CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 12990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - rel. Dott.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 7501/2019 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7501/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegatain calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A., con sede legale in Altamura (BA), alla Via O. Serena n. 13, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Tursi (MT), alla [OSCURATO:PERSONA]. 248. - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 44/2018, della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/05/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] citò la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata innanzi al Tribunale di Potenza contestandole una condotta scorretta, negligente ed inadempiente, in relazione al descritto investimento in titoli obbligazionari ([OSCURATO:PERSONA] 16 FB 04) dell’11 aprile 2002, per l’importo complessivo di € 36.747,90, per essere venuta meno ai suoi obblighi di diligenza nell’adempimento, con particolare riferimento ai criteri di cui agliartt. 1175 e 1776 cod. civ., e per aver violato gli obblighi informativi dettati dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) e dalle regole generali di cui agli artt. 26- 31 del regolamento Consob n. 11522 dell’1 luglio 1998. Chiese, pertanto: i) dichiararsi la nullità del contratto di investimento, stante la inderogabilità delle norme speciali richiamate, oppure la sua risoluzione per vizio del consenso o per inadempimento della banca, foriero del danno subito pari alla intera somma investita; ii) condannarsi la controparte alla restituzione dell’intera somma suddetta oppure al risarcimento del danno pari al medesimo importo. 1.2. Costituitosi l’istituto di credito convenuto, che contestò le avverse pretese in ragione dell’affermata correttezza del proprio operato e rimarcando che il [OSCURATO:PERSONA], laureato in scienze economiche e bancarie e da ritenersi, pertanto, investitore esperto, nemmeno gli aveva fornito le informazioni riguardanti la propria situazione finanziaria, gli obbiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, l’adito tribunale, con sentenza del 25 maggio/12 settembre 2006, n. 729, rigettò le domande attoree compensando interamente le spese di lite. 2. Il gravame principale promosso dal [OSCURATO:PERSONA] contro questa decisione fu respinto dalla Corte di appello di Potenza con sentenza del 31 gennaio 2018, n. 44, che disattese pure l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i) analizzando la questione della mancata consegna al [OSCURATO:PERSONA] del documento sui rischi generali, e riportate le argomentazioni contenute, sul punto, nella sentenza di primo grado, affermò che quel documento, in realtà, risultava consegnato all’appellante suddetto, come poteva evincersi da quanto depositato dalla banca innanzi al tribunale. Ribadì, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di fornire a quest’ultima le informazioni sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento, sull'esperienza in strumenti finanziari, da ciò argomentando che la banca non aveva alcuna responsabilità. Quanto, poi, alla lamentata carenza del secondo ordine scritto, ex art. 28 del regolamento Consob n. 11522/98, opinò che, stante il suddetto rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] e l’avvenuta sua ricezione del documento sui rischi generali, l’istituto di credito aveva correttamente operato, poiché il primo, laureato in scienze economiche e bancarie fin dal 1999, aveva cognizioni sufficienti per valutare la convenienza dell'investimento; ii) neppure poteva trovare accoglimento la contestazione di mancanza di informazioni e di violazione dell'art. 21 T.U.F., nonché degli artt. 26, 28, 29 e 31 del menzionato regolamento Consob. Invero, benché rilevante in astratto, la censura dell'appellante principale circa la mancata conoscenza della banca del prodotto offerto (elemento implicante violazione degli obblighi informativi) non assumeva, nel caso di specie, valenza decisiva, stante la competenza del [OSCURATO:PERSONA] derivante dal titolo di studio posseduto e la sua comprovata consapevolezza della scelta effettuata verso un investimento rischioso; inoltre, stante il rifiuto dello stesso a fornire notizie sulla sua propensione al rischio, non era provato che l'operazione fosse inadeguata secondo i parametri del suddetto regolamento Consob ed era mancata pure la dimostrazione dell’esistenza di un nesso di causalità tra la carenza di informazioni che la banca avrebbe dovuto fornire ex art. 21 TUF e la conclusione del contratto di investimento; iii) ritenne corretto che il tribunale, per escludere l’inadeguatezza dell’investimento rispetto al profilo dell’investitore, avesse valutato soltanto la testimonianza del direttore di filiale [OSCURATO:PERSONA]; iv) sostenne che le denunciate violazioni del TUF e del [OSCURATO:PERSONA] non comportavano nullità del contratto, ma mero inadempimento; v) negò la configurabilità dell’errore e/o del dolo nel contratto, atteso, ancora una volta, il titolo di studio posseduto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva effettuato una scelta consapevole di investimento; vi) infine, stante la carenza di prova del nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e conclusione del contratto di investimento, considerò superfluo disquisire sulle conseguenze (nullità, annullabilità del contratto, risoluzione per inadempimento) derivanti dalla violazione suddetta, mancando, comunque, del tutto la prova del danno lamentato dal [OSCURATO:PERSONA]. 3. Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.I primi due motivi di ricorsi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) - Violazione degli artt. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 11522 -Violazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. in tema di interpretazione del contratto -Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Error in iudicando». La censura affronta la tematica della violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario e delle relative conseguenze, contestando le conclusioni raggiunte, sulle corrispondenti questioni, dalla corte distrettuale. Si rimarca, tra l’altro, che, per il [OSCURATO:PERSONA], anche tenuto conto della sua giovane età, l’operazione era palesemente inadeguata per frequenza (primo investimento), tipologia (prodotto rischioso) e dimensione (intera somma disponibile). Pertanto, l’intermediario diligente, anche ove si ammetta il diniego dell’odierno ricorrente a fornire alla banca le informazioni sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento che intendeva raggiungere e sull'esperienza maturata in strumenti finanziari, avrebbe dovuto rifiutare quella operazione ex art. 29 del menzionato regolamento Consob o, quantomeno, avrebbe dovutoacquisire un secondo ordine, scritto o registrato, successivo all’avvertimento di non adeguatezza, giusta l’art. 28 del medesimo regolamento. Si imputa alla corte predetta di aver effettuato, «in sostanza, l’equazione sommaria: laurea in economia equivale ad operatore qualificatoex art. 31 Reg. Consob, sicché tutte le garanzie e gli obblighi informativi previsti dalla legge […] non avrebbero alcuna valenza e potrebbero essere derogati»; II) «Violazione di legge e, segnatamente, degli artt. 1218 e 1223 c.c., dell’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, nonché degli artt. 1418, 1419, 1421 e 2907 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.- Error in iudicando e/o violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. -Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c.». Si contesta alla corte potentina di avere omesso di pronunciarsi sulle proposte domande di nullità e di inadempimento degli obblighi informativi di legge, previsti dal TUF e dal [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/98, sul presupposto di una fantomatica carenza di prova del nesso eziologico tra carenza di informazione e conclusione del contratto di investimento. 2. Premettendosi che il rapporto dedotto in causa si èsvolto in epoca antecedente al recepimento delle direttive comunitarie n. 39 del 2004 e n. 73 del 2006 (cd. direttiva MiFid), poi integrate dal regolamento n. 1283 del 2006, sicché si farà riferimento alla disciplina dettata dal T.U.F. del 1998 (d.lgs. n. 58 del 1998) e dal regolamento Consob vigente prima delle modifiche apportategli per adattarli alle suddette nuove direttive, le descritte doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano fondate nei limiti di cui appresso. 2.1. Giova premettere che questa Corte si è soffermata, in molteplici occasioni (cfr. tra le più recenti ed esaustive, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10111 del 2018; Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n.19891 del 2022; Cass. n. 35789 del 2022; Cass. n. 7283 del 2023; Cass. n. 7932 del 2023),sul tema degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario in applicazione dell'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in combinato disposto con gli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n.11522 del 1998, esaminando l'argomento e pervenendo ad esiti interpretativi univoci e consolidati, sotto due distinti aspetti che sono stati tenuti e che occorre mantenere attentamente separati: i) quello dell'identificazione della latitudine degli obblighi informativi medesimi; ii) quello dell'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamenti l'inadempimento di detti obblighi. 2.1.1. In relazione al primo di essi (evidentemente ricompreso nel perimetro delle doglianze in esame), quello, appunto, della latitudine degli obblighi informativi di cui al citato art. 28 ed al successivo art. 29, non vi è dubbio che essi - all'infuori dell'ipotesi di cliente che sia effettivamente operatore qualificato ex a rt. 31 del regolamento Consob predetto, ove ne ricorrano le condizioni individuate da Cass. n. 18702 del 2016 - siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, benché attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (cfr.Cass. n. 14884 del 2017; esclusa, ma nel quadro del successivo regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, qui inapplicabile ratione temporis, l'ipotesi della cd. execution only : Cass. n. 14884 del 2017). Pertanto, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (cfr. Cass. n. 8619 del 2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circulare delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (cfr. Cass. n. 8619 del 2017), di eventuali situazioni di grey market ( cfr . Cass. n. 8314 del 2017), e, se del caso, finanche del rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (cfr. Cass. n. 12544 del 2017, e, riassuntivamente, Cass. n. 1376 del 2016), senza che un deficit infor mativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (cfr. Cass. n. 8619/2017). 