rigettato.18.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito inconformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati ilterzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificatiin dispositivo.17 Numero registro generale 4871/2025Numero sezionale 2269/2026 P.Q.MData pubblicazione 17/06/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito; condanna,altresì, la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, della somma di € 1.500,00, ex art. 96, commaterzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di € 1.500,00, ex art. 96, commaquarto, c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 4871/202518 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026Data pubblicazione 17/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TORATO D'[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2269 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2918/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/09/2024 R.G.N. 3333/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’IspettoratoNumero registro generale 4871/20252 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026Territoriale del Lavoro di Roma contro la sentenza del TribunaDleat a pubblicazione 17/06/2026della medesima sede n. 1454/2022 e in sua riforma, respingeval’opposizione proposta in primo grado da Sandra SoniaStrazzanti all’ordinanza ingiunzione n. 765/2020 notificata il13.6.2020.2. Per quanto qui interessa, al Corte territorialepremetteva: a) ciò che aveva considerato e deciso il primogiudice; b) i motivi d’appello formulati dall’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Roma rispetto alla decisione di primogrado.3. Tanto premesso, la Corte riteneva che l’affermazione delprimo giudice, per cui l’avviso di ricevimento prodotto in primogrado dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma (doc. 7fasc. I grado ITL) – che riporta il 12.6.2015 come data diconsegna dell’atto – non si riferirebbe al verbale unico diaccertamento e notificazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 6 fasc. Igrado ITL), ma al contrario al verbale interlocutorio (che il primogiudice aveva identificato solo con la sigla 3/85), meritava lecensure che le rivolgeva l’appellante, essendo erronea permolteplici profili.4. Secondo la Corte, la sentenza allora impugnata, inoltre,meritava riforma anche nella sua autonoma ratio decidendi,laddove aveva affermato che in ogni caso la notifica a mezzoposta del 12.6.2012 doveva ritenersi nulla, perché, pur essendostato il plico consegnato a persona diversa dalla destinataria(nella specie, il padre di [OSCURATO:PERSONA]), non era statadata la prova dell’invio della c.d. CAN.Numero registro generale 4871/20253 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/20265. Per la Corte, quindi, le considerazioni precedenDtait a pubblicazione 17/06/2026determinavano l’accoglimento dell’appello e dunque la riformadella sentenza appellata nel senso della reiezionedell’opposizione proposta in primo grado da Sandra SoniaStrazzaniti, le cui ulteriori contestazioni, una volta affermata lavalida notificazione in data 12.6.2015 del verbale diaccertamento, erano infondate.6. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.7. Resiste l’Ispettorato intimato con controricorso.8. La Consigliera delegata ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 18.11.2025, ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso dell’inammissibilità del primo edel secondo motivo di ricorso e della manifesta infondatezzadegli altri due motivi.9. Con atto depositato telematicamente il 29.12.2025, ildifensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso;successivamente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc.civ., per vizio di travisamento della prova, il fatto probatoriocostituito un punto controverso e decisivo sul quale la sentenzaebbe a pronunciare, riflettendo, tale travisamento, la lettura delfatto probatorio prospettata da una delle parti, secondo ilprincipio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza 5Numero registro generale 4871/20254 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026marzo 2024, n. 5792. Nel caso di specie il Giudice dell’appelloDa,t a pubblicazione 17/06/2026travisando completamente i riscontri probatori acquisiti alprocesso ha ritenuto che verosimilmente la raccomandata del12.6.2015 avrebbe contenuto il verbale unico di accertamentoe notificazione, senza