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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21103/2026

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ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cerniglia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 112/2021 depositatail 22/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/20261. ― Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Trentosezione distaccata di Bolzano ha riformato la decisione del locale Tribunaleche aveva respinto la domanda proposta dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diretta a sentirdichiarare la nullità o, in subordine, la risoluzione per inadempimento diquattro operazioni di acquisto di bond argentini per un prezzo complessivodi € 116.298,26 (avvenute in data 6.4.1999, le prime due, il 7.8.2000 edil 16.5.2001 le altre) di cui alla scadenza non era stato rimborsato ilcapitale, con condanna della convenuta alla restituzione delle sommeversate o al risarcimento dei danni subiti, lamentando che la bancaavrebbe omesso di fornirgli tutte le informazioni necessarie a valutarel’adeguatezza dell’operazione che, comunque, sarebbe stata incoerentecon il suo profilo di rischio.2. – La Corte territoriale ha accolto il gravame del sig. [OSCURATO:PERSONA] per quanto qui ancora rileva che:a) gli obblighi informativi gravanti in via generale sull’intermediario noncoincidono con un’informazione passiva, ma pongono a suo carico ancheun obbligo di informazione attiva - ovvero una concreta descrizione delprodotto oggetto dell’investimento – onde consentire all’operatore nonqualificato o non professionale, di effettuare una consapevole scelta diinvestimento; che nella specie, le informazioni avrebbero dovuto,comunque, essere fornite all’investitore indipendentemente sia dalle sueinclinazioni al rischio, sia dalle sue capacità di riconoscere chel’investimento trattato era mediamente rischioso; che mancava la provache l’intermediaria avesse spiegato i profili di vulnerabilitàdell’investimento in bond argentini;b) l’intervenuta adesione dell’investitore alla citata offerta pubblica discambio del Governo argentino aveva fatto venire meno il suo interessead agire per la risoluzione dei contratti d’investimento, ma non quello alrisarcimento delle perdite subite a seguito dell’operazione d’investimentoNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026conclusa a causa dell’inadempimento della banca e che dettoinadempimento dell’obbligo d’informazione attiva era da ritenersi grave efonte di responsabilità risarcitoria;c) l’investitore, sin dall’atto introduttivo del giudizio, aveva allegatol’interruzione della prescrizione poi eccepita dall’intermediaria con lacomparsa di costituzione, richiamando esplicitamente i relativi documenti;perciò, doveva ritenersi che l’intermediario, sollevando nella comparsa dirisposta la mera eccezione di prescrizione, non avesse negatospecificamente – come sarebbe stato suo onere - la spedizione e laricezione degli atti interruttivi dedotti e documentati;d) la richiesta dell’intermediaria di restituzione dei titoli andavadisattesa stante il rigetto della domanda risolutoria, pur rilevando il fattodel loro rimborso nell’ambito di quantificazione del danno;e) circa il nesso casuale tra carenza informativa e scelta diinvestimento, che l’inosservanza dei doveri informativi da partedell’intermediario costituiva di per sé un fattore di disorientamentodell’investitore che aveva condizionato in modo scorretto le sue scelte diinvestimento, essendo la propensione al rischio dell’investitore fattoreprivo di valore inferenziale; invero, poiché i bond argentini non avevanogià manifestato dei sintomi negativi quando l’investitore disinformato liaveva acquistati, non vi era alcuna concreta ragione di dubitare che, sel’intermediaria avesse richiamato la sua attenzione sui molteplici especifici fattori di rischio del titolo denunciati nel presente giudizio, questinon li avrebbe acquistati;f) non sussisteva l’eccepito concorso di colpa dell’investitore nellacausazione del danno subìto, poiché, da una parte, questi avevadiligentemente aderito all’offerta di scambio del Governo argentino,dall’altra non era stato dimostrato che l’investitore conoscesse (o potesseconoscere) la maggiore vantaggiosità del procedimento arbitrale davanti alTribunale ICSID della [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/20263. ― Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. hannoproposto sei motivi di cassazione, presentato ricorso affidandolo a cinquemotivi di cassazione.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] MPS, la quale hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso.

Deduce il controricorrente che la procura notarile alle liti conferitaall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 7 agosto 2019 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], inqualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca nonpossa aver validamente incaricato il primo a proporre ricorso inCassazione per la sentenza de qua in quanto la stessa è stata emessa soloil successivo 27 luglio 2021, a quasi due anni di distanza dall’asseritoconferimento della procura alle liti; peraltro la stessa non è stata allegataalla notifica a mezzo PEC del ricorso che, quindi, sarebbe inammissibile.Inoltre, posto che detta procura non era allegata alla notifica a mezzoPEC, non sarebbe possibile verificare il contenuto e l’ampiezza dei potericonferiti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non vi sarebbe prova del potere diquest’ultimo di nominare a sua volta gli Avv.ti Bonora, Giombini e Rizzocome difensori della pretesa mandante Cassa di Risparmio di Bolzano.In realtà la procura in questione del 2019 (che è stata prodotta sub doc.A ed è stata depositata al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso) è unmandato generale e non relativo al singolo procedimento e, in quanto tale,non doveva essere conferita dopo la sentenza impugnata né dovevaessere allegata alla notifica a mezzo PEC del ricorso, bensì depositata innome e per conto della parte (cfr. Cass. civ., 20 aprile 2021, n. 10438) eche, perciò, ha conferito la procura speciale per l’odierno ricorso.

Dettaprocura speciale relativa al ricorso per cassazione conferita agli Avv.tiBonora, Giombini e Rizzo risulta successiva alla sentenza impugnata edepositata in atti, e, come si evince dalla busta telematica di notificaNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026prodotta al momento dell'iscrizione a ruolo, è stata, altresì, regolarmenteallegata e notificata alla controparte unitamente al ricorso, in data 15febbraio 2022.2.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione exart. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli art. 2946 c.c. e 115 c.p.c. laddove ilgiudice di secondo grado ha ritenuto che la banca non avesse contestatoin modo tempestivo la ricezione degli atti interruttivi della prescrizione inquanto aveva sollevato una eccezione di prescrizione generica, e quindiaffermato che l’onere di specifica contestazione delle deduzioni avversariea carico dell’intermediaria convenuta (ex art. 115, comma secondo, c.p.c.)sarebbe incompatibile con una contestazione meramente implicita.Secondo la ricorrente, invero, l’eccezione di prescrizione comporta diper sé l’implicita negazione della ricezione degli atti interruttivi né ildebitore ha l’onere di esaminare e confutare uno per uno tutti gli attiinterruttivi che il creditore assume di avergli inviato.

Inoltre, il giudiceavrebbe posto a base della decisione fatti interruttivi rinvenibili all’esito diuna ricerca condotta sui documenti prodotti che non erano però statioggetto di puntuale allegazione dall’attore, dunque elementi noneffettivamente introdotti nel contraddittorio.2.1- Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha ritenuto che la banca convenuta avesse prestatoacquiescenza all’allegazione attorea di interruzione della prescrizione,poiché l’attore aveva dedotto di aver rivolto vari reclami nei confronti dellabanca ed aveva già con la citazione allegato gli atti interruttivi prima chela convenuta eccepisse la prescrizione.

Ora, benché la seconda censurache denuncia una violazione dell’art. 112 c.p.c., sarebbe infondata poichél’interruzione della prescrizione costituisca eccezione in senso lato ed è,quindi, rilevabile d’ufficio sulla base delle risultanze processuali (v.

Cass.Sez.

Un n. 15661 per cui «l'eccezione di interruzione della prescrizioneintegra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puòNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatoriritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che larilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della -normale-rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione,giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime dirilevazione di una eccezione in senso stretto quello di unacontroeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione»), va osservato invia assorbente che è fondata la prima censura.Invero, per avere rilevanza, la non contestazione – qualecomportamento univocamente rilevante ai fini della determinazionedell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice che dovràastenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato edovrà ritenerlo sussistente - deve riguardare i «fatti» da accertare nelprocesso, ovvero i fatti affermati dall'attore a fondamento delladomanda che il convenuto che voglia resistere alla pretese avversarie hal’onere, appunto, di contestare in maniera precisa e non generica (v.

Cass.Sez.

Un. n. 761/2002, dalla quale si evince che il principio in discorso eragià presente nell’ordinamento prima della modifica dell’art. 115 c.p.c.),principio consolidato, ribadito da Cass. n. 26908/2020 («Il convenuto, aisensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formaleintroduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modificadell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, suifatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbonoritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsadi costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara especifica.

Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, conquello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché lamancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivirispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera ilconvenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettantoNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazionecircostanziata») e da ultimo affermato da Cass. n. 2758/2026 per cui «Aifini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinchépossano essere considerati non specificamente contestati, devono esserestati specificamente allegati».

Inoltre è, altresì, consolidato il principio didiritto (enunciato da Cass. 7189/97), secondo cui, non sussistendo nelvigente ordinamento processuale l'onere della parte di contestazionespecifica di ogni situazione di fatto dedotta ex adverso, un fatto puòritenersi provato o quando è esplicitamente ammesso dalla controparte,oppure quando la difesa impostata da quest'ultima si basi su argomentilogicamente incompatibili con la negazione di quei fatti (v.

Cass. n.4687/1999; Cass. n. 2959/2002; n. 11277/2003; n. 5488/2006; n.23816/2010; n. 20211/2012).Pertanto, nella specie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corted’appello, per effetto dell’eccezione di prescrizione era insorta lacontroversia sulla spedizione e ricezione degli atti interruttivi giacchél’eccezione ne negava logicamente la sussistenza.Del resto, con particolare riguardo alla prescrizione e al ripartodell'onere della prova in materia, questa Corte (v.

Cass. n. 24799/2013)ha affermato che il giudice di merito deve accertare, in successione logica,se l'eccezione di prescrizione sia stata correttamente formulata; se lareplica di tempestiva interruzione sia stata correttamente formulata eprovata; se, pur mancando la prova dell'interruzione della prescrizione,possa ritenersi che il debitore abbia, comunque, prestato acquiescenzaall'eccezione di interruzione della prescrizione.Nel presente giudizio, il giudice di merito ritenendo che l'eccezione diprescrizione non comportasse la negazione della ricezione degli attiinterruttivi, ha finito per fondare la decisione su elementi nonpuntualmente allegati dalla parte onerata.

Invero «l'eccezione diprescrizione comporta di per sè l'implicita negazione della ricezione degliNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026debitore l'onere di esaminare e confutare uno per uno tutti gli attiinterruttivi che il creditore assume di avergli inviato (come già ritenuto daSez. 2, Sentenza n. 7189 del 04/08/1997)».3.- Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.112 e 113 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c., per averposto alla base della sua decisione fatti non oggetto di puntuale ecircostanziata allegazione della parte; secondo la ricorrente si tratterebbedi brani copiati da una sentenza del Tribunale di Cagliari, inseriti nell’attointroduttivo, cosicché il giudice avrebbe attribuito alla parte un contenutoassertivo che non ha realmente sviluppato.3.1- Il motivo è inammissibile, in quanto la censura attingeall’interpretazione del contenuto degli atti della parte, che è attivitàriservata al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione solo per viziodi motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490).

Invero nella specie ilgiudice ha ritenuto che i richiami e le trascrizioni di cui si è giovata laparte appellante fossero idonee a introdurre nel processo il tema dellaspecifica rischiosità dei bond argentini.4.- Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 28e 29 Reg.

Consob n. 11522/1998, rilevante ai sensi dell'art. 360, comma1° n. 3 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto non assolto l’onereinformativo posto a carico dell’intermediario.

Reputa la ricorrente che lasentenza impugnata non abbia correttamente interpretato e applicato ladisciplina in tema di obblighi informativi dell’intermediario nella parte incui esclude la rilevanza del profilo di rischio e l’esperienza del cliente inrelazione alla necessaria modulazione delle informazioni da fornire, inordine alla natura e ai rischi del prodotto, e nella parte in cui censura ilfatto che l’intermediario non avrebbe spiegato «le concrete ragioni dellarischiosità dell’investimento»: se, infatti, è vero che l’accertatapropensione al rischio del cliente non elimina di per sé l’obbligoNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026informativo, sarebbe principio consolidato quello per cui l’esperienzadell’investitore e le sue dichiarate e accertate scelte d’investimentoincidono sulla selettività delle informazioni da fornire nel senso che,verosimilmente, esse devono riguardare caratteristiche specifiche e nongeneralmente conoscibili del prodotto.

Perciò l’intermediario assolvel’obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell’art. 28 del Reg.Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all’attodella sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziariodell’investitore e sottoponga a quest’ultimo schede contenenti lecaratteristiche descrittive degli strumenti d’investimento recanti laspecifica e separata indicazione della rischiosità e della eventualeinadeguatezza dell’operazione, come avvenuto nella specie; l’intermediarionon aveva perciò l’obbligo di spiegare «le concrete ragioni della rischiositàdell’investimento», a maggior ragione posto che quest’ultimo risultavaastrattamente adeguato al profilo del cliente.4.1 – Il motivo è infondato.Questa Corte si è soffermata, in molteplici occasioni (cfr. tra le piùrecenti ed esaustive, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10111del 2018; Cass. n. 33353 del 2018; Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n.19891 del 2022; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 7288 del 2023; Cass.n. 7932 del 2023; Cass. n. 12990 del 2023), sul tema degli obblighiinformativi gravanti sull'intermediario finanziario in applicazione dell'art.21 e 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in combinato disposto con gliartt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, esaminandol'argomento e pervenendo ad esiti interpretativi univoci e consolidati,sotto i due distinti aspetti: a) dell'identificazione della latitudine degliobblighi informativi medesimi; b) dell'atteggiarsi del riparto degli oneri diallegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamentil'inadempimento di detti obblighi.Numero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/20264.2 ― Sotto il promo profilo, anzitutto è consolidato il principio per cuil'informativa che l’intermediario deve rendere riguardo allo strumentofinanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e devemantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto acompiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell’investimento percui è richiesta la sua intermediazione: la prima informativa deve porrel'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazionepresenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, alle caratteristiche dellostrumento finanziario da negoziare; le seconde si basano sulla relazionetra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dalcliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, perl'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agliobiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza).4.2.1. ― Quanto alla prima informativa che qui viene in rilievo -oggetto di un obbligo c.d. attivo, previsto dall'art. 23, comma 6, del d.lgs.n. 58 del 1998 e nell’art. 28, comma 2, Reg.

Consob n. 11522 del 1998 ―sono consolidati i principi per cui: (i) l'intermediario finanziario è tenuto afornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa la naturadei prodotti finanziari richiesti, i caratteri propri dell'emittente e la suasolvibilità, in funzione della valutazione consapevole dell’investitore dellapropria scelta in termini di rischio ― rendimento; (ii) ricorre uninadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi nonsiano integrati, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione diadeguatezza dell'investimento (Cass. n. 15936/2018) e non essendonel’intermediario esonerato neppure in presenza di un investitore aduso adoperazioni finanziarie a rischio elevato, poiché permane in ogni caso il suoobbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento edogni altra caratteristica del titolo (Cass. n. 18153/2020), dato chel’obbligo informativo in questione seguita a rispondere all’obiettivo delriequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo/informativo delleNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026parti in favore dell’investitore medesimo, al fine di consentirgli una sceltarealmente consapevole (Cass. n. 35789 del 2022); (iii) «la responsabilitàdell'intermediario [non] è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente,della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti aifini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificatacome confessione stragiudiziale e non costituisce neppureun'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su unmodulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cuidesumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristichedella specifica operazione» (Cass. n. 28175/2019).4.2.2 ― Quanto alla seconda informativa (previsto dall’art. 28, primocomma, lett. a) - oggetto di un obbligo c.d. passivo) consistente nellarichiesta di notizie all’investitore circa la sua esperienza in materia diinvestimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoiobiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd.profilatura) - questa Corte ha affermato (v.

Cass. 32631/2022 che ne fauna ricognizione dettagliata) i principi per cui: (i) essa è necessaria perl’individuazione degli strumenti finanziari appropriati per l’investitore ed èfunzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni chel’investitore intenderà porre in essere, poiché ciascuna operazione dinegoziazione può essere inadeguata, tanto per tipologia ed oggetto,quanto per frequenza o dimensione; (ii) costituisce, perciò, unadempimento che deve necessariamente precedere l’esecuzione dellesingole disposizioni dell’investitore, in quanto è strumentale allarealizzazione dell’obiettivo regolatorio perseguito di segnalareall'investitore ― in relazione alla sua accertata propensione al rischio ― lanon adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge acompiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad unaconsapevole scelta di investimento; (iii) il mancato adempimentodell’obbligo di richiesta all’investitore delle informazioni predette alNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026momento della conclusione del contratto/quadro, non può essere ovviatocon l’acquisizione di tali informazioni mediante altri mezzi, ed è idoneo adinficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall’intermediario; (iv)unica eccezione a tale principio deve ravvisarsi nel caso di rifiutodell’investitore di fornire le informazioni richieste sui propri obiettivi diinvestimento e sulla propria propensione al rischio, atteso che, anche intale evenienza, l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutarel'adeguatezza dell'operazione di investimento, ma deve compiere quellavalutazione in base ai principi generali di correttezza e trasparenza,tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (cfr. Cass. 16marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039); (v) in ogni caso«il precedente acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio non èsufficiente per considerare l'investitore un operatore qualificato o persia evidenza alcuna che i pregressi investimenti in strumenti ad altorischio siano stati il frutto di scelte consapevolmente assuntedall'investitore a seguito della dirigente adempimento degli obblighiinformativi da parte dell'intermediario» (Cass. n. 18039/2012), così comeil pregresso acquisto di titoli dello stesso tipo eccepito dalla banca non sipone come fatto intrinsecamente informativo della propensionedell'investitore ad un rischio elevato ciò «almeno sin quando non siacquisisca il dato che, al tempo dell'operazione che viene concretamente arilevare, le dette operazioni a rischio non avessero già manifestatosignificativi sintomi di esiti negativi» (Cass. n. 29106 del 2019).4.3 ― Alla stregua di tutti i riportati, e qui condivisi, principi e venendoal motivo di cassazione in esame si deve allora concludere che il motivo èinfondato poiché – contrariamente a quanto afferma la ricorrente(l’intermediario assolve l’obbligo informativo su di lui gravante ai sensidell’art. 28 del Reg.

Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolgapreventivamente, all’atto della sottoscrizione del contratto-quadro, ilNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026profilo finanziario dell’investitore e sottoponga a quest’ultimo schedecontenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d’investimentorecanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e dellaeventuale inadeguatezza dell’operazione» v. pag. 16 ricorso) sulla bancanella specie gravava l'obbligo di informazione «attiva» proprio nei terminiconcreti indicati dalla Corte d’appello, ovvero di fornire informazioni sulgrado di rischio di insolvenza dello Stato straniero emittente, derivantedalle condizioni del medesimo dalle prospettive future dello stesso,aggiornate al momento in cui era stata compiuta l'operazione,eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principaliagenzie di rating (Cass. 19104/23).5.- Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 23,comma sesto, D.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), degli artt. 28 e 29 Reg.Consob n. 11522/1998 e degli artt. 1218 e 1453 c.c. ai sensi dell'art. 360,comma 1° n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenutopresuntivamente esistente un nesso causale tra l’omessa informativa e ildanno subito poiché era onere dell’investitore che si dolevadell’incompletezza informativa, dimostrare la decisività che assumevano leindicazioni non date, ovvero spiegare per quale ragione i dati forniti eranoinsufficienti a persuadere dell’inopportunità di procedere all’operazione,mentre quelli taciuti risultavano necessari al medesimo fine, vale a dire difornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento edanno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitoreavrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole.5.1- Il motivo è infondato.Con riguardo all'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e diprova laddove l'investitore lamenti l'inadempimento degli obblighiinformativi, si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità i seguentiprincipi: (i) spetta all'investitore dedurre l'inadempimento consistentenella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziarioNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026è tenuto, mentre spetta all’intermediario finanziario l'onere probatorio diavere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativaapplicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto; (ii)grava, poi, sull'investitore la prova del danno, avendo in proposito chiaritoquesta Corte (da Cass. n. 29353 del 2018, in motivazione) che «[...] inpresenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitoreinconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergliaccollato solo a seguito di adeguate informazioni.

Il danno consiste nelrischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non sisarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura.

Epoiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muovedal presupposto che dette informazioni sono, invece, necessarieall'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli edoculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il clientenon lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva.

È dunquecorretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo perquantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto alrischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario (Cass. n.29864/2011) ...» (considerazioni del tutto analoghe anche in Cass. n.16127 del 2020, Cass. n. 25343 del 2021, Cass. nn. 7932 e 12990 del2023); (iii) grava sull’investitore ― che agisca per il risarcimento deldanno ― l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimentodell'obbligo informativo gravante sulla banca ed il danno lamentatodall’investitore, fermo che, come ha puntualizzato Cass. n. 33596 del2021 «questa Corte, dopo aver numerose volte affermato che l'onere dellaprova del nesso di causalità tra l'inadempimento degli obblighi informativied il danno grava sull'investitore, ha più di recente ritenuto che dettoinadempimento faccia sorgere una presunzione di sussistenza del nesso dicausalità: "Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativogravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrioNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole,scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale frainadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di provacontraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non puòconsistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischiodell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiosepregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato edisponibile ad assumersi rischi, deve poter valutare la sua sceltaspeculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genereofferte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono statisegnalati" (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); anche in quest'ultimaprospettiva, tuttavia, la banca può vincere la presunzione offrendo provacontraria, quantunque essa non possa essere desunta esclusivamentedalla generica rischiosità degli investimenti pregressi».

Conclusioni,queste, rinvenibili, in termini assolutamente analoghi, anche nelleprecedenti Cass. n. 24142 del 2018, Cass. nn. 30532 e 31497 del 2021,nonché nelle successive Cass. n. 35789 del 2022 e Cass. nn. 7932, 12990e 19322 del 2023, a testimonianza, dunque, di un indirizzo interpretativo,sullo specifico tema, ormai sostanzialmente stabilizzatosi (vedi ancheCass. n. 32226/2024) nel senso che il riscontrato inadempimento dellabanca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzionelegale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il dannopatito dall'investitore, onde incombe sull’intermediario l’onere della provacontraria.Nella specie, quindi la Corte d’appello ha correttamente utilizzato ilragionamento controfattuale per considerare adempiuto l’onere probatorioin senso contrario all’intermediario, il quale ragionamento ― comepuntualizzato da Cass. n. 16127/2020 e Cass. n. 12990/2023 – puòessere utilizzato ove si versi in ipotesi di causalità omissiva, dovendo ilNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026nesso causale essere scrutinato in ossequio alla regola del «più probabileche non», e, «cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condottaomessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizionecessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosipostuma, … riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit,se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistitodall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole.

Tale giudizio per suanatura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva,occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione econcordanza previsto dall'art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sedeistruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistentenel recedere all'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile(cfr. Cass. n. 17194/2016)».

