CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare Inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16 novembre 2021 il Tribunale di Milano - in accoglimento dell'appello interposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.) - ha applicato a Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato dei delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d. Igs. 274/2000 - capo 9. dell'incolpazione), bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione e bancarotta impropria da operazioni dolose (artt. 216, comma 1, n. 1) e n. 2), 223, comma 2, n. 2. legge fall. - capo 10).2. Il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposi:o ricorso per cassazione avverso il provvedimento collegiale, formulando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, ci. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - ha assunto che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente, o comunque illogica, «per il travisamento della prova circa il contesto mafioso 'ndranghetista» in cui si collocherebbe la condotta del ricorrente (oggetto delle incolpazioni di cui ai capi 9 e 10) e per il riferimento in relazione al [OSCURATO:PERSONA] all'incolpazione di cui al capo 11, relativa a un fatto a lui non attribuito, senza modificare le incolpazioni medesime. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - si è assunto che la motivazione sarebbe apparente e comunque illogica ed avrebbe travisato la prova con riguardo alla ritenuta «titolarità» in capo a Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], «quale amministratore di fatto, della società [OSCURATO:PERSONA] con sede a Milano». 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui al capo 9. 2.4. Con il quarto motivo - sub specie della violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) - è stata prospettata la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo la difesa ha dedotto che la motivazione sarebbe apparente poiché, da una parte, avrebbe affermato che i reati in incolpazione sono stati «contestati» nell'ambito di un più vasto procedimento avente a oggetto l'esistenza e l'operatività di una struttura associativa 'ndranghetista e, dall'altro lato, non avrebbe modificato la provvisoria incolpazione pur contemplando l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. «quale giustificazione» del proprio iter argomentativo che: - ha richiamato le modalità operative dell'associazione criminale in discorso, ha rimarcato i rapporti parentali tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CUTRÌ (ossia i due soggetti ritenuti amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e gli stretti legami tra le loro famiglie e la cosca rosarnese PESCE/ARENA/BELLOCCO; - e, in relazione alle esigenze cautelari, ha tratto la necessità di applicare la custodia in carcere dall'attuale contiguità dell'indagato con gli ambienti della criminalità organizzata (tenuto conto delle sue frequentazioni con Michele OPPEDISANO, Pasquale OPPEDISANO e Domenico [OSCURATO:PERSONA]), facendo nuovamente riferimento ai legami parentali anche del [OSCURATO:PERSONA] con esponenti della 'ndrangheta. In secondo luogo, «senza modificare il capo di imputazione» contraddistinto dal n. 11, avrebbe attribuito il reato in esso descritto anche al [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe argomentato sulla sussistenza del reato tributario di cui al capo 9 e sulla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al capo 10 anche con riferimento a tale incolpazione (con la quale è stato attribuito ad Aldo BOSINA il reato di cui all'articolo 648-ter.i cod. pen. per avere impiegato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il riciclaggio e il reimpiego di capitali derivanti dalla gestione illecita dei rifiuti). Tale iter argomentativo avrebbe reso la motivazione apparente poiché la non corrispondenza tra esso e la contestazione disarticolerebbe l'intero ragionamento probatorio, rendendolo illogico; e sarebbero stati utilizzati argomenti eccentrici rispetto ai capi di incolpazione per cui è stata applicata la misura. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. In primo luogo, quanto al prospettato vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata - ad avviso della difesa, apparente o illogica - perché incompatibile con quanto descritto nelle incolpazioni provvisorie relative alle condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA] o poiché avrebbe fatto riferimento a elementi inerenti a un'incolpazione a lui non riferita senza modificarla, è dirimente considerare che nella fase delle indagini preliminari non vi è un'imputazione in senso proprio, essendo demandata al Giudice della cautela - per quanto qui di interesse - la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate (art. 292, comma, 2, lett. b), cod. proc. pen.) oltre all'esposizione degli indizi, con l'indicazione degli elementi di fatto dai cui sono desunti (art. 292, comma, 2, lett. c), cod. proc. pen.), che costituiscono il compendio (per l'appunto, gravemente indiziario) del delitto de quo (fermo restando che il giudice non può immutare i fatti addotti dalla pubblica accusa nella relativa richiesta). Difatti, la descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme violate (ai sensi del citato art. 292, comma 2, lett. b), ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore dell'incolpazione mossagli per consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa; e a tal fine è sufficiente che i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza (Sez. U., n. 16 del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004 - 01; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 01; Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014, Patera, Rv. 261372 - 01). Al riguardo, è significativa la netta alterità tra il tenore testuale della norma processuale già richiamata rispetto all'art. 417 cod. proc. pen. che, nel disciplinare i requisiti della richiesta di rinvio a giudizio, prescrive l'enunciazione «in forma chiara e precisa» dell'addebito. È dunque soltanto a seguito dell'esercizio dell'azione penale che l'imputazione si cristallizza in una formulazione definitiva, salva