2.1.2. Dunque, i menzionati obblighi informativi non sono certo soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato (cfr. Cass. n. 9066 del 2017: ma la standardizzazione è, invece, espressamente considerata dal regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27), ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula «operazione non adeguata per tipologia», così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola «rischio Paese» (cfr. Cass. n. 8314/2017), o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto (cfr. Cass. n. 8089 del 2016), o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del «grado di rischiosità» (cfr. Cass. n. 11412 del 2012, secondo cui una siffatta dichiarazione «non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente»). 2.1.3. Insomma, l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti -per usare la chiara formula adottata dal già citato regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27, sebbene inapplicabile ratione temporisalla vicenda in esame - «in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole». 2.1.4. L'eventuale violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario assume, inoltre, rilevanza non solo in relazione alla stipula del contratto quadro d'intermediazione, che costituisce soltanto la cornice contrattuale delle successive operazioni di investimento, ma anche nella successiva fase applicativa: con la conseguenza che l'inadempimento di quegliobblighi può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro che dei singoli ordini di investimento e disinvestimento impartiti alla banca. Infatti, gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso ed alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (cfr. Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n. 16820 del 2016; Cass.n. 12937del 2017; Cass. n. 3261 del 2018; Cass. n. 10111 del 2018). 2.2. Con specifico riguardo, poi, alla segnalazione di inadeguatezza di cui all'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 (tema che conserva attualità solo in ragione del protrarsi di liti, come quella odierna, concernenti vicende temporalmente collocate in epoca antecedente al regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), vale osservare che questa Corte ha già avuto modo di segnalare che anche detto scrutinio si colloca entro l'ambito della pluralità degli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere), tutti convergenti verso un fine unitario, consistente, per l'appunto, nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cfr. Cass. n. 1376 del 2016, secondo cui «tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market" ); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente; 6) il contenuto della segnalazione di inadeguatezza»). 2.2.1. Il citato art. 29, che pone la cd. suitability rule, ossia la regola che impedisce agli intermediari di porre in essere operazioni inadeguate al profilo di rischio dell'investitore, si colloca in collegamento con la cd. know your customer rule, dal momento che l'intermediario in tanto può verificare l'adeguatezza dell'operazione in quanto abbia precedentemente acquisito le informazioni concernenti il cliente. «Ciascuna operazione di negoziazione, secondo la disposizione menzionata, può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, ed ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere -con diverso approfondimento in dipendenza dell'attività prestata dall'intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione/trasmissione di ordini - indicato e spiegato all'investitore al menzionato fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole» (cfr., in motivazione, Cass. n. 7932 del 2023). 2.2.2. In particolare, l'inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificatain relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, le quali si riflettono sul coefficiente di rischio dell'operazione; il profilo dell'adeguatezza per dimensione o frequenza riguarda, invece, il rapporto tra l'entità dell'investimento ed il portafoglio del cliente (in questi termini, cfr. Cass. n. 17353 del 2016, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 7932 del 2023).2.2.3. Non c'è dubbio, allora, che il contenuto della segnalazione di inadeguatezza debba essere sufficiente in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (così Cass. n. 12167 del 2020; Cass. n. 10111 del 2018; Cass. n. 20178 del 2014; Cass. n. 18140 del 2013; Cass. n. 22147 del 2010). 2.2.4. Dinanzi al rifiuto dell'investitore di fornire informazioni concernenti il suo profilo, poi, l'intermediario non è esonerato dalla valutazione di adeguatezza, che deve essere eseguita sulla base delle informazioni in suo possesso, quali, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali, la situazione di mercato (cfr. Cass. n. 18039 del 2012; Cass. n. 5250 del 2016; Cass. n. 7932 del 2023). 2.2.5. La segnalazione di inadeguatezza, peraltro, è dovuta anche se il cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (cfr. Cass. n. 17340 del 2008; Cass. n. 7932 del 2023). Inoltre, ove pure l'investitore reso consapevole dalle informazioni ricevute insista per l'esecuzione dell'ordine, l'intermediario non è, per ciò solo, vincolato ad adempiere, potendo recedere «in presenza di ordini chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 1727, comma 1, cod. civ.» (cfr. Cass. n. 7922 del 2015; Cass. n. 12262 del 2015; Cass. n. 7932 del 2023). 2.3. Chiaro ed univoco è anche l'orientamento della Suprema Corte con riguardo alla forma della segnalazione di inadeguatezza. 2.3.1. L'art. 29 in discorso non pone un requisito di forma concernente il contenuto delle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornire all'investitore in ordine alle ragioni di inadeguatezza della disposizione di investimento (cfr.Cass. n. 18140 del 2013). La norma richiede, cioè, la forma scritta per l'ordine da parte del cliente, ma non con riguardo alla motivazione dell'inadeguatezza, la quale,considerato il principio generale della libertà di forme, ben può essere fornita verbalmente: ed anzi, nel quadro di applicazione di detta norma, - a seguito del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 le informazioni, come si è accennato, «possono essere fornite in formato standardizzato» - discenderà, di regola, da un individualizzato colloquio verbale, mirato ad un'effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell'inadeguatezza rilevata dall'intermediario (cfr. Cass. n.17353 del 2016). 2.3.2. L'integrale esplicazione scritta del contenuto della segnalazione, dunque, non è obbligatoria «essendo sufficiente il riferimento alla circostanza dell'avere l'intermediario rivolto le avvertenze al cliente, ottenendone l'ulteriore richiesta di eseguire comunque l'operazione. Infatti, alla luce sia della lettera, sia della ratio della norma, né la prima si presta ad un'interpretazione estensiva, né la seconda la postula, considerando che la disposizione intende enfatizzare al cliente la rilevanza della sua decisione, nonché precostituire una prova per la banca, ma non impone nessuna forma con la quale veicolare le dovute informazioni» (cfr. Cass. n. 11578 del 2016, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 16127 del 2020). Proprio in ragione dell'insussistenza di una previsione che imponga all'intermediario, per così dire, di verbalizzare il contenuto delle informazioni somministrate al cliente in ordine requisito formale della segnalazione di inadeguatezza si giustifica l'affermazione secondo cui siffatta segnalazione è inidonea, in sé stessa, ad assolvere agli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, integrando la stessa un'affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente (cfr.Cass. n. 11412 del 2012; Cass. n. 7932 del 2023). 2.3.3. Né un diverso orientamento sul punto potrebbe essere desunto da una frettolosa lettura di talune massime, o brani di decisioni, che, in effetti, non segnalano, come talora sostenuto in alcuni interventi di dottrina, alcun contrasto. Si trova ad esempio affermato che: «Tale dichiarazione può, al più, comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull'intermediario, sempre che sia corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l'acquisto, come nel caso in cui venga indicato nella dichiarazione che si tratti di titolo non quotato o emesso da soggetto in gravi condizioni finanziarie» (cfr. Cass. n. 4620 del 2015, ripresa da Cass. n. 1376 del 2016). Ciò, evidentemente, non vuol dire che la segnalazione di inadeguatezza, redatta per iscritto, debba contenere una «sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio», bensì che, se la contiene, come era accaduto nel caso di specie, essa può provare, in relazione alla circostanza ivi menzionata, e solo rispetto ad essa, l'adempimento dell'obbligo informativo. 2.4. In sintesi, dunque, come pure recentemente ribadito da Cass. n. 7932 del 2023, Cass. n. 7288 del 2023, Cass. n. 35789 del 2022 e Cass. n. 19891 del 2022 (cfr. le rispettive motivazioni): i ) gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell’obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischie le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate); ii) con particolare riferimento all’obbligo di informazione attiva, l’art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998, richiede che gli intermediari forniscano all'investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”; iii) giusta l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, grava sull’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio; iv) l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati; in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento; v) l’assolvimento dell’obbligo di informazione specifica impone, quindi, all’intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell’emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente; vi) con particolare riferimento, poi, all’obbligo di informazione passiva previsto dall’art. 28, primo comma, lett. a), - consistente nella richiest a di notizie all’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) - esso è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l’investitore porrà in essere; infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un’operazione da parte dell’intermediario -come tale inidonea a far sorgere l’obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto - richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell’investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari; pertanto, il suo mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall’intermediario; vii) l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. 