Ed ha in proposito osservato che il giudiziocontrofattuale su quale sarebbe stata la condotta negoziale dell’investitorese correttamente l’intermediaria gli avesse fornito tutte le informazioni delcaso, doveva muovere fatto che, il caso di specie si caratterizzava non perl’insufficienza delle informazioni fornite dall’intermediario all’investitore,bensì per la mancanza di qualsiasi chiarimento in ordine ai concretielementi determinativi della vulnerabilità dell’investimento in bondargentini; pertanto, poiché i bond argentini non avevano già manifestatodei sintomi negativi quando l’investitore disinformato li aveva acquistati,ha concluso – in linea con i principi di diritto richiamati - che non vi era«alcuna concreta ragione di dubitare che, se l’intermediaria avesserichiamato la sua attenzione sui molteplici e specifici fattori di rischio deltitolo, da lui analiticamente denunciati nel presente giudizio, egli non liavrebbe acquistati.»6.- Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.820, 1223, 1226 e 2056 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c.Secondo la ricorrente il giudice di secondo grado: a) avrebbe procedutoillegittimamente ad una liquidazione del danno in via equitativa, giacchéNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’eventuale determinazione in via equitativa del danno ex art. 1226 c.c.può essere disposta solo quando non sia possibile provarne il precisoammontare, e non quando l'importo richiesto è agevolmentedeterminabile; b) avrebbe liquidato il danno senza tener conto del valoredei titoli concambiati al momento della pronuncia e applicato larivalutazione monetaria e il calcolo degli interessi legali sull’intero capitaleinvestito (€ 116.298,26) al netto delle cedole medio tempore percepitesino alla data del 17.03.2016 (€ 15.104,33), senza prima detrarre ilcontrovalore dei titoli concambiati (€ 87.693,82) e, quindi, le ulterioricedole maturate su questi (€ 30.927,61); c) inoltre sul credito risarcitorioottenuto pari a € 44.432,23 avrebbe applicato rivalutazione ed interessidalla data del 18.03.2016 alla data della sentenza per un totale di €46.942,91, ovvero avrebbe operato, una doppia rivalutazione del danno:prima sull’intero capitale investito e poi sul credito risarcitorio ottenuto;mentre avrebbe dovuto determinare, prima, l’effettivo danno patrimonialesofferto da parte dell’investitore, pari alla differenza tra capitale investito ecapitale residuo alla data della pronuncia (e cioè € 116.298,26 – €87.693,82) e su tale differenza (€ 28.604,44) calcolare dal 17.03.2016alla data della sentenza la rivalutazione e gli interessi legali (pari ad €2.304,67, per un totale di € 30.909,11); poi avrebbe dovuto detrarredall’importo così ottenuto (già rivalutato ed aumentato degli interessilegali) le cedole medio tempore incassate dall’investitore (pari ad €15.104,33 sui titoli originari e ad € 30.927,61 su quelli concambiati, perun totale di € 46.031,94).Se avesse proceduto in modo corretto, il giudice di seconde cureavrebbe rilevato che nessun danno era in realtà occorso in capoall’investitore, che, piuttosto, per effetto dell’erroneo modus procedendicensurato, avrebbe conseguito una ingiustificata locupletazione (a frontedi € 116.298,26 investiti in bond argentini, aveva ottenuto: € 87.693,82come controvalore per i titoli concambiati; € 15.104,33 per cedole sui titoliNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026originari; € 30.927,61 per cedole sui titoli concambiati; € 46.942,91 atitolo di risarcimento del danno, corrisposti dalla Cassa in esecuzionedell’impugnata sentenza, per un totale di € 180.668,67).6.1 Il motivo è infondato.Va premesso che non vi è stata alcuna liquidazione equitativa deldanno da parte della Corte di appello che ha, applicato i principi stabiliti daCass n. 16088/2018 secondo cui «La corretta applicazione del criteriogenerale della "compensatio lucri cum damno" postula che, quando unicoè il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione delrisarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivatial danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalleconseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire unaingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato», e che, inapplicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di appello cheaveva correttamente quantificato il danno conseguente all'acquisto diobbligazioni argentine in misura pari al capitale investito, sottraendo datale importo il valore delle cedole riscosse ed il controvalore dei titoliconcambiati, considerati un arricchimento derivante dal medesimo fattoillecito.Per procedere poi all’individuazione dell'obbligazione risarcitoriagravante sull'intermediario per effetto della compravendita di valorimobiliari frutto della sua condotta illecita, dunque per accertarel'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, il giudice deve procederealla comparazione tra grandezze economiche rese omogenee in termini divalore reale; e a tal fine può: a) esprimere in moneta attuale tutti i valori,rivalutando dall'epoca del fatto la somma equivalente all'entità del danno,e dall'epoca del versamento quella riscossa per la vendita dei titoli; b)ricondurre quest'ultimo importo al valore che, in termini di espressionemonetaria, avrebbe avuto all'epoca del fatto produttivo del danno,rivalutando poi la differenza tra le due somme da comparare; c) rivalutareNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca della venditadei titoli, raffrontare i valori a quella data e rivalutare la differenza da taledata all'attualità; d) rapportare il valore monetario del prezzo di vendita edel danno a una data intermedia e quindi effettuare il calcolo tra il dare el'avere (Cass 12926/18; conf.

Cass 17948/20).In questo caso la Corte ha fatto applicazione del criterio sub c), ovveroha individuato il capitale dal risparmiatore investito in bond non rimborsatidall’emittente pari ad € 116.298,26 e sottratto le cedole pagate sulleobbligazioni sino alla data del default occorso il 3.1.2002 (euro 15.104,33)e sull’importo di € 101.193,93 (€ 116.298,26 - € 15.104,33) ha applicatorivalutazione ed interessi legali sino alla data del 17.3.2016, quandol’investitore ha concambiato i titoli originariamente acquistati con quellisostitutivi offerti dall’emittente; ha poi individuato il valore dei titoliconcambiati in quello indicato dall’intermediaria (€ 87.693,82) che – qui sianche in via equitativa- ha considerato attendibile base del calcololiquidatorio, essendo stato obiettivamente desunto dall’analisidell’andamento del mercato, oltretutto senza che l’investitore lo avessemai specificamente contestato, nonché, secondo i medesimi criteri didall’intermediaria (€ 30.927,61); ha sottratto entrambi dal danno derivatodal mancato rimborso dei bond come rivalutato con gli interessi in quanto,vantaggio (lucro) derivato al danneggiato dal medesimo fatto illecito; edha infine rivalutato la differenza tra le due grandezze (il danno residuo onetto, pari a € 44.432,23 = € 163.053,46 - € 87.963,82 - € 30.927,61)dalla data della vendita/concambio dei titoli (18.3.2016) all'attualità, damaggiorarsi degli interessi legali dal momento della liquidazione del danno(ovvero dalla sentenza) al saldo.7.- Il sesto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’artt.1223 e 1227 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c., per aver laCorte d’appello respinto l’eccezione di concorso di colpa del danneggiatoNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026per aver scelto di aderire all’[OSCURATO:PERSONA] di Scambio dei titoli argentiniinvece che al procedimento arbitrale davanti al Tribunale ICSID dellaBanca Mondiale, ed in particolare per aver ritenuto non dimostrato che almomento dell’accettazione del concambio di titoli l’investitore conoscesseo potesse conoscere la maggiore vantaggiosità del procedimento arbitrale,poiché detta conoscenza o possibilità di conoscenza sarebbe irrilevante,nel senso che «l’assumere una condotta (continuare a coltivare ilprocedimento arbitrale) piuttosto che assumerne un’altra, agli occhi deldanneggiato più vantaggiosa rientra appunto nell’ambito della sualegittima discrezionalità, i cui (migliori o peggiori) esiti non possonotuttavia essere addebitati alla Cassa».7.1- Il motivo è inammissibile.Posto che l’art. 1227, secondo comma, c.c. impone al danneggiato didiligenza, nella specie la corte ha respinto l’accertamento del concorso dicolpa dell’investitore poiché «di per sé l’adesione all’offerta di scambio vaapprezzata come condotta diligente in quanto volta a contenere la perditaconseguente al mancato rimborso dei titoli originariamente acquistati»non essendo neppure dimostrato che, al momento della decisione,l’investitore conoscesse o potesse conoscere la maggiore vantaggiosità delprocedimento arbitrale internazionale, e che, quindi, la (diligente)decisione di ridurre la perdita potesse ritenersi, in realtà, negligentementeassunta a fronte di un’opzione più favorevole.La censura si rivolge, quindi, ad una valutazione che il giudice di meritoha compiuto della condotta del danneggiato alla luce delle risultanze dicausa, pretendendone in modo inammissibile in questa sede di legittimitàuna diversa valutazione.8.

In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, infondati il terzoil quarto e il quinto, inammissibili il secondo e il sesto.

La sentenzaimpugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di TrentoNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026sezione distaccata di Bolzano in diversa composizione che provvederàanche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, infondati il terzo il quarto eil quinto, inammissibili il secondo e il sesto; cassa la sentenza impugnata erinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Trento sezione distaccata diBolzano, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare lespese della presente fase di legittimità.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civilein data 11.6.2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cerniglia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 112/2021 depositatail 22/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/20261. ― Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Trentosezione distaccata di Bolzano ha riformato la decisione del locale Tribunaleche aveva respinto la domanda proposta dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diretta a sentirdichiarare la nullità o, in subordine, la risoluzione per inadempimento diquattro operazioni di acquisto di bond argentini per un prezzo complessivodi € 116.298,26 (avvenute in data 6.4.1999, le prime due, il 7.8.2000 edil 16.5.2001 le altre) di cui alla scadenza non era stato rimborsato ilcapitale, con condanna della convenuta alla restituzione delle sommeversate o al risarcimento dei danni subiti, lamentando che la bancaavrebbe omesso di fornirgli tutte le informazioni necessarie a valutarel’adeguatezza dell’operazione che, comunque, sarebbe stata incoerentecon il suo profilo di rischio.2. – La Corte territoriale ha accolto il gravame del sig. [OSCURATO:PERSONA] per quanto qui ancora rileva che:a) gli obblighi informativi gravanti in via generale sull’intermediario noncoincidono con un’informazione passiva, ma pongono a suo carico ancheun obbligo di informazione attiva - ovvero una concreta descrizione delprodotto oggetto dell’investimento – onde consentire all’operatore nonqualificato o non professionale, di effettuare una consapevole scelta diinvestimento; che nella specie, le informazioni avrebbero dovuto,comunque, essere fornite all’investitore indipendentemente sia dalle sueinclinazioni al rischio, sia dalle sue capacità di riconoscere chel’investimento trattato era mediamente rischioso; che mancava la provache l’intermediaria avesse spiegato i profili di vulnerabilitàdell’investimento in bond argentini;b) l’intervenuta adesione dell’investitore alla citata offerta pubblica discambio del Governo argentino aveva fatto venire meno il suo interessead agire per la risoluzione dei contratti d’investimento, ma non quello alrisarcimento delle perdite subite a seguito dell’operazione d’investimentoNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026conclusa a causa dell’inadempimento della banca e che dettoinadempimento dell’obbligo d’informazione attiva era da ritenersi grave efonte di responsabilità risarcitoria;c) l’investitore, sin dall’atto introduttivo del giudizio, aveva allegatol’interruzione della prescrizione poi eccepita dall’intermediaria con lacomparsa di costituzione, richiamando esplicitamente i relativi documenti;perciò, doveva ritenersi che l’intermediario, sollevando nella comparsa dirisposta la mera eccezione di prescrizione, non avesse negatospecificamente – come sarebbe stato suo onere - la spedizione e laricezione degli atti interruttivi dedotti e documentati;d) la richiesta dell’intermediaria di restituzione dei titoli andavadisattesa stante il rigetto della domanda risolutoria, pur rilevando il fattodel loro rimborso nell’ambito di quantificazione del danno;e) circa il nesso casuale tra carenza informativa e scelta diinvestimento, che l’inosservanza dei doveri informativi da partedell’intermediario costituiva di per sé un fattore di disorientamentodell’investitore che aveva condizionato in modo scorretto le sue scelte diinvestimento, essendo la propensione al rischio dell’investitore fattoreprivo di valore inferenziale; invero, poiché i bond argentini non avevanogià manifestato dei sintomi negativi quando l’investitore disinformato liaveva acquistati, non vi era alcuna concreta ragione di dubitare che, sel’intermediaria avesse richiamato la sua attenzione sui molteplici especifici fattori di rischio del titolo denunciati nel presente giudizio, questinon li avrebbe acquistati;f) non sussisteva l’eccepito concorso di colpa dell’investitore nellacausazione del danno subìto, poiché, da una parte, questi avevadiligentemente aderito all’offerta di scambio del Governo argentino,dall’altra non era stato dimostrato che l’investitore conoscesse (o potesseconoscere) la maggiore vantaggiosità del procedimento arbitrale davanti alTribunale ICSID della [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/20263. ― Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. hannoproposto sei motivi di cassazione, presentato ricorso affidandolo a cinquemotivi di cassazione. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] MPS, la quale hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso. Deduce il controricorrente che la procura notarile alle liti conferitaall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 7 agosto 2019 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], inqualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca nonpossa aver validamente incaricato il primo a proporre ricorso inCassazione per la sentenza de qua in quanto la stessa è stata emessa soloil successivo 27 luglio 2021, a quasi due anni di distanza dall’asseritoconferimento della procura alle liti; peraltro la stessa non è stata allegataalla notifica a mezzo PEC del ricorso che, quindi, sarebbe inammissibile.Inoltre, posto che detta procura non era allegata alla notifica a mezzoPEC, non sarebbe possibile verificare il contenuto e l’ampiezza dei potericonferiti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non vi sarebbe prova del potere diquest’ultimo di nominare a sua volta gli Avv.ti Bonora, Giombini e Rizzocome difensori della pretesa mandante Cassa di Risparmio di Bolzano.In realtà la procura in questione del 2019 (che è stata prodotta sub doc.A ed è stata depositata al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso) è unmandato generale e non relativo al singolo procedimento e, in quanto tale,non doveva essere conferita dopo la sentenza impugnata né dovevaessere allegata alla notifica a mezzo PEC del ricorso, bensì depositata innome e per conto della parte (cfr. Cass. civ., 20 aprile 2021, n. 10438) eche, perciò, ha conferito la procura speciale per l’odierno ricorso. Dettaprocura speciale relativa al ricorso per cassazione conferita agli Avv.tiBonora, Giombini e Rizzo risulta successiva alla sentenza impugnata edepositata in atti, e, come si evince dalla busta telematica di notificaNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026prodotta al momento dell'iscrizione a ruolo, è stata, altresì, regolarmenteallegata e notificata alla controparte unitamente al ricorso, in data 15febbraio 2022.2.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione exart. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli art. 2946 c.c. e 115 c.p.c. laddove ilgiudice di secondo grado ha ritenuto che la banca non avesse contestatoin modo tempestivo la ricezione degli atti interruttivi della prescrizione inquanto aveva sollevato una eccezione di prescrizione generica, e quindiaffermato che l’onere di specifica contestazione delle deduzioni avversariea carico dell’intermediaria convenuta (ex art. 115, comma secondo, c.p.c.)sarebbe incompatibile con una contestazione meramente implicita.Secondo la ricorrente, invero, l’eccezione di prescrizione comporta diper sé l’implicita negazione della ricezione degli atti interruttivi né ildebitore ha l’onere di esaminare e confutare uno per uno tutti gli attiinterruttivi che il creditore assume di avergli inviato. Inoltre, il giudiceavrebbe posto a base della decisione fatti interruttivi rinvenibili all’esito diuna ricerca condotta sui documenti prodotti che non erano però statioggetto di puntuale allegazione dall’attore, dunque elementi noneffettivamente introdotti nel contraddittorio.2.1- Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha ritenuto che la banca convenuta avesse prestatoacquiescenza all’allegazione attorea di interruzione della prescrizione,poiché l’attore aveva dedotto di aver rivolto vari reclami nei confronti dellabanca ed aveva già con la citazione allegato gli atti interruttivi prima chela convenuta eccepisse la prescrizione. Ora, benché la seconda censurache denuncia una violazione dell’art. 112 c.p.c., sarebbe infondata poichél’interruzione della prescrizione costituisca eccezione in senso lato ed è,quindi, rilevabile d’ufficio sulla base delle risultanze processuali (v. Cass.Sez. Un n. 15661 per cui «l'eccezione di interruzione della prescrizioneintegra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puòNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatoriritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che larilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della -normale-rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione,giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime dirilevazione di una eccezione in senso stretto quello di unacontroeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione»), va osservato invia assorbente che è fondata la prima censura.Invero, per avere rilevanza, la non contestazione – qualecomportamento univocamente rilevante ai fini della determinazionedell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice che dovràastenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato edovrà ritenerlo sussistente - deve riguardare i «fatti» da accertare nelprocesso, ovvero i fatti affermati dall'attore a fondamento delladomanda che il convenuto che voglia resistere alla pretese avversarie hal’onere, appunto, di contestare in maniera precisa e non generica (v. Cass.Sez. Un. n. 761/2002, dalla quale si evince che il principio in discorso eragià presente nell’ordinamento prima della modifica dell’art. 115 c.p.c.),principio consolidato, ribadito da Cass. n. 26908/2020 («Il convenuto, aisensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formaleintroduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modificadell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, suifatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbonoritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsadi costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara especifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, conquello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché lamancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivirispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera ilconvenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettantoNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazionecircostanziata») e da ultimo affermato da Cass. n. 2758/2026 per cui «Aifini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinchépossano essere considerati non specificamente contestati, devono esserestati specificamente allegati». Inoltre è, altresì, consolidato il principio didiritto (enunciato da Cass. 7189/97), secondo cui, non sussistendo nelvigente ordinamento processuale l'onere della parte di contestazionespecifica di ogni situazione di fatto dedotta ex adverso, un fatto puòritenersi provato o quando è esplicitamente ammesso dalla controparte,oppure quando la difesa impostata da quest'ultima si basi su argomentilogicamente incompatibili con la negazione di quei fatti (v. Cass. n.4687/1999; Cass. n. 2959/2002; n. 11277/2003; n. 5488/2006; n.23816/2010; n. 20211/2012).Pertanto, nella specie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corted’appello, per effetto dell’eccezione di prescrizione era insorta lacontroversia sulla spedizione e ricezione degli atti interruttivi giacchél’eccezione ne negava logicamente la sussistenza.Del resto, con particolare riguardo alla prescrizione e al ripartodell'onere della prova in materia, questa Corte (v. Cass. n. 24799/2013)ha affermato che il giudice di merito deve accertare, in successione logica,se l'eccezione di prescrizione sia stata correttamente formulata; se lareplica di tempestiva interruzione sia stata correttamente formulata eprovata; se, pur mancando la prova dell'interruzione della prescrizione,possa ritenersi che il debitore abbia, comunque, prestato acquiescenzaall'eccezione di interruzione della prescrizione.Nel presente giudizio, il giudice di merito ritenendo che l'eccezione diprescrizione non comportasse la negazione della ricezione degli attiinterruttivi, ha finito per fondare la decisione su elementi nonpuntualmente allegati dalla parte onerata. Invero «l'eccezione diprescrizione comporta di per sè l'implicita negazione della ricezione degliNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026debitore l'onere di esaminare e confutare uno per uno tutti gli attiinterruttivi che il creditore assume di avergli inviato (come già ritenuto daSez. 2, Sentenza n. 7189 del 04/08/1997)».3.- Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.112 e 113 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c., per averposto alla base della sua decisione fatti non oggetto di puntuale ecircostanziata allegazione della parte; secondo la ricorrente si tratterebbedi brani copiati da una sentenza del Tribunale di Cagliari, inseriti nell’attointroduttivo, cosicché il giudice avrebbe attribuito alla parte un contenutoassertivo che non ha realmente sviluppato.3.1- Il motivo è inammissibile, in quanto la censura attingeall’interpretazione del contenuto degli atti della parte, che è attivitàriservata al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione solo per viziodi motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490). Invero nella specie ilgiudice ha ritenuto che i richiami e le trascrizioni di cui si è giovata laparte appellante fossero idonee a introdurre nel processo il tema dellaspecifica rischiosità dei bond argentini.4.- Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 28e 29 Reg. Consob n. 11522/1998, rilevante ai sensi dell'art. 360, comma1° n. 3 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto non assolto l’onereinformativo posto a carico dell’intermediario. Reputa la ricorrente che lasentenza impugnata non abbia correttamente interpretato e applicato ladisciplina in tema di obblighi informativi dell’intermediario nella parte incui esclude la rilevanza del profilo di rischio e l’esperienza del cliente inrelazione alla necessaria modulazione delle informazioni da fornire, inordine alla natura e ai rischi del prodotto, e nella parte in cui censura ilfatto che l’intermediario non avrebbe spiegato «le concrete ragioni dellarischiosità dell’investimento»: se, infatti, è vero che l’accertatapropensione al rischio del cliente non elimina di per sé l’obbligoNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026informativo, sarebbe principio consolidato quello per cui l’esperienzadell’investitore e le sue dichiarate e accertate scelte d’investimentoincidono sulla selettività delle informazioni da fornire nel senso che,verosimilmente, esse devono riguardare caratteristiche specifiche e nongeneralmente conoscibili del prodotto. Perciò l’intermediario assolvel’obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell’art. 28 del Reg.Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all’attodella sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziariodell’investitore e sottoponga a quest’ultimo schede contenenti lecaratteristiche descrittive degli strumenti d’investimento recanti laspecifica e separata indicazione della rischiosità e della eventualeinadeguatezza dell’operazione, come avvenuto nella specie; l’intermediarionon aveva perciò l’obbligo di spiegare «le concrete ragioni della rischiositàdell’investimento», a maggior ragione posto che quest’ultimo risultavaastrattamente adeguato al profilo del cliente.4.1 – Il motivo è infondato.Questa Corte si è soffermata, in molteplici occasioni (cfr. tra le piùrecenti ed esaustive, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10111del 2018; Cass. n. 33353 del 2018; Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n.19891 del 2022; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 7288 del 2023; Cass.n. 7932 del 2023; Cass. n. 12990 del 2023), sul tema degli obblighiinformativi gravanti sull'intermediario finanziario in applicazione dell'art.21 e 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in combinato disposto con gliartt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, esaminandol'argomento e pervenendo ad esiti interpretativi univoci e consolidati,sotto i due distinti aspetti: a) dell'identificazione della latitudine degliobblighi informativi medesimi; b) dell'atteggiarsi del riparto degli oneri diallegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamentil'inadempimento di detti obblighi.Numero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/20264.2 ― Sotto il promo profilo, anzitutto è consolidato il principio per cuil'informativa che l’intermediario deve rendere riguardo allo strumentofinanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e devemantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto acompiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell’investimento percui è richiesta la sua intermediazione: la prima informativa deve porrel'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazionepresenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, alle caratteristiche dellostrumento finanziario da negoziare; le seconde si basano sulla relazionetra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dalcliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, perl'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agliobiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza).4.2.1. ― Quanto alla prima informativa che qui viene in rilievo -oggetto di un obbligo c.d. attivo, previsto dall'art. 23, comma 6, del d.lgs.n. 58 del 1998 e nell’art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 ―sono consolidati i principi per cui: (i) l'intermediario finanziario è tenuto afornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa la naturadei prodotti finanziari richiesti, i caratteri propri dell'emittente e la suasolvibilità, in funzione della valutazione consapevole dell’investitore dellapropria scelta in termini di rischio ― rendimento; (ii) ricorre uninadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi nonsiano integrati, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione diadeguatezza dell'investimento (Cass. n. 15936/2018) e non essendonel’intermediario esonerato neppure in presenza di un investitore aduso adoperazioni finanziarie a rischio elevato, poiché permane in ogni caso il suoobbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento edogni altra caratteristica del titolo (Cass. n. 18153/2020), dato chel’obbligo informativo in questione seguita a rispondere all’obiettivo delriequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo/informativo delleNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026parti in favore dell’investitore medesimo, al fine di consentirgli una sceltarealmente consapevole (Cass. n. 35789 del 2022); (iii) «la responsabilitàdell'intermediario [non] è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente,della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti aifini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificatacome confessione stragiudiziale e non costituisce neppureun'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su unmodulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cuidesumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristichedella specifica operazione» (Cass. n. 28175/2019).4.2.2 ― Quanto alla seconda informativa (previsto dall’art. 28, primocomma, lett. a) - oggetto di un obbligo c.d. passivo) consistente nellarichiesta di notizie all’investitore circa la sua esperienza in materia diinvestimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoiobiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd.profilatura) - questa