l'eventualità di modifiche (secondo quanto previsto dal rito). Ciò è del resto coerente con una logica di progressività dell'accertamento giudiziale, alla quale è connaturale un certo grado di fluidità dell'addebito nella fase procedimentale antecedente all'esercizio dell'azione penale, in cui le indagini sono in itinere ed è quindi fisiologico che i lineamenti fattuali dell'accusa possano non risultare ancora del tutto nitidi. Ai fini cautelari è pertanto sufficiente una enunciazione dell'addebito tale da consentire all'incolpato di comprenderne il fulcro e le coordinate cronologiche, topografiche e modali essenziali, sì da poter esercitare il diritto di difesa. Non è, dunque, nemmeno necessario che le ipotesi di reato contestate siano formalmente trasfuse in autonomi e specifici capi di imputazione, potendo esse risultare anche dal contesto della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 50953/2014, cit.; Sez. 1, n. 4038 del 04/07/1995, Tomasello, Rv. 202206 - 01). Quanto all'asserito apprezzamento di elementi che sarebbero inerenti a un reato del quale il [OSCURATO:PERSONA] non è stato incolpato, basti aggiungere che non è neppure stato dedotto che non si trattasse di elementi ritualmente addotti al Giudice della cautela (ivi compreso il Tribunale, investito dall'appello del Pubblico ministero) che, pertanto, il Collegio di seconda istanza non poteva apprezzare all'atto della «valutazione totale, aul:onoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno» (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335 - 02) ad esso devoluto, dato che «l'appello concernente misure cautelari personali, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, [...] pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo» (tanto da poter apprezzare pure elementi diversi e successivi rispetto a quelli 'utilizzati dall'ordinanza impugnata; Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, Macheda, Rv. 282228 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, Ciervo, Rv. 263936 - 01). 2. Con il secondo motivo la difesa ha allegato che la qualità ci amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stata attribuita dal [OSCURATO:PERSONA] in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità e con una motivazione apparente nella parte in cui avrebbe addotto, a sostegno di detto asserto: - il fatto che nel febbraio 2019 la persona sottoposta ad indagini abbia scaricato un ingente quantitativo di pneumatici dall'autoarticolato della società (la quale non sarebbe stata pagata per la fornitura), così partecipando attivamente - secondo il Collegio di appello - alle attività illecite e in particolare alla bancarotta fraudolenta (nonostante dalla relazione del curatore risulti che la società è stata operativa fino al 2018 e ha riconsegnato i locali al proprietario il 31 marzo 2019); - il ricevimento da parte sua di chiamate dai creditori dell'impresa, che cercavano di rintracciare Antonio TALAIA (amministratore di diritto) resosi irreperibile, occasioni in cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe finto parimenti creditore del TALAIA («contribuendo a creare dolosamente ulteriori misteri attorno all'irreperibilità del TALAIA»); - il mantenimento da parte sua di un atteggiamento di discolpa teso ad allontanare l'idea di un suo coinvolgimento nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - una conversazione con Salvatore VALENZISE, nella quale si è fatto riferimento ad un terzo soggetto che avrebbe dovuto interloquire con tale Barbara e, quindi, inidonea ad attribuire una condotta posta in essere in prima persona dal ricorrente. In conclusione, l'ordinanza impugnata non avrebbe valorizzato alcun elemento sintomatico dell'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella società con funzioni direttive. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. Il Tribunale, infatti, ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] la detta qualità di amministratore di fatto: facendo riferimento alla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.,. (a Milano, alla fine del 4 r,r) 2013) di cui è risultato socio unico e amministratore un soggetto nullatenente e che non ha percepito redditi dal 2006 al 2013, e il cui capitale è stato immediatamente subito prelevato in contanti e trasferito tramite un bonifico; e dando conto delle relazioni tra la società in discorso con quella praticamente omonima ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.) costituita a [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come l'amministratore di quest'ultima,, Michele SERGIO, seguisse le istruzioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo aveva in uso l'autoveicolo intestato alla detta società calabrese; argomentando alla luce dei passaggi di denaro tra le due società (e in particolare dell'immediato trasferimento, senza alcuna causale, dalla società milanese a quella reggina dei contanti derivanti dalla vendita di una vettura (acquistata appena una mese prima dalla società milanese, che non ha onorato le rate del relativo finanziamento e ha ceduto il veicolo a terzi); e a tali elementi ha accostato quelli oggetto di censura da parte delle difesa, tra cui la conversazione che ha ritenuto dimostrativa dell'intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di entrare in contatto col curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pervenendo all'attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto della medesima società. Dunque, il ricorso non si è confrontato effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato, muovendo censure parziali al più ampio iter argomentativo appena richiamato, peraltro proponendo irritualmente un diverso apprezzamento di fatto delle risultanze in atti (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). 3. Con il terzo motivo, in relazione alla ritenuta la gravità inciziaria del reato di cui al capo 9, la difesa ha asserito che il Collegio di seconda istanza avrebbe travisato un'annotazione di polizia giudiziaria, affermando che essa volesse solo affermare l'astratta compatibilità tra le fatture «prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e il rapporto commerciale dichiarato dagli indagati (cui inerirebbero i bonifici eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.); ed avrebbe fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 soltanto sull'analisi dei pagamenti risultanti dagli estratti conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., «omettendo di valutare in toto quanto emerso dal fallimento della medesima società», ossia - come rappresentato nella relazione del curatore - la totale assenza della contabilità (che rende impossibile il rinvenimento di documentazione relativa al detto rapporto commerciale), il fatto che tutti i creditori insinuatisi al passivo abbiano effettuato forniture negli ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019, il capitale sociale non risulti esser stato «perso» prima del 2018, la gran parte degli acquisti sia stata effettua con assegni che sono risultati non pagati. Dunque, la motivazione dell'ordinanza impugnata, avrebbe vio ato «il principio del favor rei in materia cautelare», in quanto a tale compendio dovrebbe essere attributo un significato dubbio che non consentirebbe di affermare la gravità indiziaria. 3.1. Il motivo in esame è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in discorso:- osservando che, proprio dopo aver subito una perquisizione (nel corso della quale veniva rinvenuto un estratto conto dal quale emergevano ingenti erogazioni di denaro della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), Aldo BOSINA, amministratore della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. verso la quale sono state emesse le fatture de quibus da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si è recato presso la sede di quest'ultima; - e, quel che più rileva, argomentando non soltanto sulla scorta dell'interpretazione del tenore della nota di polizia giudiziaria censurata dal ricorso, che per vero non può dirsi manifestamente illogica e quindi Don può qui essere sindacata, neppure alla luce degli atti compiegati al ricorso 4~t14r (dato che, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ma il controllo di legittimità deve rimanere interno al provvedimento impugnato ed è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento: Sez. 5, n. 15138/2020, cit.); bensì in virtù della disamina della documentazione relativa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., successiva alla redazione della detta nota di polizia (e al fallimento della stessa società), da cui ha tratto che le operazioni compiute sul conto corrente dell'ente hanno dimostrato l'impossibilità di quest'ultima di vendere alla [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, il Tribunale ha rilevato la discrasia tra le ingenti somme che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e quella di molto inferiore che la prima avrebbe impiegato per l'acquisto dei beni (pellet, un furgone e olio combustibile) cui - secondo la prospettazione difensiva - inerirebbero i pagamenti della stessa I.P.B. e le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]; ha fatto riferimento alla collocazione cronologica dell'unico acquisto di pellet, peraltro compiuto con provvista erogata dalla [OSCURATO:SOCIETA] lo stesso giorno; ha evidenziato come dall'esame delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso la [OSCURATO:SOCIETA] sia emerso che soltanto due risulti relative alla vendita di un furgone e di olio combustibile. Pertanto, ha ritenuto grave il compendio indiziario. Il ricorso non si è confrontato effettivamente con tale ampio e convergente compendio argomentativo, che ha censurare con allegazioni parziali e versate in fatto. 4. Con il quarto motivo - adducendo la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. - il ricorrente ha evidenziato che, in relazione alle esigenze cautE!lari, avrebbero dovuto considerarsi il fallimento della società (con riferimento al pericolo di reiterazione e di inquinamento della prova); il ristretto arco temporale nel quale sarebbe stato commesso il reato di cui al capo 9 (sempre sotto il profilo del pericolo di reiterazione) e il tempo silente (tre anni dal fatto di cui al capo 9, due da quello di cui al capo 10); l'assenza di elementi sintomatici da cui desumere il pericolo di fuga e di reiterazione, poiché l'unico precedente riportato da [OSCURATO:PERSONA] è molto risalente e non è specifico. Tali dati sarebbero in contrasto con la professionalità nella pianificazione e nell'esecuzione di illeciti a lui attribuita e renderebbe apparente la motivazione sul punto. .; r 4.1. Il motivo in esame è inammissibile. Anzitutto, la misura è stata applicata poiché è stato ritenuto il pericolo di reiterazione di cui all'ad. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ragion per cui non ha alcun attinenza con la decisione impugnata quanto dedotto dalla difesa in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di fuga. Ciò posto, il ricorso non ha censurato in effetti il piano argomentativo su cui l'ordinanza impugnata ha fondato la sussistenza del detto periculum, ma ha prospettato gli elementi di fatto che - ad avviso della difesa - avrebbero dovuto considerarsi e che avrebbero dovuto condurre a una diversa decisione, senza considerare che il Collegio di seconda istanza - che non ha riconosciuto centralità sul punto ai precedenti del ricorrente - In fondato la sussistenza del pericolo concreto e attuale che il [OSCURATO:PERSONA] ponga in essere delitti della stessa specie non soltanto sulle sue relazioni criminali ma attribuendo rilievo alla costituzione da parte sua (e del coindagato [OSCURATO:PERSONA] CUTRÌ) di una nuova società con cui proseguire le attività illecite e all'intenzione da lui espressa (e tratta da una sua espressione oggetto di captazione) di continuare a perpetrare in effetti tali condotte. In tal modo, il Tribunale ha fondato la prescritta valutazione prognostica sull'attuale possibilità di condotte reiterative su un'analisi accurata della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021 - dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01) che la difesa non ha ritualmente censurato. 5. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'ad 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam