CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, 06363391001, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Statocontroricorrenteavverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.4842/2022 depositata il 03/11/2022.Numero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Alcune banche appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] (tra cui, laSocietà, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le preesistenti Cassa di Risparmio inBologna S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., Cassadi risparmio del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - d’ora in poi la Banca)sottoscrivevano in data 28 novembre 2014, con atto notarile, le quote delfondo d’investimento alternativo immobiliare denominato “Armonia”mediante apporto di beni immobili (abitativi e strumentali, nel caso dispecie, esclusivamente beni immobili abitativi). In sede di registrazione, lepredette banche e la società di gestione del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi “Società di Gestione”),assoggettavano l’atto all’imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986,n. 131 (“D.P.R. n. 131/1986”), e dell’art. 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n.131/1986.2. Poiché alcuni immobili di proprietà della Cassa di Risparmio di Forlì edella [OSCURATO:SOCIETA]. e della Cassa di risparmio del [OSCURATO:PERSONA] GiuliaS.p.A. risultavano soggetti a tutele vincolistiche, l’efficacia del relativoapporto veniva sospensivamente condizionato al mancato esercizio deldiritto di prelazione da parte delle autorità competenti. Per tale ragione, indata 5 marzo 2015, le parti, stante l’avveramento della condizionesospensiva, stipulavano atto notarile ricognitivo di avveramento dicondizioni sospensive registrato il 1° aprile 2015.3. In data 6 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate - DirezioneProvinciale III di Roma (l’“Ufficio”) notificava ad [OSCURATO:PERSONA] l’avvisodi liquidazione n. 14/1T/027475/000/P006, con cui riteneva di assoggettareNumero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’apporto di immobili abitativi all’imposta di registro in misura proporzionaledel 9%, ai sensi dell’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n. 131/1986, con richiestadi pagamento di Euro 600.854,13 a titolo di imposta di registro in misuraproporzionale del 9% (calcolata sulla base imponibile di Euro 10.014.235,58(pari a Euro 901.281,195) a cui venivano sottratte le imposte ipotecaria ecatastale in misura del 3% (corrispondenti a Euro 300.427,065); Euro36.138,03 a titolo di imposta di registro in misura proporzionale del 9% sultrasferimento degli immobili residenziali a seguito dell’avveramento dicondizioni sospensive attestato dall’Atto ricognitivo(sulla base imponibile diEuro 602.300,50); Euro 109.801,00 a titolo di sanzione per tardivaregistrazione dell’Atto ricognitivo ex art. 69 D.P.R. 131/1986, irrogata conaliquota del 30% poiché la registrazione è stata eseguita oltre il termine di20 giorni, ma con un ritardo non superiore a 30 dalla stipula di tale atto.4. Avverso l’avviso di liquidazione la Banca proponeva ricorso, accoltoparzialmente dalla CGT di I grado, solo con riferimento alle sanzioni.5. [OSCURATO:PERSONA] presentava appello, respinto dalla CGT di II grado del Lazio,sez. 13, con la sentenza n. 4842/2022, resa il 18 maggio 2022 e depositatail 3 novembre 2022; la CGT di II grado accoglieva l’appello incidentaledell’Ufficio, così confermando integralmente l’Avviso di liquidazione,comprese le sanzioni.6. Avverso la sentenza di II grado la Banca ha proposto ricorso incassazione, affidato a 3 motivi.7. L’Ufficio ha resistito con controricorso.8. Il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendol’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza per motivazioneapparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cuiha ritenuto motivato l’avviso di liquidazione, in violazione e/o falsaNumero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/2026applicazione degli artt. 