2.5. Quanto, poi, all’atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova, in sede giudiziale, nelle azioni come quella intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA], occorre anzitutto richiamare la regola secondo cui, nei giudizi di risarcimento del danno, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998: norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 cod. civ., si pone in perfetta armonia econtinuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 cod. civ., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (cfr. Cass. n. 17138/2016), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui (cfr. Cass. n. 16616/2016). 2.5.1. Soffermandosi, poi, sul significato dell'articolo 23 citato, questa Corte ha affermato (cfr.,amplius, in motivazione, Cass. n. 16127 del 2020, poi ribadita dalla più recente Cass. n. 7932 del 2023) che, «in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta” (Cass. n. 3773/2009)». 2.5.2. Spetta, dunque, in primo luogo, all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nellaviolazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziario è tenuto, con conseguente collocazione a carico dello stesso intermediario finanziario dell'onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto. Dopo di che grava sul cliente investitore l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno: onere della prova la cui osservanza -come puntualizzato dalla già citata Cass. n. 16127 del 2020 -«versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del “più probabile che non”, attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa (cfr. Cass. n. 12544 del 2017), riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (cfr. Cass. n. 17194/2016)». 2.5.3. Grava, altresì, sull'investitore la prova del danno, ricordandosi, in proposito, che, come chiarito da Cass. n. 29353 del 2018 (cfr. pag. 5-6 della motivazione), «... in presenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. È dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario (Cass. n. 29864/2011)...» (considerazioni affatto analoghe si leggono anche in Cass.n. 16127 del 2020, Cass. n. 25343 del 2021 e Cass. n. 7932 del 2023). 2.5.4. Più recentemente, pronunciandosi proprio sul tema della sussistenza, o meno, del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sulla banca ed il danno lamentato dall’investitore, Cass.n. 33596 del 2021 ha opportunamente puntualizzato che «questa Corte, dopo aver numerose volte affermato che l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento degli obblighi informativi ed il danno grava sull'investitore, ha più di recente ritenuto che detto inadempimento faccia sorgere una presunzione di sussistenza del nesso di causalità: "Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); anche in quest'ultima prospettiva, tuttavia, la banca può vincere la presunzione offrendo prova contraria, quantunque essa non possa essere desunta esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi». Conclusioni, queste, rinvenibili, in termini assolutamente analoghi, anche nelle precedenti Cass.n. 30532 e 31497 del 2021, nonché nelle successive Cass. n. 35789 del 2022 e Cass. n. 7932 del 2023, a testimonianza, dunque, di un indirizzo interpretativo, sullo specifico tema, ormai sostanzialmente stabilizzatosi. 2.6. Alla stregua di tutti i riportati, e qui condivisi, princìpi, quindi, la decisione della corte potentina oggi impugnata, rivelandosi non coerente con gli stessi, risulta inficiata dai vizi ad essa ascritti dalle censure in esame. 2.6.1. Invero, in punto di fatto, quella corte ha accertato (cfr. pag. 14 della sua sentenza) che il [OSCURATO:PERSONA], in data 11 aprile 2022, «ha sottoscritto: a) il contrattodi negoziazione titoli n. 133/95 000 81/5 […], previa consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; b) l’attestazione di ricezione del predetto documento sui rischi generali […]; c) l’ordine di acquisto di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA]. Lux 16FB04 per l’importo di € 36.747,94». 2.6.2. Pertanto, a fronte della allegazione, da parte dell’odierno ricorrente, del mancato adempimento della banca intermediaria dei predetti obblighi di informazione, di eventuale segnalazione di inadeguatezza e di astensione in relazione all’operazione eseguita, era onere di quest'ultima, giusta l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare il proprio adempimento. In altri termini, una volta dedotto dall’investitore che, anche tenuto contodella sua giovane età, l’operazione era inadeguata per frequenza (trattandosi di primo investimento), tipologia (riguardando un prodotto rischioso) e dimensione (avendo ad oggetto l’intera somma disponibile), sarebbe stato preciso onere dell’intermediarioprovare, innanzitutto, di aver fornito al primo puntuali indicazioni con riferimento ad ognuno di tali profili di inadeguatezza al fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole (cfr., in motivazione, Cass. n. 7932 del 2023). 2.6.3. La corte di merito, invece, ha ripetutamente rimarcato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di fornire all’istituto di credito le informazioni sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento ipotizzati e sulla sua esperienza in strumenti finanziari, ed ha negato qualsivoglia responsabilità dell’istituto predetto, anche quanto alla lamentata carenza del secondo ordine scritto, ex art. 28 del regolamento Consob n. 11522/98, assumendo che, stante il suddetto rifiuto e l’avvenuta ricezione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] stesso, della ricezione del documento sui rischi generali, la banca aveva correttamente operato, poiché il primo, laureato in scienze economiche e bancarie fin dal 1999, aveva cognizioni sufficienti per valutare la convenienza dell'investimento. Da qui la sua duplice conclusione per cui: i) benché rilevante in astratto, la censura dell'appellante principale circa la mancata conoscenza della banca del prodotto offerto (elemento implicante violazione degli obblighi informativi) non assumeva, nel caso di specie, valenza decisiva, stante la competenza del [OSCURATO:PERSONA] derivante dal titolo di studio posseduto e la sua comprovata consapevolezza della scelta effettuata verso un investimento rischioso; ii) stante il rifiuto dello stesso a fornire notizie sulla sua propensione al rischio, non era provato che l'operazione fosse inadeguata secondo i parametri del suddetto regolamento Consob ed era mancata pure la dimostrazione dell’esistenza di un nesso di causalità tra la carenza di informazioni che la banca avrebbe dovuto fornire exart. 21 TUF e la conclusione del contratto di investimento. 2.6.4. Così procedendo, tuttavia, quel giudice ha sostanzialmente omesso di procedere all'accertamento, in concreto, dell’adempimento del descritto onere probatorio gravante sull’intermediario, finendo, poi, altrettanto erroneamente, con il ritenerne irrilevante l’inadempimento in assenza di dimostrazione del nesso causale tra carenze informative e conclusione del contratto, oltre che del danno. 2.6.4.1. In particolare, le circostanze di fatto a tal fine valorizzate (l’avvenuta consegna del documento sui rischi generali, il titolo di studio del [OSCURATO:PERSONA] ed il suo rifiuto di rendere le informazioni sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento ipotizzati e sulla sua esperienza in strumenti finanziari) non possono certamente giustificare l’inadempimento ascritto dall’odierno ricorrente alla banca.2.6.4.2. Invero, dinanzi al rifiuto dell'investitore di fornire informazioni concernenti il suo profilo, l'intermediario, come si è già detto, non è esonerato dalla valutazione di adeguatezza dell’operazione, che deve essere eseguita sulla base delle informazioni in suo possesso, quali, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali, la situazione di mercato (cfr. Cass. n. 18039 del 2012; Cass. n. 5250 del 2016; Cass. n. 7932 del 2023). Nella specie, a fronte dell’invocata inadeguatezza dell’operazione per frequenza (trattandosi di primo investimento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA], circostanza rimasta incontroversa), tipologia (riguardando un prodotto rischioso) e dimensione (avendo ad oggetto l’intera somma disponibile), nonché del suo diniego a fornire le informazioni suddette, sarebbe stato preciso onere dell’intermediario provare, innanzitutto, di aver fornito al primo puntuali indicazioni con riferimento ad ognuno di quei profili di inadeguatezza al fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole (cfr., in motivazione, Cass.n. 7932 del 2023), ricordandosi, peraltro, che, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie circa il prodotto offerto e/o acquistato dall’investitore, l'intermediario deve rendere edotto l'investitore, ad esempio, del rating, della eventuale offering circulare delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (cfr. Cass. n. 8619 del 2017), di eventuali situazioni di grey market ( cfr . Cass. n. 8314 del 2017), e, se del caso, finanche del rischio di default dell'em ittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (cfr. Cass. n. 12544 del 2017, e, riassuntivamente, Cass. n. 1376 del 2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (cfr. Cass. n. 8619/2017). Nulla di tutto questo, invece, è stato concretamente verificato dalla corte distrettuale, non potendosi certamente ritenere esaustiva, a tal fine, la mera circostanza, dalla stessa ripetutamente valorizzata, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse laureato in scienze economiche e bancarie. Infatti, le asserite conoscenze da tanto eventualmente derivategli non comportavano, di per sé, il suo inserimento tra gli investitori qualificati di cui all'art. 31, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/98, con esonero dell'intermediario dagli obblighi anzidetti; né, peraltro, è ragionevole ipotizzare che, solo perché in possesso di quel titolo di studi, il [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto pure a conoscere le caratteristiche specifiche delle obbligazioni Cirio(ad esempio, il loro rating ). In definitiva, tanto poteva valere a fornire alla banca intermediaria uno degli elementi di valutazione dell'adeguatezza dell’operazione a compiersi, non già ad escluderne, sostanzialmente, tout courtl'obbligo corrispondente, del quale doveva comunque dimostrare positivamente il concreto e puntuale adempimento (cfr., ex multis, Cass. n. 18702 del 2016; Cass. n. 18039 del 12) alla stregua di tutti gli elementi a sua conoscenza, neppure valendo - come si è detto -a giustificarne l'esonero (bensì, semmai, ad indurre la banca ad una valutazione prudenziale, a norma dell'art. 21 T.U.I.F.. Cfr. Cass. n. 18702 del 2016; Cass. n. 9892 del 2016) il solo rifiuto dell'investitore a fornire informazioni sulla sua situazione patrimoniale. 