tener conto né delle tempistiche, né diquanto risultava dal numero di cronologico, coincidente conaltro verbale interlocutorio. L’incoerenza dei dati numerici delcronologico e delle date veniva colmata dal Giudice dell’appellofacendo ricorso a giudizi di verosimiglianza del tutto sganciatidai dati probatori e dalle massime d’esperienza”.2. Il primo motivo, riassunto come sopra dalla ricorrente, èinammissibile.3. Occorre premettere che la Corte distrettuale, nell’andarein contrario rispetto al primo giudice circa la riferibilità dellanotifica del 12.6.2015 ad un verbale interlocutorio (piuttostoche al verbale unico di accertamento e notificazionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha testualmente considerato: Deve essere premesso, in punto di fatto, che in attirisultano due verbali interlocutori, ossia quello n. 3/85-100 del6.3.2015 (nel quale si indica la documentazione da produrreall’Ispettorato), che risulta consegnato brevi manu al consulentedel lavoro, nella sua qualità di delegato del legalerappresentante della società ispezionata e quello n. 3/134/85del 27.4.2015 (nel quale si dà atto della parziale inottemperanzaalla precedente richiesta di esibizione documentale), che risultaindirizzato alla sola società ed anticipato via mail al consulentedel lavoro della stessa.Numero registro generale 4871/20255 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026Tanto premesso, la sentenza appellata, come rettamentDeat a pubblicazione 17/06/2026osserva l’impugnante, perviene ad una ricostruzione dellasequenza procedimentale assolutamente eccentrica edinverosimile, poiché assume che il verbale interlocutorio siastato notificato in una data (quella del 12.6.2015, appunto),addirittura successiva a quella (l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che il verbale unicodi accertamento e notificazione individua (con indicazioneassistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.) come momentodi conclusione degli accertamenti ispettivi iniziati il 28.1.2015.L’argomentazione critica dell’appellante, poi, può essereulteriormente ampliata osservando, da un lato, che lo stessoverbale unico di accertamento e notificazione menziona ilverbale interlocutorio del 27.4.2015 ed addebita allacontravventrice di non aver esibito la documentazione con essorichiesta e, dall’altro, che il protocollo in uscita del detto verbaledi accertamento reca la data del 8.6.2015.La valutazione negativa dell’inerzia della parte alle richiestedocumentali dell’Ufficio palesa chiaramente che l’IspettoratoTerritoriale del Lavoro riteneva (qui non importa se a torto o aragione) già ritualmente notificato il verbale interlocutorio inuna data quanto meno antecedente al 26.5.2015 (ossia quandoil verbale di accertamento e notificazione risulta redatto,secondo quanto si legge nella sua pag. 3/11), con il corollarioche detto Ente non avrebbe avuto motivo alcuno per effettuareuna successiva e ridondante notifica nel giugno 2015.La contiguità temporale tra il protocollo in uscita e la datain cui la raccomandata di cui al prodotto avviso risulta ricevutadall’attuale appellata, poi, costituisce serio elemento indiziarioche contraddice l’affermazione della sentenza gravata e perNumero registro generale 4871/20256 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026contro dimostra che il prodotto avviso di ricevimento si riferiscDeat a pubblicazione 17/06/2026alla notifica del verbale di accertamento.A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi che, comerettamente osserva l’appellante, il destinatario della notifica deiverbali interlocutori del 6 marzo e del 27 aprile 2015 era la solasocietà datrice di lavoro – nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. – poiidentificata, nel provvedimento sanzionatorio come obbligatasolidale, sicché la notificazione effettuata il 12.6.2015 a SandraSonia Strazzanti in proprio non può che riferirsi al verbale diaccertamento e non certo ai verbali interlocutori, che non lavedevano quale destinataria in proprio di detti atti.L’argomento speso nella sentenza appellata, ossia che dalle notifiche depositate in atti (doc. 6 e 7 memoria dicostituzione) si evince che le stesse siano riferite al verbaleinterlocutorio (3/85) e non a quello definitivo con irrogazionedella relativa sanzione , non ha la valenza dirimente che gliha attribuito il primo giudice ed anzi rappresenta elementofattuale del tutto inconferente.Il