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nullità giàeccepita dalla ricorrente non avendo l’Agenzia delle entrate fornito alcunaargomentazione giuridica volta a dimostrare il presupposto della propriapretesa, essendosi limitata a riportare nel proprio atto impositivo ungenerico riferimento all’art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011. Tale motivoè stato respinto dal giudice del gravame, ritenendo che l’Avviso diliquidazione “esplicitasse in modo chiaro i fondamenti di fatto e di dirittoalla base del ricalcolo dell’imposta dovuta”. La motivazione è tautologica enon estrinseca i presupposti di fatto e di diritto cui fa riferimento.2. Il motivo è infondato.2.1. La sentenza impugnata, a ben vedere, non fornisce una effettivamotivazione circa il vizio di motivazione dell’avviso, oggetto di motivo delcontribuente, in quanto su punto si limita ad affermare che: “vapreliminarmente respinta l’eccezione di difetto di motivazione delprovvedimento impugnato, in quanto l’avviso di liquidazione esplicita inmodo chiaro i fondamenti di fatto e di diritto alla base del ricalcolodell’imposta dovuta”. Purtuttavia è principio consolidato di questa Corte che«il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza,perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non puòessere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque dadisattendere, ben potendo tale principio - formulato rispetto al caso diomesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia eragionevole durata del processo - trovare applicazione anche nel caso, deltutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia,rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile diessere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c.» (Cass. n. 6145/2019; Cass. n.29880/20192.2. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento è conforme ai parametririchiesti dalla giurisprudenza per la sussistenza di un’adeguata motivazione.Numero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/2026Infatti, principi consolidati di questa Corte affermano che «in tema diimposta di registro ed INVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.7 della l. n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi dicui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso diaccertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediantel'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con lespecificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuentel'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragionideducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella qualel'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza deipresupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente lapossibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio odi altri parametri» (Cass. n. 11560/2016). «In materia tributaria, l'esistenzae la congruità della motivazione deve essere valutata alla stregua delleregole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce».(Cass. n. 12251/2017). «Nel processo tributario, ai fini della validitàdell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di undocumento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se lamotivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente,dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamentoda quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'attoa cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova»(Cass. n. 8016/2014). «In tema di accertamento tributario, la prova deifatti posti a fondamento della pretesa tributaria non costituisce elementocostitutivo dell'avviso di accertamento, dovendo essere eventualmentefornita dall'amministrazione finanziaria in sede processuale, qualora, aseguito dell'impugnazione del contribuente, si renda necessario verificare lafondatezza sostanziale della pretesa tributaria; ne consegue chel'amministrazione non è tenuta a indicare nell'avviso le prove a sostegnodei fatti contestati né a riprodurne, neppure sinteticamente, il contenuto»Numero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/2026(Cass. n. 4502/2026). Ed infine «l'obbligo di motivazione degli atti tributarisi atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che glistessi hanno in base alle norme loro proprie: giacché, mentre in alcuni attila funzione di prelievo fiscale viene esercitata in forme estremamentesemplici e contratte, talvolta risolvendosi nella mera imposizione di unadeterminata disciplina, altri atti costituiscono, invece, l'espressione di unafunzione di prelievo fiscale, articolata e complessa, per cui assumono unaveste formale ed un contenuto specificamente regolato dalla legge.L'obbligo in questione potrà ritenersi quindi adempiuto solo qualora lamotivazione, ancorché formulata in modo sommario e semplificato, sia tale- avuto riguardo al contenuto tipico ed all'oggetto del singolo atto impositivo- da palesare le ragioni del provvedimento, nella evidenziazione deimomenti ricognitivi e di quelli logico-deduttivi (Cass. 2295/2026; Cass. n.27758/2005).Nel caso di specie, come è evidente dalla lettura dell’atto di accertamentoimpugnato, è possibile desumere la causale della imposta richiesta, tenutoconto dell’ampia motivazione in diritto sulla natura del trattamento fiscaleda applicare “all’apporto di immobili diversi da quelli strumentali per natura”nonché sulla imposizione fiscale da applicare all’atto di “avveramento dellacondizione sospensiva apposta all’apporto di immobili vincolati”; è indicataquindi la tipologia di contratto, il numero e l’anno dello specifico rogitonotarile, le voci dei singoli importi, distinte per imposta, sanzioni e interessi.In tale contesto, l’avviso rispetta il paradigma dell’art. 7 St. Cont.