2.6.4.3. Resta solo da aggiungere, allora, in ossequio alla riportata, più recente e qui condivisa, giurisprudenza di legittimità, che dall’inadempimento (o, se si preferisce, dalla mancata dimostrazione dell’adempimento) agli obblighi informativi a carico dell’intermediario sorge una presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento ed il pregiudizio lamentato dall’investitore, la cui prova contraria, dovuta dal primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse (nella specie, peraltro, pacificamente insussistenti, trattandosi di prima operazione di investimento compiuta dal [OSCURATO:PERSONA]), perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (cfr. Cass. nn. 30532 e 31497 del 2021; Cass. n. 35789 del 2022; Cass. n. 7932 del 2023). 3.Il terzo motivo di ricorso denuncia la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1429, 1431 e 1439 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Error in iudicando e/o violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. - Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Error in procedendo». Esso censura l’avvenuto rigetto del motivo di gravame formulato con riferimento all’analoga pronuncia negativa, resa in primo grado, in ordine alla domanda di annullamento del contratto per dolo omissivo della banca e/o per errore essenziale. Si assume che, sul punto, «non esiste un proprio ragionamento della Corte, che si è limitata a virgolettare quanto già sentenziato dal Tribunale», dovendosi, pertanto, ritenere nulla la sentenza oggi impugnata. Si aggiunge, peraltro, che la deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], dimostrava proprio l’efficienza causale tra omesse informazioni e conclusione del contratto. 3.1. Tale doglianza si rivela inammissibile perché volta, sostanzialmente, ad ottenere una rivisitazione degli esiti della prova testimoniale come valutata dal tribunale e dalla corte di appello. La stessa, pertanto,mostra di non tenere in alcun conto che: i)il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all’attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e laconcludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073 del 2023; Cass. n. 2415 del 2023); ii) questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 13418 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito, tra l’altro, che: ii-a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; ii-b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); ii-c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). In altri termini, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n.4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022);iii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.,ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Alteris verbis, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023). 4.Il quarto motivo di ricorso, infine, prospetta la « Ulteriore violazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58/98 -Violazione degli artt. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11522 - Violazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c., in tema di interpretazione del contratto - Sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, n. 13, 2697 e 2725 c.c. - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Muovendosi dal presupposto che, in materia di investimenti, sia il contratto quadro, sia il singolo ordine, sia le informazioni che l’intermediario deve fornire al cliente, necessitano di forma scritta, si sostiene che, nella specie, tali documenti mancano, né potendo supplire a tali carenze le risultanze dell’espletata prova testimoniale, da considerarsi, invece, inammissibile.4.1. Anche questa doglianza si rivela inammissibile perché, sostanzialmente, contesta l’ammissibilità stessa della prova testi sulle circostanze riguardanti l’adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, necessitanti, invece, secondo l’odierno ricorrente , della forma scritta. 4.2. Non risulta, però, dalla sentenza impugnata, che un’analoga censura sia stata formulata dal [OSCURATO:PERSONA] già in sede di gravame (lì, infatti, egli aveva lamentato soltanto che era stata valutata dal tribunale esclusivamente la deposizione del direttore di filiale della banca appellata, non anche quella dei suoi genitori).Deve trovare applicazione, dunque, il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9434 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 5131 del 2023; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere - qui, invece, rimasto inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatame nte in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, invero, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).5. In definitiva, quindi, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, nei limiti di cui si è detto, in relazione ai suoi primi due motivi, inammissibiligli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata, c