primo giudice, infatti, non ha considerato, da un lato, chela cifra 3/85 è riportata nella parte dell’avviso di ricevimentodestinata all’indicazione del c.d. cronologico, sicché apparearbitraria la conclusione che esso indichi univocamente l’attospedito tramite la raccomandata al quale l’avviso di ricevimentosi riferisce e, dall’altro, che nessuno dei verbali interlocutori èunivocamente contraddistinto dalla cifra 3/85, che appare al piùmera annotazione apposta dal mittente per proprie finalitàinterne, del tutto estranee all’indicazione dell’atto notificato,non essendovi neppure certezza che essa sia riferibile alNumero registro generale 4871/20257 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026cronologico di notifica (almeno uno) di detti atti endoD-ata pubblicazione 17/06/2026procedimentali.Le argomentazioni sin qui svolte portano a ritenere, inriforma della sentenza appellata, che l’avviso di accertamentofu effettivamente notificato all’appellata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],restando irrilevanti, a fronte di siffatta prova positiva, lededuzioni della difesa della Strazzanti in punto di individuazionedel soggetto su cui grava l’onere probatorio di dimostrarel’effettivo contenuto della missiva; deduzioni che, in ogni caso,sarebbero anche erronee, poiché la tesi del mittente è che laraccomandata conteneva il solo verbale di accertamento, sicchénon opera il principio di diritto invocato dall’appellata (chepresuppone che sia pacifico che il piego contenesse una pluralitàdi atti diversi tra loro), ma quello opposto per cui la produzionein giudizio dell’atto che si assume inviato a mezzo raccomandatae del relativo avviso di ricevimento implica una presunzione dicorrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missivaricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico deldestinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diversoo un plico privo di contenuto (ex multis Cass. 3.10.2018 n.24149; Cass. 22.5.2015 n. 10630), con il corollario per cui, aben vedere, sarebbe stato onere dell’originaria opponentedimostrare che in data 12.6.2015 ebbe a ricevere un meroverbale interlocutorio, anziché il verbale di accertamento .4. La ricorrente, nel motivo ora in esame, invocal’applicazione al caso dei principi di diritto espressi in Cass., sez.un., sent. 5.3.2024, n. 5792.Le Sezioni unite di questa Corte in tale decisione hannoenunciato il seguente principio di diritto: “Il travisamento delNumero registro generale 4871/20258 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svistDaat a pubblicazione 17/06/2026concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto contestato,trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, in concorso dei presuppostirichiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fattoprobatorio abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento riflettela lettura del fatto probatorio prospettato da una delle parti, ilvizio fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensidell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale”.5. Risulta evidente, allora, già in base alla lettura dellasintesi di parte del motivo in esame e, meglio, dal suosvolgimento (v. pagg. 10-13 del ricorso), che la ricorrente nondeduce in realtà un travisamento della prova, inteso cometravisamento che rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, nei termini e nei limiti in cui essopuò essere fatto valere in sede di legittimità.Piuttosto, la ricorrente, essenzialmente in base al richiamoa propri precedenti scritti difensivi, propone una critica, peraltroin gran parte assertiva, dell’apprezzamento probatorio operatodalla Corte di merito, ed alla stessa riservato.In particolare, a fronte dell’estesa ed articolata letturalogica e cronologica di una serie di risultanze processuali che laCorte ha espresso nella motivazione sopra trascritta, laricorrente assume che: “… la sentenza d’appello impugnata haofferto delle risposte basate su mere congetture ed illazioni e sugiudizi di verosimiglianza, che neppure si collegano a massimeNumero registro generale 4871/20259 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026di esperienza”; che essa “si fonda su mere ipotesi e giudizi dDait a pubblicazione 17/06/2026verosimiglianza”; che “la motivazione addotta dal Giudice diseconde cure anziché fondarsi su una lettura imparziale edobiettiva dei dati probatori risultanti dalla documentazionedepositata in giudizio, finisce per appiattirsi completamentesulle difese di parte appellante cercando di corroborare le tesi,smentite dagli stessi atti, …”.Per giunta, la critica così formulata neppure è aderente amotivi della decisione gravata in parte qua, come quando ad es.torna a sostenere che “il verbale interlocutorio riporta nelprotocollo il 3/85”, laddove i giudici di secondo grado, come s’èvisto, avevano subito accertato e posto in luce che esistevanodue verbali interlocutori, uno con il n. 3/85-100 e l’altro con iln. 3/134/85, successivamente evidenziando, tra l’altro, e nonsolo, “che la cifra 3/85 è riportata nella parte dell’avviso diricevimento destinata all’indicazione del c.d. cronologico, …”, e“che nessuno dei verbali interlocutori è univocamentecontraddistinto dalla cifra 3/85 …”.6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Erroneitàdella sentenza in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perviolazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui agliartt. 2967 c.c., 112 e 132 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello inmaniera del tutto erronea, dopo aver aderito, appiattendosi allastessa, (al)la tesi dell’appellante, ha inteso attribuire a caricodell’odierna ricorrente un onere probatorio del tuttoinsussistente”. La censura aggredisce il passaggio motivazionale(in precedenza riportato) in cui la Corte ha reputato erronee lededuzioni dell’allora appellata Strazzanti “in punto diNumero registro generale 4871/202510 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026individuazione del soggetto su cui grava l’onere probatorio dDait a pubblicazione 17/06/2026dimostrare l’effettivo contenuto della missiva”.7. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.8. E’ inammissibile, oltre che per i non spiegati riferimentiin rubrica agli artt. 112 e 132 c.p.c., laddove vi si deduce “comela tesi del mittente sia rimasta apodittica e del tuttoindimostrata, vista la non coincidenza numerica e di date”. Qui,difatti, la ricorrente allude genericamente ai rilievi critici, a lorovolta, assertivi quanto non aderenti alla motivazionedell’impugnata sentenza, esposti nel primo motivo di ricorso, inquesta sede giudicato inammissibile nella sua interezza.9. La doglianza è comunque manifestamente infondataquando vi si assume “che quanto al principio afferente all’oneredella prova la sentenza impugnata richiama un indirizzogiurisprudenziale che postula l’esistenza di una indimostrata edindimostrabile presunzione legale di identità fra contenuto dellaraccomandata dichiarato dal mittente e quello ricevuto daldestinatario”.9.1. Contrariamente, infatti, a quanto sostiene laricorrente, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ilprincipio di diritto, anche di recente confermato (v. nellamotivazione Cass. n. 7715/2022 nel campo delle sanzioniamministrative; Cass. n. 23645/2023; Cass. n. 6251/2025),della presunzione di corrispondenza tra la copia prodotta e lamissiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico deldestinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diversoo un plico privo di contenuto (Cass. n. 24149/2018; Cass. n.Numero registro generale 4871/202511 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/202610630/2015, richiamate dalla Corte territoriale; Cass. nDa.t a pubblicazione 17/06/202623920/2013; Cass. n. 15762/2013).Trattasi, quindi, di presunzione iuris tantum, che la Corteterritoriale, tuttavia, ha giudicato non superata da una provacontraria fornita dalla destinataria di aver ricevuto, invece chel’unico atto costituito dal verbale di accertamento indicatodall’Ispettorato, un mero verbale interlocutorio.Pertanto, alcuna illegittima inversione dell’onere dellaprova, in violazione dell’art. 2697 c.c., è riscontrabilenell’impugnata sentenza.10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: “Erroneitàdella sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per violazione ed errata applicazione dell’art. 7 dellaL. 