(indicazione ragioni di fatto e giuridiche della pretesa), considerando, nellaconcreta fattispecie in esame, che la base imponibile, l’aliquota ed il calcolodella maggiore imposta derivano da dati normativi evocati nel suindicatotitolo rappresentato o da elementi fattuali di risulta, che derivano dallatipologia degli atti presentati alla registrazione, come indicati (e quindiconosciuti) dalla stessa ricorrente. Ne discende che non si ravvisa nel casoNumero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/2026di specie alcun vizio di motivazione dell’atto impositivo e il motivo devedunque essere disatteso.3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della sentenza,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in combinatodisposto con l’art. 9 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, nonché degli artt.1 e 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 10 del D.Lgs14 marzo 2011, n. 23. La contribuente lamenta l’erroneità della lettura dellanorma in base alla quale sarebbe legittimo applicare agli atti di apporto diimmobili abitativi ad un fondo d’investimento immobiliare l’imposta diregistro nella misura proporzionale del 9% prevista, dall’art. 1, Tariffa ParteI, D.P.R. n. 131/1986, per gli atti traslativi di beni immobili a titolo oneroso.Il ricorrente contesta l’interpretazione per la quale tali atti configurerebberoun “trasferimento a titolo oneroso di beni immobili”, nei cui confrontisarebbe stata abrogato il regime di favore di assoggettabilità ad imposta diregistro in misura fissa di Euro 200,00 ai sensi dall’art. 7, Tabella, D.P.R.131/1986, applicabile ai fondi immobiliari per effetto dell’art. 9 del D.L. n.351/2001. L’errore interpretativo dedotto attiene quindi al fatto che ilgiudice di appello avrebbe assunto che la disciplina posta dall’art. 7 dellaTabella al D.P.R. n. 131/1986, per come richiamato dall’art. 9 D.L. n. 351del 2001, avrebbe natura agevolativa-derogatoria e, dunque, sarebbe stataabrogata per effetto dell’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011. Sarebbe,invece, evidente che la disciplina in esame esula dal campo applicativo diquest’ultima disposizione - che ha soppresso, salvo talune specificheeccezioni, tutte le agevolazioni e le esenzioni in materia di imposta diregistro per tutti gli atti a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti realiimmobiliari (di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 della Tariffa), prevedendone,per l’effetto, l’assoggettamento ad imposizione proporzionale –rappresentando, invece, l’art. 9 D.L. n. 351 del 2001, la disciplina ordinaria(e non derogatoria) ai fini dell’imposta di registro degli atti di apporto inNumero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/2026fondi immobiliari. Neppure potrebbe sostenersi, come erroneamente fa lasentenza impugnata, che, ai fini dell’imposta di registro, gli atti di apportoad un fondo immobiliare sarebbero atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari previsti dall’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R.n. 131/1986. Com’è noto, infatti, la sottoscrizione di quote di un fondoimmobiliare mediante apporto di immobili è volta a creare il vincolo dipartecipazione tra il quotista (apportante) e il fondo comune diinvestimento, nonché ad affidare gli immobili in gestione a un soggettoterzo, ossia la società di gestione del risparmio, che li dovrà gestirenell’interesse degli apportanti-investitori.3.1 Il motivo è fondato.3.2 La sentenza impugnata ha motivato, circa la natura giuridica delladisposizione contenuta nell’art. 7 del D.P.R. n 131 del 1986 (norma cheesclude l’obbligo di registrazione degli apporti di immobili a fondi diinvestimento), che «la predetta disposizione ha natura di agevolazionefiscale, e, in quanto tale, è stata abrogata dal successivo art. 10, comma 4,del D.Lgs. n. 23 del 2011. Nella specie si tratta, a tutti gli effetti, di untrasferimento a titolo oneroso di beni immobili e la norma invocatadall’appellante riguardava