CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11138/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di consiglio del03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10325/2022Numero sezionale 507/20261. Come illustrato nella sentenza di appello, il TribuNnuamleero ddi rai ccolta generale 11138/2026Data pubblicazione 25/04/2026Acquaviva, previo accertamento della illegittimità dei decreti delsindaco 24475/2011 e 801/2012, aveva chiesto ilriconoscimento del diritto al trattamento economico delpersonale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali adecorrere dal 4.05.2011, con conseguente condanna delComune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle correlativedifferenze, oltre accessori.1.1 Rilevava il Tribunale che il diritto al trattamento economicoprevisto per le mansioni superiori spettasse soltantoallorquando dette mansioni fossero state espletate in modoprevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.Ad avviso del giudice di prime cure il ricorrente avevagenericamente allegato di aver svolto, per un certo periodo, lefunzioni di Comandante della polizia municipale, senza indicarenel dettaglio i compiti rientranti in tale superiore qualifica eomettendo di richiamare le declaratorie contrattuali relative allivello di appartenenza e a quello invocato. Per altro verso, ilricorrente non aveva specificato se le mansioni di Comandanteerano state svolte in via prevalente e non aveva articolato sulcontenuto delle mansioni espletate alcuna prova orale e ladocumentazione prodotta non comprovava lo svolgimento dimansioni di Comandante in misura prevalente.2. La Corte di Appello rigettava il gravame confermando lasentenza di primo grado.2.1 In sede di appello il lavoratore esponeva che le funzioni diComandante della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero, per espressaprevisione legislativa (artt. 9 e 11 L.R. 37/2011; 7 e 9 L.65/1986), di natura dirigenziale; tali funzioni gli erano stateespressamente conferite con atti formali del Sindaco, conNumero registro generale 10325/2022Numero sezionale 507/2026conseguente riconoscimento ex se delle funzioni dirigNeunmezrioa dli ir,a ccolta generale 11138/2026Data pubblicazione 25/04/2026come emergente dalla documentazione allegata che avrebbecomprovato l’espletamento ininterrotto di mansioni dicomandante dal 2011 al 2014.2.2 La Corte territoriale, nel rigettare l’appello, rilevava che, aisensi dell’art. 50, comma 10, d. lgs. 267/2000 “il sindaco e ilpresidente della provincia nominano i responsabili degli uffici edei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali equelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteristabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti eregolamenti comunali e provinciali” e che era incontestato cheal lavoratore un incarico dirigenziale non era stato conferito dal2011 in poi.2.3 Ad avviso della Corte la questione afferente all’illegittimoaffidamento dell’incarico ad altri non rilevava, poiché la pretesa(da omesso conferimento di incarico dirigenziale), ma ilriconoscimento del diritto a una retribuzione corrispondente allemansioni di fatto espletate, asseritamente di naturadirigenziale.2.4 In particolare, la Corte richiamava l’art. 7, comma 1, L. n.65/1986 secondo cui: “I Comuni nei quali il servizio di poliziamunicipale sia espletato da almeno sette addetti possonoistituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo statogiuridico del personale con apposito regolamento, in conformitàai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93”. Rilevavaaltresì che il comma 3 della suddetta disposizione specifica che“l’ordinamento si articola di norma in: a) responsabile del Corpo(comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c)operatori (vigili)”.Numero registro generale 10325/2022Numero sezionale 507/2026L’art. 9, comma 1, della medesima legge stabilisce, inoltNruem,e roc dhi era ccolta generale 11138/2026Data pubblicazione 25/04/2026“Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabileverso il sindaco dell'addestramento, della disciplina edell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo”.L’art. 10 rimanda, per il trattamento economico spettante alpersonale di polizia municipale ai “livelli retributivi determinatiin relazione alle funzioni attribuite”.Ciò posto, l’art. 11 L. R. n. 37 /2011 dispone che “laclassificazione degli addetti alla