CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32631/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18990/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 290 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappre sentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA], 201 -controricorrente - avverso la sentenza della C orte di appello di Roma , n. 4885 /20 17 , depositatail 19 luglio 201 7 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la Oggetto:intermediazione finanziaria -adeguatezza dell’operazione sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 19 luglio 2 017, che, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], la aveva condannata al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di euro 249.482,28, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dai danni da responsabilità contrattuale per inosservanza degli obblighi informativi prescritti a carico dell’intermediario, in relazione all’esecuzione di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina; -la Corte di appello ha evidenziato, in particolare, che l’intermediario avrebbe dovuto valutare l’operazione come inadeguata e, dunque, procedere all’esecuzione della stessa solo dopo aver avvisatoil cliente e da questi acquisito il relativo ordinescritto; - ha, inoltre, ritenuto che sussistesse il nesso di causalità tra la condotta inadempiente della banca e il danno lamentato, che ha provveduto a quantificare detraendo dall’importo investito la somma ricavata dalla vendita del titolo e quella delle cedole riscosse; -il ricorso è affidato a quattro motivi ; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 21, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 28 e 29, Reg. Consob1° luglio 1998, n. 11522,e 12, disp. prel., c.c., per aver la Corte di appello escluso che l’intermediario, nella raccolta delle informazioni relative ad operazioni di acquisto di titoli richieste dal cliente, potesse tenere conto esclusivamente delle dichiarazioni da questi già rese al medesimo intermediario con riferimento ad altri, precedenti, rapporti contrattuali e ritenuto che tali informazioni potessero essere utilizzate solo in via integrativa e sussidiaria rispetto a quelle fornite, ai sensi del menzionato art. 28,al momento della stipula del contratto quadro; - con la medesima doglianza censura , inoltre, la sentenza impugnata per aver ritenuto che, nel caso in cui l’intermediario non richieda al cliente le informazioni di cui al predetto art. 28, sia tenuto ad assegnare a quest’ultimo un basso profilo di rischio; -il motivo è infondato; -come noto, l’art. 21 , d.lgs. n. 58 del 1998, stabilisce , al primo comma , che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza etrasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e perl'integrità dei mercati (lett. a) e acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati(lett. b); -in attuazione di tale disposizione il Reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis al caso in esame, pone a carico dell’intermediario, obblighi informativi, attivi e passivi, preordinati al riequilibriodell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmenteconsapevole (cfr., in tema, Cass. , ord., 11 novembre 2021, n. 33596; Cass., ord., 28 luglio 2020, n. 16126;Cass. 17 luglio 2020, n. 7905); - in particolare, è previsto che, al momento della conclusione del contratto quadro, l’intermediario autorizzat o chieda all'investitore notizie circa la sua esperienzain materia di investimenti in strumenti finanziari, la suasituazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonchécirca la sua propensione al rischio (art. 28, primo comma, lett. a) e consegni all’investitore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28, primo comma, lett. b); -inoltre, prima dell ’esecuzione d ella specifica operazione , deve forni re all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni di tale operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (art. 28, secondo comma); - infine, in presenza di un a disposizione relativa a un’ operazion e non adeguataper tipologia, oggetto, frequenza o dimensione , è tenuto ad astenersi dall’esecuzionedella stessa, a meno che,dopo aver informato l’investitore di tale circostanza e delle ragioni percui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, abbiasuccessivamente ricevuto relativo ordine scritto ovvero, nelcaso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimentoalle avvertenze ricevute (art. 29); -l’obbligo di informazione passiva previsto dall’art. 28, primo comma, lett. a), risponde alla know your customer rule , consiste ndo nell’acquisizione delle informazioni necessarie per l’apprezzamento del profilo di rischio proprio dell’investitore e la conseguenteindividuazione degli strumenti finanziari appropriatiper tale investitore (cd. profilatura dell’investitore), ed è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l’investitore intenderà porre in essere; - infatti, poiché c iascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un’operazione da parte dell’intermediario richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioniconcernenti la situazione finanziaria de l l’investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari; - a conferma dell’esistenza d el collegamento funzionale tra la profilatura dell’investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, l’art. 29, secondo comma, stabilisce che tale valutazione di adeguatezza è condotta dall’intermediario tenendo conto « delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ognialtra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati»; - diversamente, ma tendente al medesimo scopo di rendere l’investitore consapevole dell’oggetto, degli effetti e dei rischi insiti nella specifica operazione che intende porre in essere, gli obblighi di informazione attiva intendono offrire all’investitore medesimo i necessari elementi di informazione in ordine alle caratteristiche oggettive dello strumento finanziario individuato, al fine di permetterne una sua più informata valutazione in ordine all’opportunità di disporre una determinata operazione (sia mediante l’informazione generica contenuta nel documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, sia mediante l’indicazione della natura, dei rischi e delle implicazioni della specifica operazione), e, quindi, di dare seguito o meno all’operazione medesima una volta ricevuta la eventuale motivata segnalazione di inadeguatezza dall’intermediario; -l’osservanza dell’obbligo di informazione passiva costituisce, dunque, un adempimento che deve necessariamente preceder e l’esecuzione delle singole disposizioni dell’investitore, in quanto strumentale alla realizzazione dell’obiettivo regolatorio perseguito di segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad una consapevole scelta di investimento; -la centralità di un siffatto obbligo è resa palese anche dal contenuto del secondo periodo dell’art. 28, primo comma, lett. a), il quale dispone che l’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal singolo contratto di investimento ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; -da tali assunti consegue che, come osservato dal la Corte di appello, il mancato adempimento dell’obbligo di richiesta di informazioni, al momento della conclusione del contratto quadro, in ordine alla esperienzain materia di investimenti in strumenti finanziari del cliente , alla sua situazione finanziaria, a i suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischionon può essere ovviato con l’acquisizione di tali informazioni mediante altri mezzi o, come invoca la ricorrente, in occasione della conclusione di contratti relativi ad altri servizi di investimento;- ciò in quanto , indipendentemente da ogni considerazione in ordine all’idoneità allo scopo delle informazioni così acquisite, in relazione alla diversa epoca in cui le stesse vengonorese, la mancata acquisizione di informazioni dirette dall’investitore al momento della conclusione del contratto quadro si presenta potenzialmente idonea a dare luogo ad un deficitinformativo rilevante ai fini della successiva corretta valutazione dell’adeguatezza della singola operazione disposta dal cliente, avuto riguardo alpossibile minor grado di accuratezza delle altre informazioni disponibili, in relazione alla fonte e accuratezza delle stesse sotto il profilo contenutistico e temporale; - a tali fini, le « altr e informazion i disponibil i » acquisite dall’intermediario possono essere utilizzate solo in via integrativa e, dunque,non possono da sole essere poste a base della individuazione del profilodell’investitore e, conseguentemente, eleva te a parametro esclusivo della valutazione di adeguatezzadell’operazione; - unica eccezione a tale principio deve ravvisarsi nel caso – non ricorrente nella specie – di rifiuto dell’investitore di fornire le informazioni richieste sui propri obiettivi di investimento esulla propria propensione al rischio, attes o che, anche in tale evenienza, l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione diinvestimento, dovendo compiere quella valutazione in base ai principi generali dicorrettezza e trasparenza, tenendo conto di tutte lenotizie di cui egli sia in possesso (cfr. Cass. 16 marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039); -può, dunque, formularsi il seguente principio di diritto: « L’obbligo di acquisizione da parte dell’intermediario delle informazioni richieste dall’art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998 al fine di determinare la profilatura di rischio dell’investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali salvo il caso in cui l’investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta»; L’obbligo di acquisizione da parte dell’intermediario delle informazioni richieste dall’art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998 al fine di determinare la profilatura di rischio dell’investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali salvo il caso in cui l’investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta»; -con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che la banca avesse informato effettivamente l’investitorein ordine alle caratteristiche dei titoli ordinati; -il motivo è inammissibile, in quanto verte su una questione che non risulta essere stata oggetto di accertamento nella sentenza impugnata, la quale ha posto a fondamento della sua decisione circostanze fattuali diverse; - c on il terzo motivo la ricorrente si duole dell a violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., 23, d.lgs. n. 58 del 1998, e 28 e 29, Reg. Consob n. 11522 del 1998, per aver la Corte di appello ritenuto sussistente il nesso di causalità pur in assenza della relativa prova da parte dell’investitore e per il solo fatto dell’inadempimento da parte dell’intermediario agli obblighi informativi sullo stesso gravanti; - evidenzia che, in ogni caso, il nesso di causalità sarebbe stato interrottodal comportamento dell’investitore, il quale aveva venduto i titoli acquistati dopo quattro anni senza dimostrare che il prezzo di cessione fosse il migliore possibile o, comunque, coerente con quello di mercato;-il motivo è infondato; il giudice di appello, dopo aver rilevato la violazione da parte dell’intermediario dell’obbligo informativo passivo, ha affermato che quest’ultimo avrebbe dovuto prudenzialmente attribuire all’investitore un profilo di rischio basso e, in virtù di tale elemento, giudicare l’operazione in esame inadeguata; -da ciò ha fatto discendere il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, previa valutazione della sussistenza del nesso di causalità; - orbene, si osserva che se è vero che grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale tra l'inadempimento dell'obbligazione informativa specificamente allegata e il danno, nonché il pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, dalla rammentata funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (cfr. Cass., ord., 11 novembre 2021, n. 33596; Cass., ord., 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); - tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati; - pertanto, deve ritenersi che la doglianza muove da un presupposto interpretativo errato, negando che la prova del nesso di causalità possa essere offerta dall’investitore, in via presuntiva, mediante la prova del mancato assolvimento degli obblighi informativi posti dalla legge a carico dell’intermediario; - non concludenti, a tale fine, sono le circostanze, dedotte dalla ricorrente, della vendita dei titoli da parte dell’investitore e della mancata dimostrazione della coerenza del prezzo di vendita con il prezzo corrente di mercato, poiché prive di efficienza causale, attenendo alla fase successiva alla verificazione del danno; - pertanto, la decisione impugnata risulta aver fatto cor retta applicazione del richiamato principio di diritto e, per tale motivo, si sottrae alla critica formulata; -con l’ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui non ha considerato che l’investitore aveva dichiarato di prediligere investimenti ad alto rischioe aveva già acquisto e rivenduto titolianaloghi; - il motivo è inammissibile , in quanto i fatt i dedotti non sono concludenti rispetto al mancato assolvimento dell’obbligo di informazione passivo accertato dalla Corte di appello con statuizione che ha resistito all’impugnazione in esame; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non pu ò essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento