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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29603/2026

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a Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo alla corte di annullare senzarinvio la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Il 22 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma, haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, aveva ritenuto VincenzoScoccini colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152del 2006, accertato il 23 settembre 2014 (capo a dell’imputazione), e lo avevacondannato alla pena di un anno di arresto e 4.000 € di ammenda.2.Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a un unico motivo colquale denuncia, sotto plurimi profili, la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen.essendo maturata la prescrizione del reato contestato antecedentemente alladecisione dalla Corte d'appello, che ha erroneamente calcolato la decorrenza deltermine prescrizionale dalla data di definizione del primo grado di giudizio, o alpiù dal 26 febbraio 2019, momento in cui, come risulta dalla annotazione diservizio in atti, l'imputato aveva finalmente rimosso i rottami depositati sul fondo(peraltro senza provvedere alla bonifica del terreno), ad esso altrettantoerroneamente sommando un periodo di sospensione intervenuto nel medesimogrado antecedentemente all'indicato momento di cessazione della permanenza.2.1.

Si deduce, in primo luogo, che, pur ritenuta la natura permanentedell'ipotesi contravvenzionale e la natura aperta della contestazione, lacessazione dello stato di antigiuridicità imputabile al ricorrente, viene meno nonsoltanto a seguito della rimozione dei rifiuti ovvero della pronuncia dellasentenza di primo grado, ma altresì per effetto del sequestro, il quale sottrae algestore la disponibilità dell'area su cui è avvenuto il deposito incontrollato, nelcaso in esame intervenuto sin dal 23 settembre 2014, con convalida da parte delGiudice per le indagini preliminari il successivo 13 ottobre 2014 (si cita Sez. 3, n.36767 del 3 ottobre 2024).2.2.

Lamenta altresì la difesa che, anche laddove si individui il termine dicessazione della permanenza in quello di accertamento della rimozione dei rifiuti,non può essere calcolata alcuna sospensione del termine prescrizionaleintervenuta nel corso del processo, a partire dal 14 Marzo 2018, per 80 giorni,epoca in cui in cui si assume che la permanenza non fosse ancora cessata; nonpuò evidentemente individuarsi una causa di sospensione della prescrizioneantecedente l'inizio della decorrenza del termine stesso.2.3.

Infine si rileva che, laddove si individui la cessazione della permanenzanella data di emissione della sentenza di primo grado, 10 ottobre 2019, sarebbecomunque maturata la prescrizione, in quanto il decreto di citazione a giudizio inappello è stato emesso solo il 4 agosto 2025, a oltre quattro anni distanza didistanza, in assenza in assenza di ulteriori atti interruttivi3.

Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata,ha sollecitato l'annullamento senza rinvio nella sentenza considerato che,trattandosi di reato permanente, il tempus commisi delitti, esclusa la rilevanzadell'attività di eliminazione di rifiuti, in quanto ad essa non era non aveva fattoseguito anche la bonifica del terreno,deve essere individuato in quello delladefinizione del primo grado di giudizio, con sentenza del 10 ottobre 2019, cui hafatto seguito l'emissione del decreto di citazione a giudizio il 4 agosto 2025,dunque oltre il termine di quattro anni più 18 mesi di sospensione previsti dallacosiddetta riforma “Orlando”, applicabile al caso in esame ratione temporis, dacui la conseguente maturazione del termine prescrizionale antecedentemente alladefinizione del secondo grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.

Il motivo col quale si lamenta la violazione degli artt. 157 e 158, cod.pen., è fondato quanto al primo assorbente profilo.2.1.

Deve premettersi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questaCorte, la contravvenzione sanzionante l'abbandono degli stessi ha natura di reatoistantaneo con effetti eventualmente permanenti, presupponendo una volontàesclusivamente dismissiva che, per la sua episodicità, dà luogo a un gesto isolatosostanziantesi nella derelizione, diversamente da quella sanzionante il depositoincontrollato, che è integrata con un solo atto o con più condotte recanti i segnidel persistente dominio sulla cosa e che ha sempre natura permanente,qualificandosi la condotta come deposito "controllabile", cui segue l'omessarimozione, cessando lo stato di antigiuridicità con lo smaltimento, il recupero,l'eventuale sequestro oppure con la sentenza di primo grado, se la contestazioneè di natura aperta ( Sez. 3, n. 30929 del 10/04/2024, Rv. 286838 - 01; Sez. 3,n. 7386 del 19/11/2014 dep. 2015, Rv. 262410 - 01).Dunque, con l'esecuzione di un sequestro, in forza del quale viene menol'esercizio del potere di fatto sul bene, la protrazione deve ritenersi interrotta conconseguente decorrenza del termine prescrizionale.2.2.

Nel caso di specie, l'imputato ha senza dubbio perso la disponibilitàdell'area sulla quale è stato realizzato il deposito incontrollato dei rifiuti specialipericolosi, in relazione all'esercizio di fatto dell'attività di rottamazione e gestionedi veicoli fuori uso, sin dal 23 settembre 2014, data nella quale, a seguitodell'accertamento posto in essere dalla Guardia di finanza, l'area venivasottoposta a sequestro preventivo, come risulta dalla sentenza di primo grado edagli atti richiamati, oltre che dal decreto di convalida del sequestro, dispostod'urgenza, dal quale risulta che lo stesso era stato emesso con finalità impeditivaal fine di evitare la prosecuzione del reato.Da tale data, dunque, è cessata la permanenza del reato, iniziando adecorrere il termine prescrizionale, già ampiamente spirato prima della pronunciadella sentenza di appello, pronunciata il 22 ottobre 2025, ma non della sentenzadi primo grado, emessa il 10/10/2019.3.