polizia locale e le mansioni deglistessi con riferimento alle singole figure professionali sonostabilite dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizioe alle reali esigenze operative, nel rispetto del vigente Contrattocollettivo nazionale di lavoro (comma 1); il comandante delcorpo o responsabile del servizio di polizia locale riveste laqualifica e la posizione apicale previste per il personale dell’entedi appartenenza” (comma 2).Dunque, secondo la Corte le disposizioni normative richiamatedall’appellante non stabiliscono affatto che al Comandantecompete la qualifica dirigenziale, ma prevedono che è compitodell’Ente assegnare il livello e il trattamento retributivocorrispondente alla posizione ricoperta dal dipendente consiffatte mansioni nel rispetto dei contratti collettivi, della leggesul pubblico impiego (L. 93/83, poi assorbita dal d. lg.165/2001) e dei regolamenti comunali.La normativa che qui rileverebbe per la Corte distrettuale è laseguente:-art. 5, comma 2, d. lgs. 165/2001: “nell'ambito delle leggi edegli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, ledeterminazioni per l'organizzazione degli uffici e le misureinerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in viaNumero registro generale 10325/2022Numero sezionale 507/2026esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capaNcuimteàro edi rai ccolta generale 11138/2026Data pubblicazione 25/04/2026poteri del privato datore di lavoro”;-art. 70 d. lgs. 165/2001: “il rapporto di lavoro dei dipendentidegli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dalpresente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267”;-art. 89, comma 5, d. lgs. 267/2000: “1. Gli enti localidisciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto,l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteridi autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondoprincìpi di professionalità e responsabilità”.2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendoconto di quanto demandato alla contrattazione collettivanazionale, nelle seguenti materie:(…);b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità deimedesimi;c) princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;d) omissis;e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva”;-art. 107, stesso d. lgs.: “spetta ai dirigenti la direzione degliuffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statutie dai regolamenti”;-art. 13 CCNL comparto regioni - enti locali contratto collettivonazionale di lavoro area della dirigenza 1998 – 2001:“1. Gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichiistituiti secondo la disciplina dell’ordinamento vigente.2. Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti,adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabilitidall’art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 29/1993, con particolareriferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degliNumero registro generale 10325/2022Numero sezionale 507/2026incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi noncNhumée rop dei rra ccolta generale 11138/2026Data pubblicazione 25/04/2026relativa durata che non può essere inferiore a due anni, fattesalve le specificità da indicare nell’atto di affidamento e gli effettiderivanti dalla valutazione annuale dei risultati”.2.6 In conclusione, in base alle norme sopra richiamate, il ruolodi Comandante appartiene all’Area dirigenziale se, in baseall’organizzazione del personale del Comune, rientra tra i postidi funzione dirigenziale previsti in dotazione organica, ossia selo Statuto dell’ente o il Regolamento del personale lo prevede,nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dai contratticollettivi.Peraltro, la Corte d’Appello rilevava che il Comandante del [OSCURATO:PERSONA] effettivamente riveste la qualifica apicale diresponsabile del servizio di vigilanza all’interno del Comune, mala direzione di unità operativa organica rientra nelle normaliconfluite, nella nuova classificazione del personale,rispettivamente nelle categorie (non dirigenziali) D/1 e D/3. Lanomina a Comandante del Corpo non deve, dunque, esserenecessariamente accompagnata dall’assegnazione di unaqualifica dirigenziale (Cons. St., sez. V, 14 novembre 1997, n.1303).2.7 Conseguentemente, i compiti di comandante espletati dallavoratore non hanno natura dirigenziale, poiché l’appellantenon aveva allegato né tanto meno dimostrato che siffattaqualifica gli competesse in base a specifica disposizionestatutaria o regolamentare del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a previsioni dei contratti collettivi.3. Avverso tale pronuncia domanda la cassazione il lavoratorecon ricorso assistito da due motivi, illustrato da memoria, cuiresiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10325/2022Numero sezionale 507/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 11138/2026Data pubblicazione 25/04/20261. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, comma 3, e 9 della legge 7marzo 1986 n.65, degli artt.8, 9, 10 e 11 della legge RegionePuglia 14 dicembre 2011 n.37, dell’art.89, comma 5, 107,comma 1, e 109 del d.lgs. n.267/2000, dell’art.52, commi 2,lettera a), 3, 4 e 5, e dell’art.70, comma 3, del d.lgs.n.165/2001, in combinato disposto con gli artt.113, 115 e 116c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3), c.p.c.Dai documenti acquisiti al giudizio emergeva che il regolamentodegli uffici e dei servizi del Comune prevedeva che i compiti dicomandante del Corpo di polizia municipale avessero naturadirigenziale.Dai decreti di conferimento dell’incarico sia del Sindaco che delCommissario prefettizio precedenti al 2011 infatti emergeval’affidamento dell’incarico “di dirigente al V° Settore-PoliziaMunicipale ed [OSCURATO:PERSONA] – per l’esercizio di tutte lefunzioni gestionali previste dall’art. 107 del d.lgs. 18 agosto2000 n. 267” e che con i successivi decreti sindacali nn.25475/2011 e 801/2012 veniva conferito “ai sensi dell’art.109del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 267, al dott. [OSCURATO:PERSONA]Elia l’incaricodirigenziale di Responsabile del Settore - Finanze e Personaledel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la DirigenzaAmministrativa del Settore di [OSCURATO:PERSONA] dal 7 ottobrec.a. al 31 dicembre 2011 per l’espletamento delle funzionigestionali di cui all’art. 107 del TUEL fermo restando lacompetenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] –all’esercizio di prerogativa del Comando di P.M. di cui agli articoli3, 5 e 9 della Legge 7 marzo 1986 n. 85 in attesa diriapprovazione dell’organigramma strutturale del Comune”.Numero registro generale 10325/2022Nel decreto sindacale n.000811/2012, come nel precedenteN umero sezionale 507/2026Numero di raccolta generale 11138/2026decreto n.025475/2011, si premetteva «- con proprio attoData pubblicazione 25/04/2026deliberativo n. 8 del 9 gennaio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] haapprovato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici edei servizi con annessa nuova dotazione organica dell’ente inconformità ai criteri generali dettati dal Consiglio Comunale con- l’organizzazione degli uffici e dei servizi risultava articolata incinque settori operativi da affidare a personale dirigenziale perl’espletamento delle funzioni previste all’art. 107 del D.Lgs267/2000 e precisamente:I° Settore – [OSCURATO:PERSONA] E ISTITUZIONALIII° Settore – FINANZE E PERSONALEIII° Settore – AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA]° Settore – [OSCURATO:PERSONA]° Settore – [OSCURATO:PERSONA]».In definitiva, vi era la prova documentale, in atti di provenienzadel Comune resistente, che il regolamento sull’ordinamentodegli uffici e dei servizi con annessa nuova dotazione organicadell’ente in conformità ai criteri generali dettati dal ConsiglioComunale con atto deliberativo n. 59 del 20 settembre 2005prevedeva nel periodo di causa che l’organizzazione degli ufficie dei servizi risultava articolata in cinque settori operativi daaffidare a personale dirigenziale per l’espletamento dellefunzioni previste all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e che il V°settore era proprio quello della [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, senza modificare la suesposta organizzazione degliuffici e dei servizi, il Sindaco del Comune di San GiovanniRotondo con decreti n. 025475 del 7.10.2011 e n. 000801dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha conferito ad altri l’incarico dirigenziale diNumero registro generale 10325/2022Numero sezionale 507/2026Responsabile del II Settore operativo - Finanze e PerNsuomnerao ldei r,a ccolta generale 11138/2026Data pubblicazione 25/04/2026illegittimamente assegnando la (sola) [OSCURATO:PERSONA] V° Settore operativo di [OSCURATO:PERSONA], «con temporaneoaccorpamento dei servizi di [OSCURATO:PERSONA]», «fermorestando la competenza del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – ViceComandante – all’esercizio di prerogativa del Comando di P.M.di cui agli articoli 3, 5 e 9 della Legge 7 marzo 1986 n. 85 inComune».1.1 In buona sostanza, assume il ricorrente, con una fictio iurisil V° Settore operativo “Polizia municipale”, che è rimastosempre privo di Dirigente titolare a tempo indeterminato,prevede al suo vertice soltanto personale che svolge funzionidirigenziali e che può essere soltanto il Comandante del [OSCURATO:PERSONA] municipale, mentre illegittimamente è stata assegnatala (sola) Direzione “amministrativa”, priva di contenuti e compitioperativi, al Dirigente di un altro Settore operativo – II Settore“Finanze e Personale”, pur continuando il ricorrente a svolgerele funzioni dirigenziali operative del Comandante del Corpo diPolizia municipale, ai sensi degli artt. 3, 5 e 9 della leggen.85/1986, con rapporto gerarchico diretto ed esclusivo con ilSindaco.1.2 Nel caso di specie, dunque la sola e semplice attribuzionedelle prerogative e funzioni di Comandante/Dirigente delSettore V° determinava il riconoscimento del trattamentoretributivo rivendicato, attese le responsabilità che, perespressa previsione legislativa, sono connesse all’esercizio didette funzioni che sul piano organizzativo sono ricondotte allatitolarità di un Dirigente.1.3 Il ricorrente quindi non doveva provare, come ha dedottoerroneamente il Tribunale di Foggia, in termini anche diNumero registro generale 10325/2022Numero sezionale 507/2026prevalenza, lo svolgimento delle superiori mansiNounmei ro ddi rai ccolta generale 11138/2026Data pubblicazione 25/04/2026comandante, diverse ed in aggiunta a quelle originariamenteassegnate. E tanto anche perché allo stesso, già inquadratonella categoria D3 qualifica vice-comandante, venivanoespressamente attribuite le funzioni di Comandante. Né dovevaprovare, come erroneamente ha dedotto la Corte di appello diBari, che per le funzioni di Comandante del Corpo di Poliziamunicipale l’organizzazione degli uffici e dei servizi comunalidoveva prevedere la titolarità in capo ad un Dirigente, perché,tale regolamentazione era espressamente prevista dalRegolamento e dall’organizzazione comunale e documentata inÈ l’attribuzione delle funzioni che determinava, dunque, ilriconoscimento del trattamento economico rivendicato, inquanto dette funzioni, come già precisato, comportanocomunque ed in ogni caso l’assunzione di tutte le responsabilitàpreviste dalla legge connesse ed insite al ruolo di Comandante.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt.2, 3, 5, 6, 7, comma 3, e 9 della legge 7marzo 1986 n.65, degli artt.8, 9, 10 e 11 della legge dellaRegione Puglia 14 dicembre 2011 n.37, dell’art. 89, comma 5,107, comma 1, e 109 del d.lgs. n.267/2000, dell’art.52, commi2, lettera a), 3, 4 e 5, e dell’art.70, comma 3, del d.lgs.n.165/2001, in combinato disposto con gli artt.113, 115 e 116c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.5), c.p.c..Assume il ricorrente che la decisione della Corte di appello diBari è anche erronea ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5, c.p.c.perché ha omesso di esaminare la documentazione in atti, diprovenienza del Comune resistente, che dimostrava che iltrattamento economico dirigenziale come Comandante dellaPolizia municipale competeva al ricorrente in baseNumero registro generale 10325/2022all’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di SanN umero sezionale 507/2026Numero di raccolta generale 11138/2026Giovanni Rotondo e, sul punto, non vi era stata nessunaData pubblicazione 25/04/2026contestazione o rilievo da parte dell’Ente locale nei due gradi digiudizio, risultando così pacifico e documentato che il Settore V°[OSCURATO:PERSONA] prevedeva espressamente che il titolare fosseun dirigente e, quindi, il Comandante della Polizia municipale,che andava retribuito in relazione alle mansioni espletatesecondo l’organizzazione amministrativa, quelle appuntosuperiori di dirigente.3. I motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loroconnessione; gli stessi sono inammissibili.3.1 Va premesso che, con il decreto n. 25475 del 2011 (all. 3 alricorso) veniva conferito al dott. D’Elia l’incarico dirigenziale diresponsabile del Settore - Finanze e Personale del Comune disan [OSCURATO:PERSONA] e la Dirigenza Amministrativa del Settoredi polizia Municipale dal 7 ottobre c.a. al 31 dicembre 2011 perlo svolgimento delle funzioni gestionali di cui all’art. 107 delTUEL, «fermo restando la competenza del [OSCURATO:PERSONA]. AntonioAcquaviva – [OSCURATO:PERSONA] – all’esercizio di funzioni diprerogativa del Comando di P.M. di cui agli articoli 3, 5 e 9 dellaLegge 7 marzo 1986 n. 85 in attesa di riapprovazionedell’organigramma strutturale del Comune”.Tale dato trovava conferma nel successivo decreto del 2012,con cui tali incarichi erano conferiti dall’11 gennaio 2012,(allegato 4 al ricorso).In precedenza (si v. decreto del [OSCURATO:PERSONA] 1317del 2011, all. 2 al ricorso) all’odierno ricorrente, in viaprovvisoria, erano state attribuite le funzioni dirigenziali del VSettore- Polizia municipale.3.2 Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha quindiinterpretato i suddetti decreti impugnati del 2011 e del 2012 -Numero registro generale 10325/2022sul presupposto del richiamo e corretta interpretazione delN umero sezionale 507/2026Numero di raccolta generale 11138/2026quadro normativo e contrattuale di riferimento, considerando inData pubblicazione 25/04/2026particolare che l’art. 7 della legge n. 65 del 1986 rimette aiComuni che istituiscono il servizio di Polizia municipale didisciplinare lo stato giuridico del personale con appositoregolamento, che l’art. 11 della legge Regione Puglia n. 37del 2011 prevede che il Comandante del Corpo o responsabiledel servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizioneapicale previste per il personale dell’ente di appartenenza, haaffermato, con giudizio di merito insindacabile in sede dilegittimità, la mancata attribuzione con detti decreti diposizione dirigenziale, in quanto in mancanza dell’attribuzionedella dirigenza di uno dei Settori operativi, l’attribuzione dellesole funzioni di prerogativa del Comando della P.M. conferite alricorrente, Vice - Comandante, non integra il conferimento difunzioni dirigenziali.3.4 Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 12106/2022),l’art. 109 del richiamato d.lgs. n. 267/2000 consenteespressamente al comma 2 il conferimento delle funzionidirigenziali di cui all’art. 107 ai responsabili degli uffici e deiservizi, indipendentemente dal loro inquadramento funzionale,ed il successivo art. 110, al comma 2, ribadisce la distinzionefra Comuni che nel regolamento sull’ordinamento degli uffici edei servizi hanno previsto la dirigenza ed enti territoriali chehanno adottato atti di macro organizzazione che quella qualificanon richiedono, e sulla base di detta distinzione disciplina inmaniera diversificata le due ipotesi, quanto alle condizionirichieste per l’affidamento degli incarichi a professionalitàesterne; il secondo comma dell’art. 109 T.U.E.L., una volta lettoin combinato disposto con il successivo art. 110 ed alla lucedell’ampia potestà regolamentare dell’ente in tema diNumero registro generale 10325/2022organizzazione degli uffici, consente, quindi, al Comune di nonN umero sezionale 507/2026Numero di raccolta generale 11138/2026istituire rispetto ad una determinata funzione, seppureData pubblicazione 25/04/2026implicante l’esercizio dei poteri/doveri di cui all’art. 107T.U.E.L., la posizione dirigenziale e di assegnare la stessa alpersonale con qualifica non dirigenziale nel rispetto dei criteridettati dal regolamento e dalla contrattazione collettiva.3.5 Ciò posto, va premesso che in relazione agli atti unilateralidel datore di lavoro valgono i principi consolidati affermati diquesta Corte secondo cui l’esegesi del contratto, dell’attounilaterale ed anche del provvedimento amministrativo èriservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr.fra le tante Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006)perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante sisostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014). Se ne è tratta la conseguenza che levalutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio dicassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto deicanoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018).È stato, inoltre, precisato che la denuncia della violazione delleregole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure,ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per lequali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendole censure risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le piùrecenti Cass. n. 946 e n.995 del 2021 nonché Cass. n. 28319del 2017).3.6 Questa Corte (v., Cass 9249/2024) ha ribadito gli anzidettiassunti rilevando che l’interpretazione degli atti negozialicostituisce un tipico accertamento in fatto riservato al giudice diNumero registro generale 10325/2022merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi diN umero sezionale 507/2026Numero di raccolta generale 11138/2026violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cuiData pubblicazione 25/04/2026all'art. 1362 e ss. c.c. o di motivazione non idonea a consentirela ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alladecisione.Per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre nonsolo fare puntuale riferimento alle regole legalid'interpretazione, ma altresì precisare in qual modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito se ne sia discostato; conl'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorsoche si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche odel vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta diuna interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella datadal giudice del merito al contratto non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una dellepossibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimitàla critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dalgiudice di merito che si traduca esclusivamente nellaprospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementigià dallo stesso esaminati.3.7 Orbene, la Corte distrettuale, dopo aver ricostruitocorrettamente il quadro normativo e contrattuale di riferimento(cfr., citata Cass., n.12106 del 2022, e Cass. n. 30809 del 2018,che nella fattispecie esaminata ha attribuito specifico rilievo alRegolamento comunale per la costituzione di posizionidirigenziali in relazione al Comandante della Polizia municipale),appartiene all’Area dirigenziale se, in base all’organizzazioneNumero registro generale 10325/2022del personale del Comune, rientra tra i posti di funzioneN umero sezionale 507/2026Numero di raccolta generale 11138/2026dirigenziale previsti in dotazione organica, ossia se lo StatutoData pubblicazione 25/04/2026dell’Ente o il Regolamento del personale lo prevede comeposizione dirigenziale, nel rispetto delle disposizioni contrattuali,mentre nella fattispecie in esame la posizione dirigenziale eracorrelata alla Direzione di uno dei Settori, ha interpretato idecreti in esame ritenendo, anche in ragione della mancanza diallegazione e dimostrazione da parte del lavoratore di specifichedisposizioni statutarie o regolamentari del Comune di SanGiovanni Rotondo, che detti decreti, limitandosi ad attribuire alricorrente -[OSCURATO:PERSONA]- la competenza all’esercizio diprerogativa del Comando di P.M., non hanno conferito alricorrente l’incarico dirigenziale, invocato invece sulla base diuna diversa prospettazione interpretativa, e tale statuizionedella Corte d’Appello, in ragione dei principi richiamati, sisottrae alla censura che non si confronta adeguatamente conl’articolata ratio decidendi.3.8. Va anche rilevato che l’“omesso esame”, va riferito ad “unfatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento ouna precisa circostanza in senso storico - naturalistico, nonassimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”quali quelle nella sostanza prospettate con la censura, che,pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità,come nella specie, delle censure irritualmente formulate (si v.,ex multis, Cass., n. 2268 del 2022).4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile concondanna della parte ricorrente al pagamento alle speseprocessuali, secondo il principio della soccombenza, comeliquidate in dispositivo.5. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati daCass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delleNumero registro generale 10325/2022condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater,N umero sezionale 507/2026Numero di raccolta generale 11138/2026del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Data pubblicazione 25/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio cheliquida in € 4.000,00, a titolo di compensi professionali, oltre €200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 03/02/2026.Il PresidenteIrene Tricomi