una deroga rispetto al trattamento fiscaleprevisto in via ordinaria per la predetta fattispecie. Il successivo art. 10,comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 contiene una disposizione abrogativaampia e generalizzata, tale da comprendere tutte le agevolazioni fiscaliriconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 1 della tariffa, e, proprio per lesuddette caratteristiche di ampiezza e generalità, applicabile anche afattispecie disciplinate da leggi speciali. Tanto è vero che con la successivanormativa introdotta dall’art. 20, comma 4 ter, del D.L. n. 133 del 2014, èstata confermata espressamente l’applicabilità di alcune agevolazioni ma,tra le fattispecie “salvate” non rientra quella prevista per i fondi diinvestimento immobiliare».Numero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/20263.3. Sulla questione oggetto del presente ricorso questa Corte ha già avutomodo di affermare la natura di disciplina ordinaria ed organica dellafattispecie recata dall’art. 9 cit. d.l. n. 351 del 2001, negando la natura diagevolazione esonerativa di un regime generale («In tema di imposta diregistro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune diinvestimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime disegregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale». Cass. n.3218/2024).3.4. In particolare, prendendo le mosse dalla ricostruzione del quadronormativo, (art. 9 del d.l. n. 351/2001, art. 7 d.P.R. 131 del 1986, art.10 d.lgs. n. 23/2011) è stata affermata la natura non agevolativa dell’art.9 cit. d.l. n. 351 del 2001, in virtù innanzitutto della sua collocazionesistematica, nel quadro di una fonte che, facendosi carico di regolamentareogni aspetto fiscalmente rilevante correlato all’istituzione, alla dotazione,alla sottoscrizione e rimborso delle quote dei fondi comuni di investimentoimmobiliare - senza limitarsi alle sole imposte d’atto, ma considerandoanche imposte sui redditi, iva e proventi dei partecipanti - assurge a vero eproprio statuto fiscale complessivo dei fondi comuni immobiliari, assumendola veste di una disciplina impositiva tendenzialmente globale, sistematica estoricamente radicata, come del resto esplicitamente affermato dallegislatore. Ne discende che deve essere escluso che questo regime possaessere stato inciso, con esclusivo riguardo all’imposta di registro,dall’intervento abrogativo delle agevolazioni cui all’art. 10, comma 4, d.lgs.n. 23 del 2011, dovendosi questa previsione necessariamente riferire alleagevolazioni in senso stretto e tipico, non anche a quelle disciplinesintomaticamente rivolte ad apprestare un regime strutturale ed ordinarioNumero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/2026(seppure più favorevole rispetto ad altri), la cui differenziazione trovalegittimazione, anche ex art. 53 Cost., nelle caratteristiche originali edintrinseche dell’istituto, come discrezionalmente (ma non arbitrariamente)valutate dal legislatore.Inoltre, l’apporto “diretto” - ossia il conferimento di immobili e diritti realiimmobiliari da parte dei soggetti interessati a divenire partecipanti dellesocietà di investimento immobiliare (così da acquisire in contropartita nonun prezzo-corrispettivo come avverrebbe in un ordinario atto traslativo, maun numero di quote di partecipazione sottoscrizione proporzionale al valoredell’immobile apportato, che rivestono esse stesse la natura di strumentifinanziari) contribuisce a costituire un patrimonio separato e vincolato.Infatti, la società non può disporre a proprio piacimento degli immobili,essendo il patrimonio in cui questi confluiscono, non solo separato ma anche- e correlativamente – destinato o vincolato, poiché essa è tenuta ad agirenell’esclusivo perseguimento dell’interesse dei partecipanti al fondo,assumendo, verso costoro, gli obblighi e le responsabilità sostanziali nondel proprietario ma del mandatario esercente un servizio finanziarioautorizzato. Ciò determina l’accostamento della fattispecie all’ambitosocietario che non a quello traslativo (Cass. 3118/2024; Cass. 15319/2015)3.5. Ne consegue, in definitiva, l’inapplicabilità al caso in esame del precettorecato dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, per la duplice econcorrente ragione che la disciplina prevista, per gli atti di dotazione deifondi comuni di investimento immobiliare, dall’art. 7 della Tabella allegataal d.P.R. n. 131 del 1986, per come richiamata dall’art. 9 d.l. n. 351 del2001, non ha carattere di agevolazione, ma di disciplina ordinaria; e che gliapporti al fondo su sottoscrizione di quote non possono essere