20 dicembre 1982, n. 890. In relazione a detto aspetto sievidenzia come il Giudice di seconde cure si sia discostato inmaniera aperta dai principi in punto di onere della prova legatialla spedizione della raccomandata informativa c.d. “CAN”,pervenendo con giudizio, anche in questo caso apodittico allaconclusione secondo cui sarebbe stato sufficiente la merasarebbe stata veicolata al medesimo indirizzo”.11. Il motivo è infondato.12. La Corte distrettuale ha considerato: 3. La sentenza impugnata, inoltre, merita riforma anchenella sua autonoma ratio decidendi laddove ha affermato che inogni caso la notifica a mezzo posta del 12.6.2012 dovevaritenersi nulla, perché, pur essendo stato il plico consegnato aNumero registro generale 4871/202512 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026persona diversa dalla destinataria (nella specie, il padre dDait a pubblicazione 17/06/2026Sandra [OSCURATO:PERSONA]), non è stata data la prova dell’inviodella c.d. CAN.Detta prova, infatti, come rettamente rileva l’appellante,ben si evince dallo stesso avviso di ricevimento, nel qualel’addetto al recapito ha espressamente dato atto, peraltrospecificamente sottoscrivendo il relativo riquadro, di averspedito, la comunicazione di avvenuta notifica conraccomandata n. 76563237080-3 del 15(?).6.2015 (la cifra delgiorno non è pienamente leggibile, perché ad essa sisovrappone parzialmente la sottoscrizione dell’addetto alrecapito), dovendo peraltro tale indicazione intendersi secondoragione, ossia nel senso che la comunicazione di avvenutanotifica è stata spedita allo stesso indirizzo indicatonell’intestazione dell’avviso di ricevimento.La notificazione dell’avviso di accertamento, dunque, sisottrae alla censura di nullità che le ha rivolto la sentenzaappellata, apparendo al contrario pienamente valida, posto chenell’ipotesi dell’effettiva consegna dell’atto a persona diversa dalsuo destinatario è sufficiente, ai fini della validità delprocedimento notificatorio, la mera spedizione dellaraccomandata informativa e non anche la sua ricezione da partedel destinatario (Cass. 6.8.2024 n. 22148; Cass. 7.6.2018, n.14722) .13. La ricorrente, rispetto all’indirizzo cui ha fatto capo laCorte territoriale, invoca l’orientamento di legittimità solo inparte diverso, secondo il quale, in tema di comunicazione amezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di unNumero registro generale 4871/202513 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione dDealt a pubblicazione 17/06/2026solo numero e non del nome e dell’indirizzo del dettodestinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenutaspedizione di una raccomandata con il menzionato numero, conla conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso ilsuo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere laritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta dispedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.13.1. Rileva il Collegio che questo orientamento, seguitosoprattutto dalla Sezione 5 (Tributaria) di questa Corte (v. trale più recenti Cass. n. 2647/2026; n. 28297/2025; n.23194/2024), era stato in precedenza compiutamente espressoin Cass. n. 18472/2018.Quest’ultima pronuncia, tuttavia, è anteriore a Cass., sez.un., sent. 15.4.2021, n. 10012 (cui pure fa riferimento laricorrente nella propria istanza di decisione, ma in modoimpreciso).E in tale sentenza le Sezioni unite hanno formulato ilseguente principio di diritto: “In tema di notifica di un attoimpositivo ovvero processuale tramite il servizio postalesecondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’attonotificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto ariceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stessoovvero per assenza/inidoneità di altre persone esclusivamentemediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimentodella raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’attonotificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a talNumero registro generale 4871/202514 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione delDlaat a pubblicazione 17/06/2026raccomandata medesima”.Trattasi, quindi, di principio di diritto esplicitamente riferitoai casi in cui viene in considerazione la c.d. CAD.Le Sezioni unite, tuttavia, nell’ambito del loro ampiopercorso motivazionale hanno, tra l’altro, considerato che: …come giustamente sottolineato nella pronuncia “capofila” delnuovo indiritto interpretativo, tale disciplina adeguatrice – suquesto specifico segmento della procedura notificatoria – sidifferenzia nettamente da quella dell’art. 139, quarto comma,cod. proc. civ. ovvero dell’art. 7, u.c., legge 890/1982,disciplinanti i casi di consegna dell’atto notificando a personadiversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che vengaspedita a quest’ultimo una raccomandata “semplice” che gli dianotizia dell’avvenuta notificazione dell’atto medesimo. Tale,significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente,posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essereuna ragionevole aspettativa che l’atto notificato vengaeffettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi dipersone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio,portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lostesso un rapporto che il legislatore riconosce comeastrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che haprescelto una forma di comunicazione dell’avvenuta consegnagarantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell’art. 8,legge 890/1982 (e dell’art. 140, cod. proc. civ.) non si realizzaalcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando pressol’ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la CasaNumero registro generale 4871/202515 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026comunale)” (così nel § 7. della motivazione di Sez. un. nDa.t a pubblicazione 17/06/202610012/2021).Dunque, le Sezioni unite, nel pervenire alla soluzionenomofilattica espressa nell’enunciato principio di diritto, hannoesplicitamente tratto argomento anche dalla ben differenziatadisciplina che qui direttamente ci occupa in tema di c.d. CAN(sigla della prassi che sta per ‘comunicazione avvenutanotifica’).Del che ha tenuto conto anche la Sezione Tributaria diquesta Corte (cfr. il § 5.3. di Cass. n. 2401/2023, ed ivi ilrichiamo ai precedenti di legittimità a riguardo).14. Tanto precisato, la sentenza impugnata è comunqueconforme all’indirizzo richiamato dalla ricorrente.La Corte di merito, infatti, non ha annesso fede privilegiataall’intero contenuto dell’avviso di ricevimento in questione,bensì si è legittimamente avvalsa ex art. 115, comma primo,c.p.c. di tale atto che in limine aveva specificato essere stato“prodotto in primo grado dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (doc. 7 fasc. I grado ITL)” (v. inizio del § 2. A pag. 2),vale a dire, dalla parte sulla quale incombeva l’onere della provasul punto ed interessata a far valere la ritualità della notifica;per rilevare, valutando secondo il proprio prudenteapprezzamento ex art. 116, comma primo, c.p.c. un idoneomezzo di prova documentale, che l’indicazione espressa esottoscritta da parte dell’addetto al recapito di aver spedito, conla raccomandata di cui erano specificati gli estremi, lacomunicazione di avvenuta notifica, con successo, ma a personadiversa dalla destinataria, doveva intendersi “secondo ragione”Numero registro generale 4871/202516 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026nel senso che detta c.d. CAN era stata “spedita allo stessDoat a pubblicazione 17/06/2026indirizzo indicato nell’intestazione dell’avviso di ricevimento”.15. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: “Erroneitàdella sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per violazione ed errata applicazione delle norme didiritto di cui all’art. 14, secondo ed ultimo comma, L. 24novembre 1981, n. 689. Con riferimento a detto aspetto si deveevidenziare come della mancata e/o invalida notifica del verbaleunico di accertamento e notificazione discenda la paleseillegittimità della pretesa ex art. 14 citato”.16. Tale doglianza è all’evidenza manifestamenteinfondata, perché lo scrutinio dei precedenti motivi di ricorsopeer cassazione ha comportato la conferma dell’esistenza edella validità della notificazione del verbale unico diaccertamento e notificazione, ritenuta dai giudici di secondogrado.17. In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, ilricorso dev’essere complessivamente rigettato.18. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito inconformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati ilterzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificatiin dispositivo.17 Numero registro generale 4871/2025Numero sezionale 2269/2026 P.Q.MData pubblicazione 17/06/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito; condanna,altresì, la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, della somma di € 1.500,00, ex art. 96, commaterzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di € 1.500,00, ex art. 96, commaquarto, c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 4871/202518 Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 20350/2026Data pubblicazione 17/06/2026