Da quanto precede consegue che la sentenza deve essere annullata senzarinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, in mancanza di impugnazione inpunto di responsabilità e, in ogni caso, di elementi dai quali desumere lasussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto perprescrizione.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo alla corte di annullare senzarinvio la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Il 22 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma, haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, aveva ritenuto VincenzoScoccini colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152del 2006, accertato il 23 settembre 2014 (capo a dell’imputazione), e lo avevacondannato alla pena di un anno di arresto e 4.000 € di ammenda.2.Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a un unico motivo colquale denuncia, sotto plurimi profili, la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen.essendo maturata la prescrizione del reato contestato antecedentemente alladecisione dalla Corte d'appello, che ha erroneamente calcolato la decorrenza deltermine prescrizionale dalla data di definizione del primo grado di giudizio, o alpiù dal 26 febbraio 2019, momento in cui, come risulta dalla annotazione diservizio in atti, l'imputato aveva finalmente rimosso i rottami depositati sul fondo(peraltro senza provvedere alla bonifica del terreno), ad esso altrettantoerroneamente sommando un periodo di sospensione intervenuto nel medesimogrado antecedentemente all'indicato momento di cessazione della permanenza.2.1. Si deduce, in primo luogo, che, pur ritenuta la natura permanentedell'ipotesi contravvenzionale e la natura aperta della contestazione, lacessazione dello stato di antigiuridicità imputabile al ricorrente, viene meno nonsoltanto a seguito della rimozione dei rifiuti ovvero della pronuncia dellasentenza di primo grado, ma altresì per effetto del sequestro, il quale sottrae algestore la disponibilità dell'area su cui è avvenuto il deposito incontrollato, nelcaso in esame intervenuto sin dal 23 settembre 2014, con convalida da parte delGiudice per le indagini preliminari il successivo 13 ottobre 2014 (si cita Sez. 3, n.36767 del 3 ottobre 2024).2.2. Lamenta altresì la difesa che, anche laddove si individui il termine dicessazione della permanenza in quello di accertamento della rimozione dei rifiuti,non può essere calcolata alcuna sospensione del termine prescrizionaleintervenuta nel corso del processo, a partire dal 14 Marzo 2018, per 80 giorni,epoca in cui in cui si assume che la permanenza non fosse ancora cessata; nonpuò evidentemente individuarsi una causa di sospensione della prescrizioneantecedente l'inizio della decorrenza del termine stesso.2.3. Infine si rileva che, laddove si individui la cessazione della permanenzanella data di emissione della sentenza di primo grado, 10 ottobre 2019, sarebbecomunque maturata la prescrizione, in quanto il decreto di citazione a giudizio inappello è stato emesso solo il 4 agosto 2025, a oltre quattro anni distanza didistanza, in assenza in assenza di ulteriori atti interruttivi3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata,ha sollecitato l'annullamento senza rinvio nella sentenza considerato che,trattandosi di reato permanente, il tempus commisi delitti, esclusa la rilevanzadell'attività di eliminazione di rifiuti, in quanto ad essa non era non aveva fattoseguito anche la bonifica del terreno,deve essere individuato in quello delladefinizione del primo grado di giudizio, con sentenza del 10 ottobre 2019, cui hafatto seguito l'emissione del decreto di citazione a giudizio il 4 agosto 2025,dunque oltre il termine di quattro anni più 18 mesi di sospensione previsti dallacosiddetta riforma “Orlando”, applicabile al caso in esame ratione temporis, dacui la conseguente maturazione del termine prescrizionale antecedentemente alladefinizione del secondo grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. Il motivo col quale si lamenta la violazione degli artt. 157 e 158, cod.pen., è fondato quanto al primo assorbente profilo.2.1. Deve premettersi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questaCorte, la contravvenzione sanzionante l'abbandono degli stessi ha natura di reatoistantaneo con effetti eventualmente permanenti, presupponendo una volontàesclusivamente dismissiva che, per la sua episodicità, dà luogo a un gesto isolatosostanziantesi nella derelizione, diversamente da quella sanzionante il depositoincontrollato, che è integrata con un solo atto o con più condotte recanti i segnidel persistente dominio sulla cosa e che ha sempre natura permanente,qualificandosi la condotta come deposito "controllabile", cui segue l'omessarimozione, cessando lo stato di antigiuridicità con lo smaltimento, il recupero,l'eventuale sequestro oppure con la sentenza di primo grado, se la contestazioneè di natura aperta ( Sez. 3, n. 30929 del 10/04/2024, Rv. 286838 - 01; Sez. 3,n. 7386 del 19/11/2014 dep. 2015, Rv. 262410 - 01).Dunque, con l'esecuzione di un sequestro, in forza del quale viene menol'esercizio del potere di fatto sul bene, la protrazione deve ritenersi interrotta conconseguente decorrenza del termine prescrizionale.2.2. Nel caso di specie, l'imputato ha senza dubbio perso la disponibilitàdell'area sulla quale è stato realizzato il deposito incontrollato dei rifiuti specialipericolosi, in relazione all'esercizio di fatto dell'attività di rottamazione e gestionedi veicoli fuori uso, sin dal 23 settembre 2014, data nella quale, a seguitodell'accertamento posto in essere dalla Guardia di finanza, l'area venivasottoposta a sequestro preventivo, come risulta dalla sentenza di primo grado edagli atti richiamati, oltre che dal decreto di convalida del sequestro, dispostod'urgenza, dal quale risulta che lo stesso era stato emesso con finalità impeditivaal fine di evitare la prosecuzione del reato.Da tale data, dunque, è cessata la permanenza del reato, iniziando adecorrere il termine prescrizionale, già ampiamente spirato prima della pronunciadella sentenza di appello, pronunciata il 22 ottobre 2025, ma non della sentenzadi primo grado, emessa il 10/10/2019.3. Da quanto precede consegue che la sentenza deve essere annullata senzarinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, in mancanza di impugnazione inpunto di responsabilità e, in ogni caso, di elementi dai quali desumere lasussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto perprescrizione.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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