assimilatiagli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall’art. 1 dellaTariffa – parte prima – allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della sentenza, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaNumero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/2026applicazione degli artt. 19, 21, comma 1, 57 e 69 del D.P.R. 26 aprile 1986,n. 131. È illegittima la conferma della sanzione per tardiva registrazionedell’atto ricognitivo ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 131/1986 in quanto lanorma non estende la responsabilità per la tardiva registrazione di un Attoricognitivo nei confronti di un soggetto che non ha preso parte alla stipuladell’atto medesimo. L’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131/1986, infatti,qualifica come soggetti passivi dell’imposta di registro “le parti contraenti”rendendo esplicito il riferimento a coloro che sono parte del singolo rapportogiuridico che viene ad instaurarsi e non certamente ad altri. È infatti pacificoche la contribuente, pur essendo stata parte dell’atto di apporti, non ha,tuttavia, preso parte alla stipula dell’atto ricognitivo, che è stato registratotardivamente.4.1 Il motivo va accolto nei limiti di quanto segue. Nel caso di specie nonvi è questione di legittimazione passiva della Banca ricorrente rispetto allesanzioni irrogate in relazione alla tardiva registrazione dell’atto diaccertamento del mancato avveramento della condizione sospensiva di cuisi discute.Infatti, in disparte il profilo per il quale [OSCURATO:PERSONA] è divenutasoggetto incorporante e dunque successore universale della Banca che fuparte di quel negozio di accertamento, in ogni caso si osserva che, almomento dell’avveramento della condizione, viene riliquidata l’impostadovuta sull’originario atto di apporto. Pertanto, sono tenuti a denunciarel’avveramento della condizione sospensiva, e poi tenuti al conseguentepagamento dell’imposta, in solido fra loro, tutti i soggetti che hannostipulato l’originario atto condizionato. L’art. 19 del TUR, il quale disciplinala denuncia di eventi successivi alla registrazione, afferma infatti che:“l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzionedi tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventiche, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazionedi imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previaNumero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/2026autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle particontraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è statarichiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale siriferiscono». Inoltre, sono soggetti solidalmente obbligati al pagamentodell'imposta le parti contraenti, le parti in causa e coloro che “hannosottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12e 19” (art. 57 TUR). Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] fu parte contraentedell’originario atto di conferimento immobiliare e come tale tenuta ex art.19 TUR a curare la registrazione dell’atto “relativo ad evento successivo” dinatura accessoria e riferibile all’originario conferimento e dunque, ex art.57 TUR, soggetto tenuto al pagamento della imposta riliquidata.4.2 Ciò premesso, si osserva in ogni caso che il profilo delle sanzioni irrogatedall’atto impugnato, le quali devono ritenersi contestate dal mezzo digravame nel loro complesso, anche a prescindere dal profilo dellalegittimazione passiva, è comunque viziato dalla loro erroneaquantificazione, calcolata sulla base di un criterio (proporzionale) legato aduna interpretazione della norma a sua volta erronea. Sotto questo profilo,per le ragioni già espresse in relazione al secondo motivo, anche il terzomotivo di ricorso può trovare accoglimento.5. In definitiva in accoglimento del secondo e del terzo motivo, respinto ilprimo, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Cortedi Giustizia di II del Lazio, che in diversa composizione giudicherà lacontroversia attenendosi al seguente principio di diritto: «In tema diimposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondocomune di investimento - in quanto apporto meramente strumentale inregime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale».Numero registro generale 8514/2024Numero sezionale 4917/2026Numero di raccolta generale 22564/2026Data pubblicazione 01/07/20265. Spese al merito. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinge il primo,cassa e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio in diversacomposizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]