Corte ha affermato (v. Cass. 32631/2022 che ne fauna ricognizione dettagliata) i principi per cui: (i) essa è necessaria perl’individuazione degli strumenti finanziari appropriati per l’investitore ed èfunzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni chel’investitore intenderà porre in essere, poiché ciascuna operazione dinegoziazione può essere inadeguata, tanto per tipologia ed oggetto,quanto per frequenza o dimensione; (ii) costituisce, perciò, unadempimento che deve necessariamente precedere l’esecuzione dellesingole disposizioni dell’investitore, in quanto è strumentale allarealizzazione dell’obiettivo regolatorio perseguito di segnalareall'investitore ― in relazione alla sua accertata propensione al rischio ― lanon adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge acompiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad unaconsapevole scelta di investimento; (iii) il mancato adempimentodell’obbligo di richiesta all’investitore delle informazioni predette alNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026momento della conclusione del contratto/quadro, non può essere ovviatocon l’acquisizione di tali informazioni mediante altri mezzi, ed è idoneo adinficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall’intermediario; (iv)unica eccezione a tale principio deve ravvisarsi nel caso di rifiutodell’investitore di fornire le informazioni richieste sui propri obiettivi diinvestimento e sulla propria propensione al rischio, atteso che, anche intale evenienza, l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutarel'adeguatezza dell'operazione di investimento, ma deve compiere quellavalutazione in base ai principi generali di correttezza e trasparenza,tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (cfr. Cass. 16marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039); (v) in ogni caso«il precedente acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio non èsufficiente per considerare l'investitore un operatore qualificato o persia evidenza alcuna che i pregressi investimenti in strumenti ad altorischio siano stati il frutto di scelte consapevolmente assuntedall'investitore a seguito della dirigente adempimento degli obblighiinformativi da parte dell'intermediario» (Cass. n. 18039/2012), così comeil pregresso acquisto di titoli dello stesso tipo eccepito dalla banca non sipone come fatto intrinsecamente informativo della propensionedell'investitore ad un rischio elevato ciò «almeno sin quando non siacquisisca il dato che, al tempo dell'operazione che viene concretamente arilevare, le dette operazioni a rischio non avessero già manifestatosignificativi sintomi di esiti negativi» (Cass. n. 29106 del 2019).4.3 ― Alla stregua di tutti i riportati, e qui condivisi, principi e venendoal motivo di cassazione in esame si deve allora concludere che il motivo èinfondato poiché – contrariamente a quanto afferma la ricorrente(l’intermediario assolve l’obbligo informativo su di lui gravante ai sensidell’art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolgapreventivamente, all’atto della sottoscrizione del contratto-quadro, ilNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026profilo finanziario dell’investitore e sottoponga a quest’ultimo schedecontenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d’investimentorecanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e dellaeventuale inadeguatezza dell’operazione» v. pag. 16 ricorso) sulla bancanella specie gravava l'obbligo di informazione «attiva» proprio nei terminiconcreti indicati dalla Corte d’appello, ovvero di fornire informazioni sulgrado di rischio di insolvenza dello Stato straniero emittente, derivantedalle condizioni del medesimo dalle prospettive future dello stesso,aggiornate al momento in cui era stata compiuta l'operazione,eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principaliagenzie di rating (Cass. 19104/23).5.- Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 23,comma sesto, D.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), degli artt. 28 e 29 Reg.Consob n. 11522/1998 e degli artt. 1218 e 1453 c.c. ai sensi dell'art. 360,comma 1° n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenutopresuntivamente esistente un nesso causale tra l’omessa informativa e ildanno subito poiché era onere dell’investitore che si dolevadell’incompletezza informativa, dimostrare la decisività che assumevano leindicazioni non date, ovvero spiegare per quale ragione i dati forniti eranoinsufficienti a persuadere dell’inopportunità di procedere all’operazione,mentre quelli taciuti risultavano necessari al medesimo fine, vale a dire difornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento edanno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitoreavrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole.5.1- Il motivo è infondato.Con riguardo all'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e diprova laddove l'investitore lamenti l'inadempimento degli obblighiinformativi, si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità i seguentiprincipi: (i) spetta all'investitore dedurre l'inadempimento consistentenella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziarioNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026è tenuto, mentre spetta all’intermediario finanziario l'onere probatorio diavere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativaapplicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto; (ii)grava, poi, sull'investitore la prova del danno, avendo in proposito chiaritoquesta Corte (da Cass. n. 29353 del 2018, in motivazione) che «[...] inpresenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitoreinconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergliaccollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nelrischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non sisarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. Epoiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muovedal presupposto che dette informazioni sono, invece, necessarieall'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli edoculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il clientenon lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. È dunquecorretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo perquantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto alrischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario (Cass. n.29864/2011) ...» (considerazioni del tutto analoghe anche in Cass. n.16127 del 2020, Cass. n. 25343 del 2021, Cass. nn. 7932 e 12990 del2023); (iii) grava sull’investitore ― che agisca per il risarcimento deldanno ― l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimentodell'obbligo informativo gravante sulla banca ed il danno lamentatodall’investitore, fermo che, come ha puntualizzato Cass. n. 33596 del2021 «questa Corte, dopo aver numerose volte affermato che l'onere dellaprova del nesso di causalità tra l'inadempimento degli obblighi informativied il danno grava sull'investitore, ha più di recente ritenuto che dettoinadempimento faccia sorgere una presunzione di sussistenza del nesso dicausalità: "Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativogravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrioNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole,scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale frainadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di provacontraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non puòconsistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischiodell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiosepregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato edisponibile ad assumersi rischi, deve poter valutare la sua sceltaspeculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genereofferte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono statisegnalati" (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); anche in quest'ultimaprospettiva, tuttavia, la banca può vincere la presunzione offrendo provacontraria, quantunque essa non possa essere desunta esclusivamentedalla generica rischiosità degli investimenti pregressi». Conclusioni,queste, rinvenibili, in termini assolutamente analoghi, anche nelleprecedenti Cass. n. 24142 del 2018, Cass. nn. 30532 e 31497 del 2021,nonché nelle successive Cass. n. 35789 del 2022 e Cass. nn. 7932, 12990e 19322 del 2023, a testimonianza, dunque, di un indirizzo interpretativo,sullo specifico tema, ormai sostanzialmente stabilizzatosi (vedi ancheCass. n. 32226/2024) nel senso che il riscontrato inadempimento dellabanca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzionelegale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il dannopatito dall'investitore, onde incombe sull’intermediario l’onere della provacontraria.Nella specie, quindi la Corte d’appello ha correttamente utilizzato ilragionamento controfattuale per considerare adempiuto l’onere probatorioin senso contrario all’intermediario, il quale ragionamento ― comepuntualizzato da Cass. n. 16127/2020 e Cass. n. 12990/2023 – puòessere utilizzato ove si versi in ipotesi di causalità omissiva, dovendo ilNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026nesso causale essere scrutinato in ossequio alla regola del «più probabileche non», e, «cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condottaomessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizionecessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosipostuma, … riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit,se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistitodall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per suanatura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva,occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione econcordanza previsto dall'art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sedeistruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistentenel recedere all'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile(cfr. Cass. n. 17194/2016)». Ed ha in proposito osservato che il giudiziocontrofattuale su quale sarebbe stata la condotta negoziale dell’investitorese correttamente l’intermediaria gli avesse fornito tutte le informazioni delcaso, doveva muovere fatto che, il caso di specie si caratterizzava non perl’insufficienza delle informazioni fornite dall’intermediario all’investitore,bensì per la mancanza di qualsiasi chiarimento in ordine ai concretielementi determinativi della vulnerabilità dell’investimento in bondargentini; pertanto, poiché i bond argentini non avevano già manifestatodei sintomi negativi quando l’investitore disinformato li aveva acquistati,ha concluso – in linea con i principi di diritto richiamati - che non vi era«alcuna concreta ragione di dubitare che, se l’intermediaria avesserichiamato la sua attenzione sui molteplici e specifici fattori di rischio deltitolo, da lui analiticamente denunciati nel presente giudizio, egli non liavrebbe acquistati.»6.- Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.820, 1223, 1226 e 2056 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c.Secondo la ricorrente il giudice di secondo grado: a) avrebbe procedutoillegittimamente ad una liquidazione del danno in via equitativa, giacchéNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’eventuale determinazione in via equitativa del danno ex art. 1226 c.c.può essere disposta solo quando non sia possibile provarne il precisoammontare, e non quando l'importo richiesto è agevolmentedeterminabile; b) avrebbe liquidato il danno senza tener conto del valoredei titoli concambiati al momento della pronuncia e applicato larivalutazione monetaria e il calcolo degli interessi legali sull’intero capitaleinvestito (€ 116.298,26) al netto delle cedole medio tempore percepitesino alla data del 17.03.2016 (€ 15.104,33), senza prima detrarre ilcontrovalore dei titoli concambiati (€ 87.693,82) e, quindi, le ulterioricedole maturate su questi (€ 30.927,61); c) inoltre sul credito risarcitorioottenuto pari a € 44.432,23 avrebbe applicato rivalutazione ed interessidalla data del 18.03.2016 alla data della sentenza per un totale di €46.942,91, ovvero avrebbe operato, una doppia rivalutazione del danno:prima sull’intero capitale investito e poi sul credito risarcitorio ottenuto;mentre avrebbe dovuto determinare, prima, l’effettivo danno patrimonialesofferto da parte dell’investitore, pari alla differenza tra capitale investito ecapitale residuo alla data della pronuncia (e cioè € 116.298,26 – €87.693,82) e su tale differenza (€ 28.604,44) calcolare dal 17.03.2016alla data della sentenza la rivalutazione e gli interessi legali (pari ad €2.304,67, per un totale di € 30.909,11); poi avrebbe dovuto detrarredall’importo così ottenuto (già rivalutato ed aumentato degli interessilegali) le cedole medio tempore incassate dall’investitore (pari ad €15.104,33 sui titoli originari e ad € 30.927,61 su quelli concambiati, perun totale di € 46.031,94).Se avesse proceduto in modo corretto, il giudice di seconde cureavrebbe rilevato che nessun danno era in realtà occorso in capoall’investitore, che, piuttosto, per effetto dell’erroneo modus procedendicensurato, avrebbe conseguito una ingiustificata locupletazione (a frontedi € 116.298,26 investiti in bond argentini, aveva ottenuto: € 87.693,82come controvalore per i titoli concambiati; € 15.104,33 per cedole sui titoliNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026originari; € 30.927,61 per cedole sui titoli concambiati; € 46.942,91 atitolo di risarcimento del danno, corrisposti dalla Cassa in esecuzionedell’impugnata sentenza, per un totale di € 180.668,67).6.1 Il motivo è infondato.Va premesso che non vi è stata alcuna liquidazione equitativa deldanno da parte della Corte di appello che ha, applicato i principi stabiliti daCass n. 16088/2018 secondo cui «La corretta applicazione del criteriogenerale della "compensatio lucri cum damno" postula che, quando unicoè il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione delrisarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivatial danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalleconseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire unaingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato», e che, inapplicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di appello cheaveva correttamente quantificato il danno conseguente all'acquisto diobbligazioni argentine in misura pari al capitale investito, sottraendo datale importo il valore delle cedole riscosse ed il controvalore dei titoliconcambiati, considerati un arricchimento derivante dal medesimo fattoillecito.Per procedere poi all’individuazione dell'obbligazione risarcitoriagravante sull'intermediario per effetto della compravendita di valorimobiliari frutto della sua condotta illecita, dunque per accertarel'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, il giudice deve procederealla comparazione tra grandezze economiche rese omogenee in termini divalore reale; e a tal fine può: a) esprimere in moneta attuale tutti i valori,rivalutando dall'epoca del fatto la somma equivalente all'entità del danno,e dall'epoca del versamento quella riscossa per la vendita dei titoli; b)ricondurre quest'ultimo importo al valore che, in termini di espressionemonetaria, avrebbe avuto all'epoca del fatto produttivo del danno,rivalutando poi la differenza tra le due somme da comparare; c) rivalutareNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca della venditadei titoli, raffrontare i valori a quella data e rivalutare la differenza da taledata all'attualità; d) rapportare il valore monetario del prezzo di vendita edel danno a una data intermedia e quindi effettuare il calcolo tra il dare el'avere (Cass 12926/18; conf. Cass 17948/20).In questo caso la Corte ha fatto applicazione del criterio sub c), ovveroha individuato il capitale dal risparmiatore investito in bond non rimborsatidall’emittente pari ad € 116.298,26 e sottratto le cedole pagate sulleobbligazioni sino alla data del default occorso il 3.1.2002 (euro 15.104,33)e sull’importo di € 101.193,93 (€ 116.298,26 - € 15.104,33) ha applicatorivalutazione ed interessi legali sino alla data del 17.3.2016, quandol’investitore ha concambiato i titoli originariamente acquistati con quellisostitutivi offerti dall’emittente; ha poi individuato il valore dei titoliconcambiati in quello indicato dall’intermediaria (€ 87.693,82) che – qui sianche in via equitativa- ha considerato attendibile base del calcololiquidatorio, essendo stato obiettivamente desunto dall’analisidell’andamento del mercato, oltretutto senza che l’investitore lo avessemai specificamente contestato, nonché, secondo i medesimi criteri didall’intermediaria (€ 30.927,61); ha sottratto entrambi dal danno derivatodal mancato rimborso dei bond come rivalutato con gli interessi in quanto,vantaggio (lucro) derivato al danneggiato dal medesimo fatto illecito; edha infine rivalutato la differenza tra le due grandezze (il danno residuo onetto, pari a € 44.432,23 = € 163.053,46 - € 87.963,82 - € 30.927,61)dalla data della vendita/concambio dei titoli (18.3.2016) all'attualità, damaggiorarsi degli interessi legali dal momento della liquidazione del danno(ovvero dalla sentenza) al saldo.7.- Il sesto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’artt.1223 e 1227 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c., per aver laCorte d’appello respinto l’eccezione di concorso di colpa del danneggiatoNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026per aver scelto di aderire all’[OSCURATO:PERSONA] di Scambio dei titoli argentiniinvece che al procedimento arbitrale davanti al Tribunale ICSID dellaBanca Mondiale, ed in particolare per aver ritenuto non dimostrato che almomento dell’accettazione del concambio di titoli l’investitore conoscesseo potesse conoscere la maggiore vantaggiosità del procedimento arbitrale,poiché detta conoscenza o possibilità di conoscenza sarebbe irrilevante,nel senso che «l’assumere una condotta (continuare a coltivare ilprocedimento arbitrale) piuttosto che assumerne un’altra, agli occhi deldanneggiato più vantaggiosa rientra appunto nell’ambito della sualegittima discrezionalità, i cui (migliori o peggiori) esiti non possonotuttavia essere addebitati alla Cassa».7.1- Il motivo è inammissibile.Posto che l’art. 1227, secondo comma, c.c. impone al danneggiato didiligenza, nella specie la corte ha respinto l’accertamento del concorso dicolpa dell’investitore poiché «di per sé l’adesione all’offerta di scambio vaapprezzata come condotta diligente in quanto volta a contenere la perditaconseguente al mancato rimborso dei titoli originariamente acquistati»non essendo neppure dimostrato che, al momento della decisione,l’investitore conoscesse o potesse conoscere la maggiore vantaggiosità delprocedimento arbitrale internazionale, e che, quindi, la (diligente)decisione di ridurre la perdita potesse ritenersi, in realtà, negligentementeassunta a fronte di un’opzione più favorevole.La censura si rivolge, quindi, ad una valutazione che il giudice di meritoha compiuto della condotta del danneggiato alla luce delle risultanze dicausa, pretendendone in modo inammissibile in questa sede di legittimitàuna diversa valutazione.8. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, infondati il terzoil quarto e il quinto, inammissibili il secondo e il sesto. La sentenzaimpugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di TrentoNumero registro generale 4664/2022Numero sezionale 2600/2026Numero di raccolta generale 21103/2026Data pubblicazione 22/06/2026sezione distaccata di Bolzano in diversa composizione che provvederàanche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, infondati il terzo il quarto eil quinto, inammissibili il secondo e il sesto; cassa la sentenza impugnata erinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Trento sezione distaccata diBolzano, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare lespese della presente fase di legittimità.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civilein data 11.6.2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]